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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8719 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 28573/2024 avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
TRA
(P.IVA: ), in pers. del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Caserta alla via Raffaele Leonetti n. 27, presso lo studio dell'avv. Pasqualino De Lucia che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: previa sospensiva dell'avviso di addebito n.
37120240016536913000, dichiarare la nullità e/o annullare lo stesso;
in subordine, rideterminare gli importi eventualmente dovuti e la sussistenza dei presupposti contributivi;
con vittoria delle spese, con distrazione;
PER LA RESISTENTE: rigettare il ricorso con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2024, la impugnava l'avviso Parte_1 di addebito n. 37120240016536913000, notificato il 12.12.2024, dell'importo di €
57.924,43, per omesso versamento contributi ex modello DM10 per il periodo dal 02/2024 al 08/2024.
Eccepiva la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, nonché l'omessa comunicazione preventiva circa le irregolarità contestate, in violazione dei principi di trasparenza e partecipazione amministrativa.
Deduceva, inoltre, l'erroneità del calcolo del debito contributivo e delle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 116, comma 8 lett. B, della legge n. 388/2000 nonché
l'insussistenza del presupposto del credito azionato con il titolo indicato, avendo la società adempiuto agli obblighi contributivi.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del CP_ lavoro, l' per far dichiarare, previa sospensiva, la nullità dell'avviso di addebito n.
37120240016536913000 o disporne l'annullamento; in subordine, chiedeva la rideterminazione delle somme dovute.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, deducendo la fondatezza e la adeguata motivazione, anche per relationem, dell'avviso di addebito emesso per il recupero della contribuzione Gestione Aziende dichiarati nei modelli DM presentati dalla società, ma insoluti per il periodo da 2/2024 a
8/2024, per complessivi €.57.924,43.
Sosteneva, inoltre, la correttezza delle sanzioni applicate.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di sospensiva, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 25.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Quindi la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Come detto, oggetto del giudizio è l'avviso di addebito n. 37120240016536913000 riferito a contributi DM10 non versati per il periodo dal 02/2024 al 08/2024.
Partendo dalle eccezioni formali, a parere del giudicante non è meritevole di accoglimento quella concernente il difetto di motivazione.
L'avviso di addebito impugnato risulta adeguatamente motivato, essendo conforme ai requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
In particolare, l'atto indica in modo puntuale: i periodi contributivi di riferimento, la natura del credito richiesto, riferimenti normativi posti a fondamento della pretesa, nonché la
2 precisa quantificazione delle somme dovute, con separata evidenza di contributi, interessi e sanzioni.
Tale complesso di elementi ha consentito al destinatario dell'atto di ricostruire senza incertezza alcuna l'origine, la natura e l'entità dell'obbligazione contributiva, conseguente ai
DM 10 presentati, permettendogli di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Pertanto, l'eccezione va disattesa.
Nemmeno può trovare accoglimento la doglianza di nullità dell'avviso di addebito, in quanto non preceduto da alcun invito bonario di pagamento.
La normativa prevede che i contributi o premi dovuti agli enti previdenziali sono iscritti a ruolo e al debitore viene notificata una cartella di pagamento (successivamente, CP_ avviso di addebito a cura dell' ; avverso l'iscrizione al ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e nel corso del giudizio di primo grado, che si svolge secondo la procedura di cui agli art. 442 e ss. c.p.c., il giudice può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. Per quanto interessa maggiormente in questa sede è - altresì - previsto che l'ente abbia facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore e l'iscrizione al ruolo non è eseguita se in tutto o in parte vengano pagate le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'avviso; l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
Ragion per cui, in difetto di una espressa previsione di legge, l'invio dell'avviso bonario costituisce per l'ente previdenziale una mera possibilità, ma non un obbligo di legge.
3. Per quanto concerne al merito della pretesa contributiva, come detto, l'atto è stato emesso per il recupero della contribuzione dovuta alla gestione aziende, in ragione dei dati dichiarati dalla opponente nei modelli DM presentati per il periodo da 2/2024 a 8/2024, per complessivi €.57.924,43.
E la opponente non fornito alcuna prova del pagamento di contributi di cui ai DM 10 in questione.
4. Va, infine, rigettata disattesa la generica censura concernente la quantificazione delle sanzioni.
Dalla documentazione acquisita e dagli accertamenti effettuati emerge che l' ha CP_2 applicato le sanzioni nella misura prevista dall'art. 116, comma 8, lett. b), della legge n.
388/2000, disposizione che disciplina l'ipotesi dell'omissione o evasione contributiva accertata d'ufficio, allorché il datore di lavoro non provveda agli adempimenti contributivi e dichiarativi nei termini di legge.
La misura applicata — pari al 30% annuo con tetto massimo pari al 60% dell'importo dei contributi omessi, secondo il regime sanzionatorio vigente per le omissioni non denunciate — risulta coerente con la fattispecie contestata e con il quadro normativo applicabile.
3 Non sono state allegate né provate circostanze idonee a giustificare una diversa disciplina sanzionatoria, né emergono elementi di oggettiva incertezza normativa o di incolpevole errore, che potrebbero eventualmente consentire una riduzione ai sensi del comma 10 dello stesso articolo. L'obbligazione contributiva era infatti chiara, pacifica e pienamente esigibile.
Ne consegue che le sanzioni irrogate sono correttamente determinate e, perciò, la relativa doglianza deve essere integralmente rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come aggiornato ex D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva effettivamente svolta e con riduzione del 30% in ragione dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione.
• condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio, liquidate in € 2.940,00, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 26.11.2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 28573/2024 avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
TRA
(P.IVA: ), in pers. del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Caserta alla via Raffaele Leonetti n. 27, presso lo studio dell'avv. Pasqualino De Lucia che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: previa sospensiva dell'avviso di addebito n.
37120240016536913000, dichiarare la nullità e/o annullare lo stesso;
in subordine, rideterminare gli importi eventualmente dovuti e la sussistenza dei presupposti contributivi;
con vittoria delle spese, con distrazione;
PER LA RESISTENTE: rigettare il ricorso con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2024, la impugnava l'avviso Parte_1 di addebito n. 37120240016536913000, notificato il 12.12.2024, dell'importo di €
57.924,43, per omesso versamento contributi ex modello DM10 per il periodo dal 02/2024 al 08/2024.
Eccepiva la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, nonché l'omessa comunicazione preventiva circa le irregolarità contestate, in violazione dei principi di trasparenza e partecipazione amministrativa.
Deduceva, inoltre, l'erroneità del calcolo del debito contributivo e delle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 116, comma 8 lett. B, della legge n. 388/2000 nonché
l'insussistenza del presupposto del credito azionato con il titolo indicato, avendo la società adempiuto agli obblighi contributivi.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del CP_ lavoro, l' per far dichiarare, previa sospensiva, la nullità dell'avviso di addebito n.
37120240016536913000 o disporne l'annullamento; in subordine, chiedeva la rideterminazione delle somme dovute.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, deducendo la fondatezza e la adeguata motivazione, anche per relationem, dell'avviso di addebito emesso per il recupero della contribuzione Gestione Aziende dichiarati nei modelli DM presentati dalla società, ma insoluti per il periodo da 2/2024 a
8/2024, per complessivi €.57.924,43.
Sosteneva, inoltre, la correttezza delle sanzioni applicate.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di sospensiva, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 25.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Quindi la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Come detto, oggetto del giudizio è l'avviso di addebito n. 37120240016536913000 riferito a contributi DM10 non versati per il periodo dal 02/2024 al 08/2024.
Partendo dalle eccezioni formali, a parere del giudicante non è meritevole di accoglimento quella concernente il difetto di motivazione.
L'avviso di addebito impugnato risulta adeguatamente motivato, essendo conforme ai requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
In particolare, l'atto indica in modo puntuale: i periodi contributivi di riferimento, la natura del credito richiesto, riferimenti normativi posti a fondamento della pretesa, nonché la
2 precisa quantificazione delle somme dovute, con separata evidenza di contributi, interessi e sanzioni.
Tale complesso di elementi ha consentito al destinatario dell'atto di ricostruire senza incertezza alcuna l'origine, la natura e l'entità dell'obbligazione contributiva, conseguente ai
DM 10 presentati, permettendogli di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Pertanto, l'eccezione va disattesa.
Nemmeno può trovare accoglimento la doglianza di nullità dell'avviso di addebito, in quanto non preceduto da alcun invito bonario di pagamento.
La normativa prevede che i contributi o premi dovuti agli enti previdenziali sono iscritti a ruolo e al debitore viene notificata una cartella di pagamento (successivamente, CP_ avviso di addebito a cura dell' ; avverso l'iscrizione al ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e nel corso del giudizio di primo grado, che si svolge secondo la procedura di cui agli art. 442 e ss. c.p.c., il giudice può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. Per quanto interessa maggiormente in questa sede è - altresì - previsto che l'ente abbia facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore e l'iscrizione al ruolo non è eseguita se in tutto o in parte vengano pagate le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'avviso; l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
Ragion per cui, in difetto di una espressa previsione di legge, l'invio dell'avviso bonario costituisce per l'ente previdenziale una mera possibilità, ma non un obbligo di legge.
3. Per quanto concerne al merito della pretesa contributiva, come detto, l'atto è stato emesso per il recupero della contribuzione dovuta alla gestione aziende, in ragione dei dati dichiarati dalla opponente nei modelli DM presentati per il periodo da 2/2024 a 8/2024, per complessivi €.57.924,43.
E la opponente non fornito alcuna prova del pagamento di contributi di cui ai DM 10 in questione.
4. Va, infine, rigettata disattesa la generica censura concernente la quantificazione delle sanzioni.
Dalla documentazione acquisita e dagli accertamenti effettuati emerge che l' ha CP_2 applicato le sanzioni nella misura prevista dall'art. 116, comma 8, lett. b), della legge n.
388/2000, disposizione che disciplina l'ipotesi dell'omissione o evasione contributiva accertata d'ufficio, allorché il datore di lavoro non provveda agli adempimenti contributivi e dichiarativi nei termini di legge.
La misura applicata — pari al 30% annuo con tetto massimo pari al 60% dell'importo dei contributi omessi, secondo il regime sanzionatorio vigente per le omissioni non denunciate — risulta coerente con la fattispecie contestata e con il quadro normativo applicabile.
3 Non sono state allegate né provate circostanze idonee a giustificare una diversa disciplina sanzionatoria, né emergono elementi di oggettiva incertezza normativa o di incolpevole errore, che potrebbero eventualmente consentire una riduzione ai sensi del comma 10 dello stesso articolo. L'obbligazione contributiva era infatti chiara, pacifica e pienamente esigibile.
Ne consegue che le sanzioni irrogate sono correttamente determinate e, perciò, la relativa doglianza deve essere integralmente rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come aggiornato ex D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva effettivamente svolta e con riduzione del 30% in ragione dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione.
• condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio, liquidate in € 2.940,00, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 26.11.2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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