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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/10/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n.
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO
DISPOSITIVO della SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8684/2023 RGL, promossa da:
, c.f. , residente in [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torino, via San Pio V 20, presso lo studio dell'avv. ROBERTO CARAPELLE dal quale è rappresentato e difeso per procura allegata al ricorso PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Torino, via Lulli 8/7, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Peschiera 164, presso lo studio dell'avv. PAOLO VELLUTO dal quale è rappresentata e difesa per procura allegata alla comparsa costitutiva PARTE CONVENUTA Oggetto: retribuzione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello E1 CCNL cooperative sociali con decorrenza dal 01/09/2018, e condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze retributive, nella misura da liquidarsi in separato giudizio;
- liquida le spese di lite sostenute da parte ricorrente in complessivi € 9.257,00, oltre rimborso spese generali 15%, oltre 15% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014, oltre CPA e IVA e successive occorrende;
- compensa le spese di lite in misura della metà;
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite in misura della metà di quanto sopra liquidato
Motivazione entro 60 giorni. Torino, il 22/10/2025
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO
DISPOSITIVO della SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8684/2023 RGL, promossa da:
, c.f. , residente in [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torino, via San Pio V 20, presso lo studio dell'avv. ROBERTO CARAPELLE dal quale è rappresentato e difeso per procura allegata al ricorso PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Torino, via Lulli 8/7, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Peschiera 164, presso lo studio dell'avv. PAOLO VELLUTO dal quale è rappresentata e difesa per procura allegata alla comparsa costitutiva PARTE CONVENUTA Oggetto: retribuzione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello E1 CCNL cooperative sociali con decorrenza dal 01/09/2018, e condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze retributive, nella misura da liquidarsi in separato giudizio;
- liquida le spese di lite sostenute da parte ricorrente in complessivi € 9.257,00, oltre rimborso spese generali 15%, oltre 15% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014, oltre CPA e IVA e successive occorrende;
- compensa le spese di lite in misura della metà;
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite in misura della metà di quanto sopra liquidato
Motivazione entro 60 giorni. Torino, il 22/10/2025
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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