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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/08/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6951/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRARA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FERRARA
GIOVANNI
ATTORE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZOCCA LAURO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARBONARI ALBERTO ( ) VIA A. SAFFI N. 1 37123 C.F._2
VERONA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ZOCCA LAURO
CONVENUTA
E con la chiamata in causa di
(C.F. ,), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
PICCIONE CORRADO e dell'avv. SPINELLA ALESSANDRO, in VIA BARBERINI, n.
36 00187 ROMA, elettivamente presso il difensore avv. PICCIONE CORRADO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.1.25 in questa sede da intendersi richiamato per relationem;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 12
N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato come il novellato art. 132 c.p.c esoneri oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass.
pagina 2 di 12
N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214, Cass.
28.5.14 n. 12002); osserva
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta in data 16.8.2021, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice,
, di accertamento dell'inadempimento della convenuta, Parte_1
alle obbligazioni di garanzia previste in via gradata a tutela del CP_1
consumatore dagli art. 129 e 130 Cod. Consumo in relazione ai difetti manifestatisi in relazione al veicolo SUV GLE 350 d 4MATIC tg. GD518RS, CP_2 CP_3
analiticamente descritti in citazione e da questi acquistato in data 12.3.2021 ed alla conseguente condanna, in via principale, alla sostituzione del veicolo e al risarcimento del danno ed, in via subordinata, alla risoluzione del contratto con restituzione dell'importo di €
90.500 versato a titolo di corrispettivo, oltre al risarcimento del danno;
- dato atto di come parte convenuta venditrice, , ritualmente costituitasi CP_1
con comparsa depositata in data 24.11.21, abbia chiesto il rigetto delle domande attoree deducendone l'infondatezza in fatto e diritto per tutti i motivi ivi indicati ed, in particolare, deducendo di essersi fattivamente e diligentemente operata per eliminare i lievi difetti denunciati e manifestatisi, comunque non tali da giustificare la sostituzione del veicolo ed emendabili ed, in ogni caso, allegando di aver offerto la sostituzione del veicolo non accettata dall'attore e chiamando in causa il produttore, , Controparte_4
ex art. 131 Cod. Consum., chiedendo di essere da questa manlevata e tenuta indenne da qualsiasi statuizione;
- dato atto di come suddetto terzo si sia ritualmente costituito, a seguito di autorizzazione alla chiamata del 16.12.21, con comparsa depositata in data 6.4.2022, con la quale chiedeva il rigetto delle domande proposte eccependo la mancanza di prova in ordine alla dimostrazione della impossibilità di procedere alla riparazione del mezzo o alla sua eccessiva onerosità quali presupposti indefettibili per l'accoglimento delle domande di pagina 3 di 12
N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona sostituzione del veicolo o di risoluzione proposte, trattandosi in ogni caso di difetti di lieve entità e contestando la sussistenza di un danno risarcibile;
- dato atto di come con la memoria 183 n. 1, a seguito della costituzione della terza chiamata, parte attrice abbia esteso le domande anche nei confronti della suddetta terza;
- dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio, a seguito del fallimento della proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. a verbale del 28.4.22 (per mancata adesione delle parti convenuta e terza chiamata) e per effetto delle ordinanze interlocutorie del
1.12.22 e del 5.10.23, si sia articolata nella produzione documentale da parte di tutti i soggetti processuali, nell'espletamento della CTU tecnica da parte dell'ing.
[...]
con elaborato depositato, in uno ad analitiche
contro
-osservazioni Persona_1
a quelle dei CTP, in data 22.7.23, e nell' escussione dell'interpello dell'attore e dei testi
[...]
e ammessi, alle udienze del 1.2.24 e del Testimone_1 Testimone_2
19.6.24;
- ritenuto come, sulla base degli atti e dell'istruzione espletata, risultino le seguenti circostanze in fatto:
1. in data 12.03.2021, acquistava presso la società convenuta, Parte_1
- con sede a Verona, in Via Controparte_5 CP_2
Ciro Ferrari n. 2, l'autoveicolo Mercedes Modello SUV GLE 350 d 4MATIC
Coupé tg. GD518RS, telaio W1N1673211A249037, al prezzo di € 90.500,00
(cfr. doc. 1 parte attrice e circostanza non contestata);
2. entro 6 mesi dall'acquisto, e comunque repentinamente, l'autovettura in oggetto manifestava una serie di vizi e difetti che hanno trovato effettivo riscontro nell'istruttoria espletata, ed in particolare, sulla base dell'istruttoria espletata risulta effettivamente che:
- già nel mese di marzo 2021, la vettura emettesse strani e fastidiosi cigolii la cui esistenza, risulta confermata dalla stessa venditrice (cfr. pag. 9 comparsa oltre che, con riferimento quantomeno alla Controparte_1
pagina 4 di 12
N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona rumorosità del tetto scorrevole, anche nel corso delle operazioni peritali (cfr. pag. 7 par. 2 CTU cit.);
- dapprima e in relazione alla presenza di tali schricchiolii, l'autovettura veniva ricoverata presso l'autofficina ove venivano CP_6
effettuate delle regolazioni al riguardo senza risultato (cfr. circostanza di cui da atto l'attore e non contestata);
- quindi, in data 14.07.2021, durante il viaggio di ritorno dell'attore dalla Sicilia verso Verona, all'altezza di Salerno, l'automobile segnalava un guasto al motore, che entrava in panne riducendo notevolmente la propria performance, determinando un notevole allungamento del viaggio;
- l'autovettura veniva quindi portata presso l'autofficina della venditrice in data 15.7.21 dove veniva presa in consegna e messa a disposizione un auto sostitutiva e dopo un primo controllo veniva comunicato all'attore, in data 16.7.21 che il problema al motore era verosimilmente dovuto a causa del malfunzionamento del filtro antiparticolato ed, inoltre, veniva riscontrato un rumore prodotto dal coperchio scorrevole del tetto
(circostanza di cui danno atto tutte le parti, dichiarazioni teste Tes_2
sub cap. 2 e all. n. 2 comparsa;
Controparte_1
- in data 23.07.2021, il climatizzatore iniziava ad esalare del fumo all'interno dell'abitacolo, smettendo di funzionare, quindi, l'automobile veniva condotta, nuovamente, presso l'autofficina della convenuta e dopo un controllo eseguito, in data 26.07.2021, al compratore veniva comunicato che: “il guasto al climatizzatore era dovuto alla rottura della scatola del motorino del gruppo ripartitore che potrebbe aver danneggiato il radiatore” e che il pezzo di ricambio non sarebbe stato disponibile se non in un non meglio precisato arco di tempo (cfr. a pag. 5 comparsa;
Controparte_1
- con e-mail del 7.09.2021 (ovvero dopo circa 45 giorni e alla fine del periodo estivo) la concessionaria comunicava al la Controparte_1 Parte_1
pagina 5 di 12
N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona disponibilità del pezzo di ricambio per la riparazione del climatizzatore (all. n.
6 seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice) che l'attore comunque non si dichiarava disponibile ad accettare richiedendo già la sostituzione del veicolo e comunicando di voler annullare l'intervento programmato (cfr. doc. allegata da attore memoria 183 n. 2);
- la persistenza della problematica al funzionamento del clima risulta confermata anche in sede di operazioni peritali, con particolare riferimento all'incoerenza della temperatura dei flussi con erogazione di aria calda dal lato anteriore passeggero, la mancata erogazione nel lato posteriore destro e la mancata rispondenza ai comandi di erogazione nel lato posteriore sinistro (cfr. pag. 8 CTU cit.);
- in data 29.09.2021 veniva riscontrata rumorosità proveniente dalla ruota posteriore destra e perdita d'olio dal motore. (all. 4 comparsa manifestatasi comunque già antecedentemente (cfr. video n. 4 Controparte_1
indicato nella prima memoria, ex art. 183 c.p.c., di parte attrice, relativo al picchiettio della ruota posteriore destra fatto in data 20.09.2021) oltre che tali problematiche risultando riscontrate e confermata anche in sede di CTU (cfr. ctu cit. pag.
9-10 parr. 4 e 5);
- i finestrini, lato guida e lato passeggero, in determinate condizioni non funzionano regolarmente e non si chiudono a causa del motorino elettrico che non produce abbastanza potenza, in ogni caso sussiste e persiste un rallentamento vistoso del finestrino lato passeggero anteriore (cfr. pagg. 6-7
CTU cit.), una difformità nella velocità di salita e una pausa nella ricezione del comando;
3. 4. già in data 28.7.21, a mezzo del difensore, l'attore oltre a denunciare nuovamente i vizi alla venditrice ed alla produttrice, odierna terza chiamata, richiedeva formalmente, ai sensi dell'art. 130 comma nove lett. a, cod. consum. e vista la inutilità degli interventi sin a quel momento eseguiti e la pagina 6 di 12
N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona prospettata incertezza sui tempi di riparazione, la sostituzione del veicolo con altro identico (cfr. doc. 2 parte attrice);
5. la venditrice riconosceva comunque i difetti denunciati (cfr. dichiarazioni testi 1e comparsa costituzione convenuta) e proponeva Tes_3 Tes_2
esclusivamente all'attore, in data 18.10.21, la sostituzione del veicolo ma con un modello di cilindrata superiore, a un prezzo più alto e con consegna prevista nel mese Maggio 2022 (cfr. dichiarazioni testi cit. e circostanza non specificatamente contestata);
6. in data 29.03.2022, l'attore acconsentiva a fare eseguire la riparazione del climatizzatore, considerato che, già pendente il giudizio e la domanda di risoluzione, aveva deciso di procedere all'acquisto di una nuova autovettura presso terzi e che (non della casa automobilistica Mercedes-Benz) la stessa non gli sarebbe stata comunque consegnata in tempi brevi (cfr. doc. allegato memoria 183 n. 3 parte attrice - contratto acquisto lexus con consegna indicata al 10.10.22) e tale intervento veniva eseguito in garanzia (cfr. docc. 5 e 6 parte convenuta) ma, come verificato anche dal CTU, senza una definitiva risoluzione del problema (par. 3 CTU cit. pag. 8 e 12);
7. al momento delle operazioni peritali del 6.2.23 la vettura risultava aver percorso
78.304 KM (cfr. pag. 7 CTU cit.), aver un valore commerciale da identificare nell' intervallo di stima che va da 58.500,00 € ai 62.000,00 € e tenuto conto che la stima del valore di ripristino è approssimabile in un importo di circa
4.883,00€ (più Iva ed oneri di legge se dovuti, cfr. pag. 22 CTU cit. con valutazioni immuni da vizi di logicità e congruità fatte proprie dal decidente e qui richiamate);
Alle superiori premesse in fatto ne segue in diritto: Dall'istruttoria espletata risultano dunque comprovati i vizi e i difetti denunciati da parte attrice in citazione ed in relazione al veicolo per cui è causa, difetti definitivamente riassunti dal CTU nel proprio elaborato (cfr. pag. 12-13 CTU cit.) che, in quanto immune da vizi di logicità e congruità e redatto da pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, deve qui ritenersi richiamato per relationem.
Come parimenti stabilito dal CTU, i vizi manifestatisi, sono risultati di natura
“considerevole” se valutati con particolare riferimento al prezzo di acquisto, al segmento di lusso della vettura in questione a alle aspettative conseguenti del consumatore anche se da ritenersi “tecnicamente risolvibili e emendabili” con interventi e costi – in garanzia - quantificati in circa € 5.000 e dunque non oggetto di particolare ed eccessiva onerosità per la parte venditrice (o terza chiamata).
Invero, tuttavia, l'attore risulta aver ricoverato la vettura presso l'autofficina autorizzata di parte venditrice, dapprima, in data 16.7.21 (in relazione alle problematiche degli schricchiolii e del clima) non risolte prontamente ed, ancora, aver acconsentito all'effettivo intervento riparatore sul clima, che tuttavia così non è risultato, ancora in data 29.3.22.
Tali interventi non hanno dunque, determinato l'eliminazione nemmeno dei suddetti considerevoli difetti.
Risulta allora applicabile la tutela consumieristica invocata dall'attore ed, in particolare, il rimedio risolutorio, decorso quel congruo e apprezzabile lasso di tempo perché il venditore intervenisse senza ragionevoli inconvenienti per il consumatore.
Infatti, al riguardo, è ben vero che, come osservato dalla parte terza chiamata, dal combinato disposto degli artt. 129-130 e 132 Cod. Consumo, risulti che nel prevedere i rimedi astrattamente esperibili dal consumatore in caso di difetto di conformità del bene compravenduto (e cioè in primis i rimedi ripristinatori della riparazione e della sostituzione,
e, in second'ordine, i rimedi della risoluzione e della riduzione del prezzo), l'art. 130
Codice del Consumo ante novella stabilisca tra di essi una precisa gerarchia per cui è possibile accedere al rimedio successivo solo quando il rimedio precedente non possa essere esperito e che tale graduazione gerarchica disposta dalla legge tra i diversi rimedi sia pagina 8 di 12
N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona inderogabile in pregiudizio del venditore che non può vedere mutato l'ordine di esercizio dei rimedi per iniziativa unilaterale del compratore cosicchè, il terzo comma dell'art. 130
Codice del Consumo, ratione temporis applicabile, stabilisce che il consumatore può scegliere, alternativamente, la riparazione o la sostituzione del bene “salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro”.
Tuttavia, nel caso di specie, risultando la sostituzione oggettivamente eccessivamente onerosa per la venditrice, risulta altrettanto constatato che, al netto del periodo in cui l'attore non ha acconsentito all'intervento riparatore sul clima, gli interventi di ripristino comunque effettuati dalla venditrice non siano stati, da un lato, risolutivi e la riparazione dell'autovettura avvenuta, nemmeno con riferimento ad essi, dall'altro, in tempi ragionevoli e congrui.
La conseguenza di tali affermazioni è la possibilità per il consumatore di accedere all'ulteriore tutela risolutoria, azionata in via subordinata, e ciò in applicazione dei principi consolidati in materia di diritto secondo cui (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 07/02/2022,
n. 3695, conformi Cassazione civile sez. II, 03/06/2020, n. 1045, Cass. civ., Sez. II, Sent.,
03/06/2020, n. 10453, Cass. Civ., n. 1082 del 2020 e Cass. 18610/2017) in tema di vendita di beni di consumo, posto che si presume che i difetti di conformità, i quali si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, il consumatore deve allegare la sussistenza del vizio, mentre grava sul professionista l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita;
ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili, né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità e secondo cui la riparazione e la sostituzione del bene non conforme deve essere effettuata non solo senza spese, ma anche in un tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
pagina 9 di 12
N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona Il contratto di acquisto deve pertanto ritenersi risolto ma in virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458, comma 1, c.c., in correlazione con l'art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito, come nel caso di specie, vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto – ex art. 130 comma cod. consumo - anche dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 28/07/2020, n. 16077 e Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 25/02/2014, n. 4442).
Tale equilibrio, anche in applicazione di ragioni equitative, va determinato con riferimento all'utilizzo dell'autovettura accertata dal CTU (circa 78.000 Km) e al suo residuo valore determinato in € 60.000 giusti i parametri valorizzati al punto 6 della parte in fatto.
Parte venditrice, e per essa la terza chiamata, in ragione della azione di regresso proposta a carico del produttore ex art. 131 Cod. Consumo ratione temporis applicabile, dovrà pertanto essere condannata alla restituzione dell'importo di € 60.000, oltre rivalutazione dalla data della determinazione di tale valore (22.7.23) corrispondente al deposito della CTU alla sentenza, ed oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
La domanda risarcitoria, per contro, non può trovare accoglimento essendo, da un lato, non dimostrati esborsi patrimoniali riconducibili al mancato perfetto godimento dell'autovettura in oggetto ed essendo gli interventi eseguiti sempre in garanzia, dall'altro, risultando essere stata messa a disposizione dell'attore una vettura sostitutiva.
Per quanto riguarda i pregiudizi non patrimoniali deve affermarsi, dal punto di vista oggettivo, come gli inconvenienti riportati abbiano si impedito un pieno godimento satisfattivo del veicolo acquisito in tutte le sue potenzialità di lusso promesse, ma non si siano tradotti, per quanto consta allo scrivente, nel superamento di una soglia di pagina 10 di 12
N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona apprezzabile e rilevante sacrificio. Inoltre, dal punto di vista soggettivo, deve darsi atto dell'impossibilità per il Giudice di valorizzare alcun parametro equitativo di monetizzazione al riguardo, non potendo pertanto il Giudice accogliere la domanda posto che, in tal caso, la liquidazione si tradurrebbe in mero esercizio di arbitrio (cfr. “La natura risarcitorio/riparatoria (e giammai sanzionatoria, non conoscendo il nostro ordinamento
l'istituto della sanzione civile o pena privata) del danno.. (ndr. Nel caso di specie non patrimoniale)..postula che, dello stesso, venga fornita la prova dall'istante, con riferimento non soltanto al fatto costituivo dell'illecito, ma anche alle relative conseguenze
(relativamente, cioè al quomodo la vicenda abbia inciso negativamente nella sfera di vita del soggetto), prova il cui onere può, peraltro, ritenersi assolto attraverso tutti i mezzi che
l'ordinamento processuale pone a disposizione della parte, dal deposito di documentazione alla prova testimoniale a quella per presunzioni. La mancanza di allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche del danno impedisce, pertanto, al giudice ogni liquidazione, sia pur in forma equitativa, perché questa, onde non trasmodare nell'arbitrio, necessità pur sempre di parametri oggettivi cui ancorarsi” cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572 e Cass. civ., Sez. I, 19/10/2004, n. 20473).
Alla prevalente soccombenza di parte convenuta e terza chiamata segue la relativa condanna e conseguente liquidazione delle spese nei rispettivi rapporti processuali (con attore e convenuta) come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di vendita intercorso tra le parti in causa (ex art. 130, comma sette, lettera b) del D.Lgs 206/05) per inadempimento della convenuta e, conseguentemente,
2. Dichiara tenuta e condanna la convenuta, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a titolo di restituzione all'attore,
, dell'importo di € 60.000,00, oltre rivalutazione Parte_1
pagina 11 di 12
N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona monetaria dalla data del 22.7.23 sino alla sentenza ed oltre interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
3. Dichiara tenuta e condanna la terza chiamata, , a Controparte_7
tenere manlevata e indenne la convenuta dall'obbligazione di Controparte_1
pagamento di cui al capo precedente nei confronti di . Parte_1
4. Condanna parte convenuta, , alla refusione delle spese di lite Controparte_1
in favore di parte attrice, , che si liquidano in € 6232,00 a Parte_1
titolo di esborsi (spese di CTU, CTP, contributo unificato, bollo e iscrizione a ruolo, notifiche) e in € 14.250 a titolo di compensi difensivi (di cui € 2600 per fase di studio, € 1700 per fase introduttiva, € 5700 per istruttoria e trattazione ed € 4250 per fase decisoria); oltre contributo spese generali al 15% e oltre IVA e CPA come per legge;
5. Condanna parte terza chiamata, , alla refusione Controparte_7
delle spese di lite in favore di parte convenuta, , e che si Controparte_1 liquidano in € 2657 (a titolo di iscrizione a ruolo, notifiche e quota esborso CTU) e in
€ 14.250 a titolo di compensi difensivi (di cui € 2600 per fase di studio, € 1700 per fase introduttiva, € 5700 per istruttoria e trattazione ed € 4250 per fase decisoria); oltre contributo spese generali al 15% e oltre IVA e CPA come per legge;
6. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, CP_1
e terza chiamata, , nei soli rapporti interni;
[...] Controparte_8
Verona, 20 agosto 2025
Il Giudice
dott. Francesco Chiavegatti
pagina 12 di 12
N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quest'ultimo – dipendente della venditrice con mansioni di responsabile settore post-vendita, in particolare riconoscendo di aver dichiarato che “onestamente così tanti problemi su una macchina singola non sono mai venuti fuori” pagina 7 di 12
N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6951/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRARA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FERRARA
GIOVANNI
ATTORE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZOCCA LAURO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARBONARI ALBERTO ( ) VIA A. SAFFI N. 1 37123 C.F._2
VERONA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ZOCCA LAURO
CONVENUTA
E con la chiamata in causa di
(C.F. ,), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
PICCIONE CORRADO e dell'avv. SPINELLA ALESSANDRO, in VIA BARBERINI, n.
