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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/05/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Elena Catalano Presidente dott.Silvia Brat Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 11/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. TORRELLA EZIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TORRELLA EZIO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI PAOLO, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE, 5 20123 presso il CP_1
difensore avv. VINCI PAOLO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni avversa contestazione, in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente l'Ordinanza del Tribunale di Monza, in persona della Dr.ssa Ciccone, emessa in data 3 dicembre 2023 nel proc. R.G. n. 5501/2021, accertata già la responsabilità della
per il decesso del fu , condannare parte appellata, in Controparte_1 Persona_1
pagina 1 di 15 persona del l.r.p.t., a risarcire alle appellanti le ulteriori somme e, in particolare: alla sig.ra Pt_1 la somma di € 254.289,00; alla Sig.ra la somma di € 234.364,00 e
[...] Parte_2 alla Sig.ra la somma di € 255.872,23, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal Parte_3 fatto (25 agosto 2017) all'effettivo pagamento.
Con vittoria di spese del presente grado, oltre accessori di legge, con revisione di quelle di primo grado in proporzione delle somme eventualmente contenute nella condanna.”
Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, rigettando ogni domanda avanzata dalle RE
, e , in proprio e quali eredi del Sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
; Persona_1
- Nel merito ed in via principale, rigettare l'appello proposto dalle RE , Parte_1 [...]
e , in proprio e quali eredi del Sig. per Parte_2 Parte_3 Persona_1 tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'Ordinanza da emessa dal Tribunale di
Monza in data 03.12.2023, comunicata il 4/12/2023 nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. R.G. n.
5501/2021, confermando quanto statuito nei confronti dell' Controparte_2
, rigettando ogni avversa domanda contro la medesima proposta e proponenda;
Con vittoria di
[...]
spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, dei due gradi di giudizio.
- Nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello Ecc.ma, in riforma dell'impugnata ordinanza, ritenga accertata una qualsivoglia responsabilità dei in CP_2 forza presso l' appellata, limitarsi il quantum solamente negli stretti limiti del giusto e provato, CP_2
tenendo conto delle risultanze della CTU;
quantomeno con la compensazione delle spese del presente giudizio e della precedente fase di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , in proprio e in qualità di eredi (moglie e Parte_1 Parte_2 Parte_3 figlie) di , promuovevano, ai sensi dell'art. 8 L. 24/2017, ricorso ex art. 696 Persona_1 bis cpc, presso il Tribunale di Monza, per l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, in via preventiva, ai fini dell'accertamento dell'inadempimento della nei Controparte_1 confronti del fu La morte di quest'ultimo sarebbe stata asseritamente causata Persona_1 pagina 2 di 15 dall'omessa tempestiva diagnosi di patologia tumorale, in paziente affetto da Morbo di Paget, e dalla conseguente errata pianificazione diagnostico-terapeutica.
In dettaglio, le ricorrenti riferivano quanto segue:
- Il 4.4.2017 il sig. veniva sottoposto ad intervento chirurgico per impianto di protesi Pt_2 all'anca destra, presso l'ospedale Bassini di CP_1
- Il 10.4.2017, dopo dieci giorni di degenza nel reparto di ortopedia, il paziente veniva dimesso per essere spostato nel reparto di riabilitazione dello stesso ospedale.
- Il 17.7.2017, non essendo, nonostante le cure fisioterapiche, ripresa la normale funzionalità dell'arto, e persistendo forti dolori, il sig. veniva ricoverato di nuovo al Bassini. Alla Pt_2
visita di rivalutazione veniva riscontrata, come evidenziato dagli esami diagnostici, la presenza di un grosso ematoma interno, che impediva il corretto funzionamento della protesi. Il sig.
non veniva più dimesso, successivamente al 17.7.2017, stanti le ingravescenti Pt_2
condizioni di salute.
