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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civili, riunita in camera di consiglio, in persona dei sigg.: dott.ssa Patrizia Morabito Presidente dott. Natalino Sapone Consigliere dott.ssa Federica Rende Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 822/2019 R.G., promossa
DA
, nato il [...] a [...], e , nata il26.5.1938 a Parte_1 Parte_2 Palmi (RC), elettivamente domiciliati in Palmi, via F. Cilea n. 4, presso lo studio dell'avv. Maria E Soccorsa Eliana Riso, c.f. , pec , che li C.F._1 Email_1 rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce all'atto di costituzione in appello
Attori in riassunzione
CONTRO
, nata il [...] a [...], , nato il Controparte_1 Controparte_2
9.5.1958 a Gioia Tauro (RC), , nata il [...] a [...], Controparte_3 tutti elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Archia Poeta n. 7 presso lo studio dell'avv. G. Morabito, rappresenti e difesi dall'avv. Rocco Licastro, cf , pec C.F._2
giusta procura apposta a margine dell'atto di costituzione nel Email_3 giudizio di rinvio
Convenuti in riassunzione
E
e Controparte_4 CP_5
Convenuti in riassunzione contumaci
avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex art 392 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza già fissata per il 27.6.2024, sostituita dal deposito di note per trattazione scritta, le parti costituite nelle note di trattazione ritualmente depositate precisavano le conclusioni riportandosi alle eccezioni, domande, motivi, richieste e conclusioni formulate nei propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 5.12.2005 e convenivano Parte_1 Parte_2 innanzi al Tribunale di Palmi , Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2 CP_7 , nonchè e chiedendo che fosse loro attribuito il
[...] Controparte_4 CP_8 possesso del suolo di cui alla sentenza n. 96 del 1986 a fronte della loro disponibilità a versare, anche banco judicis, la somma degli attuali € 2.272,50 (vecchie £ 4.400.000) con condanna dei convenuti all'abbattimento di tutte le opere illegittime edificate nonché alla eliminazione delle servitù illegittime costituite.
Esponevano di essere comproprietari del suolo edificatorio di mq 245 sito in Gioia Tauro identificato al catasto terreni con il numero di particelle 724, 130, 129 e 912 del foglio di mappa n. 26.
Riferivano che i coniugi e avevano costruito all'inizio degli anni Persona_1 Controparte_6 '60 un fabbricato confinante con il loro terreno non adeguandosi alla licenza edilizia allora rilasciata dal Comune di Gioia Tauro;
in particolare, non avevano rispettato le distanze legali dal confine, non avevano costruito il pozzo-luce descritto nel progetto che accompagnava la richiesta di licenza edilizia, avevano impiantato sul terreno degli attori, sul quale facevano passare anche un cavo elettrico per forza motrice, un tubo di alimentazione idraulica.
Deducevano che, dinanzi a questi comportamenti illegittimi, si erano rivolti al Tribunale di Palmi che, con sentenza n. 96 del 1986, aveva: a) stabilito che la porzione di fabbricato era stata edificata in violazione delle Parte_3 distanze legali nella parte in cui non si era costruito il previsto punto luce;
b) trasferito loro in proprietà esclusiva - previo versamento dell'importo di £ 4.400.000 - parte del terreno dei sulla quale era prevista originariamente la costruzione - poi Parte_3 non realizzata - del pozzo luce;
detta superficie era stata frazionata nel corso del giudizio ed era stata identificata con il numero di particella 1126 del foglio 26;
c) ordinato la demolizione di tutti gli sporti e le vedute ivi presenti, autorizzando gli odierni attori a costruire in aderenza al fabbricato dei convenuti e la rimozione del cavo elettrico Parte_3
e della condotta idrica.
Evidenziavano che la sentenza passò in giudicato e che venne trascritta in data 26.7.1986 al pari dell'ipoteca legale sul terreno di cui alla particella n. 1126 a garanzia del pagamento di £ 4.400.000. Rilevavano che, nelle more, il 20.12.1985, i coniugi avevano venduto a: Parte_3
- l'appartamento posto al IV piano di via NA RI (fg. 26, part. Controparte_4
997 sub. 4) con atto trascritto il 20.1.1986;
- l'appartamento posto al II piano di via NA RI (fg. 26, part. 997 sub. CP_5
2) con atto trascritto il 30.6.1986; nonché avevano donato al figlio, , l'appartamento posto al III piano di via NA Controparte_2
RI (fg. 26, part. 997 sub. 3) con atto trascritto l'8.2.1989. Esponevano che, a seguito di tutte queste vicende, furono apportate una serie di modifiche a tutto il fabbricato ormai anche di e consistenti Parte_3 CP_5 Controparte_4
- nella costruzione di un muro di sbarramento alto circa mt. 2,80 che impedisce l'accesso al suolo (a loro avviso) attribuito agli attori dalla sentenza n. 96 del 1986 del Tribunale di Palmi;
- nella costruzione di un balcone al terzo piano della lunghezza di mt. 4,5 e profondo mt. 1;
- nella costruzione di un balcone tamponato con struttura metallica al quarto piano fuori terra, delle stesse dimensioni di quello edificato al primo piano;
- nella costruzione di una veduta diretta sul terreno trasferito dalla più volte citata sentenza all'altezza dell'abbaino scala.
2. Con atto di comparsa e risposta depositato il 13.3.2006 si costituiva , che chiedeva CP_5 il rigetto delle domande attoree e proponeva domanda riconvenzionale. Rilevava che, al momento dell'acquisto dell'immobile, non era a conoscenza - ed infatti tale circostanza non venne citata nel rogito notarile del 13.6.1986 - dell'esistenza di un giudizio pendente tra i suoi danti causa e gli odierni attori conclusosi con l'emissione della sentenza n. 96 del 1986. Avanzava, pertanto, domanda riconvenzionale volta alla condanna di Controparte_6 CP_1
e (propri danti causa) al risarcimento dei danni
[...] Controparte_2 Controparte_7 che avrebbe subito per effetto dell'accoglimento delle domande degli attori.
3. Con comparsa di costituzione depositata il 13.3.2006, si costituiva con Controparte_4 una comparsa di identico tenore rispetto a quella di . CP_5
4. Si costituivano, infine, e Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2 CP_7
, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
[...]
Eccepivano la prescrizione di ogni diritto scaturente a vantaggio degli attori dalla sentenza n. 96 dei 1986 emessa dal Tribunale di Palmi, rilevando che gli attori non avevano dato esecuzione alla predetta sentenza, che condizionava al versamento della somma di £ 4.400.000 il trasferimento della proprietà esclusiva. Deducevano l'improcedibilità della domanda per il mancato esercizio del diritto di interpello previsto dall'art. 875 cod. civ. e, pertanto, dichiaravano di non accettare la somma offerta dagli attori banco judicis.
La causa veniva istruita con espletamento di consulenza tecnica al fine di accertare lo stato dei luoghi nonché la realizzazione di opere illegittime dopo la pronuncia del Tribunale di Palmi n.
96/1986. All'udienza del 6.1.2009 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
5. Con sentenza n. 56/2010, pubblicata il 3.2.2010, il Tribunale di Palmi così disponeva:
“1) condanna , , , , Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7
e alla demolizione: Controparte_4 CP_5
- del muro dell'altezza di circa 2,80 mt posto al confine con la proprietà di e Parte_1 Pt_2
nonché del manufatto insistente alle sue spalle e sito sulla particella identificata al foglio 26
[...] particella 1126 presso il catasto terreni dei Comune di Gioia Tauro;
-di tutti gli sporti e le vedute (meglio identificati ai numeri 1), 2), 3) e 5) delle pagine 4 e 5 della consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. allegata agli atti e depositata in cancelleria il Per_2
7.10.2008) insistenti sulla particella 3126 del foglio 26 in quanto non collocati alla distanza legale dalla proprietà degli attori;
2) condanna , , , , Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7
e alla rimozione dal terreno di proprietà degli attori della Controparte_4 CP_5 condotta idrica, del cavo elettrico, del cavo di terra giallo-verde nonché dei tubi di adduzione idrica di moderno tipo “multistrato” e del contatore descritti al punto 6), pag. 5, della relazione di c.t.u. redatta dall'ing. Persona_3
3) condanna , , , a Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7 tenere indenni e dalle spese necessarie per l'esecuzione del Controparte_4 CP_5 punto 1) del presente dispositivo;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”
L'organo giudicante di primo grado rigettava la domanda con la quale gli attori avevano chiesto al Tribunale “di prendere atto del versamento del prezzo per l'acquisto del suolo a loro trasferito- previo pagamento dell'importo delle allora correnti 4.400.000 lire- dalla sentenza n. 96/1986 e, per l'effetto, dichiarare che essi hanno diritto a conseguire il possesso del suolo così trasferito”. Il giudice di primo grado rilevava che dalla sentenza n. 96/1986 emessa dal Tribunale di Palmi non era derivato il trasferimento immediato della proprietà del fondo indicato alla particella n.
1126 foglio 26, che, ove avvenuto, sarebbe stato imprescrittibile fatti salvi i diritti dei terzi, bensì il diritto al trasferimento del fondo non appena versato il prezzo di 4.400.000 lire. Affermava che tale diritto -soggetto alle regole generali espresse dagli artt. 2934 c.c. e 2946 c.c.- era ormai prescritto, in quanto nel decennio successivo alla sentenza immediatamente esecutiva n. 96/1986 gli attori non avevano versato il prezzo del fondo né avevano offerto il pagamento dell'importo nelle forme di legge. Deduceva che era infondata la tesi degli attori secondo cui essi non avrebbero potuto dare esecuzione alla sentenza in ragione dell'impossibilità di accedere alla particella n. 1126 per effetto delle opere abusive edificate dai convenuti, rilevando che, a rigore, gli attori, non avevano diritto ad accedere al fondo sino a quando non avessero versato il prezzo, sicché nessun impedimento al pagamento della somma di 4.400.000 lire poteva dirsi esistente.
Sotto questo ultimo profilo, aggiungeva che la condizione apposta alla sentenza n. 96/1986 non aveva impedito il decorso della prescrizione: infatti, la condizione era stata evidentemente apposta al trasferimento della proprietà della particella n. 1126, non certo al pagamento del relativo prezzo.
Concludeva sulla questione affermando che agli attori non poteva essere riconosciuto il diritto di proprietà sulla particella n. 1126 e, pertanto, affermava che gli stessi non avevano diritto ad accedere al predetto fondo.
Il Tribunale condannava i convenuti alla eliminazione delle opere abusive da loro realizzate sulle rispettive proprietà, rilevando che in sede istruttoria era emersa l'illegittimità delle edificazioni per cui era giudizio.