36 00187 ROMA, elettivamente presso il difensore avv. PICCIONE CORRADO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.1.25 in questa sede da intendersi richiamato per relationem;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 12
N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato come il novellato art. 132 c.p.c esoneri oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass.
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N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214, Cass.
28.5.14 n. 12002); osserva
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta in data 16.8.2021, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice,
, di accertamento dell'inadempimento della convenuta, Parte_1
alle obbligazioni di garanzia previste in via gradata a tutela del CP_1
consumatore dagli art. 129 e 130 Cod. Consumo in relazione ai difetti manifestatisi in relazione al veicolo SUV GLE 350 d 4MATIC tg. GD518RS, CP_2 CP_3
analiticamente descritti in citazione e da questi acquistato in data 12.3.2021 ed alla conseguente condanna, in via principale, alla sostituzione del veicolo e al risarcimento del danno ed, in via subordinata, alla risoluzione del contratto con restituzione dell'importo di €
90.500 versato a titolo di corrispettivo, oltre al risarcimento del danno;
- dato atto di come parte convenuta venditrice, , ritualmente costituitasi CP_1
con comparsa depositata in data 24.11.21, abbia chiesto il rigetto delle domande attoree deducendone l'infondatezza in fatto e diritto per tutti i motivi ivi indicati ed, in particolare, deducendo di essersi fattivamente e diligentemente operata per eliminare i lievi difetti denunciati e manifestatisi, comunque non tali da giustificare la sostituzione del veicolo ed emendabili ed, in ogni caso, allegando di aver offerto la sostituzione del veicolo non accettata dall'attore e chiamando in causa il produttore, , Controparte_4
ex art. 131 Cod. Consum., chiedendo di essere da questa manlevata e tenuta indenne da qualsiasi statuizione;
- dato atto di come suddetto terzo si sia ritualmente costituito, a seguito di autorizzazione alla chiamata del 16.12.21, con comparsa depositata in data 6.4.2022, con la quale chiedeva il rigetto delle domande proposte eccependo la mancanza di prova in ordine alla dimostrazione della impossibilità di procedere alla riparazione del mezzo o alla sua eccessiva onerosità quali presupposti indefettibili per l'accoglimento delle domande di pagina 3 di 12
N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona sostituzione del veicolo o di risoluzione proposte, trattandosi in ogni caso di difetti di lieve entità e contestando la sussistenza di un danno risarcibile;
- dato atto di come con la memoria 183 n. 1, a seguito della costituzione della terza chiamata, parte attrice abbia esteso le domande anche nei confronti della suddetta terza;
- dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio, a seguito del fallimento della proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. a verbale del 28.4.22 (per mancata adesione delle parti convenuta e terza chiamata) e per effetto delle ordinanze interlocutorie del
1.12.22 e del 5.10.23, si sia articolata nella produzione documentale da parte di tutti i soggetti processuali, nell'espletamento della CTU tecnica da parte dell'ing.
[...]
con elaborato depositato, in uno ad analitiche
contro
-osservazioni Persona_1
a quelle dei CTP, in data 22.7.23, e nell' escussione dell'interpello dell'attore e dei testi
[...]
