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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/08/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott.ssa Elais Mellace ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4717 del R.G.A.C. dell'anno 2017 vertente
TRA
(P.IVA Parte_1
) in persona dell'omonimo titolare (c.f. P.IVA_1 Parte_1
), elettivamente domiciliata in Castrovillari, alla Via Ettore Gallo, C.F._1
n. 45, presso lo studio dell'Avv. Mimmo Manfredi che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
(P.I. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Viale Europa – località Germaneto -
“Cittadella regionale” presso l'Avvocatura della Regione Calabria e rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Francesco Ventrice, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Catanzaro in sede civile, in via cautelare, disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato ovvero l'adozione delle misure cautelari più idonee, ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione dell'atto nel merito. Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ivi impugnato e disporre l'annullamento/disapplicazione dell'atto impugnato, per tutti i motivi esposti: dichiarare in ogni caso prescritto il preteso diritto di credito. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari di lite da distrarre. Si chiede l'accoglimento della sospensiva e della domanda, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, da distrarre”.
Per la convenuta: “(…) si chiede che il Tribunale Civile di Catanzaro voglia: 1) dichiarare la nullità della citazione per omessa indicazione degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda;
2) dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito la domanda, con vittoria di spese”.
RGAC n. 4717/2017- Pagina 1 RILEVATO IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di titolare Parte_1
e legale rappresentante della ditta , citava in Parte_1 giudizio la proponendo opposizione avverso il Decreto Dirigen ziale n. Controparte_1
4840 del'11 maggio 2017 con il quale l' procedeva al recupero della CP_2 somma di € 232.646,33 a titolo di restituzione del contributo erogato con la misura 123 del PSR 2007/2013 per mancato completamento delle opere finanziate. CP_1
In particolare, deduceva di aver percepito detto finanziamento a seguito della presentazione della domanda di aiuto n. 94750695641 per la realizzazione di un progetto di ampliamento e la modernizzazione dei beni aziendali P.S.R. Calabria 2007/2013 -
Misura 123, il cui termine di ultimazione dei lavori veniva fissato “in 18 mesi dalla restituzione della lettera di notifica del finanziamento”, successivamente prorogato al 30 gennaio 2014.
Esponeva, altresì, che nonostante avesse inoltrato con nota del 18 novembre 2015 richiesta di ulteriore proroga di dodici mesi per il termine dei lavori, rappresentando
“difficoltà tecniche nonché economiche tese ad ultimare la progettazione nell'acquisto dei macchinari”, la senza dare riscontro alla stessa – a distanza di Controparte_1 circa due anni, adottava il provvedimento in oggetto che veniva inizialmente impugnato dinnanzi al TAR – Catanzaro, il quale declinava la propria giurisdizione in CP_1 favore del Giudice Ordinario.
A sostegno della spiegata opposizione, l'attore deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto: a) viziato da eccesso di potere e del tutto carente di motivazione con riferimento alla richiesta di proroga del 18.11.2015; b) adottato in violazione degli artt. 3 e 21 quinquies L. 241/90; c) emesso nonostante il decorso il termine quadriennale di prescrizione stabilito dall'art. 3, n. 1, Reg. UE n. 2988/95.
Concludeva, pertanto, chiedendo la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione.
1.1. Costituitasi in giudizio mediante comparsa di risposta depositata in data 31 gennaio
2018, la eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'avversa Controparte_1 domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n.
4. c.p.c., in quanto l'attore si era limitato a riproporre i motivi di ricorso al Giudice Amministrativo, senza specificare l'oggetto e le ragioni della domanda.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto delle richieste attoree, posto che la ditta, ad oltre un anno dalla scadenza del prorogato termine previsto per la fine dei lavori, non aveva presentato la domanda di ultimazione dei lavori, sicché con nota prot.
RGAC n. 4717/2017- Pagina 2 n. 49584 del 16 febbraio 2015 era stata trasmessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca e decadenza della domanda di aiuto con avvio della fase istruttoria.
Esponeva, inoltre, che tanto l'esito della stessa che del collaudo finale era stato comunicato alla ditta interessata con nota prot. n. 316638 del 26 ottobre 2015 con relativa richiesta di restituzione dell'importo di € 232.646,33, cui faceva seguito l'emissione da parte del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari del decreto dirigenziale n.
4840 dell'11 maggio 2017 volto al recupero della suddetta somma “per mancato completamento delle opere finanziate”.
Affermava, pertanto, la legittimità del provvedimento impugnato, stante la sussistenza in re ipsa di un pubblico interesse all'adozione dello stesso ed al recupero del denaro pubblico indebitamente percepito per inadempimento del beneficiario e che, in quanto tale, non comportava per la Pubblica Amministrazione alcun obbligo di specifica motivazione.
Censurava, altresì, l'infondatezza dell'asserita violazione dell'art. 21 quinquies L.
241/90, trattandosi nella fattispecie in esame non già di revoca ma di recupero delle somme finanziate, nonché dell'eccezione di prescrizione del credito, posto che nella fattispecie in esame ricorreva un'ipotesi di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., soggetta al termine decennale di prescrizione.
Chiedeva, pertanto, sia il rigetto della invocata sospensione del provvedimento impugnato per assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora che, nel merito, della domanda attorea.