Il giudice di prime cure accoglieva la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalle sig.re e , rilevando che queste, per effetto della statuizione di condanna alla _4 CP_5 demolizione delle opere illegittime eseguite sul proprio appartamento, subivano l'evizione limitativa del bene, che, peraltro, avevano acquistato in buona fede, ignorando l'esistenza di una controversia tra i loro danti causa e i confinanti.
6. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da Controparte_6 Controparte_1 CP_2
e , che ne chiedevano l'integrale riforma.
[...] Controparte_7 Con l'unico motivo di gravame proposto, gli appellanti denunciavano la mancata valutazione del diritto di costruire sul confine un muro chiuso a realizzazione del cavedio pacificamente esistente nell'originario progetto nonché della sussistenza del diritto di costruire sul confine. Affermavano che il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare essi appellanti alla costruzione sul confine del muro mancante a completamento del previsto cavedio e, solo per il caso di inadempimento immediato della sentenza, ordinare la demolizione di sporti e vedute, rilevando come questi ultimi non erano illegittimi ex se, ma solo perché non era stata completata la chiusura prevista sul confine.
Deducevano che il giudice non aveva negato il diritto a costruire sul confine, con la conseguenza che la statuizione di condanna alla demolizione del muro costruito sul confine non era legittima.
7. Si costituivano e chiedendo il rigetto del gravame e proponendo Parte_1 Parte_2 appello incidentale.
Contestavano le avverse deduzioni, argomentando che sia la normativa edilizia che quella antisismica vietavano la costruzione del muro sul confine di cui la sentenza gravata aveva ordinato la demolizione. Con il primo motivo di appello incidentale chiedevano di “disporre il trasferimento in proprietà esclusiva ai coniugi e del terreno identificato al foglio 26 particella 1126 Parte_1 Parte_2 del Catasto Terreni del Comune di Gioia Tauro, dietro pagamento del suo valore, come indicato nella Perizia Giurata dell'Ing. , di euro 2200,00, al fine di permettere agli stessi sig.ri Per_4 [...] di costruire in aderenza;
autorizzando gli uffici competenti alle relative trascrizioni e Pt_4 volture;
e per l'effetto prendere atto del versamento del prezzo del suolo ed attribuirlo a ciascuno dei proprietari per le quote ad essi spettanti;
dichiarare che, per l'effetto della devoluzione del prezzo ai proprietari, i concludenti hanno diritto a conseguire il possesso del suolo già descritto, condannando gli stessi proprietari all'abbattimento del muto di sbarramento che impedisce l'accesso all'interno della medesima area”. All'uopo deducevano che la sentenza era errata nella parte in cui aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto al trasferimento della proprietà della particella sopra indicata sorto a seguito della sentenza n. 96/1986 emessa dal Tribunale di Palmi, passata in giudicato.
Affermavano che la pronuncia n. 96/1986 era una sentenza sottoposta a condizione e, in quanto tale, i diritti e gli obblighi da essa scaturenti non erano prescritti (cfr. Cass. S.U. 10615/1996): si trattava di una sentenza inefficace fino al momento dell'avveramento della condizione, rappresentata dal pagamento del prezzo, impedito sino a quel momento dagli abusivismi commessi nel corso degli anni dagli appellanti. Aggiungevano che l'eccezione di prescrizione era stata sollevata dai soggetti creditori (del diritto di ricevere il pagamento del prezzo) che, in quanto tali, non erano legittimati ad eccepirla. In subordine, rilevavano che “non vi era prescrizione dell'actio judicati, in quanto la precedente sentenza non poteva spiegare effetti, occorrendo una nuova sentenza che statuisse l'eliminazione delle nuove opere abusive, compiute al fine di non far eseguire la sentenza n. 96/86 e che il procedimento che aveva portato alla nuova sentenza era di carattere reale, per cui il termine di prescrizione era ventennale”.
Con il secondo motivo di appello, chiedevano la condanna degli appellanti alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Rilevavano che la sentenza era errata anche nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese di lite anziché la condanna dei convenuti, argomentando che il giudice aveva omesso di considerare che essi, attori in primo grado, avevano subito ingenti danni economici a causa degli abusivismi commessi dai convenuti.
8. Si costituiva chiedendo il rigetto del gravame proposto da Controparte_4 CP_6
e e proponendo appello
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7 incidentale.
Con il primo motivo di appello, denunciava l'erroneità della sentenza Controparte_4 nella parte in cui il giudice, pur riconoscendole un diritto risarcitorio a danno dei Controparte_9 lo quantificava soltanto nei costi da sopportare per l'adeguamento della situazione dei luoghi alle statuizioni della sentenza e, quindi in maniera iniqua rispetto al danno sofferto da essa acquirente per la perdita del diritto in seguito all'ordine di demolizione. Con il secondo motivo di gravame, deduceva l'erroneità della pronuncia nella parte in cui veniva condannata al pagamento delle spese di rimozione dalla proprietà degli attori del cavo di terra giallo- verde e del tubo di adduzione idrica, sul rilievo che all'atto dell'acquisto del suo appartamento non era necessaria alcuna modifica dello stato dei luoghi, perché le condotte elettriche ed idriche erano già presenti e servivano l'appartamento acquistato allo stesso identico modo.
9. Con sentenza n. 88/2018 pubblicata il 12.2.2018 la Corte d'appello di Reggio Calabria rigettava l'appello principale e l'appello incidentale proposto dalla compensando le spese del giudizio _4 per reciproca soccombenza.
La Corte confermava la decisione del Tribunale in ordine alla statuizione di condanna alla demolizione delle opere illegittimamente edificate, rilevando che i convenuti, odierni appellanti, avevano edificato e mantenuto, nel corso degli anni, opere in violazione delle distanze legali che, in quanto non pattuite con gli attori né usucapite a titolo di servitù, presentavano i caratteri della illegittimità e dovevano, pertanto, essere demolite. Nel prosieguo, esaminando i motivi di appello incidentale proposti dalla sig.ra li rigettava _4 entrambi. In particolare, quanto al primo motivo, la Corte affermava che la richiedente non aveva quantificato compiutamente la richiesta risarcitoria e, pertanto, la stima del danno operata dal Tribunale, parametrata ai costi di adeguamento dell'immobile alle statuizioni di condanna alla demolizione delle opere abusive della sentenza, era corretta.
In ordine al secondo motivo, rilevava che la decisione del giudice di primo grado doveva essere confermata in quanto i cavi erano stati costruiti dopo l'acquisto da parte della sig.ra _4 (unitamente alla sig.ra ) degli immobili siti all'interno del fabbricato originariamente di CP_5 proprietà dei soli Parte_3
10. Con ricorso in Cassazione, , e Controparte_6 Controparte_2 Controparte_1 [...]
impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria. CP_7
Con il primo motivo lamentavano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1073, 2953 e 2909 c.c. in relazione al comma 1 n. 3 dell'art. 360 cpc. Secondo i ricorrenti, la Corte Distrettuale non aveva tenuto conto né del fatto che i coniugi non avevano dato la prova della illegittimità urbanistico-edilizia del fabbricato Parte_5
Versace-Riso, né del fatto che nel caso in esame si verteva in ipotesi di obbligazione propter rem basata sul titolo giudiziale del 1986 ormai prescritto.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentavano la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 co.
1 n. 5 cpc per omessa, inesistente e contraddittoria motivazione della pronuncia.
Affermavano che la sentenza era connotata da mera apparenza e da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sorrette da un ragionamento perplesso e incomprensibile.
Si costituivano e che resistevano con controricorso e proponevano a Parte_1 Parte_2 loro volta ricorso incidentale affidato ad un motivo. Lamentavano la violazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 360 comma I nn. 4 e 5 cpc per omessa pronuncia sui motivi di gravame ed omessa e inesistente motivazione. Deducevano che la Corte Distrettuale aveva omesso non solo qualunque riferimento a essi ricorrenti, come se non fossero parti del giudizio, ma anche di esaminare i motivi di appello incidentale dagli stessi proposto.
11. Con sentenza n. 19395/2019, pubblicata il 18.7.2019, la Corte di Cassazione così statuiva:
“accoglie in ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione”. La Suprema Corte rigettava il primo motivo del ricorso principale proposto dai sig.ri CP_6
e , deducendo che la Corte
[...] Parte_6 Controparte_2 Controparte_7 aveva correttamente ritenuto che le violazioni delle distanze legali non erano state pattuite tra le parti interessate e non era stato usucapito il relativo diritto di servitù, cioè il diritto a mantenere le costruzioni a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge.
Rigettava anche il secondo motivo del ricorso principale, rilevando che il tenore della censura richiamava il testo dell'art 360 cpc n. 5 nella versione anteriore alla riforma introdotta dal D.L. n. 83/2012, norma che, nel caso di specie, non era tuttavia applicabile, trattandosi di sentenza depositata il 12.2.2018, quindi, dopo l'entrata in vigore della novella, che, introducendo una disciplina stringente, non consentiva più l'intervento della Corte di Cassazione per il caso di insufficiente o contraddittoria motivazione.
A prescindere da tale aspetto, rilevava che la Corte distrettuale aveva adeguatamente indicato le ragioni poste a fondamento della decisione di conferma della statuizione di rigetto della domanda di acquisto per usucapione del diritto di mantenere la costruzione oggetto del giudizio a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa in vigore, specificando che le violazioni delle distanze legali non risalivano ad un tempo utile per ritenere maturata la fattispecie acquisitiva in questione. La Corte di Cassazione accoglieva l'unico motivo di ricorso incidentale proposto da e Parte_1
sul rilievo che la Corte d'Appello di Reggio Calabria, non solo aveva omesso di dare Parte_2 conto della stessa presenza in giudizio dei coniugi, che si erano regolarmente costituiti e avevano proposto appello incidentale con più motivi, ma aveva omesso di esaminare il relativo appello incidentale nella sua completa articolazione. Pertanto, in accoglimento del motivo, rinviava la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione affinché provvedesse ad esaminare l'atto di appello incidentale avanzato dai coniugi Parte_5
12. Con atto di citazione in riassunzione a seguito del rinvio della Corte di Cassazione ex art. 392 cpc, notificato in data 17.10.2019, i sig.ri e citavano a giudizio innanzi Parte_1 Parte_2 alla Corte d'Appello di Reggio Calabria i sig.ri , Controparte_1 Controparte_2 CP_7
, e , chiedendo di 1) Dichiarare inammissibile e
[...] Controparte_4 CP_5 comunque rigettare perché macroscopicamente infondato l'appello proposto dai sig.ri
[...]
