Trib. Fermo, sentenza 24/12/2025, n. 680
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Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Presupposti per lo scioglimento del matrimonio

    La Corte ha ritenuto provato che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data dalla sentenza di separazione, divenuta definitiva, sussistendo dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.

  • Altro
    Provvedimenti relativi al figlio minore

    Nelle more del giudizio, il figlio delle parti è divenuto maggiorenne e, conseguentemente, nessun provvedimento deve essere assunto in punto di affidamento, collocamento e diritto di visita nei confronti del figlio minore.

  • Inammissibile
    Domanda di contribuzione alle spese locatizie

    In mancanza di una specifica domanda di assegnazione della casa coniugale nonché di assegno divorzile, la domanda di contribuzione alle suddette spese non può essere esaminata nell'ambito del presente giudizio di divorzio e deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.

  • Accolto
    Determinazione del contributo al mantenimento del figlio

    Tenuto conto del collocamento disposto, delle maggiori esigenze del figlio (di anni 18) e del divario reddituale esistente tra i genitori, il Collegio ritiene equo porre a carico del resistente la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, da versare alla resistente in favore del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2024.

  • Accolto
    Ripartizione delle spese straordinarie

    Si ritiene equo che le spese straordinarie vengano poste a carico del resistente, quale genitore economicamente più capiente, nella misura del 70%, secondo quanto previsto dal Protocollo “per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”. Il restante 30% deve essere posto in capo alla ricorrente.

  • Altro
    Compensazione delle spese di lite

    La mancata costituzione del resistente, il parziale accoglimento delle domande svolte dalla ricorrente e la materia trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Fermo, sentenza 24/12/2025, n. 680
    Giurisdizione : Trib. Fermo
    Numero : 680
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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