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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4808/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4808 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.2025, vertente
1
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Filippo Carlo Leone.
APPELLANTE
E
C.F. e P. IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Alberto Scalia.
APPELLATA
E
(C.F. e P. IVA ), in qualità di Controparte_2 P.IVA_3
procuratrice speciale di (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_4
dall'avv. Alberigo Panini.
TERZA INTERVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_5
CONCLUSIONI
2 L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, previo provvedimento che disponga la rimessione della causa sul ruolo e, per l'effetto, disporre la richiesta e non concessa CTU così come formulata nell'atto di appello, non considerandosi rinunciata la richiesta istruttoria in questione formulata dalla scrivente difesa. Nella denegata e non creduta ipotesi di non concessione dell'istanza in questione, Voglia:
I - In via pregiudiziale e cautelare:
■ SOSPENDERE E/O REVOCARE la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per
i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
II - In via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1435/2018 - resa inter partes dal Tribunale di
Roma, Sezione XVII Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Andrea Postiglione nel procedimento recante R.G. n. 51674/2015, pubblicata il 18.01.2018 e notificata in data 28.05.2018 - accogliere tutte le conclusioni avanzate dagli odierni appellanti in prime cure, che di seguito si riportano, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto:
■ ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità ed inefficacia delle condizioni generali di contratto di apertura del credito e di conto corrente per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2;
■ ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi
d'interesse nonché delle altre condizioni contrattuali in quanto non approvate specificatamente dal cliente, secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c.;
■ ACCERTARE E DICHIARARE: l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 incorrendo nell'usura oggettiva e soggettiva come indicato nelle perizie depositate;
ORDINARE: all'istituto di credito di rideterminare il “dare e avere” tra le parti mediante il ricalcolo contabile dell'intero rapporto sia nei conti corrente in essere che in quello oggi estinto, applicando il saggio legale, senza capitalizzazione degli interessi sugli interessi, del tasso ultra legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e della valuta;
CONDANNARE: la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora come quantificate in narrativa oltre spese delle CTP salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, previa compensazione totale o parziale tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e la eventuale maggior somma che dovesse risultare all'esito della
CTU;
CONDANNARE: l'Istituto di credito convenuto, al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ci si riserva di quantificare rimettendosi in difetto ad una valutazione equitativa da parte del giudice;
DICHIARARE: la liberazione del fideiussore Sig. per un'obbligazione Parte_1 futura ex art. 1956 c.c.;
3 CONDANNARE: la banca convenuta ex art. 96 c.p.c. qualora risultando soccombente nel presente giudizio appaia evidente che, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
III – In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile sia per il rapporto di conto corrente n. 19/230658
e 19/230975. In particolare, il CTU esaminati gli atti ed i documenti di causa, dica se sui rapporti indicati siano stati applicati interessi superiori a quelli dovuti, con riferimento ad eventuali interessi anatocistici, interessi ultra legali ed oneri aggiuntivi ricalcolando la consistenza del saldo dei contratti di cui è causa.”.
La ha concluso nella comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello perché tardivo ex art. 327 c.p.c.; nel merito: respingere l'atto di appello proposto dal Sig. per i motivi tutti Parte_1 dedotti in atti con consequenziale conferma della sentenza del Tribunale di Roma n.1435/2018 pubblicata in data 18 gennaio 2018, con ogni consequenziale effetto come per legge.
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
La ha così concluso: Controparte_2
“in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello perché tardivo ex art. 327 c.p.c.; nel merito: respingere l'atto di appello proposto dal Sig. per i motivi tutti Parte_1 dedotti in atti con consequenziale conferma della sentenza del Tribunale di Roma n.1435/2018 pubblicata in data 18 gennaio 2018, con ogni consequenziale effetto come per legge.
E ciò con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese del presente giudizio”.
Nella comparsa conclusionale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per omessa integrazione del contraddittorio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il , in qualità di debitore principale, e quale Controparte_3 Parte_1
fideiussore, proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Roma, avverso il decreto ingiuntivo n. 13086/2015 con il quale veniva ordinato al e a in Controparte_3 Parte_1
4 solido tra loro, di pagare alla la somma complessiva di € 43.729,99 Controparte_1
di cui € 42.884,50 oltre interessi al tasso legale nella misura richiesta dal 1.1.2015 quale saldo debitore del c/c n. 19/230658 ed € 845,49 oltre interessi al tasso legale nella misura richiesta dal 1.1. 2015 quale saldo debitore del c/c n. 19/230975.