e ammessi, alle udienze del 1.2.24 e del Testimone_1 Testimone_2
19.6.24;
- ritenuto come, sulla base degli atti e dell'istruzione espletata, risultino le seguenti circostanze in fatto:
1. in data 12.03.2021, acquistava presso la società convenuta, Parte_1
- con sede a Verona, in Via Controparte_5 CP_2
Ciro Ferrari n. 2, l'autoveicolo Mercedes Modello SUV GLE 350 d 4MATIC
Coupé tg. GD518RS, telaio W1N1673211A249037, al prezzo di € 90.500,00
(cfr. doc. 1 parte attrice e circostanza non contestata);
2. entro 6 mesi dall'acquisto, e comunque repentinamente, l'autovettura in oggetto manifestava una serie di vizi e difetti che hanno trovato effettivo riscontro nell'istruttoria espletata, ed in particolare, sulla base dell'istruttoria espletata risulta effettivamente che:
- già nel mese di marzo 2021, la vettura emettesse strani e fastidiosi cigolii la cui esistenza, risulta confermata dalla stessa venditrice (cfr. pag. 9 comparsa oltre che, con riferimento quantomeno alla Controparte_1
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N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona rumorosità del tetto scorrevole, anche nel corso delle operazioni peritali (cfr. pag. 7 par. 2 CTU cit.);
- dapprima e in relazione alla presenza di tali schricchiolii, l'autovettura veniva ricoverata presso l'autofficina ove venivano CP_6
effettuate delle regolazioni al riguardo senza risultato (cfr. circostanza di cui da atto l'attore e non contestata);
- quindi, in data 14.07.2021, durante il viaggio di ritorno dell'attore dalla Sicilia verso Verona, all'altezza di Salerno, l'automobile segnalava un guasto al motore, che entrava in panne riducendo notevolmente la propria performance, determinando un notevole allungamento del viaggio;
- l'autovettura veniva quindi portata presso l'autofficina della venditrice in data 15.7.21 dove veniva presa in consegna e messa a disposizione un auto sostitutiva e dopo un primo controllo veniva comunicato all'attore, in data 16.7.21 che il problema al motore era verosimilmente dovuto a causa del malfunzionamento del filtro antiparticolato ed, inoltre, veniva riscontrato un rumore prodotto dal coperchio scorrevole del tetto
(circostanza di cui danno atto tutte le parti, dichiarazioni teste Tes_2
sub cap. 2 e all. n. 2 comparsa;
Controparte_1
- in data 23.07.2021, il climatizzatore iniziava ad esalare del fumo all'interno dell'abitacolo, smettendo di funzionare, quindi, l'automobile veniva condotta, nuovamente, presso l'autofficina della convenuta e dopo un controllo eseguito, in data 26.07.2021, al compratore veniva comunicato che: “il guasto al climatizzatore era dovuto alla rottura della scatola del motorino del gruppo ripartitore che potrebbe aver danneggiato il radiatore” e che il pezzo di ricambio non sarebbe stato disponibile se non in un non meglio precisato arco di tempo (cfr. a pag. 5 comparsa;
Controparte_1
- con e-mail del 7.09.2021 (ovvero dopo circa 45 giorni e alla fine del periodo estivo) la concessionaria comunicava al la Controparte_1 Parte_1
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N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona disponibilità del pezzo di ricambio per la riparazione del climatizzatore (all. n.
6 seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice) che l'attore comunque non si dichiarava disponibile ad accettare richiedendo già la sostituzione del veicolo e comunicando di voler annullare l'intervento programmato (cfr. doc. allegata da attore memoria 183 n. 2);
- la persistenza della problematica al funzionamento del clima risulta confermata anche in sede di operazioni peritali, con particolare riferimento all'incoerenza della temperatura dei flussi con erogazione di aria calda dal lato anteriore passeggero, la mancata erogazione nel lato posteriore destro e la mancata rispondenza ai comandi di erogazione nel lato posteriore sinistro (cfr. pag. 8 CTU cit.);
- in data 29.09.2021 veniva riscontrata rumorosità proveniente dalla ruota posteriore destra e perdita d'olio dal motore. (all. 4 comparsa manifestatasi comunque già antecedentemente (cfr. video n. 4 Controparte_1
indicato nella prima memoria, ex art. 183 c.p.c., di parte attrice, relativo al picchiettio della ruota posteriore destra fatto in data 20.09.2021) oltre che tali problematiche risultando riscontrate e confermata anche in sede di CTU (cfr. ctu cit. pag.
9-10 parr. 4 e 5);
- i finestrini, lato guida e lato passeggero, in determinate condizioni non funzionano regolarmente e non si chiudono a causa del motorino elettrico che non produce abbastanza potenza, in ogni caso sussiste e persiste un rallentamento vistoso del finestrino lato passeggero anteriore (cfr. pagg. 6-7
CTU cit.), una difformità nella velocità di salita e una pausa nella ricezione del comando;
3. 4. già in data 28.7.21, a mezzo del difensore, l'attore oltre a denunciare nuovamente i vizi alla venditrice ed alla produttrice, odierna terza chiamata, richiedeva formalmente, ai sensi dell'art. 130 comma nove lett. a, cod. consum. e vista la inutilità degli interventi sin a quel momento eseguiti e la pagina 6 di 12
N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona prospettata incertezza sui tempi di riparazione, la sostituzione del veicolo con altro identico (cfr. doc. 2 parte attrice);
5. la venditrice riconosceva comunque i difetti denunciati (cfr. dichiarazioni testi 1e comparsa costituzione convenuta) e proponeva Tes_3 Tes_2
esclusivamente all'attore, in data 18.10.21, la sostituzione del veicolo ma con un modello di cilindrata superiore, a un prezzo più alto e con consegna prevista nel mese Maggio 2022 (cfr. dichiarazioni testi cit. e circostanza non specificatamente contestata);
6. in data 29.03.2022, l'attore acconsentiva a fare eseguire la riparazione del climatizzatore, considerato che, già pendente il giudizio e la domanda di risoluzione, aveva deciso di procedere all'acquisto di una nuova autovettura presso terzi e che (non della casa automobilistica Mercedes-Benz) la stessa non gli sarebbe stata comunque consegnata in tempi brevi (cfr. doc. allegato memoria 183 n. 3 parte attrice - contratto acquisto lexus con consegna indicata al 10.10.22) e tale intervento veniva eseguito in garanzia (cfr. docc. 5 e 6 parte convenuta) ma, come verificato anche dal CTU, senza una definitiva risoluzione del problema (par. 3 CTU cit. pag. 8 e 12);
7. al momento delle operazioni peritali del 6.2.23 la vettura risultava aver percorso
78.304 KM (cfr. pag. 7 CTU cit.), aver un valore commerciale da identificare nell' intervallo di stima che va da 58.500,00 € ai 62.000,00 € e tenuto conto che la stima del valore di ripristino è approssimabile in un importo di circa
4.883,00€ (più Iva ed oneri di legge se dovuti, cfr. pag. 22 CTU cit. con valutazioni immuni da vizi di logicità e congruità fatte proprie dal decidente e qui richiamate);
Alle superiori premesse in fatto ne segue in diritto: Dall'istruttoria espletata risultano dunque comprovati i vizi e i difetti denunciati da parte attrice in citazione ed in relazione al veicolo per cui è causa, difetti definitivamente riassunti dal CTU nel proprio elaborato (cfr. pag. 12-13 CTU cit.) che, in quanto immune da vizi di logicità e congruità e redatto da pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, deve qui ritenersi richiamato per relationem.
