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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/12/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1312/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De BA, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1312/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dagli avv.ti A. Raccamadoro Ramelli e L. Pierdominici
e
CP_1
rappresentato dall'avv S. Mazzaferri
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nel costituirsi in giudizio l' ha ricostruito in termini chiari e (per quanto CP_1
risulta dagli atti) del tutto corretti la vicenda amministrativa, conclusasi con il riconoscimento al ricorrente della richiesta «pensione per lavoratori precoci (ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 1, commi 199–205, della legge
232/2016) con decorrenza riferita alla prima specifica istanza presentata dal ricorrente in possesso dei prescritti requisiti.
2. La domanda (diretta ad ottenere un decorrenza precedente) deve esser quindi respinta risultando infondate le contestazioni a tale ricostruzione formulate dalla difesa attorea (note 11/11/25). pagina 1 di 3 3. Quanto al primo aspetto, si osserva infatti che ciò che conta non è quale sia la fonte che impone il versamento della “Naspi” per soli 30 giorni al mese anche nei mesi che ne contano 31 (con la conseguenza che il trattamento si protrae per un periodo maggiore rispetto a quello corrispondente ad numero di giornate consecutive di calendario pari a quelle indennizzate); ma piuttosto che alla data della prima domanda (23/3/22) il ricorrente stesse comunque ancora ricevendo la
“Naspi” (secondo una calendarizzazione che comunque non risulta illegittima, anche se per ipotesi frutto di mera prassi: né, del resto, occulta [v doc.3 bis di parte resistente]): e pertanto egli, plausibilmente per errore (del Patronato), abbia falsamente attestato di aver «concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione …. spettante» come richiesto dall'art.1 comma 199 lettera a) della L.232/16.
4. Giustamente pertanto la (prima) domanda è stata respinta.
5. Altrettanto giustamente si deve ritenere (venendo così alla seconda contestazione sollevata nella citata replica attorea) che l non abbia “riqualificato”, ovvero CP_1
considerato equipollenti ad una nuova domanda di «certificazione di pensione precoce» e di relativa erogazione, né l'istanza di revisione della prima domanda
(di per sè giustamente respinta, per quanto sopra osservato), né la domanda di
«pensione di anzianità anticipata» (anch'essa respinta, per incontestata mancanza di diversi requisiti richiesti), entrambe presentate in data 23/9/22: se non altro in quanto (e differenza che nelle fattispecie di cui alla sentenze invocate dalla difesa attorea) carenti (per quanto si evince dagli atti) di un elemento necessario per l'accoglimento, ovvero della attestazione della permanenza del richiesto stato di disoccupazione (dichiarato solo in occasione e alla data delle prima istanza: v doc.3, 4 e 5 allegati al ricorso).
6. La qualità delle parti, l'apparente non imputabilità dell'errore al ricorrente, il tenore ermetico (e sgrammaticato) dei motivi del rigetto formalmente comunicati dall' («Lei non una certificazione positiva»: v doc 3 citato) giustificano la CP_1
pagina 2 di 3 compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
RESPINGE il ricorso
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Ancona, 18/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De BA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De BA, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1312/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dagli avv.ti A. Raccamadoro Ramelli e L. Pierdominici
e
CP_1
rappresentato dall'avv S. Mazzaferri
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nel costituirsi in giudizio l' ha ricostruito in termini chiari e (per quanto CP_1
risulta dagli atti) del tutto corretti la vicenda amministrativa, conclusasi con il riconoscimento al ricorrente della richiesta «pensione per lavoratori precoci (ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 1, commi 199–205, della legge
232/2016) con decorrenza riferita alla prima specifica istanza presentata dal ricorrente in possesso dei prescritti requisiti.
2. La domanda (diretta ad ottenere un decorrenza precedente) deve esser quindi respinta risultando infondate le contestazioni a tale ricostruzione formulate dalla difesa attorea (note 11/11/25). pagina 1 di 3 3. Quanto al primo aspetto, si osserva infatti che ciò che conta non è quale sia la fonte che impone il versamento della “Naspi” per soli 30 giorni al mese anche nei mesi che ne contano 31 (con la conseguenza che il trattamento si protrae per un periodo maggiore rispetto a quello corrispondente ad numero di giornate consecutive di calendario pari a quelle indennizzate); ma piuttosto che alla data della prima domanda (23/3/22) il ricorrente stesse comunque ancora ricevendo la
“Naspi” (secondo una calendarizzazione che comunque non risulta illegittima, anche se per ipotesi frutto di mera prassi: né, del resto, occulta [v doc.3 bis di parte resistente]): e pertanto egli, plausibilmente per errore (del Patronato), abbia falsamente attestato di aver «concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione …. spettante» come richiesto dall'art.1 comma 199 lettera a) della L.232/16.
4. Giustamente pertanto la (prima) domanda è stata respinta.
5. Altrettanto giustamente si deve ritenere (venendo così alla seconda contestazione sollevata nella citata replica attorea) che l non abbia “riqualificato”, ovvero CP_1
considerato equipollenti ad una nuova domanda di «certificazione di pensione precoce» e di relativa erogazione, né l'istanza di revisione della prima domanda
(di per sè giustamente respinta, per quanto sopra osservato), né la domanda di
«pensione di anzianità anticipata» (anch'essa respinta, per incontestata mancanza di diversi requisiti richiesti), entrambe presentate in data 23/9/22: se non altro in quanto (e differenza che nelle fattispecie di cui alla sentenze invocate dalla difesa attorea) carenti (per quanto si evince dagli atti) di un elemento necessario per l'accoglimento, ovvero della attestazione della permanenza del richiesto stato di disoccupazione (dichiarato solo in occasione e alla data delle prima istanza: v doc.3, 4 e 5 allegati al ricorso).
6. La qualità delle parti, l'apparente non imputabilità dell'errore al ricorrente, il tenore ermetico (e sgrammaticato) dei motivi del rigetto formalmente comunicati dall' («Lei non una certificazione positiva»: v doc 3 citato) giustificano la CP_1
pagina 2 di 3 compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
RESPINGE il ricorso
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Ancona, 18/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De BA
pagina 3 di 3