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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1691/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 13 gennaio 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1691/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Chiosi
APPELLANTE
E
generalizzato in atti, rapp.to e difeso da se stesso Controparte_1
APPELLATO
E
, Società Controparte_2 subentrante, a decorrere dal 1 luglio 2017, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di Controparte_3
[...]
APPELLATA
1 OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, successivamente riuniti, aveva proposto Controparte_1 opposizione avverso due cartelle esatt 0002961910000, 071202201726568076000 – relative rispettivamente a sanzioni per l'omesso invio del Modello 5 anni 2015/2017, la prima;
e contributi minimi, di maternità, sanzioni ed interessi anni 2016/2018, la seconda.
Con la sentenza n.1253/2024 pubblicata in data 22.04.2024, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, adito, accoglieva parzialmente la domanda limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120220172658076/000, notificata in data 18.1.2023 (di cui al ricorso avente NRG 3749/2023), rideterminando il quantum dovuto dal ricorrente,
in € 2.111,25 (somma pari ad € 703,75 moltiplicata per 3 ovvero per Controparte_1 preso tra il 2016 ed il 2018), con ogni effetto anche con riferimento all'entità delle sanzioni, respingendo le altre domande e l'eccezione di prescrizione, condannando la e l' Parte_1 [...]
/3 Controparte_2 giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre IVA e CPA, con attribuzione.
Avverso la predetta sentenza interpone appello la Parte_2 lamentando l'erroneità dell'imp
[...] ccezione relativa al calcolo della contribuzione minima sollevata tardivamente dalla Difesa dell'originario ricorrente;
evidenziando, in ogni caso, la correttezza del conteggio dei contributi sulla base della normativa applicabile ratione temporis, con conseguente erronea rettifica delle sanzioni, nonché omessa motivazione in ordine all'esclusione del contributo per maternità dovuto per gli anni 2016-2018
Instauratosi nuovamente il contraddittorio, si è costituito il , che ha resistito CP_1 punto all'avverso dedotto, istando, in ogni caso per la conf ugnata sentenza con vittoria di spese.
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti della presente motivazione.
1. È appena il caso di premettere che le domande e le eccezioni rigettate dal primo Giudice e non riproposte con appello incidentale si intendono rinunciate dall'originario ricorrente, con il conseguente passaggio in giudicato interno del loro rigetto.
2. Va ancora preliminarmente rigettato il primo motivo di appello, atteso che nelle controversie soggette al rito del lavoro, i limiti e le preclusioni stabiliti dagli art. 416, comma 2, e 437, comma 2 c.p.c. riguardano la proponibilità delle eccezioni processuali e di merito in senso proprio e non si applicano alle eccezioni in senso improprio,
o mere difese, che, contestando la fondatezza della domanda, deducono questioni
2 rilevabili d'ufficio. Non esistono, in altri termini, preclusioni per le mere difese che si sostanziano in mere negazioni dei fatti e delle ragioni esposte dalla controparte.
3. Ciò detto, va, comunque, accolto il secondo motivo di appello, atteso che la Pt_1 aveva correttamente proceduto a dimezzare i contributi minimi soggettivi per g 2016/2018 – stabiliti, ex dall'art. 7, primo comma, lett. a), del “Regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9, della L. 247/2012, annualmente, con delibera del CdA della in euro 2.815,00- in euro 1407,50 per ogni annualità, non Parte_1 ricorrendo ulteriormente dimidiare il contributo, non essendo il in possesso del requisito anagrafico - 35 anni di età al momento CP_1 dell'iscrizione (nel 2015 il aveva compiuto 38 anni)-, previsto dall'art.7, CP_1 secondo comma e 9, primo comma del regolamento.
4. Da tanto consegue anche l'erronea rettifica delle sanzioni.
5. Risultano, infine, dovuti i contributi di maternità per gli anni 2016/2018 e relativi interessi e sanzioni non specificamente contestati dall'appellato; è appena il caso di rimarcare il passaggio in giudicato interno in ordine all'eccezione di prescrizione spiegata in primo grado ed espressamente rigettata dal primo giudice e non riproposta dall'appellante con appello incidentale.
6 Ne consegue la parziale riforma della sentenza di primo grado, dovendosi rigettare le originarie domande del anche relativamente alla cartella di pagamento n. CP_1
07120220172658076/000 notificata in data 18.1.2023 (di cui al ricorso avente NRG 3749/2023)
7. In considerazione della peculiarità delle questioni coinvolte nel presente contenzioso per giungere alla compensazione integrale tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie l'appello della e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, Pt_1 rigetta le originarie domande del anche relativamente alla cartella CP_1 di pagamento n. 071202201726 tificata in data 18.1.2023 (di cui al ricorso avente NRG 3749/2023) compensa le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in Napoli il 13 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Raffaella Genovese
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 13 gennaio 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1691/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Chiosi
APPELLANTE
E
generalizzato in atti, rapp.to e difeso da se stesso Controparte_1
APPELLATO
E
, Società Controparte_2 subentrante, a decorrere dal 1 luglio 2017, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di Controparte_3
[...]
APPELLATA
1 OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, successivamente riuniti, aveva proposto Controparte_1 opposizione avverso due cartelle esatt 0002961910000, 071202201726568076000 – relative rispettivamente a sanzioni per l'omesso invio del Modello 5 anni 2015/2017, la prima;
e contributi minimi, di maternità, sanzioni ed interessi anni 2016/2018, la seconda.
Con la sentenza n.1253/2024 pubblicata in data 22.04.2024, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, adito, accoglieva parzialmente la domanda limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120220172658076/000, notificata in data 18.1.2023 (di cui al ricorso avente NRG 3749/2023), rideterminando il quantum dovuto dal ricorrente,
in € 2.111,25 (somma pari ad € 703,75 moltiplicata per 3 ovvero per Controparte_1 preso tra il 2016 ed il 2018), con ogni effetto anche con riferimento all'entità delle sanzioni, respingendo le altre domande e l'eccezione di prescrizione, condannando la e l' Parte_1 [...]
/3 Controparte_2 giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre IVA e CPA, con attribuzione.
Avverso la predetta sentenza interpone appello la Parte_2 lamentando l'erroneità dell'imp
[...] ccezione relativa al calcolo della contribuzione minima sollevata tardivamente dalla Difesa dell'originario ricorrente;
evidenziando, in ogni caso, la correttezza del conteggio dei contributi sulla base della normativa applicabile ratione temporis, con conseguente erronea rettifica delle sanzioni, nonché omessa motivazione in ordine all'esclusione del contributo per maternità dovuto per gli anni 2016-2018
Instauratosi nuovamente il contraddittorio, si è costituito il , che ha resistito CP_1 punto all'avverso dedotto, istando, in ogni caso per la conf ugnata sentenza con vittoria di spese.
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti della presente motivazione.
1. È appena il caso di premettere che le domande e le eccezioni rigettate dal primo Giudice e non riproposte con appello incidentale si intendono rinunciate dall'originario ricorrente, con il conseguente passaggio in giudicato interno del loro rigetto.
2. Va ancora preliminarmente rigettato il primo motivo di appello, atteso che nelle controversie soggette al rito del lavoro, i limiti e le preclusioni stabiliti dagli art. 416, comma 2, e 437, comma 2 c.p.c. riguardano la proponibilità delle eccezioni processuali e di merito in senso proprio e non si applicano alle eccezioni in senso improprio,
o mere difese, che, contestando la fondatezza della domanda, deducono questioni
2 rilevabili d'ufficio. Non esistono, in altri termini, preclusioni per le mere difese che si sostanziano in mere negazioni dei fatti e delle ragioni esposte dalla controparte.
3. Ciò detto, va, comunque, accolto il secondo motivo di appello, atteso che la Pt_1 aveva correttamente proceduto a dimezzare i contributi minimi soggettivi per g 2016/2018 – stabiliti, ex dall'art. 7, primo comma, lett. a), del “Regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9, della L. 247/2012, annualmente, con delibera del CdA della in euro 2.815,00- in euro 1407,50 per ogni annualità, non Parte_1 ricorrendo ulteriormente dimidiare il contributo, non essendo il in possesso del requisito anagrafico - 35 anni di età al momento CP_1 dell'iscrizione (nel 2015 il aveva compiuto 38 anni)-, previsto dall'art.7, CP_1 secondo comma e 9, primo comma del regolamento.
4. Da tanto consegue anche l'erronea rettifica delle sanzioni.
5. Risultano, infine, dovuti i contributi di maternità per gli anni 2016/2018 e relativi interessi e sanzioni non specificamente contestati dall'appellato; è appena il caso di rimarcare il passaggio in giudicato interno in ordine all'eccezione di prescrizione spiegata in primo grado ed espressamente rigettata dal primo giudice e non riproposta dall'appellante con appello incidentale.
6 Ne consegue la parziale riforma della sentenza di primo grado, dovendosi rigettare le originarie domande del anche relativamente alla cartella di pagamento n. CP_1
07120220172658076/000 notificata in data 18.1.2023 (di cui al ricorso avente NRG 3749/2023)
7. In considerazione della peculiarità delle questioni coinvolte nel presente contenzioso per giungere alla compensazione integrale tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie l'appello della e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, Pt_1 rigetta le originarie domande del anche relativamente alla cartella CP_1 di pagamento n. 071202201726 tificata in data 18.1.2023 (di cui al ricorso avente NRG 3749/2023) compensa le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in Napoli il 13 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Raffaella Genovese
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