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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 24/12/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 615 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 615/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AV LI, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) - contumace;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di rimessione della causa in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.05.2024, chiedeva la Pt_1 Parte_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con , in Controparte_1
Sant'Elpidio a Mare, in data 20.04.2013.
A sostegno della domanda, sinteticamente e per quanto di interesse in questa sede, la ricorrente esponeva che:
1 - in data 20.04.2013, contraeva matrimonio civile in Sant'Elpidio Parte_2
a Mare con e dalla loro unione era nato, in data 31.10.2007, il figlio Controparte_1
Persona_1
- in conseguenza delle reiterate condotte violente perpetrate dal coniuge durante il rapporto matrimoniale, nell'anno 2018 la ricorrente sporgeva denuncia-querela nei confronti di all'esito della quale veniva incardinato presso il Tribunale di Macerata il Controparte_1 relativo procedimento penale e, in tale sede, veniva disposta l'apertura di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona, nell'ambito del quale veniva sospesa la responsabilità genitoriale del resistente, il collocamento della ricorrente e del figlio minore presso una comunità protetta prescritto e, infine, veniva prescritto un percorso terapeutico presso il consultorio familiare;
- in data 30.03.2021, il Tribunale di Macerata pronunciava la sentenza n. 332/2021, con la quale veniva dichiarata la separazione personale tra i coniugi con addebito a carico di inoltre, veniva disposto l'affidamento del figlio minore Controparte_1 Persona_1 presso i servizi sociali di Corridonia e veniva statuito che fosse posto a carico del padre
[...] un contributo al mantenimento del figlio minore nella misura di euro 250,00 mensili, oltre alle spese straordinarie suddivise al 50% tra i coniugi;
- stante l'impossibilità di ricostituire la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, sussistevano i presupposti per lo scioglimento del matrimonio;
- quanto all'affidamento del figlio minore, le circostanze sopra descritte rendevano manifesta l'inidoneità del resistente ad assumersi le responsabilità conseguenti dal ruolo genitoriale e, pertanto, giustificavano l'affidamento in via esclusiva dello stesso alla ricorrente, con collocamento presso il luogo di residenza della medesima, in Montegiorgio (FM), via
Giotto, n. 9;
- quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, lo stesso poteva esercitarlo secondo il seguente modello: due pomeriggi a settimana - da concordare preventivamente con la ricorrente - a partire dalle ore 16:00 fino ad ora di cena, con ritorno a casa del minore entro le ore 21:00, e fine settimana alternati, a partire dal pomeriggio del sabato, dopo le ore 16:00, fino alla domenica alle ore 18:00, con possibilità di pernottamento presso l'abitazione del padre subordinato al consenso del figlio minore;
- con specifico riferimento alla regolamentazione del diritto di visita durante le festività natalizie, il figlio minore poteva trascorrere, a decorrere dall'anno corrente, la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, il 31 dicembre e il 1° gennaio con la madre, per
2 poi trascorrere il 6 gennaio con il padre, con alternanza di tali date di anno in anno e salvo modifiche da concordare tra i coniugi sulla base dei rispettivi impegni lavorativi;
- analogamente con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita durante le festività pasquali, il figlio minore poteva trascorrere, a decorrere dall'anno corrente, la domenica di Pasqua con la madre e il lunedì di Pasquetta con il padre, con alternanza di tali date di anno in anno e salvo modifiche da concordare tra i coniugi;
- quanto, poi, alla regolamentazione del diritto di visita durante le vacanze estive e le altre festività infra-annuali, il figlio minore poteva trascorrere, a decorrere dall'anno corrente, due settimane consecutive o alternate con il padre, nonché, in modalità alternata tra i coniugi, le giornate del 25 aprile, del 1° maggio e dell'8 dicembre;
mentre i compleanni potevano essere trascorsi con entrambi i genitori;
