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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 898/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conIGlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Sara Pozzetti Giudice
Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 898/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BANCHIO CRISTINA
e ata a TORINO (TO) il 21/06/1989 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. VIOLA ROSA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto fra le parti in
Sanfré il 16.09.2017, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile al n. 2, parte II, serie A, anno 2017 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sanfré di trascrivere la sentenza emananda e di eseguire le prescritte annotazioni e le ulteriori incombenze ai sensi di legge;
2. assegnare la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, alla IG.ra con tutti gli arredi Pt_2
e corredi;
3. affidare i figli minori e ad entrambi i coniugi congiuntamente, indicando la Per_1 Per_2 collocazione abitativa e la residenza prevalente dei minori presso l'abitazione della madre con facoltà per il padre di tenere con sé i figli minori, salvo diversi accordi con la IG.ra : a) due giorni Pt_2 infrasettimanali dall'uscita della scuola materna fino alle ore 21.00; b) un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle ore 12.00 alla domenica alle ore 18.00; c) durante le vacanze estive si osserverà il regime ordinario di visita fino a quando i minori non avranno compiuto l'età di sei anni (regime che vale sia per la madre sia per il padre). Dopo il compimento del 6° anno di età, i bambini trascorreranno sette giorni consecutivi con il padre e sette giorni consecutivi con la madre, con interruzione del regime ordinario di frequentazione. Dal compimento dell'8° anno di età i minori trascorreranno due settimane, eventualmente anche non consecutive, con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre, con sospensione del regime ordinario di frequentazione;
d) durante le vacanze natalizie e ad anni alterni il giorno della Vigilia di Natale ed il giorno di Natale con uno dei due genitori (la vigilia di Natale 2025 con il padre, il giorno di Natale con la madre) ed il 31 dicembre e il giorno di Capodanno con uno dei due genitori (il 31 dicembre 2025 con il padre);
e) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e di Pasquetta con uno dei due genitori (Pasqua 2025 con la madre); f) durante le festività infrasettimanali (comprensive di eventuali
“ponti”), ad anni alterni con uno dei due genitori;
g) il 15 di agosto un anno con il papà ed un anno con la mamma fino al compimento del sesto anno di età dei minori;
h) ad anni alterni il giorno del compleanno dei minori con uno dei due genitori;
4. porre a carico del IG. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 22 di ogni mese, la somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso;
5. porre le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di entrambi i figli minori a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Protocollo di Intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Asti stipulato il 07.07.2017, che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare;
6. l'assegno Unico Universale erogato dall' relativo ai figli minori verrà percepito da entrambi CP_2
i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. Il Signor si impegna ed obbliga a cedere alla IG , che si impegna ed obbliga Parte_1 Pt_2
ad accettare, la quota di sua proprietà, pari a 1/2 delle seguenti unità immobiliari site in Sanfrè - Via
Piumatti n. 106/A: per la piena proprietà, porzione da cielo a terra del fabbricato bifamiliare ad uso civile abitazione, con cortile pertinenziale e basso fabbricato nel cortile stesso sito in Comune di
Sanfrè Via Andrea Piumatti n. 106/A, entro stante a area individuata nella mappa del Catasto Terreni come F. 7 particella 286 ente urbano di are 7.30 e precisamente: nel fabbricato principale, alloggio composto di ingresso, cucina con angolo cottura, soggiorno, disimpegno, tre camere e bagno, con annessi balcone e terrazzo coperto, al piano terreno-rialzato, con annessi locali di sgombero, cantina, lavanderia, locale centrale termica, disimpegno e portico coperto, al piano seminterrato, nonché sottotetto non abitabile al piano primo;
locale ad uso autorimessa, al piano terreno, di pertinenza di detto alloggio;
- nel basso fabbricato nel cortile, locale ad uso rimessa al piano terreno, di pertinenza del detto alloggio;
il tutto alle coerenze: particelle 905, 189, 731, 504, 319 e 780 stesso F.
7. Detti immobili risultano censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Sanfrè anche in seguito a denuncia di variazione per esatta rappresentazione grafica n. 10376.1/2021 del 26.05.2021 come segue: • Foglio
7, particella 287, subalterno 3, Via Piumatti n. 106/A, piani S1-T-1, Categoria A/2, Classe 1, vani 8, superficie catastale mq. 239, rendita euro 413,17; • Foglio 7, Particella 287, Subalterno 4, Via
Piumatti n. 106/A, piano T, Categoria C/6, classe 2, mq. 45, superficie catastale mq. 54, rendita euro
83,67; • Foglio 7, Particella 287, subalterno 5, Via Piumatti n. 106/A – Piano T, Categoria C/6, classe
2, mq. 45, superficie catastale mq. 49, rendita euro 83,67 essendo il cortile esclusivo individuato come
F. 7, particella 287 sub 6 bene comune non censibile, alle seguenti condizioni: a) La cessione/vendita viene effettuata a corpo e non a misura;
b) Il prezzo della suddetta cessione/vendita viene pattuito e concordato in euro 40.000,00 (diconsi euro quarantamila/00) da corrispondersi al momento della stipula del rogito notarile;
c) La quota di comproprietà degli immobili in questione verrà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova che la IG dichiara e riconosce di ben conoscere Pt_2
con tutti i diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive inerenti;
d) Il Signor garantisce Parte_1 la piena proprietà della quota di ½ delle predette unità immobiliari, la loro disponibilità e la loro libertà da pesi, vincoli, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli;
e) Il Signor presta Parte_1 fin d'ora garanzia di conformità degli impianti alla normativa di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione, mentre la loro eventuale messa a norma secondo le disposizioni attualmente vigenti nel momento in cui sarà stipulato il contratto definitivo di cessione sarà a carico della IG;
f) Pt_2
Il Signor dichiara e garantisce che la quota di ½ di sua proprietà dell'immobile è in regola Parte_1
con la vigente normativa energetica e si impegna a consegnare, alla IG , al momento della Pt_2 stipula dell'atto pubblico di cessione, l'Attestato di Prestazione Energetica relativo alle unità immobiliari in oggetto;
g) Il Signor dichiara, inoltre, che relativamente alle unità Parte_1
immobiliari in oggetto non sono state successivamente effettuate opere di trasformazione o mutamento che avrebbero richiesto licenza o concessione edilizia o permesso di costruire o autorizzazione e ne garantisce quindi la regolarità edilizia anche dal punto di vista amministrativo;
h)
Il possesso è già stato trasferito in capo alla IG in data 23.12.2023; i) Le parti si impegnano Pt_2
a perfezionare detta cessione con atto da stipularsi da Notaio indicando dalla IG , entro 90 Pt_2
giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
j)
Le parti dichiarano espressamente che le condizioni che precedono e di cui al punto n. 7 devono intendersi ad ogni effetto di legge come PROMESSA DI CESSIONE e che le parti entro il termine concordato, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio si recheranno dal Notaio per la formalizzazione della predetta cessione con atto pubblico;
k) Le parti danno e prendono atto che il predetto trasferimento gode della totale esenzione da imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, ex art. 19 della legge n. 74 del 1987, il cui ambito di applicazione è stato esteso anche ai procedimenti di separazione personale dei coniugi ed ai procedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 10.05.1999;
8. sino alla data di stipula del rogito notarile le rate del mutuo contratto per l'acquisto delle predette unità immobiliari verranno pagate da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
9. a decorrere dalla data di stipula del rogito notarile la IG.ra si farà carico di pagare, per l'intero, Pt_2 la rata del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto delle predette unità immobiliari alle condizioni stabilite nel contratto di mutuo, con accollo liberatorio presso la Banca mutuante, nei confronti del IG. ; Parte_1
10. a decorrere dalla data di stipula del rogito notarile e a decorrere dalla data in cui la IG.ra si Pt_2 farà carico del pagamento, per l'intero, delle rate del mutuo, il IG. verserà a titolo di Parte_1
concorso nel mantenimento dei figli minori, entro il giorno 22 di ogni mese, la somma di euro di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
11. i coniugi, sin d'ora, prestano reciprocamente consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, anche per i figli minori, con la precisazione che un qualsiasi spostamento al di fuori del territorio italiano dei figli verrà effettuato esclusivamente previo assenso dell'altro genitore”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], celebrato in Sanfrè in data 16/09/2017, Controparte_1
trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno
2017, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Asti, in data 17/04/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conIGlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Sara Pozzetti Giudice
Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 898/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BANCHIO CRISTINA
e ata a TORINO (TO) il 21/06/1989 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. VIOLA ROSA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto fra le parti in
Sanfré il 16.09.2017, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile al n. 2, parte II, serie A, anno 2017 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sanfré di trascrivere la sentenza emananda e di eseguire le prescritte annotazioni e le ulteriori incombenze ai sensi di legge;
2. assegnare la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, alla IG.ra con tutti gli arredi Pt_2
e corredi;
3. affidare i figli minori e ad entrambi i coniugi congiuntamente, indicando la Per_1 Per_2 collocazione abitativa e la residenza prevalente dei minori presso l'abitazione della madre con facoltà per il padre di tenere con sé i figli minori, salvo diversi accordi con la IG.ra : a) due giorni Pt_2 infrasettimanali dall'uscita della scuola materna fino alle ore 21.00; b) un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle ore 12.00 alla domenica alle ore 18.00; c) durante le vacanze estive si osserverà il regime ordinario di visita fino a quando i minori non avranno compiuto l'età di sei anni (regime che vale sia per la madre sia per il padre). Dopo il compimento del 6° anno di età, i bambini trascorreranno sette giorni consecutivi con il padre e sette giorni consecutivi con la madre, con interruzione del regime ordinario di frequentazione. Dal compimento dell'8° anno di età i minori trascorreranno due settimane, eventualmente anche non consecutive, con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre, con sospensione del regime ordinario di frequentazione;
d) durante le vacanze natalizie e ad anni alterni il giorno della Vigilia di Natale ed il giorno di Natale con uno dei due genitori (la vigilia di Natale 2025 con il padre, il giorno di Natale con la madre) ed il 31 dicembre e il giorno di Capodanno con uno dei due genitori (il 31 dicembre 2025 con il padre);
e) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e di Pasquetta con uno dei due genitori (Pasqua 2025 con la madre); f) durante le festività infrasettimanali (comprensive di eventuali
“ponti”), ad anni alterni con uno dei due genitori;
g) il 15 di agosto un anno con il papà ed un anno con la mamma fino al compimento del sesto anno di età dei minori;
h) ad anni alterni il giorno del compleanno dei minori con uno dei due genitori;
4. porre a carico del IG. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 22 di ogni mese, la somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso;
5. porre le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di entrambi i figli minori a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Protocollo di Intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Asti stipulato il 07.07.2017, che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare;
6. l'assegno Unico Universale erogato dall' relativo ai figli minori verrà percepito da entrambi CP_2
i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. Il Signor si impegna ed obbliga a cedere alla IG , che si impegna ed obbliga Parte_1 Pt_2
ad accettare, la quota di sua proprietà, pari a 1/2 delle seguenti unità immobiliari site in Sanfrè - Via
Piumatti n. 106/A: per la piena proprietà, porzione da cielo a terra del fabbricato bifamiliare ad uso civile abitazione, con cortile pertinenziale e basso fabbricato nel cortile stesso sito in Comune di
Sanfrè Via Andrea Piumatti n. 106/A, entro stante a area individuata nella mappa del Catasto Terreni come F. 7 particella 286 ente urbano di are 7.30 e precisamente: nel fabbricato principale, alloggio composto di ingresso, cucina con angolo cottura, soggiorno, disimpegno, tre camere e bagno, con annessi balcone e terrazzo coperto, al piano terreno-rialzato, con annessi locali di sgombero, cantina, lavanderia, locale centrale termica, disimpegno e portico coperto, al piano seminterrato, nonché sottotetto non abitabile al piano primo;
locale ad uso autorimessa, al piano terreno, di pertinenza di detto alloggio;
- nel basso fabbricato nel cortile, locale ad uso rimessa al piano terreno, di pertinenza del detto alloggio;
il tutto alle coerenze: particelle 905, 189, 731, 504, 319 e 780 stesso F.