CP_9
2) Disporre il trasferimento in proprietà esclusiva ai coniugi e del terreno Parte_1 Parte_2 identificato al foglio 26 particella 1126 del Catasto Terreni del Comune di Gioia Tauro, corrispondente alla zona in cui doveva sorgere il pozzo luce del fabbricato la Rosa Versace-Pegna- Puntillo, dietro pagamento del suo valore, come indicato nella Perizia Giurata dell'Ing. di Per_4 euro 2200,00, al fine di permettere agli stessi sig.ri di costruire in aderenza;
Parte_5 autorizzando gli uffici competenti alle relative trascrizioni e volture;
e per l'effetto prendere atto del versamento del prezzo del suolo ed attribuirlo a ciascuno dei proprietari per le quote ad essi spettanti;
3) Dichiarare che, per l'effetto della devoluzione del prezzo ai proprietari, i concludenti hanno diritto a conseguire il possesso del suolo già descritto, condannando gli stessi proprietari all'abbattimento del muro di sbarramento che impedisce l'accesso all'interno della medesima area”;
4) Confermare la sentenza di primo grado, condannando , Controparte_1 Controparte_2
, personalmente e in qualità di coeredi di e di Controparte_7 Persona_1 Controparte_6 genitrice deceduta nelle more del procedimento civile, , alla Controparte_4 CP_5 demolizione del muro dell'altezza di circa 2,80 mt posto al confine con la proprietà di e Parte_1
nonché del manufatto insistente alle sue spalle e sito sulla particella 1126 del foglio Parte_2
26 del Catasto terreni del Comune di Gioia Tauro;
alla demolizione di tutti gli sporti e le vedute insistenti sulla particella 1126 del foglio 26 non collocati alla distanza legale dalla proprietà degli attori;
nonché condannare gli stessi alla rimozione del terreno di proprietà degli attori della condotta idrica, del cavo elettrico, del cavo di terra giallo-verde, nonché alla rimozione del tubo di adduzione idrica di moderno tipo “multistrato” e del contatore, tutti descritti dalla relazione di CTU redatta dall'Ing. Per_2
5) condannare tutte le controparti, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7
e , alle spese ed onorari del giudizio di primo grado, tenuto Controparte_4 CP_5 anche conto della parcella del ctu ing. Per_2
6)condannare tutte le controparti, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7
e , alle spese, competenze e onorari del giudizio di secondo Controparte_4 CP_5 grado (Corte d'Appello di Reggio Cal.- sentenza cassata con rinvio); 7) condannare tutte le controparti, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7
e , alle spese, competenze e onorari del giudizio tenuto davanti Controparte_4 CP_5 la Suprema Corte;
8) condannare tutte le controparti, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7
e , alle spese, competenze e onorari del presente nuovo grado Controparte_4 CP_5 di giudizio.
Esponevano che il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 56/2010, dopo aver accertato la natura abusiva delle opere realizzate dai convenuti, condannando questi ultimi alla loro demolizione (muro con manufatto insistente alle sue spalle, sporti e vedute) e rimozione (tubi e cavi), aveva erroneamente rigettato la domanda da essi proposta di trasferimento del possesso del terreno per cui
è giudizio, che, come da sentenza n. 96/1986, era stato trasferito in proprietà ad essi attori dietro pagamento del prezzo. Nell'ambito del giudizio di appello promosso dai sig.ri avverso la sentenza n. Controparte_9
56/2010, gli odierni attori in riassunzione avevano proposto appello incidentale, chiedendo che la sentenza citata venisse riformata nella parte in cui non trasferiva il possesso del terreno a seguito del versamento del prezzo avvenuto banco judicis. All'uopo rilevavano che la pronuncia n. 96/1986 era una sentenza sottoposta a condizione e, in quanto tale, i diritti e gli obblighi da essa scaturenti non erano prescritti (cfr. Cass. S.U. 10615/1996): si trattava di una sentenza inefficace fino al momento dell'avveramento della condizione, rappresentata dal pagamento del prezzo, impedito sino a quel momento dagli abusivismi commessi nel corso degli anni dagli appellanti. Aggiungevano che l'eccezione di prescrizione era stata sollevata dai soggetti creditori (del diritto di ricevere il pagamento del prezzo) che, in quanto tali, non erano legittimati ad eccepirla.
In subordine, rilevavano che non vi era prescrizione dell'actio judicati della sentenza n. 96/86, in quanto tale sentenza non poteva spiegare effetti in mancanza di una pronuncia giudiziale di condanna alla eliminazione delle opere abusive compiute dai al fine di evitare il Parte_7 trasferimento del bene.
Aggiungevano che il procedimento instaurato nel 2005 era di carattere reale, per cui il termine di prescrizione era ventennale.
Deducevano la palese ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese di lite.
13. Si costituivano i sig.ri e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7 chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Deducevano che la sentenza n. 96/86 non aveva determinato il trasferimento immediato della proprietà del fondo insistente nella particella 1126 ma aveva condizionato il diritto al trasferimento del fondo al versamento del prezzo di £ 4.400.000, onere a cui i coniugi non hanno Parte_4 mai ottemperato nel termine decennale.
Rilevavano che il diritto al trasferimento del bene, come sostenuto nella sentenza, è soggetto alle regole generali espresse dagli artt. 2934 e 2946 c.c., che statuiscono, il primo, che ogni diritto “si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge” e, il secondo che, “salvo i casi per cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono con il decorso di dieci anni”, termine che decorre, ex art 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, vale a dire, nel caso di specie, dalla data della provvisoria esecuzione della sentenza del
Tribunale di Palmi del 1986.
Affermavano che la giurisprudenza di legittimità è concorde nello statuire che il diritto all'esecuzione agli obblighi di fare, nascente da una pronunzia di condanna, anche se emessa a tutela del diritto di proprietà per violazione delle distanze legali, e quindi in caso di negatoria servitutis, come tale imprescrittibile, è diritto diverso da quello sostanziale azionato nel giudizio de quo, in quanto non determinato ed azionabile erga omnes, ma nei confronti di un preciso soggetto;
pertanto tale diritto, nel caso di specie in capo ai coniugi – era soggetto all'ordinaria Pt_1 Pt_2 prescrizione decennale ex art. 2946 c. c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e che, Controparte_4 CP_5 sebbene regolarmente citate a giudizio, non si sono costituite. Passando all'esame dei motivi di appello proposti dai coniugi nell'ambito del Parte_5 procedimento definito da questa Corte in diversa composizione con sentenza n. 88/2018, occorre precisare che le domande di cui ai nn. 1 (“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché macroscopicamente infondato l'appello proposto dai sig.ri e 4 (“Confermare la Controparte_9 sentenza di primo grado, condannando , , Controparte_1 Controparte_2 CP_7
, personalmente e in qualità di coeredi di e di genitrice
[...] Persona_1 Controparte_6 deceduta nelle more del procedimento civile, , , alla Controparte_4 CP_5 demolizione del muro dell'altezza di circa 2,80 mt posto al confine con la proprietà di e Parte_1
, nonché del manufatto insistente alle sue spalle e sito sulla particella 1126 del foglio Parte_2
26 del Catasto terreni del Comune di Gioia Tauro;
alla demolizione di tutti gli sporti e le vedute insistenti sulla particella 1126 del foglio 26 non collocati alla distanza legale dalla proprietà degli attori;
nonché condannare gli stessi alla rimozione del terreno di proprietà degli attori della condotta idrica, del cavo elettrico, del cavo di terra giallo-verde, nonché alla rimozione del tubo di adduzione idrica di moderno tipo “multistrato” e del contatore, tutti de scritti dalla relazione di CTU redatta dall'Ing. ) dell'atto di citazione ex art 392 c.p.c. (corrispondenti a quelle i cui ai nn. 2 e Per_2 5 dell'atto di comparsa di costituzione in appello con appello incidentale) non possono essere esaminate, in quanto si tratta di domande già definite dalle statuizioni rese dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19395/2019. Il Collegio è, quindi, chiamato ad esaminare soltanto le domande di cui ai nn. 2 (“Disporre il trasferimento in proprietà esclusiva ai coniugi e del terreno identificato Parte_1 Parte_2 al foglio 26 particella 1126 del Catasto Terreni del Comune di Gioia Tauro, corrispondente alla zona in cui doveva sorgere il pozzo luce del fabbricato la Versace-Pegna-Puntillo, dietro pagamento CP_6 del suo valore, come indicato nella Perizia Giurata dell'Ing. , di euro 2.200,00, al fine di Per_4 permettere agli stessi sig.ri di costruire in aderenza;
autorizzando gli uffici competenti Parte_5 alle relative trascrizioni e volture;
e per l'effetto prendere atto del versamento del prezzo del suolo ed attribuirlo a ciascuno dei proprietari per le quote ad essi spettanti”) e 3 (“Dichiarare che, per l'effetto della devoluzione del prezzo ai proprietari, i concludenti hanno diritto a conseguire il possesso del suolo già descritto, condannando gli stessi proprietari all'abbattimento del muto di sbarramento che impedisce l'accesso all'interno della medesima area”) dell'atto di citazione in riassunzione (corrispondenti al primo motivo di appello incidentale proposto dai coniugi
[...]
, nonché quelle relative alla regolamentazione delle spese di lite (nn. 5, 6, 7, e 8). Pt_4
15. Con il primo motivo di appello incidentale, i coniugi avevano censurato la Parte_5 sentenza del Tribunale di Palmi n. 56/2010 nella parte in cui il Giudice aveva erroneamente dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto al trasferimento della proprietà del fondo identificato al catasto terreni di Gioia Tauro con il numero di particella 1126 del foglio di mappa n. 26, sorto a seguito della sentenza n. 96/1986 emessa dal Tribunale di Palmi, passata in giudicato.
Affermavano che la pronuncia n. 96/1986 era una sentenza sottoposta a condizione e, in quanto tale, i diritti e gli obblighi da essa scaturenti non erano prescritti (cfr. Cass. S.U. 10615/1996): si trattava di una sentenza inefficace fino al momento dell'avveramento della condizione, rappresentata dal pagamento del prezzo, impedito sino a quel momento dagli abusivismi commessi nel corso degli anni dagli appellanti. Aggiungevano che l'eccezione di prescrizione era stata sollevata dai soggetti creditori (del diritto di ricevere il pagamento del prezzo) che, in quanto tali, non erano legittimati ad eccepirla. In subordine, rilevavano che “non vi era prescrizione dell'actio judicati, in quanto la precedente sentenza non poteva spiegare effetti, occorrendo una nuova sentenza che statuisse l'eliminazione delle nuove opere abusive, compiute al fine di non far eseguire la sentenza n. 96/86 e che il procedimento che aveva portato alla nuova sentenza era di carattere reale, per cui il termine di prescrizione era ventennale”. Chiedevano, pertanto, di “disporre il trasferimento in proprietà esclusiva ai coniugi e Parte_1
del terreno identificato al foglio 26 particella 1126 del Catasto Terreni del Comune Parte_2 di Gioia Tauro, corrispondente alla zona in cui doveva sorgere il pozzo luce del fabbricato la Rosa
Versace-Pegna-Puntillo, dietro pagamento del suo valore, come indicato nella Perizia Giurata dell'Ing. , di euro 2200,00, al fine di permettere agli stessi sig.ri di costruire Per_4 Parte_5 in aderenza;
autorizzando gli uffici competenti alle relative trascrizioni e volture;
e per l'effetto prendere atto del versamento del prezzo del suolo ed attribuirlo a ciascuno dei proprietari per le quote ad essi spettanti”; e di “dichiarare che, per l'effetto della devoluzione del prezzo ai proprietari, i concludenti hanno diritto a conseguire il possesso del suolo già descritto, condannando gli stessi proprietari all'abbattimento del muto di sbarramento che impedisce l'accesso all'interno della medesima area”
Il Tribunale di Palmi aveva rigettato la domanda di riconoscimento dell'intervenuto trasferimento in favore degli attori (coniugi del diritto di proprietà della particella n. 1126, foglio n. Parte_5
26, del catasto del Comune di Gioia Tauro dietro pagamento del prezzo ai convenuti, argomentando quanto segue:
“Dalla sentenza più volte citata [sentenza n. 96/1986 del Tribunale di Palmi] non è derivato il trasferimento immediato della proprietà del fondo indicato alla particella n. 1126 del foglio 26, che- ove avvenuto- sarebbe stato imprescrittibile fatti salvi i diritti dei terzi, bensì il diritto al trasferimento del fondo non appena versato il prezzo di 4.400.000 lire.
