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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentario • 1
- 1. Doppia iscrizione INPS socio amministratore: stop senza provaFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 27 gennaio 2026
La doppia iscrizione INPS per il socio amministratore è legittima solo se l'Istituto fornisce la prova rigorosa di un'attività operativa abituale e prevalente, distinta dalla funzione gestoria. Con la Sentenza n. 3959/2025, la Corte d'Appello di Roma ha stabilito che le mansioni di supervisione e coordinamento non giustificano l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti, ponendo l'onere probatorio interamente a carico dell'INPS. È l'incubo ricorrente di ogni socio amministratore di SRL: ricevere un accertamento INPS che, ignorando il ruolo gestionale, iscrive d'ufficio il socio anche alla Gestione Commercianti. Il risultato è una doppia imposizione contributiva spesso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 26/11/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3014/2024 del Ruolo Generale
Civile – Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti S. M. Piccari e L. Pecoraro giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. G. Iandolo giusta procura in atti
APPELLATO
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
In riforma della sentenza impugnata:
Accoglie l'originario ricorso di e dichiara che l' non ha diritto ai contributi e alle Parte_1 CP_1 sanzioni di cui all'avviso di addebito n. 397 2022 0030970962 000.
Condanna l' a rifondere a le spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il CP_1 Parte_1 primo grado in € 4.000,00 e per il secondo grado in € 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 26/11/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3014/2024 del Ruolo Generale
Civile – Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti S. M. Piccari e L. Pecoraro giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. G. Iandolo giusta procura in atti
APPELLATO
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
In riforma della sentenza impugnata:
Accoglie l'originario ricorso di e dichiara che l' non ha diritto ai contributi e alle Parte_1 CP_1 sanzioni di cui all'avviso di addebito n. 397 2022 0030970962 000.
Condanna l' a rifondere a le spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il CP_1 Parte_1 primo grado in € 4.000,00 e per il secondo grado in € 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni