TAR Catania, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1169
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Rigettato
    Legittimazione passiva INPS

    L'eccezione è infondata in quanto l'INPS è l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva Ministero dell'Interno

    L'eccezione è fondata e il Ministero viene estromesso dal giudizio.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita

    L'eccezione è infondata poiché il termine di prescrizione decorre dalla conoscenza dell'ammontare del trattamento, onere probatorio a carico dell'INPS. Inoltre, il ricorrente è stato posto in congedo solo nel 2022, escludendo la prescrizione quinquennale.

  • Accolto
    Diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali

    Il ricorso è accolto sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce il diritto all'attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita per il personale delle forze di polizia, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché sussistano i requisiti di età e anzianità di servizio, o comunque in applicazione dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 come interpretato dalla giurisprudenza.

  • Accolto
    Diritto agli accessori (interessi e rivalutazione)

    Le somme dovute devono essere maggiorate degli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, come previsto dalla normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1169
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1169
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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