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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/06/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.4092 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione scritta al giorno 23.05.2025, e vertente
TRA
, nato il giorno 20.09.1971 in NAPOLI e residente in Parte_1
, elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
CASTELLAMMARE di IO EMANUELE n.17, presso lo studio degli avv.ti Stefania LOMBARDI e Fernando CERCHIA che, anche disgiuntamente, lo rappresentano e difendono giusta procura in atti versata RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
OLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: indebito.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi atti costitutivi come integrate dalle successive note sostitutive, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 5.7.2024 il sig. Parte_1 adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale allegan avere appreso, non in tempo reale per un disguido comunicativo addebitabile all'ente previdenziale, dell'esistenza di determinazioni assunte dall' CP_1
1 negativamente interferenti con la prestazione in godimento e generatrici di un indebito, inerente l'anno 2019, pari a complessivi euro 3.847,87. Ritenuta illegittima l'iniziativa dell il ricorrente formalizzava le seguenti CP_1 conclusioni: accertare e dichiarare che sussiste il requisito reddituale per beneficiare della prestazione cat. INV CIV. n. 044- 510007132597 dall'anno 2018 e che permane ad oggi;
accertare e dichiarare, per lo effetto, l'illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione medesima e dell'indebito di € 3.847,87, ordinandone, pertanto, la caducazione, dichiarando che il sig. non è tenuto alla restituzione di alcuna Pt_1 somma;
condannare l' al ripr della pensione cat. INV CIV n. 044- CP_1
510007132597 e al pag o dei ratei a tale titolo maturati dalla data della revoca, ovvero dal dicembre 2022, come da modello TE08 trasmesso dallo stesso ente previdenziale, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e sino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Si costituiva tempestivamente l' che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa di cui chiedeva il rigetto per asser datezza.
Avuto riguardo alla natura giuridica delle questioni poste, la causa era destinata prontamente alla decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione scritta al 23 maggio 2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
§ § § (2)
Il ricorso deve essere accolto sulla base delle seguenti considerazioni.
La causale dell'indebito, e ancor prima delle determinazioni assunte dall' con la missiva del 21 giugno 2023, era stata individuata in via CP_1
“am tiva” nella mancata trasmissione ad opera del sig. Parte_1
entro il previsto termine del 15 settembre 2021 della situazione
[...]
l'anno 2017. Addirittura, nella lettera del 21 giugno si precisa(va) che l'interessato era stato anche sollecitato in tal senso e che la prestazione assistenziale gli era stata sospesa in mancanza di risposta a detto sollecito. Ragione per la quale l' , seguendo un ben preciso iter procedimentale, era CP_1 planato -appunto il 2 2023- sulla revoca della prestazione, generatrice dell'indebito in questa sede contestato. Ciò è quanto si desume dalla missiva prodotta dal ricorrente. Quindi.
Dopo il preavviso di sospensione, rimasto senza repliche, l'ente previdenziale ebbe a determinarsi alla revoca definitiva della prestazione assistenziale cat. INV CIV n. 044 51100 7132 597.
2 La conseguente rideterminazione del trattamento, evidentemente pari a zero, portò in emersione un indebito, riferito all'intero 2019, pari a complessivi euro 3.847,87. (3)
Se non che, nel costituirsi in giudizio il resistente muta CP_1 completamente lo scenario causale di riferimento. Si legge, infatti, testualmente nella memoria di costituzione. Il ricorrente in data 23.3.2020 ha presentato all a seguito di sollecito, la CP_1 dichiarazione RED relativa ai redditi del 2007 (20 le dichiarazione vengono indicati redditi pari a zero. Si produce la dichiarazione RED della quale si riporta appresso uno stralcio: … Nel 2017 il ricorrente ha, invece, percepito un reddito di Euro 2.300,00. Trattasi di un reddito da lavoro parasubordinato per il quale non è stata presentata la dichiarazione dei redditi e che non compare nell'estratto contributivo, che si produce. Di tale reddito l' ha avuto conoscenza a seguito di certificazione del CP_1 datore di lavoro, che si pro lla quale si riporta in calce un estratto: …>
Non è, pertanto, chiaro se la questione da risolvere sia quella della violazione dell'obbligo informativo o quella della violazione dell'obbligo di trasmettere dichiarazioni reddituali veritiere. La lacuna non è, evidentemente, formale o peggio ancora formalistica nella misura in cui direttamente interferisce con le prerogative difensive del beneficiario del trattamento assistenziale che non sa se l'addebito … e l'indebito conseguente concernono l'una piuttosto che l'altra violazione.
La comunicazione “amministrativa” del 21 giugno 2023 sembra chiara atteso che rimanda alle varie fasi della procedura attraverso cui l'ente perviene alla revoca del trattamento e all'azzeramento della prestazione per omissione informativa. Essa, tuttavia, è inconciliabile anche per tempistiche con le allegazioni giudiziali del resistente , secondo le quali all'indomani della CP_1 sollecitazione il sig. avrebb ato una dichiarazione RED inveritiera Pt_1 ben prima del 15 se 2020.
L'interessato, per vero, denuncia che gli atti del sub-procedimento amministrativo non gli sono pervenuti per un errore, imputabile all'ente previdenziale, circa l'individuazione del suo indirizzo di residenza, nelle more mutato come a conoscenza dell' CP_1
Allega, inoltre, in tal modo tando entrambe le prospettazioni di controparte, l'insussistenza di qualsiasi notizia reddituale diversa da quelle comunicate formalmente all' . CP_1
(4)
Dunque.
Le comunicazioni reddituali sono state trasmesse e non c'è alcuna notizia occultata. Dalla documentazione complessivamente scrutinabile deve desumersi che l'originaria causale “amministrativa” non è processualmente apprezzabile, sia
3 per presa di posizione giudiziale dell'ente previdenziale, sia per allegazioni cartolari incrociate delle parti.
Resterebbe la questione della inveridicità delle informazioni veicolate. Ora, anche a voler sostenere che una tale mutata prospettiva, non accompagnata da un impianto espositivo chiarificatore, resista ad un corretto approccio alla tematica giudiziale, deve prendersi atto della palese insufficienza del supporto esplicativo, prima, e documentale, poi, all'uopo valorizzato dal resistente . CP_1
Nella bu tanza non si hanno riferimenti di genere alcuno nemmeno sull'anno al quale abbinare lo stralcio di dichiarazione reddituale prodotto, oltre che sul soggetto che ha emesso la Certificazione Unica concernente l'odierno ricorrente e sul tipo di attività generatrice dell'entrata da “lavoro autonomo”. Trattasi, cioè, di un principio di prova documentale che, non “alimentata” da sforzi espositivi mirati, non può ritenersi idonea a illustrare la contestata inveridicità informativa. Che, va precisato, è questione diversa dalla sua sostanziale incidenza sul requisito reddituale legittimante la prestazione di cui beneficiava il . Pt_1
Se non che, pare al G.U.L. inutile approfondire un aspetto della vic r vero in odore di pregnanza formalistica piuttosto che formale, ulteriore e logicamente successivo a quelli fin qui analizzati, entrambi a soluzione necessitata. (5)
In conclusione.
A fronte del mutato scenario causale, che sostanzialmente annulla le motivazioni “amministrative” del giugno 2023, l' non ha dimostrato CP_1
l'accadimento generatore della denunciata inveridic sostanziale- del dato informativo trasmesso.
