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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/12/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 121/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 9 gennaio
2023
da
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per ARte_1 P.IVA_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Claudio Santarossa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone viale Cossetti n. 9
- attrice opponente -
contro
(P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in Controparte_1 P.IVA_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gaetano Vinci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone corso G. Garibaldi n. 47
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1118/2022.
Causa iscritta a ruolo il 19 gennaio 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 27 giugno 2025.
Pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 20 giugno 2025:
“nel merito:
- accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento contrattuale in capo alla
[...] per i motivi indicati e conseguentemente dichiararsi l'intervenuta Controparte_2 risoluzione per grave inadempimento imputabile alla società opposta del contratto di subappalto stipulato fra le parti in causa;
- per l'effetto revocarsi e/o comunque privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.
1118/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone in data 11.11.2022, depositato in data
15.11.2022, e notificato a mezzo PEC unitamente ad atto di precetto in data 30.11.2022;
nel merito in via subordinata:
- previa revoca e/o comunque privazione di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.
1118/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone in data 11.11.2022, depositato in data
15.11.2022, e notificato a mezzo PEC unitamente ad atto di precetto in data 30.11.2022, ridursi l'importo dovuto a alla luce dei costi per il completamento Controparte_1 delle opere e l'eliminazione dei vizi e difetti indicati e tenendo conto dell'ulteriore bonifico di € 16.500,00 effettuato in data 06.09.2021 come dedotto in narrativa;
in ogni caso
- con vittoria spese di spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del costituito procuratore;
in via istruttoria
AR Il patrocinio di , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 il sig. , chiede di essere ammesso a provare per testi e per interpello le Testimone_1 seguenti circostanze:
1. “vero che” il sig. apponeva il timbro della società ARte_2 [...]
e sottoscriveva il contratto di subappalto relativo al cantiere sito in via Controparte_1
Revedole n. 13 a Pordenone – Condominio Quaglia, come da documentazione che mi si
Pagina 2 di 12 rammostra;
2. “vero che” le parti hanno o meno completato e firmato un verbale di riconsegna del cantiere sito in via Revedole n. 13 a Pordenone – Condominio Quaglia;
3. “vero che” è stato o meno eseguito un incontro di sopralluogo in contraddittorio tra
[...]
e per il controllo delle opere realizzate a seguito del Pt_1 Controparte_1 subappalto;
4. “vero che” risulta o meno mancante l'isolamento delle pareti confinanti con il vano scala non riscaldato (voce 1.22 del computo metrico) con annesse opere di finitura (voce 1.23 e
1.24), come da relazione che mi si rammostra;
5. “vero che” risulta o meno completata la finitura del cappotto dopo il collegamento del pluviale al pozzetto di scarico, come da relazione che mi si rammostra;
6. “vero che” i pluviali di scarico sono montati, o meno, in modo perpendicolare rispetto al terreno, come da relazione che mi si rammostra;
7. “vero che” manca o meno la cassetta del quadro elettrico, come da relazione che mi si rammostra;
8. “vero che” sono state o meno posate le piane dei davanzali alle finestre del seminterrato, come da relazione che mi si rammostra;
9. “vero che” sul prospetto a sud del Condominio Quaglia sono presenti delle porte finestre a tutta altezza per le quali era stato previsto in capitolato un parapetto in linea con quelli dei terrazzi, come da relazione che mi si rammostra;
10. “vero che” ad oggi è stato o meno installato un sistema di protezione delle porte finestre di cui al capitolo precedente;
11. “vero che” è o meno presente il pluviale di scarico, come da relazione che mi si rammostra;
