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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/08/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di IA Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di IA, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice
Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 14.06.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 08.08.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4221 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nata in [...], il [...], residente in Parte_1
Monserrato, via Terralba n. 23/B, elettivamente domiciliata in IA, via S.
Caboni n. 24, presso lo Studio dell'Avv. Luca CROTTA, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, corrente in NO, via Washington n. 70, elettivamente domiciliata in
IA, via A. Solmi n. 30, presso lo studio dell'Avv. Ivan ALTEA, che,
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Raffaele DE LUCA TAMAJO, all'Avv.
Franco TOFFOLETTO, all'Avv. Massimo DRAMIS e all'Avv. Emanuela
pagina 1 PASCA, la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“il SInor Giudice del Lavoro voglia:
In via principale: 1) previo annullamento delle sanzioni disciplinari di cui alla
superiore narrativa, applicate con lettera in data il 27 giugno 2023, 3 luglio 2023
e 20 ottobre 2023, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore
narrativa, la nullità ovvero l'invalidità, illegittimità e/o inefficacia del
licenziamento intimato con lettera del 24 giugno 2024 e per l'effetto ordinare alla
convenuta di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
2) Condannare (P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in NO nella via Washington n. 70 al
risarcimento dei danni nella misura massima prevista dall'art. 18, comma IV, L.
300/70.
3) Con la condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione
monetaria secondo gli indici ISTAT;
In via subordinata, salvo gravame:
4) previo annullamento delle sanzioni disciplinari applicate, accertare e
dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, l'invalidità,
l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato con lettera del 24 giugno
2024 e per l'effetto, previa dichiarazione della risoluzione del rapporto di lavoro,
condannare (P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in NO nella via Washington n. 70 al
pagina 2 risarcimento del danno nella misura massima prevista dall'art. 18, V comma, L.
300/70, o in quella
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
5) Con la condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione
monetaria secondo gli indici ISTAT;
6) In ogni caso, con vittoria di spese ed
onorari”.
Nell'interesse della resistente:
“Voglia l'ill.mo Tribunale di IA adito, contrariis reiectis,
A) IN VIA PRINCIPALE: rigettare il Ricorso e respingere le domande tutte
formulate dalla SI.ra nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente esposti.
B) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto
Ill.mo Tribunale non dovesse accertare l'esistenza della giusta causa di recesso
dal rapporto di lavoro, convertire il provvedimento impugnato in licenziamento
per giustificato motivo soggettivo e, per l'effetto, accertare che il rapporto di
lavoro intercorso tra la SI.ra e la si è Parte_1 Controparte_1
definitivamente risolto alla data del 25 giugno 2024 (ovvero alla diversa data che
fosse ritenuta di giustizia), con conseguente condanna di quest'ultima al solo
pagamento in favore della Ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso
prevista dal CCNL.
C) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui il
Ricorso avversario dovesse essere ritenuto meritevole di un qualche accoglimento
per qualsivoglia ragione:
C.1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del 6° comma dell'art. 18
della Legge n. 300/70, che il rapporto di lavoro tra la SI.ra Parte_1
pagina 3 e la si è definitivamente risolto alla data del 25 giugno Pt_1 Controparte_1
2024 (ovvero alla diversa data che fosse ritenuta di giustizia) e condannare la
Società unicamente al pagamento in favore della Ricorrente dell'indennità
risarcitoria di cui al 6° comma dell'art. 18, Legge n. 300/70, nella misura minima
di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o nella diversa misura che
verrà ritenuta dal Giudice alla luce di quanto ampiamente esposto, limitando
comunque la condanna all'an debeatur (e non estendendola al quantum debeatur)
per le motivazioni esposte;
ovvero, in via ulteriormente subordinata,
C.2) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 18
della Legge n. 300/70, che il rapporto di lavoro tra la SI.ra Parte_1
e la si è definitivamente risolto alla data del 25 giugno
[...] Controparte_1
2024 (ovvero alla diversa data che fosse ritenuta di giustizia) e condannare la
Società unicamente al pagamento in favore della Ricorrente dell'indennità
risarcitoria di cui al 5° comma dell'art. 18, Legge n. 300/70, nella misura minima
di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o nella diversa misura
che verrà ritenuta dal Giudice alla luce di quanto ampiamente esposto, limitando
comunque
la condanna all'an debeatur (e non estendendola al quantum debeatur) per le
motivazioni esposte.
D) IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE: ridurre gli importi liquidati ed
eventualmente dovuti dalla Società alla Ricorrente in misura pari all'aliunde
perceptum ed all'aliunde percipiendum eventualmente accertati.
E) IN VIA ISTRUTTORIA: si richiama integralmente quanto esposto nel
paragrafo 4 della Memoria e nel paragrafo IV delle Note;
in particolare:
E.1) si ribadisce l'opposizione alle richieste istruttorie avversarie, di quelle
indicate nel Ricorso per i motivi esposti in Memoria e delle istanze ulteriori
pagina 4 (formulate in udienza o nelle note avversarie) per tardività, con particolare
riferimento alla produzione documentale (comunque irrilevante) ed alla testimone
SI.ra , non indicata nel Ricorso (come ampiamente già eccepito Tes_1
dalla presente difesa alle varie udienze);
E.2) si insiste per l'ammissione della prova testimoniale diretta sulle circostanze
dedotte nella parte “in fatto” della Memoria, dal n. 1 al n. 94, ricapitolate - nei
capitoli di prova dal n. 1 al n. 47 – nella Memoria Autorizzata “per la “nuova
capitolazione della prova orale” nell'interesse di Controparte_1
depositata
in data 16 maggio 2025, con tutti i testimoni indicati (anche a prova contraria) in
Memoria e ribaditi nella Memoria Autorizzata;
E.3) si insiste, inoltre, per l'ammissione di tutte le altre istanze istruttorie
formulate al paragrafo 4 della Memoria Difensiva (e ribadite nella Memoria
Autorizzata). In particolare, come già evidenziato nelle Note, si insiste affinché
venga disposto l'interrogatorio formale della Ricorrente volto ad accertare se
quest'ultima abbia reperito, successivamente al licenziamento, una nuova
occupazione o abbia comunque beneficiato (o stia beneficiando) dell'indennità di
disoccupazione (NASpI), tanto più in considerazione del fatto che, all'udienza del
25 febbraio 2025, la Ricorrente ha ammesso di aver percepito la NASPI”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Parte_1
Tribunale nei confronti de al fine di domandare Controparte_1
l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole e, per l'effetto, la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un indennizzo commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto.
pagina 5 In specie, ella ha esposto:
− di essere stata assunta alle dipendenze della convenuta il 04.08.2003, con rapporto di lavoro regolamentato dal CCNL per i dipendenti del settore terziario e inquadrata nel 2° livello in qualità impiegata, e di avere, sin dalla data di assunzione, prestato la propria attività lavorativa presso la filiale di IA quale addetta al reparto casa;
− che, con lettera del 18.03.2004, ricevuta il 23.03.2004, l'azienda le aveva comunicato la decisione di trasferirla presso la filiale di NO, CP_1 CP_2
con provvedimento motivato dal fatto che “ha iniziato un
[...] CP_1
percorso riorganizzativo che prevede tra le altre, un progetto commerciale di
rilancio (coerente con il nuovo assetto organizzativo di cui la divisione si è dotata
a livello centrale/ufficio acquisti) e focalizzazione dei singoli aggregati CP_3
, tutti presenti presso il 5° piano della filiale denominata Controparte_4
NO . Lei, portato a termine il suo percorso di allievato presso il CP_2
reparto Giocattolo a diretto riporto del Capo Gruppo degli aggregati, e così
contribuendo alla nuova organizzazione, assumerà la responsabilità del reparto
stesso”;
− che detto trasferimento era stato impugnato davanti al Tribunale di
NO, in quanto illegittimo e avente natura ritorsiva, posto che “Il trasferimento
è stato motivato dalla necessità, “nell'ambito del completamento del processo
formativo della ricorrente”, di adibire la al reparto “Giocattolo” presso Pt_1
la filiale di NO. Orbene sin dal momento in cui la ha preso servizio a Pt_1
NO la stessa è stata adibita dapprima al reparto “bambino”. Dal mese di
marzo la stessa è assegnata al reparto “casa”, lo stesso in cui operava presso la
filiale di IA, mentre non ha mai operato in quello “giocattolo”. Non priva
di rilievo è poi la circostanza che alla non sia mai stato fatto alcun Pt_1
pagina 6 “allievato” né le è stato consentito, per quanto si dirà tra breve, di “completare il
suo percorso formativo e adeguare le sue competenze”. Tale circostanza
evidenzia l'assenza di ogni ragione organizzativa in capo alla convenuta e come
la decisione di trasferire la ricorrente a NO sia arbitraria e priva dei
presupposti di legge”;
− che il provvedimento di trasferimento è stato adottato quando la Pt_1
aveva già avviato la procedura per le pubblicazioni di matrimonio che si sarebbe
dovuto celebrare a IA in data 25 settembre 2004. Desta perplessità la
tempistica del provvedimento applicato, tenuto conto del fatto che la ricorrente
aveva comunicato ai colleghi la data del matrimonio ed aveva provveduto ad
acquistare presso il reparto casa della ciò di cui aveva Controparte_5
necessità. È evidente che per problemi logistici il matrimonio ad oggi, nonostante
le pubblicazioni, non è stato ancora celebrato. 11/e) L'assegnazione della Pt_1
ad un reparto diverso da quello in cui secondo la lettera inviata dal datore di
lavoro la stessa avrebbe dovuto operare presso la Filiale di NO è confermata
anche dalla lettera di contestazione disciplinare in data 6 dicembre 2004 dove era
contestata una presunta mancanza posta in essere nel reparto “bambino””;
− di avere, quindi, sottoscritto un verbale di conciliazione in cui, per poter tornare a IA, ella aveva accettato un grave demansionamento, in quanto, per effetto di detta conciliazione, ella era stata inquadrata nel 4° livello CCNL
applicato e aveva prestato la sua attività lavorativa, quale commessa, presso la sede sita in IA nella via Roma sino al 24.06.2024, quando era licenziata per giusta causa;
− che i fatti che avevano determinato la risoluzione del rapporto di lavoro possono essere così riepilogati;
pagina 7 − che, con lettera del 31.05.2024, e aveva mosso Controparte_1
la seguente contestazione: “In data 18 maggio u.s. Lei prestava servizio presso lo
Store di IA con turno di lavoro dalle 10.00 alle 17.00. In data 23 maggio
u.s., alle ore 20,15 circa, la SI.ra , Capo Area dello Store di Persona_1
IA, si recava presso l'Ufficio Clienti dove incontrava la SI.ra Parte_2
che Le raccontava un episodio, avvenuto in Store qualche giorno prima. In
[...]
particolare, la SI.ra riferiva che il precedente 18 maggio, alle ore 13-30 Pt_2
circa, la propria consuocera, SI.ra era venuta in Store con il figlio Parte_3
e la sua compagna , LI della SI.ra per effettuare alcuni PE Per_3 Pt_2
acquisti. La SI.ra si era poi recata alla cassa n° 13, posta al 1° piano del Pt_3
negozio, presso la quale operava Lei con codice operatore 30240, per effettuare il
pagamento di quanto acquistato. Ultimato il pagamento, Lei invitava la SI.ra
ad allontanarsi in disparte per parlarle. A quel punto Lei diceva alla Pt_3
SI.ra che stava studiando le espressioni del viso delle persone e le Pt_3
chiedeva se avesse subito un lutto in quanto, a Suo dire, aveva colto
un'espressione di sofferenza dal suo volto;
Lei aggiungeva che tale Sua richiesta
era dovuta al fatto che voleva avere una conferma rispetto alle sensazioni che
aveva percepito. Quindi Lei, indicando il giovane che era presso la cassa,
chiedeva alla SI.ra se fosse il figlio. A quel punto, la SI.ra già Pt_3 Pt_3
fortemente turbata ed a disagio, avendo effettivamente perso il marito, spaventata
dall'idea che Lei potesse rivolgersi anche al ragazzo, si allontanava insieme al
figlio ed alla compagna. Dopo aver descritto quanto sopra alla SI.ra , la Per_1
SI.ra chiedeva di incontrare la Direttrice dello Store, SI.ra Pt_2 Pt_4
, in quanto la consuocera era rimasta estremamente scossa dal Suo
[...]
atteggiamento. Il successivo 24 maggio, pertanto, la SI.ra e la LI Pt_2 Per_3
venivano ricevute dalla Direttrice dello Store, alla quale riferivano che la SI.ra
pagina 8 era stata a tal punto turbata e provata da quanto accaduto da Parte_3
affermare che non si sarebbe mai più recata nello Store di IA;
Con il Suo
comportamento, Lei ha arrecato un rilevantissimo pregiudizio alla nostra società
ed all'immagine de la e si pone in palese contrasto con i principi su CP_1
cui si fonda l'approccio con il cliente sulla base delle procedure e della
Cerimonia di Servizio a Lei noti, che prevedono che l'esperienza nei nostri Store
debba essere assolutamente positiva e di massima soddisfazione per la clientela,
in modo da invogliarla a tornare. Quanto sopra descritto, inoltre, risulta ancor
più grave in considerazione del fatto che Lei, anche nel recente passato, ha avuto
atteggiamenti non consoni e in contrasto con le direttive aziendali. Infatti,
nell'arco degli ultimi 12 mesi, Lei è stata oggetto dei seguenti procedimenti
disciplinari: • procedimento avviato con lettera di contestazione del 05/09/2023
relativa al comportamento aggressivo ed offensivo da Lei avuto in area vendita
nei confronti di una persona che precedentemente aveva prestato servizio nello
Store, che ha dato luogo al provvedimento disciplinare di 2 giorni di sospensione
del 20/10/2023; • procedimento avviato con lettera di contestazione del
01/06/2023, relativa ad acquisti propri registrati direttamente durante l'orario di
lavoro, che ha dato luogo al provvedimento disciplinare di 1 giorno di
sospensione del 03/07/2023. La presente vale quale formale contestazione
disciplinare; La invitiamo pertanto a volerci fornire Sue eventuali
controdeduzioni od osservazioni entro e non oltre cinque giorni dal relativo
ricevimento. Nel contempo, considerata la gravità dei fatti, disponiamo in via
cautelativa la Sua sospensione dal lavoro”;
− di avere fornito le richieste giustificazioni per il tramite del proprio
Legale di fiducia, evidenziando che “I fatti addebitati, così come da Voi
rappresentati, risultano da un lato frutto di uno stravolgimento degli eventi non
pagina 9 rispondenti a realtà e dall'altro non configurano una negligenza nell'esecuzione
degli obblighi scaturenti dal contratto di lavoro. A livello prettamente probatorio
si osserva che le contestazioni mosse derivano da fatti che sarebbero avvenuti in
data 18 maggio 2024 e che vedrebbero come soggetti coinvolti la SI.ra e Pt_1
tale SI.ra A distanza di 5 giorni dall'accaduto terzi soggetti, che Parte_3
