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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Lucia Cannella Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 911/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/03/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. SEGNANA OGGETTO: Parte_1
Responsabilità ex artt.
, elettivamente domiciliato in Corso Porta Vittoria, 47 MILANO presso il Pt_2
suo studio 2049 - 2051 - 2052 c.c.
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. RUZZENENTI FAUSTA, Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 20/C 25100 BRESCIA presso il suo studio
APPELLATO pagina 1 di 10 In punto: appello a sentenza n. 2205/2023 del Tribunale di Brescia prima sezione in data 01/09/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: Nel merito: rigettare, per le ragioni di cui in narrativa, tutte le
domande risarcitorie ex adverso formulate verso l'odierna parte appellante in
quanto infondate in fatto e in diritto, accertando e dichiarando la responsabilità
esclusiva o, quanto meno, prevalente o, al più, concorrente del danneggiato nel fatto
per cui è causa;
per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di quanto
percepito nelle more della presente impugnazione in esecuzione della sentenza di
primo grado qui appellata.
In ogni caso con vittoria di diritti e competenze professionali di entrambi i gradi di
giudizio.
Dell'appellato: nel merito: rigettare l'appello proposto dal Parte_1
siccome infondato, in fatto ed in diritto, per quanto esposto e/o comunque con la
migliore motivazione e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
2205/2023 Trib. Brescia.
In ogni caso: spese, competenze ed onorari del presente procedimento, oltre IVA,
CPA ed accessori completamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 maggio 2020, e Parte_3 [...]
in qualità di genitori dell'allora minore , convenivano in Parte_4 Controparte_1
giudizio il per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_1
e/o in subordine, dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni occorsi al figlio in pagina 2 di 10 conseguenza della caduta avvenuta lungo la pista ciclabile di via Cavour del
Comune.
Esponevano che:
-il 13 giugno 2019, alle ore 18.30 circa, il figlio (di 13 anni) stava percorrendo CP_1
in sella alla propria bicicletta, insieme ad un amico, la pista ciclabile quando era incappato “in una buca, inaspettatamente profonda” perdendo così “il controllo del velocipede, cadendo e rovinando al suolo;
in conseguenza di ciò gli veniva refertata “frattura omero sinistro e infrazione perone sinistro;
la responsabilità era imputabile interamente al che aveva omesso di eseguire Pt_1
gli ordinari interventi di cura e manutenzione della pista ciclabile, nonché di segnalare l'insidia.
Si costituiva il Comune che contestando sia nell'an sia nel quantum la pretesa risarcitoria avversaria, insisteva per il suo rigetto, considerando la caduta causata dalla “condotta di guida distratta o negligente del minore”.
Evidenziava che il manto stradale della ciclabile, pur essendo “leggermente usurato”,
era privo di “buche in grado di ingenerare cadute”, che il sinistro era avvenuto in condizioni di buona visibilità, pertanto il minore, con un minimo di attenzione,
avrebbe potuto evitare l'evento conoscendo la strada percorsa abitualmente.
La causa era istruita con l'escussione di prove orali ed espletamento di CTU medico legale sulla persona del danneggiato.
Con la sentenza gravata il tribunale condannava il a corrispondere agli Pt_1
pagina 3 di 10 attori, nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore , CP_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva di €
11.431,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, ed € 78,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre al rimborso delle spese di lite e di ctu.
Riteneva il giudice che:
la dinamica del sinistro e le obiettive condizioni di pericolosità della res nel punto di caduta del minore, potevano considerarsi acclarate in base alle testimonianze assunte ed alla documentazione fotografica che evidenziava una porzione di pista ciclabile notevolmente dissestata, caratterizzata dalla presenza di una buca profonda diversi centimetri, di colorazione identica all'asfalto circostante, situata proprio nel punto in cui il manto stradale inizia a presentare sconnessioni;
il comune non aveva provato la ricorrenza del caso fortuito, e neppure allegato alcun elemento idoneo a suggerire un'utilizzazione della cosa da parte del danneggiato non conforme alla sua funzione o destinazione tipiche, e quindi non aveva dimostrato il verificarsi di un evento assolutamente imprevedibile e inevitabile, idoneo per sé solo a provocare il danno;
tantopiù se si considerava che il minore stava percorrendo la pista ciclabile seguendo l'amico e, dunque, verosimilmente la visuale del percorso gli era ostruita proprio per la presenza dell'altro ciclista, ciò che gli aveva impedito di avvedersi tempestivamente delle precarie condizioni del manto stradale e della buca descritta.
Avverso la sentenza il proponeva appello reiterando le Parte_1
pagina 4 di 10 domande già svolte in primo grado.
Si costituiva , nel frattempo divenuto maggiorenne, che chiedeva il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 19/03/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi il censura la sentenza per contraddittorietà ove il Pt_1
giudice ha erroneamente valutato le foto e le testimonianze assunte che, a suo avviso,
confermerebbero viceversa la presenza di un'anomalia del manto stradale nell'ordine di pochi centimetri e di dimensioni quindi ridotte e marginali.
Il giudice non ha considerato che era onere del danneggiato provare che la caduta fosse direttamente riconducibile ad un dissesto/anomalia dei luoghi caratterizzato da oggettive “attitudine lesiva” e “intrinseca pericolosità” non visibile, non prevedibile e inevitabile.
Al contrario la via, rettilinea e pianeggiante (come confermato dai testi e Tes_1
), offriva un'ampia visuale, tantopiù che il minore ammetteva che la sua Tes_2
abitazione dista circa 1 km e dunque, presumibilmente ben conosceva i luoghi di causa.
In condizioni quindi di piena visibilità dei luoghi il danneggiato aveva piena possibilità di deviare anche solo di pochi centimetri la traiettoria, evitando l'anomalia/irregolarità del manto.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta poi l'errata applicazione del disposto di cui pagina 5 di 10 all'art. 2051 c.c., ritenendo che il danneggiato, nel caso di specie non abbia assolto all'onere su di lui gravante.
Evidenzia che per costante giurisprudenza il danneggiato è tenuto a fornire prova anche del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione della sua intrinseca pericolosità
(c.d. “insidiosità”).
Sostiene che erroneamente il giudice, alla luce dello stato dei luoghi come risultanti dalle fotografie, non avrebbe considerato la condotta colposa del danneggiato che configura il c.d. fortuito incidentale, che, interrompendo il nesso di causalità tra il danno e la res, esclude in tutto o in parte la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Considera ben più verosimile che l'evento sia stato originato dalla condotta distratta e negligente del minore, il quale, in tutta evidenza, se avesse prestato la normale attenzione allo stato dei luoghi, come l'amico che lo precedeva, avrebbe potuto avvedersi della situazione, transitando agevolmente ed in sicurezza per il luogo del sinistro.
***
I motivi non sono fondati.
La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (15383/06; 2835/2013;
21508/2011) sancisce che: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati
da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della
p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in
concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il
pagina 6 di 10 danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o
meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal
caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile,
bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte
immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva
imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o
dello stesso danneggiante”.
Nel caso di specie l'esame della documentazione versata in atti ed il testimoniale consente di ritenere provato il nesso causale tra la presenza delle alterazioni sul manto stradale e la perdita di controllo del velocipede da parte del minore CP_1
conseguente alla mancanza di aderenza sull'asfalto.
I testi (vd verbale 23/04/2021; 09/07/2021) hanno confermato la presenza di una serie di buche nel tratto percorso dall'infortunato e dall'amico.
intervenuto nell'immediatezza del fatto insieme ad altri per soccorrere ER
, confermava le foto (doc.1) riconoscendo le buche e le alterazioni della CP_1
pista ciclabile dove era caduto il ragazzino che ivi si trovava dolorante e sanguinante.
La presenza delle sconnessioni era confermata anche dagli altri testi, tra cui la nonna
(ud- 09/07/2021) che chiamata si recava immediatamente sul posto Parte_4
trovando il nipote a terra attorniato da alcuni signori, in prossimità dei dislivelli rappresentati nelle foto.
Ancora più saliente risulta la testimonianza di dipendente del Testimone_3
comune che riferiva: “..ho controllato anche la relazione fatta all' epoca e le
pagina 7 di 10 fotografie allegate alla stessa: nella relazione si prendeva atto che vi era una buca
di piccolo diametro, ma profonda circa sette/otto centimetri. Confermava anche l'intervento di ripristino eseguito dal “pochi giorni fa, mi sono recato in via Pt_1
Cavour, per controllare, e confermo che le buche che c'erano sulla pista ciclabile
all'epoca dei fatti, ora sono state coperte”.
La presenza delle alterazioni dell'asfalto è quindi circostanza provata e tra l'altro non contestata dall'appellante, che solo si limita a minimizzarne le caratteristiche.
Anche l'amico ( che si trovava in compagnia dell'infortunato e Persona_2
che lo precedeva sulla pista ciclabile confermava le foto mostrategli (doc. 1): ” questi
sono i luoghi che stavamo percorrendo in bicicletta e dove è caduto . Nella CP_1
quarta foto sono visibili le diverse buche che c'erano sulla pista ciclabile;
io mi
trovavo avanti a lui, ho visto le buche e le ho evitate- Io mi sono girato ed ho visto la
bicicletta a terra, vicino al cordolo e lui a terra dolorante al braccio e che non
riusciva ad alzarsi”.
L'appellante cerca di sostenere la mancanza di “attitudine lesiva” e “intrinseca pericolosità” delle sconnessioni del manto stradale stante la visibilità dei luoghi, ma,
come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, va considerato che
[...]
stava percorrendo la pista ciclabile seguendo l'amico e, dunque, avendo la CP_1
visuale del percorso verosimilmente ostruita proprio dalla presenza dell'altro ciclista,
che lo precedeva e che gli impediva una più ampia percezione del tratto stradale.
A ciò si aggiunga l'uniformità cromatica della colorazione del manto e la presenza
(come riportato nella relazione del comune citata dal teste di una buca di Tes_1
piccolo diametro, ma profonda circa 8 cm che può evidentemente rappresentare pagina 8 di 10 un'insidia nascosta non facilmente percepibile, nel momento in cui la ruota vi incappa, e destabilizzare il corretto assetto della bicicletta, tantopiù se la stessa è
seguita (come percepibile nelle foto) da un successivo tratto di strada ulteriormente dissestato.
Il nesso causale tra la dinamica del sinistro ed il dissesto dell'asfalto, così come l'intrinseca insidiosità della ciclabile, nel punto in cui avveniva la caduta, in relazione alle circostanze del caso che ricordiamo coinvolgevano un minore, può
quindi dirsi presuntivamente provato sulla base di indizi gravi precisi e concordanti
(Cass. 21403/2021).
Il , come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, non ha Parte_1
viceversa assolto all'onere di sua spettanza dando prova dell'esistenza di un fattore integrante il caso fortuito, dal momento che non ha allegato, né tantomeno dimostrato una condotta o un'utilizzazione della res anomala da parte del danneggiato, tale da integrare un fattore eccezionale e/o imprevedibile idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 11.431)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 2205/2023 del Tribunale di pagina 9 di 10 Brescia prima sezione in data 01/09/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuto al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 maggio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Lucia Cannella Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 911/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/03/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. SEGNANA OGGETTO: Parte_1
Responsabilità ex artt.
, elettivamente domiciliato in Corso Porta Vittoria, 47 MILANO presso il Pt_2
suo studio 2049 - 2051 - 2052 c.c.
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. RUZZENENTI FAUSTA, Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 20/C 25100 BRESCIA presso il suo studio
APPELLATO pagina 1 di 10 In punto: appello a sentenza n. 2205/2023 del Tribunale di Brescia prima sezione in data 01/09/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: Nel merito: rigettare, per le ragioni di cui in narrativa, tutte le
domande risarcitorie ex adverso formulate verso l'odierna parte appellante in
quanto infondate in fatto e in diritto, accertando e dichiarando la responsabilità
esclusiva o, quanto meno, prevalente o, al più, concorrente del danneggiato nel fatto
per cui è causa;
per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di quanto
percepito nelle more della presente impugnazione in esecuzione della sentenza di
primo grado qui appellata.
In ogni caso con vittoria di diritti e competenze professionali di entrambi i gradi di
giudizio.
Dell'appellato: nel merito: rigettare l'appello proposto dal Parte_1
siccome infondato, in fatto ed in diritto, per quanto esposto e/o comunque con la
migliore motivazione e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
2205/2023 Trib. Brescia.
In ogni caso: spese, competenze ed onorari del presente procedimento, oltre IVA,
CPA ed accessori completamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 maggio 2020, e Parte_3 [...]
in qualità di genitori dell'allora minore , convenivano in Parte_4 Controparte_1
giudizio il per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_1
e/o in subordine, dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni occorsi al figlio in pagina 2 di 10 conseguenza della caduta avvenuta lungo la pista ciclabile di via Cavour del
Comune.
Esponevano che:
-il 13 giugno 2019, alle ore 18.30 circa, il figlio (di 13 anni) stava percorrendo CP_1
in sella alla propria bicicletta, insieme ad un amico, la pista ciclabile quando era incappato “in una buca, inaspettatamente profonda” perdendo così “il controllo del velocipede, cadendo e rovinando al suolo;
in conseguenza di ciò gli veniva refertata “frattura omero sinistro e infrazione perone sinistro;
la responsabilità era imputabile interamente al che aveva omesso di eseguire Pt_1
gli ordinari interventi di cura e manutenzione della pista ciclabile, nonché di segnalare l'insidia.
Si costituiva il Comune che contestando sia nell'an sia nel quantum la pretesa risarcitoria avversaria, insisteva per il suo rigetto, considerando la caduta causata dalla “condotta di guida distratta o negligente del minore”.
Evidenziava che il manto stradale della ciclabile, pur essendo “leggermente usurato”,
era privo di “buche in grado di ingenerare cadute”, che il sinistro era avvenuto in condizioni di buona visibilità, pertanto il minore, con un minimo di attenzione,
avrebbe potuto evitare l'evento conoscendo la strada percorsa abitualmente.
La causa era istruita con l'escussione di prove orali ed espletamento di CTU medico legale sulla persona del danneggiato.
Con la sentenza gravata il tribunale condannava il a corrispondere agli Pt_1
pagina 3 di 10 attori, nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore , CP_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva di €
11.431,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, ed € 78,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre al rimborso delle spese di lite e di ctu.
Riteneva il giudice che:
la dinamica del sinistro e le obiettive condizioni di pericolosità della res nel punto di caduta del minore, potevano considerarsi acclarate in base alle testimonianze assunte ed alla documentazione fotografica che evidenziava una porzione di pista ciclabile notevolmente dissestata, caratterizzata dalla presenza di una buca profonda diversi centimetri, di colorazione identica all'asfalto circostante, situata proprio nel punto in cui il manto stradale inizia a presentare sconnessioni;
il comune non aveva provato la ricorrenza del caso fortuito, e neppure allegato alcun elemento idoneo a suggerire un'utilizzazione della cosa da parte del danneggiato non conforme alla sua funzione o destinazione tipiche, e quindi non aveva dimostrato il verificarsi di un evento assolutamente imprevedibile e inevitabile, idoneo per sé solo a provocare il danno;
tantopiù se si considerava che il minore stava percorrendo la pista ciclabile seguendo l'amico e, dunque, verosimilmente la visuale del percorso gli era ostruita proprio per la presenza dell'altro ciclista, ciò che gli aveva impedito di avvedersi tempestivamente delle precarie condizioni del manto stradale e della buca descritta.
Avverso la sentenza il proponeva appello reiterando le Parte_1
pagina 4 di 10 domande già svolte in primo grado.
Si costituiva , nel frattempo divenuto maggiorenne, che chiedeva il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 19/03/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi il censura la sentenza per contraddittorietà ove il Pt_1
giudice ha erroneamente valutato le foto e le testimonianze assunte che, a suo avviso,
confermerebbero viceversa la presenza di un'anomalia del manto stradale nell'ordine di pochi centimetri e di dimensioni quindi ridotte e marginali.
Il giudice non ha considerato che era onere del danneggiato provare che la caduta fosse direttamente riconducibile ad un dissesto/anomalia dei luoghi caratterizzato da oggettive “attitudine lesiva” e “intrinseca pericolosità” non visibile, non prevedibile e inevitabile.
Al contrario la via, rettilinea e pianeggiante (come confermato dai testi e Tes_1
), offriva un'ampia visuale, tantopiù che il minore ammetteva che la sua Tes_2
abitazione dista circa 1 km e dunque, presumibilmente ben conosceva i luoghi di causa.
In condizioni quindi di piena visibilità dei luoghi il danneggiato aveva piena possibilità di deviare anche solo di pochi centimetri la traiettoria, evitando l'anomalia/irregolarità del manto.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta poi l'errata applicazione del disposto di cui pagina 5 di 10 all'art. 2051 c.c., ritenendo che il danneggiato, nel caso di specie non abbia assolto all'onere su di lui gravante.
Evidenzia che per costante giurisprudenza il danneggiato è tenuto a fornire prova anche del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione della sua intrinseca pericolosità
(c.d. “insidiosità”).
Sostiene che erroneamente il giudice, alla luce dello stato dei luoghi come risultanti dalle fotografie, non avrebbe considerato la condotta colposa del danneggiato che configura il c.d. fortuito incidentale, che, interrompendo il nesso di causalità tra il danno e la res, esclude in tutto o in parte la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Considera ben più verosimile che l'evento sia stato originato dalla condotta distratta e negligente del minore, il quale, in tutta evidenza, se avesse prestato la normale attenzione allo stato dei luoghi, come l'amico che lo precedeva, avrebbe potuto avvedersi della situazione, transitando agevolmente ed in sicurezza per il luogo del sinistro.
