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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7616 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to Luigi Lagioia, presso il quale è elettivamente domiciliato in Nola alla via
Polveriera,16;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dalla Controparte_1 CP_2
professionisti , nella persona dei soci avv.to Pasqualina Spignese e avv.to Paola Controparte_3
Giglio, presso cui è elettivamente domiciliato in Pomigliano D'Arco alla via Felice Terracciano,
165;
APPELLATO
E
MG. n persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17 dicembre 2024, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2672/2017 il Giudice di Pace di Marigliano, dott. Attilio Altamura, ha accertato che la ha installato un impianto di erogazione di carburante tipo GPL sul veicolo di Controparte_5
proprietà del Sig. (Volvo LW4702 tg. AD081KV), dichiarandola responsabile dell'errato CP_1
funzionamento dello stesso;
per l'effetto, è stata condannata al pagamento, in favore del Sig.
[...]
, di Euro 500,00, a titolo di risarcimento danni, oltre alla refusione di Controparte_1
spese e compensi di lite.
La ha proposto il presente gravame avverso la predetta sentenza, censurandola nella Parte_1
parte in cui il giudice di prime cure non ha accolto l'eccezione di decadenza dal diritto alla garanzia e prescrizione dell'azione, nonché nella parte in cui ha valutato erroneamente le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio e ricondotto i danni lamentati da a una presunta CP_1
difformità dell'impianto.
Si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'impugnazione, chiedendone l'integrale rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite con distrazione.
Nonostante la regolare notifica, non si è costituita, invece, Controparte_6
L'appello è fondato in ragione delle motivazioni che seguono.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione dell'appellato quanto all'inammissibilità dell'appello:
sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83
del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez. Un. 27199 del 16.11.2017).
Non vi è dubbio, difatti, che l'appello consenta la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Venendo al merito dell'impugnazione, atteso che la fattispecie in esame ha ad oggetto l'azione di responsabilità del consumatore nei confronti del venditore per la compravendita di un impianto di erogazione di carburante tipo GPL, il giudice di prime cure ha correttamente qualificato il rapporto tra l'attore – odierno appellato - e la società convenuta – odierna appellante - quale vendita di beni di consumo, con conseguente applicazione della disciplina confluita nel Codice del Consumo.
Invero, la vendita di detti beni (“qualsiasi bene mobile da assemblare”, ex art. 128 del Codice del consumo), che interviene tra un professionista ed un consumatore, soggiace alla disciplina speciale contenuta nel D.lgs. n. 206/2005, che prevale rispetto a quella generale di cui agli artt. 1490 e ss. del codice civile (cfr., tra le altre, Cass. n. 3695 del 7.2.2022).
Tuttavia, il giudice di primo grado non ha fatto buon governo dei principi espressi dal predetto
Codice.
Al riguardo, giova ricordare che alla fattispecie in esame risulta applicabile ratione temporis la previsione riprodotta nell'art. 132, comma 2, del codice del consumo, secondo cui il consumatore decade dai diritti previsti dall' art. 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto, salvo che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del difetto o lo abbia occultato, e sempre che si tratti di difetti di conformità manifestatisi entro il termine di due anni dalla consegna del bene. La norma, inoltre,
dispone in ogni caso che l'azione si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.
Orbene, in tema di disciplina dei vizi della cosa venduta, pur non essendo richieste particolari formalità, né imponendosi all'acquirente l'esposizione dettagliata dei vizi riscontrati, occorre che la denuncia contenga le indicazioni idonee a rendere il venditore edotto dei vizi che rendono il bene non idoneo all'uso, o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (Cass. n. 3695 del 7.2.2022).
Aggiungasi che l'eventuale tardività della denuncia deve essere eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio. In presenza di tale eccezione, spetta all'acquirente l'onere di aver
- dapprima scoperto il vizio e successivamente di aver - tempestivamente denunciato il vizio, quali condizioni necessarie delle azioni di garanzia accordate al compratore (cfr. Cass. 6 febbraio 1987, n.
1182; Cass. 12 marzo 1994, n. 2394; Cass. 28 gennaio 1997, n. 844; Cass. 10 settembre 1998, n.
8963).
Nel caso di specie, va rilevato, da un lato, che ha sollevato tempestivamente Controparte_7
l'eccezione di prescrizione e decadenza, dall'altro, che l'attore non ha assolto all'onere della prova cui era tenuto, non avendo fornito dimostrazione di aver scoperto il vizio, di averlo tempestivamente denunciato, ed infine di aver proposto la domanda nel termine di legge.
Invero l'attore, già nell'atto di citazione, ove si legge che “dopo poco tempo dalla consegna
dell'auto, il sig. riscontrava dei difetti nella funzionalità dell'auto, concretizzatisi in CP_1
malfunzionamenti dovuti a un difetto di erogazione del gas” (cfr. punto 10) atto di citazione), non ha collocato precisamente nel tempo il momento di scoperta del vizio, né tantomeno ha indicato con precisione quando avrebbe denunciato il vizio, essendosi limitato a dedurre che “la problematica di
cui sopra veniva prospettata al titolare della (cfr. punto 12 atto di citazione). Tale Controparte_7
circostanza, del resto, trova riscontro nella raccomandata a/r, indirizzata alla e alla Controparte_7
avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni, la quale riporta testualmente Controparte_4
“pur tuttavia, decorsi alcuni mesi dalla consegna dell'auto il mio patrocinato riscontrava difetti relativamente alla funzionalità di detta autovettura” e che “la descritta situazione veniva
prospettata al titolare della . Controparte_7
Ed ancora, all'udienza del 25/03/2015 il procuratore dell'attore ha riferito che “[…] la scoperta del
malfunzionamento dell'impianto a GPL è avvenuta qualche mese dopo l'istallazione, ovvero verso
la fine dell'anno 2011, mentre la prima richiesta di risarcimento danni risale al 27/11/2013 è […]”
(cfr. verbale d'udienza del 25/03/2015).
Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, neppure l'istruttoria orale espletata in primo grado offre elementi atti a colmare le lacune della prospettazione attorea sul punto, atteso che, come si evince dai verbali in atti, né i testi di parte attorea né di parte convenuta hanno precisato circostanze utili al riguardo.
Va, altresì, aggiunto che la dichiarazione resa dal rappresentante legale della non è Controparte_7
idonea a superare l'eccezione di decadenza, atteso che l'affermazione resa all'udienza del 22.6.2015
(“è vero che il veicolo è stato portato presso la mia officina perché aveva dei problemi ma ricordo
dopo circa due anni”) non prova la tempestività della denuncia.
Del resto, anche a voler ragionare diversamente, appare dirimente la circostanza per cui la domanda non è stata proposta nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene, atteso che l'impianto è stato installato in data 4.6.2011 e la domanda proposta in data 22.9.2014, evidentemente oltre il termine di cui sopra.
In conclusione, alla luce delle risultanze che precedono, e ad integrale riforma del la sentenza di primo grado, la domanda proposta da va rigettata. Controparte_1
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 come da dispositivo, nei valori minimi, tenuto conto della scarsa complessità e del valore della controversia, nonché delle difese delle parti. Cont Nulla per quanto riguarda le spese di lite di stante la sua contumacia. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Accoglie l'appello per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del primo Controparte_1
grado di giudizio in favore della che si quantificano in Euro 671,00 per Controparte_7
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_1
grado di giudizio in favore della che si quantificano in Euro 174,00 per spese CP_7
ed Euro 1.278,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%)
come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Cont
4. Nulla per quanto riguarda le spese di lite di Controparte_4
Nola, 1.4.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7616 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to Luigi Lagioia, presso il quale è elettivamente domiciliato in Nola alla via
Polveriera,16;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dalla Controparte_1 CP_2
professionisti , nella persona dei soci avv.to Pasqualina Spignese e avv.to Paola Controparte_3
Giglio, presso cui è elettivamente domiciliato in Pomigliano D'Arco alla via Felice Terracciano,
165;
APPELLATO
E
MG. n persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17 dicembre 2024, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2672/2017 il Giudice di Pace di Marigliano, dott. Attilio Altamura, ha accertato che la ha installato un impianto di erogazione di carburante tipo GPL sul veicolo di Controparte_5
proprietà del Sig. (Volvo LW4702 tg. AD081KV), dichiarandola responsabile dell'errato CP_1
funzionamento dello stesso;
per l'effetto, è stata condannata al pagamento, in favore del Sig.
[...]
, di Euro 500,00, a titolo di risarcimento danni, oltre alla refusione di Controparte_1
spese e compensi di lite.
La ha proposto il presente gravame avverso la predetta sentenza, censurandola nella Parte_1
parte in cui il giudice di prime cure non ha accolto l'eccezione di decadenza dal diritto alla garanzia e prescrizione dell'azione, nonché nella parte in cui ha valutato erroneamente le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio e ricondotto i danni lamentati da a una presunta CP_1
difformità dell'impianto.
Si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'impugnazione, chiedendone l'integrale rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite con distrazione.
Nonostante la regolare notifica, non si è costituita, invece, Controparte_6
L'appello è fondato in ragione delle motivazioni che seguono.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione dell'appellato quanto all'inammissibilità dell'appello:
sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83
del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez. Un. 27199 del 16.11.2017).
Non vi è dubbio, difatti, che l'appello consenta la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Venendo al merito dell'impugnazione, atteso che la fattispecie in esame ha ad oggetto l'azione di responsabilità del consumatore nei confronti del venditore per la compravendita di un impianto di erogazione di carburante tipo GPL, il giudice di prime cure ha correttamente qualificato il rapporto tra l'attore – odierno appellato - e la società convenuta – odierna appellante - quale vendita di beni di consumo, con conseguente applicazione della disciplina confluita nel Codice del Consumo.
Invero, la vendita di detti beni (“qualsiasi bene mobile da assemblare”, ex art. 128 del Codice del consumo), che interviene tra un professionista ed un consumatore, soggiace alla disciplina speciale contenuta nel D.lgs. n. 206/2005, che prevale rispetto a quella generale di cui agli artt. 1490 e ss. del codice civile (cfr., tra le altre, Cass. n. 3695 del 7.2.2022).