- il 24.7.2017 veniva eseguito primo intervento di asportazione dell'ematoma, poi ripetuto il
Parte 26.7.2017, il 28.7. 2017 e il 31 luglio 2017; il 2.8.2017 veniva posizionata
- Il 22 agosto 2017, dato che la situazione clinica del paziente peggiorava velocemente, il primario riferiva ai parenti che la Tac aveva evidenziato un trombo in una vena e un peggioramento del Paget nel trocantere del femore destro, e affermava che si dovesse “mettere in sicurezza il trombo”.
- il 24.8.2017 il paziente veniva trasportato in ambulanza presso l'ospedale Niguarda, ove avrebbe dovuto essere sottoposto a detto intervento;
tuttavia dopo solo qualche ora riportato al
Bassini, poiché, durante il tragitto, era salita la febbre molto alta, probabile sintomo di setticemia e ciò aveva reso impossibile l'intervento di rimozione del trombo.
- Il 25.8.2017 veniva effettuato l'intervento di rimozione della protesi, che, secondo i sanitari, provocava l'infezione, terminato intorno alle 14.30. Il paziente, uscito dalla sala operatoria, venina portato in terapia intensiva.
- Il 25.8.2017, poco dopo l'intervento, il primario, dr. comunicava ai congiunti che la CP_3
protesi era stata rimossa;
che le condizioni generale del sig. erano pessime, poiché, nel Pt_2 corso dell'intervento, i sanitari si erano accorti che l'osso ed i tessuti circostanti erano colpiti da un osteosarcoma maligno molto aggressivo;
che, comunque, se il sig. si fosse ripreso Pt_2
dall' intervento, nel giro di pochi mesi gli avrebbero dovuto amputare l'anca e parte del bacino per farlo sopravvivere;
che il risultato di biopsia effettuata circa un mese prima, che confermava la patologia tumorale, era tato reso disponibile solo durante l'intervento.
pagina 3 di 15 - Il 25.8.2017, poche ore dopo l'intervento di cui al paragrafo che precede, il sig. Pt_2
decedeva.
Gli attori chiedevano la condanna della al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_1
patrimoniali (danno biologico terminale, da minor durata della vita e per la perdita parentale) da loro subiti, sia iure proprio sia iure hereditatis.
Si costituiva , eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso ex CP_1
art. 696 bis c.p.c.; chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande, per carenza di responsabilità in capo ai sanitari. Veniva nominato CTU il dott. che riconosceva l'inadempimento della Persona_2
e la responsabilità dei sanitari per il decesso prematuro del sig. . CP_1 Persona_1
Le ricorrenti introducevano il giudizio di cognizione ex art. 702bis cpc;
il Giudice disponeva integrazione della perizia medico-legale svolta in sede di ATP.
Con ordinanza del 4.12.2023, il Giudice dichiarava pienamente dimostrata la responsabilità dei sanitari della resistente, i quali, a fronte di un paziente affetto dal Morbo di Paget, che presentava, quantomeno a partire dal 15/03/2017, una evidente “area osteolitica sul gran trocantere, quantomeno orientativa per una alterazione di tipo neoplastico”(pag. 28 CTU ), omettevano di effettuare Per_2
approfondimenti diagnostici, limitandosi ad intervenire con l'innesto di una protesi all'anca. In particolare, non effettuavano alcuna indagine strumentale di RMN o bioptica dell'area litica, così ingiustificatamente ritardando l'inquadramento della patologia tumorale, ed omettendo la pianificazione di un percorso terapeutico diverso da quello perseguito in concreto. Il CTU rilevava che, dall'intervento chirurgico di sostituzione protesica, pur correttamente effettuato, derivava un complessivo peggioramento del quadro clinico del paziente. L'opera dei sanitari non era adeguata agli standard previsti per casi consimili, stante, tra l'altro, la mancata esecuzione, nel corso dell'intervento chirurgico, di un esame istopatologico, indagine indispensabile per analizzare la testa femorale, tenuto conto della nota patologia di base del paziente. Ad avviso del consulente, la condotta errata aumentava altresì notevolmente il rischio di una tromboembolia, che poi effettivamente causava il decesso del paziente. Ad analoghe conclusioni giungevano anche i CTU, e , Persona_3 Persona_4
nominati in corso di causa ai fini di una più completa valutazione della invalidità temporanea patita dal de cuius, consistente nella forzosa rinuncia, durante il periodo di malattia, alle ordinarie attività non spiacevoli cui la vittima si sarebbe altrimenti dedicata (cfr. Cass. 21060/2016; Cass. 2564/2012), nonché al fine di determinare la durata (statisticamente probabile) della vita del danneggiato, e la percentuale di invalidità nell'ipotesi in cui fosse deceduto per cause non ricollegabili alla menomazione sofferta a causa dell'errore medico. I consulenti, in particolare, osservavano che l'errore diagnostico si ha non solo quando il medico, in presenza di dati sintomi, non riesca ad inquadrare il caso clinico in pagina 4 di 15 una patologia nota o lo inquadri in maniera errata, ma anche quando non esegua tutti i controlli e gli accertamenti necessari per procedere ad una diagnosi corretta, essendo il medico responsabile anche quando la sua omissione contribuisca alla progressione della malattia.
Osservavano altresì che la condotta dei sanitari, esigibile nel caso di specie, ed alternativa a quella tenuta concretamente, non avrebbe comportato la piena guarigione del paziente e la morte si sarebbe
“comunque verificata”, a prescindere dalla condotta colpevole (come in ogni caso di patologia a prognosi sicuramente infausta). Piuttosto, in caso di diagnosi tempestiva, il paziente non sarebbe deceduto con quelle modalità, ma avrebbe mantenuto buone probabilità di sopravvivenza nel breve periodo. Pertanto, sul piano eziologico, la condotta imperita dei sanitari avrebbe cagionato la morte anticipata del paziente, che, secondo il criterio del “più probabile che non”, in assenza di errore dei sanitari, avrebbe vissuto più a lungo (con il 10% in più di possibilità di sopravvivenza a cinque anni).
Il Giudice di prime cure ha ritenuto congrue e ampiamente motivate le conclusioni cui sono giunti i
CTU, ed accertato l'inadempimento dei sanitari.
Quanto alle domande risarcitorie proposte dalle ricorrenti iure hereditatis (aventi ad oggetto il danno da minor durata della vita, il danno biologico terminale ed il danno morale terminale), il Giudice ha affermato che, nell'ipotesi in cui la vittima sia già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita”, trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno cosiddetto “tanatologico”. (Cass. Civ SSUU
15350/2015). Tuttavia, secondo orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. 26851/2023), sono risarcibili iure hereditatis, se allegati e provati, i danni conseguenti alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, quest'ultimo a far data dall' eventuale acquisizione di tale consapevolezza.
Inoltre, secondo il Tribunale di Monza, si deve distinguere tra il danno biologico terminale e quello morale terminale. Il primo, quale pregiudizio alla salute consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato il periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus, danno che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussisterebbe a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della vita. Tuttavia, ai fini della risarcibilità di tale pregiudizio, è necessario che, tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass. Civ. 11719/2021). Il secondo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della pagina 5 di 15 sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine;
esso è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima (Cass. n. 23513 del 2019).
Sula base di tali premesse, il Tribunale di Monza concludeva che, se pure non era risarcibile in favore delle ricorrenti, iure hereditatis, il danno da minor durata della vita asseritamente patito dal congiunto;
tuttavia, essendo provata la circostanza che rimase in vita e patì, nell'arco di Persona_1
un periodo, ritenuto “apprezzabile”, di 32 (trentadue) giorni, un'invalidità temporanea totale, doveva essere invece riconosciuto, iure successionis, il risarcimento per il danno biologico terminale sofferto dal congiunto, (o danno biologico da invalidità temporanea assoluta).
