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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario ha pronunciato in grado di appello, in data 22.9.25, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 606/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., con
[...]
gli Avv.ti Lorenzo Ioele e Anna Colantuono, elettivamente domiciliata presso la propria sede in Salerno, alla via San Leonardo;
p.e.c. avv iuffre Email_1 Email_2
appellante
e (c.f. ) con l'Avv. Gaetano Controparte_1 CodiceFiscale_1
Galotto, elettivamente domiciliata in Roccapiemonte (SA), alla via Biagio Franco snc – Parco Belfiore;
appellata
OGGETTO: MAGGIORAZIONE EX ART. 9 CCNL INTEGRATIVO COMPARTO SANITÀ
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 808/2023 pubblicata l'11.5.2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di g.l., decidendo sulla controversia promossa da CP_1
nei confronti dell
[...] Parte_1
(di seguito, “ ), ha:
[...] Pt_1
1 • accolto il ricorso, condannando l' alla corresponsione di euro 1.863,54, Pt_1
oltre interessi legali, a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo ex art. 9 del CCNL integrativo del comparto sanità 07.04.1999 e ss.mm.ii.;
• compensato le spese di lite tra le parti.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 (invocato dalla ricorrente e volto all'ottenimento del riposo compensativo o del compenso, maggiorato, per lavoro straordinario festivo) e l'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 (invece applicabile al caso de quo secondo l'Azienda) prevedevano remunerazioni aventi fondamenti logico-giuridici diversi:
· nel primo caso, il superamento di orario normale coincidente con il servizio prestato in giorno festivo;
· nel secondo, il disagio del turno cadente in giorno festivo infrasettimanale;
• che, a riprova di quanto precede, i due istituti erano cumulabili (Cass. n.
1505/21);
• che l non aveva provato, ex art. 2697 comma 2 c.c., che il servizio Pt_1
prestato nel giorno festivo infrasettimanale non potesse essere considerato come straordinario;
• che la lavoratrice non era incorsa in alcuna decadenza poiché, ai sensi dell'art. 29 comma 6 del CCNL del 21.5.2018 Comparto Sanità, la richiesta, da formulare entro 30 giorni dalla prestazione resa in giorno festivo infrasettimanale, concerneva unicamente il riposo compensativo, rimanendo onere del datore di lavoro, in mancanza della medesima, remunerare la prestazione con il compenso previsto per il lavoro straordinario.
° 3. Avverso tale sentenza l' ha proposto appello il 6.11.2023, dolendosi Pt_1
dell'accoglimento del ricorso della sig.ra e concludendo per la riforma CP_1
della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado.
2 Al riguardo ha dedotto, in sintesi, che il giudice di prime cure aveva erroneamente:
• posto a carico del datore di lavoro l'onere della prova sul lavoro straordinario svolto o sulla mancata fruizione del riposo compensativo;
• qualificato le prestazioni come lavoro straordinario (anziché come lavoro festivo nel rispetto dei turni ordinari) per il quale la dipendente aveva già percepito la relativa indennità ex art. 44, co. 12 CCNL del 1995 (trasposto nell'art. 86 CCNL
2018);
• non disposto la compensazione con il debito orario;
• omesso di considerare la violazione dell'art. 29, comma 6 CCNL 2018 e il termine ivi previsto;
• conteggiato i giorni festivi lavorati duranti i turni e il relativo compenso.
° 4. Instaurato il contraddittorio, si è costituita con memoria del Controparte_1
7.4.25 con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese del secondo grado. Al riguardo ha sostenuto, in sintesi:
• che la sig.ra aveva assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in quanto CP_1
dai cartellini marcatempo risultava lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali;
• che l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 configurava una obbligazione alternativa, con conseguente applicabilità dell'art. 1287 c.c. in caso di decadenza del creditore dalla facoltà di scelta della prestazione.
° 5. All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
° 7. L'appello è infondato.
7.1. Preliminarmente, si evidenzia che il presente procedimento è analogo ad altri procedimenti già decisi da questa Corte in tema di “compenso per il lavoro straordinario festivo infrasettimanale, ricadente nel turno”, che presentano le medesime difese dell'odierna appellante, e alla cui motivazione ci si riporta 3 espressamente nella presente sede ex art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenze 286/25,
288/25)
Di seguito, si ribadisce che la Corte di Cassazione, con sentenze n. 1505/2021 e n. 20743/2023, ha analizzato le disposizioni del contratto collettivo che regolano la fattispecie in esame, chiarendo:
• la piena compatibilità tra l'indennità prevista per lavoratori in turno e il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo o in alternativa con il riposo compensativo;
• per i lavoratori turnisti che prestano attività durante le festività infrasettimanali,
l'applicabilità sia dell'art. 44, comma 12 del CCNL 01.09.1995 che dell'art. 9 del
CCNL del 20.09.2001; pertanto, la scelta del dipendente di godere del riposo compensativo (in alternativa alla remunerazione dello straordinario festivo) non osta all'applicazione dell'ulteriore indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del
CCNL 01.09.1995.