Tuttavia, il giudice di primo grado non ha fatto buon governo dei principi espressi dal predetto
Codice.
Al riguardo, giova ricordare che alla fattispecie in esame risulta applicabile ratione temporis la previsione riprodotta nell'art. 132, comma 2, del codice del consumo, secondo cui il consumatore decade dai diritti previsti dall' art. 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto, salvo che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del difetto o lo abbia occultato, e sempre che si tratti di difetti di conformità manifestatisi entro il termine di due anni dalla consegna del bene. La norma, inoltre,
dispone in ogni caso che l'azione si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.
Orbene, in tema di disciplina dei vizi della cosa venduta, pur non essendo richieste particolari formalità, né imponendosi all'acquirente l'esposizione dettagliata dei vizi riscontrati, occorre che la denuncia contenga le indicazioni idonee a rendere il venditore edotto dei vizi che rendono il bene non idoneo all'uso, o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (Cass. n. 3695 del 7.2.2022).
Aggiungasi che l'eventuale tardività della denuncia deve essere eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio. In presenza di tale eccezione, spetta all'acquirente l'onere di aver
- dapprima scoperto il vizio e successivamente di aver - tempestivamente denunciato il vizio, quali condizioni necessarie delle azioni di garanzia accordate al compratore (cfr. Cass. 6 febbraio 1987, n.
1182; Cass. 12 marzo 1994, n. 2394; Cass. 28 gennaio 1997, n. 844; Cass. 10 settembre 1998, n.
8963).
Nel caso di specie, va rilevato, da un lato, che ha sollevato tempestivamente Controparte_7
l'eccezione di prescrizione e decadenza, dall'altro, che l'attore non ha assolto all'onere della prova cui era tenuto, non avendo fornito dimostrazione di aver scoperto il vizio, di averlo tempestivamente denunciato, ed infine di aver proposto la domanda nel termine di legge.
Invero l'attore, già nell'atto di citazione, ove si legge che “dopo poco tempo dalla consegna
dell'auto, il sig. riscontrava dei difetti nella funzionalità dell'auto, concretizzatisi in CP_1
malfunzionamenti dovuti a un difetto di erogazione del gas” (cfr. punto 10) atto di citazione), non ha collocato precisamente nel tempo il momento di scoperta del vizio, né tantomeno ha indicato con precisione quando avrebbe denunciato il vizio, essendosi limitato a dedurre che “la problematica di
cui sopra veniva prospettata al titolare della (cfr. punto 12 atto di citazione). Tale Controparte_7
circostanza, del resto, trova riscontro nella raccomandata a/r, indirizzata alla e alla Controparte_7
avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni, la quale riporta testualmente Controparte_4
“pur tuttavia, decorsi alcuni mesi dalla consegna dell'auto il mio patrocinato riscontrava difetti relativamente alla funzionalità di detta autovettura” e che “la descritta situazione veniva
prospettata al titolare della . Controparte_7
Ed ancora, all'udienza del 25/03/2015 il procuratore dell'attore ha riferito che “[…] la scoperta del
malfunzionamento dell'impianto a GPL è avvenuta qualche mese dopo l'istallazione, ovvero verso
la fine dell'anno 2011, mentre la prima richiesta di risarcimento danni risale al 27/11/2013 è […]”
(cfr. verbale d'udienza del 25/03/2015).
Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, neppure l'istruttoria orale espletata in primo grado offre elementi atti a colmare le lacune della prospettazione attorea sul punto, atteso che, come si evince dai verbali in atti, né i testi di parte attorea né di parte convenuta hanno precisato circostanze utili al riguardo.
Va, altresì, aggiunto che la dichiarazione resa dal rappresentante legale della non è Controparte_7
idonea a superare l'eccezione di decadenza, atteso che l'affermazione resa all'udienza del 22.6.2015
(“è vero che il veicolo è stato portato presso la mia officina perché aveva dei problemi ma ricordo
dopo circa due anni”) non prova la tempestività della denuncia.
Del resto, anche a voler ragionare diversamente, appare dirimente la circostanza per cui la domanda non è stata proposta nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene, atteso che l'impianto è stato installato in data 4.6.2011 e la domanda proposta in data 22.9.2014, evidentemente oltre il termine di cui sopra.
In conclusione, alla luce delle risultanze che precedono, e ad integrale riforma del la sentenza di primo grado, la domanda proposta da va rigettata. Controparte_1
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 come da dispositivo, nei valori minimi, tenuto conto della scarsa complessità e del valore della controversia, nonché delle difese delle parti. Cont Nulla per quanto riguarda le spese di lite di stante la sua contumacia. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Accoglie l'appello per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del primo Controparte_1
grado di giudizio in favore della che si quantificano in Euro 671,00 per Controparte_7
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_1
grado di giudizio in favore della che si quantificano in Euro 174,00 per spese CP_7
ed Euro 1.278,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%)
come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Cont
4. Nulla per quanto riguarda le spese di lite di Controparte_4
Nola, 1.4.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)