Gli opponenti lamentavano che la non aveva dimostrato l'esistenza Controparte_1
del debito, che erano stati applicati interessi usurari non pattuiti, in violazione dell'art. 644
c.p. e superiori al tasso soglia fissato dalla legge 108/1996, che vi era stata violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e del codice del consumo.
Inoltre eccepivano la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta da per Parte_1
violazione dei principi di buona fede e correttezza, con conseguente obbligo a carico della opposta di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c..
Essi infine lamentavano di avere subito danni per l'illegittima segnalazione alla Centrale
dei rischi.
Gli opponenti quindi concludevano nei seguenti termini:
“Nel merito
In via principale
ANNULLARE E/O REVOCARE: il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo mancando il requisito della certezza e dell'esigibilità del credito per i motivi esposti in narrativa;
ACCERTARE E DICHIARARE: l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari sul suindicato rapporto di conto corrente oggetto di contestazione n. 19/230658
e n. 19/230975, superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 così come verrà accertato nella espletanda CTU che si richiede sin d'ora;
ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità delle condizioni contrattuali in quanto non approvate specificatamente dal cliente, secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c., 1342 e 1370
c.c.;
ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità ed inefficacia dell'addebito in c/c, da parte della banca, delle commissioni di massimo scoperto per violazione degli art. 1284 c. 3, 1325 e 1418 c. 2
e 1346 c.c.;
ACCERTARE E DICHIARARE: l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio d'interesse per i motivi esposti in narrativa;
ACCERTARE E DICHIARARE: la vessatorietà delle clausole contrattuali che hanno determinato un effettivo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di conto corrente per i motivi esposti in narrativa;
5 ACCERTARE E DICHIARARE: la liberazione del fideiussore per Parte_1 un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.;
ACCERTARE E DICHIARARE: il diritto alla restituzione e/o compensazione delle somme pagate in eccesso dall'opponente a titolo di interessi da calcolarsi nella misura che verrà accertata
a seguito di CTU;
e per l'effetto CONDANNARE: la opposta alla restituzione delle somme Controparte_1 pagate in eccesso per i motivi esposti in narrativa nella misura che verrà accertata a seguito di
CTU da porsi in compensazione con le somme che eventualmente dovranno essere riconosciute alla opposta;
DICHIARARE : la nullità del decreto ingiuntivo opposto e degli effetti ad esso consequenziali;
CONDANNARE: la banca opposta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora, oltre spese di CTP salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, previa eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e la eventuale maggior somma;
CONDANNARE : l'Istituto di credito opposto, al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – qualora venga di fatto accertato l'usura contrattuale e sopravvenuta mediante CTU
-, danni che ci si riserva di quantificare proprio all'esito della stessa CTU;
ORDINARE: alla parte qui convenuta/opposta, di procedere alla rettifica della segnalazione alla Centrale Rischi della NC d'IT e nelle altre banche dati con l'indicazione “sofferenza contestata” secondo quanto disposto dal 13° aggiornamento della Circolare n. 139/1991 della NC d'IT ;
CONDANNARE: la banca convenuta/opposta ex art. 96 c.p.c. qualora risultando soccombente nel presente giudizio appaia evidente che abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
(…)”.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1435/2018, rigettava l'opposizione e tutte le altre domande proposte dagli opponenti.
Il Tribunale riteneva provate le pretese creditorie della banca e al contrario non provate le eccezioni degli opponenti che si erano limitati alla produzione di una perizia di parte non idonea a dimostrare i presupposti di usura soggettiva e oggettiva, rilevando che il consulente tecnico di parte sembrava avere conteggiato per i trimestri a suo dire affetti da patologia anche le spese di conto (per esempio spese di chiusura) che però non andavano conteggiate nel TAEG in quanto non fisiologiche all'erogazione del credito.
Il Tribunale inoltre rilevava che la vessatorietà delle clausole doveva essere espressamente e tassativamente prevista dalla legge e che il contratto di conto corrente era
6 stato stipulato dal nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, fatto questo Controparte_3
che escludeva alla radice la possibile applicazione della normativa del consumatore.
Il Tribunale infine riteneva infondate anche le doglianze di parte opponente relative all'invalidità della fideiussione, non emergendo nel comportamento della banca alcuna profilo di violazione degli obblighi di buona fede e/o di diligenza nell'esecuzione del contratto né il lamentato aggravamento della situazione debitoria del debitore principale.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato la contraddittorietà della motivazione, in quanto il
Tribunale aveva segnalato la genericità e incompletezza dell'atto di citazione anche se poi,
anziché dichiarare la nullità dell'atto, aveva rigettato integralmente la domanda attorea per infondatezza, così dimostrando la piena comprensibilità delle richieste attoree.