1.2. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 1 febbraio 2018, il Giudice allora titolare del ruolo sospendeva il provvedimento impugnato e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.a. per il deposito delle memorie istruttorie.
Alla successiva udienza del 25 giugno 2018 veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3 giugno 2019.
1.3. Dopo alcuni rinvii, il giudizio era assegnato in data 14 febbraio 2022 allo scrivente
Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente Giudice e, dopo alcuni differimenti dovuti al gravoso carico di ruolo, la causa era trattenuta a sentenza all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, giusta ordinanza del successivo 2 marzo 2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTVI DELLA DECISIONE
RGAC n. 4717/2017- Pagina 3 2. Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per assenza degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda sollevata dall'odierna convenuta con la comparsa di risposta.
Non appare superfluo rammentare che l'atto di citazione presenta un duplice contenuto, in ragione della doppia funzione assolta dallo stesso: da un lato, questo ha lo scopo di evocare in giudizio colui nei confronti del quale è rivolta la domanda (c.d. vocatio in ius), dall'altro quello di formulare al Giudice la domanda in relazione alla quale s'invoca la tutela giurisdizionale, determinando quello che è l'oggetto del processo mediante l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (c.d. editio actionis).
L'attore ha, dunque, l'onere di indicare nell'atto introduttivo del giudizio l'oggetto della domanda e i fatti posti a fondamento della stessa, al fine di mettere il convenuto nelle condizioni di predisporre la propria difesa.
Ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., i vizi che investono l'editio actionis, rendendo l'atto di citazione nullo, sono costituiti dall'omissione o assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda e dalla mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa;
mancanza che, però, non si estende anche alla esposizione deg li elementi di diritto, in forza del principio iura novit curia.
Ed invero, l'indicazione degli elementi di diritto non ha altra funzione che quella di prospettare la riconducibilità dei fatti ad una o più norme giuridiche;
prospettazione che può essere anche generica o perfino implicita, in quanto non vincolante per il giudice, cui spetta il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione ed individuare la norma applicabile al caso di specie, anche in modo difforme rispetto a quello indicato dalle parti, a condizione che non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi o fondandosi su una situazione di fatto non dedotta o allegata in giudizio dalle parti.
Nel valutare la conformità dell'atto al modello legale, il Giudice deve analizzare l'atto nel suo complesso, avendo riguardo all'intero contenuto dello stesso e dei documenti a questo allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto esame,
l'oggetto risulti “assolutamente” incerto.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali
RGAC n. 4717/2017- Pagina 4 difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte”
(Cass. Civile, Sez. II, sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015).
Ne consegue che, laddove per il convenuto sia possibile individuare attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo, l'oggetto della domanda e le ragioni poste a suo fondamento, l'atto è valido.
Venendo al caso che qui ci occupa, la scrivente ritiene che l'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta sia infondata e debba essere rigettata, atteso che da un attento e complessivo esame della citazione e dei documenti ad essa allegati, non è pos sibile riscontrare la dedotta nullità dell'atto introduttivo, in quanto l'attore indica specificamente l'oggetto della domanda, i fatti posti a fondamento della stessa, nonché il provvedimento chiesto al giudice.
Ed invero, l'attore - anche mediante le relative allegazioni e produzioni documentali - deduce che, in seguito all'ammissione della domanda di aiuto n. 94750665641 al finanziamento PSR Calabria 2007-2013 Misura 123, la ha Controparte_1 illegittimamente emesso il decreto dirigenziale oggetto dell'odierna impugnazione con il quale chiesto la restituzione dell'importo erogato.
A riprova della infondatezza della sollevata eccezione, il Tribunale osserva, altresì, che l'odierna convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha puntualmente impugnato e contestato i fatti dedotti nell'atto introduttivo, anche mediante produzione documentale, approntando una difesa tecnica assolutamente precisa, specifica e pertinente con i fatti di causa.
L'eccezione deve, dunque essere respinta perché infondata.
3. Nel merito, il Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata, attesa la legittimità della revoca del contributo disposta in ragione della mancata realizzazione nei tempi previsti dell'opera finanziata.
3.1. Deve in primo luogo rilevarsi che la vicenda in esame deve essere inquadrata nell'alveo dell'art. 2033 c.c., atteso che, nell'impugnare l'atto in esame, l'attore si oppone al recupero delle somme che la dispone sulla base della mancata Controparte_1 ultimazione dei lavori nei tempi previsti e che, pertanto, sarebbero trattenute in modo indebito.
Da ciò consegue che l'onere della prova grava su colui il quale ha effettuato il pagamento, essendo egli tenuto a dimostrare sia l'avvenuta corresponsione che la mancanza di una causa giustificativa: costituisce principio granitico nella giurisprudenza del la Suprema
Corte che chi allega di avere effettuato un pagamento non dovuto o dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'accipiens azione di indebito oggettivo, ha l'onere di provare
RGAC n. 4717/2017- Pagina 5 l'inesistenza della causa giustificativa del pagamento, anche solo per la parte che si assume non dovuta (cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 34427 del 23/11/2022; Cass. Sez. 3
- Sentenza n. 11294 del 12/06/2020).
Orbene, nel caso di specie non solo la assolve al proprio onere Controparte_1 probatorio, quanto deve rilevarsi che la mancata ultimazione dei lavori da parte della ditta beneficiaria del finanziamento erogato costituisce circostanza pacifica ed incontestata tra le parti, evincibile dalle stesse deduzioni ed allegazioni dell'attore che, infatti, si duole del comportamento dell'ente regionale che, senza riscontrare la richiesta del 18.11.2015 con cui la ditta chiedeva proroga del termine di dodici mesi pe r l'ultimazione dei lavori rappresentando “difficoltà tecniche nonché economiche tese ad ultimare la progettazione nell'acquisto dei macchinari”, adottava a distanza di circa due anni il provvedimento impugnato.
Tanto emerge, altresì, dalla documentazione riversata in atti dalle parti e, in particolare, dal Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione
n. 4840 dell'11 maggio 2017 con cui la - “(…) preso atto che la Ditta Controparte_1
” (…) ha avuto finanziato con il sopra citato decreto n. 15588/2011 Parte_1 un progetto per la ristrutturazione di un immobile con acquisto macchine e attrezzature
– settore ortofrutta per una spesa riconosciuta di € 2.092.540,36 con un corrispondente contributo di € 1.046.270,00 per la misura 123 -PSR CALABRIA 2007/13” e “considerato che la ditta ha avuto concesso, come da bando, una sola proroga fino al 31.12.2014” senza tuttavia aver terminato i lavori, procede al recupero della somma ivi indicata.
3.2. Non appare superfluo rammentare che sulla base del prevalente orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte - e da ultimo ribadito nella recente sentenza n. 28301 del
09/10/2023 - “nel caso di opposizione proposta avverso un'ingiunzione ex r.d. 639/1910, emessa per ottenere la restituzione di un pagamento che la p.a. assume essere avvenuto indebitamente, “l'Amministrazione esercita una domanda volta alla conferma del diritto di recupero azionato con l'atto impositivo, rispetto alla quale non è pregiudiziale
l'impugnazione del provvedimento di autoannullamento” del pagamento che si assume indebito (Sez. U, Ordinanza n. 27466 del 29/12/2016”.
Ciò sta a significare che l'opponente non ha alcun onere di impugnare dinanzi al Giudice
Amministrativo il provvedimento di revoca del finanziamento, poiché spetta al giudice dell'opposizione accertare la fondatezza della pretesa creditoria che l'opponente vanta nei confronti della in forza del contributo erogato e, “se del caso disapplicare CP_1 il provvedimento amministrativo di revoca dell'ordine di pagamento”.
RGAC n. 4717/2017- Pagina 6 Orbene, applicando tali principi di diritto al caso di specie, l'opposizione spiegata dall'odierno attore è destituita di fondamento e deve essere, pertanto, rigettata essendo emerso dalle risultanze documentali la fondatezza della pretesa restitutoria ava nzata dalla convenuta con l'atto impugnato, fondato sul mancato rispetto della Controparte_1 tempistica assegnata per la realizzazione dell'opera ammessa al finanziamento.
Premesso che nessuna delle parti in causa produce la domanda di aiuto a suo tempo inoltrata dalla ditta attrice, risulta in ogni caso pacifico ed incontestato sia il fatto che l'omessa realizzazione dell'opera finanziata avrebbe comportato (com'è stato) la revoca del finanziamento, sia che con il DDG n. 4840/2017 la Regione Calabria – Dipartimento
Agricoltura Foreste e Forestazione, accertata l'inadempienza del soggetto ammesso al finanziamento, dispone il recupero dell'importo erogato.
Tanto è sufficiente per ritenere che l'opponente non possa vantare alcun diritto nei confronti della convenuta giacché non solo non assumono alcun autonomo CP_1 rilievo dirimente le doglianze relative alla violazione dell'art. 21 quinquies L.241/90, al mancato riscontro ed alla carenza di motivazione circa la richiesta di proroga del termine inoltrata nel 2015, peraltro fondata su argomentazioni estremamente generiche, quanto perché alla incontestata mancanza di ultimazione dei lavori nel termine previs to per la valida erogazione del contributo, l'importo finanziato deve ritenersi indebitamente percepito, con conseguente obbligo di restituzione delle somme in capo all'odierno attore.
Giova rammentare che, secondo pacifica ed uniforme giurisprudenza (condivisa anche dall'intestato Tribunale) in materia di agevolazioni pubbliche ed aiuti di Stato, il diritto dell'Amministrazione a ripetere le somme indebitamente percepite dal privato perché erogate in difetto dei presupposti di legge, costituisce atto vincolato e non già discrezionale per la P.A., investita del potere -dovere di recuperare le somme.
In tali termini si è condivisibilmente espressa la giurisprudenza amministrativa, affermando che la verifica ed il recupero, da parte della P.A., costituiscono atti dovuti in ossequio alla normativa comunitaria e, in particolare, al Regolamento CE n. 2080/ 92, attuato in Italia con il D.M. n. 494 del 1998, immediatamente precettivi per gli Stati membri cui si riferisce, senza che la buona fede del percipiens possa costituire ostacolo all'esercizio del potere-dovere di recuperare le relative somme, ai sensi dell'art. 2033
c.c., fatte salve, comunque, le modalità che non devono essere eccessivamente onerose.
Dunque, il diritto dell'Amministrazione a ripetere le somme indebitamente percepite dal privato consegue al complesso di accertamenti volti a verificare la sussistenza e la permanenza del diritto al pieno godimento dei contributi da parte del richiedente a tteso
RGAC n. 4717/2017- Pagina 7 che, come ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria in materia di aiuti di Stato, in situazioni in cui difettino i richiesti presupposti di legge, l'autotutela della P.A. è indefettibile e pertanto anche l'affidamento del privato diviene recessivo (cfr. Corte di Giustizia, 18.07.2007, C-119/05).
In tali termini si è espressa, altresì, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che con la sentenza n. 6 del 29.01.2014 afferma che in tema di revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche «non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica (fondato sul riesame della legittimità o dell'opportunità dell'iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell'interesse pubblico), ma lo speciale potere di autotutela privatistica dell'Amministrazione (di cui peraltro l'ordinamento conosce altre tassative ipotesi, le più importanti delle quali si riscontrano nell'esecuzione dei contratti pubblici: cfr. le ipotesi di recesso e risoluzione di cui agli artt. 134-136 d.lgs. 12 aprile 2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), con il quale, nell'ambito di un rapporto ormai paritetico, l'Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall'inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione. L'atto in questione si configura come declaratoria della sopravvenienza di un fatto cui la legge ricollega l'effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del beneficio e trova ragione non già in una rinnovata ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma nell'asserito inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario e nella verifica dei presupposti di esigibilità del credito».
Parimenti destituita di fondamento è la prescrizione della pretesa creditoria dedotta da parte attrice, giacché per consolidata giurisprudenza il termine di prescrizione applicabile al credito vantato dalla è quello ordinario decennale pre visto per Controparte_1
l'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. Cons. di Stato Sez. Prima
- Parere n. 599 del 22 settembre 2021 e del 10 novembre 2021; Cass. Sez. 6, Ordinanza
n. 23603 del 09/10/2017).
Orbene, poiché com'è noto l'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, la giurisprudenza si è interrogata, in materia di erogazioni pubbliche, sul momento a partire dal quale dec orre il termine decennale di prescrizione laddove la revoca - e la relativa richiesta di restituzione - sia successiva all'erogazione del contributo, concludendo per il seguente principio di diritto, già accolto e condiviso da questo Tribunale: “in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della “causa solvendi” sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento
RGAC n. 4717/2017- Pagina 8 della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione,
l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione”(cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23603 del
09/10/2017).
Tesi, peraltro, condivisa anche dal Consiglio di Stato (cfr. Adunanza di Sezione del 22 settembre 2021 e del 10 novembre 2021, parere n. 599).
Dall'applicazione del richiamato principio di diritto al caso di specie consegue necessariamente che la tesi di parte attrice non trova margini di accoglimento, poiché nella fattispecie in esame la richiesta di restituzione delle somme erogate di cui al
Decreto Dirigenziale impugnato è stata disposta solamente a seguito dell'accertamento dell'inadempienza del beneficiario.
Poiché, dunque, l'indebito si è concretizzato solamente a seguito dell'accertamento della mancata ultimazione dei lavori nei tempi assegnati, il diritto alla restituzione non poteva che sorgere in capo all' in detto momento. CP_2
Né può farsi applicazione al caso di specie del più breve termine quadriennale di prescrizione di cui all'art. 3 del Reg. CE 2988/95 invocato da parte attrice.
Deve innanzi tutto rilevarsi che dal dettato della norma in esame il termine di prescrizione, contrariamente a quanto asserito dal Lavorato, non decorre dalla data di erogazione delle somme ma “dal compimento dell'irregolarità” che nel caso di specie coincide con la data ultima entro la quale la ditta avrebbe dovuto ultimare definitivamente i lavori.
In ogni caso la norma invocata non trova applicazione nel caso di specie, giacché ciò che fonda la giurisdizione del Giudice Ordinario nella vicenda in esame è il preteso recupero delle somme asseritamente percepite e trattenute in modo indebito.
Da ciò se ne ricava (e ciò è stato, peraltro, rilevato anche in altre pronunce emesse dall'intestato Tribunale in controversie analoghe, cfr. a titolo esemplificativo la sentenza n. 785/2020 del 15 gennaio 2020), che venendo in rilievo una mera azione di r ipetizione dell'indebito per la quale opera l'ordinario termine di prescrizione decennale la prescrizione non può ritenersi compiuta, giacché alla data dell'adozione del decreto dirigenziale (11 maggio 2017), non era ancora spirato il relativo termine.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, deve dunque concludersi per il rigetto dell'opposizione, e per la conseguente revoca della concessa sospensione del provvedimento impugnato.
RGAC n. 4717/2017- Pagina 9 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, applicando lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 52.001 ad € 260.000, i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e quelli minimi per la fase istruttoria, non essendo stati assunti mezzi istruttori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico,
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta;
2. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, revoca la sospensione del provvedimento impugnato;
3. condanna la , in persona del titolare e Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in € Controparte_1
11.268,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 5 agosto 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 4717/2017- Pagina 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott.ssa Elais Mellace ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4717 del R.G.A.C. dell'anno 2017 vertente
TRA
(P.IVA Parte_1
) in persona dell'omonimo titolare (c.f. P.IVA_1 Parte_1
), elettivamente domiciliata in Castrovillari, alla Via Ettore Gallo, C.F._1
n. 45, presso lo studio dell'Avv. Mimmo Manfredi che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
(P.I. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Viale Europa – località Germaneto -
“Cittadella regionale” presso l'Avvocatura della Regione Calabria e rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Francesco Ventrice, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Catanzaro in sede civile, in via cautelare, disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato ovvero l'adozione delle misure cautelari più idonee, ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione dell'atto nel merito. Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ivi impugnato e disporre l'annullamento/disapplicazione dell'atto impugnato, per tutti i motivi esposti: dichiarare in ogni caso prescritto il preteso diritto di credito. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari di lite da distrarre. Si chiede l'accoglimento della sospensiva e della domanda, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, da distrarre”.
Per la convenuta: “(…) si chiede che il Tribunale Civile di Catanzaro voglia: 1) dichiarare la nullità della citazione per omessa indicazione degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda;
2) dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito la domanda, con vittoria di spese”.
RGAC n. 4717/2017- Pagina 1 RILEVATO IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di titolare Parte_1
e legale rappresentante della ditta , citava in Parte_1 giudizio la proponendo opposizione avverso il Decreto Dirigen ziale n. Controparte_1
4840 del'11 maggio 2017 con il quale l' procedeva al recupero della CP_2 somma di € 232.646,33 a titolo di restituzione del contributo erogato con la misura 123 del PSR 2007/2013 per mancato completamento delle opere finanziate. CP_1
In particolare, deduceva di aver percepito detto finanziamento a seguito della presentazione della domanda di aiuto n. 94750695641 per la realizzazione di un progetto di ampliamento e la modernizzazione dei beni aziendali P.S.R. Calabria 2007/2013 -
Misura 123, il cui termine di ultimazione dei lavori veniva fissato “in 18 mesi dalla restituzione della lettera di notifica del finanziamento”, successivamente prorogato al 30 gennaio 2014.
Esponeva, altresì, che nonostante avesse inoltrato con nota del 18 novembre 2015 richiesta di ulteriore proroga di dodici mesi per il termine dei lavori, rappresentando
“difficoltà tecniche nonché economiche tese ad ultimare la progettazione nell'acquisto dei macchinari”, la senza dare riscontro alla stessa – a distanza di Controparte_1 circa due anni, adottava il provvedimento in oggetto che veniva inizialmente impugnato dinnanzi al TAR – Catanzaro, il quale declinava la propria giurisdizione in CP_1 favore del Giudice Ordinario.
A sostegno della spiegata opposizione, l'attore deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto: a) viziato da eccesso di potere e del tutto carente di motivazione con riferimento alla richiesta di proroga del 18.11.2015; b) adottato in violazione degli artt. 3 e 21 quinquies L. 241/90; c) emesso nonostante il decorso il termine quadriennale di prescrizione stabilito dall'art. 3, n. 1, Reg. UE n. 2988/95.
Concludeva, pertanto, chiedendo la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione.
1.1. Costituitasi in giudizio mediante comparsa di risposta depositata in data 31 gennaio
2018, la eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'avversa Controparte_1 domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n.
4. c.p.c., in quanto l'attore si era limitato a riproporre i motivi di ricorso al Giudice Amministrativo, senza specificare l'oggetto e le ragioni della domanda.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto delle richieste attoree, posto che la ditta, ad oltre un anno dalla scadenza del prorogato termine previsto per la fine dei lavori, non aveva presentato la domanda di ultimazione dei lavori, sicché con nota prot.
RGAC n. 4717/2017- Pagina 2 n. 49584 del 16 febbraio 2015 era stata trasmessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca e decadenza della domanda di aiuto con avvio della fase istruttoria.
Esponeva, inoltre, che tanto l'esito della stessa che del collaudo finale era stato comunicato alla ditta interessata con nota prot. n. 316638 del 26 ottobre 2015 con relativa richiesta di restituzione dell'importo di € 232.646,33, cui faceva seguito l'emissione da parte del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari del decreto dirigenziale n.
4840 dell'11 maggio 2017 volto al recupero della suddetta somma “per mancato completamento delle opere finanziate”.
Affermava, pertanto, la legittimità del provvedimento impugnato, stante la sussistenza in re ipsa di un pubblico interesse all'adozione dello stesso ed al recupero del denaro pubblico indebitamente percepito per inadempimento del beneficiario e che, in quanto tale, non comportava per la Pubblica Amministrazione alcun obbligo di specifica motivazione.
Censurava, altresì, l'infondatezza dell'asserita violazione dell'art. 21 quinquies L.
241/90, trattandosi nella fattispecie in esame non già di revoca ma di recupero delle somme finanziate, nonché dell'eccezione di prescrizione del credito, posto che nella fattispecie in esame ricorreva un'ipotesi di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., soggetta al termine decennale di prescrizione.
Chiedeva, pertanto, sia il rigetto della invocata sospensione del provvedimento impugnato per assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora che, nel merito, della domanda attorea.
