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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3524 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sebastiano Maio, per procura in atti
- ATTRICE -
E
in persona dell'amministratore pro tempore (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Spitale per procura in atti P.IVA_1
- CONVENUTO -
E
in persona dell'amministratore pro Controparte_2 tempore, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Denaro, per procura in P.IVA_2 atti
- CHIAMATO IN CAUSA e
- INTERVENIENTE VOLONTARIO-
E
pagina 1 di 14 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._2
Lucio Castagna, per procura in atti
- CHIAMATO IN CAUSA -
OGGETTO: Responsabilità ex art 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., esponeva di essere proprietaria Parte_1 di un appartamento sito al piano terra della Palazzina B1 del condominio , sito in CP_1 contrada S. Antonio – Villaggio Sperone di Messina.
Deduceva che l'immobile era da tempo interessato da fenomeni di rigurgito di acque reflue che, anziché defluire verso la condotta fognaria, risalivano dallo scarico del lavello della cucina e si riversavano sul pavimento dell'abitazione, arrecando danni al mobilio e compromettendo le condizioni igienico-sanitarie dell'immobile; che aveva conferito all'ing. Testimone_1
l'incarico di accertare le cause dei danni e questi aveva rilevato difficoltà nel deflusso dell'acqua all'apertura del rubinetto, non riconducibili a ostruzioni localizzate, ritenendo necessario il saggio del pozzetto condominiale;
che, quindi, a seguito di comunicazione del 20/07/2014, si era proceduto il 25/07/2014 a un sopralluogo congiunto con l'amministratore condominiale, all'esito del quale era emerso un difetto costruttivo in quanto “l'allaccio [della colonna di scarico] è stato eseguito in maniera non idonea e testimonia una cattiva esecuzione anche della condotta condominiale su strada”; che aveva incoato giudizio di accertamento tecnico preventivo – nella contumacia del convenuto – e che il CTU nominato aveva accertato difetti CP_1 costruttivi della condotta di scarico fognario e fuoriuscite delle acque reflue dal lavello, poiché
l'innesto della detta colonna era posto ad una quota inferiore rispetto alla condotta di svuotamento del pozzetto, sicché, in determinate condizioni (maggiore densità dei liquami presenti nel pozzetto, concomitanza di altri scarichi che si riversano nel medesimo pozzetto, ecc.), non era favorito un regolare deflusso e i reflui provenienti dalle cucine soprastanti fuoriuscivano nello scarico della cucina della ricorrente, posto a piano terra;
che il CTU aveva stimato i costi delle riparazioni in € 650,00, oltre iva, i danni in € 1.200,00, oltre iva e il danno pagina 2 di 14 per il mancato godimento dell'immobile dalla data di acquisto (16/01/2003) sino a maggio
2015 in complessivi € 62.867,62, prendendo come riferimento i valori locativi dell'anno 2015, pubblicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate relativamente a locazioni per immobili della stessa zona, pari ad € 450,00/mese; che l'attrice aveva dovuto sopportare, altresì, i costi connessi all'introduzione del giudizio di ATP, pari ad € 297,55 (di cui € 259 per contributo unificato, € 27 per marca da bollo ed € 11,55 per spese di notifica), quelli dei compensi liquidati al CTU, pari ad € 1.602,35, e quelli per l'attività legale e il supporto tecnico reso dal C.T.P.
Assumeva la responsabilità esclusiva del e ne chiedeva la condanna Controparte_1 al pagamento dei lavori di ripristino e del mancato godimento dell'immobile, per come indicati dal CTU, nonché delle spese dell'ATP, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con decreto del 27/07/2016 veniva fissata l'udienza di trattazione del 6/04/2017, assegnando al ricorrente termine per la notifica del ricorso, unitamente al decreto, nei confronti del . CP_1
La notifica veniva effettuata nei confronti del in data 28/10/2016. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24/03/2017 si costituiva in giudizio il che eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione Controparte_1 passiva in favore del – che nelle more si era costituito Controparte_2 come autonomo condominio – di cui chiedeva la chiamata in causa.
Nel merito, pur non contestando la verificazione dell'episodio di rigurgito, escludeva la propria responsabilità per i danni patiti dalla ricorrente e sosteneva l'infondatezza della domanda attorea.
Argomentava che il fenomeno infiltrativo era stato denunciato al Condominio la prima volta con comunicazione – a mezzo fax ed e-mail – del 20/07/2014, cui era seguita la tempestiva convocazione, da parte dell'amministratore del Condominio, di un sopralluogo congiunto in data 25/07/2014; che la CTU espletata nel corso del giudizio di ATP aveva individuato modesti danni e indicato i lavori di rifacimento da imputare al
[...]
; che la richiesta risarcitoria relativa al mancato godimento Controparte_2
pagina 3 di 14 dell'immobile si palesava eccessiva e non provata, in quanto 1) i danni accertati dalla CTU erano modesti, 2) non era indicato il periodo di tempo in cui il godimento sarebbe stato inibito, mancando l'indicazione di una data certa da parte dell'attrice, 3) la denuncia del danno era avvenuta solo nel luglio 2014, 4) l'appartamento, dal momento dell'acquisto, non era stato concesso in locazione, ma era stato abitato dalla ricorrente – residente in [...]– per i soli periodi estivi e festivi e, di recente, dalla sorella della ricorrente, 5) dopo l'intervento straordinario di espurgo richiesto nel 2014 non ne erano stati richiesti altri, non essendosi verificati ulteriori rigurgiti, 6) la richiesta non era suffragata neppure dagli orientamenti pretori in materia.
Con atto di intervento di pari data, si costituiva anche il Controparte_2 che, preliminarmente, dava atto della propria costituzione quale condominio autonomo
[...] rispetto al a far data dalla deliberazione assembleare del 29/11/2016, Controparte_1 chiedendo la chiamata in causa di , amministratore del Controparte_3 Controparte_1 contestando le doglianze attoree.
Rappresentava che la ricorrente aveva denunciato al il rigurgito Controparte_1 fognario con comunicazione del 20/7/2014 e che i condomini del Controparte_1 prima e poi quelli del condominio erano all'oscuro, stante l'omessa Controparte_2 informativa da parte dell'amministratore, che non aveva comunicato neppure l'instaurazione, da parte di , del giudizio di ATP e le relative risultanze, non consentendo al Parte_1
Condominio di predisporre un'adeguata difesa e di potere, eventualmente, procedere alla soluzione bonaria della controversia, in esito alla disposta CTU. Da tale premessa facevano discendere la responsabilità dell'amministratore del , ex art. 1131, commi 2 e 3, CP_1
c.c., di cui chiedevano la condanna al risarcimento dei danni cagionati dalla sua condotta omissiva.
Contestava, inoltre, la quantificazione del danno da mancato godimento dell'immobile, rilevando che 1) il CTU aveva ritenuto l'appartamento inagibile per la diffusione dei reflui, 2) la ricorrente non aveva indicato la data del primo rigurgito, sicché il calcolo era stato effettuato, in via presuntiva, dalla data di acquisto dell'immobile, 3) non erano stati provati o pagina 4 di 14 accertati continui o frequenti rigurgiti a far data dall'acquisto dell'immobile, essendo l'unica denuncia del 20/7/2014, 4) la minima portata delle riparazioni da effettuare nell'immobile attoreo era incompatibile con l'ipotesi di continui sversamenti di liquami, 5) il danno da mancato godimento dell'immobile non era stato provato, 6) l'attrice – residente in Svizzera – aveva sempre utilizzato l'appartamento nei periodi estivi e nelle vacanze di Natale, 7) dal 2016
l'appartamento era abitato stabilmente dalla sorella dell'attrice.
Eccepiva, in via gradata, la prescrizione del diritto di credito, essendo decorso oltre un decennio tra l'evento dannoso e la denuncia al condominio, e la decadenza dall'azione di cui all'art. 1669 c.c., che impone la denuncia dei vizi di costruzione al costruttore e al condominio, entro un anno dalla scoperta e, comunque, entro dieci anni dalla consegna dell'immobile.
Con decreto del 27/03/2017, veniva autorizzata la chiamata in causa del
[...]
e di Controparte_2 Controparte_3
Il 9/11/2017 si costituiva in giudizio asserendo che la ricorrente aveva Controparte_3 denunciato il rigurgito fognario – accertato nell'ATP – solo nel luglio 2014 e che lo stesso era stato risolto con un intervento di espurgo e non si era più verificato, come dimostravano i bilanci degli anni 2014, 2015 e 2016.
Spiegava che la mancata costituzione nel giudizio di ATP era stata ponderata per evitare ulteriori oneri ai condomini, in ragione dell'esposizione debitoria del condominio e della continua diserzione delle assemblee da parte dei condomini, precisando che, acquisita la relazione peritale, in data 6/7/2015, aveva convocato l'assemblea, andata deserta;
che la questione era stata, quindi, trattata alle assemblee del 21/07/2016 e del 24/11/2016, sicché non sussisteva a suo carico alcuna responsabilità.
Contestava la quantificazione del danno da mancato godimento, ritenendolo sproporzionato rispetto al danno subito, che era del tutto modesto e casuale ed eccepiva che l'appartamento era pienamente fruibile e, difatti, a decorrere dall'anno 2016 era abitato stabilmente dalla sorella della ricorrente.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande che il Controparte_2 aveva formulato nei suoi confronti, nonché delle doglienze attoree.
pagina 5 di 14 All'udienza del 24/9/2018, veniva disposta la conversione del rito,e il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Quindi, la causa veniva istruita oralmente e veniva disposta CTU.
All'udienza a trattazione scritta del 2/10/2024 – in cui subentrava la scrivente -, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.12.2024.
All'udienza del 4/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo alle parti il termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attrice ha agito in giudizio chiedendo la condanna del al Controparte_1 risarcimento del danno patito in conseguenza dei rigurgiti fognari che si sono riversati nel suo immobile, sulla scorta delle risultanze del giudizio di ATP.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal è Controparte_1 destituita di fondamento e va, pertanto, rigettata.
Al riguardo va, infatti, evidenziato che al momento della notifica della citazione è stato correttamente evocato in giudizio il solo nel corso del giudizio è stato Controparte_1 costituito il , sicché correttamente l'attrice ha agito nei Controparte_2 confronti del primo.
E non è stato provato che il B1 è subentrato nelle posizioni Controparte_4 obbligatorie del Controparte_1
Per converso, va rigettata l'eccezione dell'attrice secondo cui il Controparte_2
non è stato correttamente istituito, stante la mancata notifica in suo favore della
[...] convocazione all'assemblea costitutiva, dal momento che, pur avendo l'attrice affermato di essersi opposta alla relativa delibera in un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Messina
(n. 3252/18 R.G.), non ha provato l'esito del procedimento e, segnatamente, che la sua domanda sia stata accolta e che la costituzione del è stata Controparte_2 annullata.
pagina 6 di 14 Nel merito, la domanda svolta da può essere qualificata ai sensi Parte_1 dell'art. 2051 c.c., avendo, la stessa, lamentato la presenza, nell'immobile di sua proprietà, di danni prodotti dal rigurgito fognario del tubo di scarico condominiale.
Orbene, il proprietario, che ha il potere-dovere di custodia sul bene di sua proprietà, risponde dei danni da esso cagionati.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell''attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (C. Cass., n. 30775/2016).
A tale fine sono significative le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, redatta nel giudizio di ATP dall'ing. . Persona_1
La CTU nominata ha descritto i luoghi oggetto di causa, evidenziando che “I reflui del vano cucina della ricorrente – così come quelli provenienti dalle cucine dei piani superiori – sono convogliati in una colonna di scarico che scende in verticale fino al piano cantinato, attraversa un'intercapedine esistente tra il fabbricato ed il terrapieno e si innesta in un pozzetto della rete fognaria condominiale” ed ha accertato che
“l'innesto della colonna di cui trattasi è posto ad una quota inferiore rispetto alla condotta di svuotamento del pozzetto;
tale circostanza, in determinate condizioni (maggiore densità dei liquami presenti nel pozzetto, concomitanza di altri scarichi che si riversano nel medesimo pozzetto, ecc.) non consente un regolare deflusso, con la conseguenza che i reflui provenienti dalle cucine soprastanti trovano come naturale punto di fuoriuscita lo scarico posto al piano terra, cioè quello relativo alla cucina della ricorrente”, concludendo che “la colonna condominiale che raccoglie gli scarichi della cucina della ricorrente, oltre quelli provenienti dalle cucine dei piani superiori, presenta un difetto costruttivo, in quanto è collegata al pozzetto condominiale ad una quota non compatibile con la condotta di svuotamento di quest'ultimo. Tale difetto costruttivo genera un
pagina 7 di 14 malfunzionamento della colonna di scarico e, in determinate condizioni, anche i fenomeni di rigurgito lamentati dalla ricorrente”, prevedendo lavori di modifica del tracciato di scarico con costi pari a € 650,00.
A ciò va aggiunto che la consulente, relazionando nel presente giudizio in merito alle operazioni peritali disposte nell'anno 2022, ha comunicato che “i malfunzionamenti della condotta di scarico a servizio delle cucine della palazzine B1 del non sono più presenti in quanto Controparte_1 sono stati eseguiti nel 2016 i lavori indicati nell'ATP redatta dalla scrivente nell'anno 2015”. La circostanza, non contestata da parte attrice, è stata, peraltro, confermata dal teste S_
, che ha dichiarato: “Ultimamente i problemi sono molto di meno, mi pare abbiano fatto dei lavori
[...] ma non so di cosa si tratta”.
Ciò permette di concludere che, in parte qua, è cessata tra le parti la materia del contendere.
Con riferimento ai danni all'immobile dell'attrice, invece, la CTU ha verificato che
“Relativamente al mobilio della cucina, non sono stati riscontrati danni collegabili alla fuoriuscita dei liquami;
di contro, in alcuni punti del salone e della zona ingresso, si è invece rilevato un leggero rigonfiamento dello strato di finitura dell'intonaco al di sopra dello zoccoletto ed il distacco della pitturazione. Si tratta di fenomeni localizzati in pochi punti, che tuttavia impongono una pitturazione dell'intera parete per garantire un'omogeneità cromatica con le porzioni limitrofe” e ha considerato “n. 2 giorni lavorativi di n. 2 operai
(32 ore complessive) ed una stima di materiali da impiegare pari a € 150,00 (stucco, pittura, teli da imballaggio, ecc.)” ottenendo “un costo complessivo dell'intervento pari ad € 1.200,00, oltre iva” e non risulta che il abbia provveduto al risarcimento o alla riparazione dei detti danni. CP_1
Ne deriva che la domanda dell'attrice avente ad oggetto il risarcimento dei danni all'immobile è fondata e va accolta.
Quanto, infine, al danno relativo al mancato godimento dell'immobile, vanno fatte alcune considerazioni, alla luce delle risultanze istruttorie.
In ordine ai rigurgiti di acque fognarie, risulta agli atti solo la denuncia del 20/07/2014, mentre l'attrice non ha provato la verificazione di sversamenti precedenti né l'avvenuta denuncia al e l'entità degli sversamenti. CP_1
Il teste nipote dell'attrice, che ha risieduto unitamente ai suoi genitori Testimone_2 nell'immobile della zia per circa due anni, ha dichiarato che si erano verificati rigurgiti sia nel pagina 8 di 14 periodo in cui viveva nell'immobile che precedentemente, ma non ha saputo riferire la data di detti sversamenti. Ha dichiarato di avere richiesto l'intervento del condominio, che non aveva riscontrato le richieste e ha affermato che “Tale fenomeno si è verificato più volte anche quando io non stavo li. In questi casi venivo avvisato dal sig. che mia avvertiva delle fuoriuscite. Io avevo le chiavi e Per_2 provvedevo”. “Ciò si verificava una decina di volte all'anno. Dipendeva dal periodo e da ciò che veniva scaricato”.
Tali dichiarazioni, tuttavia, non sembrano confermate dal dato empirico accertato dal consulente tecnica d'ufficio, che non ha rilevato danni alla mobilia, ma solo scrostature di intonaco alle pareti, evidentemente non infiltrate nella struttura.
La consulente in alcuni punti del salone e della zona ingresso dell'immobile attoreo ha, infatti, riscontrato solo il “leggero rigonfiamento dello strato di finitura dell'intonaco al di sopra dello zoccoletto ed il distacco della pitturazione”, precisando che “si tratta di fenomeni localizzati in pochi punti, che tuttavia impongono una pitturazione dell'intera parete per garantire un'omogeneità cromatica con le porzioni limitrofe”
e per lo svolgimento di tali lavori ha calcolato il costo di € 1200,00, oltre iva.
È evidente che si tratta di lavori di modesta entità, tanto più che il costo preventivato riguarda l'intera parete e non solo le parti effettivamente ammalorate a causa del rigurgito. Ciò permette, quindi, di escludere che si sia trattato di sversamenti gravi e prolungati nel tempo
(tali da giustificare la quantificazione del danno operata dalla CTU in via del tutto presuntiva), ma consente, piuttosto, di affermare che si siano verificati limitatamente al periodo di tempo in cui sono stati denunciati i danni al (20/07/2014). CP_1
Sotto altro profilo, l'attrice ha denunciato di non avere potuto locare l'immobile a causa dei rigurgiti, mentre i convenuti hanno eccepito l'utilizzo dell'immobile da parte dell'attrice – residente in [...]– nei periodi estivi e festivi, ovvero in modo continuativo da parte di sua sorella almeno dal 2016 al 2018.
Ebbene, l'attrice, nell'interrogatorio formale del 25/01/2022, ha confermato di risiedere abitualmente nell'immobile di sua proprietà nei periodi estivi, per 3 o 4 settimane l'anno, e che, nel periodo 2016-2018, vi aveva abitato la sorella, . Persona_3
pagina 9 di 14 Nel corso dell'istruzione orale, il teste , fratello di Testimone_3 Pt_2
, condomino del , ha dichiarato di andare a
[...] Controparte_2 trovare il fratello circa due volte al mese e di avere visto l'appartamento sempre aperto e la finestra di casa aperta, pur non sapendo riferire da quale anno ciò avveniva.
, moglie di , la quale ha dichiarato di recarsi Testimone_4 Parte_3 presso il cognato nel corso della settimana e non solo nei giorni festivi, ha confermato che l'appartamento dell'attrice era abitato, ricordando che “dal balcone si vedono i panni stesi e delle persone”, di avere visto “più persone” e che “Tale stato di cose io l'ho visto da sempre, oltre venti anni”, concludendo che solo nell'ultimo anno (la testimonianza è dell'11/7/2023) non vi si era recata spesso per problemi di salute del marito.
sentita il 16/01/2024, ha riferito di avere abitato l'immobile con la sua Testimone_2 famiglia e, con riferimento alla possibilità di locare l'immobile, ha dichiarato che “per via di questo problema non era possibile locare l'immobile. Abbiamo avuto richieste di locazione ma non appena si riferiva di tale problematica i potenziali conduttori non erano più interessati” e ha aggiunto che “Le richieste di locazione sono state fatte direttamente a me perché io ero a Messina” e che “attualmente
l'immobile è sfitto. L'immobile per come già detto non è mai stato locato”.
Le dichiarazioni dei testimoni, lette unitamente agli ulteriori elementi emersi nel corso dell'istruttoria (e, in particolare, con la circostanza che nel 2016 sono state eseguite le riparazioni indicate dalla CTU nel procedimento di ATP – modifica del tracciato dello scarico
–, e che dal 2016 al 2018 l'appartamento è stato abitato dalla sorella dell'attrice) permettono di concludere che la mancata locazione dell'appartamento non sia dipesa dai rigurgiti, dal momento che anche successivamente alla riparazione dello scarico l'appartamento ha continuato a rimanere sfitto, fruendone solo l'attrice personalmente nei periodi estivi ovvero i suoi familiari, secondo le relative necessità.
Ad abundantiam, manca la prova del fatto che effettivamente l'attrice abbia solo tentato di concedere in locazione l'immobile, in quanto tale circostanza è stata riferita solo dalla teste mentre è stata smentita dal teste Quest'ultima Testimone_2 Testimone_5 dichiarazione, de relato ex parte, non assume valore probatorio, mentre quella di S_
pagina 10 di 14 risulta contraddittoria rispetto alle ulteriori circostanze dalla stessa dichiarate S_
(“attualmente l'immobile è sfitto. L'immobile per come già detto non è mai stato locato”).
Peraltro, l'attrice non prodotto alcuna prova della asserite richieste di locazione e della mancata conclusione dei contratti, a causa dei rigurgiti.
Diversamente da quanto opinato dai convenuti, non risulta, invece, dirimente – per escludere la possibilità di locazione – che l'immobile attoreo sia sprovvisto del certificato di abitabilità, dal momento che la giurisprudenza è pacifica nell'ammetterne la possibilità, purché il conduttore ne sia informato.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda dell'attrice va rigettata anche sotto tale profilo.
Va, invece, accolta la domanda dell'attrice avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute per instaurare il procedimento di ATP (n. 827/2015 RG), pari ad € 297,55 (di cui €
259,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo ed € 11,55 per spese di notifica), quelli dei compensi liquidati al CTU, pari ad € 1.602,35.
Va, a questo punto, vagliata la posizione del e del Controparte_1 [...]
, ai fini dell'attribuzione della responsabilità per i danni patiti Controparte_2 dall'attrice.
Come evidenziato in merito alla legittimazione passiva del va Controparte_1 evidenziato che al momento in cui detto Condominio è stato citato in giudizio era legittimato passivo, essendo l'unico soggetto responsabile. Pertanto, la costituzione del
[...]
B1 come autonomo ente di gestione non ha determinato una successione nei CP_4 rapporti obbligatori del primo e rimane la responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_1
[...]
Deve, pertanto, ritenersi che il B1 difetti di legittimazione Controparte_4 passiva, in quanto il danno lamentato dall'attore si è verificato prima della sua costituzione.
Peraltro, deve essere disattesa la domanda di manleva formulata dal CP_1 [...]
nei confronti dell'amministratore di condominio per l'omessa CP_2 Controparte_3
pagina 11 di 14 informativa dei condomini sul danno lamentato dall'attrice e sull'introduzione, da parte della stessa, del procedimento di ATP n. 827/2015 RG, incoato davanti al Tribunale di Messina.
È documentalmente provato che, dopo la denuncia del rigurgito da parte dell'attrice il
20/07/2014, l'amministratore si è tempestivamente reso disponibile per un sopralluogo congiunto, svoltosi il 25/07/2024.
La documentazione depositata da consente di appurare che l'amministratore CP_3 aveva messo al punto 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea, convocata per il 13/7/2015
“Esame e approvazione lavori straordinari da eseguire nella rete fognaria condominiale seguito ricorso per accertamento tecnico preventivo richiesto dal condomino ” ma, non essendo stato Parte_1 raggiunto il numero legale di condomini per la costituzione dell'assemblea, la stessa è stata dichiarata deserta e rinviata al successivo 21/07/2015.
A detta assemblea, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno si legge:
“l'amministratore dà lettura all'assemblea della relazione tecnica eseguita sulla rete fognaria richiesta dal condomino;
l'assemblea dei condomini ne prende atto, tuttavia dichiara che la Parte_1 problematica è da imputare alla scala B1 e precisamente alla colonna dei condomini … [illeggibile], e Per_2
e nessuna determinazione è stata assunta dall'assemblea. Parte_1
Ne deriva che l'assemblea, anche dopo essere stata informata dei danni lamentati dall'attrice e della necessità di provvedere al ripristino dello scarico al servizio della , è CP_2 rimasta inerte fino al 2016: è, invero, emerso, solo nel corso della CTU disposta nel presente giudizio sono stati eseguiti i lavori indicati dalla consulente nella sua perizia resa nel procedimento di ATP.
Non sono, peraltro, emersi danni ricollegabili all'omessa informativa né un aggravamento dei danni patiti dall'attrice, dal momento che quest'ultima ha richiesto il pagamento dei danni cristallizzati nel giudizio di ATP, senza lamentarne di nuovi o maggiori.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, va condannato al risarcimento del danno patito dall'attrice, per un totale di euro 3.367,85, importo così precisato: € 1.200,00, oltre iva al 22% pari ad euro
264,00, per un totale di euro 1.464,00 per i danni all'immobile ed euro 1.903,85 per il rimborso pagina 12 di 14 delle somme sostenute nel procedimento di ATP (di cui euro 297,50 per contributo unificato, bollo e notifiche ed € 1.602,35 per spese di CTU).
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, l'importo così determinato dovrà essere maggiorato degli interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda di parte attrice, vanno compensate in ragione della metà le spese processuali tra l'attrice e il il Controparte_1 va condannato a pagare, in favore dell'attrice, l'altra metà delle spese Controparte_1 processuali che, applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in relazione al decisum (scaglione fino a € 5.200,00), applicando i valori medi, si liquida in euro 1.420,50
(importo già dimezzato) oltre spese generali, iva e cpa sulle somme liquidate a titolo di onorario, importo così determinato: € 425,00 (da dimezzare) per la fase di studio, € 425,00 (da dimezzare) per la fase introduttiva, € 851,00 (da dimezzare) per la fase istruttoria, € 851,00 (da dimezzare) per la fase decisoria, € 286,00 (da dimezzare) per il contributo unificato e bollo.
Vanno, invece, compensate le spese processuali tra le altre parti del giudizio, in considerazioni delle ragioni che ne hanno giustificato la chiamata in causa.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del Controparte_1 responsabile delle infiltrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3524/2016, vertente tra
[...]
(attrice), il in persona dell'amministratore pro Parte_1 Controparte_1 tempore (convenuto), il (interveniente volontaria-terza Controparte_2 chiamata) e (terzo chiamato) disattesa e respinta ogni diversa istanza, Controparte_3 eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la responsabilità del e, per l'effetto, lo condanna a Controparte_1
pagare a la somma di euro 3.367,85, oltre interessi legali dalla Parte_1 decisione al soddisfo;
2. rigetta la domanda di manleva del nei confronti di Controparte_2
Controparte_3
pagina 13 di 14 3. compensa per metà le spese del giudizio tra l'attrice e il Controparte_1
condanna il a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_1
l'altra metà delle spese processuali, che liquida in euro 1.420,50, oltre spese generali, iva e cpa;
4. compensa le spese del giudizio tra le altre parti processuali;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_1
Così deciso in Messina il 25.3.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Militello
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Angelica Miano, Funzionaria addetta all'ufficio del processo presso la Prima Sezione Civile di questo Tribunale.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3524 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sebastiano Maio, per procura in atti
- ATTRICE -
E
in persona dell'amministratore pro tempore (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Spitale per procura in atti P.IVA_1
- CONVENUTO -
E
in persona dell'amministratore pro Controparte_2 tempore, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Denaro, per procura in P.IVA_2 atti
- CHIAMATO IN CAUSA e
- INTERVENIENTE VOLONTARIO-
E
pagina 1 di 14 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._2
Lucio Castagna, per procura in atti
- CHIAMATO IN CAUSA -
OGGETTO: Responsabilità ex art 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., esponeva di essere proprietaria Parte_1 di un appartamento sito al piano terra della Palazzina B1 del condominio , sito in CP_1 contrada S. Antonio – Villaggio Sperone di Messina.
Deduceva che l'immobile era da tempo interessato da fenomeni di rigurgito di acque reflue che, anziché defluire verso la condotta fognaria, risalivano dallo scarico del lavello della cucina e si riversavano sul pavimento dell'abitazione, arrecando danni al mobilio e compromettendo le condizioni igienico-sanitarie dell'immobile; che aveva conferito all'ing. Testimone_1
l'incarico di accertare le cause dei danni e questi aveva rilevato difficoltà nel deflusso dell'acqua all'apertura del rubinetto, non riconducibili a ostruzioni localizzate, ritenendo necessario il saggio del pozzetto condominiale;
che, quindi, a seguito di comunicazione del 20/07/2014, si era proceduto il 25/07/2014 a un sopralluogo congiunto con l'amministratore condominiale, all'esito del quale era emerso un difetto costruttivo in quanto “l'allaccio [della colonna di scarico] è stato eseguito in maniera non idonea e testimonia una cattiva esecuzione anche della condotta condominiale su strada”; che aveva incoato giudizio di accertamento tecnico preventivo – nella contumacia del convenuto – e che il CTU nominato aveva accertato difetti CP_1 costruttivi della condotta di scarico fognario e fuoriuscite delle acque reflue dal lavello, poiché
l'innesto della detta colonna era posto ad una quota inferiore rispetto alla condotta di svuotamento del pozzetto, sicché, in determinate condizioni (maggiore densità dei liquami presenti nel pozzetto, concomitanza di altri scarichi che si riversano nel medesimo pozzetto, ecc.), non era favorito un regolare deflusso e i reflui provenienti dalle cucine soprastanti fuoriuscivano nello scarico della cucina della ricorrente, posto a piano terra;
che il CTU aveva stimato i costi delle riparazioni in € 650,00, oltre iva, i danni in € 1.200,00, oltre iva e il danno pagina 2 di 14 per il mancato godimento dell'immobile dalla data di acquisto (16/01/2003) sino a maggio
2015 in complessivi € 62.867,62, prendendo come riferimento i valori locativi dell'anno 2015, pubblicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate relativamente a locazioni per immobili della stessa zona, pari ad € 450,00/mese; che l'attrice aveva dovuto sopportare, altresì, i costi connessi all'introduzione del giudizio di ATP, pari ad € 297,55 (di cui € 259 per contributo unificato, € 27 per marca da bollo ed € 11,55 per spese di notifica), quelli dei compensi liquidati al CTU, pari ad € 1.602,35, e quelli per l'attività legale e il supporto tecnico reso dal C.T.P.
Assumeva la responsabilità esclusiva del e ne chiedeva la condanna Controparte_1 al pagamento dei lavori di ripristino e del mancato godimento dell'immobile, per come indicati dal CTU, nonché delle spese dell'ATP, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con decreto del 27/07/2016 veniva fissata l'udienza di trattazione del 6/04/2017, assegnando al ricorrente termine per la notifica del ricorso, unitamente al decreto, nei confronti del . CP_1
La notifica veniva effettuata nei confronti del in data 28/10/2016. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24/03/2017 si costituiva in giudizio il che eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione Controparte_1 passiva in favore del – che nelle more si era costituito Controparte_2 come autonomo condominio – di cui chiedeva la chiamata in causa.
Nel merito, pur non contestando la verificazione dell'episodio di rigurgito, escludeva la propria responsabilità per i danni patiti dalla ricorrente e sosteneva l'infondatezza della domanda attorea.
Argomentava che il fenomeno infiltrativo era stato denunciato al Condominio la prima volta con comunicazione – a mezzo fax ed e-mail – del 20/07/2014, cui era seguita la tempestiva convocazione, da parte dell'amministratore del Condominio, di un sopralluogo congiunto in data 25/07/2014; che la CTU espletata nel corso del giudizio di ATP aveva individuato modesti danni e indicato i lavori di rifacimento da imputare al
[...]
; che la richiesta risarcitoria relativa al mancato godimento Controparte_2
pagina 3 di 14 dell'immobile si palesava eccessiva e non provata, in quanto 1) i danni accertati dalla CTU erano modesti, 2) non era indicato il periodo di tempo in cui il godimento sarebbe stato inibito, mancando l'indicazione di una data certa da parte dell'attrice, 3) la denuncia del danno era avvenuta solo nel luglio 2014, 4) l'appartamento, dal momento dell'acquisto, non era stato concesso in locazione, ma era stato abitato dalla ricorrente – residente in [...]– per i soli periodi estivi e festivi e, di recente, dalla sorella della ricorrente, 5) dopo l'intervento straordinario di espurgo richiesto nel 2014 non ne erano stati richiesti altri, non essendosi verificati ulteriori rigurgiti, 6) la richiesta non era suffragata neppure dagli orientamenti pretori in materia.
Con atto di intervento di pari data, si costituiva anche il Controparte_2 che, preliminarmente, dava atto della propria costituzione quale condominio autonomo
[...] rispetto al a far data dalla deliberazione assembleare del 29/11/2016, Controparte_1 chiedendo la chiamata in causa di , amministratore del Controparte_3 Controparte_1 contestando le doglianze attoree.
Rappresentava che la ricorrente aveva denunciato al il rigurgito Controparte_1 fognario con comunicazione del 20/7/2014 e che i condomini del Controparte_1 prima e poi quelli del condominio erano all'oscuro, stante l'omessa Controparte_2 informativa da parte dell'amministratore, che non aveva comunicato neppure l'instaurazione, da parte di , del giudizio di ATP e le relative risultanze, non consentendo al Parte_1
Condominio di predisporre un'adeguata difesa e di potere, eventualmente, procedere alla soluzione bonaria della controversia, in esito alla disposta CTU. Da tale premessa facevano discendere la responsabilità dell'amministratore del , ex art. 1131, commi 2 e 3, CP_1
c.c., di cui chiedevano la condanna al risarcimento dei danni cagionati dalla sua condotta omissiva.
Contestava, inoltre, la quantificazione del danno da mancato godimento dell'immobile, rilevando che 1) il CTU aveva ritenuto l'appartamento inagibile per la diffusione dei reflui, 2) la ricorrente non aveva indicato la data del primo rigurgito, sicché il calcolo era stato effettuato, in via presuntiva, dalla data di acquisto dell'immobile, 3) non erano stati provati o pagina 4 di 14 accertati continui o frequenti rigurgiti a far data dall'acquisto dell'immobile, essendo l'unica denuncia del 20/7/2014, 4) la minima portata delle riparazioni da effettuare nell'immobile attoreo era incompatibile con l'ipotesi di continui sversamenti di liquami, 5) il danno da mancato godimento dell'immobile non era stato provato, 6) l'attrice – residente in Svizzera – aveva sempre utilizzato l'appartamento nei periodi estivi e nelle vacanze di Natale, 7) dal 2016
l'appartamento era abitato stabilmente dalla sorella dell'attrice.
Eccepiva, in via gradata, la prescrizione del diritto di credito, essendo decorso oltre un decennio tra l'evento dannoso e la denuncia al condominio, e la decadenza dall'azione di cui all'art. 1669 c.c., che impone la denuncia dei vizi di costruzione al costruttore e al condominio, entro un anno dalla scoperta e, comunque, entro dieci anni dalla consegna dell'immobile.
Con decreto del 27/03/2017, veniva autorizzata la chiamata in causa del
[...]
e di Controparte_2 Controparte_3
Il 9/11/2017 si costituiva in giudizio asserendo che la ricorrente aveva Controparte_3 denunciato il rigurgito fognario – accertato nell'ATP – solo nel luglio 2014 e che lo stesso era stato risolto con un intervento di espurgo e non si era più verificato, come dimostravano i bilanci degli anni 2014, 2015 e 2016.
Spiegava che la mancata costituzione nel giudizio di ATP era stata ponderata per evitare ulteriori oneri ai condomini, in ragione dell'esposizione debitoria del condominio e della continua diserzione delle assemblee da parte dei condomini, precisando che, acquisita la relazione peritale, in data 6/7/2015, aveva convocato l'assemblea, andata deserta;
che la questione era stata, quindi, trattata alle assemblee del 21/07/2016 e del 24/11/2016, sicché non sussisteva a suo carico alcuna responsabilità.
Contestava la quantificazione del danno da mancato godimento, ritenendolo sproporzionato rispetto al danno subito, che era del tutto modesto e casuale ed eccepiva che l'appartamento era pienamente fruibile e, difatti, a decorrere dall'anno 2016 era abitato stabilmente dalla sorella della ricorrente.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande che il Controparte_2 aveva formulato nei suoi confronti, nonché delle doglienze attoree.
pagina 5 di 14 All'udienza del 24/9/2018, veniva disposta la conversione del rito,e il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Quindi, la causa veniva istruita oralmente e veniva disposta CTU.
All'udienza a trattazione scritta del 2/10/2024 – in cui subentrava la scrivente -, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.12.2024.
All'udienza del 4/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo alle parti il termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attrice ha agito in giudizio chiedendo la condanna del al Controparte_1 risarcimento del danno patito in conseguenza dei rigurgiti fognari che si sono riversati nel suo immobile, sulla scorta delle risultanze del giudizio di ATP.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal è Controparte_1 destituita di fondamento e va, pertanto, rigettata.
Al riguardo va, infatti, evidenziato che al momento della notifica della citazione è stato correttamente evocato in giudizio il solo nel corso del giudizio è stato Controparte_1 costituito il , sicché correttamente l'attrice ha agito nei Controparte_2 confronti del primo.
E non è stato provato che il B1 è subentrato nelle posizioni Controparte_4 obbligatorie del Controparte_1
Per converso, va rigettata l'eccezione dell'attrice secondo cui il Controparte_2
non è stato correttamente istituito, stante la mancata notifica in suo favore della
[...] convocazione all'assemblea costitutiva, dal momento che, pur avendo l'attrice affermato di essersi opposta alla relativa delibera in un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Messina
(n. 3252/18 R.G.), non ha provato l'esito del procedimento e, segnatamente, che la sua domanda sia stata accolta e che la costituzione del è stata Controparte_2 annullata.
pagina 6 di 14 Nel merito, la domanda svolta da può essere qualificata ai sensi Parte_1 dell'art. 2051 c.c., avendo, la stessa, lamentato la presenza, nell'immobile di sua proprietà, di danni prodotti dal rigurgito fognario del tubo di scarico condominiale.
Orbene, il proprietario, che ha il potere-dovere di custodia sul bene di sua proprietà, risponde dei danni da esso cagionati.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell''attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (C. Cass., n. 30775/2016).
A tale fine sono significative le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, redatta nel giudizio di ATP dall'ing. . Persona_1
La CTU nominata ha descritto i luoghi oggetto di causa, evidenziando che “I reflui del vano cucina della ricorrente – così come quelli provenienti dalle cucine dei piani superiori – sono convogliati in una colonna di scarico che scende in verticale fino al piano cantinato, attraversa un'intercapedine esistente tra il fabbricato ed il terrapieno e si innesta in un pozzetto della rete fognaria condominiale” ed ha accertato che
“l'innesto della colonna di cui trattasi è posto ad una quota inferiore rispetto alla condotta di svuotamento del pozzetto;
tale circostanza, in determinate condizioni (maggiore densità dei liquami presenti nel pozzetto, concomitanza di altri scarichi che si riversano nel medesimo pozzetto, ecc.) non consente un regolare deflusso, con la conseguenza che i reflui provenienti dalle cucine soprastanti trovano come naturale punto di fuoriuscita lo scarico posto al piano terra, cioè quello relativo alla cucina della ricorrente”, concludendo che “la colonna condominiale che raccoglie gli scarichi della cucina della ricorrente, oltre quelli provenienti dalle cucine dei piani superiori, presenta un difetto costruttivo, in quanto è collegata al pozzetto condominiale ad una quota non compatibile con la condotta di svuotamento di quest'ultimo. Tale difetto costruttivo genera un
pagina 7 di 14 malfunzionamento della colonna di scarico e, in determinate condizioni, anche i fenomeni di rigurgito lamentati dalla ricorrente”, prevedendo lavori di modifica del tracciato di scarico con costi pari a € 650,00.
A ciò va aggiunto che la consulente, relazionando nel presente giudizio in merito alle operazioni peritali disposte nell'anno 2022, ha comunicato che “i malfunzionamenti della condotta di scarico a servizio delle cucine della palazzine B1 del non sono più presenti in quanto Controparte_1 sono stati eseguiti nel 2016 i lavori indicati nell'ATP redatta dalla scrivente nell'anno 2015”. La circostanza, non contestata da parte attrice, è stata, peraltro, confermata dal teste S_
, che ha dichiarato: “Ultimamente i problemi sono molto di meno, mi pare abbiano fatto dei lavori
[...] ma non so di cosa si tratta”.