Inoltre il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi su tutte le domande e contestazioni e in particolare l'illegittima applicazione di tassi ultralegali e la loro unilaterale modifica, la nullità della fideiussione sottoscritta dal garante e la liberazione dello stesso, l'illegittima l'applicazione di tassi superiori a quelli imposti dalla legge n. 108/1996.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva violato l'art. 115
c.p.c., non avendo rilevato sulla base della documentazione in atti l'illegittimità
dell'addebito delle commissioni, spese e di interessi ultralegali applicati, nonché la nullità
dei contratti di conto corrente per illiceità della causa, dell'oggetto e per carenza di forma scritta. Ciò in quanto il giudizio aveva a oggetto proprio l'assenza di legittime pattuizioni poste alla base del rapporto di c/c n. 19/230658 e la natura usuraria della convenzione degli interessi debitori, l'applicazione di interessi ultralegali, anatocismo, errate metodologie di calcolo degli interessi, spese e CMS rese nulle dalla recente normativa sul punto, addebito di voci di spesa non preventivamente concordate, mancato rispetto ai generali doveri di trasparenza, buona fede e correttezza contrattuale.
7 In particolare nella perizia tecnica di parte il consulente aveva dichiarato espressamente il superamento del tasso usura nel III trimestre 2010, nel I, II e IV trimestre 2011, nel I e IV
trimestre 2012.
Controparte si era invece limitata a fornire gli estratti di conto corrente e scalari, senza mai depositare o fornire i conti correnti ordinari.
L'appellante ha poi dedotto che i contratti di concessione di linee di credito (fidi), così
come tutti i contratti bancari dovevano necessariamente stipularsi per iscritto a pena di nullità.
Con il terzo motivo d'appello l'appellante ha ribadito che dalle perizie in atti, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, emergeva l'usura oggettiva e soggettiva e l'anatocismo.
Con il quarto motivo ha dedotto di avere depositato delle perizie di parte aventi a oggetto il rapporto di conto corrente n. 19/230658, così assolvendo al proprio onere probatorio, mentre il Tribunale avrebbe dovuto accogliere le richieste istruttorie di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e di C.T.U. contabile.
Con il quinto motivo ha censurato la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite la cui liquidazione era comunque errata dato che la fase istruttoria non si era celebrata se non con l'udienza di non ammissione di alcun mezzo richiesto. Inoltre non era dato capire quale scaglione di valore fosse stato applicato al giudizio e se fossero stati applicati i valori minimi, medi o massimi.
4. Nel corso del giudizio d'appello questa Corte, rilevato che l'appello non era stato notificato nei confronti del il quale era parte del primo grado di giudizio Controparte_3
in qualità di debitore principale, ha onerato parte appellante della integrazione del contraddittorio mediante citazione del entro il termine di 90 giorni liberi Controparte_3
prima dell'udienza del 13.5.2025.
Solo con le note di trattazione in forma scritta dell'udienza del 13.5.2025, depositate il
12.5.2025, l'appellante ha chiesto di essere rimesso in termini onde poter provvedere alla
8 regolare integrazione del contraddittorio nei confronti del , con rinvio Controparte_3
dell'udienza per i medesimi incombenti.
La Corte, rilevato che l'istante non aveva addotto alcuna ragione a sostegno dell'istanza la quale peraltro era stata presentata solo successivamente alla scadenza dei termini concessi, non ha accolto la richiesta di rimessione in termini e ha assunto la causa in decisione.
5. Nella comparsa conclusionale la intervenuta nel Controparte_2
giudizio d'appello quale cessionaria del credito oggetto di causa, rilevata l'omessa integrazione del contraddittorio da parte dell'appellante, ha chiesto preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'appello.
6. La mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 331, comma 1, c.p.c.. comporta, ai sensi del comma 2, che l'impugnazione è
dichiarata inammissibile.
7. L'applicazione dell'art. 331 c.p.c deriva dalla natura del rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore che, facoltativo nella fase d'introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'art. 1944, comma 1, c.c., nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato, dà luogo a un litisconsorzio processuale che diventa necessario nei gradi d'impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore (Cass. n. 20313/2019, n. 14829/2016 e n.
16669/2012).
Nel caso in esame, come si evince da motivi di appello, il fideiussore ha appunto censurato le statuizione della sentenza relative all'obbligazione principale oggetto di fideiussione.
8. Pertanto l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, in favore dell'appellata e della terza intervenuta.
9 Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata e della terza intervenuta delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in favore di ciascuna in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 24.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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