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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 6618/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6618/2023 avente ad oggetto modifica ex art. 473 bis. 29 c.p.c.
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (CF: rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. GAROFALO LAURA
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (CF: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. PANEBIANCO FRANCESCO RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 07.11.2023, premettendo di essere genitore insieme al Parte_1
resistente del figlio - già , come da sentenza di rettifica di sesso di Controparte_1 Per_1 Per_2
questo Tribunale n. 4759/22 - nato a [...] il [...], ha chiesto la modifica dei provvedimenti adottati con ordinanza n. 9544/16 del 20.05.2016, resa all'esito del procedimento n. 10600/2015 RG.
Nello specifico, ha richiesto di aumentare l'assegno di mantenimento per il figlio, posto già a carico del padre da € 200,00, ad € 400,00 con decorrenza dal deposito del Controparte_1
ricorso, in ragione delle aumentate necessità dello stesso oggi studente universitario.
Si è costituito il resistente con comparsa del 25.11.2023, opponendosi alle Controparte_1
modifiche proposte dalla ricorrente.
Con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 18.03.2024, entrambe le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, depositato telematicamente in data 06.02.2024,
e hanno insistito per la modifica nei termini ed alle condizioni di seguito indicate:
“1-Le parti espressamente acconsentono alla modifica dell'assegna di mantenimento indiretto in favore del figlio oggetto di precedente regolamentazione resa nel Proc. Civ. n. CP_2
9544-2016 R.G. del Tribunale di Catania;
2-Il Sig. si impegna a corrispondere a fare data dal mese di gennaio 2024, in Controparte_1
favore del figlio, la somma mensile di: € 300,00 (trecento/00), oltre il 50% delle spese straordinarie;
3- spese legali compensate.”
La causa è stata rimessa al Collegio in data 8 aprile 2024.
Ritiene il Tribunale di poter accogliere l'istanza per cui l'ordinanza n. 9544/16 del 20.05.2016 va modificata nei termini di cui all'accordo sottoscritto da entrambe le parti e depositato in data
06.02.2024, in quanto le condizioni appaiono congrue e idonee a tutelare l'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente.
In mancanza di una parte soccombente, stante la natura congiunta della definizione del procedimento, le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale,
visto l'art. 473 bis -29 c.p.c.,
modifica parzialmente l'ordinanza n. 9544/16 di questo Tribunale e dispone che Controparte_1
versi a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di € 300,00 CP_2
mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal gennaio 2024.
Spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17/01/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6618/2023 avente ad oggetto modifica ex art. 473 bis. 29 c.p.c.
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (CF: rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. GAROFALO LAURA
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (CF: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. PANEBIANCO FRANCESCO RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 07.11.2023, premettendo di essere genitore insieme al Parte_1
resistente del figlio - già , come da sentenza di rettifica di sesso di Controparte_1 Per_1 Per_2
questo Tribunale n. 4759/22 - nato a [...] il [...], ha chiesto la modifica dei provvedimenti adottati con ordinanza n. 9544/16 del 20.05.2016, resa all'esito del procedimento n. 10600/2015 RG.
Nello specifico, ha richiesto di aumentare l'assegno di mantenimento per il figlio, posto già a carico del padre da € 200,00, ad € 400,00 con decorrenza dal deposito del Controparte_1
ricorso, in ragione delle aumentate necessità dello stesso oggi studente universitario.
Si è costituito il resistente con comparsa del 25.11.2023, opponendosi alle Controparte_1
modifiche proposte dalla ricorrente.
Con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 18.03.2024, entrambe le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, depositato telematicamente in data 06.02.2024,
e hanno insistito per la modifica nei termini ed alle condizioni di seguito indicate:
“1-Le parti espressamente acconsentono alla modifica dell'assegna di mantenimento indiretto in favore del figlio oggetto di precedente regolamentazione resa nel Proc. Civ. n. CP_2
9544-2016 R.G. del Tribunale di Catania;
2-Il Sig. si impegna a corrispondere a fare data dal mese di gennaio 2024, in Controparte_1
favore del figlio, la somma mensile di: € 300,00 (trecento/00), oltre il 50% delle spese straordinarie;
3- spese legali compensate.”
La causa è stata rimessa al Collegio in data 8 aprile 2024.
Ritiene il Tribunale di poter accogliere l'istanza per cui l'ordinanza n. 9544/16 del 20.05.2016 va modificata nei termini di cui all'accordo sottoscritto da entrambe le parti e depositato in data
06.02.2024, in quanto le condizioni appaiono congrue e idonee a tutelare l'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente.
In mancanza di una parte soccombente, stante la natura congiunta della definizione del procedimento, le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale,
visto l'art. 473 bis -29 c.p.c.,
modifica parzialmente l'ordinanza n. 9544/16 di questo Tribunale e dispone che Controparte_1
versi a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di € 300,00 CP_2
mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal gennaio 2024.
Spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17/01/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher