TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/06/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6896/2019 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 3 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 5/12/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. CASILLO DOMENICO ha concluso come da nota depositata in data CP_1
28/5/2025 per l'avv. COMITO ANTONELLA ha concluso come da nota Controparte_2
depositata in data 28/5/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:58 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6896/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6896/2019 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CASILLO CP_1 C.F._1
DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Tasso n. 54, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
attrice contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. MORO Controparte_2 C.F._2
DAVIDE e dall'avv. COMITO ANTONELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Latina (LT), Via G. Garibaldi n. 38, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuta
OGGETTO: risarcimento danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in conseguenza di diffamazione;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la dott.ssa ha convenuto in giudizio CP_1
– innanzi all'intestato Tribunale – la OR , autrice di un esposto Controparte_2
datato 29/07/2019 e inviato alla Commissione Deontologica del proprio Ordine di Appartenenza, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.Tribunale di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare la convenuta responsabile Controparte_2 per avere cagionato all'attrice un danno derivante da lesione alla reputazione personale e professionale per le causali di cui in premessa e per l'effetto condannarla, a tal titolo, al risarcimento in favore di parte attrice quantificato nell'importo complessivo di € 50.000,00 oltre accessori di legge, ovvero a quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese
e compensi di causa.”.
La convenuta , tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa Controparte_2
di costituzione e risposta depositata il 31/03/2020, pur non contestando di aver presentato il suddetto esposto, ha chiesto la reiezione della domanda attorea, atteso che alcuna propalazione e, dunque, alcun vulnus all'immagine e alla professionalità dell'attrice sarebbe derivata, stante il brevissimo periodo intercorso tra la presentazione dell'esposto (29 luglio 2019) e la sua archiviazione (vd. pec
8/10/2019, all. 1, attoreo).
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., espletata con esito negativo la procedura di mediazione demandata da questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è infondata e va, dunque, respinta.
Secondo l'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, espressasi anche di recente, «In tema di responsabilità civile per l'illecito di diffamazione, il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018; Sez. 6 - 3
Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).» (cfr.
Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, n. 4005; cfr. anche Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.
9068: «In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.»).
Gli ME poi hanno evidenziato come «la sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo
a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa
e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).» e «A tal fine il giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sè (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019).».
In buona sostanza, afferma la Suprema Corte di Cassazione «Stabilire se un'espressione, uno scritto, un documento, siano effettivamente lesivi dell'onore e della reputazione altrui costituisce un accertamento in fatto da svolgersi tenendo conto di allegazioni e prova, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, della diffusione dello scritto, della rilevanza dell'offesa e della posizione sociale della vittima. La valutazione del danno morale va svolta con ragionamento inevitabilmente presuntivo, data l'impalpabilità del danno reputazionale.» (Cass. 4005/20 cit.).
Nel caso di specie, l'odierna attrice si è genericamente limitata a riferire che l'esposto in parola, per il solo fatto di essere stato indirizzato all'Ordine degli Psicologi del Lazio di appartenenza, avrebbe leso il proprio onore e decoro, nonché la propria reputazione personale e professionale, in quanto contenenti espressioni, a suo avviso, sconvenienti e/o offensive.
Ad avviso del Tribunale, l'attrice, sulla quale gravava l'onere probatorio, non ha offerto alcuna prova, ancor meno principio di prova, da cui evincere che l'esposto incriminato avrebbe avuto una capillare diffusione, limitandosi esclusivamente ad affermare che la “ stessa è un organo CP_3
collegiale, e quindi, ai fini della diffusione, il requisito della pluralità dei destinatari è intrinsecamente soddisfatto dalla sola circostanza che l'esposto sia indirizzato a tale organo” (vd. pag. 5, nota conclusiva attorea dep. 25/11/2024).
A tale riguardo, risulta dato pacifico ed incontestato come l'esposto in parola risulti essere rimasto, per un brevissimo periodo di tempo (dal 29.7.2019 sino all'8.10.2019), confinato in seno alla compagine della Commissione di disciplina e, dunque, con una circolazione limitata all'interno della stessa, indirizzata ad una platea di soggetti ben identificati e determinati ovvero i suoi componenti, tutti peraltro tenuti ad uno stretto e rigoroso obbligo di riservatezza, per poi essere successivamente archiviato.
È indubbio che i fatti ivi riferiti non erano giunti a conoscenza di nessun altro soggetto al di fuori degli stessi componenti della Commissione Deontologica, la quale, ai sensi dell'art. 4, rubricato
“Commissione Deontologica”, comma 3, Capo II del Regolamento Disciplinare dell'ordine degli psicologi del Lazio (revisionato con delibera n. 349 del 24/10/2022), “è composta da iscritti all'Ordine degli Psicologi del Lazio, nominati con deliberazione del Consiglio dell'Ordine. La
Commissione è composta da un minimo di tre a un massimo di sette membri. Possono far parte della
come componenti effettivi, anche esperti in materia giuridica e deontologica non CP_3 iscritti all'Albo, in numero non superiore a due.” e, ai sensi del comma 8, “I verbali di riunione, al pari di ogni altro atto o attività della Commissione Deontologica, sono coperti da segreto.”.
Inoltre, l'art. 5, rubricato “Archiviazione immediata”, al comma 4, statuisce che “Il provvedimento che dispone l'archiviazione è succintamente motivato, e viene comunicato al professionista interessato e al segnalante nelle modalità previste dall'art. 2 comma 6 del presente Regolamento.”, ovvero a mezzo pec (vd. all. 4, comparsa di costituzione e risposta).
Sempre, a mente del regolamento disciplinare in commento, poi preme osservare come, in riferimento ai procedimenti disciplinari, la divulgazione e la pubblicazione, del nome e del cognome del sanitario, siano ammesse soltanto in caso di adozione delle sanzioni più gravi, quali la sospensione e la radiazione.
Superflua, ai fini che qui occorrono, la generica capitolazione di prova testimoniale articolata al riguardo da entrambi i patrocini, afferenti questioni avulse dal presente giudizio, per lo più riguardanti anche soggetti estranei alle odierne contendenti.
Quanto all'asserito contenuto diffamatorio, ad avviso di questo G.I., non se ne ravvisano gli estremi.
Secondo l'ormai consolidato indirizzo di legittimità, è stata esclusa la fattispecie criminosa della diffamazione nel caso di esposto indirizzato ad un ordine professionale circa la correttezza professionale di un proprio membro, ancorché lo stesso sia connotato da termini aspri ed offensivi
(ex multis, Cassazione penale sez. V, 22/02/2019, n.32407), “laddove le espressioni adoperate siano strettamente funzionali alla finalità della disapprovazione della condotta e di investire l'organo deputato alla valutazione della correttezza dell'operato del legale.” (Cassazione penale sez. V,
22/05/2024, n.29661).
Nel caso di specie, le espressioni asseritamente lesive dell'immagine dell'attrice, ancorché aspre (vd. all. citazione “a mio avviso pseudo psicologa” e “posso solo immaginare che genere di consigli arrivino alle sue assistite”) risultano essere considerazioni personali sulla professionalità dell'odierna deducente, in risposta alla condotta dalla medesima tenuta in vicende personale con la convenuta.
Al di là di quanto sopra, è rimasto totalmente sguarnita di opportuna allegazione la prova dell'asserita lesione all'immagine, oltre al nesso di causalità tra lo scritto incriminato e il predetto generico e non meglio identificato danno, il cui importo (50.000,00 euro) risulta scevro di oggettivi criteri di quantificazione.
Secondo l'indirizzo ermeneutico di legittimità, invero, “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il danno non patrimoniale all'onore e alla reputazione non
è automatico, ma deve essere dimostrato dall'offeso attraverso allegazioni e prove, considerando parametri come la diffusione della diffamazione, la gravità dell'offesa e la posizione sociale della vittima. La mancanza di dimostrazione delle conseguenze dannose subite dall'offeso porta alla mancanza di fondamento della richiesta di risarcimento” (vd. Cassazione civile, sez. III, 06/09/2024,
n. 24059).
Conclusivamente, in ragione delle superiori argomentazioni, la domanda attorea non è provata e va pertanto rigettata. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00), tenuto conto della natura strettamente documentale e della bassa complessità della causa, caratterizzata dal mancato espletamento dell'attività istruttoria, con distrazione in favore dell'unico procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Comito Antonella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) condanna altresì l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro
3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Antonella Comito.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 3/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 3/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini