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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.3910 /2023 RGAL
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.GAUDIO PIERPAOLO Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
PILLITU
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv.AVENA
INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv.SORACE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.03420239009205440000 notificata in data 18.9.2023 da relativamente un numero Controparte_1 rilevante di cartelle e avvisi di addebito meglio indicati nell'atto introduttivo.
Lamentava la nullità dell'intimazione per mancata notifica degli avvisi e delle cartelle e la prescrizione dei crediti vantati anche considerando l'avvenuta notifica delle cartelle.
Si costituivano in giudizio l'ente impositore nel merito, contestando il ricorso di cui chiedevano il rigetto per infondatezza.
Cont Si costituiva nel merito chiedendo il rigetto del ricorso e rappresentando la presenza di atti interruttivi della prescrizione.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Preliminarmente deve osservarsi che l'esame di questo giudice è limitato alle cartelle esattoriali su ruoli INAIL
e gli avvisi di addebito di seguito indicati:
1. Cartella 03420170017549676000 05/10/2017 201,13
2. Cartella 03420190019463018000 30/08/2019 240,14
3. Cartella 03420200028566582000 31/05/2022 218,75
4. Cartella 03420210030549384000 01/08/2022 258,16
5. Avviso di addebito 33420160000235112000 13/04/2016 3.299,01
6. Avviso di addebito 33420160000322751000 20/04/2016 403,91
7. Avviso di addebito 33420160002810202000 17/08/2016 719,36
8. Avviso di addebito 33420160002926246000 08/10/2016 2.164,56
9. Avviso di addebito 33420160003644063000 21/11/2016 793,84
10. Avviso di addebito 33420160005658022000 29/12/2016 390,32
11. Avviso di addebito 33420160006229160000 16/01/2017 1.957,87 12. Avviso di addebito 33420170000053741000 03/03/2017 230,63
13. Avviso di addebito 33420170000080328000 03/03/2017 201,95
14. Avviso di addebito 33420170000583942000 13/06/2017 1.245,94
15. Avviso di addebito 33420170001290035000 25/09/2017 1.899,37
16. Avviso di addebito 33420180000021978000 05/02/2018 1.125,64
17. Avviso di addebito 33420180000260041000 24/04/2018 716,62
18. Avviso di addebito 33420180003098662000 21/09/2018 4.896,67
19. Avviso di addebito 33420180003511708000 24/11/2018 4.558,32
20. Avviso di addebito 33420180003850548000 05/12/2018 3.169,77
21. Avviso di addebito 33420180005009210000 20/12/2018 554,89
22. Avviso di addebito 33420180006111357000 11/01/2019 617,95
23. Avviso di addebito 33420190000207658000 29/01/2019 462,88
24. Avviso di addebito 33420190000557927000 12/04/2019 563,59
25. Avviso di addebito 33420190000860274000 27/04/2019 561,87
26. Avviso di addebito 33420190001204273000 04/06/2019 965,66
27. Avviso di addebito 33420190002742013000 20/07/2019 20,85
28. Avviso di addebito 33420190003759955000 27/08/2019 1.109,45
29. Avviso di addebito 33420190004246686000 30/10/2019 1.110,88
30. Avviso di addebito 33420190005594277000 14/12/2019 301,40
31. Avviso di addebito 33420200000355229000 12/02/2020 1.157,20
32. Avviso di addebito 33420210000235221000 16/10/2021 1.362,49
33. Avviso di addebito 33420210002222080000 10/12/2021 1.525,90
34. Avviso di addebito 33420220000368333000 15/05/2022 4.073,17 35. Avviso di addebito 33420220002145138000 05/08/2022 4.373,40
36. Avviso di addebito 33420220002663716000 05/10/2022 1.334,30
37. Avviso di addebito 33420220002787444000 05/10/2022 5.143,02
Preliminarmemte deve osservarsi che l'esame di questo giudice
è limitato alle cartelle esattoriali indicate in ricorso.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Parte ricorrente propone opposizione per omessa notifica dell'avviso e per inesigibilità delle somme atteso l'avvenuta prescrizione.
In tal caso, infatti, la parte ricorrente contesta che sussista in concreto il diritto ad agire esecutivamente proprio perché assume che il credito che si intende tutelare sia, in realtà, inesigibile.
Sotto questo profilo l'azione intrapresa è da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione che ex art. 615 c.p.c. non è soggetta ad alcun termine perentorio ai fini dell'ammissibilità.
In merito rileva il giudice che non sono state prodotte le copie notificate delle cartelle e degli avvisi sottesi all'intimazione.
In assenza della regolare notifica delle cartella esattoriale l' eccezione di non debenza di contributi può essere valutata nel presente giudizio. Posto che la mancata notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, il soggetto destinatario dell'avviso di pagamento può impugnare quest'ultimo atto contestando la stessa pretesa creditoria azionata nei suoi confronti.
Ciò detto va osservato che relativamente alle cartelle 1, 2 e agli avvisi di addebito sub
5,67,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,32 e 37 va accolta l'eccezione di prescrizione poiché hanno a fondamento il presunto mancato pagamento dei contributi IVS per gli anni dal 2013 al 2018 che si prescrivono nel termine di 5 anni e più di 5 anni sono decorsi dalla data di maturazione dei presunti crediti rispetto alla notifica dell'intimazione.
Né sono stati prodotti validi atti interruttivi intervenuti prima del compimento della prescrizione.
Cont Ed invero si è limitata a produrre la copia dei relativi avvisi di ricevimento attestante la notifica di atti interruttivi ma ha omesso di produrre l'intimazione in tal modo non consentendo di verificare se la stessa aveva ad oggetto l' avviso di addebito e quindi di verificare se abbia spiegato effetto interruttivo del termine di prescrizione.
Pertanto, appare evidente che nulla è dovuto da parte dell'odierno opponente per intervenuta prescrizione per dette cartelle.
Con riguardo agli altri ruoli non è maturata la prescrizione ove si consideri che hanno a fondamento il presunto mancato pagamento dei contributi IVS 2019,2020,2021.
Segue la statuizione in dispositivo.
Spese secondo soccombenza nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'intimazione di pagamento opposta relativamente alle cartelle indicate in ricorso e agli avvisi di addebito sub
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,32 e
37.
Rigetta nel resto il ricorso
Condanna l'INPS e ,in Controparte_3 solido, a pagare a parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1700,00 comprensiva del rimborso spese generali diritti e onorari, oltre iva e cpa, da distrarsi. Cosenza,27.1.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino