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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa Daniela AM ha pronunziato all'udienza dell'11.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. 391/2024 R.G.
TRA
e nella qualità di genitori Parte_1 Controparte_1 esercenti la potestà sulla minore , nata a [...] il [...], rappresentati e Persona_1 difesi dall'avv.to Giuseppe Ivan Artico
Ricorrenti E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Anna Oliva CP_2
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.01.2024, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., i ricorrenti in epigrafe, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della minore Per_1
dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per
[...] ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto della condizione di cui all'art. 3, c. 3, L. 104/92, hanno proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione anzidetta. Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_3 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio. All'udienza del 22.01.2025 veniva disposta la rinnovazione della consulenza medico-legale, nominando all'uopo CTU, la dott.ssa e, ritenuta la causa matura per la decisione Persona_2 il GL, all'udienza dell'11.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è infondata e, per l'effetto, va respinta. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito, esaminati gli atti si è reputato opportuno disporre una nuova consulenza tecnica al fine di accertare se le doglianze sollevate in sede di opposizione trovassero conferma nelle reali condizioni di salute della parte ricorrente, rendendosi a tal fine necessario che la parte ricorrente si sottoponesse ad una nuova visita peritale. Difatti, non è stata infatti depositata alcuna ulteriore documentazione medica nel presente giudizio.
Tuttavia, il CTU, Dott.ssa , in data 21.05.2025 ha provveduto alla restituzione Persona_2 degli atti in quanto la parte ricorrente non si è sottoposta all'accertamento peritale, così contravvenendo all'onere di collaborazione, posto in capo alla parte ricorrente e concretantesi nella sottoposizione all'ispezione corporale che costituisce presupposto imprescindibile dell'accertamento medico. Ne consegue che l'ingiustificata mancata presentazione alla visita medica prefissata dal consulente ben può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onere incombe sull'attore, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato (Cass. lav. 11.12.1995, n. 12662; Cass. lav., 28.4.95, n. 4751; Cass. lav., 3.4.86, n. 2304). Con le note di trattazione scritta per l'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente si è limitato a rappresentare, in via del tutto generica, l'interesse della minore alla sottoposizione all'accertamento tecnico preventivo, senza tuttavia indicare le ragioni che per cui la stessa non si sia presentata alla visita medica fissata in data 30.04.2025, giusta convocazione, né facendo pervenire al CTU alcuna giustifica in merito all'omessa presentazione alle suddette operazioni peritali (cfr. ricevute pec di cui agli atti). L'opposizione va, dunque, rigettata confermandosi in difetto di sottoposizione a vista del ricorrente la valutazione originariamente effettuata in sede di ATP e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3, c. 3, L. 104/92.
Le spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione si dichiarano irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Pone le spese di CTU, redatta in sede di ATP e di quella in sede di opposizione, come liquidata in separato decreto a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3, c. 3, L. 104/92;
- dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese di CTU, redatta in sede di ATP ed in sede di opposizione come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_2
Così deciso in Nola, il 11.06.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela AM