1.2. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 1 febbraio 2018, il Giudice allora titolare del ruolo sospendeva il provvedimento impugnato e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.a. per il deposito delle memorie istruttorie.
Alla successiva udienza del 25 giugno 2018 veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3 giugno 2019.
1.3. Dopo alcuni rinvii, il giudizio era assegnato in data 14 febbraio 2022 allo scrivente
Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente Giudice e, dopo alcuni differimenti dovuti al gravoso carico di ruolo, la causa era trattenuta a sentenza all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, giusta ordinanza del successivo 2 marzo 2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTVI DELLA DECISIONE
RGAC n. 4717/2017- Pagina 3 2. Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per assenza degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda sollevata dall'odierna convenuta con la comparsa di risposta.
Non appare superfluo rammentare che l'atto di citazione presenta un duplice contenuto, in ragione della doppia funzione assolta dallo stesso: da un lato, questo ha lo scopo di evocare in giudizio colui nei confronti del quale è rivolta la domanda (c.d. vocatio in ius), dall'altro quello di formulare al Giudice la domanda in relazione alla quale s'invoca la tutela giurisdizionale, determinando quello che è l'oggetto del processo mediante l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (c.d. editio actionis).
L'attore ha, dunque, l'onere di indicare nell'atto introduttivo del giudizio l'oggetto della domanda e i fatti posti a fondamento della stessa, al fine di mettere il convenuto nelle condizioni di predisporre la propria difesa.
Ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., i vizi che investono l'editio actionis, rendendo l'atto di citazione nullo, sono costituiti dall'omissione o assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda e dalla mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa;
mancanza che, però, non si estende anche alla esposizione deg li elementi di diritto, in forza del principio iura novit curia.
Ed invero, l'indicazione degli elementi di diritto non ha altra funzione che quella di prospettare la riconducibilità dei fatti ad una o più norme giuridiche;
prospettazione che può essere anche generica o perfino implicita, in quanto non vincolante per il giudice, cui spetta il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione ed individuare la norma applicabile al caso di specie, anche in modo difforme rispetto a quello indicato dalle parti, a condizione che non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi o fondandosi su una situazione di fatto non dedotta o allegata in giudizio dalle parti.
Nel valutare la conformità dell'atto al modello legale, il Giudice deve analizzare l'atto nel suo complesso, avendo riguardo all'intero contenuto dello stesso e dei documenti a questo allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto esame,
l'oggetto risulti “assolutamente” incerto.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali
RGAC n. 4717/2017- Pagina 4 difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte”
(Cass. Civile, Sez. II, sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015).
Ne consegue che, laddove per il convenuto sia possibile individuare attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo, l'oggetto della domanda e le ragioni poste a suo fondamento, l'atto è valido.
Venendo al caso che qui ci occupa, la scrivente ritiene che l'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta sia infondata e debba essere rigettata, atteso che da un attento e complessivo esame della citazione e dei documenti ad essa allegati, non è pos sibile riscontrare la dedotta nullità dell'atto introduttivo, in quanto l'attore indica specificamente l'oggetto della domanda, i fatti posti a fondamento della stessa, nonché il provvedimento chiesto al giudice.
Ed invero, l'attore - anche mediante le relative allegazioni e produzioni documentali - deduce che, in seguito all'ammissione della domanda di aiuto n. 94750665641 al finanziamento PSR Calabria 2007-2013 Misura 123, la ha Controparte_1 illegittimamente emesso il decreto dirigenziale oggetto dell'odierna impugnazione con il quale chiesto la restituzione dell'importo erogato.
A riprova della infondatezza della sollevata eccezione, il Tribunale osserva, altresì, che l'odierna convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha puntualmente impugnato e contestato i fatti dedotti nell'atto introduttivo, anche mediante produzione documentale, approntando una difesa tecnica assolutamente precisa, specifica e pertinente con i fatti di causa.
L'eccezione deve, dunque essere respinta perché infondata.
3. Nel merito, il Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata, attesa la legittimità della revoca del contributo disposta in ragione della mancata realizzazione nei tempi previsti dell'opera finanziata.
3.1. Deve in primo luogo rilevarsi che la vicenda in esame deve essere inquadrata nell'alveo dell'art. 2033 c.c., atteso che, nell'impugnare l'atto in esame, l'attore si oppone al recupero delle somme che la dispone sulla base della mancata Controparte_1 ultimazione dei lavori nei tempi previsti e che, pertanto, sarebbero trattenute in modo indebito.
Da ciò consegue che l'onere della prova grava su colui il quale ha effettuato il pagamento, essendo egli tenuto a dimostrare sia l'avvenuta corresponsione che la mancanza di una causa giustificativa: costituisce principio granitico nella giurisprudenza del la Suprema
Corte che chi allega di avere effettuato un pagamento non dovuto o dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'accipiens azione di indebito oggettivo, ha l'onere di provare
RGAC n. 4717/2017- Pagina 5 l'inesistenza della causa giustificativa del pagamento, anche solo per la parte che si assume non dovuta (cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 34427 del 23/11/2022; Cass. Sez. 3
- Sentenza n. 11294 del 12/06/2020).
