Art. 22.
Per le carni salate, il burro salato e i formaggi, prodotti nei luoghi dov'e' in vigore la privativa del sale, e che si esportano all'estero, la restituzione della tassa sul sale si effettuera' nella misura indicata nella tabella Allegato E, che fa parte integrante della presente legge.
E' convalidato, pel tempo anteriore alla presente legge, il R. decreto 11 gennaio 1885, n. 2881 (Serie 3ª), che concesse pei formaggi di Tenda e dei luoghi limitrofi e per lo stracchino di Milano esportati all'estero, la restituzione della tassa sul sale nella misura seguente:
Per ogni quintale di formaggio denominato:
( Gruyere . . . . . . . . . . . . . L. 2 20
di tenda <
( Castelmagno, bruss e fontina . . . » 1 20
stracchino di Milano . . . . . . . . . . . . . . . » 1 20
(5) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono pubblicati e avranno vigore i seguenti testi di leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto.
I. - Disposizioni generali e promiscue: [...]
e) legge 2 aprile 1886, n. 3754 (articoli 22 , 26 , 27 , tabella E)". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio Decreto 19 giugno 1924, n. 1002 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "Alla citta' ed al territorio di Fiume, annessi al Regno con R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 , sono estese le seguenti leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto: [...]
e) legge 2 aprile 1886, n. 3754 (articoli 22 , 26 , 27 , tabella E)".
Per le carni salate, il burro salato e i formaggi, prodotti nei luoghi dov'e' in vigore la privativa del sale, e che si esportano all'estero, la restituzione della tassa sul sale si effettuera' nella misura indicata nella tabella Allegato E, che fa parte integrante della presente legge.
E' convalidato, pel tempo anteriore alla presente legge, il R. decreto 11 gennaio 1885, n. 2881 (Serie 3ª), che concesse pei formaggi di Tenda e dei luoghi limitrofi e per lo stracchino di Milano esportati all'estero, la restituzione della tassa sul sale nella misura seguente:
Per ogni quintale di formaggio denominato:
( Gruyere . . . . . . . . . . . . . L. 2 20
di tenda <
( Castelmagno, bruss e fontina . . . » 1 20
stracchino di Milano . . . . . . . . . . . . . . . » 1 20
(5) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono pubblicati e avranno vigore i seguenti testi di leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto.
I. - Disposizioni generali e promiscue: [...]
e) legge 2 aprile 1886, n. 3754 (articoli 22 , 26 , 27 , tabella E)". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio Decreto 19 giugno 1924, n. 1002 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "Alla citta' ed al territorio di Fiume, annessi al Regno con R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 , sono estese le seguenti leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto: [...]
e) legge 2 aprile 1886, n. 3754 (articoli 22 , 26 , 27 , tabella E)".