secondo la Vostra stessa ricostruzione non avrebbero assistito agli eventi, hanno
rappresentato i fatti oggetto di contestazione alla SI.ra , Capo Persona_1
area dello store di IA, per poi riferire gli stessi alla direttrice dello store
SI.ra . Rappresenta principio di diritto, fortunatamente per il Parte_4
nostro sistema giuridico, che le dichiarazioni de relato ex parte, se considerata di
per sé sola e senza il conforto di altri elementi, non hanno valore probatorio,
nemmeno indiziario, e la sua rilevanza processuale, in tal caso, “è
sostanzialmente nulla. Semplicemente questo dato fattuale fa rilevare l'abnormità
del provvedimento di sospensione in via cautelativa emessa a carico della SI.ra
, apparendo lo stesso palesemente invalido e discriminatorio. Entrando Pt_1
nel merito della ricostruzione dei fatti da Voi proposta, per la verità abbastanza
farraginosa, la SI.ra contesta completamente quanto da Voi contestato. Pt_1
In data 18 maggio 2024 la SI.ra si trova a svolgere il proprio servizio Pt_1
presso lo store Rinascente di IA. In detta occasione ricorda di avere avuto
un colloquio con una cliente durante il quale entrambe le parti si scambiavano
parole gentili ed in occasione della consegna dello scontrino, con frase di
circostanza, la SI.ra chiedeva alla cliente come stesse. La cliente Pt_1
rispondeva cordialmente alla SI.ra narrando che stava affrontando un Pt_1
brutto periodo in conseguenza della morte del marito. La discussione cordiale
seguiva ulteriormente con parole di conforto profuse dalla SI.ra , sempre Pt_1
di circostanza quali “si faccia coraggio” e si dedichi a suo figlio, che in detta
pagina 10 occasione, così come riferito dalla cliente, si trovava nello store, a distanza dalle
parti, che si trovavano sole, senza la presenza, neanche in vicinanza, di terzi. Non
risponde al vero che la SI.ra abbia detto alla cliente “che stava Pt_1
studiando le espressioni del viso”, piuttosto diceva che stava vivendo,
comprensibilmente, un brutto periodo. I fatti indicati nella contestazione che si
riscontra si contestano espressamente quanto a rispondenza al vero e con
riferimento alle frasi e agli atteggiamenti che a Vostro dire avrebbe tenuto la
SI.ra . Si porta, inoltre, alla Vostra attenzione che la SI.ra , di Pt_1 Pt_1
nazionalità rumena, pur parlando e comprendendo l'Italiano, non conosce nella
sua completezza gli aggettivi e sostantivi della lingua. Senza considerare poi che
gli addebiti così come da Voi indicati, non appaiono neanche in grado di
configurare una condotta che possa integrare una violazione al rapporto di
lavoro e alla disciplina del CCNL di settore. La SI.ra respinge gli Pt_1
addebiti mossi, apparendo gli stessi infondati, discriminatori e abnormi. La stessa
chiede di essere sentita personalmente e chiede l'immediata sospensione del
provvedimento”;
− di essere stata convocata, con lettera del 06.06.2024, per essere sentita personalmente, ma che, con lettera del 24.06.2024, le Controparte_1
aveva intimato il licenziamento per giusta causa e di averlo impugnato con lettera del 05.07.2024, spedita il 05-09.07.2024 e che il predetto licenziamento è
invalido, inefficace e/o illegittimo in quanto non sussiste nessuna giusta causa e/o giustificato motivo di recesso, posto che il fatto così come contestato, comunque mai verificatosi, non ha nessuna rilevanza disciplinare;
− che lo stesso datore di lavoro riconosce che la denuncia del comportamento disciplinarmente rilevante posto in essere da lei lavoratrice sarebbe pervenuto da un soggetto non presente ai fatti e tale soggetto sarebbe
pagina 11 venuto a conoscenza delle circostanze da altra persona che, a detta della convenuta, era “turbata”, ma che, in realtà, il fatto così come descritto e contestato non si è mai verificato: la signora il 18.05.2024 si era recata presso la Pt_3
cassa in cui operava lei ricorrente per pagare taluni acquisti, mentre le persone che l'accompagnavano, circostanza pacifica, rimanevano a distanza, impegnate a visionare altri prodotti presenti nello store;
− di essersi rivolta alla cliente, come di consueto, mentre operava alla cassa, con frasi gentili e di circostanza chiedendo anche come stesse e come si era trovata nello store, mentre di non avere mai “studiato espressioni del viso delle
persone” ovvero chiesto alla cliente “di allontanarsi in disparte per parlare”;
− che il licenziamento appare adottato con l'unico obiettivo di “liberarsi” di una dipendente diventata scomoda, avendo ella medesima, qualche giorno prima del licenziamento, comunicato, via e-mail, alla propria responsabile, i gravi problemi sanitari della LI (“Buongiorno, PA ! Appena uscita dal centro di
salute mentale ho provato a contattarti telefonicamente. è stata Per_4
diagnosticata, secondo i criteri del DSM5, la Diagnosi di Disturbo allo Spettro
Autistico”) e preannunciato, alle colleghe, di aver presentato la domanda per il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità (poi, purtroppo,
riconosciuto);
− che il licenziamento, comunque, sarebbe sproporzionato e la condotta, se ritenuta sussistente, circostanza che si contesta, punibile al massimo con sanzione conservativa, anche considerato che lei è originaria della Romania e non ha una conoscenza perfetta di tutti i termini della lingua italiana e che, in ogni caso, il
C.C.N.L. prevede la sospensione e il licenziamento per sanzionare comportamenti dolosi o posti in essere con colpa grave, mentre il fatto contestato non è
paragonabile, per gravità, a quelli per i quali è previsto il licenziamento;
pagina 12 − che la norma contrattuale prevede la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal contratto anche in caso di una recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in mancanze che prevedono la sospensione dal lavoro, fattispecie, peraltro,
che non si è realizzata, anche perché, nell'ultimo anno solare, i comportamenti che avevano dato luogo all'applicazione della sanzione della sospensione erano stati solo due e per fattispecie ben diverse da quelle che avevano portato al di lei licenziamento e, nel caso di specie, non sussiste neppure la recidiva contestata;
− che le sanzioni disciplinari richiamate nella lettera di contestazione sono illegittime, invalide e/o inefficaci non solo perché nessun comportamento disciplinarmente rilevante era stato posto in essere da lei lavoratrice, ma anche perché, quando le stesse erano state adottate, il datore di lavoro era già decaduto dalla possibilità di esercitare il potere disciplinare, in quanto, nel caso di specie,
entrambe le sanzioni disciplinari erano state applicate oltre il termine dei 15 giorni previsti dal C.C.N.L.;
− che, in particolare, con lettera del 01.06.2023, Controparte_1
le aveva contestato di aver effettuato acquisti durante l'orario di lavoro e di averla invitata a “fornire Sue eventuali controdeduzioni od osservazioni, entro e non
oltre cinque giorni dal ricevimento della presente”; di detta contestazione le era stata data “integrale lettura in data 5 giugno u.s., alla presenza del SI. Per_5
e della SInora , e che Lei non ha voluto ritirare” e che
[...] Persona_6
l'azienda, quindi, avrebbe dovuto adottare il provvedimento entro il 20.06.2023,
laddove invece, le aveva applicato la sanzione della Controparte_1
sospensione di due giorni solo con lettera del 27.06.2023 consegnata con raccomandata a mani;
− che l'azienda le aveva inviato una seconda lettera contenente un diverso provvedimento disciplinare (un giorno di sospensione) il 03.07.2023 e che il
pagina 13 ritardo nell'invio delle discolpe, evidenziato anche dal datore di lavoro nella lettera con la quale era applicata la sanzione, non incide sull'eccepita decadenza,
posto che la norma, infatti, è chiara nel prevedere che la sanzione deve essere adottata entro 15 giorni “dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore
stesso per presentare le sue controdeduzioni”; inoltre, i fatti, così come contestati,
non si erano mai verificati, non avendo ella effettuato acquisti durante il suo orario di lavoro e, soprattutto, non avendo registrato con il proprio operatore il pagamento e l'incasso delle somme, ma avendo chiesto legittimamente, alla collega che si trovava fuori servizio, di effettuare taluni Persona_7
acquisti per suo conto, mentre la registrazione del pagamento era stata effettuata da con il proprio operatore;
CP_6
− di avere ella solo assistito a dette operazioni, mentre stava lavorando in reparto e che la cessione delle gift card è legittima e ammessa dalla convenuta;
− che, con lettera del 05.09.2023, invece, la convenuta le aveva contestato di aver avuto, il 31.08.2023, una discussione con : in questo CP_6
caso, il presunto illecito disciplinare era stato contestato con lettera del
05.09.2023, inviata il successivo giorno 7, ma di non avere ritirato la lettera di contestazione che faceva la compiuta giacenza;
nel caso di specie, quindi,
l'azienda avrebbe dovuto applicare la sanzione decorsi 20 giorni dal primo tentativo di consegna o dal diverso termine in cui si è verificata la compita giacenza, laddove invece, aveva applicato la sanzione Controparte_1
solo il 21.10.2023 (nella lettera con la quale era stata applicata la sanzione, nel tentativo di evitare la palese decadenza dal potere disciplinare, è stata apposta la seguente dicitura “La presente è stata letta in data 21.09.23 alle ore 12.30 e in
presenza di Piazza Matteo e ”; Persona_1
pagina 14 − che, a prescindere che la lettera è datata 20.10.2023 (e tale data è riportata anche nella lettera di contestazione del 31.05.2024), lei ricorrente, il
21.09.2023, non era in servizio, perché assente per malattia in quanto affetta da infezione da COVID-19, e non aveva incontrato i responsabili aziendali,
circostanza confermata dall'allegato certificato di malattia, dalla ricevuta delle tre visite domiciliari chieste dal datore di lavoro (20, 28 e 29.09.2023), che avevano confermato la prognosi e dalla busta paga di ottobre 2023, dove sono registrate le variabili di settembre 2023, che attesta l'assenza per malattia della lavoratrice per
24 giorni;
− che ancora una volta i fatti così come contestati, comunque, non si sono mai verificati;
− che le sanzioni disciplinari del 2023, giova ribadirlo, sono, comunque, illegittime in quanto lei lavoratrice non aveva mai posto in essere i comportamenti contestati e le sanzioni, inoltre, per i comportamenti effettivamente posti in essere sono sproporzionate;
che, in ogni caso tutte le sanzioni disciplinari applicate, ivi compreso il licenziamento, sono invalide in quanto nella filiale in cui operava la ricorrente non vi era affisso il codice disciplinare in luogo accessibile a tutti.
2. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
delle domande proposte dalla ricorrente.
Essa, in dettaglio, ha esposto:
− di avere irrogato legittimamente le precedenti sanzioni disciplinari conservative;
− che, ancora, il 23.05.2024, alle ore 20:15 circa, , capo Persona_1
area dello store di IA, si era recata presso l'Ufficio Clienti dove aveva incontrato , che le aveva riferito che il precedente 18.05.2024 Parte_2
pagina 15 (giorno in cui la ricorrente aveva prestato servizio con turno di lavoro dalle ore
10:00 alle ore 17:00), alle ore 13:00 circa, la propria consuocera, Parte_3
si era recata presso lo store di IA con il figlio e la sua compagna PE
, LI di lei , per effettuare alcuni acquisti;
si era Per_3 Pt_2 Parte_3
poi recata alla cassa n. 13, posta al 1° piano del negozio, presso cui operava la ricorrente, per il pagamento di quanto acquistato e, ultimato il pagamento, la aveva invitato la d allontanarsi in disparte per parlarle e, a Pt_1 Pt_3
quel punto, la ricorrente le aveva detto che stava studiando le espressioni del viso delle persone e le aveva chiesto se avesse subito un lutto in quanto, a suo dire,
aveva colto un'espressione di sofferenza dal suo volto, aggiungendo che tale sua richiesta era dovuta al fatto che voleva avere una conferma rispetto alle sensazioni che aveva percepito;
− che la ricorrente, indicando il giovane che era presso la cassa, aveva chiesto, alla se fosse suo figlio e lei, già fortemente turbata e a disagio, Pt_3
avendo effettivamente perso il marito, spaventata dall'idea che la Pt_1
potesse rivolgersi anche al ragazzo, si era allontanata insieme al figlio e alla sua compagna;
dopo aver descritto quanto sopra alla , aveva Per_1 Parte_2
chiesto di incontrare la direttrice dello store, , in quanto la Parte_4
consuocera, era rimasta estremamente scossa dall'atteggiamento Parte_3
della ricorrente, per cui il successivo 24.05.2024 la e la LI erano Pt_2 Per_3
state ricevute da , alla quale avevano riferito che Parte_4 Pt_3
ra stata a tal punto turbata e provata da quanto accaduto il 18.05.2024
[...]
da affermare che non si sarebbe mai più recata nello store di IA;
− che la ricorrente, pertanto, con il suo inaccettabile comportamento, ha arrecato un rilevante pregiudizio alla società e all'immagine de
[...]
e ha violato i principi stessi su cui si fonda l'approccio con il CP_1
pagina 16 cliente sulla base delle procedure aziendali e della c.d. “Cerimonia di Servizio”,
ben noti alla medesima, che prevedono che l'esperienza negli store della società
debba essere assolutamente positiva e di massima soddisfazione per la clientela, in modo da invogliarla a tornare;
− che integra una giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. il comportamento del lavoratore che rivesta “il carattere di grave negazione degli
elementi del rapporto di lavoro ed in particolare dell'elemento della fiducia che
deve effettivamente sussistere fra le parti”;
− che i comportamenti della ricorrente hanno creato anche un rilevante pregiudizio a essa società e all'immagine de peraltro, la CP_1
cliente è stata talmente turbata e scossa dal comportamento della Parte_3
lavoratrice e messa a disagio da quest'ultima che ha dichiarato che non si sarebbe mai più recata nello store della società, avendo, pertanto, la commessa gravemente violato anche l'obbligo previsto dall'art. 217, comma 2°, C.C.N.L. di
“cooperare alla prosperità dell'impresa”.
3. La causa è stata istruita con prova per testi e produzioni documentali ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, devono essere confermati tutti i provvedimenti istruttori pronunciati nel presente giudizio, ivi compreso quello con cui è stata ritenuta sufficiente l'istruttoria svolta, come si chiarirà anche infra.
E, invero, tutte i capi di prova dedotti ulteriormente dalla parte resistente attengono a fatti sostanzialmente irrilevanti ai fini del decidere, in quanto i precedenti disciplinari assumono rilevanza, all'evidenza, se risultano provati i fatti a fondamenti del licenziamento impugnato, per cui, se cade il licenziamento, gli stessi perdono di rilievo, come pure si dirà nel punto di parte motiva che segue.
pagina 17 Infine, gli ulteriori testi indicati da non sono a Controparte_1
conoscenza diretta, in specie, dei fatti posti a fondamento del licenziamento impugnato, posto che appare pacifico in causa che alla conversazione tra la lavoratrice e avessero partecipato esclusivamente loro Pt_1 Parte_3
due e che gli accompagnatori della cliente fossero a una distanza tale da non potere udire la conversazione (cfr. la deposizione della teste Parte_3
sentita nell'udienza del 03.06.2025).
5. Nel merito, il ricorso proposto da è fondato e Parte_1
deve essere accolto.
Nella vicenda scrutinata, osserva il Tribunale che sono agli atti di causa, in quanto documentalmente provati, nonché pacifici tra le parti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., i fatti essenziali posti a fondamento del licenziamento disciplinare per giusta causa
Co irrogato da ei confronti di Controparte_1 Parte_1
Segnatamente, era stata assunta, il 04.08.2003, con Parte_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la società resistente, con la qualifica di impiegato, livello 2°, CCNL dipendenti settore terziario (doc. 3,
prodotto col ricorso introduttivo).
La società resistente aveva trasmesso, alla ricorrente, la lettera di contestazione disciplinare del 31.05.2024, del seguente tenore: “In data 18 maggio u.s. Lei
prestava servizio presso lo Store di IA con turno di lavoro dalle 10.00 alle
17.00. In data 23 maggio u.s., alle ore 20,15 circa, la SI.ra , Persona_1
Capo Area dello Store di IA, si recava presso l'Ufficio Clienti dove
incontrava la SI.ra che Le raccontava un episodio, avvenuto in Parte_2
Store qualche giorno prima. In particolare, la SI.ra riferiva che il Pt_2
precedente 18 maggio, alle ore 13-30 circa, la propria consuocera, SI.ra Pt_3
era venuta in Store con il figlio e la sua compagna , LI
[...] PE Per_3
pagina 18 della SI.ra per effettuare alcuni acquisti. La SI.ra si era poi Pt_2 Pt_3
recata alla cassa n° 13, posta al 1° piano del negozio, presso la quale operava
Lei con codice operatore 30240, per effettuare il pagamento di quanto acquistato.
Ultimato il pagamento, Lei invitava la SI.ra ad allontanarsi in disparte Pt_3
per parlarle. A quel punto Lei diceva alla SI.ra che stava studiando le Pt_3
espressioni del viso delle persone e le chiedeva se avesse subito un lutto in
quanto, a Suo dire, aveva colto un'espressione di sofferenza dal suo volto;
Lei
aggiungeva che tale Sua richiesta era dovuta al fatto che voleva avere una
conferma rispetto alle sensazioni che aveva percepito. Quindi Lei, indicando il
giovane che era presso la cassa, chiedeva alla SI.ra se fosse il figlio. A Pt_3
quel punto, la SI.ra già fortemente turbata ed a disagio, avendo Pt_3
effettivamente perso il marito, spaventata dall'idea che Lei potesse rivolgersi
anche al ragazzo, si allontanava insieme al figlio ed alla compagna. Dopo aver
descritto quanto sopra alla SI.ra , la SI.ra chiedeva di incontrare la Per_1 Pt_2
Direttrice dello Store, SI.ra , in quanto la consuocera era Parte_4
rimasta estremamente scossa dal Suo atteggiamento. Il successivo 24 maggio,
pertanto, la SI.ra e la LI venivano ricevute dalla Direttrice dello Pt_2 Per_3
Store, alla quale riferivano che la SI.ra era stata a tal punto Parte_3
turbata e provata da quanto accaduto da affermare che non si sarebbe mai più
recata nello Store di IA. Con il Suo comportamento, Lei ha arrecato un
rilevantissimo pregiudizio alla nostra società ed all'immagine de la e CP_1
si pone in palese contrasto con i principi su cui si fonda l'approccio con il cliente
sulla base delle procedure e della Cerimonia di Servizio a Lei noti, che prevedono
che l'esperienza nei nostri Store debba essere assolutamente positiva e di
massima soddisfazione per la clientela, in modo da invogliarla a tornare. Quanto
sopra descritto, inoltre, risulta ancor più grave in considerazione del fatto che
pagina 19 Lei, anche nel recente passato, ha avuto atteggiamenti non consoni e in contrasto
con le direttive aziendali. Infatti, nell'arco degli ultimi 12 mesi, Lei è stata oggetto
dei seguenti procedimenti disciplinari: • procedimento avviato con lettera di
contestazione del 05/09/2023 relativa al comportamento aggressivo ed offensivo
da Lei avuto in area vendita nei confronti di una persona che precedentemente
aveva prestato servizio nello Store, che ha dato luogo al provvedimento
disciplinare di 2 giorni di sospensione del 20/10/2023; • procedimento avviato
con lettera di contestazione del 01/06/2023, relativa ad acquisti propri registrati
direttamente durante l'orario di lavoro, che ha dato luogo al provvedimento
disciplinare di 1 giorno di sospensione del 03/07/2023. La presente vale quale
formale contestazione disciplinare. La invitiamo pertanto a volerci fornire Sue
eventuali controdeduzioni od osservazioni entro e non oltre cinque giorni dal
relativo ricevimento. Nel contempo, considerata la gravità dei fatti, disponiamo in
via cautelativa la Sua sospensione dal lavoro” (doc. 3, prodotto col ricorso introduttivo).
Il datore di lavoro, quindi, nella lettera di licenziamento del 24.06.2024, aveva così osservato: “Gentile SInora , Pt_1
facciamo seguito alla lettera di contestazione disciplinare da Lei ricevuta il 31
maggio 2024, da intendersi qui integralmente ritrascritta, nonché alle
controdeduzioni da Lei rese con comunicazione del 4 giugno u.s. a firma del Suo
legale di fiducia e nel corso dell'incontro tenutosi in data 12 giugno 2024, alla
presenza di , Direttrice dello Store di IA, e Parte_4 Testimone_2
Business Controller.
Anche alla luce degli approfondimenti svolti, siamo con la presente a respingere
le suddette controdeduzioni, le quali sono, da un lato, del tutto irrilevanti e,
dall'altro lato, contrarie al reale svolgimento dei fatti.
pagina 20 Riteniamo pertanto confermati gli addebiti.
Come già evidenziato nella lettera di contestazione disciplinare, con il Suo
inaccettabile comportamento, Lei ha arrecato un rilevantissimo pregiudizio alla
nostra Società ed alla sua immagine ed ha violato i principi stessi sa cui si fonda
l'approccio con il cliente così come illustrato anche dalle procedure de la
e della Cerimonia di Servizio a Lei note. Inoltre, i fatti a Lei ascritti CP_1
risultano ancor più gravi in considerazione dei Suoi precedenti disciplinari (a tal
fine ci si riporta a quanto indicato nella contestazione disciplinare, solo per
citare quelli relativi gli ultimi 12 mesi) che dimostrano, a maggior ragione, un
atteggiamento da parte Sua del tutto incurante delle regole e dell'etica aziendali.
A fronte di quanto sopra esposto, stante altresì la natura delle Sue mansioni, Lei
ha leso il vincolo fiduciario che deve necessariamente sussistere tra datore di
lavoro e lavoratore in maniera talmente grave da non consentire la prosecuzione,
anche solo provvisoria, del rapporto di lavoro.
Ci vediamo pertanto costretti a comunicarLe il licenziamento per giusta causa ex
artt. 2119 cod. civ. e con effetti - ai sensi dell'art. 1, comma 41, Legge n. 92/2012
e successive modifiche e integrazioni - dalla data di ricezione della presente”
(doc. 6, prodotto col ricorso introduttivo).
Sul piano ricostruttivo della vicenda, dunque, è pacifico, nonché
documentalmente provato che, nell'ambito del procedimento disciplinare, la società resistente avesse accertato i fatti posti a fondamento del licenziamento esclusivamente per mezzo delle dichiarazioni de relato di , la Parte_2
quale si era recata a narrare i fatti da lei non vissuti in prima persona, ma come a lei riferiti dalla consuocera e si era recata a farlo dapprima da Parte_3
sola e, di seguito, insieme alla LI, compagna del figlio della Pt_3
pagina 21 La società resistente ha, altresì, prodotto una dichiarazione scritta proveniente da in cui costei narra i fatti sintetizzati dalla (doc. 22, Parte_3 Pt_2
prodotto con la memoria di costituzione).
Osserva, dunque, il Tribunale che l'istruttoria del procedimento di licenziamento era stata condotta da per mezzo delle sole dichiarazioni Controparte_1
de relato di cui si è detto, oltre che di un documento sintetico redatto dalla in cui la cliente afferma, in definitiva, di avere risposto e dato seguito a Pt_3
talune domande che la commessa le aveva rivolto e di avere avuto, altresì, paura che la medesima ricorrente si rivolgesse anche ai giovani che l'accompagnavano.
Nel corso del presente giudizio, per la prima volta, il procuratore della società
, dinanzi alle richieste di chiarimenti del Giudice sulle modalità Controparte_7
di accertamento dei fatti a fondamento del licenziamento, ha asserito, nel corso dell'udienza del 03.04.2025, di avere “condotto personalmente l'istruttoria del
licenziamento della dipendente ricorrente e confermo di avere audito
personalmente la signora la quale mi ha esposto i fatti”. Pt_3
In particolare, il Tribunale osserva che della circostanza sostenuta da , CP_7
pure di notevole rilevanza, come detto, non si trova traccia nella corposa memoria di costituzione de e, quando il Giudice, nel corso CP_1
dell'escussione testimoniale, ha chiesto alla se avesse mai incontrato Pt_3
, costei ha così risposto: “Tra quell'episodio e oggi non ho mai più visto CP_7
nessuno della , ricordo di avere visto quella che io credo fosse la CP_1
Direttrice, non ricordo bene, che mi ha presentato le scuse per il fatto accaduto.
Non ricordo nomi, nemmeno il nome che mi fa il Giudice, come Per_1
, .
[...] Parte_4
Non ho avuto contatti con nessuno della prima di oggi. CP_1
pagina 22 Il Giudice invita la teste a guardare il dott. presente nell'aula del CP_7
Giudice e la teste dichiara dapprima di non averlo mai visto prima di oggi e poi,
in seconda battuta, di averlo visto solo in videochiamata quando si era recata
dalla supposta Direttrice per le scuse e anche lui mi aveva rivolto delle scuse,
precisando poi di non averlo incontrato di persona”.
Ma se anche fosse vera la circostanza della videochiamata, non è emerso lo svolgimento di alcun approfondimento di tipo istruttorio nell'ambito del procedimento disciplinare circa l'accaduto, neppure una volta acquisita la presenza, anche a distanza, della Pt_3
Al contempo, il Tribunale deve rilevare che solo la e la Pt_1 Pt_3
potevano e possono riferire in ordine al contenuto del dialogo intercorso tra loro,
non avendovi partecipato nessun altro ed essendosi questo svolto a una distanza tale da non consentire agli accompagnatori il contenuto del dialogo.
Si veda, in questo chiaro senso, la deposizione della teste la quale, nel Pt_3
corso dell'udienza del 03.06.2025, ha precisato di essersi trovata, rispetto agli accompagnatori, “di spalle e non vedevo chi avevo dietro, mia nuora era
abbastanza distante e secondo me non era in grado di sentire il contenuto del
dialogo con la ricorrente odierna”.
Ne deriva l'irrilevanza della prosecuzione della prova mediante l'audizione di ulteriori testi, i quali avrebbero potuto riferire solo di elementi secondari,
comunque diversi dal contenuto del dialogo intervenuto tra la commessa del negozio e la cliente.
Premessa la ricostruzione di tali elementi strettamente fattuali e rilevato, pure, che la ricorrente ha contestato la ricostruzione in fatto sostenuta dalla datrice di lavoro, poiché costei ha chiarito di non avere mai detto di avere studiato le espressioni del viso delle persone e di non avere invitato la medesima ad
pagina 23 allontanarsi in disparte per parlare, bensì di avere usato espressioni gentili e premurose nei confronti della cliente, è necessario passare all'esame delle doglianze mosse dalla ricorrente avverso il licenziamento con l'atto introduttivo del giudizio.
Anzitutto, la ha sostenuto che il fatto non si è mai verificato per come Pt_1
descritto e comunque che lo stesso non ha rilevanza disciplinare.
Ad avviso del Tribunale, il motivo di doglianza è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Le dichiarazioni svolte dalla persona asseritamente offesa dalla condotta della lavoratrice non superano il vaglio di attendibilità necessario, nei termini qui precisati.
Ritiene questo Giudice che le circostanze poste a fondamento del licenziamento,
per come riportate da persone che non avevano avuto una percezione diretta del dialogo – cosa che denota l'insufficienza e l'inidoneità dei fatti originariamente ricostruiti a sorreggere un provvedimento disciplinare grave quale il licenziamento
– e per come, poi, emerse all'esito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, non siano idonee a integrare la giusta causa del licenziamento, ma neppure un qualunque licenziamento ex se.
Per vero, già il tenore della contestazione disciplinare appare generico, astratto e superficiale nella misura in cui, in maniera del tutto apodittica, recepisce una mera dichiarazione di frustrazione o sconforto di una persona che ha scelto volontariamente, avendone la relativa capacità, di rispondere a una domanda e di conversare altrettanto volontariamente con una persona che le aveva rivolto parole non certo offensive, di carattere indiretto e a cui, tra l'altro, la medesima cliente ben avrebbe potuto sottrarsi, grazie alla padronanza dello strumento della lingua
pagina 24 italiana e secondo la propria capacita naturale, id est di intendere e di volere, di cui non vi è ragione di dubitare ai fini che ci interessano.
Appare, allora, evidente che il licenziamento si fonda sul recepimento di una dichiarazione quasi astratta, prescindendo totalmente dalla necessaria contestualizzazione della dichiarazione stessa.
Si inserisce coerentemente in questo quadro, come anticipato, la deposizione della teste (udienza del 03.06.2025), la quale, neppure Parte_3
sessantacinquenne, come rilevato dal Giudice, si è presentata “con un aspetto
giovanile e molto ben curata nell'aspetto, nell'abbigliamento” e, come emerge dalla deposizione (non certo da una videochiamata insignificante o da uno scritto più o meno preconfezionato), ella ha dimostrato, in generale, padronanza e proprietà di linguaggio e, in relazione allo specifico episodio del dialogo con la lavoratrice, odierna ricorrente, si è limitata a riportare un disagio che può esserle stato risvegliato dalla scelta – repetita juvant: del tutto volontaria – di partecipare a un dialogo, rispondendo a una domanda che era certo nelle sue capacità
respingere cortesemente al mittente.
Non deve però sfuggire che la dichiarazione in questione è comunque generica e insignificante sul punto specifico del danno concreto che sarebbe derivato a lei cliente dall'avere dialogato volontariamente con una persona che si era rapportata a lei con spiccate sensibilità e humanitas, nonché sul punto della “paura che si
rivolgesse anche a [suo, ndr.] figlio”, nel particolare contesto in cui questo dialogo si era svolto, ossia all'interno di un ampio punto vendita, in pieno giorno
(le ore 13 ca. del 18.05.2024), in una delle vie più frequentate della città e per l'acquisto di un bene voluttuario (una camicetta) e, quindi, in una occasione di tempo e di luogo piacevole o, almeno, positiva.
pagina 25 D'altra parte, il prosieguo della deposizione ha consentito di mettere in luce le reali ragioni del turbamento della teste, la quale ha così dichiarato, circa il suo stato d'animo al momento della conversazione con la odierna ricorrente: “Io ero
tranquilla. Ci sono rimasta un po' male [sottolineatura del Giudice, ndr.]. Mi ha
dato fastidio perché io stavo attraversando un periodo di cure, stavo lavorando su
alcuni miei problemi personali […] In quel periodo stavo attraversando un
periodo di sofferenze riguardanti la mia sfera personale, non solo legate alla
morte di mio marito ma al complesso delle circostanze della mia vita.
Ero seguita da degli psicoterapeuti”.
Si pone, dunque, la necessità, ad avviso del Giudice scrivente, di una valutazione frazionata della deposizione testimoniale de qua.
Trova applicazione l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte, congruamente motivato e condivisibile anche secondo questo Giudice, per cui “In materia di prova testimoniale, la deposizione può essere ritenuta
attendibile anche limitatamente a determinati contenuti, a condizione che, tra la
parte del narrato ritenuta inattendibile ed il resto ritenuto meritevole di credito,
non sussista un rapporto di causalità necessaria o l'una non costituisca un
imprescindibile antecedente logico dell'altro” (Cass. civ., Sez. L, 19.05.2016, n.
10347).
Infatti, le dichiarazioni rese dalla ono, in definitiva, irrimediabilmente Pt_3
inficiate da incoerenza e incongruenza, rispetto al contesto complessivo in cui si inserisce la conversazione, nella parte in cui la teste discorre del tipo di disagio da lei provato anche e soprattutto come provocato direttamente e immediatamente dalla interlocuzione, in sostanza, obiettivamente serena con la commessa di negozio.
pagina 26 Più in dettaglio, ritiene il Tribunale che le dichiarazioni della teste in questione siano generiche, imprecise e comunque gravemente contrastanti con l'id quod
plerumque accidit (una persona sensata, quale la perfettamente compos Pt_3
sui, non può nutrire timori completamente e immotivatamente infondati sul piano obiettivo), in relazione alla importanza e al significato comune e proprio delle parole pronunciate dalla lavoratrice, odierna ricorrente, e possono comprendersi soltanto considerando la particolare condizione soggettiva della teste.
Ex adverso, certamente attendibile è risultata la deposizione della teste nella parte in cui ella ha spiegato le ragioni, appena sopra ricordate, del suo malessere soggettivo in quel particolare contesto spazio-temporale.
Non coglie, allora, nel segno neppure la Difesa de nella parte CP_1
in cui essa insiste a sostenere, sulla base della deposizione appena ricordata, la concretezza (quale? in che termini e misura?) del “rilevantissimo pregiudizio alla
nostra società ed all'immagine”, apoditticamente inserito nel provvedimento ablatorio.
Neppure corrisponde ai criteri di logicità e congruità l'argomentazione spesa dalla datrice di lavoro nel provvedimento finale di licenziamento e poi proseguita dalla
Difesa, ad avviso della quale le dichiarazioni coerenti della dovrebbero Pt_1
reputarsi d'amblée inattendibili, mentre dovrebbe farsi riferimento soltanto alle dichiarazioni di una persona da essa società neppure audita personalmente e preventivamente, come, invece, dovrebbero suggerire le regole di correttezza e buona fede che connotano certamente l'intero rapporto di lavoro anche – e soprattutto – nella fase disciplinare (art. 1175 e 1375 c.c.).
La ricorrente, come detto, lamenta, nel presente giudizio, la irrilevanza disciplinare del fatto, di cui si è appena detto, e il difetto del requisito della proporzionalità.
pagina 27 Anche quest'ultimo argomento coglie nel segno, ad avviso del Tribunale.
In proposito, la Difesa di parte resistente ha ampiamente esposto, nella memoria di costituzione e negli scritti difensivi successivi, le regole di condotta specifiche
(cd. cerimoniale) a cui devono informarsi i propri dipendenti.
Per altro verso, rammenta il Tribunale che, come noto, in tema di licenziamento per giusta causa, come pure di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, spettando al Giudice la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti,
di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, dovendo, in definitiva, il
Giudice valutare, in concreto, se il comportamento tenuto dal lavoratore è idoneo a recidere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, rendendo impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto e così giustificando il recesso datoriale.
Ebbene, nella vicenda scrutinata, alla luce di tutto quanto sopra osservato, non ricorrono gli estremi per il licenziamento ex se e tantomeno per il licenziamento per giusta causa, non avendo la provocato all'azienda grave nocumento Pt_1
morale o materiale, in ragione del contesto lavorativo complessivo e della concreta condotta tenuta dalla lavoratrice, improntata, piuttosto, a sensibilità e senso di humanitas, per cui il fatto di avere rivolto una parola gentile a una cliente, forse soggettivamente percepita come in difficoltà dalla lavoratrice, non può certo assurgere a causa idonea a interrompere la prosecuzione di un rapporto di lavoro, che, si badi bene, si protrae da oltre vent'anni con soddisfazione (si veda infra).
Devono richiamarsi i principi espressi dalla giurisprudenza granitica della
Suprema Corte, per cui “In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della
pagina 28 valutazione di proporzionalità è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare
se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione
collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre
necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità,
sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la
prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con
particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa
inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai
canoni di buona fede e correttezza. (Nella specie, è stata ritenuta proporzionata
la misura espulsiva rispetto alla condotta di un lavoratore - già recidivo per aver
commesso sei infrazioni nel biennio precedente - il quale, nel corso di una
discussione sorta per la restituzione di una chiavetta per l'uso di un distributore
automatico di bevande, aveva minacciato la responsabile amministrativa
dell'azienda, preannunziandole, con atteggiamento intimidatorio, la volontà di
chiederle conto della sua condotta in altra sede, e aveva anche registrato la
conversazione, rivelando in tal modo la consapevolezza e l'intenzionalità dello
scontro verbale e la volontà di provocarlo per procurarsi una qualche prova di
condotta non corretta della collega)” (Cass. civ., Sez. L., 01.07.2020, n. 13411;
Sez. L - , Ordinanza n. 36427 del 29/12/2023); e, ancora, “In tema di
licenziamento disciplinare, ai fini della valutazione di proporzionalità della
sanzione rispetto all'infrazione contestata, il giudice di merito deve esaminare la
condotta del lavoratore, in riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà, anche
alla luce del "disvalore ambientale" che la stessa assume quando, in virtù della
posizione professionale rivestita, può assurgere, per gli altri dipendenti
dell'impresa, a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti
obblighi” (Cass. civ., Sez. L., 02.10.2019, n. 24619; Cass. civ., Sez. L.,
pagina 29 04.12.2002, n. 17208, in cui si legge che “L'operazione valutativa compiuta dal
giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella dell'art. 2119, cod.
civ. che, in tema di licenziamento, reca una "norma elastica", non sfugge ad una
verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del
metodo seguito nell'applicazione della clausola generale, che esige il rispetto di
criteri e principi ricavabili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi
costituzionali sino alla disciplina particolare (anche stabilita dai contratti
collettivi), in cui si colloca la fattispecie. In particolare, l'operazione valutativa
non è censurabile, se il giudice di merito abbia applicato i principi costituzionali
che impongono un bilanciamento dell'interesse del lavoratore, tutelato dall'art. 4,
Cost., con l'interesse del datore di lavoro, tutelato dall'art. 41, Cost.,
bilanciamento che, in materia di licenziamento disciplinare, si riassume nel
criterio dettato dall'art. 2106, cod. civ., della proporzionalità della sanzione
disciplinare rispetto all'infrazione contestata, conformandosi altresì agli ulteriori
"standards" valutativi rinvenibili nella disciplina collettiva e nella coscienza
sociale, valutando la condotta del lavoratore in riferimento agli obblighi di
diligenza e fedeltà, anche alla luce del "disvalore ambientale" che la stessa
assume quando, in virtù della posizione professionale rivestita, può assurgere per
gli altri dipendenti dell'impresa a modello diseducativo e disincentivante dal
rispetto di detti obblighi”).
Infine, si richiama quanto osservato dalla Corte di Cassazione, per la rilevanza nel caso che ci occupa nel presente giudizio: “Il comportamento non grave della
lavoratore, di violazione dell'obbligo "di usare modi cortesi col pubblico", può
essere sussunto nell'ipotesi, prevista dall'art. 220, secondo comma del CCNL
citato del lavoratore che "esegua con negligenza il lavoro affidatogli": e pertanto
espressa con norma elastica, sanzionata in via conservativa con la multa, nei
pagina 30 limiti di attuazione del principio di proporzionalità già eseguito dalle parti sociali
attraverso detta previsione” (Cass. civ., Sez. L, 02.05.2022, n. 13774, che ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro, avverso la doppia conforme di merito, con cui era stato escluso addirittura che integrasse la giusta causa contestata il comportamento della lavoratrice, che si era rivolta in modo grevemente scortese, con espressione volgare [sottolineatura del Giudice, ndr.], a un cliente che l'aveva richiesta di un adempimento proprio del centro servizi cui ella era addetta e che, irritato dall'insolenza, non aveva completato un acquisto di modesto valore economico).
Giova, inoltre, richiamare il disposto dell'art. 238 C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro, che, in particolare, prevede che “La inosservanza dei doveri da parte
del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi
dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che
le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al
precedente punto 1;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di
cui all'art. 206;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di
ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari
all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
pagina 31 - si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata
giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora,
sia durante il servizio che durante i congedi.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei
confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata
responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle
mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento
disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo
formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, 1° e 2° comma;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito,
vendita e trasporto;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto
proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze
che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei
ritardi”.
pagina 32 Inoltre, l'art. 233, rubricato “Obbligo del prestatore di lavoro”, dispone che “Il
lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto
di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai
civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di
cooperare alla prosperità dell'impresa”.
Ebbene, come emerge dal testo di fonte contrattuale collettiva, la condotta contestata alla lavoratrice non è certamente riconducibile, per gravità, a quelli per cui la disciplina prevede il licenziamento, né può congruamente e ragionevolmente reputarsi una condotta in contrasto col dovere di usare modi cortesi col pubblico e comunque conforme ai civici doveri.
Dalle considerazioni che precedono discende l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato dalla resistente, che deve essere conseguentemente CP_8
condannata, ai sensi dell'art. 18, l. 20.05.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), nel testo applicabile ratione temporis, a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro,
con le mansioni e l'inquadramento già posseduti prima del licenziamento, e a risarcire i danni subiti, commisurati a tutte le retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali fino al saldo.
Si considererà come retribuzione globale di fatto mensile l'importo base di euro
1.527,73 corrispondente al valore della retribuzione mensile spettante alla ricorrente all'epoca del licenziamento, pari ad euro 1.422,37, con aggiunta di un rateo di tredicesima mensilità, pari ad euro 105,36 (doc. 1, prodotto col ricorso introduttivo).
La resistente deve essere altresì condannata al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la
pagina 33 reintegrazione, commisurati alla normale retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito nell'intero periodo, ai sensi dell'art. 18 l. n. 300/1970 cit., come per legge.
Si deve, poi, rammentare che le indennità previdenziali (nella specie, indennità di disoccupazione) non possono essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi dell'art. 18 l. n. 300/1970, in quanto le stesse, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti (cfr. Cass. civ.,
Sez. L., 15.05.2000, n. 6265; da ultimo, Cass. civ., Sez. L., 03.04.2018, ord. n.
8150).
Pertanto, le indennità previdenziali non possono essere detratte, quali aliunde
perceptum, dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi dell'art. 18, posto che, se alla pronunzia giudiziale non segue l'effettiva reintegra e senza che il lavoratore sia obbligato ad eseguire la sentenza favorevole, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita in quanto lo stato di disoccupazione è provocato e giustificato dall'atto datoriale di risoluzione e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, dovendosi pertanto ritenere comunque involontario.
Le considerazioni che precedono, ai fini dell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento impugnato, sono assorbenti di ogni ulteriore valutazione giuridica e determinano la perdita di rilevanza anche della contestata recidiva e della valutazione dei precedenti disciplinari della odierna ricorrente.
6. Il Tribunale non può fare a meno di evidenziare il comportamento del procuratore speciale de nella persona di Controparte_1 CP_7
, il quale, nell'udienza del 03.04.2025, ha dichiarato davanti al Giudice
[...]
pagina 34 una circostanza contraria al vero, avendo affermato di avere “condotto
personalmente l'istruttoria del licenziamento della dipendente ricorrente e
confermo di avere audito personalmente la signora la quale mi ha Pt_3
esposto i fatti”.
Ebbene, della circostanza sostenuta da , pure di notevole rilevanza, come CP_7
detto, non si trova traccia nella corposa memoria di costituzione de
[...]
e si pone in netto contrasto con la dichiarazione – senza dubbio CP_1
attendibile anche in parte qua – della teste che, sollecitata dal Giudice Pt_3
medesimo sul punto specifico, ha così risposto: “Tra quell'episodio e oggi non ho
mai più visto nessuno della , ricordo di avere visto quella che io credo CP_1
fosse la Direttrice, non ricordo bene, che mi ha presentato le scuse per il fatto
accaduto.
Non ricordo nomi, nemmeno il nome che mi fa il Giudice, come Per_1
, .
[...] Parte_4
Non ho avuto contatti con nessuno della prima di oggi. CP_1
Il Giudice invita la teste a guardare il dott. presente nell'aula del CP_7
Giudice e la teste dichiara dapprima di non averlo mai visto prima di oggi e poi,
in seconda battuta, di averlo visto solo in videochiamata quando si era recata
dalla supposta Direttrice per le scuse e anche lui mi aveva rivolto delle scuse,
precisando poi di non averlo incontrato di persona”.
Ciò premesso, il comportamento del procuratore speciale della società resistente,
per quanto non supportata dall'obbligo di dire il vero e non idoneo a integrare la falsa testimonianza, si palesa grave e ingiustificato e in netto contrasto con il principio di correttezza e buona fede che dovrebbe caratterizzare sempre il contegno processuale delle parti, in specie in una causa delicata come quella che ci occupa nel presente giudizio.
pagina 35 Le ragioni sopra esposte rendono quanto mai opportuna la condanna de
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, avendo la parte senz'altro resistito in giudizio con colpa grave, rappresentando in maniera inveritiera una circostanza importante, tanto più attraverso il proprio procuratore speciale, il quale non poteva non essere a diretta e puntuale conoscenza dei fatti.
Tale condotta processuale è certamente inquadrabile nel novero delle condotte di c.d. abuso del processo, che il legislatore ha inteso sanzionare proprio con lo strumento di cui all'art. 96, comma 3°, c.p.c., diretto a colpire le liti che vengono proposte, come nel caso che ci occupa, in modo del tutto temerario e defatigatorio
(in tal senso cfr. Cass. civ., n. 21570/2012, secondo cui “la condanna al
pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma
dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69,
presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte
soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina
della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere
una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile”).
Risulta, quindi, opportuno, ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., condannare d'ufficio la resistente al pagamento di una ulteriore somma in favore della ricorrente, che si stima equo determinare in misura pari alla metà delle spese di lite.
7. In forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, deve Controparte_1
essere condannata a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio rapportate ai medi tariffari, in relazione alle fasi di studio e introduttiva e decisionale (in ragione della complessità delle relative attività e delle articolate
pagina 36 doglianze sollevate dalla resistente), e ai minimi tariffari, quanto alla fase istruttoria, dello scaglione di valore indeterminabile basso.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. annulla il licenziamento intimato a e, per Parte_1
l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a reintegrare nel posto di lavoro, con le Parte_1
mansioni e l'inquadramento già posseduti prima del licenziamento;
2. condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al risarcimento dei danni subiti da Parte_1
commisurati allea retribuzione globale di fatto (nell'importo base mensile indicato in parte motiva), maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali fino al saldo;
3. condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti con riferimento al periodo corrente dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
4. condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a pagare, a la somma di euro 4.150,00, ai Parte_1
sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c.;
5. condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 8.300,00 per compensi di Avvocato,
pagina 37 oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Luca CROTTA, dichiaratosi antistatario.
IA, 08.08.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
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