Questo diritto è soggetto alle regole generali espresse dagli artt. 2934 e 2946 c.c.: per la prima norma, “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”; per la seconda, “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. L'art 2935 c.c. precisa che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Applicando dette norme alla fattispecie concreta, si osserva che non è contestato dalle parti che il versamento di 4.400.000 lire non sia avvenuto sino al momento di introduzione della presente controversia né gli attori hanno dimostrato di aver offerto il pagamento dell'importo sopra indicato nelle forme di legge, così mettendo in mora i creditori. È del resto evidente che il lasso di tempo intercorso tra la sentenza immediatamente esecutiva n. 96 del 1986 ed il momento introduttivo del presente giudizio, risalente al 2005, è ben superiore ai dieci anni fissati dalla legge come termine per la prescrizione del diritto.
Ulteriormente, non ha pregio l'argomentazione degli attori che vorrebbe evidenziare l'impossibilità di accedere alla particella per effetto delle opere abusive edificate dai convenuti
[...] come ragione ostativa all'esecuzione della sentenza. Infatti, a rigore, gli attori non CP_9 avevano diritto di accedere alla particella sino a quando non avessero versato, o offerto di versare nelle forme di legge, il prezzo determinato dal Tribunale. Nessun impedimento al pagamento della somma di 4.400.000 lire è esistito, o comunque è stato provato che esistesse. Né l'esistenza della condizione apposta dalla sentenza n. 96/1986 può dirsi che abbia impedito il decorso della prescrizione: infatti, la condizione è stata apposta al trasferimento della proprietà, non certo al pagamento del prezzo.
Pertanto, il rifiuto da parte dei convenuti della somma offerta dagli attori banco judicis è legittimo. In sintesi, non potendo riconoscersi un diritto di proprietà degli attori sulla particella n. 1126, deve affermarsi che essi non hanno diritto di accedere al predetto fondo.”
La sentenza 96/86 così argomentava: “L'esercizio del diritto di prevenzione può essere legittimamente svolto o costruendo sul confine o alla distanza legale dal confine (nel caso in esame a metri 3 in virtù dell'art. 8 L. n. 1684/62 al tempo esistente). I convenuti, invece, hanno adottato una terza soluzione, non prevista dalle leggi vigenti al tempo della costruzione e, quindi, illegittima: essi, cioè, hanno costruito in parte sul confine ed in parte ad una distanza di m. 2,45 e con sporti dal confine a m. 1,45.
Nessun rilievo assume la circostanza che i convenuti alla zona di rientranza abbiano dato la funzione di cortile, dovendo rispettare questa area l'ampiezza prevista per gli spazi di isolamento. In queste condizioni va sancito il diritto degli attori di erigere il loro edificio in aderenza al fabbricato dei convenuti acquisendo la proprietà del suolo interposto tra il loro Parte_3 fabbricato ed il confine.” (…) “Per l'acquisto del suolo gli attori devono versare ai convenuti la complessiva somma di £ 4.400.000 come accertato dal consulente tecnico. Lo stesso consulente tecnico ha, poi, predisposto il tipo di frazionamento del suolo dei coniugi che Parte_3 coattivamente viene trasferito agli attori: esso è contraddistinto dalla particella 1126 del fol. 26 di ca.11, R.D.4,51 e R.A.0,28, per cui gli uffici competenti vanno autorizzati a procedere alle relative volture e trascrizioni, esonerandoli da responsabilità in ordine a tali incombenti”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “La carenza della indicazione di un termine entro il quale la condizione sospensiva o risolutiva debba verificarsi o mancare non comporta necessariamente un vincolo a tempo indeterminato delle parti ben potendosi il termine desumere implicitamente dalle esigenze di tutela degli opposti interessi delle parti con la conseguenza che quando il rapporto giuridico sia sospensivamente condizionato al verificarsi di un evento del quale non sia indicato il termine entro il quale possa utilmente avverarsi, il contratto deve considerarsi inefficace per il mancato avveramento della condizione - senza che ricorra l'esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice - dal momento in cui sia decorso il lasso di tempo congruo entro il quale la condizione avrebbe dovuto avverarsi e con l'ulteriore conseguenza che, quando la condizione è quella dell'adempimento dell'obbligazione principale di una parte, la condizione deve considerarsi non avverata nel momento in cui la mora del soggetto obbligato abbia assunto il carattere di un inadempimento di non scarsa importanza, che renda non più possibile l'adempimento della obbligazione contro la volontà del creditore” (Cassazione civile sez. II, 27/12/1994, n.11195).
Tale principio, del resto, è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento all'art. 2932 cod. civ.: “Nel rapporto giuridico che si costituisce per effetto della sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare di compravendita, il pagamento del prezzo ancora dovuto (dal promissario acquirente), pur conservando la sua originaria natura di prestazione essenziale del compratore, assume anche il valore e la funzione di una condizione sospensiva dell'effetto traslativo, destinata ad avverarsi, nel caso di adempimento,
o a divenire irrealizzabile, precludendo l'effetto condizionato, nell'ipotesi di omesso pagamento nel termine fissato dalla sentenza o, in mancanza, nel congruo lasso di tempo necessario perché la mora del promissario compratore assuma i caratteri dell'inadempimento di non scarsa importanza per il creditore, rendendo non più possibile l'adempimento tardivo contro la volontà di quest'ultimo”. (Cassazione civile sez. II, 31/07/2018, n. 20226).
In difetto di una espressa previsione – da parte della sentenza n. 96/86 - di un termine entro il quale la condizione del pagamento del prezzo dovesse verificarsi, deve ritenersi che tale termine debba individuarsi in quello di dieci anni, decorsi i quali si estingue l'obbligo di pagamento del prezzo.
Del resto, poiché il trasferimento della proprietà è stato stabilito con sentenza, deve trovare applicazione il principio generale di cui all'art. 2953 cod. civ, in materia di actio iudicati:
“La prescrizione decennale da “actio iudicati”, prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato” (Cassazione civile sez. III, 10/07/2014, n.15765).
Ne consegue che, a partire dal passaggio in giudicato della sentenza n. 96/86, gli odierni appellanti incidentali avrebbero dovuto effettuare il pagamento stabilito.
Nel caso di specie, in effetti, la condizione – in termini di pagamento del prezzo stabilito in sentenza od attività ad essa equipollente- non si è avverata entro il termine di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 96 emessa nel 1986. L'offerta di pagamento del prezzo, effettuata nel 2005 con l'instaurazione del giudizio di primo grado, non può che ritenersi tardivamente effettuata. Né può ritenersi, come sostenuto dagli odierni ricorrenti, che il termine di prescrizione debba essere quello ventennale, trattandosi di diritto reale. Del resto, la Corte di Cassazione, con la sentenza di rinvio, sul punto, ha affermato: “Il motivo è infondato perché il ricorrente intreccia due profili di una stessa questione che, seppure connessi, sono autonomi e vanno tenuti distinti, la prescrizione del diritto all'esecuzione degli obblighi nascenti dalla sentenza n. 96 del 1986 e la prescrizione del diritto sostanziale, azionato nel giudizio.
Va qui osservato che il diritto all'esecuzione degli obblighi di fare nascente da una pronuncia di condanna, anche se emessa a tutela del diritto di proprietà per la violazione delle distanze legali e quindi in caso di negatoria servitutis come tale imprescrittibile, è diritto diverso da quello sostanziale azionato nel giudizio in quanto determinato e non azionabile erga omnes, ma nei confronti di un preciso soggetto; pertanto, tale diritto è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c..”.
Neppure può essere condivisa la censura mossa dagli odierni ricorrenti secondo cui l'eccezione di prescrizione non può essere sollevata dalle controparti perché creditori. È evidente, infatti, che i predetti sono comunque portatori di un interesse.
Quanto al secondo motivo del ricorso scrutinabile in questa sede, quello afferente alla avvenuta compensazione delle spese processuali, effettuando una valutazione complessiva dell'esito del giudizio, non può non rilevarsi una reciproca soccombenza delle parti che determina la compensazione delle spese di questo grado di giudizio e di quello svolto innanzi alla Corte di
Cassazione.
Inquadrata in tali termini la questione, la richiesta formulata con l'appello incidentale dai coniugi volta a “Disporre il trasferimento in proprietà esclusiva ai coniugi e Parte_4 Parte_1
del terreno identificato al foglio 26 particella 1126 del Catasto Terreni del Comune Parte_2 di Gioia Tauro, corrispondente alla zona in cui doveva sorgere il pozzo luce del fabbricato la Rosa Versace-Pegna-Puntillo, dietro pagamento del suo valore, come indicato nella Perizia Giurata dell'Ing. , di euro 2200,00, al fine di permettere agli stessi sig.ri di costruire Per_4 Parte_5 in aderenza;
autorizzando gli uffici competenti alle relative trascrizioni e volture;
e per l'effetto prendere atto del versamento del prezzo del suolo ed attribuirlo a ciascuno dei proprietari per le quote ad essi spettanti”, non può essere accolta.
Doppio del contributo unificato
In conseguenza dell'integrale rigetto dell'appello principale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
, , e , avverso la sentenza del
[...] Controparte_7 Controparte_4 CP_5
Tribunale di Palmi n. 56/2010, pubblicata il 3.2.2010, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e;
Controparte_4 CP_5
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Compensa le spese del presente grado di giudizio e di quello svolto innanzi alla Corte di
Cassazione.
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale. Reggio Calabria, nella camera di consiglio svolta sulla piattaforma Microsoft Teams il 29.05.2025.
