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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3318 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. MARIA CONCETTA BARBERA e C.F._2
dall'avv. PIERPAOLO MARTINEZ per procura allagata alla memoria di nomina e costituzione di nuovi difensori depositata in data 10/12/2024, con domicilio digitale e Email_1 Email_2
- ricorrenti -
contro
), contumace CP_1 P.IVA_1
- convenuta - avente ad OGGETTO: vendita di beni immobili
CONCLUSIONI
Per e : Voglia il Tribunale Ill.mo adito, Parte_1 Parte_2
disattesa ogni contraria istanza: - condannare a corrispondere ai signori CP_1
e la somma complessiva di euro 45.000,00 o la maggiore Parte_1 Parte_2
o minore somma ritenuta di giustizia oltre a euro 1.268,60 per le spese di mediazione e le spese per l'accertamento tecnico preventivo pari a euro 3.447,70 nonché le spese vive pari a euro
379,50 e 27,00 e le competenze forensi. - In ogni caso condannare, considerata la condotta processuale, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. Con CP_1
salvezza di spese e compensi professionali del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 4/6/2024, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio sponendo (in sintesi) Parte_2 CP_1
che: in data 7/4/2017 avevano concluso con quale promittente venditrice, un Parte_3
contratto preliminare avente ad oggetto un appartamento e un box;
in data 20/5/2020, a fronte del ritardo nella consegna dell'immobile e nel completamento dei lavori, avevano stipulato un primo accordo che prevedeva, oltre a una rideterminazione del prezzo, delle penali per il mancato completamento dei lavori e per il ritardo;
in data 11/6/2020 avevano stipulato il contratto definitivo;
stante l'inadempimento di agli obblighi assunti con Parte_3
l'accordo del 20/5/2020, avevano concluso con la stessa e con la sua controllante CP_1
intervenuta quale garante, un secondo accordo che prevedeva il pagamento in loro
[...]
favore di una penale di € 30.000,00 con versamenti dilazionati sino al 31/7/2021; disatteso l'obbligo di pagamento dell'ultima rata di € 10.000,00, in data 10/12/2021 avevano concluso con e un ultimo accordo che prevedeva, tra l'altro, il Parte_3 CP_1 pagamento dilazionato in loro favore della somma di € 11.000,00 (comprensiva anche del costo per la lucidatura dei pavimenti e del ritardo) e di una penale di € 15.000,00 in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, oltre all'installazione dei frangisole previsti nel capitolato, all'eliminazione di un'infiltrazione nel locale tecnico del basement asservito alla piscina e alla tinteggiatura della parte esterna del basement con una penale di € 15.000,00 oltre al maggior danno per l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento di ciascuno di tali impegni;
i pagamenti erano stati eseguiti in ritardo;
i frangisole non erano stati sostituiti;
il locale tecnico del basement non era stato tinteggiato;
dopo l'inutile esperimento di un procedimento di mediazione, avevano promosso un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. all'esito del quale il c.t.u. aveva verificato (tra l'altro) la mancata sostituzione dei frangisole e la mancata tinteggiatura del basement;
a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale di dichiarata Parte_3
con sentenza del 13/3/2024, intendevano agire solo nei confronti di con CP_1
riferimento alle obbligazioni dalla stessa assunte in solido con e, quindi, per il Parte_3
pagamento della penale di € 15.000,00 per il ritardo nel versamento delle rate, della penale di
€ 15.000,00 per la mancata sostituzione dei frangisole e della penale di € 15.000,00 per la mancata tinteggiatura del basement nonché per il rimborso di tutte le spese legali e tecniche già sostenute.
Tanto esposto, hanno chiesto di condannare al pagamento della somma di € CP_1
45.000,00 oltre al rimborso delle spese. nonostante la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza di CP_1
comparizione, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
2 All'udienza del 12/02/2025 la causa è stata rimessa in decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. e, al termine della discussione, il giudice si è riservato di pronunciare la sentenza nel termine di 30 giorni.
1. Le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
ono fondate nei termini di cui infra. CP_1
1.1 È documentata dalla relativa scrittura privata la conclusione, in data 10/12/2021, tra
[...]
e da una parte e e Parte_3 CP_1 Parte_1 Parte_2 dall'altra di un accordo che prevede vari obblighi a carico solidale delle prime e la previsione di autonome penali in caso di inadempimento o di ritardo (doc. 8 del fascicolo dei ricorrenti). Con In particolare, l'articolo 2 del richiamato accordo prevede il pagamento da parte (anche) di della somma di € 11.000,00 con rate dilazionate (2.1) e una penale di € Parte_4
15.000,00 “Per il mancato, parziale o ritardato pagamento anche di una sola rata esposta” (2.2).
I ricorrenti, a fondamento della richiesta di applicazione della penale, hanno dedotto il ritardo nel pagamento delle rate convenute.
Il mancato rispetto dei tempi di pagamento convenuti trova riscontro nei solleciti inviati dai ricorrenti (doc. 10).
Ad ogni modo, a fronte dell'allegazione dei ricorrenti, era onere della convenuta fornire la prova del tempestivo pagamento delle rate.
Al ritardo consegue l'obbligo di i corresponsione della penale. CP_1
Tuttavia, il pagamento, in aggiunta al capitale di € 11.000,00 già conseguito, dell'ulteriore importo di € 15.000,00 appare ictu oculi manifestamente eccessivo.
Né risultano circostanze indicative della produzione a carico dei creditori di un danno da ritardo tale da richiedere una compensazione con una penale maggiore dello stesso capitale pagato.
Ne segue che, nell'esercizio del potere officioso di riduzione della penale in caso di eccessività risultante ex actis (Cass. 34021/2019), la penale va ridotta.
In particolare, nella specie appare equo il pagamento di una penale di € 2.125,00, pari a un'ulteriore rata dell'originario piano di dilazione.
1.2 Al punto 1) dell'art. 3 dell'accordo è previsto l'impegno (anche) di di CP_1
“installare, a regola d'arte, i secondo le specifiche tecniche indicate Controparte_3
nel capitolato, entro e non oltre il 31 maggio 2022 e di cui alla missiva del 6 dicembre 2021 di sottoscritta dai signori e . Pt_3 Pt_1 Pt_2
Con riferimento ai frangisole, all'esito delle indagini svolte dal geom. Controparte_4 nominato c.t.u. nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso ante causam dai ricorrenti, è emerso che gli elementi presenti non sono conformi al capitolato “in quanto la
3 previsione era di fornire delle stecche in acciaio verniciato senza collegamenti verticali”, mentre quelli installati “presentano montanti verticali”.
Quindi, l'impegno assunto in ordine all'installazione, entro il 31/5/2022, di frangisole “secondo le specifiche tecniche indicate nel capitolato” non risulta onorato.
Ne segue l'applicazione dell'autonoma penale di € 15.000,00 pattuita in relazione allo specifico impegno di cui al punto 1) dell'art. 3.
1.3 Al punto 2) dello stesso art. 3 è previsto l'impegno (anche) di di CP_1
“eliminare definitivamente e regola d'arte, l'infiltrazione nel locale tecnico del basement asservito alla piscina e provvedere alla relativa tinteggiatura entro e non oltre il 31 marzo 2022”.
I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento con riferimento (solo) alla mancata tinteggiatura.
Le indagini svolte dal c.t.u. nel corso del procedimento preventivo hanno consentito di accertare che nel locale sono ancora presenti “segni di percolamento delle acque provenienti dal solaio di copertura prima della sua riparazione”.
Quindi, l'obbligo non risulta completamente adempiuto essendo mancata la prevista ritinteggiatura finale.
Anche per l'inadempimento dell'obbligo di cui al punto 2) è prevista un'autonoma penale di €
15.000,00.
Tuttavia, poiché l'inadempimento riscontrato è solo parziale e limitato a un intervento di finitura, la penale va applicata solo parzialmente.
In particolare, tenuto conto del valore relativamente modesto dell'intervento omesso, appare equo l'importo di € 3.000,00.
2. Il credito dei ricorrenti relativo all'applicazioni delle penali ammonta a complessivi €
20.125,00 (€ 2.125,00 + € 15.000,00 + € 3.000,00).
Non risulta formulata alcuna domanda di interessi.
3. Le spese, incluse quelle relative al procedimento di mediazione come documentate (doc. 21)
e al procedimento di istruzione preventiva, seguono la prevalente soccombenza della convenuta.
Ai fini della quantificazione dei compensi di avvocato, per il procedimento preventivo appaiono congrui gli ordinari parametri medi, mentre, per il presente giudizio di merito, fermi i parametri medi per la fase di studio e per la fase introduttiva, per la fase decisionale appare congruo il minimo, tenuto conto che la contumacia della convenuta ha consentito il contenimento della successiva attività difensiva dei ricorrenti e che la decisione resa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. non ha richiesto il deposito di atti difensivi finali.
4 Pertanto, in applicazione dei parametri dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00 a €
26.000,00), determinato tenendo conto della somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che di quella domandata (art. 5, comma primo, quarto periodo, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55), va liquidato, per il procedimento di istruzione preventiva, un compenso di € 2.337,00, risultante dalla somma di € 567,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva e € 1.061,00 per la fase istruttoria e, per il presente giudizio di merito, un compenso di € 2.546,50, risultante dalla somma di € 919 ,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva e € 850,50 (€
1.701,00 – 50%) per la fase decisionale.
Va esclusa, invece, la ricorrenza dei presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c., tenuto conto dell'assenza di attività processuale della soccombente e della riduzione della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- condanna l pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2
della somma di € 20.125,00;
[...]
- condanna al rimborso in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2
: delle spese di mediazione come documentate in € 1.268,60; delle spese del
[...]
procedimento di istruzione preventiva n. 2513/2023 liquidate in € 2.337,00 per compenso oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA, se dovuta, e CPA e oltre alle spese anticipate (contributo unificato e imposta di bollo); delle spese di c.t.u. come già liquidate nel procedimento n. 2513/2023; delle spese del presente giudizio di merito liquidate in € 2.546,50 per compenso oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre
IVA, se dovuta, e CPA e oltre alle spese anticipate (contributo unificato e imposta di bollo).
Così deciso in Bergamo in data 26/04/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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