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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1514/2023RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 19 dicembre 2023 da avverso la Parte_1 sentenza n. 1873/2023 resa dal Tribunale di Bari il 20 giugno 2023 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello limitatamente a quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto, accerta il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 24 gg, una retribuzione, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute inclusiva dei compensi indicati nella impugnata sentenza ad eccezione della indennità domenicale e dell'indennità domenicale integrativa e condanna la società appellante, in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al 30 giugno 2022;
- condanna la società appellante a rifondere al lavoratore le spese processuali del presente grado del giudizio, in distrazione, che liquida in euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, il 13 febbraio 2025
Il Presidente
dott. ssa Vittoria Orlando
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 19 dicembre 2023 da avverso la Parte_1 sentenza n. 1873/2023 resa dal Tribunale di Bari il 20 giugno 2023 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello limitatamente a quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto, accerta il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 24 gg, una retribuzione, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute inclusiva dei compensi indicati nella impugnata sentenza ad eccezione della indennità domenicale e dell'indennità domenicale integrativa e condanna la società appellante, in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al 30 giugno 2022;
- condanna la società appellante a rifondere al lavoratore le spese processuali del presente grado del giudizio, in distrazione, che liquida in euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, il 13 febbraio 2025
Il Presidente
dott. ssa Vittoria Orlando