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civili, riunita in camera di consiglio, in persona dei sigg.: dott.ssa Patrizia Morabito Presidente dott. Natalino Sapone Consigliere dott.ssa Federica Rende Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 822/2019 R.G., promossa
DA
, nato il [...] a [...], e , nata il26.5.1938 a Parte_1 Parte_2 Palmi (RC), elettivamente domiciliati in Palmi, via F. Cilea n. 4, presso lo studio dell'avv. Maria E Soccorsa Eliana Riso, c.f. , pec , che li C.F._1 Email_1 rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce all'atto di costituzione in appello
Attori in riassunzione
CONTRO
, nata il [...] a [...], , nato il Controparte_1 Controparte_2
9.5.1958 a Gioia Tauro (RC), , nata il [...] a [...], Controparte_3 tutti elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Archia Poeta n. 7 presso lo studio dell'avv. G. Morabito, rappresenti e difesi dall'avv. Rocco Licastro, cf , pec C.F._2
giusta procura apposta a margine dell'atto di costituzione nel Email_3 giudizio di rinvio
Convenuti in riassunzione
E
e Controparte_4 CP_5
Convenuti in riassunzione contumaci
avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex art 392 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza già fissata per il 27.6.2024, sostituita dal deposito di note per trattazione scritta, le parti costituite nelle note di trattazione ritualmente depositate precisavano le conclusioni riportandosi alle eccezioni, domande, motivi, richieste e conclusioni formulate nei propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 5.12.2005 e convenivano Parte_1 Parte_2 innanzi al Tribunale di Palmi , Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2 CP_7 , nonchè e chiedendo che fosse loro attribuito il
[...] Controparte_4 CP_8 possesso del suolo di cui alla sentenza n. 96 del 1986 a fronte della loro disponibilità a versare, anche banco judicis, la somma degli attuali € 2.272,50 (vecchie £ 4.400.000) con condanna dei convenuti all'abbattimento di tutte le opere illegittime edificate nonché alla eliminazione delle servitù illegittime costituite.
Esponevano di essere comproprietari del suolo edificatorio di mq 245 sito in Gioia Tauro identificato al catasto terreni con il numero di particelle 724, 130, 129 e 912 del foglio di mappa n. 26.
Riferivano che i coniugi e avevano costruito all'inizio degli anni Persona_1 Controparte_6 '60 un fabbricato confinante con il loro terreno non adeguandosi alla licenza edilizia allora rilasciata dal Comune di Gioia Tauro;
in particolare, non avevano rispettato le distanze legali dal confine, non avevano costruito il pozzo-luce descritto nel progetto che accompagnava la richiesta di licenza edilizia, avevano impiantato sul terreno degli attori, sul quale facevano passare anche un cavo elettrico per forza motrice, un tubo di alimentazione idraulica.
Deducevano che, dinanzi a questi comportamenti illegittimi, si erano rivolti al Tribunale di Palmi che, con sentenza n. 96 del 1986, aveva: a) stabilito che la porzione di fabbricato era stata edificata in violazione delle Parte_3 distanze legali nella parte in cui non si era costruito il previsto punto luce;
b) trasferito loro in proprietà esclusiva - previo versamento dell'importo di £ 4.400.000 - parte del terreno dei sulla quale era prevista originariamente la costruzione - poi Parte_3 non realizzata - del pozzo luce;
detta superficie era stata frazionata nel corso del giudizio ed era stata identificata con il numero di particella 1126 del foglio 26;
c) ordinato la demolizione di tutti gli sporti e le vedute ivi presenti, autorizzando gli odierni attori a costruire in aderenza al fabbricato dei convenuti e la rimozione del cavo elettrico Parte_3
e della condotta idrica.
Evidenziavano che la sentenza passò in giudicato e che venne trascritta in data 26.7.1986 al pari dell'ipoteca legale sul terreno di cui alla particella n. 1126 a garanzia del pagamento di £ 4.400.000. Rilevavano che, nelle more, il 20.12.1985, i coniugi avevano venduto a: Parte_3
- l'appartamento posto al IV piano di via NA RI (fg. 26, part. Controparte_4
997 sub. 4) con atto trascritto il 20.1.1986;
- l'appartamento posto al II piano di via NA RI (fg. 26, part. 997 sub. CP_5
2) con atto trascritto il 30.6.1986; nonché avevano donato al figlio, , l'appartamento posto al III piano di via NA Controparte_2
RI (fg. 26, part. 997 sub. 3) con atto trascritto l'8.2.1989. Esponevano che, a seguito di tutte queste vicende, furono apportate una serie di modifiche a tutto il fabbricato ormai anche di e consistenti Parte_3 CP_5 Controparte_4
- nella costruzione di un muro di sbarramento alto circa mt. 2,80 che impedisce l'accesso al suolo (a loro avviso) attribuito agli attori dalla sentenza n. 96 del 1986 del Tribunale di Palmi;
- nella costruzione di un balcone al terzo piano della lunghezza di mt. 4,5 e profondo mt. 1;
- nella costruzione di un balcone tamponato con struttura metallica al quarto piano fuori terra, delle stesse dimensioni di quello edificato al primo piano;
- nella costruzione di una veduta diretta sul terreno trasferito dalla più volte citata sentenza all'altezza dell'abbaino scala.
2. Con atto di comparsa e risposta depositato il 13.3.2006 si costituiva , che chiedeva CP_5 il rigetto delle domande attoree e proponeva domanda riconvenzionale. Rilevava che, al momento dell'acquisto dell'immobile, non era a conoscenza - ed infatti tale circostanza non venne citata nel rogito notarile del 13.6.1986 - dell'esistenza di un giudizio pendente tra i suoi danti causa e gli odierni attori conclusosi con l'emissione della sentenza n. 96 del 1986. Avanzava, pertanto, domanda riconvenzionale volta alla condanna di Controparte_6 CP_1
e (propri danti causa) al risarcimento dei danni
[...] Controparte_2 Controparte_7 che avrebbe subito per effetto dell'accoglimento delle domande degli attori.
3. Con comparsa di costituzione depositata il 13.3.2006, si costituiva con Controparte_4 una comparsa di identico tenore rispetto a quella di . CP_5
4. Si costituivano, infine, e Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2 CP_7
, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
[...]
Eccepivano la prescrizione di ogni diritto scaturente a vantaggio degli attori dalla sentenza n. 96 dei 1986 emessa dal Tribunale di Palmi, rilevando che gli attori non avevano dato esecuzione alla predetta sentenza, che condizionava al versamento della somma di £ 4.400.000 il trasferimento della proprietà esclusiva. Deducevano l'improcedibilità della domanda per il mancato esercizio del diritto di interpello previsto dall'art. 875 cod. civ. e, pertanto, dichiaravano di non accettare la somma offerta dagli attori banco judicis.
La causa veniva istruita con espletamento di consulenza tecnica al fine di accertare lo stato dei luoghi nonché la realizzazione di opere illegittime dopo la pronuncia del Tribunale di Palmi n.
96/1986. All'udienza del 6.1.2009 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
5. Con sentenza n. 56/2010, pubblicata il 3.2.2010, il Tribunale di Palmi così disponeva:
“1) condanna , , , , Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7
e alla demolizione: Controparte_4 CP_5
- del muro dell'altezza di circa 2,80 mt posto al confine con la proprietà di e Parte_1 Pt_2
nonché del manufatto insistente alle sue spalle e sito sulla particella identificata al foglio 26
[...] particella 1126 presso il catasto terreni dei Comune di Gioia Tauro;
-di tutti gli sporti e le vedute (meglio identificati ai numeri 1), 2), 3) e 5) delle pagine 4 e 5 della consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. allegata agli atti e depositata in cancelleria il Per_2
7.10.2008) insistenti sulla particella 3126 del foglio 26 in quanto non collocati alla distanza legale dalla proprietà degli attori;
2) condanna , , , , Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7
e alla rimozione dal terreno di proprietà degli attori della Controparte_4 CP_5 condotta idrica, del cavo elettrico, del cavo di terra giallo-verde nonché dei tubi di adduzione idrica di moderno tipo “multistrato” e del contatore descritti al punto 6), pag. 5, della relazione di c.t.u. redatta dall'ing. Persona_3
3) condanna , , , a Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7 tenere indenni e dalle spese necessarie per l'esecuzione del Controparte_4 CP_5 punto 1) del presente dispositivo;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”
L'organo giudicante di primo grado rigettava la domanda con la quale gli attori avevano chiesto al Tribunale “di prendere atto del versamento del prezzo per l'acquisto del suolo a loro trasferito- previo pagamento dell'importo delle allora correnti 4.400.000 lire- dalla sentenza n. 96/1986 e, per l'effetto, dichiarare che essi hanno diritto a conseguire il possesso del suolo così trasferito”. Il giudice di primo grado rilevava che dalla sentenza n. 96/1986 emessa dal Tribunale di Palmi non era derivato il trasferimento immediato della proprietà del fondo indicato alla particella n.
1126 foglio 26, che, ove avvenuto, sarebbe stato imprescrittibile fatti salvi i diritti dei terzi, bensì il diritto al trasferimento del fondo non appena versato il prezzo di 4.400.000 lire. Affermava che tale diritto -soggetto alle regole generali espresse dagli artt. 2934 c.c. e 2946 c.c.- era ormai prescritto, in quanto nel decennio successivo alla sentenza immediatamente esecutiva n. 96/1986 gli attori non avevano versato il prezzo del fondo né avevano offerto il pagamento dell'importo nelle forme di legge. Deduceva che era infondata la tesi degli attori secondo cui essi non avrebbero potuto dare esecuzione alla sentenza in ragione dell'impossibilità di accedere alla particella n. 1126 per effetto delle opere abusive edificate dai convenuti, rilevando che, a rigore, gli attori, non avevano diritto ad accedere al fondo sino a quando non avessero versato il prezzo, sicché nessun impedimento al pagamento della somma di 4.400.000 lire poteva dirsi esistente.
Sotto questo ultimo profilo, aggiungeva che la condizione apposta alla sentenza n. 96/1986 non aveva impedito il decorso della prescrizione: infatti, la condizione era stata evidentemente apposta al trasferimento della proprietà della particella n. 1126, non certo al pagamento del relativo prezzo.
Concludeva sulla questione affermando che agli attori non poteva essere riconosciuto il diritto di proprietà sulla particella n. 1126 e, pertanto, affermava che gli stessi non avevano diritto ad accedere al predetto fondo.
Il Tribunale condannava i convenuti alla eliminazione delle opere abusive da loro realizzate sulle rispettive proprietà, rilevando che in sede istruttoria era emersa l'illegittimità delle edificazioni per cui era giudizio.
Il giudice di prime cure accoglieva la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalle sig.re e , rilevando che queste, per effetto della statuizione di condanna alla _4 CP_5 demolizione delle opere illegittime eseguite sul proprio appartamento, subivano l'evizione limitativa del bene, che, peraltro, avevano acquistato in buona fede, ignorando l'esistenza di una controversia tra i loro danti causa e i confinanti.
6. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da Controparte_6 Controparte_1 CP_2
e , che ne chiedevano l'integrale riforma.
[...] Controparte_7 Con l'unico motivo di gravame proposto, gli appellanti denunciavano la mancata valutazione del diritto di costruire sul confine un muro chiuso a realizzazione del cavedio pacificamente esistente nell'originario progetto nonché della sussistenza del diritto di costruire sul confine. Affermavano che il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare essi appellanti alla costruzione sul confine del muro mancante a completamento del previsto cavedio e, solo per il caso di inadempimento immediato della sentenza, ordinare la demolizione di sporti e vedute, rilevando come questi ultimi non erano illegittimi ex se, ma solo perché non era stata completata la chiusura prevista sul confine.
Deducevano che il giudice non aveva negato il diritto a costruire sul confine, con la conseguenza che la statuizione di condanna alla demolizione del muro costruito sul confine non era legittima.
7. Si costituivano e chiedendo il rigetto del gravame e proponendo Parte_1 Parte_2 appello incidentale.
Contestavano le avverse deduzioni, argomentando che sia la normativa edilizia che quella antisismica vietavano la costruzione del muro sul confine di cui la sentenza gravata aveva ordinato la demolizione. Con il primo motivo di appello incidentale chiedevano di “disporre il trasferimento in proprietà esclusiva ai coniugi e del terreno identificato al foglio 26 particella 1126 Parte_1 Parte_2 del Catasto Terreni del Comune di Gioia Tauro, dietro pagamento del suo valore, come indicato nella Perizia Giurata dell'Ing. , di euro 2200,00, al fine di permettere agli stessi sig.ri Per_4 [...] di costruire in aderenza;
autorizzando gli uffici competenti alle relative trascrizioni e Pt_4 volture;
e per l'effetto prendere atto del versamento del prezzo del suolo ed attribuirlo a ciascuno dei proprietari per le quote ad essi spettanti;
dichiarare che, per l'effetto della devoluzione del prezzo ai proprietari, i concludenti hanno diritto a conseguire il possesso del suolo già descritto, condannando gli stessi proprietari all'abbattimento del muto di sbarramento che impedisce l'accesso all'interno della medesima area”. All'uopo deducevano che la sentenza era errata nella parte in cui aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto al trasferimento della proprietà della particella sopra indicata sorto a seguito della sentenza n. 96/1986 emessa dal Tribunale di Palmi, passata in giudicato.
Affermavano che la pronuncia n. 96/1986 era una sentenza sottoposta a condizione e, in quanto tale, i diritti e gli obblighi da essa scaturenti non erano prescritti (cfr. Cass. S.U. 10615/1996): si trattava di una sentenza inefficace fino al momento dell'avveramento della condizione, rappresentata dal pagamento del prezzo, impedito sino a quel momento dagli abusivismi commessi nel corso degli anni dagli appellanti. Aggiungevano che l'eccezione di prescrizione era stata sollevata dai soggetti creditori (del diritto di ricevere il pagamento del prezzo) che, in quanto tali, non erano legittimati ad eccepirla. In subordine, rilevavano che “non vi era prescrizione dell'actio judicati, in quanto la precedente sentenza non poteva spiegare effetti, occorrendo una nuova sentenza che statuisse l'eliminazione delle nuove opere abusive, compiute al fine di non far eseguire la sentenza n. 96/86 e che il procedimento che aveva portato alla nuova sentenza era di carattere reale, per cui il termine di prescrizione era ventennale”.
Con il secondo motivo di appello, chiedevano la condanna degli appellanti alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Rilevavano che la sentenza era errata anche nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese di lite anziché la condanna dei convenuti, argomentando che il giudice aveva omesso di considerare che essi, attori in primo grado, avevano subito ingenti danni economici a causa degli abusivismi commessi dai convenuti.
8. Si costituiva chiedendo il rigetto del gravame proposto da Controparte_4 CP_6
e e proponendo appello
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7 incidentale.
Con il primo motivo di appello, denunciava l'erroneità della sentenza Controparte_4 nella parte in cui il giudice, pur riconoscendole un diritto risarcitorio a danno dei Controparte_9 lo quantificava soltanto nei costi da sopportare per l'adeguamento della situazione dei luoghi alle statuizioni della sentenza e, quindi in maniera iniqua rispetto al danno sofferto da essa acquirente per la perdita del diritto in seguito all'ordine di demolizione. Con il secondo motivo di gravame, deduceva l'erroneità della pronuncia nella parte in cui veniva condannata al pagamento delle spese di rimozione dalla proprietà degli attori del cavo di terra giallo- verde e del tubo di adduzione idrica, sul rilievo che all'atto dell'acquisto del suo appartamento non era necessaria alcuna modifica dello stato dei luoghi, perché le condotte elettriche ed idriche erano già presenti e servivano l'appartamento acquistato allo stesso identico modo.
9. Con sentenza n. 88/2018 pubblicata il 12.2.2018 la Corte d'appello di Reggio Calabria rigettava l'appello principale e l'appello incidentale proposto dalla compensando le spese del giudizio _4 per reciproca soccombenza.
La Corte confermava la decisione del Tribunale in ordine alla statuizione di condanna alla demolizione delle opere illegittimamente edificate, rilevando che i convenuti, odierni appellanti, avevano edificato e mantenuto, nel corso degli anni, opere in violazione delle distanze legali che, in quanto non pattuite con gli attori né usucapite a titolo di servitù, presentavano i caratteri della illegittimità e dovevano, pertanto, essere demolite. Nel prosieguo, esaminando i motivi di appello incidentale proposti dalla sig.ra li rigettava _4 entrambi. In particolare, quanto al primo motivo, la Corte affermava che la richiedente non aveva quantificato compiutamente la richiesta risarcitoria e, pertanto, la stima del danno operata dal Tribunale, parametrata ai costi di adeguamento dell'immobile alle statuizioni di condanna alla demolizione delle opere abusive della sentenza, era corretta.
In ordine al secondo motivo, rilevava che la decisione del giudice di primo grado doveva essere confermata in quanto i cavi erano stati costruiti dopo l'acquisto da parte della sig.ra _4 (unitamente alla sig.ra ) degli immobili siti all'interno del fabbricato originariamente di CP_5 proprietà dei soli Parte_3
10. Con ricorso in Cassazione, , e Controparte_6 Controparte_2 Controparte_1 [...]
impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria. CP_7
Con il primo motivo lamentavano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1073, 2953 e 2909 c.c. in relazione al comma 1 n. 3 dell'art. 360 cpc. Secondo i ricorrenti, la Corte Distrettuale non aveva tenuto conto né del fatto che i coniugi non avevano dato la prova della illegittimità urbanistico-edilizia del fabbricato Parte_5
Versace-Riso, né del fatto che nel caso in esame si verteva in ipotesi di obbligazione propter rem basata sul titolo giudiziale del 1986 ormai prescritto.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentavano la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 co.
1 n. 5 cpc per omessa, inesistente e contraddittoria motivazione della pronuncia.
Affermavano che la sentenza era connotata da mera apparenza e da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sorrette da un ragionamento perplesso e incomprensibile.
Si costituivano e che resistevano con controricorso e proponevano a Parte_1 Parte_2 loro volta ricorso incidentale affidato ad un motivo. Lamentavano la violazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 360 comma I nn. 4 e 5 cpc per omessa pronuncia sui motivi di gravame ed omessa e inesistente motivazione. Deducevano che la Corte Distrettuale aveva omesso non solo qualunque riferimento a essi ricorrenti, come se non fossero parti del giudizio, ma anche di esaminare i motivi di appello incidentale dagli stessi proposto.
11. Con sentenza n. 19395/2019, pubblicata il 18.7.2019, la Corte di Cassazione così statuiva:
“accoglie in ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione”. La Suprema Corte rigettava il primo motivo del ricorso principale proposto dai sig.ri CP_6
e , deducendo che la Corte
[...] Parte_6 Controparte_2 Controparte_7 aveva correttamente ritenuto che le violazioni delle distanze legali non erano state pattuite tra le parti interessate e non era stato usucapito il relativo diritto di servitù, cioè il diritto a mantenere le costruzioni a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge.
Rigettava anche il secondo motivo del ricorso principale, rilevando che il tenore della censura richiamava il testo dell'art 360 cpc n. 5 nella versione anteriore alla riforma introdotta dal D.L. n. 83/2012, norma che, nel caso di specie, non era tuttavia applicabile, trattandosi di sentenza depositata il 12.2.2018, quindi, dopo l'entrata in vigore della novella, che, introducendo una disciplina stringente, non consentiva più l'intervento della Corte di Cassazione per il caso di insufficiente o contraddittoria motivazione.
A prescindere da tale aspetto, rilevava che la Corte distrettuale aveva adeguatamente indicato le ragioni poste a fondamento della decisione di conferma della statuizione di rigetto della domanda di acquisto per usucapione del diritto di mantenere la costruzione oggetto del giudizio a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa in vigore, specificando che le violazioni delle distanze legali non risalivano ad un tempo utile per ritenere maturata la fattispecie acquisitiva in questione. La Corte di Cassazione accoglieva l'unico motivo di ricorso incidentale proposto da e Parte_1
sul rilievo che la Corte d'Appello di Reggio Calabria, non solo aveva omesso di dare Parte_2 conto della stessa presenza in giudizio dei coniugi, che si erano regolarmente costituiti e avevano proposto appello incidentale con più motivi, ma aveva omesso di esaminare il relativo appello incidentale nella sua completa articolazione. Pertanto, in accoglimento del motivo, rinviava la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione affinché provvedesse ad esaminare l'atto di appello incidentale avanzato dai coniugi Parte_5
12. Con atto di citazione in riassunzione a seguito del rinvio della Corte di Cassazione ex art. 392 cpc, notificato in data 17.10.2019, i sig.ri e citavano a giudizio innanzi Parte_1 Parte_2 alla Corte d'Appello di Reggio Calabria i sig.ri , Controparte_1 Controparte_2 CP_7
, e , chiedendo di 1) Dichiarare inammissibile e
[...] Controparte_4 CP_5 comunque rigettare perché macroscopicamente infondato l'appello proposto dai sig.ri
[...]
CP_9
2) Disporre il trasferimento in proprietà esclusiva ai coniugi e del terreno Parte_1 Parte_2 identificato al foglio 26 particella 1126 del Catasto Terreni del Comune di Gioia Tauro, corrispondente alla zona in cui doveva sorgere il pozzo luce del fabbricato la Rosa Versace-Pegna- Puntillo, dietro pagamento del suo valore, come indicato nella Perizia Giurata dell'Ing. di Per_4 euro 2200,00, al fine di permettere agli stessi sig.ri di costruire in aderenza;
Parte_5 autorizzando gli uffici competenti alle relative trascrizioni e volture;
e per l'effetto prendere atto del versamento del prezzo del suolo ed attribuirlo a ciascuno dei proprietari per le quote ad essi spettanti;
3) Dichiarare che, per l'effetto della devoluzione del prezzo ai proprietari, i concludenti hanno diritto a conseguire il possesso del suolo già descritto, condannando gli stessi proprietari all'abbattimento del muro di sbarramento che impedisce l'accesso all'interno della medesima area”;
4) Confermare la sentenza di primo grado, condannando , Controparte_1 Controparte_2
, personalmente e in qualità di coeredi di e di Controparte_7 Persona_1 Controparte_6 genitrice deceduta nelle more del procedimento civile, , alla Controparte_4 CP_5 demolizione del muro dell'altezza di circa 2,80 mt posto al confine con la proprietà di e Parte_1
nonché del manufatto insistente alle sue spalle e sito sulla particella 1126 del foglio Parte_2
26 del Catasto terreni del Comune di Gioia Tauro;
alla demolizione di tutti gli sporti e le vedute insistenti sulla particella 1126 del foglio 26 non collocati alla distanza legale dalla proprietà degli attori;
nonché condannare gli stessi alla rimozione del terreno di proprietà degli attori della condotta idrica, del cavo elettrico, del cavo di terra giallo-verde, nonché alla rimozione del tubo di adduzione idrica di moderno tipo “multistrato” e del contatore, tutti descritti dalla relazione di CTU redatta dall'Ing. Per_2
5) condannare tutte le controparti, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7
e , alle spese ed onorari del giudizio di primo grado, tenuto Controparte_4 CP_5 anche conto della parcella del ctu ing. Per_2
6)condannare tutte le controparti, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7
e , alle spese, competenze e onorari del giudizio di secondo Controparte_4 CP_5 grado (Corte d'Appello di Reggio Cal.- sentenza cassata con rinvio); 7) condannare tutte le controparti, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7
e , alle spese, competenze e onorari del giudizio tenuto davanti Controparte_4 CP_5 la Suprema Corte;
8) condannare tutte le controparti, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7
e , alle spese, competenze e onorari del presente nuovo grado Controparte_4 CP_5 di giudizio.
Esponevano che il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 56/2010, dopo aver accertato la natura abusiva delle opere realizzate dai convenuti, condannando questi ultimi alla loro demolizione (muro con manufatto insistente alle sue spalle, sporti e vedute) e rimozione (tubi e cavi), aveva erroneamente rigettato la domanda da essi proposta di trasferimento del possesso del terreno per cui
è giudizio, che, come da sentenza n. 96/1986, era stato trasferito in proprietà ad essi attori dietro pagamento del prezzo. Nell'ambito del giudizio di appello promosso dai sig.ri avverso la sentenza n. Controparte_9
56/2010, gli odierni attori in riassunzione avevano proposto appello incidentale, chiedendo che la sentenza citata venisse riformata nella parte in cui non trasferiva il possesso del terreno a seguito del versamento del prezzo avvenuto banco judicis. All'uopo rilevavano che la pronuncia n. 96/1986 era una sentenza sottoposta a condizione e, in quanto tale, i diritti e gli obblighi da essa scaturenti non erano prescritti (cfr. Cass. S.U. 10615/1996): si trattava di una sentenza inefficace fino al momento dell'avveramento della condizione, rappresentata dal pagamento del prezzo, impedito sino a quel momento dagli abusivismi commessi nel corso degli anni dagli appellanti. Aggiungevano che l'eccezione di prescrizione era stata sollevata dai soggetti creditori (del diritto di ricevere il pagamento del prezzo) che, in quanto tali, non erano legittimati ad eccepirla.
In subordine, rilevavano che non vi era prescrizione dell'actio judicati della sentenza n. 96/86, in quanto tale sentenza non poteva spiegare effetti in mancanza di una pronuncia giudiziale di condanna alla eliminazione delle opere abusive compiute dai al fine di evitare il Parte_7 trasferimento del bene.
Aggiungevano che il procedimento instaurato nel 2005 era di carattere reale, per cui il termine di prescrizione era ventennale.
Deducevano la palese ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese di lite.
13. Si costituivano i sig.ri e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7 chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Deducevano che la sentenza n. 96/86 non aveva determinato il trasferimento immediato della proprietà del fondo insistente nella particella 1126 ma aveva condizionato il diritto al trasferimento del fondo al versamento del prezzo di £ 4.400.000, onere a cui i coniugi non hanno Parte_4 mai ottemperato nel termine decennale.
Rilevavano che il diritto al trasferimento del bene, come sostenuto nella sentenza, è soggetto alle regole generali espresse dagli artt. 2934 e 2946 c.c., che statuiscono, il primo, che ogni diritto “si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge” e, il secondo che, “salvo i casi per cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono con il decorso di dieci anni”, termine che decorre, ex art 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, vale a dire, nel caso di specie, dalla data della provvisoria esecuzione della sentenza del
Tribunale di Palmi del 1986.
Affermavano che la giurisprudenza di legittimità è concorde nello statuire che il diritto all'esecuzione agli obblighi di fare, nascente da una pronunzia di condanna, anche se emessa a tutela del diritto di proprietà per violazione delle distanze legali, e quindi in caso di negatoria servitutis, come tale imprescrittibile, è diritto diverso da quello sostanziale azionato nel giudizio de quo, in quanto non determinato ed azionabile erga omnes, ma nei confronti di un preciso soggetto;
pertanto tale diritto, nel caso di specie in capo ai coniugi – era soggetto all'ordinaria Pt_1 Pt_2 prescrizione decennale ex art. 2946 c. c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e che, Controparte_4 CP_5 sebbene regolarmente citate a giudizio, non si sono costituite. Passando all'esame dei motivi di appello proposti dai coniugi nell'ambito del Parte_5 procedimento definito da questa Corte in diversa composizione con sentenza n. 88/2018, occorre precisare che le domande di cui ai nn. 1 (“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché macroscopicamente infondato l'appello proposto dai sig.ri e 4 (“Confermare la Controparte_9 sentenza di primo grado, condannando , , Controparte_1 Controparte_2 CP_7
, personalmente e in qualità di coeredi di e di genitrice
[...] Persona_1 Controparte_6 deceduta nelle more del procedimento civile, , , alla Controparte_4 CP_5 demolizione del muro dell'altezza di circa 2,80 mt posto al confine con la proprietà di e Parte_1
, nonché del manufatto insistente alle sue spalle e sito sulla particella 1126 del foglio Parte_2
26 del Catasto terreni del Comune di Gioia Tauro;
alla demolizione di tutti gli sporti e le vedute insistenti sulla particella 1126 del foglio 26 non collocati alla distanza legale dalla proprietà degli attori;
nonché condannare gli stessi alla rimozione del terreno di proprietà degli attori della condotta idrica, del cavo elettrico, del cavo di terra giallo-verde, nonché alla rimozione del tubo di adduzione idrica di moderno tipo “multistrato” e del contatore, tutti de scritti dalla relazione di CTU redatta dall'Ing. ) dell'atto di citazione ex art 392 c.p.c. (corrispondenti a quelle i cui ai nn. 2 e Per_2 5 dell'atto di comparsa di costituzione in appello con appello incidentale) non possono essere esaminate, in quanto si tratta di domande già definite dalle statuizioni rese dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19395/2019. Il Collegio è, quindi, chiamato ad esaminare soltanto le domande di cui ai nn. 2 (“Disporre il trasferimento in proprietà esclusiva ai coniugi e del terreno identificato Parte_1 Parte_2 al foglio 26 particella 1126 del Catasto Terreni del Comune di Gioia Tauro, corrispondente alla zona in cui doveva sorgere il pozzo luce del fabbricato la Versace-Pegna-Puntillo, dietro pagamento CP_6 del suo valore, come indicato nella Perizia Giurata dell'Ing. , di euro 2.200,00, al fine di Per_4 permettere agli stessi sig.ri di costruire in aderenza;
autorizzando gli uffici competenti Parte_5 alle relative trascrizioni e volture;
e per l'effetto prendere atto del versamento del prezzo del suolo ed attribuirlo a ciascuno dei proprietari per le quote ad essi spettanti”) e 3 (“Dichiarare che, per l'effetto della devoluzione del prezzo ai proprietari, i concludenti hanno diritto a conseguire il possesso del suolo già descritto, condannando gli stessi proprietari all'abbattimento del muto di sbarramento che impedisce l'accesso all'interno della medesima area”) dell'atto di citazione in riassunzione (corrispondenti al primo motivo di appello incidentale proposto dai coniugi
[...]
, nonché quelle relative alla regolamentazione delle spese di lite (nn. 5, 6, 7, e 8). Pt_4
15. Con il primo motivo di appello incidentale, i coniugi avevano censurato la Parte_5 sentenza del Tribunale di Palmi n. 56/2010 nella parte in cui il Giudice aveva erroneamente dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto al trasferimento della proprietà del fondo identificato al catasto terreni di Gioia Tauro con il numero di particella 1126 del foglio di mappa n. 26, sorto a seguito della sentenza n. 96/1986 emessa dal Tribunale di Palmi, passata in giudicato.
Affermavano che la pronuncia n. 96/1986 era una sentenza sottoposta a condizione e, in quanto tale, i diritti e gli obblighi da essa scaturenti non erano prescritti (cfr. Cass. S.U. 10615/1996): si trattava di una sentenza inefficace fino al momento dell'avveramento della condizione, rappresentata dal pagamento del prezzo, impedito sino a quel momento dagli abusivismi commessi nel corso degli anni dagli appellanti. Aggiungevano che l'eccezione di prescrizione era stata sollevata dai soggetti creditori (del diritto di ricevere il pagamento del prezzo) che, in quanto tali, non erano legittimati ad eccepirla. In subordine, rilevavano che “non vi era prescrizione dell'actio judicati, in quanto la precedente sentenza non poteva spiegare effetti, occorrendo una nuova sentenza che statuisse l'eliminazione delle nuove opere abusive, compiute al fine di non far eseguire la sentenza n. 96/86 e che il procedimento che aveva portato alla nuova sentenza era di carattere reale, per cui il termine di prescrizione era ventennale”. Chiedevano, pertanto, di “disporre il trasferimento in proprietà esclusiva ai coniugi e Parte_1
del terreno identificato al foglio 26 particella 1126 del Catasto Terreni del Comune Parte_2 di Gioia Tauro, corrispondente alla zona in cui doveva sorgere il pozzo luce del fabbricato la Rosa
Versace-Pegna-Puntillo, dietro pagamento del suo valore, come indicato nella Perizia Giurata dell'Ing. , di euro 2200,00, al fine di permettere agli stessi sig.ri di costruire Per_4 Parte_5 in aderenza;
autorizzando gli uffici competenti alle relative trascrizioni e volture;
e per l'effetto prendere atto del versamento del prezzo del suolo ed attribuirlo a ciascuno dei proprietari per le quote ad essi spettanti”; e di “dichiarare che, per l'effetto della devoluzione del prezzo ai proprietari, i concludenti hanno diritto a conseguire il possesso del suolo già descritto, condannando gli stessi proprietari all'abbattimento del muto di sbarramento che impedisce l'accesso all'interno della medesima area”
Il Tribunale di Palmi aveva rigettato la domanda di riconoscimento dell'intervenuto trasferimento in favore degli attori (coniugi del diritto di proprietà della particella n. 1126, foglio n. Parte_5
26, del catasto del Comune di Gioia Tauro dietro pagamento del prezzo ai convenuti, argomentando quanto segue:
“Dalla sentenza più volte citata [sentenza n. 96/1986 del Tribunale di Palmi] non è derivato il trasferimento immediato della proprietà del fondo indicato alla particella n. 1126 del foglio 26, che- ove avvenuto- sarebbe stato imprescrittibile fatti salvi i diritti dei terzi, bensì il diritto al trasferimento del fondo non appena versato il prezzo di 4.400.000 lire.
Questo diritto è soggetto alle regole generali espresse dagli artt. 2934 e 2946 c.c.: per la prima norma, “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”; per la seconda, “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. L'art 2935 c.c. precisa che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Applicando dette norme alla fattispecie concreta, si osserva che non è contestato dalle parti che il versamento di 4.400.000 lire non sia avvenuto sino al momento di introduzione della presente controversia né gli attori hanno dimostrato di aver offerto il pagamento dell'importo sopra indicato nelle forme di legge, così mettendo in mora i creditori. È del resto evidente che il lasso di tempo intercorso tra la sentenza immediatamente esecutiva n. 96 del 1986 ed il momento introduttivo del presente giudizio, risalente al 2005, è ben superiore ai dieci anni fissati dalla legge come termine per la prescrizione del diritto.
Ulteriormente, non ha pregio l'argomentazione degli attori che vorrebbe evidenziare l'impossibilità di accedere alla particella per effetto delle opere abusive edificate dai convenuti
[...] come ragione ostativa all'esecuzione della sentenza. Infatti, a rigore, gli attori non CP_9 avevano diritto di accedere alla particella sino a quando non avessero versato, o offerto di versare nelle forme di legge, il prezzo determinato dal Tribunale. Nessun impedimento al pagamento della somma di 4.400.000 lire è esistito, o comunque è stato provato che esistesse. Né l'esistenza della condizione apposta dalla sentenza n. 96/1986 può dirsi che abbia impedito il decorso della prescrizione: infatti, la condizione è stata apposta al trasferimento della proprietà, non certo al pagamento del prezzo.
Pertanto, il rifiuto da parte dei convenuti della somma offerta dagli attori banco judicis è legittimo. In sintesi, non potendo riconoscersi un diritto di proprietà degli attori sulla particella n. 1126, deve affermarsi che essi non hanno diritto di accedere al predetto fondo.”
La sentenza 96/86 così argomentava: “L'esercizio del diritto di prevenzione può essere legittimamente svolto o costruendo sul confine o alla distanza legale dal confine (nel caso in esame a metri 3 in virtù dell'art. 8 L. n. 1684/62 al tempo esistente). I convenuti, invece, hanno adottato una terza soluzione, non prevista dalle leggi vigenti al tempo della costruzione e, quindi, illegittima: essi, cioè, hanno costruito in parte sul confine ed in parte ad una distanza di m. 2,45 e con sporti dal confine a m. 1,45.
Nessun rilievo assume la circostanza che i convenuti alla zona di rientranza abbiano dato la funzione di cortile, dovendo rispettare questa area l'ampiezza prevista per gli spazi di isolamento. In queste condizioni va sancito il diritto degli attori di erigere il loro edificio in aderenza al fabbricato dei convenuti acquisendo la proprietà del suolo interposto tra il loro Parte_3 fabbricato ed il confine.” (…) “Per l'acquisto del suolo gli attori devono versare ai convenuti la complessiva somma di £ 4.400.000 come accertato dal consulente tecnico. Lo stesso consulente tecnico ha, poi, predisposto il tipo di frazionamento del suolo dei coniugi che Parte_3 coattivamente viene trasferito agli attori: esso è contraddistinto dalla particella 1126 del fol. 26 di ca.11, R.D.4,51 e R.A.0,28, per cui gli uffici competenti vanno autorizzati a procedere alle relative volture e trascrizioni, esonerandoli da responsabilità in ordine a tali incombenti”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “La carenza della indicazione di un termine entro il quale la condizione sospensiva o risolutiva debba verificarsi o mancare non comporta necessariamente un vincolo a tempo indeterminato delle parti ben potendosi il termine desumere implicitamente dalle esigenze di tutela degli opposti interessi delle parti con la conseguenza che quando il rapporto giuridico sia sospensivamente condizionato al verificarsi di un evento del quale non sia indicato il termine entro il quale possa utilmente avverarsi, il contratto deve considerarsi inefficace per il mancato avveramento della condizione - senza che ricorra l'esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice - dal momento in cui sia decorso il lasso di tempo congruo entro il quale la condizione avrebbe dovuto avverarsi e con l'ulteriore conseguenza che, quando la condizione è quella dell'adempimento dell'obbligazione principale di una parte, la condizione deve considerarsi non avverata nel momento in cui la mora del soggetto obbligato abbia assunto il carattere di un inadempimento di non scarsa importanza, che renda non più possibile l'adempimento della obbligazione contro la volontà del creditore” (Cassazione civile sez. II, 27/12/1994, n.11195).
Tale principio, del resto, è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento all'art. 2932 cod. civ.: “Nel rapporto giuridico che si costituisce per effetto della sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare di compravendita, il pagamento del prezzo ancora dovuto (dal promissario acquirente), pur conservando la sua originaria natura di prestazione essenziale del compratore, assume anche il valore e la funzione di una condizione sospensiva dell'effetto traslativo, destinata ad avverarsi, nel caso di adempimento,
o a divenire irrealizzabile, precludendo l'effetto condizionato, nell'ipotesi di omesso pagamento nel termine fissato dalla sentenza o, in mancanza, nel congruo lasso di tempo necessario perché la mora del promissario compratore assuma i caratteri dell'inadempimento di non scarsa importanza per il creditore, rendendo non più possibile l'adempimento tardivo contro la volontà di quest'ultimo”. (Cassazione civile sez. II, 31/07/2018, n. 20226).
In difetto di una espressa previsione – da parte della sentenza n. 96/86 - di un termine entro il quale la condizione del pagamento del prezzo dovesse verificarsi, deve ritenersi che tale termine debba individuarsi in quello di dieci anni, decorsi i quali si estingue l'obbligo di pagamento del prezzo.
Del resto, poiché il trasferimento della proprietà è stato stabilito con sentenza, deve trovare applicazione il principio generale di cui all'art. 2953 cod. civ, in materia di actio iudicati:
“La prescrizione decennale da “actio iudicati”, prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato” (Cassazione civile sez. III, 10/07/2014, n.15765).
Ne consegue che, a partire dal passaggio in giudicato della sentenza n. 96/86, gli odierni appellanti incidentali avrebbero dovuto effettuare il pagamento stabilito.
Nel caso di specie, in effetti, la condizione – in termini di pagamento del prezzo stabilito in sentenza od attività ad essa equipollente- non si è avverata entro il termine di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 96 emessa nel 1986. L'offerta di pagamento del prezzo, effettuata nel 2005 con l'instaurazione del giudizio di primo grado, non può che ritenersi tardivamente effettuata. Né può ritenersi, come sostenuto dagli odierni ricorrenti, che il termine di prescrizione debba essere quello ventennale, trattandosi di diritto reale. Del resto, la Corte di Cassazione, con la sentenza di rinvio, sul punto, ha affermato: “Il motivo è infondato perché il ricorrente intreccia due profili di una stessa questione che, seppure connessi, sono autonomi e vanno tenuti distinti, la prescrizione del diritto all'esecuzione degli obblighi nascenti dalla sentenza n. 96 del 1986 e la prescrizione del diritto sostanziale, azionato nel giudizio.
Va qui osservato che il diritto all'esecuzione degli obblighi di fare nascente da una pronuncia di condanna, anche se emessa a tutela del diritto di proprietà per la violazione delle distanze legali e quindi in caso di negatoria servitutis come tale imprescrittibile, è diritto diverso da quello sostanziale azionato nel giudizio in quanto determinato e non azionabile erga omnes, ma nei confronti di un preciso soggetto; pertanto, tale diritto è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c..”.
Neppure può essere condivisa la censura mossa dagli odierni ricorrenti secondo cui l'eccezione di prescrizione non può essere sollevata dalle controparti perché creditori. È evidente, infatti, che i predetti sono comunque portatori di un interesse.
Quanto al secondo motivo del ricorso scrutinabile in questa sede, quello afferente alla avvenuta compensazione delle spese processuali, effettuando una valutazione complessiva dell'esito del giudizio, non può non rilevarsi una reciproca soccombenza delle parti che determina la compensazione delle spese di questo grado di giudizio e di quello svolto innanzi alla Corte di
Cassazione.
Inquadrata in tali termini la questione, la richiesta formulata con l'appello incidentale dai coniugi volta a “Disporre il trasferimento in proprietà esclusiva ai coniugi e Parte_4 Parte_1
del terreno identificato al foglio 26 particella 1126 del Catasto Terreni del Comune Parte_2 di Gioia Tauro, corrispondente alla zona in cui doveva sorgere il pozzo luce del fabbricato la Rosa Versace-Pegna-Puntillo, dietro pagamento del suo valore, come indicato nella Perizia Giurata dell'Ing. , di euro 2200,00, al fine di permettere agli stessi sig.ri di costruire Per_4 Parte_5 in aderenza;
autorizzando gli uffici competenti alle relative trascrizioni e volture;
e per l'effetto prendere atto del versamento del prezzo del suolo ed attribuirlo a ciascuno dei proprietari per le quote ad essi spettanti”, non può essere accolta.
Doppio del contributo unificato
In conseguenza dell'integrale rigetto dell'appello principale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
, , e , avverso la sentenza del
[...] Controparte_7 Controparte_4 CP_5
Tribunale di Palmi n. 56/2010, pubblicata il 3.2.2010, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e;
Controparte_4 CP_5
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Compensa le spese del presente grado di giudizio e di quello svolto innanzi alla Corte di
Cassazione.
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale. Reggio Calabria, nella camera di consiglio svolta sulla piattaforma Microsoft Teams il 29.05.2025.
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito