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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2240/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti Parte_1
Niccolò Appicciafuoco e Carlotta Cinotti che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'Avv. Elisa Astorri che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso del figlio minore con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata;
Per_1
starà con il padre a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
Per_1 nelle medesime settimane anche il mercoledì dalle 19,00 alla mattina seguente;
nelle altre settimane il martedì e giovedì con pernotto;
in estate la frequentazione rimarrà analoga con accompagnamento e ripresa dai centri estivi;
trascorrerà due settimane con ciascun genitore in periodi da Per_1 concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
starà una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre -6 gennaio;
tre giorni per le vacanze di Pasqua alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
porre a carico di la somma mensile di € Parte_1 700,00 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
il padre sosterrà per intero le spese di retta e mensa scolastica fino alla fine del ciclo scolastico in corso;
le restanti spese straordinarie saranno ripartite fra i genitori, per l'80 % il padre ed il 20 % la madre, che percepirà integralmente l'assegno unico;
porre a carico di la somma di € Parte_1 600,00 mensili a titolo di assegno separativo, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
inoltre Pt_1 sosterrà le spese di utenze della casa coniugale (luce, gas, acqua); con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.2.2025, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio il 16.7.2011 a Firenze (FI) con dalla cui unione il Controparte_1
9.11.2017 era nato il figlio . Ha esposto che il rapporto coniugale era entrato in crisi Per_1
tanto che sin da gennaio 2024 egli aveva lasciato la casa coniugale trasferendosi prima a casa del padre e poi in locazione. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione,
l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre alla quale assegnare la casa familiare, la disciplina della frequentazione paterna, la previsione di un contributo al mantenimento a suo carico di complessivi € 700,00 mensili per il figlio, oltre il 70% delle spese straordinarie e dell'intera retta scolastica, comprensiva del costo della mensa.
Con comparsa costitutiva nulla opponendo in ordine alla pronuncia Controparte_1 sullo status, ha evidenziato l'ampio divario reddituale in favore del coniuge esercente l'attività di antiquario, a fronte della sua condizione di impiegata part-time, e quindi ha chiesto porsi a carico del ricorrente un assegno separativo di € 900,00 mensili e un contributo al mantenimento del minore di complessivi € 1.200,00 mensili, oltre l'80% delle spese straordinarie, con ripartizione tra i genitori dell'assegno unico familiare.
All'udienza 15.5.2025, in seguito alla proposta conciliativa del Giudice, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione e di seguito i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
pagina 2 di 4 Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto in parte relative a diritti disponibili e per il resto rispondenti all'interesse del figlio , in quanto garantiscono al minore un rapporto equilibrato e continuativo con Per_1
entrambi i genitori.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento del minore, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...], il Parte_1
20.4.1979, e nata a [...] il [...] (matrimonio contratto il Controparte_1
16.7.2011 a Firenze, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune al n.
236, parte 2, serie A, anno 2011);
dispone l'affido condiviso del figlio minore con domiciliazione prevalente presso Per_1
la madre nella casa coniugale a lei assegnata;
salvi diversi accordi, starà con il padre a fine settimana alterni dall'uscita di scuola Per_1
del venerdì al lunedì mattina;
nelle medesime settimane anche il mercoledì dalle 19,00 alla mattina seguente;
nelle altre settimane il martedì e giovedì con pernotto;
in estate la frequentazione rimarrà analoga con accompagnamento e ripresa dai centri estivi;
Per_1
trascorrerà con ciascun genitore due settimane durante le vacanze estive in periodi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie, pagina 3 di 4 alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni per le vacanze di Pasqua, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
pone a carico di la somma mensile di € 700,00 quale contributo al Parte_1
mantenimento del figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
il padre sosterrà per intero le spese di retta e mensa scolastica fino alla fine del ciclo scolastico in corso;
le restanti spese straordinarie saranno ripartite fra i genitori nella misura dell'80% per il padre e del 20 % per la madre;
pone a carico di la somma di € 600,00 mensili a titolo di assegno Parte_1
separativo da corrispondere a , oltre rivalutazione annuale ISTAT;
Controparte_1
sosterrà per intero le spese di utenze (luce, gas, acqua) della casa Parte_1
coniugale assegnata a;
Controparte_1
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 15 maggio 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2240/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti Parte_1
Niccolò Appicciafuoco e Carlotta Cinotti che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'Avv. Elisa Astorri che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso del figlio minore con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata;
Per_1
starà con il padre a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
Per_1 nelle medesime settimane anche il mercoledì dalle 19,00 alla mattina seguente;
nelle altre settimane il martedì e giovedì con pernotto;
in estate la frequentazione rimarrà analoga con accompagnamento e ripresa dai centri estivi;
trascorrerà due settimane con ciascun genitore in periodi da Per_1 concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
starà una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre -6 gennaio;
tre giorni per le vacanze di Pasqua alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
porre a carico di la somma mensile di € Parte_1 700,00 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
il padre sosterrà per intero le spese di retta e mensa scolastica fino alla fine del ciclo scolastico in corso;
le restanti spese straordinarie saranno ripartite fra i genitori, per l'80 % il padre ed il 20 % la madre, che percepirà integralmente l'assegno unico;
porre a carico di la somma di € Parte_1 600,00 mensili a titolo di assegno separativo, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
inoltre Pt_1 sosterrà le spese di utenze della casa coniugale (luce, gas, acqua); con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.2.2025, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio il 16.7.2011 a Firenze (FI) con dalla cui unione il Controparte_1
9.11.2017 era nato il figlio . Ha esposto che il rapporto coniugale era entrato in crisi Per_1
tanto che sin da gennaio 2024 egli aveva lasciato la casa coniugale trasferendosi prima a casa del padre e poi in locazione. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione,
l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre alla quale assegnare la casa familiare, la disciplina della frequentazione paterna, la previsione di un contributo al mantenimento a suo carico di complessivi € 700,00 mensili per il figlio, oltre il 70% delle spese straordinarie e dell'intera retta scolastica, comprensiva del costo della mensa.
Con comparsa costitutiva nulla opponendo in ordine alla pronuncia Controparte_1 sullo status, ha evidenziato l'ampio divario reddituale in favore del coniuge esercente l'attività di antiquario, a fronte della sua condizione di impiegata part-time, e quindi ha chiesto porsi a carico del ricorrente un assegno separativo di € 900,00 mensili e un contributo al mantenimento del minore di complessivi € 1.200,00 mensili, oltre l'80% delle spese straordinarie, con ripartizione tra i genitori dell'assegno unico familiare.
All'udienza 15.5.2025, in seguito alla proposta conciliativa del Giudice, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione e di seguito i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
pagina 2 di 4 Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto in parte relative a diritti disponibili e per il resto rispondenti all'interesse del figlio , in quanto garantiscono al minore un rapporto equilibrato e continuativo con Per_1
entrambi i genitori.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento del minore, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...], il Parte_1
20.4.1979, e nata a [...] il [...] (matrimonio contratto il Controparte_1
16.7.2011 a Firenze, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune al n.
236, parte 2, serie A, anno 2011);
dispone l'affido condiviso del figlio minore con domiciliazione prevalente presso Per_1
la madre nella casa coniugale a lei assegnata;
salvi diversi accordi, starà con il padre a fine settimana alterni dall'uscita di scuola Per_1
del venerdì al lunedì mattina;
nelle medesime settimane anche il mercoledì dalle 19,00 alla mattina seguente;
nelle altre settimane il martedì e giovedì con pernotto;
in estate la frequentazione rimarrà analoga con accompagnamento e ripresa dai centri estivi;
Per_1
trascorrerà con ciascun genitore due settimane durante le vacanze estive in periodi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie, pagina 3 di 4 alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni per le vacanze di Pasqua, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
pone a carico di la somma mensile di € 700,00 quale contributo al Parte_1
mantenimento del figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
il padre sosterrà per intero le spese di retta e mensa scolastica fino alla fine del ciclo scolastico in corso;
le restanti spese straordinarie saranno ripartite fra i genitori nella misura dell'80% per il padre e del 20 % per la madre;
pone a carico di la somma di € 600,00 mensili a titolo di assegno Parte_1
separativo da corrispondere a , oltre rivalutazione annuale ISTAT;
Controparte_1
sosterrà per intero le spese di utenze (luce, gas, acqua) della casa Parte_1
coniugale assegnata a;
Controparte_1
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 15 maggio 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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