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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/11/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1146/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 5 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1146/2022 R.G. Lav., promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, domiciliata in Nicosia alla Via Ettore Majorana n. 21, rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Filippo Giangrasso;
opponente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
e F. Gramuglia;
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Artimagnella;
opposti
Avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 09.08.2022 parte ricorrente di cui in epigrafe esponeva che in data 30
giugno 2022, riceveva la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29476202100000227,
con la quale si chiedeva, tra le altre, il pagamento della seguenti cartelle:
1) n. 594 2016 0000917564/000, notificata, a dire della opposta, in data 18.02.2017, in relazione a spese per l'anno 2016, dell'importo di € 4.614,53, prescritta in data 18.2.2022; CP_1
2) n. 594 2017 0000070035/000, notificata, a dire della opposta, in data 03.07.2017, in relazione a spese , per l'anno 2016 e 2017, dell'importo di € 3.466,32; CP_1
3) n. 594 2017 0000162934/000, notificata, a dire della opposta, in data 24.08.2017, in relazione a spese , per l'anno 2017, dell'importo di € 1.896,71; CP_1
4) n. 594 2017 0000616311/000, notificata, a dire della opposta, in data 29.12.2017, in relazione a spese , per l'anno 2017, dell'importo di € 1.386,87; CP_1
5) n. 594 2017 0000709614/000, notificata, a dire della opposta, in data 05.01.2018, in relazione a spese , per l'anno 2016 e 2017, dell'importo di € 5.144,69; CP_1
6) n. 594 2018 0000020682/000, notificata, a dire della opposta, in data 24.05.2018, in relazione a spese , per l'anno 2017 e 2018, dell'importo di € 6.828,17; CP_1
7) n. 594 2018 0000080227/000, notificata, a dire della opposta, in data 30.05.2018, in relazione a spese , per l'anno 2016 e 2018, dell'importo di € 105,89; CP_1
8) n. 594 2018 0000099231/000, notificata, a dire della opposta, in data 27.07.2018, in relazione a spese , per l'anno 2015, dell'importo di € 64.946,55, tardivamente iscritte a ruolo, con CP_1
conseguente decadenza;
9) n. 594 2018 0000633775/000, notificata, a dire della opposta, in data 03.01.2019, in relazione a spese , per l'anno 2016, 2017 e 2018, dell'importo di € 2.584,36; CP_1 10) n. 594 2018 0000770144/000, notificata, a dire della opposta, in data 03.01.2019, in relazione a spese , per l'anno 2017 e 2018, dell'importo di € 5.117,29; CP_1
11) n. 594 2019 0000078384/000, notificata, a dire della opposta, in data 26.03.2019, in relazione a spese , per l'anno 2017 e 2019, dell'importo di € 2.229,53; CP_1
12) n. 594 2019 0001055700/000, notificata, a dire della opposta, in data 12.03.2020, in relazione a spese , per l'anno 2018 e 2019, dell'importo di € 4.874,11. CP_1
Eccepiva la mancata notifica di sottesi atti prodromici e la prescrizione successiva dei crediti.
Nel merito negava la sussistenza del credito.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' , e l'agente della Riscossione che CP_1
resistevano al ricorso, assumendone l'infondatezza.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 te cpc, a seguito del deposito di note in sostituzione d'udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
*******
L' assume di aver notificato tutti gli avvisi sottesi all'atto impugnato. CP_1
Segnatamente deduce che le notifiche sarebbero avvenute nelle date sotto indicate:
1) 59420160000917564000 Notificato 18/02/2017 (compiuta giacenza)
2) 59420170000070035000 Notificato 03/07/2017
3) 59420170000162934000 Notificato 24/08/2017
4) 59420170000616311000 Notificato 29/12/2017
5) 59420170000709614000 Notificato 05/01/2018
6) 59420180000020682000 Notificato 24/05/2018 (compiuta giacenza)
7) 59420180000080227000 Notificato 30/05/2018
8) 59420180000099231000 Notificato 27/07/2018 (compiuta giacenza)
9) 59420180000633775000 Notificato 03/01/2019
10) 59420180000770144000 Notificato 03/01/2019 11) 59420190000078384000 Notificato 26/03/2019 (compiuta giacenza)
12) 59420190001055700000 Notificato 12/03/2020.
In ordine al primo avviso, non occorre entrare nel merito della regolarità della notifica, giacchè in assenza di atti interruttivi ad essa riferibili, è maturata la prescrizione quinquennale alla data di notifica della comunicazione opposta (30 giugno 2022).
In ordine al secondo avviso esso risulta notificato in data 03.07.2017. La notifica reca sottoscrizione leggibile che sembrerebbe riferibile alla stessa ricorrente. In ogni caso essendo pervenuta all'indirizzo della contribuente vige la presunzione di conoscenza ex art 1335 c.c..
Il terzo avviso reca sottoscrizione meno leggibile, ma vale comunque il principio di cui all'art 1335
c.c.. Idem per il quarto avviso ( consegnato a e per il quinto ( consegnato a Controparte_3
soggetto che si firma , ed ancora per l'avviso sub 7) che pur reca una firma Controparte_4
illeggibile. Tale ultima ipotesi non si sottrae alla presunzione di conoscenza, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass 134/2025). Stesso discorso vale per l'avviso n. 9, consegnato presso l'indirizzo di residenza, a , consegnataria anche dell'avviso n.10. Controparte_5
Ne consegue che rispetto ai suddetti avvisi ( 2,3,4,5,7,9 e 10) non sono più contestabili:
1) né il merito della pretesa contributiva, posto che a tal fine andava esperito il rimedio dell'opposizione di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99, nel termine di gg. 40 dalla notifica della cartella (sulla natura perentoria di detto termine vedasi recentemente Cass. sez. lav. 27 febbraio 2007
n.4506);
2) né gli eventuali vizi formali del titolo esecutivo - cartella -, in relazione ai quali andava proposto il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, nel più stretto termine di 20 gg. di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25757 del 24/10/2008; Cass. sez. lav. 18 novembre 2004 n. 21863).
Ne segue pertanto che non sono esaminabili i motivi afferenti al merito della pretesa contributiva.
Discorso particolare va fatto per gli avvisi sopra numerati con 6, 8 e 11. In questo caso l' sostiene CP_1
che la notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza. Parte opponente contesta la notifica invocando l' orientamento della giurisprudenza di legittimità
secondo cui ai fini del perfezionamento della notifica effettuata con le modalità dell'art 140 c.p.c., è
necessario che siano compiuti tutti gli adempimenti ivi prescritti incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione ( Cass. 25079/2014 e ord. 6513/2018).
D'altra parte la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che in caso di notificazione a mezzo posta
dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 legge n. 890
del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi
raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita
dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o
annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico,
e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo,
senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza
di cui all'art. 1335 cod. civ., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di
destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa,
nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Cass. 28/05/2020, n. 10131, Cass. 14/11/2019, n.
29642). Si è, altresì precisato che quel che rileva è che il consegnatario abbia apposto la propria
firma, ancorché illeggibile (Cass. 31/07/2015, n. 16289).
Ne discende che rispetto a questi deve pertanto ritenersi infondato il motivo di doglianza afferente alla mancata notifica degli atti presupposti per la mancanza degli adempimenti di cui all'art 140 cpc.
Di qui la validità e regolarità delle relative notifiche, valendo le stesse considerazioni di cui sopra circa la impossibilità di fare valere censure di merito o di rito.
Né, avendo riguardo alle date di tutte le notifiche, è maturata alcuna prescrizione successiva alla data di notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Circa infine la notifica dell' avviso sub 12, essa (il relativo avviso di ricevimento) non reca alcuna sottoscrizione, risultando pertanto invalida. Rispetto a questo avviso deve pertanto ritenersi fondato il motivo di doglianza afferente alla mancata notifica degli atti presupposti.
Ed invero la mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, che consente al contribuente di impugnare l' Intimazione di pagamento, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. (Cassazione Civile sentenza n.
27776 del 22-11-2017).
Si ravvisa dunque violazione degli artt. 50 e 26 del D.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 30 del D.L.
n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010.
Il richiamato art. 50 recita: “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è
inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento,
salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”.
Norme applicabile anche agli avvisi di addebito in virtù del rinvio di cui all'art. 30, comma 14, del
D.L. n. 78/2010.
Ancora il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, è quello per cui “la correttezza del
procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza
ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con
diversa especifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari,
allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio
procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.” (Cass. SS.UU.
16412/2007).
L'inesistenza o irritualità della notifica degli atti prodromici finisce col travolgere la stessa validità
dell'atto successivo (nel caso la comunicazione di ipoteca).
Dunque, tirando le fila, la comunicazione di ipoteca va annullata solo nella parte relativa all' avviso sub 1 ( per prescrizione) e sub 12. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite per 1/ 2 mentre per la parte residua le spese sono poste a carico della parte ricorrente ( risultata in massima parte soccombente)
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
in parziale accoglimento dell'opposizione:
dichiara prescritti gli importi di cui all'avviso di pagamento sub 1) (n. 594 2016 0000917564/000) e per l'effetto annulla la comunicazione opposta in parte qua;
dichiara l'illegittimità della comunicazione opposta per la parte riferentesi all'avviso sub 12 (n. 594
2019 0001055700/000) e per l'effetto annulla la comunicazione preventiva di ipoteca in parte qua.
Rigetta, per il resto, l'opposizione, ovvero per la parte relativa agli avvisi di addebito, 2,3,4,5,6,7, 8,
9 10 e 11, ovvero:
n. 59420170000070035000
n. 594 2017 0000162934/000
n. 59420170000616311000
n. 59420170000709614000
n. 59420180000020682000
n. 59420180000080227000
n. 59420180000099231000
n. 59420180000633775000
n. 59420180000770144000
n. 59420190000078384000
confermando la comunicazione impugnata in parte qua.
Compensa le spese di lite per ½, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese residue che si liquidano in euro 2000,00 di cui € 1000,00 in favore dell' ed € 1000,00 in favore dell CP_1 [...]
, oltre ad accessori di legge. Controparte_6 Enna, 5 novembre 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 5 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1146/2022 R.G. Lav., promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, domiciliata in Nicosia alla Via Ettore Majorana n. 21, rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Filippo Giangrasso;
opponente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
e F. Gramuglia;
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Artimagnella;
opposti
Avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 09.08.2022 parte ricorrente di cui in epigrafe esponeva che in data 30
giugno 2022, riceveva la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29476202100000227,
con la quale si chiedeva, tra le altre, il pagamento della seguenti cartelle:
1) n. 594 2016 0000917564/000, notificata, a dire della opposta, in data 18.02.2017, in relazione a spese per l'anno 2016, dell'importo di € 4.614,53, prescritta in data 18.2.2022; CP_1
2) n. 594 2017 0000070035/000, notificata, a dire della opposta, in data 03.07.2017, in relazione a spese , per l'anno 2016 e 2017, dell'importo di € 3.466,32; CP_1
3) n. 594 2017 0000162934/000, notificata, a dire della opposta, in data 24.08.2017, in relazione a spese , per l'anno 2017, dell'importo di € 1.896,71; CP_1
4) n. 594 2017 0000616311/000, notificata, a dire della opposta, in data 29.12.2017, in relazione a spese , per l'anno 2017, dell'importo di € 1.386,87; CP_1
5) n. 594 2017 0000709614/000, notificata, a dire della opposta, in data 05.01.2018, in relazione a spese , per l'anno 2016 e 2017, dell'importo di € 5.144,69; CP_1
6) n. 594 2018 0000020682/000, notificata, a dire della opposta, in data 24.05.2018, in relazione a spese , per l'anno 2017 e 2018, dell'importo di € 6.828,17; CP_1
7) n. 594 2018 0000080227/000, notificata, a dire della opposta, in data 30.05.2018, in relazione a spese , per l'anno 2016 e 2018, dell'importo di € 105,89; CP_1
8) n. 594 2018 0000099231/000, notificata, a dire della opposta, in data 27.07.2018, in relazione a spese , per l'anno 2015, dell'importo di € 64.946,55, tardivamente iscritte a ruolo, con CP_1
conseguente decadenza;
9) n. 594 2018 0000633775/000, notificata, a dire della opposta, in data 03.01.2019, in relazione a spese , per l'anno 2016, 2017 e 2018, dell'importo di € 2.584,36; CP_1 10) n. 594 2018 0000770144/000, notificata, a dire della opposta, in data 03.01.2019, in relazione a spese , per l'anno 2017 e 2018, dell'importo di € 5.117,29; CP_1
11) n. 594 2019 0000078384/000, notificata, a dire della opposta, in data 26.03.2019, in relazione a spese , per l'anno 2017 e 2019, dell'importo di € 2.229,53; CP_1
12) n. 594 2019 0001055700/000, notificata, a dire della opposta, in data 12.03.2020, in relazione a spese , per l'anno 2018 e 2019, dell'importo di € 4.874,11. CP_1
Eccepiva la mancata notifica di sottesi atti prodromici e la prescrizione successiva dei crediti.
Nel merito negava la sussistenza del credito.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' , e l'agente della Riscossione che CP_1
resistevano al ricorso, assumendone l'infondatezza.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 te cpc, a seguito del deposito di note in sostituzione d'udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
*******
L' assume di aver notificato tutti gli avvisi sottesi all'atto impugnato. CP_1
Segnatamente deduce che le notifiche sarebbero avvenute nelle date sotto indicate:
1) 59420160000917564000 Notificato 18/02/2017 (compiuta giacenza)
2) 59420170000070035000 Notificato 03/07/2017
3) 59420170000162934000 Notificato 24/08/2017
4) 59420170000616311000 Notificato 29/12/2017
5) 59420170000709614000 Notificato 05/01/2018
6) 59420180000020682000 Notificato 24/05/2018 (compiuta giacenza)
7) 59420180000080227000 Notificato 30/05/2018
8) 59420180000099231000 Notificato 27/07/2018 (compiuta giacenza)
9) 59420180000633775000 Notificato 03/01/2019
10) 59420180000770144000 Notificato 03/01/2019 11) 59420190000078384000 Notificato 26/03/2019 (compiuta giacenza)
12) 59420190001055700000 Notificato 12/03/2020.
In ordine al primo avviso, non occorre entrare nel merito della regolarità della notifica, giacchè in assenza di atti interruttivi ad essa riferibili, è maturata la prescrizione quinquennale alla data di notifica della comunicazione opposta (30 giugno 2022).
In ordine al secondo avviso esso risulta notificato in data 03.07.2017. La notifica reca sottoscrizione leggibile che sembrerebbe riferibile alla stessa ricorrente. In ogni caso essendo pervenuta all'indirizzo della contribuente vige la presunzione di conoscenza ex art 1335 c.c..
Il terzo avviso reca sottoscrizione meno leggibile, ma vale comunque il principio di cui all'art 1335
c.c.. Idem per il quarto avviso ( consegnato a e per il quinto ( consegnato a Controparte_3
soggetto che si firma , ed ancora per l'avviso sub 7) che pur reca una firma Controparte_4
illeggibile. Tale ultima ipotesi non si sottrae alla presunzione di conoscenza, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass 134/2025). Stesso discorso vale per l'avviso n. 9, consegnato presso l'indirizzo di residenza, a , consegnataria anche dell'avviso n.10. Controparte_5
Ne consegue che rispetto ai suddetti avvisi ( 2,3,4,5,7,9 e 10) non sono più contestabili:
1) né il merito della pretesa contributiva, posto che a tal fine andava esperito il rimedio dell'opposizione di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99, nel termine di gg. 40 dalla notifica della cartella (sulla natura perentoria di detto termine vedasi recentemente Cass. sez. lav. 27 febbraio 2007
n.4506);
2) né gli eventuali vizi formali del titolo esecutivo - cartella -, in relazione ai quali andava proposto il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, nel più stretto termine di 20 gg. di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25757 del 24/10/2008; Cass. sez. lav. 18 novembre 2004 n. 21863).
Ne segue pertanto che non sono esaminabili i motivi afferenti al merito della pretesa contributiva.
Discorso particolare va fatto per gli avvisi sopra numerati con 6, 8 e 11. In questo caso l' sostiene CP_1
che la notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza. Parte opponente contesta la notifica invocando l' orientamento della giurisprudenza di legittimità
secondo cui ai fini del perfezionamento della notifica effettuata con le modalità dell'art 140 c.p.c., è
necessario che siano compiuti tutti gli adempimenti ivi prescritti incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione ( Cass. 25079/2014 e ord. 6513/2018).
D'altra parte la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che in caso di notificazione a mezzo posta
dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 legge n. 890
del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi
raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita
dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o
annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico,
e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo,
senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza
di cui all'art. 1335 cod. civ., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di
destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa,
nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Cass. 28/05/2020, n. 10131, Cass. 14/11/2019, n.
29642). Si è, altresì precisato che quel che rileva è che il consegnatario abbia apposto la propria
firma, ancorché illeggibile (Cass. 31/07/2015, n. 16289).
Ne discende che rispetto a questi deve pertanto ritenersi infondato il motivo di doglianza afferente alla mancata notifica degli atti presupposti per la mancanza degli adempimenti di cui all'art 140 cpc.
Di qui la validità e regolarità delle relative notifiche, valendo le stesse considerazioni di cui sopra circa la impossibilità di fare valere censure di merito o di rito.
Né, avendo riguardo alle date di tutte le notifiche, è maturata alcuna prescrizione successiva alla data di notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Circa infine la notifica dell' avviso sub 12, essa (il relativo avviso di ricevimento) non reca alcuna sottoscrizione, risultando pertanto invalida. Rispetto a questo avviso deve pertanto ritenersi fondato il motivo di doglianza afferente alla mancata notifica degli atti presupposti.
Ed invero la mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, che consente al contribuente di impugnare l' Intimazione di pagamento, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. (Cassazione Civile sentenza n.
27776 del 22-11-2017).
Si ravvisa dunque violazione degli artt. 50 e 26 del D.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 30 del D.L.
n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010.
Il richiamato art. 50 recita: “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è
inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento,
salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”.
Norme applicabile anche agli avvisi di addebito in virtù del rinvio di cui all'art. 30, comma 14, del
D.L. n. 78/2010.
Ancora il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, è quello per cui “la correttezza del
procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza
ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con
diversa especifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari,
allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio
procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.” (Cass. SS.UU.
16412/2007).
L'inesistenza o irritualità della notifica degli atti prodromici finisce col travolgere la stessa validità
dell'atto successivo (nel caso la comunicazione di ipoteca).
Dunque, tirando le fila, la comunicazione di ipoteca va annullata solo nella parte relativa all' avviso sub 1 ( per prescrizione) e sub 12. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite per 1/ 2 mentre per la parte residua le spese sono poste a carico della parte ricorrente ( risultata in massima parte soccombente)
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
in parziale accoglimento dell'opposizione:
dichiara prescritti gli importi di cui all'avviso di pagamento sub 1) (n. 594 2016 0000917564/000) e per l'effetto annulla la comunicazione opposta in parte qua;
dichiara l'illegittimità della comunicazione opposta per la parte riferentesi all'avviso sub 12 (n. 594
2019 0001055700/000) e per l'effetto annulla la comunicazione preventiva di ipoteca in parte qua.
Rigetta, per il resto, l'opposizione, ovvero per la parte relativa agli avvisi di addebito, 2,3,4,5,6,7, 8,
9 10 e 11, ovvero:
n. 59420170000070035000
n. 594 2017 0000162934/000
n. 59420170000616311000
n. 59420170000709614000
n. 59420180000020682000
n. 59420180000080227000
n. 59420180000099231000
n. 59420180000633775000
n. 59420180000770144000
n. 59420190000078384000
confermando la comunicazione impugnata in parte qua.
Compensa le spese di lite per ½, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese residue che si liquidano in euro 2000,00 di cui € 1000,00 in favore dell' ed € 1000,00 in favore dell CP_1 [...]
, oltre ad accessori di legge. Controparte_6 Enna, 5 novembre 2025.