Più nel dettaglio, mentre l'art. 9 CCNL 20.09.2001 costituisce un'integrazione della disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi, l'art. 44 del CCNL 01.09.1995, si riferisce al solo trattamento economico e riconosce al personale turnista l'indennità in ragione non del maggiore orario di lavoro svolto, bensì delle particolari e maggiormente gravose modalità di lavoro. Le due norme hanno quindi oggetti diversi e non si pongono in relazione di specialità, onde è possibile la loro applicazione cumulativa, in difetto di previsioni contrarie.
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione: “l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività; la circostanza che i turnisti,
4 poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo” (Cass. n.
1505/2021).
La differenza tra l'indennità ex art. 44 (specificamente prevista per i turnisti) ed il regime del compenso per il lavoro festivo infrasettimanale (valevole per tutti i lavoratori, anche non turnisti), induce quindi a ritenere – contrariamente a quanto sostenuto dall - che l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 44 non Pt_1
possa ritenersi esaustiva o omnicomprensiva rispetto alla prestazione resa nei giorni festivi infrasettimanali dai lavoratori qui appellati, stante la differente ratio che sorregge i due emolumenti e la loro diversa natura.
Quanto, poi, al rilievo dell'appellante sulla formulazione dell'art. 44 del CCNL
1995, che denomina l'indennità quale “indennità per lavoro festivo”, nonché dell'art. 86 comma 13 del CCNL 2018, che la collega al “servizio di turno previsto per il giorno festivo”, volendone evidenziare la funzione compensativa, in aggiunta all'ordinaria retribuzione, per il lavoro svolto nel giorno festivo, si rappresenta quanto segue.
Al di là della qualifica come “indennità” del compenso per il festivo straordinario infrasettimanale, la prestazione infrasettimanale festiva non è considerata tecnicamente uno straordinario, ma va retribuita come tale. In altri termini, tale straordinario è stato correttamente inteso come parametro per la determinazione di un compenso volto a soddisfare una condizione differente rispetto al superamento dell'orario di lavoro ordinario, ossia il disagio per la prestazione lavorativa resa in un giorno di festa infrasettimanale.
*
5 7.2. In merito alla dedotta violazione dell'art. 29, comma 6 CCNL 2018, si rileva che spetta al datore di lavoro controllare sollecitamente l'avvenuta formulazione o meno della opzione (consentendo entro un arco di tempo ragionevole la fruizione dei riposi compensativi eventualmente chiesti dal lavoratore o provvedendo alla loro programmazione). Trattasi, invero, di un'obbligazione alternativa dal lato del creditore, per la quale peraltro il termine di 30 giorni, pure previsto dagli artt. 9 e 29 del CCNL, non può essere inteso quale termine di decadenza o quale termine estintivo del diritto in danno del lavoratore, in mancanza di espressa previsione, in tal senso, ad opera della contrattazione collettiva. Conseguentemente, si applica l'art. 1287 comma 2 c.c., ai sensi del quale “Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo” (cfr.
Cass. 24545/2024).
Nel caso di specie, in assenza della manifestazione di volontà del lavoratore,
l' avrebbe dovuto esercitare la propria facoltà di scelta, ma non lo ha fatto. Pt_1
Ne consegue che, in mancanza di espressa previsione di decadenza del lavoratore per difetto di opzione entro i 30 giorni di cui agli artt. 9 e 29 del CCNL, e risultando non più possibile la fruizione del riposo compensativo, spetta a parte appellata il compenso oggetto di lite per il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali dedotto in giudizio.
* 7.3 Con riferimento al debito orario che l intendeva opporre in Pt_1
compensazione, si osserva che lo stesso è stato prospettato in termini del tutto generici, astratti, senza consentire una agevole individualizzazione per ciascun lavoratore. L'eccezione, riproposta come motivo di appello, è infondata, non potendosi peraltro ammettere una compensazione unilaterale tra voci non omogenee. La eventuale presenza/assenza del debito orario, che richiede una specifica deduzione ed un autonomo accertamento, non può paralizzare la richiesta di compenso azionata nel presente giudizio.