7. Detti immobili risultano censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Sanfrè anche in seguito a denuncia di variazione per esatta rappresentazione grafica n. 10376.1/2021 del 26.05.2021 come segue: • Foglio
7, particella 287, subalterno 3, Via Piumatti n. 106/A, piani S1-T-1, Categoria A/2, Classe 1, vani 8, superficie catastale mq. 239, rendita euro 413,17; • Foglio 7, Particella 287, Subalterno 4, Via
Piumatti n. 106/A, piano T, Categoria C/6, classe 2, mq. 45, superficie catastale mq. 54, rendita euro
83,67; • Foglio 7, Particella 287, subalterno 5, Via Piumatti n. 106/A – Piano T, Categoria C/6, classe
2, mq. 45, superficie catastale mq. 49, rendita euro 83,67 essendo il cortile esclusivo individuato come
F. 7, particella 287 sub 6 bene comune non censibile, alle seguenti condizioni: a) La cessione/vendita viene effettuata a corpo e non a misura;
b) Il prezzo della suddetta cessione/vendita viene pattuito e concordato in euro 40.000,00 (diconsi euro quarantamila/00) da corrispondersi al momento della stipula del rogito notarile;
c) La quota di comproprietà degli immobili in questione verrà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova che la IG dichiara e riconosce di ben conoscere Pt_2
con tutti i diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive inerenti;
d) Il Signor garantisce Parte_1 la piena proprietà della quota di ½ delle predette unità immobiliari, la loro disponibilità e la loro libertà da pesi, vincoli, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli;
e) Il Signor presta Parte_1 fin d'ora garanzia di conformità degli impianti alla normativa di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione, mentre la loro eventuale messa a norma secondo le disposizioni attualmente vigenti nel momento in cui sarà stipulato il contratto definitivo di cessione sarà a carico della IG;
f) Pt_2
Il Signor dichiara e garantisce che la quota di ½ di sua proprietà dell'immobile è in regola Parte_1
con la vigente normativa energetica e si impegna a consegnare, alla IG , al momento della Pt_2 stipula dell'atto pubblico di cessione, l'Attestato di Prestazione Energetica relativo alle unità immobiliari in oggetto;
g) Il Signor dichiara, inoltre, che relativamente alle unità Parte_1
immobiliari in oggetto non sono state successivamente effettuate opere di trasformazione o mutamento che avrebbero richiesto licenza o concessione edilizia o permesso di costruire o autorizzazione e ne garantisce quindi la regolarità edilizia anche dal punto di vista amministrativo;
h)
Il possesso è già stato trasferito in capo alla IG in data 23.12.2023; i) Le parti si impegnano Pt_2
a perfezionare detta cessione con atto da stipularsi da Notaio indicando dalla IG , entro 90 Pt_2
giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
j)
Le parti dichiarano espressamente che le condizioni che precedono e di cui al punto n. 7 devono intendersi ad ogni effetto di legge come PROMESSA DI CESSIONE e che le parti entro il termine concordato, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio si recheranno dal Notaio per la formalizzazione della predetta cessione con atto pubblico;
k) Le parti danno e prendono atto che il predetto trasferimento gode della totale esenzione da imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, ex art. 19 della legge n. 74 del 1987, il cui ambito di applicazione è stato esteso anche ai procedimenti di separazione personale dei coniugi ed ai procedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 10.05.1999;
8. sino alla data di stipula del rogito notarile le rate del mutuo contratto per l'acquisto delle predette unità immobiliari verranno pagate da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
9. a decorrere dalla data di stipula del rogito notarile la IG.ra si farà carico di pagare, per l'intero, Pt_2 la rata del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto delle predette unità immobiliari alle condizioni stabilite nel contratto di mutuo, con accollo liberatorio presso la Banca mutuante, nei confronti del IG. ; Parte_1
10. a decorrere dalla data di stipula del rogito notarile e a decorrere dalla data in cui la IG.ra si Pt_2 farà carico del pagamento, per l'intero, delle rate del mutuo, il IG. verserà a titolo di Parte_1
concorso nel mantenimento dei figli minori, entro il giorno 22 di ogni mese, la somma di euro di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
11. i coniugi, sin d'ora, prestano reciprocamente consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, anche per i figli minori, con la precisazione che un qualsiasi spostamento al di fuori del territorio italiano dei figli verrà effettuato esclusivamente previo assenso dell'altro genitore”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], celebrato in Sanfrè in data 16/09/2017, Controparte_1
trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno
2017, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Asti, in data 17/04/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.