Ciò permette di concludere che, in parte qua, è cessata tra le parti la materia del contendere.
Con riferimento ai danni all'immobile dell'attrice, invece, la CTU ha verificato che
“Relativamente al mobilio della cucina, non sono stati riscontrati danni collegabili alla fuoriuscita dei liquami;
di contro, in alcuni punti del salone e della zona ingresso, si è invece rilevato un leggero rigonfiamento dello strato di finitura dell'intonaco al di sopra dello zoccoletto ed il distacco della pitturazione. Si tratta di fenomeni localizzati in pochi punti, che tuttavia impongono una pitturazione dell'intera parete per garantire un'omogeneità cromatica con le porzioni limitrofe” e ha considerato “n. 2 giorni lavorativi di n. 2 operai
(32 ore complessive) ed una stima di materiali da impiegare pari a € 150,00 (stucco, pittura, teli da imballaggio, ecc.)” ottenendo “un costo complessivo dell'intervento pari ad € 1.200,00, oltre iva” e non risulta che il abbia provveduto al risarcimento o alla riparazione dei detti danni. CP_1
Ne deriva che la domanda dell'attrice avente ad oggetto il risarcimento dei danni all'immobile è fondata e va accolta.
Quanto, infine, al danno relativo al mancato godimento dell'immobile, vanno fatte alcune considerazioni, alla luce delle risultanze istruttorie.
In ordine ai rigurgiti di acque fognarie, risulta agli atti solo la denuncia del 20/07/2014, mentre l'attrice non ha provato la verificazione di sversamenti precedenti né l'avvenuta denuncia al e l'entità degli sversamenti. CP_1
Il teste nipote dell'attrice, che ha risieduto unitamente ai suoi genitori Testimone_2 nell'immobile della zia per circa due anni, ha dichiarato che si erano verificati rigurgiti sia nel pagina 8 di 14 periodo in cui viveva nell'immobile che precedentemente, ma non ha saputo riferire la data di detti sversamenti. Ha dichiarato di avere richiesto l'intervento del condominio, che non aveva riscontrato le richieste e ha affermato che “Tale fenomeno si è verificato più volte anche quando io non stavo li. In questi casi venivo avvisato dal sig. che mia avvertiva delle fuoriuscite. Io avevo le chiavi e Per_2 provvedevo”. “Ciò si verificava una decina di volte all'anno. Dipendeva dal periodo e da ciò che veniva scaricato”.
Tali dichiarazioni, tuttavia, non sembrano confermate dal dato empirico accertato dal consulente tecnica d'ufficio, che non ha rilevato danni alla mobilia, ma solo scrostature di intonaco alle pareti, evidentemente non infiltrate nella struttura.
La consulente in alcuni punti del salone e della zona ingresso dell'immobile attoreo ha, infatti, riscontrato solo il “leggero rigonfiamento dello strato di finitura dell'intonaco al di sopra dello zoccoletto ed il distacco della pitturazione”, precisando che “si tratta di fenomeni localizzati in pochi punti, che tuttavia impongono una pitturazione dell'intera parete per garantire un'omogeneità cromatica con le porzioni limitrofe”
e per lo svolgimento di tali lavori ha calcolato il costo di € 1200,00, oltre iva.
È evidente che si tratta di lavori di modesta entità, tanto più che il costo preventivato riguarda l'intera parete e non solo le parti effettivamente ammalorate a causa del rigurgito. Ciò permette, quindi, di escludere che si sia trattato di sversamenti gravi e prolungati nel tempo
(tali da giustificare la quantificazione del danno operata dalla CTU in via del tutto presuntiva), ma consente, piuttosto, di affermare che si siano verificati limitatamente al periodo di tempo in cui sono stati denunciati i danni al (20/07/2014). CP_1
Sotto altro profilo, l'attrice ha denunciato di non avere potuto locare l'immobile a causa dei rigurgiti, mentre i convenuti hanno eccepito l'utilizzo dell'immobile da parte dell'attrice – residente in [...]– nei periodi estivi e festivi, ovvero in modo continuativo da parte di sua sorella almeno dal 2016 al 2018.
Ebbene, l'attrice, nell'interrogatorio formale del 25/01/2022, ha confermato di risiedere abitualmente nell'immobile di sua proprietà nei periodi estivi, per 3 o 4 settimane l'anno, e che, nel periodo 2016-2018, vi aveva abitato la sorella, . Persona_3
pagina 9 di 14 Nel corso dell'istruzione orale, il teste , fratello di Testimone_3 Pt_2
, condomino del , ha dichiarato di andare a
[...] Controparte_2 trovare il fratello circa due volte al mese e di avere visto l'appartamento sempre aperto e la finestra di casa aperta, pur non sapendo riferire da quale anno ciò avveniva.
, moglie di , la quale ha dichiarato di recarsi Testimone_4 Parte_3 presso il cognato nel corso della settimana e non solo nei giorni festivi, ha confermato che l'appartamento dell'attrice era abitato, ricordando che “dal balcone si vedono i panni stesi e delle persone”, di avere visto “più persone” e che “Tale stato di cose io l'ho visto da sempre, oltre venti anni”, concludendo che solo nell'ultimo anno (la testimonianza è dell'11/7/2023) non vi si era recata spesso per problemi di salute del marito.
sentita il 16/01/2024, ha riferito di avere abitato l'immobile con la sua Testimone_2 famiglia e, con riferimento alla possibilità di locare l'immobile, ha dichiarato che “per via di questo problema non era possibile locare l'immobile. Abbiamo avuto richieste di locazione ma non appena si riferiva di tale problematica i potenziali conduttori non erano più interessati” e ha aggiunto che “Le richieste di locazione sono state fatte direttamente a me perché io ero a Messina” e che “attualmente
l'immobile è sfitto. L'immobile per come già detto non è mai stato locato”.
Le dichiarazioni dei testimoni, lette unitamente agli ulteriori elementi emersi nel corso dell'istruttoria (e, in particolare, con la circostanza che nel 2016 sono state eseguite le riparazioni indicate dalla CTU nel procedimento di ATP – modifica del tracciato dello scarico
–, e che dal 2016 al 2018 l'appartamento è stato abitato dalla sorella dell'attrice) permettono di concludere che la mancata locazione dell'appartamento non sia dipesa dai rigurgiti, dal momento che anche successivamente alla riparazione dello scarico l'appartamento ha continuato a rimanere sfitto, fruendone solo l'attrice personalmente nei periodi estivi ovvero i suoi familiari, secondo le relative necessità.
