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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12/2024
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 27.05.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 12/2024 vertente
TRA
nato ad [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
, e ivi residente a[...], C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Lucia CARRETTA (Cod. Fisc.
)C.F._2
1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.01.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa con la decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e svalutazione come per legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della CP_1
domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020, e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei limiti di cui al dispositivo.
Ai sensi della legge n. 222/1984, per quanto concerne il requisito sanitario, la pensione può essere riconosciuta solo all'assicurato che abbia la capacità di lavoro ridotta totalmente in modo permanente, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Per il riconoscimento dell'assegno di invalidità è invece sufficiente la riduzione a meno
2 di un terzo della capacità lavorativa. Nel caso di specie, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta dal ricorrente ovvero dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1 l. n.222/84.
Ebbene, la Consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente è tale da determinare la riduzione permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo della totale, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 7/4/2022. A tale proposito, è bene rimandare a quanto illustrato dal consulente tecnico nell'elaborato depositato.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura specifica, del resto, è stata mossa dalle arti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Sul punto va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n. 6084 del
17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n.
6985/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
3 l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre va dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (cfr. nello stesso senso cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio
2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario tale da determinare la riduzione permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo della totale dalla data della domanda amministrativa del 7/4/2022.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
4 Le spese del giudizio (ivi comprese quelle relative alla fase di atp) sono sono liquidate in dispositivo (cfr. Cass. sez. VI Lav. Ord. n.
6558/2021), seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell CP_1
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che la parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario tale da determinare la riduzione permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo della totale dalla data della domanda amministrativa del 7/4/2022;
- dichiara inammissibile nel resto la domanda;
- Condanna l a pagare, in favore del ricorrente, le spese di CP_1
lite che liquida in euro 5.300,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 27.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
5
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 27.05.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 12/2024 vertente
TRA
nato ad [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
, e ivi residente a[...], C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Lucia CARRETTA (Cod. Fisc.
)C.F._2
1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.01.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa con la decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e svalutazione come per legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della CP_1
domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020, e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei limiti di cui al dispositivo.
Ai sensi della legge n. 222/1984, per quanto concerne il requisito sanitario, la pensione può essere riconosciuta solo all'assicurato che abbia la capacità di lavoro ridotta totalmente in modo permanente, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Per il riconoscimento dell'assegno di invalidità è invece sufficiente la riduzione a meno
2 di un terzo della capacità lavorativa. Nel caso di specie, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta dal ricorrente ovvero dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1 l. n.222/84.
Ebbene, la Consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente è tale da determinare la riduzione permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo della totale, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 7/4/2022. A tale proposito, è bene rimandare a quanto illustrato dal consulente tecnico nell'elaborato depositato.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura specifica, del resto, è stata mossa dalle arti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Sul punto va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n. 6084 del
17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n.
6985/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
3 l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre va dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (cfr. nello stesso senso cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio
2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario tale da determinare la riduzione permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo della totale dalla data della domanda amministrativa del 7/4/2022.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
4 Le spese del giudizio (ivi comprese quelle relative alla fase di atp) sono sono liquidate in dispositivo (cfr. Cass. sez. VI Lav. Ord. n.
6558/2021), seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell CP_1
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che la parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario tale da determinare la riduzione permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo della totale dalla data della domanda amministrativa del 7/4/2022;
- dichiara inammissibile nel resto la domanda;
- Condanna l a pagare, in favore del ricorrente, le spese di CP_1
lite che liquida in euro 5.300,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 27.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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