6 Il maggior sacrificio correlato all'espletamento della prestazione nel giorno festivo infrasettimanale, in definitiva, va compensato con l'emolumento previsto dai citati artt. 9 e 29 della contrattazione collettiva, a prescindere dall'eventuale debito orario (che riguarda una diversa problematica, e che spetta alla Azienda recuperare nei modi contrattualmente previsti) e anche in assenza di opzione circa il riposo compensativo (in quanto, non avendo i lavoratori scelto il riposo compensativo, residua solo il ristoro economico).
* 7.4 In ordine alla prova dei giorni festivi lavorati duranti i turni, contemplati nei singoli conteggi prodotti dai lavoratori e nella documentazione prodotta (da cui si evince la quantità e la natura del lavoro svolto nelle festività), come già rilevato dal primo Giudice, deve ritenersi l in primo grado, non abbia contestato Pt_1
specificamente le giornate per le quali è stata avanzata la richiesta del compenso da ciascun lavoratore. Dunque, nel presente di gravame non possono trovare spazio nuove contestazioni.
Parimenti, in ordine al quantum dovuto, si osserva che i calcoli effettuati dalla dipendente nel conteggio di parte non sono stati confutati specificamente dalla controparte.
° 8. Le spese, concernenti soltanto il presente grado (mancando appello incidentale dell'appellata avverso la compensazione disposta in primo grado), seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni, con riferimento allo scaglione di valore € 1.101/5.200, valori minimi. Trattandosi di una pronuncia di rigetto, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto.
Va infine rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo pronunciato il
22.9.2025, l'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del presente grado nei confronti dell'“appellata” e non del procuratore antistatario della
7 medesima. Il suddetto errore materiale appare senz'altro emendabile ex officio da questa Corte, mediante inserimento dell'espressione erronea con carattere tipografico barrato, e indicazione dell'espressione esatta con carattere normale, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
nei confronti di
Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione lavoro e previdenza n. 808/2023, pubblicata l'11.5.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata del procuratore antistatario dell'appellata, spese che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase decisionale;
oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 22.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
8
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario ha pronunciato in grado di appello, in data 22.9.25, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 606/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., con
[...]
gli Avv.ti Lorenzo Ioele e Anna Colantuono, elettivamente domiciliata presso la propria sede in Salerno, alla via San Leonardo;
p.e.c. avv iuffre Email_1 Email_2
appellante
e (c.f. ) con l'Avv. Gaetano Controparte_1 CodiceFiscale_1
Galotto, elettivamente domiciliata in Roccapiemonte (SA), alla via Biagio Franco snc – Parco Belfiore;
appellata
OGGETTO: MAGGIORAZIONE EX ART. 9 CCNL INTEGRATIVO COMPARTO SANITÀ
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 808/2023 pubblicata l'11.5.2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di g.l., decidendo sulla controversia promossa da CP_1
nei confronti dell
[...] Parte_1
(di seguito, “ ), ha:
[...] Pt_1
1 • accolto il ricorso, condannando l' alla corresponsione di euro 1.863,54, Pt_1
oltre interessi legali, a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo ex art. 9 del CCNL integrativo del comparto sanità 07.04.1999 e ss.mm.ii.;
• compensato le spese di lite tra le parti.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 (invocato dalla ricorrente e volto all'ottenimento del riposo compensativo o del compenso, maggiorato, per lavoro straordinario festivo) e l'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 (invece applicabile al caso de quo secondo l'Azienda) prevedevano remunerazioni aventi fondamenti logico-giuridici diversi:
· nel primo caso, il superamento di orario normale coincidente con il servizio prestato in giorno festivo;
· nel secondo, il disagio del turno cadente in giorno festivo infrasettimanale;
• che, a riprova di quanto precede, i due istituti erano cumulabili (Cass. n.
1505/21);
• che l non aveva provato, ex art. 2697 comma 2 c.c., che il servizio Pt_1
prestato nel giorno festivo infrasettimanale non potesse essere considerato come straordinario;
• che la lavoratrice non era incorsa in alcuna decadenza poiché, ai sensi dell'art. 29 comma 6 del CCNL del 21.5.2018 Comparto Sanità, la richiesta, da formulare entro 30 giorni dalla prestazione resa in giorno festivo infrasettimanale, concerneva unicamente il riposo compensativo, rimanendo onere del datore di lavoro, in mancanza della medesima, remunerare la prestazione con il compenso previsto per il lavoro straordinario.
° 3. Avverso tale sentenza l' ha proposto appello il 6.11.2023, dolendosi Pt_1
dell'accoglimento del ricorso della sig.ra e concludendo per la riforma CP_1
della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado.
2 Al riguardo ha dedotto, in sintesi, che il giudice di prime cure aveva erroneamente:
• posto a carico del datore di lavoro l'onere della prova sul lavoro straordinario svolto o sulla mancata fruizione del riposo compensativo;
• qualificato le prestazioni come lavoro straordinario (anziché come lavoro festivo nel rispetto dei turni ordinari) per il quale la dipendente aveva già percepito la relativa indennità ex art. 44, co. 12 CCNL del 1995 (trasposto nell'art. 86 CCNL
2018);
• non disposto la compensazione con il debito orario;
• omesso di considerare la violazione dell'art. 29, comma 6 CCNL 2018 e il termine ivi previsto;
• conteggiato i giorni festivi lavorati duranti i turni e il relativo compenso.
° 4. Instaurato il contraddittorio, si è costituita con memoria del Controparte_1
7.4.25 con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese del secondo grado. Al riguardo ha sostenuto, in sintesi:
• che la sig.ra aveva assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in quanto CP_1
dai cartellini marcatempo risultava lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali;
• che l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 configurava una obbligazione alternativa, con conseguente applicabilità dell'art. 1287 c.c. in caso di decadenza del creditore dalla facoltà di scelta della prestazione.
° 5. All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
° 7. L'appello è infondato.
7.1. Preliminarmente, si evidenzia che il presente procedimento è analogo ad altri procedimenti già decisi da questa Corte in tema di “compenso per il lavoro straordinario festivo infrasettimanale, ricadente nel turno”, che presentano le medesime difese dell'odierna appellante, e alla cui motivazione ci si riporta 3 espressamente nella presente sede ex art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenze 286/25,
288/25)
Di seguito, si ribadisce che la Corte di Cassazione, con sentenze n. 1505/2021 e n. 20743/2023, ha analizzato le disposizioni del contratto collettivo che regolano la fattispecie in esame, chiarendo:
• la piena compatibilità tra l'indennità prevista per lavoratori in turno e il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo o in alternativa con il riposo compensativo;
• per i lavoratori turnisti che prestano attività durante le festività infrasettimanali,
l'applicabilità sia dell'art. 44, comma 12 del CCNL 01.09.1995 che dell'art. 9 del
CCNL del 20.09.2001; pertanto, la scelta del dipendente di godere del riposo compensativo (in alternativa alla remunerazione dello straordinario festivo) non osta all'applicazione dell'ulteriore indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del
CCNL 01.09.1995.
Più nel dettaglio, mentre l'art. 9 CCNL 20.09.2001 costituisce un'integrazione della disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi, l'art. 44 del CCNL 01.09.1995, si riferisce al solo trattamento economico e riconosce al personale turnista l'indennità in ragione non del maggiore orario di lavoro svolto, bensì delle particolari e maggiormente gravose modalità di lavoro. Le due norme hanno quindi oggetti diversi e non si pongono in relazione di specialità, onde è possibile la loro applicazione cumulativa, in difetto di previsioni contrarie.
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione: “l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività; la circostanza che i turnisti,
4 poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo” (Cass. n.
1505/2021).
La differenza tra l'indennità ex art. 44 (specificamente prevista per i turnisti) ed il regime del compenso per il lavoro festivo infrasettimanale (valevole per tutti i lavoratori, anche non turnisti), induce quindi a ritenere – contrariamente a quanto sostenuto dall - che l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 44 non Pt_1
possa ritenersi esaustiva o omnicomprensiva rispetto alla prestazione resa nei giorni festivi infrasettimanali dai lavoratori qui appellati, stante la differente ratio che sorregge i due emolumenti e la loro diversa natura.
Quanto, poi, al rilievo dell'appellante sulla formulazione dell'art. 44 del CCNL
1995, che denomina l'indennità quale “indennità per lavoro festivo”, nonché dell'art. 86 comma 13 del CCNL 2018, che la collega al “servizio di turno previsto per il giorno festivo”, volendone evidenziare la funzione compensativa, in aggiunta all'ordinaria retribuzione, per il lavoro svolto nel giorno festivo, si rappresenta quanto segue.
Al di là della qualifica come “indennità” del compenso per il festivo straordinario infrasettimanale, la prestazione infrasettimanale festiva non è considerata tecnicamente uno straordinario, ma va retribuita come tale. In altri termini, tale straordinario è stato correttamente inteso come parametro per la determinazione di un compenso volto a soddisfare una condizione differente rispetto al superamento dell'orario di lavoro ordinario, ossia il disagio per la prestazione lavorativa resa in un giorno di festa infrasettimanale.
*
5 7.2. In merito alla dedotta violazione dell'art. 29, comma 6 CCNL 2018, si rileva che spetta al datore di lavoro controllare sollecitamente l'avvenuta formulazione o meno della opzione (consentendo entro un arco di tempo ragionevole la fruizione dei riposi compensativi eventualmente chiesti dal lavoratore o provvedendo alla loro programmazione). Trattasi, invero, di un'obbligazione alternativa dal lato del creditore, per la quale peraltro il termine di 30 giorni, pure previsto dagli artt. 9 e 29 del CCNL, non può essere inteso quale termine di decadenza o quale termine estintivo del diritto in danno del lavoratore, in mancanza di espressa previsione, in tal senso, ad opera della contrattazione collettiva. Conseguentemente, si applica l'art. 1287 comma 2 c.c., ai sensi del quale “Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo” (cfr.
Cass. 24545/2024).
Nel caso di specie, in assenza della manifestazione di volontà del lavoratore,
l' avrebbe dovuto esercitare la propria facoltà di scelta, ma non lo ha fatto. Pt_1
Ne consegue che, in mancanza di espressa previsione di decadenza del lavoratore per difetto di opzione entro i 30 giorni di cui agli artt. 9 e 29 del CCNL, e risultando non più possibile la fruizione del riposo compensativo, spetta a parte appellata il compenso oggetto di lite per il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali dedotto in giudizio.
* 7.3 Con riferimento al debito orario che l intendeva opporre in Pt_1
compensazione, si osserva che lo stesso è stato prospettato in termini del tutto generici, astratti, senza consentire una agevole individualizzazione per ciascun lavoratore. L'eccezione, riproposta come motivo di appello, è infondata, non potendosi peraltro ammettere una compensazione unilaterale tra voci non omogenee. La eventuale presenza/assenza del debito orario, che richiede una specifica deduzione ed un autonomo accertamento, non può paralizzare la richiesta di compenso azionata nel presente giudizio.
6 Il maggior sacrificio correlato all'espletamento della prestazione nel giorno festivo infrasettimanale, in definitiva, va compensato con l'emolumento previsto dai citati artt. 9 e 29 della contrattazione collettiva, a prescindere dall'eventuale debito orario (che riguarda una diversa problematica, e che spetta alla Azienda recuperare nei modi contrattualmente previsti) e anche in assenza di opzione circa il riposo compensativo (in quanto, non avendo i lavoratori scelto il riposo compensativo, residua solo il ristoro economico).
* 7.4 In ordine alla prova dei giorni festivi lavorati duranti i turni, contemplati nei singoli conteggi prodotti dai lavoratori e nella documentazione prodotta (da cui si evince la quantità e la natura del lavoro svolto nelle festività), come già rilevato dal primo Giudice, deve ritenersi l in primo grado, non abbia contestato Pt_1
specificamente le giornate per le quali è stata avanzata la richiesta del compenso da ciascun lavoratore. Dunque, nel presente di gravame non possono trovare spazio nuove contestazioni.
Parimenti, in ordine al quantum dovuto, si osserva che i calcoli effettuati dalla dipendente nel conteggio di parte non sono stati confutati specificamente dalla controparte.
° 8. Le spese, concernenti soltanto il presente grado (mancando appello incidentale dell'appellata avverso la compensazione disposta in primo grado), seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni, con riferimento allo scaglione di valore € 1.101/5.200, valori minimi. Trattandosi di una pronuncia di rigetto, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto.
Va infine rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo pronunciato il
22.9.2025, l'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del presente grado nei confronti dell'“appellata” e non del procuratore antistatario della
7 medesima. Il suddetto errore materiale appare senz'altro emendabile ex officio da questa Corte, mediante inserimento dell'espressione erronea con carattere tipografico barrato, e indicazione dell'espressione esatta con carattere normale, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
nei confronti di
Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione lavoro e previdenza n. 808/2023, pubblicata l'11.5.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata del procuratore antistatario dell'appellata, spese che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase decisionale;
oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 22.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
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