Ad abundantiam, manca la prova del fatto che effettivamente l'attrice abbia solo tentato di concedere in locazione l'immobile, in quanto tale circostanza è stata riferita solo dalla teste mentre è stata smentita dal teste Quest'ultima Testimone_2 Testimone_5 dichiarazione, de relato ex parte, non assume valore probatorio, mentre quella di S_
pagina 10 di 14 risulta contraddittoria rispetto alle ulteriori circostanze dalla stessa dichiarate S_
(“attualmente l'immobile è sfitto. L'immobile per come già detto non è mai stato locato”).
Peraltro, l'attrice non prodotto alcuna prova della asserite richieste di locazione e della mancata conclusione dei contratti, a causa dei rigurgiti.
Diversamente da quanto opinato dai convenuti, non risulta, invece, dirimente – per escludere la possibilità di locazione – che l'immobile attoreo sia sprovvisto del certificato di abitabilità, dal momento che la giurisprudenza è pacifica nell'ammetterne la possibilità, purché il conduttore ne sia informato.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda dell'attrice va rigettata anche sotto tale profilo.
Va, invece, accolta la domanda dell'attrice avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute per instaurare il procedimento di ATP (n. 827/2015 RG), pari ad € 297,55 (di cui €
259,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo ed € 11,55 per spese di notifica), quelli dei compensi liquidati al CTU, pari ad € 1.602,35.
Va, a questo punto, vagliata la posizione del e del Controparte_1 [...]
, ai fini dell'attribuzione della responsabilità per i danni patiti Controparte_2 dall'attrice.
Come evidenziato in merito alla legittimazione passiva del va Controparte_1 evidenziato che al momento in cui detto Condominio è stato citato in giudizio era legittimato passivo, essendo l'unico soggetto responsabile. Pertanto, la costituzione del
[...]
B1 come autonomo ente di gestione non ha determinato una successione nei CP_4 rapporti obbligatori del primo e rimane la responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_1
[...]
Deve, pertanto, ritenersi che il B1 difetti di legittimazione Controparte_4 passiva, in quanto il danno lamentato dall'attore si è verificato prima della sua costituzione.
Peraltro, deve essere disattesa la domanda di manleva formulata dal CP_1 [...]
nei confronti dell'amministratore di condominio per l'omessa CP_2 Controparte_3
pagina 11 di 14 informativa dei condomini sul danno lamentato dall'attrice e sull'introduzione, da parte della stessa, del procedimento di ATP n. 827/2015 RG, incoato davanti al Tribunale di Messina.
È documentalmente provato che, dopo la denuncia del rigurgito da parte dell'attrice il
20/07/2014, l'amministratore si è tempestivamente reso disponibile per un sopralluogo congiunto, svoltosi il 25/07/2024.
La documentazione depositata da consente di appurare che l'amministratore CP_3 aveva messo al punto 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea, convocata per il 13/7/2015
“Esame e approvazione lavori straordinari da eseguire nella rete fognaria condominiale seguito ricorso per accertamento tecnico preventivo richiesto dal condomino ” ma, non essendo stato Parte_1 raggiunto il numero legale di condomini per la costituzione dell'assemblea, la stessa è stata dichiarata deserta e rinviata al successivo 21/07/2015.
A detta assemblea, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno si legge:
“l'amministratore dà lettura all'assemblea della relazione tecnica eseguita sulla rete fognaria richiesta dal condomino;
l'assemblea dei condomini ne prende atto, tuttavia dichiara che la Parte_1 problematica è da imputare alla scala B1 e precisamente alla colonna dei condomini … [illeggibile], e Per_2
e nessuna determinazione è stata assunta dall'assemblea. Parte_1
Ne deriva che l'assemblea, anche dopo essere stata informata dei danni lamentati dall'attrice e della necessità di provvedere al ripristino dello scarico al servizio della , è CP_2 rimasta inerte fino al 2016: è, invero, emerso, solo nel corso della CTU disposta nel presente giudizio sono stati eseguiti i lavori indicati dalla consulente nella sua perizia resa nel procedimento di ATP.
Non sono, peraltro, emersi danni ricollegabili all'omessa informativa né un aggravamento dei danni patiti dall'attrice, dal momento che quest'ultima ha richiesto il pagamento dei danni cristallizzati nel giudizio di ATP, senza lamentarne di nuovi o maggiori.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, va condannato al risarcimento del danno patito dall'attrice, per un totale di euro 3.367,85, importo così precisato: € 1.200,00, oltre iva al 22% pari ad euro
264,00, per un totale di euro 1.464,00 per i danni all'immobile ed euro 1.903,85 per il rimborso pagina 12 di 14 delle somme sostenute nel procedimento di ATP (di cui euro 297,50 per contributo unificato, bollo e notifiche ed € 1.602,35 per spese di CTU).
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, l'importo così determinato dovrà essere maggiorato degli interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda di parte attrice, vanno compensate in ragione della metà le spese processuali tra l'attrice e il il Controparte_1 va condannato a pagare, in favore dell'attrice, l'altra metà delle spese Controparte_1 processuali che, applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in relazione al decisum (scaglione fino a € 5.200,00), applicando i valori medi, si liquida in euro 1.420,50
(importo già dimezzato) oltre spese generali, iva e cpa sulle somme liquidate a titolo di onorario, importo così determinato: € 425,00 (da dimezzare) per la fase di studio, € 425,00 (da dimezzare) per la fase introduttiva, € 851,00 (da dimezzare) per la fase istruttoria, € 851,00 (da dimezzare) per la fase decisoria, € 286,00 (da dimezzare) per il contributo unificato e bollo.
Vanno, invece, compensate le spese processuali tra le altre parti del giudizio, in considerazioni delle ragioni che ne hanno giustificato la chiamata in causa.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del Controparte_1 responsabile delle infiltrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3524/2016, vertente tra
[...]
(attrice), il in persona dell'amministratore pro Parte_1 Controparte_1 tempore (convenuto), il (interveniente volontaria-terza Controparte_2 chiamata) e (terzo chiamato) disattesa e respinta ogni diversa istanza, Controparte_3 eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la responsabilità del e, per l'effetto, lo condanna a Controparte_1
pagare a la somma di euro 3.367,85, oltre interessi legali dalla Parte_1 decisione al soddisfo;
2. rigetta la domanda di manleva del nei confronti di Controparte_2
Controparte_3
pagina 13 di 14 3. compensa per metà le spese del giudizio tra l'attrice e il Controparte_1
condanna il a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_1
l'altra metà delle spese processuali, che liquida in euro 1.420,50, oltre spese generali, iva e cpa;
4. compensa le spese del giudizio tra le altre parti processuali;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_1
Così deciso in Messina il 25.3.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Militello
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Angelica Miano, Funzionaria addetta all'ufficio del processo presso la Prima Sezione Civile di questo Tribunale.
pagina 14 di 14