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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/03/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1663/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr. Aponte Roberto Presidente
dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con sede a in via G. Corsini n. 5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Pt_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide De Vivo (C.F. – P.E.C.: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma in Largo Email_1
Leopardi n. 12;
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Controparte_1
Piazza Donatori di Sangue nr.2 a Cornegliano Laudense (LO) in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Giovanni Ramaioli del foro di OD (cod. fisc: che la rappresenta e C.F._2 difende;
APPELLATA
pagina 1 di 4 Oggetto: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI delle parti: per l'appellante:
“in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 1087/2023 del 25.11.2023 resa nel procedimento recante r.g. n.
563/2023 dal Tribunale di OD, comunicata in data 27.11.2023 e, per l'effetto, condannare l' al pagamento della somma di € 18.689,94 ovvero a quell'altra maggiore Controparte_1
o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio e distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario. - In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente appello e, nello specifico, disporsi una
C.T.U. tecnica per attestare la corrispondenza degli importi chiesti in pagamento all'appellata”; per l'appellata:
“1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla
[...]
(CF: ) con sede in , in Parte_2 P.IVA_1 Pt_1
Via G. Corsini nr. 5, in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
dichiarare, comunque, inammissibile i mezzi di prova dedotti per le ragioni precedentemente esplicate;
2) nel merito, respingere l'appello proposto Parte_2
(CF: ) con sede in , in Via G. Corsini nr. 5, perché
[...] P.IVA_1 Pt_1 infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata.
- 3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado”;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la Pt_2 Parte_2 sentenza n. 1097/2023, pubblicata in data 27.11.2023 e non notificata, con cui il Tribunale di
OD ha rigettato, per difetto di prova, la domanda di accertamento e condanna da essa proposta nei confronti della CP_1 CP_1 Nello specifico il giudice di prime cure, premesso che l'attrice aveva convenuto in giudizio l'associazione di calcio – con cui aveva concluso un contratto per l'utilizzo in via esclusiva e fino all'estate del 2022 dei campi nn. 1/2/3, degli spogliatoi e degli uffici annessi al Centro Sportivo comunale di Cornegliano Laudense da essa gestito – per ottenerne la condanna al pagamento di euro 18.689,94 a titolo di rimborso spese per le utenze gas e luce, ha ritenuto che la creditrice non avesse assolto all'onere di specifica allegazione e di prova su di essa gravante, in quanto “pur avendo le parti espressamente pattuito che i costi delle utenze – riferibili all' – fossero a carico della stessa utilizzatrice, non essendo ricomprese Controparte_1 nel “rimborso forfettario” pattuito per l'uso degli impianti, tuttavia manca nel caso in esame la prova che l'importo domandato da parte attrice (€ 18.689,94) sia effettivamente riferibile alla parte degli impianti utilizzati in via esclusiva dall' . Nel caso in esame Controparte_1 è pacifico che il centro Sportivo avesse un unico contatore, tant'è che le fatture riportano una lettura unitaria (doc. 5 parte attrice). Ebbene, a fronte di ciò parte attrice non ha fornito alcun elemento idoneo a consentire la ripartizione dei consumi tra la stessa e l' . Controparte_1
A siffatta carenza assertiva non avrebbe potuto sopperire neppure la CTU, non essendo possibile risalire ai consumi di spettanza di ciascuna parte dalla documentazione presente in atti. Nel caso in esame, peraltro, manca altresì la prova dell'effettivo esborso delle somme di cui lo chiede il rimborso”. Parte_2
pagina 2 di 4 Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'ingiustizia della sentenza di primo grado per non aver accolto l'istanza di espletamento di CTU e per violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo di aver adeguatamente documentato le proprie allegazioni facendo predisporre “da una società tecnica un prospetto di calcolo (all. 4 del fascicolo di primo grado), che quantificava l'utilizzo dell'energia elettrica da parte della concessionaria CP_2 negli anni 2020/2022”.
[...] Con il secondo motivo lamenta l'errore di giudizio da parte del Tribunale nonché la violazione dell'art. 1367 c.c., sostenendo che “l'accollo delle utenze da parte della è Controparte_1 stato oggetto di specifica pattuizione contrattuale fra le parti – che ben conoscevano l'esistenza di un unico contatore;
non vi è stata, sul punto, alcuna contestazione della clausola da parte dell'appellata, che ha provveduto, infatti, a corrispondere le quote relative al consumo del gas”. Lamenta quindi che il Tribunale abbia erroneamente interpretato il contenuto delle clausole contrattuali.
L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 14.11.2024 chiedendo il rigetto per infondatezza dell'appello proposto da controparte. All'udienza del 18.2.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
********
L'appello è infondato: la pronuncia del Tribunale va condivisa stante l'assoluta genericità delle allegazioni poste dall'attrice a fondamento della domanda di accertamento e condanna proposta in primo grado.
La ha dedotto di essere creditrice nei confronti della società di Parte_2 [...] per l'importo di euro 18.689,94 per rimborso utenze sostenendo che “nelle CP_3 pattuizioni fra le parti, era previsto il pagamento alla concessionaria di una quota forfettaria per l'uso degli impianti, oltre al rimborso delle utenze di gas ed elettricità (all. 2), i cui costi sono sempre stati anticipati dalla infatti, consumi dell'intero impianto Controparte_2 sportivo (campi di calcio, spogliatoi, uffici, piscine etc) erano registrati, senza alcuna distinzione, da un solo contatore del gas e da un solo contatore della luce. Nell'ultimo biennio, l' , pur avendo regolarmente utilizzato gli impianti concessi, a fronte della Controparte_1 richiesta di rimborso dei costi per le utenze del gas da parte della Controparte_2
[...
ha inteso pagare la propria quota di spettanza all'odierna attrice con la consegna di n. 3 assegni (all. 3), mentre nulla ha versato in relazione ai consumi elettrici a far data dal 2020”. E tuttavia le allegazioni dell'attrice non sono supportate da alcun riscontro documentale: nel contratto prodotto in atti sub. doc. n. 1 era previsto che la convenuta versasse un rimborso forfettario annuo di 20.000 euro per l'utilizzo degli impianti sportivi concessi in gestione alla dal Comune di Cornegliano Laudense, mentre, con riferimento al pagamento Parte_2 delle utenze acqua, luce e gas, l'art. 5 si limitava a prevedere che esse “sono a carico della società ” senza esplicitare il criterio per la suddivisione delle stesse tra le parti. CP_1 Inoltre, l'attrice ha allegato, ma non ha provato, di aver anticipato le somme di cui chiede parzialmente il rimborso, atteso che l'unico ulteriore documento prodotto in atti sub. n. 3 del fascicolo di primo grado è una fattura, peraltro datata 4.3.2022, inviata alla convenuta, contenente delle aggiunte a penna della stessa attrice che rendono ancor meno chiaro il tenore della pretesa avanzata (si legge che la avrebbe consegnato n. 3 assegni – Controparte_1 nemmeno prodotti in atti – ma non è esplicitato per quali importi e a che titolo). Altrettanto generica e indimostrata, pertanto, è l'ulteriore affermazione secondo la quale “a fronte della richiesta di rimborso dei costi per le utenze del gas da parte della CP_2
ha inteso pagare la propria quota di spettanza all'odierna attrice con la
[...] consegna di n. 3 assegni (all. 3), mentre nulla ha versato in relazione ai consumi elettrici a far pagina 3 di 4 data dal 2020”, considerato che manca altresì qualunque richiesta di pagamento o di rimborso inviata alla convenuta nel corso del rapporto contrattuale, in essere dal settembre 2019, e che, come detto, non si evince dal testo del contratto sottoscritto il criterio di ripartizione delle spese per i consumi idrici ed elettrici, registrati da un unico contatore.
Quanto, infine, alla valenza probatoria del doc. n. 4 prodotto dall'attrice-appellante, è sufficiente affermare che lo stesso non consiste nemmeno in una perizia di parte, ma in un mero
“prospetto di calcolo” di poche righe unilateralmente redatto e che contiene espressamente mere “ipotesi”: da esso, ancora una volta, non si evincono i criteri utilizzati per pervenire all'arbitraria quantificazione del debito che graverebbe su parte appellata. Ne deriva che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto superflua ed esplorativa la CTU richiesta dall'attrice. L'appello va in definitiva rigettato e l'appellante va condannato alla refusione delle spese del grado in favore dell'appellata costituita, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – € 18.689,94 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di OD n. 1097/2023, pubblicata in data 27.11.2023, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellata Controparte_1
liquidate in complessivi euro 4.888,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%,
[...] iva e c.p.a..; 3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano il 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr. Aponte Roberto Presidente
dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con sede a in via G. Corsini n. 5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Pt_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide De Vivo (C.F. – P.E.C.: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma in Largo Email_1
Leopardi n. 12;
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Controparte_1
Piazza Donatori di Sangue nr.2 a Cornegliano Laudense (LO) in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Giovanni Ramaioli del foro di OD (cod. fisc: che la rappresenta e C.F._2 difende;
APPELLATA
pagina 1 di 4 Oggetto: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI delle parti: per l'appellante:
“in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 1087/2023 del 25.11.2023 resa nel procedimento recante r.g. n.
563/2023 dal Tribunale di OD, comunicata in data 27.11.2023 e, per l'effetto, condannare l' al pagamento della somma di € 18.689,94 ovvero a quell'altra maggiore Controparte_1
o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio e distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario. - In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente appello e, nello specifico, disporsi una
C.T.U. tecnica per attestare la corrispondenza degli importi chiesti in pagamento all'appellata”; per l'appellata:
“1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla
[...]
(CF: ) con sede in , in Parte_2 P.IVA_1 Pt_1
Via G. Corsini nr. 5, in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
dichiarare, comunque, inammissibile i mezzi di prova dedotti per le ragioni precedentemente esplicate;
2) nel merito, respingere l'appello proposto Parte_2
(CF: ) con sede in , in Via G. Corsini nr. 5, perché
[...] P.IVA_1 Pt_1 infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata.
- 3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado”;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la Pt_2 Parte_2 sentenza n. 1097/2023, pubblicata in data 27.11.2023 e non notificata, con cui il Tribunale di
OD ha rigettato, per difetto di prova, la domanda di accertamento e condanna da essa proposta nei confronti della CP_1 CP_1 Nello specifico il giudice di prime cure, premesso che l'attrice aveva convenuto in giudizio l'associazione di calcio – con cui aveva concluso un contratto per l'utilizzo in via esclusiva e fino all'estate del 2022 dei campi nn. 1/2/3, degli spogliatoi e degli uffici annessi al Centro Sportivo comunale di Cornegliano Laudense da essa gestito – per ottenerne la condanna al pagamento di euro 18.689,94 a titolo di rimborso spese per le utenze gas e luce, ha ritenuto che la creditrice non avesse assolto all'onere di specifica allegazione e di prova su di essa gravante, in quanto “pur avendo le parti espressamente pattuito che i costi delle utenze – riferibili all' – fossero a carico della stessa utilizzatrice, non essendo ricomprese Controparte_1 nel “rimborso forfettario” pattuito per l'uso degli impianti, tuttavia manca nel caso in esame la prova che l'importo domandato da parte attrice (€ 18.689,94) sia effettivamente riferibile alla parte degli impianti utilizzati in via esclusiva dall' . Nel caso in esame Controparte_1 è pacifico che il centro Sportivo avesse un unico contatore, tant'è che le fatture riportano una lettura unitaria (doc. 5 parte attrice). Ebbene, a fronte di ciò parte attrice non ha fornito alcun elemento idoneo a consentire la ripartizione dei consumi tra la stessa e l' . Controparte_1
A siffatta carenza assertiva non avrebbe potuto sopperire neppure la CTU, non essendo possibile risalire ai consumi di spettanza di ciascuna parte dalla documentazione presente in atti. Nel caso in esame, peraltro, manca altresì la prova dell'effettivo esborso delle somme di cui lo chiede il rimborso”. Parte_2
pagina 2 di 4 Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'ingiustizia della sentenza di primo grado per non aver accolto l'istanza di espletamento di CTU e per violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo di aver adeguatamente documentato le proprie allegazioni facendo predisporre “da una società tecnica un prospetto di calcolo (all. 4 del fascicolo di primo grado), che quantificava l'utilizzo dell'energia elettrica da parte della concessionaria CP_2 negli anni 2020/2022”.
[...] Con il secondo motivo lamenta l'errore di giudizio da parte del Tribunale nonché la violazione dell'art. 1367 c.c., sostenendo che “l'accollo delle utenze da parte della è Controparte_1 stato oggetto di specifica pattuizione contrattuale fra le parti – che ben conoscevano l'esistenza di un unico contatore;
non vi è stata, sul punto, alcuna contestazione della clausola da parte dell'appellata, che ha provveduto, infatti, a corrispondere le quote relative al consumo del gas”. Lamenta quindi che il Tribunale abbia erroneamente interpretato il contenuto delle clausole contrattuali.
L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 14.11.2024 chiedendo il rigetto per infondatezza dell'appello proposto da controparte. All'udienza del 18.2.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
********
L'appello è infondato: la pronuncia del Tribunale va condivisa stante l'assoluta genericità delle allegazioni poste dall'attrice a fondamento della domanda di accertamento e condanna proposta in primo grado.
La ha dedotto di essere creditrice nei confronti della società di Parte_2 [...] per l'importo di euro 18.689,94 per rimborso utenze sostenendo che “nelle CP_3 pattuizioni fra le parti, era previsto il pagamento alla concessionaria di una quota forfettaria per l'uso degli impianti, oltre al rimborso delle utenze di gas ed elettricità (all. 2), i cui costi sono sempre stati anticipati dalla infatti, consumi dell'intero impianto Controparte_2 sportivo (campi di calcio, spogliatoi, uffici, piscine etc) erano registrati, senza alcuna distinzione, da un solo contatore del gas e da un solo contatore della luce. Nell'ultimo biennio, l' , pur avendo regolarmente utilizzato gli impianti concessi, a fronte della Controparte_1 richiesta di rimborso dei costi per le utenze del gas da parte della Controparte_2
[...
ha inteso pagare la propria quota di spettanza all'odierna attrice con la consegna di n. 3 assegni (all. 3), mentre nulla ha versato in relazione ai consumi elettrici a far data dal 2020”. E tuttavia le allegazioni dell'attrice non sono supportate da alcun riscontro documentale: nel contratto prodotto in atti sub. doc. n. 1 era previsto che la convenuta versasse un rimborso forfettario annuo di 20.000 euro per l'utilizzo degli impianti sportivi concessi in gestione alla dal Comune di Cornegliano Laudense, mentre, con riferimento al pagamento Parte_2 delle utenze acqua, luce e gas, l'art. 5 si limitava a prevedere che esse “sono a carico della società ” senza esplicitare il criterio per la suddivisione delle stesse tra le parti. CP_1 Inoltre, l'attrice ha allegato, ma non ha provato, di aver anticipato le somme di cui chiede parzialmente il rimborso, atteso che l'unico ulteriore documento prodotto in atti sub. n. 3 del fascicolo di primo grado è una fattura, peraltro datata 4.3.2022, inviata alla convenuta, contenente delle aggiunte a penna della stessa attrice che rendono ancor meno chiaro il tenore della pretesa avanzata (si legge che la avrebbe consegnato n. 3 assegni – Controparte_1 nemmeno prodotti in atti – ma non è esplicitato per quali importi e a che titolo). Altrettanto generica e indimostrata, pertanto, è l'ulteriore affermazione secondo la quale “a fronte della richiesta di rimborso dei costi per le utenze del gas da parte della CP_2
ha inteso pagare la propria quota di spettanza all'odierna attrice con la
[...] consegna di n. 3 assegni (all. 3), mentre nulla ha versato in relazione ai consumi elettrici a far pagina 3 di 4 data dal 2020”, considerato che manca altresì qualunque richiesta di pagamento o di rimborso inviata alla convenuta nel corso del rapporto contrattuale, in essere dal settembre 2019, e che, come detto, non si evince dal testo del contratto sottoscritto il criterio di ripartizione delle spese per i consumi idrici ed elettrici, registrati da un unico contatore.
Quanto, infine, alla valenza probatoria del doc. n. 4 prodotto dall'attrice-appellante, è sufficiente affermare che lo stesso non consiste nemmeno in una perizia di parte, ma in un mero
“prospetto di calcolo” di poche righe unilateralmente redatto e che contiene espressamente mere “ipotesi”: da esso, ancora una volta, non si evincono i criteri utilizzati per pervenire all'arbitraria quantificazione del debito che graverebbe su parte appellata. Ne deriva che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto superflua ed esplorativa la CTU richiesta dall'attrice. L'appello va in definitiva rigettato e l'appellante va condannato alla refusione delle spese del grado in favore dell'appellata costituita, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – € 18.689,94 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di OD n. 1097/2023, pubblicata in data 27.11.2023, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellata Controparte_1
liquidate in complessivi euro 4.888,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%,
[...] iva e c.p.a..; 3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano il 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
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