***
I motivi non sono fondati.
La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (15383/06; 2835/2013;
21508/2011) sancisce che: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati
da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della
p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in
concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il
pagina 6 di 10 danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o
meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal
caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile,
bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte
immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva
imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o
dello stesso danneggiante”.
Nel caso di specie l'esame della documentazione versata in atti ed il testimoniale consente di ritenere provato il nesso causale tra la presenza delle alterazioni sul manto stradale e la perdita di controllo del velocipede da parte del minore CP_1
conseguente alla mancanza di aderenza sull'asfalto.
I testi (vd verbale 23/04/2021; 09/07/2021) hanno confermato la presenza di una serie di buche nel tratto percorso dall'infortunato e dall'amico.
intervenuto nell'immediatezza del fatto insieme ad altri per soccorrere ER
, confermava le foto (doc.1) riconoscendo le buche e le alterazioni della CP_1
pista ciclabile dove era caduto il ragazzino che ivi si trovava dolorante e sanguinante.
La presenza delle sconnessioni era confermata anche dagli altri testi, tra cui la nonna
(ud- 09/07/2021) che chiamata si recava immediatamente sul posto Parte_4
trovando il nipote a terra attorniato da alcuni signori, in prossimità dei dislivelli rappresentati nelle foto.
Ancora più saliente risulta la testimonianza di dipendente del Testimone_3
comune che riferiva: “..ho controllato anche la relazione fatta all' epoca e le
pagina 7 di 10 fotografie allegate alla stessa: nella relazione si prendeva atto che vi era una buca
di piccolo diametro, ma profonda circa sette/otto centimetri. Confermava anche l'intervento di ripristino eseguito dal “pochi giorni fa, mi sono recato in via Pt_1
Cavour, per controllare, e confermo che le buche che c'erano sulla pista ciclabile
all'epoca dei fatti, ora sono state coperte”.
La presenza delle alterazioni dell'asfalto è quindi circostanza provata e tra l'altro non contestata dall'appellante, che solo si limita a minimizzarne le caratteristiche.
Anche l'amico ( che si trovava in compagnia dell'infortunato e Persona_2
che lo precedeva sulla pista ciclabile confermava le foto mostrategli (doc. 1): ” questi
sono i luoghi che stavamo percorrendo in bicicletta e dove è caduto . Nella CP_1
quarta foto sono visibili le diverse buche che c'erano sulla pista ciclabile;
io mi
trovavo avanti a lui, ho visto le buche e le ho evitate- Io mi sono girato ed ho visto la
bicicletta a terra, vicino al cordolo e lui a terra dolorante al braccio e che non
riusciva ad alzarsi”.
L'appellante cerca di sostenere la mancanza di “attitudine lesiva” e “intrinseca pericolosità” delle sconnessioni del manto stradale stante la visibilità dei luoghi, ma,
come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, va considerato che
[...]
stava percorrendo la pista ciclabile seguendo l'amico e, dunque, avendo la CP_1
visuale del percorso verosimilmente ostruita proprio dalla presenza dell'altro ciclista,
che lo precedeva e che gli impediva una più ampia percezione del tratto stradale.
A ciò si aggiunga l'uniformità cromatica della colorazione del manto e la presenza
(come riportato nella relazione del comune citata dal teste di una buca di Tes_1
piccolo diametro, ma profonda circa 8 cm che può evidentemente rappresentare pagina 8 di 10 un'insidia nascosta non facilmente percepibile, nel momento in cui la ruota vi incappa, e destabilizzare il corretto assetto della bicicletta, tantopiù se la stessa è
seguita (come percepibile nelle foto) da un successivo tratto di strada ulteriormente dissestato.
Il nesso causale tra la dinamica del sinistro ed il dissesto dell'asfalto, così come l'intrinseca insidiosità della ciclabile, nel punto in cui avveniva la caduta, in relazione alle circostanze del caso che ricordiamo coinvolgevano un minore, può
quindi dirsi presuntivamente provato sulla base di indizi gravi precisi e concordanti
(Cass. 21403/2021).
Il , come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, non ha Parte_1
viceversa assolto all'onere di sua spettanza dando prova dell'esistenza di un fattore integrante il caso fortuito, dal momento che non ha allegato, né tantomeno dimostrato una condotta o un'utilizzazione della res anomala da parte del danneggiato, tale da integrare un fattore eccezionale e/o imprevedibile idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 11.431)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 2205/2023 del Tribunale di pagina 9 di 10 Brescia prima sezione in data 01/09/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuto al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 maggio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
pagina 10 di 10