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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/12/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
Il Tribunale , in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa LO RA, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1764/2022 , avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale e richiesta di risarcimento danni
Promossa da: , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Domenico Marco Maria Chindamo ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della stessa in Laureana di Borrello (R.C.) Corso Umberto I n. 2,
- OPPONENTE -
Contro : “ , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mario Garo e Marco Messina ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del primo in Vibo Valentia al Viale Affaccio - complesso Agorà –
- OPPOSTO -
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. - Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 423/2022 (R.G. 1311/2022) e contestuale domanda riconvenzionale, regolarmente notificato, la società “ in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 citava in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia il “ Controparte_1
” in persona dell'amministratore pro tempore, per ivi sentir, in via
[...] cautelare, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale chiedeva annullarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, valutata la comparazione tra le somme reciprocamente dovute, disporre la cessazione della somma richiesta come debito in capo all'opponente nei confronti dell'opposto, con condanna alle spese di lite. 1.2. – Si costituiva con comparsa il “ ” il quale Controparte_1 chiedeva rigettarsi integralmente l'opposizione proposta dalla società “ Parte_1
nei suoi confronti, e confermarsi il decreto ingiuntivo, ed in ogni caso
[...] accertarsi la tenutezza dell'opponente al pagamento della somma di euro 11.075,42 oltre interessi legali e con condanna ex art. 96 c.p.c.
1.3. – La causa, respinta l'istanza diretta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 423/2022, con ordinanza della dott.ssa del 28 marzo 2023, veniva istruita a mezzo Persona_1 produzione documentale ed infine, dopo una serie di rinvii, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, nell'interesse delle stesse, la causa veniva discussa all'udienza del 19 novembre 2025 e riservata per la decisione.
2. L'opposizione proposta dalla società “ è infondata e non Parte_1 meritevole di accoglimento, per quanto di seguito rappresentato.
3. - La società ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1 numero 423/2022 del 24 ottobre 2022 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, per l'importo di euro 11.075,42 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, contestando, a) in via principale, la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore, rag. , a motivo della sua mancata Controparte_2 iscrizione in un albo professionale;
b) l' esistenza di un credito di euro 200.000,00 per danni alla stessa asseritamente arrecati dal opposto, come da CP_1 perizia del 23 maggio 2022 a firma dell' ing. Persona_2
3.1. – Nel merito, deve respingersi il primo motivo di opposizione, relativo al difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del condominio, rag.
, a causa della sua mancata iscrizione all' Associazione Controparte_2
Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari (A.N.A.C.I.), poiché tra i requisiti richiesti per svolgere l'incarico di amministratore di condominio non vi è l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo, potendosi far rientrare, l'attività di amministratore, tra le professioni non organizzate, di cui alla legge 4 del 14 gennaio 2013. 3.2. – Tale circostanza, cioè la mancanza di obbligatorietà di iscrizione in un albo professionale, rende superflua la disamina del difetto di legittimazione attiva (rectius di rappresentanza) sia al momento della convocazione delle assemblee condominiali che hanno approvato lo stato di ripartizione dei contributi condominiali per l'anno 2021 e per parte del 2022 – poiché in tal caso l'opponente ben avrebbe potuto impugnare gli atti approvati dall'assemblea dei condomini nei tempi e nei termini previsti dalla legge - , sia al momento in cui l'amministratore ha agito, quale rappresentante processuale del , CP_1 per il recupero del credito vantato nei confronti dell' odierno opponente, poiché lo stesso può agire ed essere convenuto in giudizio ex art. 1131 c.c. nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, anche indipendentemente da una delibera assembleare ad hoc per il recupero dei crediti derivanti dall'ordinaria attività di amministrazione, determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, essendo, pertanto, lo stesso amministratore legittimato a richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo per il recupero degli oneri condominiali, anche senza la preventiva autorizzazione assembleare, trattandosi di atto finalizzato alla realizzazione di un interesse comune (Cass. Civ., 5 gennaio 2000, n. 29; Cass. Civ. 9 dicembre 2005 n. 27292).
3.3 – Le circostanze di cui ai superiori punti rendono non accoglibile il primo motivo di opposizione proposto dalla società “ , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore.
4. – In ordine al secondo motivo di opposizione, vi è da evidenziare preliminarmente che la creditrice opposta richiede alla società debitrice il pagamento dei contributi condominiali, come da stato di consuntivo 2021, approvato dall'assemblea dei condomini in data 13 giugno 2022, nonché le rate ordinarie riferite al periodo gennaio/settembre 2022 come da preventivo e stato di ripartizione approvato dall'assemblea dei condomini in data 12 aprile 2022 e tale somma, richiesta nella misura di euro 11.075,42 è già stata calcolata al netto di autonomo controcredito della società opponente nei confronti del Condominio opposto di euro 3.250,00 essendo l'originario debito della società pari ad euro 13.925,42. 4.1. – Pur non avendo formulato un'apposita domanda riconvenzionale – che avrebbe comportato anche dal punto di vista amministrativo, il versamento di un maggior contributo integrativo dovuto in relazione al maggior valore della causa principale, ai sensi dell'art. 14 comma 3, prima parte D.P.R. n. 115 /2002 -, parte opponente, non contestando la dovutezza dell'importo ingiunto, chiede che, tuttavia, venga valutata una compensazione tra il maggior credito vantato dalla stessa, quantificata in euro 200.000,00 a titolo di risarcimento danno, sulla base di una perizia redatta dall' ing. e la somma pretesa dal Persona_2
“ ". Controparte_1
4.2 – Tuttavia, la chiesta compensazione tra le presunte reciproche partite di dare/avere, non è ammissibile, sia perché la domanda proposta dal
“ ” è fondata su un titolo diverso da quello dedotto in Controparte_1 giudizio ed avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali, sia perché la compensazione può essere operata tra crediti certi, liquidi ed esigibili - c.d. compensazione legale ex art. 1243 comma 1 c.p.c. – o quantomeno di facile e pronta liquidazione - c.d. compensazione giudiziale ex art. 1243 comma 2 c.p.c.
-, e, nel caso di specie, la redazione di una perizia, anche nell'ambito di accertamento tecnico preventivo, non è sufficiente a conferire ad un credito il requisito della certezza, della liquidità, della esigibilità, né lo stesso può considerarsi di facile e pronta liquidazione, dovendo essere rimesso, l' accertamento della sua dovutezza, ad un autonomo giudizio. 4.3. – Né sarà possibile operare una ipotetica compensazione tra debiti e crediti, ricorrendo l'ipotesi della “compensazione impropria” di elaborazione giurisprudenziale, poichè “ la compensazione impropria rende inapplicabile le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese comporta un semplice accertamento contabile di dare/avere, al quale il Giudice può procedere anche in assenza di eccezioni di parte o di domanda riconvenzionale” (Cass. Civ., n. 7474/2017) : ipotesi, neanche questa, attuabile nel caso di specie poiché “la valutazione delle reciproche pretese”, anche in assenza di una domanda riconvenzionale, non può consistere in un “ semplice accertamento contabile di dare/avere” (Cass.Civ., ibidem)
5. - Devono, pertanto, respingersi, nel merito, i motivi di opposizione proposti, e confermarsi il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
6. – Non può, invece, accogliersi la domanda, formulata dal creditore opposto, di condanna dell'opponente al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 6.1. - Occorre rilevare che la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, (c.d. lite temeraria), può essere condannata, su istanza della parte che sia risultata vincitrice, sia al pagamento delle spese di lite, che al risarcimento dei danni, che abbia causato alla controparte, in virtù del suo comportamento processuale, laddove per malafede deve intendersi la consapevolezza dell' infondatezza della domanda o dell' eccezione, mentre per colpa grave si intende la mancanza di avvedutezza nel riconoscerne l' infondatezza (Cass. 8 settembre 2003 n. 13071). In entrambi i casi il legislatore ha previsto una tutela risarcitoria del vincitore che abbia subito un danno a causa della condotta della controparte.
6.2. - Ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie, poiché l'odierno opponente ha rappresentato, nel proprio atto costitutivo l'esistenza, sia pur in modo generico, di un danno, limitandosi a chiederne il riconoscimento (Cass. Civ., 26 marzo 2013 n. 7620): deve quindi escludersi sia la mala fede che la colpa grave, né ricorre l'ipotesi di abuso del processo, e quindi di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. . 7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi, come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e ss. nel loro valore minimo, e secondo lo scaglione considerato (da 5.201 a 26.000), considerando il valore della causa, l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto e l'assenza di attività istruttoria, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, iva e Cassa Avvocati, in favore del ” in persona dell'amministratore e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
PQM
Il Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa LO RA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 1764/2022 R.G., promossa dalla società “
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Parte_1
“ ” , in persona dell' amministratore e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla società “ , per quanto Parte_1 disposto in parte motiva e, per l'effetto, conferma in toto il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario come per legge ed oneri accessori, in favore del
“ Controparte_1
Vibo Valentia, 10 dicembre 2025
Il Giudice LO RA