Come parimenti stabilito dal CTU, i vizi manifestatisi, sono risultati di natura
“considerevole” se valutati con particolare riferimento al prezzo di acquisto, al segmento di lusso della vettura in questione a alle aspettative conseguenti del consumatore anche se da ritenersi “tecnicamente risolvibili e emendabili” con interventi e costi – in garanzia - quantificati in circa € 5.000 e dunque non oggetto di particolare ed eccessiva onerosità per la parte venditrice (o terza chiamata).
Invero, tuttavia, l'attore risulta aver ricoverato la vettura presso l'autofficina autorizzata di parte venditrice, dapprima, in data 16.7.21 (in relazione alle problematiche degli schricchiolii e del clima) non risolte prontamente ed, ancora, aver acconsentito all'effettivo intervento riparatore sul clima, che tuttavia così non è risultato, ancora in data 29.3.22.
Tali interventi non hanno dunque, determinato l'eliminazione nemmeno dei suddetti considerevoli difetti.
Risulta allora applicabile la tutela consumieristica invocata dall'attore ed, in particolare, il rimedio risolutorio, decorso quel congruo e apprezzabile lasso di tempo perché il venditore intervenisse senza ragionevoli inconvenienti per il consumatore.
Infatti, al riguardo, è ben vero che, come osservato dalla parte terza chiamata, dal combinato disposto degli artt. 129-130 e 132 Cod. Consumo, risulti che nel prevedere i rimedi astrattamente esperibili dal consumatore in caso di difetto di conformità del bene compravenduto (e cioè in primis i rimedi ripristinatori della riparazione e della sostituzione,
e, in second'ordine, i rimedi della risoluzione e della riduzione del prezzo), l'art. 130
Codice del Consumo ante novella stabilisca tra di essi una precisa gerarchia per cui è possibile accedere al rimedio successivo solo quando il rimedio precedente non possa essere esperito e che tale graduazione gerarchica disposta dalla legge tra i diversi rimedi sia pagina 8 di 12
N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona inderogabile in pregiudizio del venditore che non può vedere mutato l'ordine di esercizio dei rimedi per iniziativa unilaterale del compratore cosicchè, il terzo comma dell'art. 130
Codice del Consumo, ratione temporis applicabile, stabilisce che il consumatore può scegliere, alternativamente, la riparazione o la sostituzione del bene “salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro”.
Tuttavia, nel caso di specie, risultando la sostituzione oggettivamente eccessivamente onerosa per la venditrice, risulta altrettanto constatato che, al netto del periodo in cui l'attore non ha acconsentito all'intervento riparatore sul clima, gli interventi di ripristino comunque effettuati dalla venditrice non siano stati, da un lato, risolutivi e la riparazione dell'autovettura avvenuta, nemmeno con riferimento ad essi, dall'altro, in tempi ragionevoli e congrui.
La conseguenza di tali affermazioni è la possibilità per il consumatore di accedere all'ulteriore tutela risolutoria, azionata in via subordinata, e ciò in applicazione dei principi consolidati in materia di diritto secondo cui (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 07/02/2022,
n. 3695, conformi Cassazione civile sez. II, 03/06/2020, n. 1045, Cass. civ., Sez. II, Sent.,
03/06/2020, n. 10453, Cass. Civ., n. 1082 del 2020 e Cass. 18610/2017) in tema di vendita di beni di consumo, posto che si presume che i difetti di conformità, i quali si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, il consumatore deve allegare la sussistenza del vizio, mentre grava sul professionista l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita;
ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili, né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità e secondo cui la riparazione e la sostituzione del bene non conforme deve essere effettuata non solo senza spese, ma anche in un tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
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N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona Il contratto di acquisto deve pertanto ritenersi risolto ma in virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458, comma 1, c.c., in correlazione con l'art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito, come nel caso di specie, vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto – ex art. 130 comma cod. consumo - anche dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 28/07/2020, n. 16077 e Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 25/02/2014, n. 4442).
Tale equilibrio, anche in applicazione di ragioni equitative, va determinato con riferimento all'utilizzo dell'autovettura accertata dal CTU (circa 78.000 Km) e al suo residuo valore determinato in € 60.000 giusti i parametri valorizzati al punto 6 della parte in fatto.
Parte venditrice, e per essa la terza chiamata, in ragione della azione di regresso proposta a carico del produttore ex art. 131 Cod. Consumo ratione temporis applicabile, dovrà pertanto essere condannata alla restituzione dell'importo di € 60.000, oltre rivalutazione dalla data della determinazione di tale valore (22.7.23) corrispondente al deposito della CTU alla sentenza, ed oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
La domanda risarcitoria, per contro, non può trovare accoglimento essendo, da un lato, non dimostrati esborsi patrimoniali riconducibili al mancato perfetto godimento dell'autovettura in oggetto ed essendo gli interventi eseguiti sempre in garanzia, dall'altro, risultando essere stata messa a disposizione dell'attore una vettura sostitutiva.
Per quanto riguarda i pregiudizi non patrimoniali deve affermarsi, dal punto di vista oggettivo, come gli inconvenienti riportati abbiano si impedito un pieno godimento satisfattivo del veicolo acquisito in tutte le sue potenzialità di lusso promesse, ma non si siano tradotti, per quanto consta allo scrivente, nel superamento di una soglia di pagina 10 di 12
N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona apprezzabile e rilevante sacrificio. Inoltre, dal punto di vista soggettivo, deve darsi atto dell'impossibilità per il Giudice di valorizzare alcun parametro equitativo di monetizzazione al riguardo, non potendo pertanto il Giudice accogliere la domanda posto che, in tal caso, la liquidazione si tradurrebbe in mero esercizio di arbitrio (cfr. “La natura risarcitorio/riparatoria (e giammai sanzionatoria, non conoscendo il nostro ordinamento
l'istituto della sanzione civile o pena privata) del danno.. (ndr. Nel caso di specie non patrimoniale)..postula che, dello stesso, venga fornita la prova dall'istante, con riferimento non soltanto al fatto costituivo dell'illecito, ma anche alle relative conseguenze
(relativamente, cioè al quomodo la vicenda abbia inciso negativamente nella sfera di vita del soggetto), prova il cui onere può, peraltro, ritenersi assolto attraverso tutti i mezzi che
l'ordinamento processuale pone a disposizione della parte, dal deposito di documentazione alla prova testimoniale a quella per presunzioni. La mancanza di allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche del danno impedisce, pertanto, al giudice ogni liquidazione, sia pur in forma equitativa, perché questa, onde non trasmodare nell'arbitrio, necessità pur sempre di parametri oggettivi cui ancorarsi” cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572 e Cass. civ., Sez. I, 19/10/2004, n. 20473).
Alla prevalente soccombenza di parte convenuta e terza chiamata segue la relativa condanna e conseguente liquidazione delle spese nei rispettivi rapporti processuali (con attore e convenuta) come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di vendita intercorso tra le parti in causa (ex art. 130, comma sette, lettera b) del D.Lgs 206/05) per inadempimento della convenuta e, conseguentemente,
2. Dichiara tenuta e condanna la convenuta, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a titolo di restituzione all'attore,
, dell'importo di € 60.000,00, oltre rivalutazione Parte_1
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N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona monetaria dalla data del 22.7.23 sino alla sentenza ed oltre interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
3. Dichiara tenuta e condanna la terza chiamata, , a Controparte_7
tenere manlevata e indenne la convenuta dall'obbligazione di Controparte_1
pagamento di cui al capo precedente nei confronti di . Parte_1
4. Condanna parte convenuta, , alla refusione delle spese di lite Controparte_1
in favore di parte attrice, , che si liquidano in € 6232,00 a Parte_1
titolo di esborsi (spese di CTU, CTP, contributo unificato, bollo e iscrizione a ruolo, notifiche) e in € 14.250 a titolo di compensi difensivi (di cui € 2600 per fase di studio, € 1700 per fase introduttiva, € 5700 per istruttoria e trattazione ed € 4250 per fase decisoria); oltre contributo spese generali al 15% e oltre IVA e CPA come per legge;
5. Condanna parte terza chiamata, , alla refusione Controparte_7
delle spese di lite in favore di parte convenuta, , e che si Controparte_1 liquidano in € 2657 (a titolo di iscrizione a ruolo, notifiche e quota esborso CTU) e in
€ 14.250 a titolo di compensi difensivi (di cui € 2600 per fase di studio, € 1700 per fase introduttiva, € 5700 per istruttoria e trattazione ed € 4250 per fase decisoria); oltre contributo spese generali al 15% e oltre IVA e CPA come per legge;
6. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, CP_1
e terza chiamata, , nei soli rapporti interni;
[...] Controparte_8
Verona, 20 agosto 2025
Il Giudice
dott. Francesco Chiavegatti
pagina 12 di 12
N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quest'ultimo – dipendente della venditrice con mansioni di responsabile settore post-vendita, in particolare riconoscendo di aver dichiarato che “onestamente così tanti problemi su una macchina singola non sono mai venuti fuori” pagina 7 di 12
N. R.G. 6951/21 Tribunale di Verona