Orbene, nel caso di specie non solo la assolve al proprio onere Controparte_1 probatorio, quanto deve rilevarsi che la mancata ultimazione dei lavori da parte della ditta beneficiaria del finanziamento erogato costituisce circostanza pacifica ed incontestata tra le parti, evincibile dalle stesse deduzioni ed allegazioni dell'attore che, infatti, si duole del comportamento dell'ente regionale che, senza riscontrare la richiesta del 18.11.2015 con cui la ditta chiedeva proroga del termine di dodici mesi pe r l'ultimazione dei lavori rappresentando “difficoltà tecniche nonché economiche tese ad ultimare la progettazione nell'acquisto dei macchinari”, adottava a distanza di circa due anni il provvedimento impugnato.
Tanto emerge, altresì, dalla documentazione riversata in atti dalle parti e, in particolare, dal Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione
n. 4840 dell'11 maggio 2017 con cui la - “(…) preso atto che la Ditta Controparte_1
” (…) ha avuto finanziato con il sopra citato decreto n. 15588/2011 Parte_1 un progetto per la ristrutturazione di un immobile con acquisto macchine e attrezzature
– settore ortofrutta per una spesa riconosciuta di € 2.092.540,36 con un corrispondente contributo di € 1.046.270,00 per la misura 123 -PSR CALABRIA 2007/13” e “considerato che la ditta ha avuto concesso, come da bando, una sola proroga fino al 31.12.2014” senza tuttavia aver terminato i lavori, procede al recupero della somma ivi indicata.
3.2. Non appare superfluo rammentare che sulla base del prevalente orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte - e da ultimo ribadito nella recente sentenza n. 28301 del
09/10/2023 - “nel caso di opposizione proposta avverso un'ingiunzione ex r.d. 639/1910, emessa per ottenere la restituzione di un pagamento che la p.a. assume essere avvenuto indebitamente, “l'Amministrazione esercita una domanda volta alla conferma del diritto di recupero azionato con l'atto impositivo, rispetto alla quale non è pregiudiziale
l'impugnazione del provvedimento di autoannullamento” del pagamento che si assume indebito (Sez. U, Ordinanza n. 27466 del 29/12/2016”.
Ciò sta a significare che l'opponente non ha alcun onere di impugnare dinanzi al Giudice
Amministrativo il provvedimento di revoca del finanziamento, poiché spetta al giudice dell'opposizione accertare la fondatezza della pretesa creditoria che l'opponente vanta nei confronti della in forza del contributo erogato e, “se del caso disapplicare CP_1 il provvedimento amministrativo di revoca dell'ordine di pagamento”.
RGAC n. 4717/2017- Pagina 6 Orbene, applicando tali principi di diritto al caso di specie, l'opposizione spiegata dall'odierno attore è destituita di fondamento e deve essere, pertanto, rigettata essendo emerso dalle risultanze documentali la fondatezza della pretesa restitutoria ava nzata dalla convenuta con l'atto impugnato, fondato sul mancato rispetto della Controparte_1 tempistica assegnata per la realizzazione dell'opera ammessa al finanziamento.
Premesso che nessuna delle parti in causa produce la domanda di aiuto a suo tempo inoltrata dalla ditta attrice, risulta in ogni caso pacifico ed incontestato sia il fatto che l'omessa realizzazione dell'opera finanziata avrebbe comportato (com'è stato) la revoca del finanziamento, sia che con il DDG n. 4840/2017 la Regione Calabria – Dipartimento
Agricoltura Foreste e Forestazione, accertata l'inadempienza del soggetto ammesso al finanziamento, dispone il recupero dell'importo erogato.
Tanto è sufficiente per ritenere che l'opponente non possa vantare alcun diritto nei confronti della convenuta giacché non solo non assumono alcun autonomo CP_1 rilievo dirimente le doglianze relative alla violazione dell'art. 21 quinquies L.241/90, al mancato riscontro ed alla carenza di motivazione circa la richiesta di proroga del termine inoltrata nel 2015, peraltro fondata su argomentazioni estremamente generiche, quanto perché alla incontestata mancanza di ultimazione dei lavori nel termine previs to per la valida erogazione del contributo, l'importo finanziato deve ritenersi indebitamente percepito, con conseguente obbligo di restituzione delle somme in capo all'odierno attore.
Giova rammentare che, secondo pacifica ed uniforme giurisprudenza (condivisa anche dall'intestato Tribunale) in materia di agevolazioni pubbliche ed aiuti di Stato, il diritto dell'Amministrazione a ripetere le somme indebitamente percepite dal privato perché erogate in difetto dei presupposti di legge, costituisce atto vincolato e non già discrezionale per la P.A., investita del potere -dovere di recuperare le somme.
In tali termini si è condivisibilmente espressa la giurisprudenza amministrativa, affermando che la verifica ed il recupero, da parte della P.A., costituiscono atti dovuti in ossequio alla normativa comunitaria e, in particolare, al Regolamento CE n. 2080/ 92, attuato in Italia con il D.M. n. 494 del 1998, immediatamente precettivi per gli Stati membri cui si riferisce, senza che la buona fede del percipiens possa costituire ostacolo all'esercizio del potere-dovere di recuperare le relative somme, ai sensi dell'art. 2033
c.c., fatte salve, comunque, le modalità che non devono essere eccessivamente onerose.
