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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 25/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 269/2022
Il Tribunale Ordinario di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 269 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022 vertente
T R A
Parte_1
( ), con l'Avv. LORIS GIOSTRA P.IVA_1
ATTORE
E
( ), con l'Avv. TOMMASO PEDE CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attore: “precisa le conclusioni come da foglio di p.c. telematicamente depositato in data 10.10.2024” e, dunque, previa ammissione dei mezzi di prova indicati nel suddetto foglio, chiede, nel merito, di: “Accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori del
[...]
e, per l'effetto revocare ex art, Parte_1
67 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, i seguenti pagamenti: euro
9.353,34 del 31/08/2018, euro 9.353,34 del 30/09/2018; euro 5.391,26 del
31/10/2018, tutti eseguiti dalla società fallita in favore della società CP_1 [...] porto complessivo di euro
[...]
24.097,94. - Condannare per l'effetto la società a pagare in favore CP_1
del fallimento attore la somma di euro 24.097,94 o quella maggiore o minore somma che risulti accertata come dovuta all'esito dell' istruttoria, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo. - In ogni caso con la condanna della convenuta alla refusione delle spese e compensi professionali di causa, oltre accessori.”.
Convenuta: “precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo anche nell'ammissione dei mezzi istruttori così come da memoria istruttoria in atti” e, dunque, quanto alle conclusioni di merito:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta: --- respingere ogni domanda proposta dalla Cont Curatela siccome Parte_1
infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per i motivi indicati in narrativa, difettando i presupposti dell'azione revocatoria fallimentare”.
MOTIVAZIONE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Fallimento di conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2,
L.F., di due pagamenti di debiti liquidi ed esigibili di € 9.353,34 ciascuno, rispettivamente datati 31/08/2018 e 30/09/2018, nonché di un pagamento di debito liquido ed esigibile di € 5.391,26, datato 31/10/2018, effettuati da in bonis a favore della convenuta nel semestre Parte_1
antecedente la dichiarazione di fallimento della società debitrice
(14/02/2019). L'attore sosteneva che la convenuta fosse consapevole dello stato di insolvenza della fallita (scientia decotionis), desumibile da una serie di circostanze oggettive e, in particolare: la pregressa e prolungata morosità della debitrice nei confronti della convenuta, i reiterati solleciti di pagamento rimasti inevasi, le richieste di rateizzazione non rispettate e lo scambio di comunicazioni tra le parti attestanti le difficoltà economiche in cui versava la società poi fallita. A supporto della propria tesi, la curatela produceva in giudizio, tra l'altro, riscontri di visure del registro delle imprese, “mastrini sottoconto”, l'istanza di ammissione al passivo del fallimento da parte della convenuta per debiti scaduti precedentemente a quelli cui si riferivano i pagamenti oggetto della domanda revocatoria,
e-mail e lettere di sollecito inviate nel periodo antecedente il fallimento.
Si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente la CP_1
fondatezza della domanda attorea, eccependo in via principale l'assenza di elementi idonei a dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte sua atteso, in particolare, che i pagamenti impugnati, remunerativi della fornitura di merce, erano stati puntualmente effettuati nei termini concordati tra le parti (ricevute bancarie a 60/90 giorni), circostanza che evidenziava la non conoscenza in capo ad essa convenuta dello stato di insolvenza, posto che, diversamente, avrebbe preteso il pagamento immediato della merce senza concordare i normali termini di pagamento,
a nulla rilevando i precedenti insoluti, da ritenersi, invero, fisiologici essendo tra le parti altresì usuale il dilazionamento della scadenza dei pagamenti. Ancora, la convenuta deduceva, altresì, l'assenza di frode ai creditori atteso che i pagamenti erano avvenuti nei termini stabiliti e d'uso tra le parti, con conseguente esenzione di essi dalla revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a) L.F.
Nel corso del giudizio, il Tribunale ammetteva le prove documentali prodotte dalle parti.
All'udienza del 17.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e, previa concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Va innanzitutto esclusa la revocabilità dei pagamenti di € 9.353,34 ciascuno eseguiti in data 31/08/2018 e 30/09/2018.
Invero, i suddetti pagamenti, come non contestato tra le parti (e, oltretutto, documentalmente provato dalla produzione da parte della convenuta della fattura n. 551/2018, cui i suddetti pagamenti si riferiscono, nonché dagli stessi mastrini contabili depositati dall'attore), remuneravano la fornitura di beni (in particolare afferenti al settore calzaturiero, settore in cui operavano entrambe le società) effettuata dalla convenuta a favore della società poi fallita, e venivano eseguiti esattamente alle scadenze (60/90 giorni) e con le modalità (ricevute bancarie) concordate tra le parti (cfr. fattura 551/2018), modalità, peraltro, comuni e d'uso tra le stesse durante il periodo della loro collaborazione, come desumibile dal mastrino di sottoconto depositato dall'attore. Ne consegue, dunque, che i suddetti atti solutori, costituendo certamente pagamenti di beni e servizi effettuati dalla società poi fallita nell'esercizio dell'attività di impresa, nei termini d'uso, non sono revocabili in forza dell'espressa esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a) L.F.
La domanda attorea deve, per contro, trovare accoglimento con riferimento alla richiesta di revoca dell'ulteriore atto solutorio del
31/10/2018 di € 5.391,26, riferibile alla remunerazione delle prestazioni di cui alla fattura n. 655/2018 (cfr. fattura depositata da parte convenuta e mastrini contabili depositati dall'attore). A tal riguardo va, infatti, innanzitutto rilevato come non possa ritenersi che tale pagamento sia stato effettuato nei termini d'uso, atteso che la scadenza dello stesso era prevista per la data del 30.09.2018 (cfr. citata fattura), mentre esso, all'opposto, veniva effettuato dalla debitrice con un ritardo di un mese. Va, peraltro, a tal fine osservato che neppure trova riscontro quanto dedotto dalla convenuta in ordine al fatto che le parti si fossero accordate per un differimento (dal 30/09/2018 al 31/10/2018) del pagamento, motivato dalla scadenza dello stesso in pari data con quello relativo ad una diversa fattura, risultando tale circostanza smentita dal contenuto della diffida del
12/10/2018 depositata dall'attore (e non contestata dalla convenuta) in cui la debitrice veniva diffidata al pagamento della prima rata della suddetta fattura n. 655/2018, ciò dimostrando che nessun accordo fosse intercorso tra le parti in ordine al differimento del pagamento.
Posto quanto precede, sussistono, per il predetto atto, gli elementi oggettivi e soggettivi per l'utile esperimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 67, comma 2, L.F.
Invero, risulta documentale che il predetto pagamento di debito liquido ed esigibile è stato effettuato nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento. Può, peraltro, ritenersi provata anche la conoscenza in capo alla convenuta, nel momento del compimento dell'atto solutorio in esame, dello stato di insolvenza della debitrice. Risulta infatti depositata agli atti corrispondenza (cfr. doc. 5 parte attrice), di poco precedente (circa tre mesi) rispetto al suddetto pagamento, dalla quale si evince che la debitrice aveva rappresentato alla convenuta di essere indietro con diversi pagamenti e di aver dunque riprogrammato, peraltro unilateralmente, le modalità di rientro, così palesando alla convenuta la propria oggettiva incapacità di soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni e, dunque, la propria situazione di insolvenza, non potendo pertanto ritenersi che di tale situazione la convenuta non fosse a conoscenza. La stessa debitrice, peraltro, appena pochi giorni prima del pagamento, ebbe a diffidare (cfr. citato doc. 5 parte attrice) la debitrice dal pagamento delle numerose fatture ancora rimaste insolute (fatture numero 1049 del 2017 e numeri
350, 436 e 655 del 2018), addirittura intimando la decadenza dal beneficio del termine con riferimento alla fattura n. 692 del 2018, sulla base proprio della insolvenza della debitrice (cfr. citata diffida: “data la Vostra precedente insolvenza”). Non può, pertanto, revocarsi in dubbio che, nel momento del pagamento in esame, avvenuto pochi giorni dopo rispetto alla suddetta missiva, la convenuta fosse a conoscenza dello stato di insolvenza dell'attore.
Per le anzidette ragioni, in parziale accoglimento della domanda attorea, deve essere revocato, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., il pagamento di
€ 5.391,26 del 31/10/2018 e condannata la convenuta al pagamento della suddetta somma a favore dell'attore, oltre agli interessi legali dalla data della domanda.
La reciproca soccombenza tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara inefficace nei confronti della massa dei creditori del
[...]
il pagamento per Parte_1
cui è causa di € 5.391,26 del 31/10/2018 e, per l'effetto, condanna alla restituzione della suddetta somma a favore CP_1
dell'attore, oltre agli interessi legali dalla data della domanda;
2. compensa tra le parti le spese del giudizio.
25/03/2025 Il Giudice
Francesco De Perna