- quanto alla misura del contributo al mantenimento del figlio minore e alle spese straordinarie, doveva evidenziarsi che l'età adolescenziale del figlio minore comportava un aggravio di spese rispetto al periodo in cui era stata pronunciata la separazione, che giustificava pertanto un aumento della misura del contributo al mantenimento, che si riteneva congruo quantificare nella misura di euro 300,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT. Tale importo era compatibile con la capacità reddituale del resistente, il quale percepiva la somma di euro 1.600,00 mensili circa in virtù di un contratto di lavoro subordinato, con la qualifica di saldatore, presso la presso la società Tosoni Industrie S.r.l. di Trodica di Morrovalle. Inoltre, il resistente non era gravato da esborsi mensili per spese di locazione, dal momento che aveva mantenuto la propria residenza presso la casa coniugale, ubicata, in Corridonia (MC), via
Colbuccaro, di proprietà di madre del resistente, detenuta da quest'ultimo a Persona_2 titolo di comodato d'uso gratuito;
- ancora, quanto alla regolamentazione delle spese di natura straordinaria, la ricorrente istava per la conferma della relativa disposizione assunta con la sentenza di separazione, ovvero ponendo le stesse nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Fermo;
- infine, doveva rilevarsi che, in ragione delle richiamate circostanze di fatto, la ricorrente era stata costretta ad abbandonare la casa coniugale e a trasferirsi presso l'attuale residenza, sostenendo un canone di locazione pari ad euro 470,00 mensili, a fronte di un reddito mensile di euro 1.051,00 derivante da contratto di lavoro subordinato, appariva congruo che il resistente contribuisse a tale esborso nella misura di euro 300,00 mensili, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
La ricorrente chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
3 “In via principale e nel merito, accertare e pronunciare, ai sensi dell'art.3, legge n.898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Sant'Elpidio a Mare in data 20.04.2013 tra i sigg.ri
[...]
e annotato al registro dello stato civile del Comune di Sant'Elpidio a Parte_1 Controparte_1
Mare, all'anno 2013, n.2, parte 1, con trascrizione dell'emananda sentenza, alle condizioni che seguono:
- affido esclusivo del figlio alla madre con collocazione dello stesso presso l'abitazione Persona_1 materna sita in Montegiorgio FM in via Giotto n9;
- diritto di visita del sig. come da piano genitoriale indicato nella narrativa del presente ricorso;
- CP_1 contributo al mantenimento a carico del sig. nella misura di € 300,00 mensili, con rivalutazione CP_1 annua ISTAT e con corresponsione entro il giorno 5 di ogni mese;
- spese straordinaria al 50 % per ciascun genitore;
-contributo alle spese locatizie a carico del sig. e in favore della sig.ra nella misura di € CP_2 Pt_1
300,00 mensili o in quella maggiore o minore somma che l'On.le Tribunale riterrà equa e di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”. non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 30.01.2025 il Giudice istruttore, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione personale della parte resistente, ometteva l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
Acquisita la documentazione reddituale a mezzo di richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c all'Agenzia delle Entrate ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 06.11.2025, previa precisazione delle conclusioni da parte della ricorrente, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
* * *
Preliminarmente, rilevata la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
1. Pronuncia di scioglimento del matrimonio
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale di Macerata in occasione della loro separazione personale dichiarata con sentenza n. 331/2021 del 24.03.2021, pubblicata in data 30.03.2021, divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4 2. Domande relative all'affidamento, al collocamento del minore e alla regolamentazione del diritto di visita nei confronti della prole.
Preliminarmente deve darsi atto che, nelle more del giudizio, il figlio delle parti è divenuto maggiorenne e, conseguentemente, nessun provvedimento deve essere assunto in punto di affidamento, collocamento e diritto di visita nei confronti del figlio minore.
3. Domanda di contribuzione del resistente alle spese relative al canone di locazione sostenute dalla ricorrente per la conduzione dell'immobile nel quale vive con il figlio.
La parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di porre a carico del resistente la somma mensile di euro 300,00, a titolo di partecipazione alle spese per il canone di locazione sostenute dalla stessa per l'immobile reperito in seguito al suo allontanamento dalla casa familiare, resosi necessario a causa condotte maltrattanti tenute ai suoi danni da Controparte_1
Sul punto, si osserva che, in mancanza di una specifica domanda di assegnazione della casa coniugale nonché di assegno divorzile, la domanda di contribuzione alle suddette spese non può essere esaminata nell'ambito del presente giudizio di divorzio e deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
4. Contributo per il mantenimento del minore e spese straordinarie
Passando alla domanda di contributo al mantenimento del figlio appena divenuto maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, proposta dalla ricorrente, osserva il
Collegio che, ai fini della determinazione del contributo da porre a carico di ognuno dei genitori, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso in esame, nel corso del giudizio e dalle produzioni e dall'acquisizione documentale, disposta ai sensi dell'art. 213 c.p.c., si è potuto constatare quanto segue.
, con riguardo alla propria situazione reddituale, ha documentato Parte_1 di aver dichiarato:
- per il periodo di imposta 2019 un reddito complessivo di € 8.585,00 (cfr. Modello
730/2020 allegato al ricorso introduttivo).
- per il periodo di imposta 2021 un reddito imponibile di € 4.546,00 (cfr. Modello
730/2022 allegato ricorso introduttivo).
5 La ricorrente, producendo in atti la busta paga riferibile al mese di marzo 2024, ha dimostrato di percepire dal proprio impiego uno stipendio mensile netto pari all'incirca ad euro
1.051,00 (cfr. doc. 7) allegato al ricorso). A tale importo deve essere detratta la somma di euro
470,00, corrispondente al canone mensile di locazione dell'immobile in cui attualmente vive
(cfr. doc. 6 allegato al ricorso introduttivo). Parte_1
Quanto al resistente, dall'acquisizione documentale ex art. 213 c.p.c. si evince la percezione da parte dello stesso dei seguenti redditi:
- nel periodo di imposta 2021 un reddito complesso pari ad € 25.160,00;
- nel periodo di imposta 2022 un reddito complesso pari ad € 25.626,00;
- nel periodo di imposta 2023 un reddito complesso pari ad € 27.746,00.
Con riguardo al periodo di imposta 2024, l'Agenzia delle Entrate, in assenza del relativo modello 730/2025, ha dato atto della percezione da parte di di un reddito Controparte_1 da lavoro dipendente pari ad € 28.589,20 (cfr. certificazione reddituale depositata in data
11.06.2025).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta, il Collegio, tenuto conto del collocamento disposto, delle maggiori esigenze del figlio (di anni 18) e del divario reddituale esistente tra i genitori, ritiene equo porre a carico di la somma mensile di euro 300,00, Controparte_1 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, da versare alla resistente in favore del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2024, tenuto conto della data della domanda.
Quanto alle spese straordinarie per il minore, anche in ragione delle circostanze che, di fatto, hanno imposto alla ricorrente, vittima di violenze, di lasciare la casa familiare e in assenza di un'assegnazione della stessa, si ritiene equo che le stesse vengano poste a carico del resistente, quale genitore economicamente più capiente, nella misura del 70% , secondo quanto previsto dal Protocollo “per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale sulla “Riforma Cartabia in materia di famiglia”, in Ancona, il 10.07.2024. Il restante 30% deve essere posto in capo alla ricorrente.
5. Spese di lite
La mancata costituzione del resistente, il parziale accoglimento delle domande svolte dalla ricorrente e la materia trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 615/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
6 :
❖ dichiara la contumacia di Controparte_1
❖ dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
coniugi per matrimonio celebrato in Sant'Elpidio a Mare, in data Controparte_1
20.04.2013;
❖ ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM) - Atto 2, parte I, serie , dell'anno 2013);
❖ dichiara inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente di contribuzione del resistente alle spese relative al canone di locazione sostenute dalla stessa;
❖ determina in euro 300,00 e successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo di vita calcolati dall'ISTAT, l'importo complessivo mensile dovuto da CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente
[...] non autosufficiente, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2024;
❖ pone a carico di e di la Parte_1 Controparte_1
contribuzione alle spese straordinarie del figlio secondo quanto indicato in motivazione, in misura rispettivamente pari al 30% e al 70%;
❖ compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 18.12.2025
Il Presidente Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 615/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AV LI, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) - contumace;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di rimessione della causa in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.05.2024, chiedeva la Pt_1 Parte_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con , in Controparte_1
Sant'Elpidio a Mare, in data 20.04.2013.
A sostegno della domanda, sinteticamente e per quanto di interesse in questa sede, la ricorrente esponeva che:
1 - in data 20.04.2013, contraeva matrimonio civile in Sant'Elpidio Parte_2
a Mare con e dalla loro unione era nato, in data 31.10.2007, il figlio Controparte_1
Persona_1
- in conseguenza delle reiterate condotte violente perpetrate dal coniuge durante il rapporto matrimoniale, nell'anno 2018 la ricorrente sporgeva denuncia-querela nei confronti di all'esito della quale veniva incardinato presso il Tribunale di Macerata il Controparte_1 relativo procedimento penale e, in tale sede, veniva disposta l'apertura di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona, nell'ambito del quale veniva sospesa la responsabilità genitoriale del resistente, il collocamento della ricorrente e del figlio minore presso una comunità protetta prescritto e, infine, veniva prescritto un percorso terapeutico presso il consultorio familiare;
- in data 30.03.2021, il Tribunale di Macerata pronunciava la sentenza n. 332/2021, con la quale veniva dichiarata la separazione personale tra i coniugi con addebito a carico di inoltre, veniva disposto l'affidamento del figlio minore Controparte_1 Persona_1 presso i servizi sociali di Corridonia e veniva statuito che fosse posto a carico del padre
[...] un contributo al mantenimento del figlio minore nella misura di euro 250,00 mensili, oltre alle spese straordinarie suddivise al 50% tra i coniugi;
- stante l'impossibilità di ricostituire la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, sussistevano i presupposti per lo scioglimento del matrimonio;
- quanto all'affidamento del figlio minore, le circostanze sopra descritte rendevano manifesta l'inidoneità del resistente ad assumersi le responsabilità conseguenti dal ruolo genitoriale e, pertanto, giustificavano l'affidamento in via esclusiva dello stesso alla ricorrente, con collocamento presso il luogo di residenza della medesima, in Montegiorgio (FM), via
Giotto, n. 9;
- quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, lo stesso poteva esercitarlo secondo il seguente modello: due pomeriggi a settimana - da concordare preventivamente con la ricorrente - a partire dalle ore 16:00 fino ad ora di cena, con ritorno a casa del minore entro le ore 21:00, e fine settimana alternati, a partire dal pomeriggio del sabato, dopo le ore 16:00, fino alla domenica alle ore 18:00, con possibilità di pernottamento presso l'abitazione del padre subordinato al consenso del figlio minore;
- con specifico riferimento alla regolamentazione del diritto di visita durante le festività natalizie, il figlio minore poteva trascorrere, a decorrere dall'anno corrente, la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, il 31 dicembre e il 1° gennaio con la madre, per
2 poi trascorrere il 6 gennaio con il padre, con alternanza di tali date di anno in anno e salvo modifiche da concordare tra i coniugi sulla base dei rispettivi impegni lavorativi;
- analogamente con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita durante le festività pasquali, il figlio minore poteva trascorrere, a decorrere dall'anno corrente, la domenica di Pasqua con la madre e il lunedì di Pasquetta con il padre, con alternanza di tali date di anno in anno e salvo modifiche da concordare tra i coniugi;
- quanto, poi, alla regolamentazione del diritto di visita durante le vacanze estive e le altre festività infra-annuali, il figlio minore poteva trascorrere, a decorrere dall'anno corrente, due settimane consecutive o alternate con il padre, nonché, in modalità alternata tra i coniugi, le giornate del 25 aprile, del 1° maggio e dell'8 dicembre;
mentre i compleanni potevano essere trascorsi con entrambi i genitori;
- quanto alla misura del contributo al mantenimento del figlio minore e alle spese straordinarie, doveva evidenziarsi che l'età adolescenziale del figlio minore comportava un aggravio di spese rispetto al periodo in cui era stata pronunciata la separazione, che giustificava pertanto un aumento della misura del contributo al mantenimento, che si riteneva congruo quantificare nella misura di euro 300,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT. Tale importo era compatibile con la capacità reddituale del resistente, il quale percepiva la somma di euro 1.600,00 mensili circa in virtù di un contratto di lavoro subordinato, con la qualifica di saldatore, presso la presso la società Tosoni Industrie S.r.l. di Trodica di Morrovalle. Inoltre, il resistente non era gravato da esborsi mensili per spese di locazione, dal momento che aveva mantenuto la propria residenza presso la casa coniugale, ubicata, in Corridonia (MC), via
Colbuccaro, di proprietà di madre del resistente, detenuta da quest'ultimo a Persona_2 titolo di comodato d'uso gratuito;
- ancora, quanto alla regolamentazione delle spese di natura straordinaria, la ricorrente istava per la conferma della relativa disposizione assunta con la sentenza di separazione, ovvero ponendo le stesse nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Fermo;
- infine, doveva rilevarsi che, in ragione delle richiamate circostanze di fatto, la ricorrente era stata costretta ad abbandonare la casa coniugale e a trasferirsi presso l'attuale residenza, sostenendo un canone di locazione pari ad euro 470,00 mensili, a fronte di un reddito mensile di euro 1.051,00 derivante da contratto di lavoro subordinato, appariva congruo che il resistente contribuisse a tale esborso nella misura di euro 300,00 mensili, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
La ricorrente chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
3 “In via principale e nel merito, accertare e pronunciare, ai sensi dell'art.3, legge n.898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Sant'Elpidio a Mare in data 20.04.2013 tra i sigg.ri
[...]
e annotato al registro dello stato civile del Comune di Sant'Elpidio a Parte_1 Controparte_1
Mare, all'anno 2013, n.2, parte 1, con trascrizione dell'emananda sentenza, alle condizioni che seguono:
- affido esclusivo del figlio alla madre con collocazione dello stesso presso l'abitazione Persona_1 materna sita in Montegiorgio FM in via Giotto n9;
- diritto di visita del sig. come da piano genitoriale indicato nella narrativa del presente ricorso;
- CP_1 contributo al mantenimento a carico del sig. nella misura di € 300,00 mensili, con rivalutazione CP_1 annua ISTAT e con corresponsione entro il giorno 5 di ogni mese;
- spese straordinaria al 50 % per ciascun genitore;
-contributo alle spese locatizie a carico del sig. e in favore della sig.ra nella misura di € CP_2 Pt_1
300,00 mensili o in quella maggiore o minore somma che l'On.le Tribunale riterrà equa e di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”. non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 30.01.2025 il Giudice istruttore, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione personale della parte resistente, ometteva l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
Acquisita la documentazione reddituale a mezzo di richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c all'Agenzia delle Entrate ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 06.11.2025, previa precisazione delle conclusioni da parte della ricorrente, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
* * *
Preliminarmente, rilevata la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
1. Pronuncia di scioglimento del matrimonio
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale di Macerata in occasione della loro separazione personale dichiarata con sentenza n. 331/2021 del 24.03.2021, pubblicata in data 30.03.2021, divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4 2. Domande relative all'affidamento, al collocamento del minore e alla regolamentazione del diritto di visita nei confronti della prole.
Preliminarmente deve darsi atto che, nelle more del giudizio, il figlio delle parti è divenuto maggiorenne e, conseguentemente, nessun provvedimento deve essere assunto in punto di affidamento, collocamento e diritto di visita nei confronti del figlio minore.
3. Domanda di contribuzione del resistente alle spese relative al canone di locazione sostenute dalla ricorrente per la conduzione dell'immobile nel quale vive con il figlio.
La parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di porre a carico del resistente la somma mensile di euro 300,00, a titolo di partecipazione alle spese per il canone di locazione sostenute dalla stessa per l'immobile reperito in seguito al suo allontanamento dalla casa familiare, resosi necessario a causa condotte maltrattanti tenute ai suoi danni da Controparte_1
Sul punto, si osserva che, in mancanza di una specifica domanda di assegnazione della casa coniugale nonché di assegno divorzile, la domanda di contribuzione alle suddette spese non può essere esaminata nell'ambito del presente giudizio di divorzio e deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
4. Contributo per il mantenimento del minore e spese straordinarie
Passando alla domanda di contributo al mantenimento del figlio appena divenuto maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, proposta dalla ricorrente, osserva il
Collegio che, ai fini della determinazione del contributo da porre a carico di ognuno dei genitori, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso in esame, nel corso del giudizio e dalle produzioni e dall'acquisizione documentale, disposta ai sensi dell'art. 213 c.p.c., si è potuto constatare quanto segue.
, con riguardo alla propria situazione reddituale, ha documentato Parte_1 di aver dichiarato:
- per il periodo di imposta 2019 un reddito complessivo di € 8.585,00 (cfr. Modello
730/2020 allegato al ricorso introduttivo).
- per il periodo di imposta 2021 un reddito imponibile di € 4.546,00 (cfr. Modello
730/2022 allegato ricorso introduttivo).
5 La ricorrente, producendo in atti la busta paga riferibile al mese di marzo 2024, ha dimostrato di percepire dal proprio impiego uno stipendio mensile netto pari all'incirca ad euro
1.051,00 (cfr. doc. 7) allegato al ricorso). A tale importo deve essere detratta la somma di euro
470,00, corrispondente al canone mensile di locazione dell'immobile in cui attualmente vive
(cfr. doc. 6 allegato al ricorso introduttivo). Parte_1
Quanto al resistente, dall'acquisizione documentale ex art. 213 c.p.c. si evince la percezione da parte dello stesso dei seguenti redditi:
- nel periodo di imposta 2021 un reddito complesso pari ad € 25.160,00;
- nel periodo di imposta 2022 un reddito complesso pari ad € 25.626,00;
- nel periodo di imposta 2023 un reddito complesso pari ad € 27.746,00.
Con riguardo al periodo di imposta 2024, l'Agenzia delle Entrate, in assenza del relativo modello 730/2025, ha dato atto della percezione da parte di di un reddito Controparte_1 da lavoro dipendente pari ad € 28.589,20 (cfr. certificazione reddituale depositata in data
11.06.2025).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta, il Collegio, tenuto conto del collocamento disposto, delle maggiori esigenze del figlio (di anni 18) e del divario reddituale esistente tra i genitori, ritiene equo porre a carico di la somma mensile di euro 300,00, Controparte_1 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, da versare alla resistente in favore del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2024, tenuto conto della data della domanda.
Quanto alle spese straordinarie per il minore, anche in ragione delle circostanze che, di fatto, hanno imposto alla ricorrente, vittima di violenze, di lasciare la casa familiare e in assenza di un'assegnazione della stessa, si ritiene equo che le stesse vengano poste a carico del resistente, quale genitore economicamente più capiente, nella misura del 70% , secondo quanto previsto dal Protocollo “per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale sulla “Riforma Cartabia in materia di famiglia”, in Ancona, il 10.07.2024. Il restante 30% deve essere posto in capo alla ricorrente.
5. Spese di lite
La mancata costituzione del resistente, il parziale accoglimento delle domande svolte dalla ricorrente e la materia trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 615/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
6 :
❖ dichiara la contumacia di Controparte_1
❖ dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
coniugi per matrimonio celebrato in Sant'Elpidio a Mare, in data Controparte_1
20.04.2013;
❖ ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM) - Atto 2, parte I, serie , dell'anno 2013);
❖ dichiara inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente di contribuzione del resistente alle spese relative al canone di locazione sostenute dalla stessa;
❖ determina in euro 300,00 e successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo di vita calcolati dall'ISTAT, l'importo complessivo mensile dovuto da CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente
[...] non autosufficiente, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2024;
❖ pone a carico di e di la Parte_1 Controparte_1
contribuzione alle spese straordinarie del figlio secondo quanto indicato in motivazione, in misura rispettivamente pari al 30% e al 70%;
❖ compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 18.12.2025
Il Presidente Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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