Dunque, il diritto dell'Amministrazione a ripetere le somme indebitamente percepite dal privato consegue al complesso di accertamenti volti a verificare la sussistenza e la permanenza del diritto al pieno godimento dei contributi da parte del richiedente a tteso
RGAC n. 4717/2017- Pagina 7 che, come ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria in materia di aiuti di Stato, in situazioni in cui difettino i richiesti presupposti di legge, l'autotutela della P.A. è indefettibile e pertanto anche l'affidamento del privato diviene recessivo (cfr. Corte di Giustizia, 18.07.2007, C-119/05).
In tali termini si è espressa, altresì, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che con la sentenza n. 6 del 29.01.2014 afferma che in tema di revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche «non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica (fondato sul riesame della legittimità o dell'opportunità dell'iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell'interesse pubblico), ma lo speciale potere di autotutela privatistica dell'Amministrazione (di cui peraltro l'ordinamento conosce altre tassative ipotesi, le più importanti delle quali si riscontrano nell'esecuzione dei contratti pubblici: cfr. le ipotesi di recesso e risoluzione di cui agli artt. 134-136 d.lgs. 12 aprile 2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), con il quale, nell'ambito di un rapporto ormai paritetico, l'Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall'inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione. L'atto in questione si configura come declaratoria della sopravvenienza di un fatto cui la legge ricollega l'effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del beneficio e trova ragione non già in una rinnovata ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma nell'asserito inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario e nella verifica dei presupposti di esigibilità del credito».
Parimenti destituita di fondamento è la prescrizione della pretesa creditoria dedotta da parte attrice, giacché per consolidata giurisprudenza il termine di prescrizione applicabile al credito vantato dalla è quello ordinario decennale pre visto per Controparte_1
l'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. Cons. di Stato Sez. Prima
- Parere n. 599 del 22 settembre 2021 e del 10 novembre 2021; Cass. Sez. 6, Ordinanza
n. 23603 del 09/10/2017).
Orbene, poiché com'è noto l'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, la giurisprudenza si è interrogata, in materia di erogazioni pubbliche, sul momento a partire dal quale dec orre il termine decennale di prescrizione laddove la revoca - e la relativa richiesta di restituzione - sia successiva all'erogazione del contributo, concludendo per il seguente principio di diritto, già accolto e condiviso da questo Tribunale: “in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della “causa solvendi” sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento
RGAC n. 4717/2017- Pagina 8 della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione,
l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione”(cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23603 del
09/10/2017).
Tesi, peraltro, condivisa anche dal Consiglio di Stato (cfr. Adunanza di Sezione del 22 settembre 2021 e del 10 novembre 2021, parere n. 599).
Dall'applicazione del richiamato principio di diritto al caso di specie consegue necessariamente che la tesi di parte attrice non trova margini di accoglimento, poiché nella fattispecie in esame la richiesta di restituzione delle somme erogate di cui al
Decreto Dirigenziale impugnato è stata disposta solamente a seguito dell'accertamento dell'inadempienza del beneficiario.
Poiché, dunque, l'indebito si è concretizzato solamente a seguito dell'accertamento della mancata ultimazione dei lavori nei tempi assegnati, il diritto alla restituzione non poteva che sorgere in capo all' in detto momento. CP_2
Né può farsi applicazione al caso di specie del più breve termine quadriennale di prescrizione di cui all'art. 3 del Reg. CE 2988/95 invocato da parte attrice.
Deve innanzi tutto rilevarsi che dal dettato della norma in esame il termine di prescrizione, contrariamente a quanto asserito dal Lavorato, non decorre dalla data di erogazione delle somme ma “dal compimento dell'irregolarità” che nel caso di specie coincide con la data ultima entro la quale la ditta avrebbe dovuto ultimare definitivamente i lavori.
In ogni caso la norma invocata non trova applicazione nel caso di specie, giacché ciò che fonda la giurisdizione del Giudice Ordinario nella vicenda in esame è il preteso recupero delle somme asseritamente percepite e trattenute in modo indebito.
Da ciò se ne ricava (e ciò è stato, peraltro, rilevato anche in altre pronunce emesse dall'intestato Tribunale in controversie analoghe, cfr. a titolo esemplificativo la sentenza n. 785/2020 del 15 gennaio 2020), che venendo in rilievo una mera azione di r ipetizione dell'indebito per la quale opera l'ordinario termine di prescrizione decennale la prescrizione non può ritenersi compiuta, giacché alla data dell'adozione del decreto dirigenziale (11 maggio 2017), non era ancora spirato il relativo termine.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, deve dunque concludersi per il rigetto dell'opposizione, e per la conseguente revoca della concessa sospensione del provvedimento impugnato.
RGAC n. 4717/2017- Pagina 9 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, applicando lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 52.001 ad € 260.000, i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e quelli minimi per la fase istruttoria, non essendo stati assunti mezzi istruttori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico,
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta;
2. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, revoca la sospensione del provvedimento impugnato;
3. condanna la , in persona del titolare e Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in € Controparte_1
11.268,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 5 agosto 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 4717/2017- Pagina 10