La domanda attorea va, pertanto, accolta con annullamento dell'indebito, declaratoria di irripetibilità dell'importo indicato nella missiva del 21 giugno 2023 e ripristino del trattamento assistenziale a decorrere dalla sua revoca, non essendo state paventate ragioni ostative a detto ripristino diverse da quelle scrutinate nel presente contenzioso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell' in persona del legale Parte_1 CP_1
, ogni diversa istanz one e deduzione reietta, così provvede:
4
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2. accerta e dichiara la irripetibilità delle somme erogate dall'ente previdenziale in favore dell'avente diritto di cui alla comunicazione in data 21 giugno 2023 (euro 3.847,87);
3. accerta e dichiara il diritto del ricorrente al ripristino della prestazione assistenziale cat. INV CIV n. 044 51100 7132 597 con condanna dell' alla erogazione dei ratei di detto CP_1 trattamento a d dalla interruzione materiale dello stesso, maggiorati degli accessori di Legge;
4. condanna il resistente a rifondere controparte, e per essa ai CP_1 procuratori dichiarati tatari, le spese di Giudizio che si liquidano, con attribuzione, in euro 1.500,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
, data del deposito. Controparte_2
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
5
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.4092 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione scritta al giorno 23.05.2025, e vertente
TRA
, nato il giorno 20.09.1971 in NAPOLI e residente in Parte_1
, elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
CASTELLAMMARE di IO EMANUELE n.17, presso lo studio degli avv.ti Stefania LOMBARDI e Fernando CERCHIA che, anche disgiuntamente, lo rappresentano e difendono giusta procura in atti versata RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
OLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: indebito.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi atti costitutivi come integrate dalle successive note sostitutive, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 5.7.2024 il sig. Parte_1 adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale allegan avere appreso, non in tempo reale per un disguido comunicativo addebitabile all'ente previdenziale, dell'esistenza di determinazioni assunte dall' CP_1
1 negativamente interferenti con la prestazione in godimento e generatrici di un indebito, inerente l'anno 2019, pari a complessivi euro 3.847,87. Ritenuta illegittima l'iniziativa dell il ricorrente formalizzava le seguenti CP_1 conclusioni: accertare e dichiarare che sussiste il requisito reddituale per beneficiare della prestazione cat. INV CIV. n. 044- 510007132597 dall'anno 2018 e che permane ad oggi;
accertare e dichiarare, per lo effetto, l'illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione medesima e dell'indebito di € 3.847,87, ordinandone, pertanto, la caducazione, dichiarando che il sig. non è tenuto alla restituzione di alcuna Pt_1 somma;
condannare l' al ripr della pensione cat. INV CIV n. 044- CP_1
510007132597 e al pag o dei ratei a tale titolo maturati dalla data della revoca, ovvero dal dicembre 2022, come da modello TE08 trasmesso dallo stesso ente previdenziale, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e sino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Si costituiva tempestivamente l' che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa di cui chiedeva il rigetto per asser datezza.
Avuto riguardo alla natura giuridica delle questioni poste, la causa era destinata prontamente alla decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione scritta al 23 maggio 2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
§ § § (2)
Il ricorso deve essere accolto sulla base delle seguenti considerazioni.
La causale dell'indebito, e ancor prima delle determinazioni assunte dall' con la missiva del 21 giugno 2023, era stata individuata in via CP_1
“am tiva” nella mancata trasmissione ad opera del sig. Parte_1
entro il previsto termine del 15 settembre 2021 della situazione
[...]
l'anno 2017. Addirittura, nella lettera del 21 giugno si precisa(va) che l'interessato era stato anche sollecitato in tal senso e che la prestazione assistenziale gli era stata sospesa in mancanza di risposta a detto sollecito. Ragione per la quale l' , seguendo un ben preciso iter procedimentale, era CP_1 planato -appunto il 2 2023- sulla revoca della prestazione, generatrice dell'indebito in questa sede contestato. Ciò è quanto si desume dalla missiva prodotta dal ricorrente. Quindi.
Dopo il preavviso di sospensione, rimasto senza repliche, l'ente previdenziale ebbe a determinarsi alla revoca definitiva della prestazione assistenziale cat. INV CIV n. 044 51100 7132 597.
2 La conseguente rideterminazione del trattamento, evidentemente pari a zero, portò in emersione un indebito, riferito all'intero 2019, pari a complessivi euro 3.847,87. (3)
Se non che, nel costituirsi in giudizio il resistente muta CP_1 completamente lo scenario causale di riferimento. Si legge, infatti, testualmente nella memoria di costituzione. Il ricorrente in data 23.3.2020 ha presentato all a seguito di sollecito, la CP_1 dichiarazione RED relativa ai redditi del 2007 (20 le dichiarazione vengono indicati redditi pari a zero. Si produce la dichiarazione RED della quale si riporta appresso uno stralcio: … Nel 2017 il ricorrente ha, invece, percepito un reddito di Euro 2.300,00. Trattasi di un reddito da lavoro parasubordinato per il quale non è stata presentata la dichiarazione dei redditi e che non compare nell'estratto contributivo, che si produce. Di tale reddito l' ha avuto conoscenza a seguito di certificazione del CP_1 datore di lavoro, che si pro lla quale si riporta in calce un estratto: …>
Non è, pertanto, chiaro se la questione da risolvere sia quella della violazione dell'obbligo informativo o quella della violazione dell'obbligo di trasmettere dichiarazioni reddituali veritiere. La lacuna non è, evidentemente, formale o peggio ancora formalistica nella misura in cui direttamente interferisce con le prerogative difensive del beneficiario del trattamento assistenziale che non sa se l'addebito … e l'indebito conseguente concernono l'una piuttosto che l'altra violazione.
La comunicazione “amministrativa” del 21 giugno 2023 sembra chiara atteso che rimanda alle varie fasi della procedura attraverso cui l'ente perviene alla revoca del trattamento e all'azzeramento della prestazione per omissione informativa. Essa, tuttavia, è inconciliabile anche per tempistiche con le allegazioni giudiziali del resistente , secondo le quali all'indomani della CP_1 sollecitazione il sig. avrebb ato una dichiarazione RED inveritiera Pt_1 ben prima del 15 se 2020.
L'interessato, per vero, denuncia che gli atti del sub-procedimento amministrativo non gli sono pervenuti per un errore, imputabile all'ente previdenziale, circa l'individuazione del suo indirizzo di residenza, nelle more mutato come a conoscenza dell' CP_1
Allega, inoltre, in tal modo tando entrambe le prospettazioni di controparte, l'insussistenza di qualsiasi notizia reddituale diversa da quelle comunicate formalmente all' . CP_1
(4)
Dunque.
Le comunicazioni reddituali sono state trasmesse e non c'è alcuna notizia occultata. Dalla documentazione complessivamente scrutinabile deve desumersi che l'originaria causale “amministrativa” non è processualmente apprezzabile, sia
3 per presa di posizione giudiziale dell'ente previdenziale, sia per allegazioni cartolari incrociate delle parti.
Resterebbe la questione della inveridicità delle informazioni veicolate. Ora, anche a voler sostenere che una tale mutata prospettiva, non accompagnata da un impianto espositivo chiarificatore, resista ad un corretto approccio alla tematica giudiziale, deve prendersi atto della palese insufficienza del supporto esplicativo, prima, e documentale, poi, all'uopo valorizzato dal resistente . CP_1
Nella bu tanza non si hanno riferimenti di genere alcuno nemmeno sull'anno al quale abbinare lo stralcio di dichiarazione reddituale prodotto, oltre che sul soggetto che ha emesso la Certificazione Unica concernente l'odierno ricorrente e sul tipo di attività generatrice dell'entrata da “lavoro autonomo”. Trattasi, cioè, di un principio di prova documentale che, non “alimentata” da sforzi espositivi mirati, non può ritenersi idonea a illustrare la contestata inveridicità informativa. Che, va precisato, è questione diversa dalla sua sostanziale incidenza sul requisito reddituale legittimante la prestazione di cui beneficiava il . Pt_1
Se non che, pare al G.U.L. inutile approfondire un aspetto della vic r vero in odore di pregnanza formalistica piuttosto che formale, ulteriore e logicamente successivo a quelli fin qui analizzati, entrambi a soluzione necessitata. (5)
In conclusione.
A fronte del mutato scenario causale, che sostanzialmente annulla le motivazioni “amministrative” del giugno 2023, l' non ha dimostrato CP_1
l'accadimento generatore della denunciata inveridic sostanziale- del dato informativo trasmesso.
La domanda attorea va, pertanto, accolta con annullamento dell'indebito, declaratoria di irripetibilità dell'importo indicato nella missiva del 21 giugno 2023 e ripristino del trattamento assistenziale a decorrere dalla sua revoca, non essendo state paventate ragioni ostative a detto ripristino diverse da quelle scrutinate nel presente contenzioso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell' in persona del legale Parte_1 CP_1
, ogni diversa istanz one e deduzione reietta, così provvede:
4
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2. accerta e dichiara la irripetibilità delle somme erogate dall'ente previdenziale in favore dell'avente diritto di cui alla comunicazione in data 21 giugno 2023 (euro 3.847,87);
3. accerta e dichiara il diritto del ricorrente al ripristino della prestazione assistenziale cat. INV CIV n. 044 51100 7132 597 con condanna dell' alla erogazione dei ratei di detto CP_1 trattamento a d dalla interruzione materiale dello stesso, maggiorati degli accessori di Legge;
4. condanna il resistente a rifondere controparte, e per essa ai CP_1 procuratori dichiarati tatari, le spese di Giudizio che si liquidano, con attribuzione, in euro 1.500,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
, data del deposito. Controparte_2
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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