12. “vero che” una matassa di ferro penzola dalla copertura, come da relazione che mi si rammostra;
Pagina 3 di 12 13. “vero che” ai terrazzini è stata data pendenza idonea a far scolare verso l'esterno l'acqua piovana come da relazione che mi si rammostra;
14. “vero che” i terrazzini accumulano l'acqua piovana verso l'interno;
15. “vero che” l'impianto elettrico è stato o meno ripristinato successivamente ai lavori di isolamento delle superfici verticali (es: il citofono è staccato e non funzionante, la plafoniera all'ingresso non è stata installata), come da relazione che mi si rammostra;
16. “verro che” risulta o meno mancante l'installazione delle testine termostatiche sui radiatori e la sostituzione dei radiatori dei vari appartamenti, come da relazione che mi si rammostra;
17. “vero che” risulta o meno mancante la sostituzione dei portoncini di ingresso degli appartamenti, come da relazione che mi si rammostra;
18. “vero che” in un appartamento al piano terra i serramenti si aprono o meno e le tapparelle sono danneggiate, come da relazione che mi si rammostra;
19. “vero che” risulta mancante l'installazione dell'impianto fotovoltaico e l'annessa installazione della batteria di accumulo, come da relazione che mi si rammostra;
20. “vero che” risultano mancanti le installazioni di elementi di schermature solari, come da relazione che mi si rammostra;
21. “vero che” erano state previste sui terrazzini le tende a braccia estensibili o a caprotina, come da relazione che mi si rammostra;
22. “vero che” nella tettoia di copertura di ingresso manca o meno la scossalina/battiacqua, come da relazione che mi si rammostra;
23. “vero che” il cantiere risulta lasciato con macchie di pittura sul marciapiede che circonda il Condominio;
24. “vero che” ho sentito i dipendenti di dire a che Controparte_1 ARte_1 sarebbe ritornata in cantiere per finire i lavori, una volta arrivati i Controparte_1 portoncini interni del vano scala;
Pagina 4 di 12 25. “vero che” esisteva tra e un rapporto di fiducia, tanto ARte_1 Controparte_1 che esistevano collaborazioni tra le due società in svariati cantieri (es: Condominio
Narciso, Condominio Vecchies);
26. “vero che” così pagava: bonifico del 06.09.2021 di € 61.999,11 con causale ARte_1
“saldo fattura n. 46 e 47”, come da documento che mi si rammostra;
27. “vero che” la somma di 61.999,11 copre la fattura n. 46 di € 16.500,00 (acconto sui lavori di via Revedole) e la n. 47 di € 45.499,11 (relativa al condominio Narciso in via
Feltre a Pordenone), come da documentazione che mi si rammostra;
28. “vero che” così pagava: bonifico del 04.04.2022 di € 40.000,00 con causale ARte_1
“acconto fattura n. 50 del 1/10/21”, come da documentazione che mi si rammostra;
29. “vero che” così pagava: bonifico del 15.06.2022 di € 45.500,00 con causale ARte_1
“secondo acconto fattura n. 50”, come da documentazione che mi si rammostra;
30. “vero che” così pagava: bonifico del 04.07.2022 di € 15.000,00 con causale ARte_1
“acconto fattura n. 50”, come da documentazione che mi si rammostra;
31. “vero che” così pagava: bonifico del 20.07.2022 di € 15.000,00 con causale ARte_1
“saldo fattura n. 50”, come da documentazione che mi si rammostra;
32. “vero che” così pagava: bonifico del 03.08.2022 di € 10.000,00 con causale ARte_1
“primo acconto fattura n. 2”, come da documentazione che mi si rammostra;
33. “vero che” così pagava: bonifico del 29.09.2022 di € 17.700,00 con causale ARte_1
“acconto fattura n. 2”, come da documentazione che mi si rammostra;
34. “vero che” consegnava a l'assegno n. 8381971439-10 ARte_1 Controparte_1 del 25.04.22 di € 84.700,00 a titolo di garanzia;
Si indicano come testi:
- , residente in [...] a Cordenons;
Testimone_2
- Geom. , c/o studio in via G. Carducci n. 52 a Porcia;
Testimone_3
- , piazza N. Spedalieri n. 7 a Bronte;
Controparte_4
Pagina 5 di 12 - di Pordenone;
CP_5
- , amministratore pro tempore del Condominio Quaglia di Controparte_6
Pordenone;
- Salvo altri;
Posto che il cantiere del Condominio Quaglia sito in via Revedole n. 13 A a Pordenone è ancora nello stato di fatto in cui è stato abbandonato da si chiede Controparte_1 venga disposta CTU volta ad accertare:
le lavorazioni che erano oggetto di subappalto;
la quantificazione delle lavorazioni effettivamente svolte da Controparte_1
la quantificazione delle lavorazioni oggetto di subappalto non ultimate da
[...]
Controparte_1
se le lavorazioni svolte da presentino dei vizi e difetti e qualora la Controparte_1 risposta sia affermativa, si quantifichino i costi necessari per la sistemazione ed eliminazione dei predetti vizi e difetti”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 27 giugno 2025:
“In Via Preliminare: [1] rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto attesa la carenza dei presupposti in fatto ed in diritto, in particolare per la carenza dei gravi motivi e la non fondatezza dell'opposizione alla luce del riconoscimento del debito da parte dell'attrice opponente e perché
l'opposizione non è fondata su prova scritta, per tutte le ragioni indicate in premesse;
[2] nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta la sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 C.p.c., si chiede l'emissione in favore di ARte_3 dell'ordinanza per il pagamento di somme non contestate per Euro 23.848,96, ai
[...] sensi dell'art. 186-bis C.p.c. a carico di per tutte le ragioni ARte_1 indicate in premesse;
[3] accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza dal termine per l'esercizio dell'azione di garanzia per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 C.C. in cui è incorsa e per l'effetto rigettarsi la domanda avversaria, per tutte ARte_1 le ragioni indicate in premesse;
Pagina 6 di 12 Nel Merito: rigettarsi l'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto ed ogni altra domanda formulata da controparte e confermarsi il predetto titolo n. 1118/2022 D.I., n. 2464/2022
R.G. e comunque condannarsi al pagamento in favore di ARte_1 della somma di Euro 57.000,00, in linea capitale o quella ARte_3 risultante di giustizia, oltre agli interessi moratori calcolati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 maturati dalla data dell'emissione della fattura n. 2 del 25.01.2022 al saldo, oltre alla rivalutazione monetaria, previo rigetto delle domande dell'attrice opponente, per tutte le ragioni indicate in premesse.
In tutti i casi, spese legali interamente rifuse oltre accessori di legge e 15% spese forfettarie.
In Via Istruttoria: senza che ciò possa costituire inversione dell'onere probatorio si insta per l'ammissione delle seguenti circostanze istruttorie:
1. “Vero che in data 1.12.2021 comunicava al Sig. ARte_2 Testimone_1
e al Direttore dei Lavori che le opere di realizzazione dell'involucro erano state completate?”;
2. “Vero che nelle predette circostanza di tempo e di luogo il Direttore dei Lavori autorizzava la società a lasciare il cantiere comunicando altresì che ARte_2 avrebbe informato la SE SRL di Rossano Veneto (VI) di procedere allo smontaggio delle impalcature per installarle in altro cantiere”;
3. “Vero che con riferimento al cantiere Condominio Quaglia oggetto del presente contenzioso, noleggiava i ponteggi direttamente dalla SE SRL di ARte_1
Rossano Veneto (VI)?”
4. “Vero che SE RL nel mese di dicembre 2021 provvedeva allo smontaggio dei ponteggi dal cantiere Condominio Quaglia in oggetto su ordine di ARte_1
5. “Vero che anche successivamente al mese di dicembre 2021 ARte_2 sollecitava al pagamento?”; ARte_1
6. “Vero che successivamente al mese di dicembre 2021 a fronte dei solleciti di pagamento formulati dalla l'odierna società opponente chiedeva di Controparte_1
Pagina 7 di 12 attendere rassicurando il pagamento?”,
si indicano i seguenti testi: con studio in Porcia in qualità di DL, il Geom. Testimone_4
della SE SRL di Rossano Veneto (VI), la Sig.ra Testimone_5 Testimone_6
, residente in [...], Pordenone (PN), anche a riprova sulle
[...] eventuali circostanze avversarie qualora ammesse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente ARte_1
AR (di seguito solo attrice opponente o ) ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone
[...] la convenuta opposta (di seguito solo convenuta opposta o Controparte_1
), proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1118/2022, col quale le CP_1 era stato intimato l'immediato pagamento di € 54.000,00 complessivi (oltre interessi e spese) quale residuo credito maturato per i lavori di realizzazione dell'isolamento dell'involucro sull'immobile (Condominio Quaglia) sito a Pordenone in via Revedole n. 13, di cui alla fattura n. 2 del 25 gennaio 2022.
L'attrice opponente, nel contestare l'inadempimento contrattuale della convenuta opposta, che non aveva completato i lavori che le erano stati subappaltati e che non aveva eseguito a regola d'arte quelli realizzati, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“In via preliminare:
- con ordinanza ex art. 649 c.p.c., ritenuti sussistenti gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 1118/2022 emesso dal Tribunale di
Pordenone in data 11.11.2022, depositato in data 15.11.2022, e notificato a mezzo PEC unitamente ad atto di precetto in data 30.11.2022,concessa a norma dell'articolo 642
c.p.c.;
nel merito:
- accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento contrattuale in capo alla
[...] per i motivi indicati e conseguentemente dichiararsi l'intervenuto” Controparte_2
[rectius: l'intervenuta] “risoluzione per grave inadempimento imputabile alla società
Pagina 8 di 12 opposta del contratto di subappalto stipulato fra le parti in causa;
- per l'effetto revocarsi e/o comunque privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.
1118/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone in data 11.11.2022, depositato in data
15.11.2022, e notificato a mezzo PEC unitamente ad atto di precetto in data 30.11.2022;
nel merito in via subordinata:
- previa revocarsi e/o comunque privazione di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.
1118/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone in data 11.11.2022, depositato in data
15.11.2022, e notificato a mezzo PEC unitamente ad atto di precetto in data 30.11.2022, ridursi l'importo dovuto a alla luce dei costi per il completamento Controparte_1 delle opere e l'eliminazione dei vizi e difetti indicati;
in via istruttoria
- riservato ogni mezzo nelle concedende memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
in ogni caso
- con vittoria spese di spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del costituito procuratore”.
1.2 La convenuta opposta, nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: [1] rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto attesa la carenza dei presupposti in fatto ed in diritto, in particolare per la carenza dei gravi motivi e la non fondatezza dell'opposizione alla luce del riconoscimento del debito da parte dell'attrice opponente e perché
l'opposizione non è fondata su prova scritta, per tutte le ragioni indicate in premesse;
[2] nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta la sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 C.p.c., si chiede l'emissione in favore di ARte_3 dell'ordinanza per il pagamento di somme non contestate per Euro 23.848,96, ai
[...] sensi dell'art. 186-bis C.p.c. a carico di per tutte le ragioni ARte_1 indicate in premesse;
[3] accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza dal termine per l'esercizio dell'azione di garanzia per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 C.C. in cui è incorsa e per l'effetto rigettarsi la domanda avversaria, per tutte ARte_1
Pagina 9 di 12 le ragioni indicate in premesse;
NEL MERITO: rigettarsi l'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto ed ogni altra domanda formulata da controparte e confermarsi il predetto titolo n. 1118/2022 D.I., n.
2464/2022 R.G. e comunque condannarsi al pagamento in ARte_1 favore di della somma di Euro 57.000,00, in linea capitale o ARte_3 quella risultante di giustizia, oltre agli interessi moratori calcolati ex art. 5 del D.Lgs. n.
231/2002 maturati dalla data dell'emissione della fattura n. 2 del 25.01.2022 al saldo, oltre alla rivalutazione monetaria, previo rigetto delle domande dell'attrice opponente, per tutte le ragioni indicate in premesse.
In tutti i casi, spese legali interamente rifuse oltre accessori di legge e 15% spese forfettarie”.
1.3 Con ordinanza riservata del 21 aprile 2023 il Giudice ha sospeso ex art. 649 c.p.c. la immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo di che trattasi, rigettando l'istanza subordinata della convenuta opposta di emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., e ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6°
c.p.c..
1.4 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 27 giugno 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va accolta.
Occorre, infatti, evidenziare (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n.
8718 del 27 giugno 2000) che “In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti” (per quanto qui rileva) “nell'ambito dell'onere della prova”.
Invero, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista
Pagina 10 di 12 formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché
è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni”
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 24815 del 24 novembre 2005).
Pertanto, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (vedasi anche
Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 2421 del 3 febbraio 2006, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 1603 del 28 aprile 1977 e Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 1059 del 20 marzo 1975), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In conclusione, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
Calando, allora, i principi che precedono nel caso di specie, se ne ha che, nel presente giudizio di opposizione, a cognizione piena, sebbene la convenuta opposta sia gravata dell'onere di provare la fondatezza della propria richiesta diretta a conseguire l'integrale corrispettivo del subappalto di che trattasi, deve osservarsi che la stessa convenuta opposta, per quanto subito si chiarirà, non si è validamente offerta di dimostrare di avere eseguito tutte le opere per il cui residuo chiede di essere pagata.
Anzitutto, pare doversi ricavare che nel corso del subappalto in contestazione VS ha emesso due assegni a titolo di mera garanzia, come può evincersi dal fatto che tali assegni non ha messo all'incasso, dal momento che ha ricevuto bonifici per il CP_1 pagamento della fattura di acconto e - parzialmente - per quello della fattura a saldo
Pagina 11 di 12 monitoriamente azionata;
peraltro, la stessa ha lasciato decorrere un lungo lasso CP_1 di tempo dopo il rilascio del secondo assegno (quello menzionato nel ricorso per decreto ingiuntivo) prima di azionare la procedura monitoria.
Secondariamente, non risulta redatto, nel contraddittorio fra gli interessati, alcun verbale di riconsegna del cantiere, che attesti l'ultimazione di tutti i lavori subappaltati da parte della convenuta opposta, né si presta a dare prova di un tanto la prova per testi dedotta sul punto in termini inammissibilmente generici dalla medesima convenuta opposta.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, accolta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente revocato il decreto ingiuntivo impugnato.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i vigenti parametri forensi (scaglione indicato in atti;
valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, non essendovi ragioni per discostarsene, e valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, per l'assenza di attività istruttoria e per la sostanziale ripetitività delle difese contenute negli scritti finali).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice opponente, che liquida in € 9.142,00 per compenso ed € 406,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 13 dicembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 9 gennaio
2023
da
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per ARte_1 P.IVA_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Claudio Santarossa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone viale Cossetti n. 9
- attrice opponente -
contro
(P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in Controparte_1 P.IVA_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gaetano Vinci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone corso G. Garibaldi n. 47
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1118/2022.
Causa iscritta a ruolo il 19 gennaio 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 27 giugno 2025.
Pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 20 giugno 2025:
“nel merito:
- accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento contrattuale in capo alla
[...] per i motivi indicati e conseguentemente dichiararsi l'intervenuta Controparte_2 risoluzione per grave inadempimento imputabile alla società opposta del contratto di subappalto stipulato fra le parti in causa;
- per l'effetto revocarsi e/o comunque privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.
1118/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone in data 11.11.2022, depositato in data
15.11.2022, e notificato a mezzo PEC unitamente ad atto di precetto in data 30.11.2022;
nel merito in via subordinata:
- previa revoca e/o comunque privazione di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.
1118/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone in data 11.11.2022, depositato in data
15.11.2022, e notificato a mezzo PEC unitamente ad atto di precetto in data 30.11.2022, ridursi l'importo dovuto a alla luce dei costi per il completamento Controparte_1 delle opere e l'eliminazione dei vizi e difetti indicati e tenendo conto dell'ulteriore bonifico di € 16.500,00 effettuato in data 06.09.2021 come dedotto in narrativa;
in ogni caso
- con vittoria spese di spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del costituito procuratore;
in via istruttoria
AR Il patrocinio di , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 il sig. , chiede di essere ammesso a provare per testi e per interpello le Testimone_1 seguenti circostanze:
1. “vero che” il sig. apponeva il timbro della società ARte_2 [...]
e sottoscriveva il contratto di subappalto relativo al cantiere sito in via Controparte_1
Revedole n. 13 a Pordenone – Condominio Quaglia, come da documentazione che mi si
Pagina 2 di 12 rammostra;
2. “vero che” le parti hanno o meno completato e firmato un verbale di riconsegna del cantiere sito in via Revedole n. 13 a Pordenone – Condominio Quaglia;
3. “vero che” è stato o meno eseguito un incontro di sopralluogo in contraddittorio tra
[...]
e per il controllo delle opere realizzate a seguito del Pt_1 Controparte_1 subappalto;
4. “vero che” risulta o meno mancante l'isolamento delle pareti confinanti con il vano scala non riscaldato (voce 1.22 del computo metrico) con annesse opere di finitura (voce 1.23 e
1.24), come da relazione che mi si rammostra;
5. “vero che” risulta o meno completata la finitura del cappotto dopo il collegamento del pluviale al pozzetto di scarico, come da relazione che mi si rammostra;
6. “vero che” i pluviali di scarico sono montati, o meno, in modo perpendicolare rispetto al terreno, come da relazione che mi si rammostra;
7. “vero che” manca o meno la cassetta del quadro elettrico, come da relazione che mi si rammostra;
8. “vero che” sono state o meno posate le piane dei davanzali alle finestre del seminterrato, come da relazione che mi si rammostra;
9. “vero che” sul prospetto a sud del Condominio Quaglia sono presenti delle porte finestre a tutta altezza per le quali era stato previsto in capitolato un parapetto in linea con quelli dei terrazzi, come da relazione che mi si rammostra;
10. “vero che” ad oggi è stato o meno installato un sistema di protezione delle porte finestre di cui al capitolo precedente;
11. “vero che” è o meno presente il pluviale di scarico, come da relazione che mi si rammostra;
12. “vero che” una matassa di ferro penzola dalla copertura, come da relazione che mi si rammostra;
Pagina 3 di 12 13. “vero che” ai terrazzini è stata data pendenza idonea a far scolare verso l'esterno l'acqua piovana come da relazione che mi si rammostra;
14. “vero che” i terrazzini accumulano l'acqua piovana verso l'interno;
15. “vero che” l'impianto elettrico è stato o meno ripristinato successivamente ai lavori di isolamento delle superfici verticali (es: il citofono è staccato e non funzionante, la plafoniera all'ingresso non è stata installata), come da relazione che mi si rammostra;
16. “verro che” risulta o meno mancante l'installazione delle testine termostatiche sui radiatori e la sostituzione dei radiatori dei vari appartamenti, come da relazione che mi si rammostra;
17. “vero che” risulta o meno mancante la sostituzione dei portoncini di ingresso degli appartamenti, come da relazione che mi si rammostra;
18. “vero che” in un appartamento al piano terra i serramenti si aprono o meno e le tapparelle sono danneggiate, come da relazione che mi si rammostra;
19. “vero che” risulta mancante l'installazione dell'impianto fotovoltaico e l'annessa installazione della batteria di accumulo, come da relazione che mi si rammostra;
20. “vero che” risultano mancanti le installazioni di elementi di schermature solari, come da relazione che mi si rammostra;
21. “vero che” erano state previste sui terrazzini le tende a braccia estensibili o a caprotina, come da relazione che mi si rammostra;
22. “vero che” nella tettoia di copertura di ingresso manca o meno la scossalina/battiacqua, come da relazione che mi si rammostra;
23. “vero che” il cantiere risulta lasciato con macchie di pittura sul marciapiede che circonda il Condominio;
24. “vero che” ho sentito i dipendenti di dire a che Controparte_1 ARte_1 sarebbe ritornata in cantiere per finire i lavori, una volta arrivati i Controparte_1 portoncini interni del vano scala;
Pagina 4 di 12 25. “vero che” esisteva tra e un rapporto di fiducia, tanto ARte_1 Controparte_1 che esistevano collaborazioni tra le due società in svariati cantieri (es: Condominio
Narciso, Condominio Vecchies);
26. “vero che” così pagava: bonifico del 06.09.2021 di € 61.999,11 con causale ARte_1
“saldo fattura n. 46 e 47”, come da documento che mi si rammostra;
27. “vero che” la somma di 61.999,11 copre la fattura n. 46 di € 16.500,00 (acconto sui lavori di via Revedole) e la n. 47 di € 45.499,11 (relativa al condominio Narciso in via
Feltre a Pordenone), come da documentazione che mi si rammostra;
28. “vero che” così pagava: bonifico del 04.04.2022 di € 40.000,00 con causale ARte_1
“acconto fattura n. 50 del 1/10/21”, come da documentazione che mi si rammostra;
29. “vero che” così pagava: bonifico del 15.06.2022 di € 45.500,00 con causale ARte_1
“secondo acconto fattura n. 50”, come da documentazione che mi si rammostra;
30. “vero che” così pagava: bonifico del 04.07.2022 di € 15.000,00 con causale ARte_1
“acconto fattura n. 50”, come da documentazione che mi si rammostra;
31. “vero che” così pagava: bonifico del 20.07.2022 di € 15.000,00 con causale ARte_1
“saldo fattura n. 50”, come da documentazione che mi si rammostra;
32. “vero che” così pagava: bonifico del 03.08.2022 di € 10.000,00 con causale ARte_1
“primo acconto fattura n. 2”, come da documentazione che mi si rammostra;
33. “vero che” così pagava: bonifico del 29.09.2022 di € 17.700,00 con causale ARte_1
“acconto fattura n. 2”, come da documentazione che mi si rammostra;
34. “vero che” consegnava a l'assegno n. 8381971439-10 ARte_1 Controparte_1 del 25.04.22 di € 84.700,00 a titolo di garanzia;
Si indicano come testi:
- , residente in [...] a Cordenons;
Testimone_2
- Geom. , c/o studio in via G. Carducci n. 52 a Porcia;
Testimone_3
- , piazza N. Spedalieri n. 7 a Bronte;
Controparte_4
Pagina 5 di 12 - di Pordenone;
CP_5
- , amministratore pro tempore del Condominio Quaglia di Controparte_6
Pordenone;
- Salvo altri;
Posto che il cantiere del Condominio Quaglia sito in via Revedole n. 13 A a Pordenone è ancora nello stato di fatto in cui è stato abbandonato da si chiede Controparte_1 venga disposta CTU volta ad accertare:
le lavorazioni che erano oggetto di subappalto;
la quantificazione delle lavorazioni effettivamente svolte da Controparte_1
la quantificazione delle lavorazioni oggetto di subappalto non ultimate da
[...]
Controparte_1
se le lavorazioni svolte da presentino dei vizi e difetti e qualora la Controparte_1 risposta sia affermativa, si quantifichino i costi necessari per la sistemazione ed eliminazione dei predetti vizi e difetti”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 27 giugno 2025:
“In Via Preliminare: [1] rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto attesa la carenza dei presupposti in fatto ed in diritto, in particolare per la carenza dei gravi motivi e la non fondatezza dell'opposizione alla luce del riconoscimento del debito da parte dell'attrice opponente e perché
l'opposizione non è fondata su prova scritta, per tutte le ragioni indicate in premesse;
[2] nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta la sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 C.p.c., si chiede l'emissione in favore di ARte_3 dell'ordinanza per il pagamento di somme non contestate per Euro 23.848,96, ai
[...] sensi dell'art. 186-bis C.p.c. a carico di per tutte le ragioni ARte_1 indicate in premesse;
[3] accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza dal termine per l'esercizio dell'azione di garanzia per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 C.C. in cui è incorsa e per l'effetto rigettarsi la domanda avversaria, per tutte ARte_1 le ragioni indicate in premesse;
Pagina 6 di 12 Nel Merito: rigettarsi l'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto ed ogni altra domanda formulata da controparte e confermarsi il predetto titolo n. 1118/2022 D.I., n. 2464/2022
R.G. e comunque condannarsi al pagamento in favore di ARte_1 della somma di Euro 57.000,00, in linea capitale o quella ARte_3 risultante di giustizia, oltre agli interessi moratori calcolati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 maturati dalla data dell'emissione della fattura n. 2 del 25.01.2022 al saldo, oltre alla rivalutazione monetaria, previo rigetto delle domande dell'attrice opponente, per tutte le ragioni indicate in premesse.
In tutti i casi, spese legali interamente rifuse oltre accessori di legge e 15% spese forfettarie.
In Via Istruttoria: senza che ciò possa costituire inversione dell'onere probatorio si insta per l'ammissione delle seguenti circostanze istruttorie:
1. “Vero che in data 1.12.2021 comunicava al Sig. ARte_2 Testimone_1
e al Direttore dei Lavori che le opere di realizzazione dell'involucro erano state completate?”;
2. “Vero che nelle predette circostanza di tempo e di luogo il Direttore dei Lavori autorizzava la società a lasciare il cantiere comunicando altresì che ARte_2 avrebbe informato la SE SRL di Rossano Veneto (VI) di procedere allo smontaggio delle impalcature per installarle in altro cantiere”;
3. “Vero che con riferimento al cantiere Condominio Quaglia oggetto del presente contenzioso, noleggiava i ponteggi direttamente dalla SE SRL di ARte_1
Rossano Veneto (VI)?”
4. “Vero che SE RL nel mese di dicembre 2021 provvedeva allo smontaggio dei ponteggi dal cantiere Condominio Quaglia in oggetto su ordine di ARte_1
5. “Vero che anche successivamente al mese di dicembre 2021 ARte_2 sollecitava al pagamento?”; ARte_1
6. “Vero che successivamente al mese di dicembre 2021 a fronte dei solleciti di pagamento formulati dalla l'odierna società opponente chiedeva di Controparte_1
Pagina 7 di 12 attendere rassicurando il pagamento?”,
si indicano i seguenti testi: con studio in Porcia in qualità di DL, il Geom. Testimone_4
della SE SRL di Rossano Veneto (VI), la Sig.ra Testimone_5 Testimone_6
, residente in [...], Pordenone (PN), anche a riprova sulle
[...] eventuali circostanze avversarie qualora ammesse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente ARte_1
AR (di seguito solo attrice opponente o ) ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone
[...] la convenuta opposta (di seguito solo convenuta opposta o Controparte_1
), proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1118/2022, col quale le CP_1 era stato intimato l'immediato pagamento di € 54.000,00 complessivi (oltre interessi e spese) quale residuo credito maturato per i lavori di realizzazione dell'isolamento dell'involucro sull'immobile (Condominio Quaglia) sito a Pordenone in via Revedole n. 13, di cui alla fattura n. 2 del 25 gennaio 2022.
L'attrice opponente, nel contestare l'inadempimento contrattuale della convenuta opposta, che non aveva completato i lavori che le erano stati subappaltati e che non aveva eseguito a regola d'arte quelli realizzati, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“In via preliminare:
- con ordinanza ex art. 649 c.p.c., ritenuti sussistenti gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 1118/2022 emesso dal Tribunale di
Pordenone in data 11.11.2022, depositato in data 15.11.2022, e notificato a mezzo PEC unitamente ad atto di precetto in data 30.11.2022,concessa a norma dell'articolo 642
c.p.c.;
nel merito:
- accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento contrattuale in capo alla
[...] per i motivi indicati e conseguentemente dichiararsi l'intervenuto” Controparte_2
[rectius: l'intervenuta] “risoluzione per grave inadempimento imputabile alla società
Pagina 8 di 12 opposta del contratto di subappalto stipulato fra le parti in causa;
- per l'effetto revocarsi e/o comunque privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.
1118/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone in data 11.11.2022, depositato in data
15.11.2022, e notificato a mezzo PEC unitamente ad atto di precetto in data 30.11.2022;
nel merito in via subordinata:
- previa revocarsi e/o comunque privazione di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.
1118/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone in data 11.11.2022, depositato in data
15.11.2022, e notificato a mezzo PEC unitamente ad atto di precetto in data 30.11.2022, ridursi l'importo dovuto a alla luce dei costi per il completamento Controparte_1 delle opere e l'eliminazione dei vizi e difetti indicati;
in via istruttoria
- riservato ogni mezzo nelle concedende memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
in ogni caso
- con vittoria spese di spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del costituito procuratore”.
1.2 La convenuta opposta, nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: [1] rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto attesa la carenza dei presupposti in fatto ed in diritto, in particolare per la carenza dei gravi motivi e la non fondatezza dell'opposizione alla luce del riconoscimento del debito da parte dell'attrice opponente e perché
l'opposizione non è fondata su prova scritta, per tutte le ragioni indicate in premesse;
[2] nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta la sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 C.p.c., si chiede l'emissione in favore di ARte_3 dell'ordinanza per il pagamento di somme non contestate per Euro 23.848,96, ai
[...] sensi dell'art. 186-bis C.p.c. a carico di per tutte le ragioni ARte_1 indicate in premesse;
[3] accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza dal termine per l'esercizio dell'azione di garanzia per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 C.C. in cui è incorsa e per l'effetto rigettarsi la domanda avversaria, per tutte ARte_1
Pagina 9 di 12 le ragioni indicate in premesse;
NEL MERITO: rigettarsi l'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto ed ogni altra domanda formulata da controparte e confermarsi il predetto titolo n. 1118/2022 D.I., n.
2464/2022 R.G. e comunque condannarsi al pagamento in ARte_1 favore di della somma di Euro 57.000,00, in linea capitale o ARte_3 quella risultante di giustizia, oltre agli interessi moratori calcolati ex art. 5 del D.Lgs. n.
231/2002 maturati dalla data dell'emissione della fattura n. 2 del 25.01.2022 al saldo, oltre alla rivalutazione monetaria, previo rigetto delle domande dell'attrice opponente, per tutte le ragioni indicate in premesse.
In tutti i casi, spese legali interamente rifuse oltre accessori di legge e 15% spese forfettarie”.
1.3 Con ordinanza riservata del 21 aprile 2023 il Giudice ha sospeso ex art. 649 c.p.c. la immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo di che trattasi, rigettando l'istanza subordinata della convenuta opposta di emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., e ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6°
c.p.c..
1.4 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 27 giugno 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va accolta.
Occorre, infatti, evidenziare (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n.
8718 del 27 giugno 2000) che “In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti” (per quanto qui rileva) “nell'ambito dell'onere della prova”.
Invero, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista
Pagina 10 di 12 formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché
è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni”
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 24815 del 24 novembre 2005).
Pertanto, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (vedasi anche
Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 2421 del 3 febbraio 2006, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 1603 del 28 aprile 1977 e Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 1059 del 20 marzo 1975), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In conclusione, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
Calando, allora, i principi che precedono nel caso di specie, se ne ha che, nel presente giudizio di opposizione, a cognizione piena, sebbene la convenuta opposta sia gravata dell'onere di provare la fondatezza della propria richiesta diretta a conseguire l'integrale corrispettivo del subappalto di che trattasi, deve osservarsi che la stessa convenuta opposta, per quanto subito si chiarirà, non si è validamente offerta di dimostrare di avere eseguito tutte le opere per il cui residuo chiede di essere pagata.
Anzitutto, pare doversi ricavare che nel corso del subappalto in contestazione VS ha emesso due assegni a titolo di mera garanzia, come può evincersi dal fatto che tali assegni non ha messo all'incasso, dal momento che ha ricevuto bonifici per il CP_1 pagamento della fattura di acconto e - parzialmente - per quello della fattura a saldo
Pagina 11 di 12 monitoriamente azionata;
peraltro, la stessa ha lasciato decorrere un lungo lasso CP_1 di tempo dopo il rilascio del secondo assegno (quello menzionato nel ricorso per decreto ingiuntivo) prima di azionare la procedura monitoria.
Secondariamente, non risulta redatto, nel contraddittorio fra gli interessati, alcun verbale di riconsegna del cantiere, che attesti l'ultimazione di tutti i lavori subappaltati da parte della convenuta opposta, né si presta a dare prova di un tanto la prova per testi dedotta sul punto in termini inammissibilmente generici dalla medesima convenuta opposta.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, accolta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente revocato il decreto ingiuntivo impugnato.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i vigenti parametri forensi (scaglione indicato in atti;
valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, non essendovi ragioni per discostarsene, e valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, per l'assenza di attività istruttoria e per la sostanziale ripetitività delle difese contenute negli scritti finali).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice opponente, che liquida in € 9.142,00 per compenso ed € 406,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 13 dicembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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