Doveva altresì riconoscersi il danno morale “terminale o catastrofale o catastrofico”, consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando sia provato un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte. Il Tribunale di Monza ha inoltre affermato che la liquidazione del danno terminale, in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi assorbita.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale liquidava in favore delle ricorrenti, per il periodo dal 24/07/2017
e per i successivi 32 giorni, il cosiddetto “danno terminale”, nella misura di €15.000,00, per i primi tre giorni, più €8.000,00 per i 28 giorni successivi, per un totale di €23.000,00, con personalizzazione del
30%, per un totale di €30.000,00 facendo ricorso ai parametri di liquidazione delle cosiddette “tabelle milanesi”.
Quanto alla domanda risarcitoria proposta dalle eredi iure proprio, per la perdita del rapporto parentale, il Giudice osservava che esso deve essere riconosciuto anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima. Tuttavia, il semplice legame di sangue non può ritenersi idoneo a generare automaticamente il diritto al risarcimento del danno parentale, in quanto spetta al familiare superstite l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un legame forte e stabile con la vittima, anche per presunzioni. Il Giudice ha affermato che non v'è bisogno che queste sofferenze si traducano in uno
“sconvolgimento delle abitudini di vita”, essendo rilevante la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita (Cass. 7748/2020). Nel caso di specie, secondo il Tribunale, da una parte, le ricorrenti si sarebbero limitate ad affermare di aver vissuto la morte di con profonda Persona_1
sofferenza, perché private, prematuramente, del rapporto affettivo e familiare con il loro congiunto
(deceduto all'età di 75 anni), senza tuttavia offrire idonei elementi di prova in relazione alle loro concrete situazioni familiari, ai legami con il congiunto ed allo stravolgimento delle abitudini pagina 6 di 15 quotidiane e di vita. Dall'altra, non sarebbero state allegate circostanze idonee a far dubitare che le ricorrenti abbiano sofferto per la perdita rispettivamente del marito, peraltro convivente, e del padre, e per la privazione del rapporto col de cuius. Per la liquidazione, effettuata con valutazione equitativa, ispirata alla considerazione di tutte le concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare, ed all'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo, il Giudice ricorreva alle cosiddette “tabelle milanesi”. Liquidava, pertanto, una somma a titolo risarcitorio, per il pregiudizio non patrimoniale di natura morale in conseguenza della morte di a ciascuna delle eredi, senza personalizzazione, Persona_1
non essendo state allegate circostanze idonee al riguardo, e senza liquidazione del danno riguardante la c.d. componente dinamico-relazionale, non essendo stato allegato e dimostrato un radicale cambiamento dello stile di vita delle ricorrenti. Teneva, infine, conto della valutazione prognostica dei
CTU, secondo i quali, in assenza di errore medico, la probabilità di sopravvivenza del OR , Pt_2
a 5 anni dalla diagnosi di osteosarcoma su Paget, era pari al 10%.
Liquidava, in favore della moglie (calcolando 12 punti per l'età della vittima primaria;
12 punti per l'età della vittima secondaria;
16 punti con riguardo al parametro della convivenza;
12 punti con riguardo al parametro della sopravvivenza di altri congiunti;
30 punti con riguardo al parametro della qualità ed intensità della relazione affettiva con la vittima primaria e riducendo l'importo così ottenuto
– pari a euro 124.505,00- di un ulteriore 60%, per tenere conto della aspettativa di vita del de cuius in assenza di errore medico) una somma pari a euro €49.802.00, oltre rivalutazione ed interessi;
di conseguenza era riconosciuto alla moglie l'importo finale di €52.990,60, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.
In favore di ciascuna delle figlie (calcolando 12 punti per ciascuna per l'età della vittima primaria;
20 punti ciascuna per l'età delle vittime secondarie;
9 punti per ciascuna con riguardo al parametro della sopravvivenza di altri congiunti;
30 punti per ciascuna con riguardo al parametro della qualità ed intensità della relazione affettiva fra le ricorrenti e la vittima primaria – per un totale di euro
€74.030,00-, poi ridotto di un ulteriore 60% per tenere conto della aspettativa di vita del de cuius in assenza di errore medico), era liquidato, pertanto, il danno iure proprio in €29.612,00, oltre rivalutazione ed interessi. Di conseguenza, a ciascuna delle figlie era liquidato l'importo finale, a titolo di risarcimento del danno iure proprio di €31.507,90 ciascuna, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.
Quanto alla domanda relativa al danno patrimoniale, erano riconosciute alle ricorrenti le spese di CTU del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., per un totale di €3.586,80. In assenza di specifica e puntuale allegazione in ordine alla concreta utilità, autonomia e necessità dell'attività stragiudiziale, nulla era pagina 7 di 15 liquidato a tale titolo. Inoltre, veniva rigettata la domanda relativa al risarcimento di ulteriore voce di danno, per €3.100,00, relativa al trasferimento della salma, non essendo stato dimostrato che tali spese siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Tenuto conto della rivalutazione ed interessi fino alla data della sentenza, il Tribunale condannava, pertanto, la a versare alle ricorrenti la somma CP_1 di €3.740,70 a titolo risarcitorio del danno patrimoniale, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo. Infine condannava la alla rifusione delle spese di lite alle ricorrenti. CP_1
Hanno proposto appello e , articolando Parte_1 Parte_3 Parte_2
quattro motivi di appello.
si è costituita. Controparte_1
Ai sensi dell' art. 352 c.p.c., il Giudice istruttore ha assegnato i termini previsti da detta norma, fissando, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 11.3.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
11.3.2025, nella camera di consiglio del 19.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, si rileva che l' ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello CP_1 ex art. 342, nr 1 e 2 cpc, per essere l'atto di appello meramente devolutivo delle argomentazioni già dedotte in primo grado, senza specificare i peculiari aspetti imposti dall'art. 342 c.p.c. (esatta indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e l'espressa valorizzazione della rilevanza di tali violazioni ai fini della decisione impugnata) a pena di inammissibilità.
Osserva la Corte, al riguardo, che l'eccezione è infondata, dal momento che dall'atto di appello si desumono i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste alla sentenza di primo grado.
Con il primo motivo, le appellanti hanno contestato l'ordinanza, affermando che il Giudice avrebbe confuso il danno, oggetto della domanda delle appellanti iure successionis (danno da minor durata della vita del de cuius), e danno tanatologico. Il danno richiesto sarebbe, come riconosciuto in un arresto della Suprema Corte, “un danno non patrimoniale, diverso dal biologico, ogni qual volta l'omissione di diagnosi di un processo morboso terminale compromette la possibilità di sopravvivenza del paziente, anche solo per alcune settimane o alcuni mesi, o comunque per un periodo di tempo limitato che si sarebbe sommato a quello effettivamente vissuto” (Cass. Civ. Sez III n. 16919/2018). Le appellanti hanno dunque chiesto che la Corte accolga la domanda, in ragione di € 50.000,00 o di diversa somma da liquidarsi in via equitativa.
pagina 8 di 15 La sul primo motivo, afferma che l'accoglimento della voce di danno oggetto della domanda CP_1 rappresenterebbe un'indebita duplicazione di risarcimento, perché non sarebbe provata l'eziologia tra l'inadempimento e il danno e perché il danno di cui le appellanti hanno richiesto il ristoro è il danno tanatologico, la cui risarcibilità e trasmissibilità iure successionis è esclusa. Pertanto, ha chiesto che sia rigettato il primo motivo d'appello, con conferma dell'ordinanza impugnata.
Con il secondo motivo di appello, le appellanti hanno contestato un passaggio, a pag. 12, del provvedimento impugnato, dove il Giudice pare riferirsi a diverso caso, essendo ivi affermato che il de cuius sarebbe stato minorenne. Secondo le appellanti, la motivazione sarebbe inficiata, perché elaborata su una diversa fattispecie che il medesimo giudice aveva già deciso. Pertanto, la liquidazione del danno terminale, comprendente il danno biologico terminale ed il danno morale catastrofale, dovrebbe essere riformata. In applicazione dei criteri tabellari del Tribunale di Milano, tale danno dovrebbe essere liquidato in misura di € 30.000,00 per i primi 3 giorni e di € 25.184,00 per i restanti 28 giorni, per un totale € 55.184,00, mentre il Tribunale ne ha liquidati solo € 30.000, compresa la quota di personalizzazione.
La sul secondo motivo, afferma che nell'ordinanza non ci sarebbe stata alcuna confusione con CP_1 una fattispecie differente, dal momento che l'Ordinanza fa riferimento ai dati del deceduto ed al periodo in contestazione. Inoltre, Il Giudice non sarebbe stato obbligato a riconoscere i valori massimi previsti dalle Tabelle, anche in considerazione del fatto che non è stato provato che abbia Pt_2 avuto coscienza dell'approssimarsi della morte, e che era affetto da gravissima malattia non guaribile.
Pertanto, ha chiesto che sia rigettato il secondo motivo d'appello, con conferma dell'ordinanza impugnata.
Con il terzo motivo di appello, le appellanti hanno contestato la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. È stata censurata la non valutazione del fatto che le appellanti avevano richiesto l'ammissione di prove testimoniali, e che esse non sono state espletate in applicazione dell'art.115
c.p.c., non avendo l' eccepito nulla sui punti rilevanti. I fatti allegati dalle appellanti (relativi alla CP_1
sussistenza di un forte vincolo parentale tra le appellanti e il de cuius) devono essere quindi ritenuti provati. Pertanto, viene censurata la liquidazione del danno a favore della moglie, perché, in applicazione dei criteri delle tabelle milanesi, è stato calcolato correttamente per la sig.ra un Pt_1 danno complessivo di € 275.930,00 che però sarebbe stato poi arbitrariamente decurtato prima del 50%
(decurtazione erronea perché le tabelle milanesi già prevedono un diverso punteggio nel caso vi sia un solo superstite o più superstiti), e successivamente del 60% (asseritamente a causa della potenziale sopravvivenza di con una invalidità permanente pari al 20/30%, circostanza ipotetica che, Pt_2
secondo le appellanti, sarebbe irrilevante), liquidando la somma di € 49.802,00. Stesse decurtazioni pagina 9 di 15 illegittime sarebbero state applicate al risarcimento dovuto alle figlie. Le appellanti osservano che le tabelle milanesi non prevedono un parametro circa lo stato di salute (incluse eventuali invalidità permanenti) del de cuius prima del decesso, parametro che, del resto, violerebbe il principio di cui all'art. 3 della Costituzione. Hanno chiesto, pertanto, la liquidazione del suddetto danno senza alcuna diminuzione (perciò: alla sig.ra l'ulteriore somma di € 226.128,00 e a e Pt_1 Pt_3 Parte_2
l'ulteriore somma di € 209.303,00)
[...]
La sul terzo motivo, afferma che, in considerazione del fatto che la relazione peritale, emessa in CP_1
sede di ATP, conclude nei termini di una minima perdita di chance di sopravvivenza a 5 anni, la gestione del paziente da parte dei sanitari avrebbe avuto un impatto molto limitato nel determinismo dell'evento, poiché, per le concomitanti patologie, il de cuius aveva comunque avuto limitate chances di sopravvivenza. Essendo il danno da perdita del rapporto parentale riconoscibile, quando risulti concretamente dimostrata una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale, la gravità del danno deve essere valutata anche in rapporto alla sopravvivenza potenziale. Pertanto, ha chiesto che sia rigettato il terzo motivo d'appello, con conferma dell'ordinanza impugnata.
Con il quarto motivo di appello, le appellanti hanno censurato il mancato riconoscimento di alcune voci di danno patrimoniale, e in particolare: le spese dei consulenti di parte, nel procedimento di ATP, per complessivi € 4.480,00 (cfr. fatture docc. 48, 49 e 50); le spese dei CTP relative alla partecipazione nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. (cfr fattura doc. 54); le spese relative al trasporto della salma da al comune di Mangone (CS) ove il de cuius era residente;
le spese legali sia stragiudiziali che CP_1
giudiziali (procedimento ex art. 696 bis c.p.c.), per cui è stato chiesto un compenso forfettario di
€10.000,00 oltre spese vive e accessori di legge
La sul quarto motivo, afferma che avendo il Tribunale liquidato le sole voci provate e correlate CP_1 alla fattispecie per cui è causa, il quarto motivo d'appello deve essere rigettato, con conferma dell'ordinanza impugnata.
In conclusione, le odierne appellanti hanno chiesto, nel presente grado di giudizio, la riforma della ordinanza impugnata, con il riconoscimento delle seguenti somme, ulteriori rispetto a quelle riconosciute in primo grado: A) a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis: € 50.000,00 a titolo di danno da minor durata della vita;
€ 25.184,00 quale differenza dovuta a titolo di danno terminale
(somma ottenuta sottraendo l'importo liquidato dal giudice di 1° grado - € 30.000 - dai € 55.184,00 richiesti), quindi € 25.061,00 per ciascuna delle appellanti. B) a titolo di danno non patrimoniale iure proprio: alla sig.ra l'ulteriore somma di € 226.128,00 e alle Sigg.re e Pt_1 Pt_3 Parte_2
l'ulteriore somma di 209.303,00 . C) A titolo di danno patrimoniale: alla Sig.ra la somma di € Pt_1
pagina 10 di 15 3.100,00 per spese funerarie;
a € 21.508,23 per rimborso spese legali stragiudiziali, Parte_3
giudiziali e spese di CTP sia per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che per il successivo art. 702 bis c.p.c.
Quanto al primo motivo di appello, deve confermarsi la correttezza del rigetto della domanda operato dal Primo giudice. Infatti, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, (ex multis Cass. Civ.
SSUU. 15350/2015 ) non è risarcibile del danno da minor durata della vita, intesa come perdita del bene vita in sé, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio. Perciò se la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi, non è concepibile il “danno da perdita anticipata della vita” né tantomeno trasmissibile iure successionis. Il motivo di appello, pertanto, essendo infondato, deve essere rigettato.
Relativamente al secondo motivo di appello, osserva la Corte che il passaggio a pag. 12 della ordinanza impugnata effettivamente risulta riferirsi ad altro caso. Tuttavia tale breve passaggio, che risulta inserito in aggiunta rispetto ai punti motivazionali relativi al caso di specie, che risultano completi, non inficia la coerenza e le conclusioni della ordinanza, che si attagliano perfettamente al caso di specie.
Pertanto l'appello per tale motivo deve essere respinto.
Quanto alle domande relative al danno biologico terminale e al danno cosiddetto “catastrofale”, si rileva come la Suprema Corte, con la sentenza n. 7923 del 23/03/2024 ha riaffermato il principio secondo il quale: “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”. Tale lasso di tempo è stato individuato dalla stessa Corte di
Cassazione in almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell' apprezzabilità dell'invalidità temporanea. Il danno biologico terminale ed è trasmissibile "iure successionis" ( Cass. Civ., Ord. 18056 del 05/07/2019) .
Si osserva come la sussistenza di un “danno catastrofale da lucida agonia” presupponga dunque una piena coscienza e consapevolezza della morte imminente. Tale coscienza e consapevolezza nel sig.
pagina 11 di 15 non è stata dimostrata. La notizia della presenza di un tumore osseo, ad esito infausto, è stata, Pt_2
pacificamente, comunicata ai congiunti solo nella medesima data in cui il sig. è deceduto, Pt_2 all'uscita della sala operatoria. Solo poche ore sono trascorse dall'uscita dalla sala operatoria, e il trasporto in terapia intensiva al decesso del paziente. Non risulta neanche, peraltro, allegato né tantomeno provato, che il sig. fosse cosciente in tale lasso di tempo di poche ore, essendo Pt_2
appena emerso da complesso intervento chirurgico, né che la presenza e tipologia del tumore siano state a lui comunicate. Del resto, le odierne appellanti non hanno allegato altre circostanze, né tantomeno le hanno provate, idonee a dimostrare che fosse cosciente della propria fine Pt_2
imminente durante il pur tortuoso e doloroso percorso clinico che lo ha condotto al decesso, risultando dagli atti di causa che si fosse sottoposto alle cure nella convinzione non solo di potere Pt_2
sopravvivere ma anche di potere guarire, o almeno di migliorare il proprio stato di salute. Perciò l' ordinanza impugnata deve essere confermata quanto al rigetto della domanda relativa al cosiddetto danno catastrofale.
Quanto al danno biologico terminale, o danno biologico da invalidità temporanea assoluta, esso è configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. Civ. n. 26727/2018). Premesso che parte appellante non discute su durata del periodo individuato dal Giudice di prime cure per il quale deve essere riconosciuto il danno biologico terminale, ma ha appuntato le censure alla ordinanza impugnata sulla quantificazione del risarcimento.
Le appellanti hanno invece contestato le modalità con cui sono state applicate le cosiddette Tabelle
Milanesi dal primo giudice e l'abbattimento, (apoditticamente dichiarato erroneo, senza che sia stata individuata l'asserita ragione dell'erroneità) del 50% delle somme così riconosciute.
Il Tribunale ha applicato il seguente principio: “ la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita”.
Ha poi proseguito, affermando di dover liquidare il danno terminale nella misura di €15.000,00 per i primi tre giorni, più €8.000,00 per i 28 giorni successivi, per un totale di €23.000,00, con personalizzazione del 30%, per un totale di €30.000,00.
Si ritiene che la liquidazione del Tribunale sia corretta.
Si osserva che, nel testo dell'ordinanza relativo effettivamente al caso di specie (e non in quello erroneamente copiato da altro caso) non vi è alcun riferimento ad una divisione a metà del quantum riconosciuto. Inoltre, le cosiddette “tabelle milanesi” prevedono una liquidazione equitativa del quantum per i primi tre giorni, per i quali è previsto un massimo risarcibile di 30.000,00, mentre, per i pagina 12 di 15 giorni successivi al quarto, il quantum risarcibile dipende dalla somma riconosciuta per i primi tre giorni;
a ciò il Tribunale ha aggiunto una personalizzazione pari al 30% (il massimo previsto nelle tabelle essendo il 50%). Si aggiunga che le tabelle prevedono una sola voce di danno comprensiva del danno biologico terminale e del danno catastrofale (quest'ultimo, come sopra motivato, non riconoscibile nel caso di specie), di talché il riconoscimento della somma di cui all'ordinanza impugnata risulta corrispondente a una valutazione equitativa ampia del danno, e non già, come affermato dalle appellanti eccessivamente riduttiva.
La quantificazione risulta poi corretta perché le appellanti non hanno allegato, né tantomeno provato, che, nel periodo, per il quale è stato riconosciuto il danno biologico terminale, l'esistenza del paziente fosse connotata da un totale sconvolgimento, tale da giustificare la misura massima del risarcimento.
Emerge, peraltro, dai documenti versati in atti (docc. 29, 29bis e 29ter fasc. primo grado delle appellanti) che , a seguito di valutazione psichiatrica eseguita in data 12.8.2017, risultava, tra Pt_2
l'altro, essere “lucido, orientato, collaborante, non acuzie psicopatologiche in atto, tono umore non clinicamente deflesso [...]”, tanto che il medico concludeva che : “non si evidenzia la necessità di provvedimenti e/o terapia di pertinenza specialistica psichiatrica”. Quindi, l'esistenza di non Pt_2
risulta essere stata compromessa sotto tutti i profili fino a pochi giorni prima del decesso.
Pertanto, la liquidazione del primo Giudice risulta essente dalle censure, essendo stati correttamente applicati i criteri delle Tabelle e adeguatamente motivate le scelte effettuate.
Il motivo di appello è dunque infondato.
Circa il terzo motivo di appello, osserva la Corte in primo luogo che il primo Giudice ha correttamente valutato l'intensità del legame familiare, sia con la moglie, che con le figlie, del sig. , Pt_2
riconoscendo la valenza del rapporto familiare, sulla base delle allegazioni e delle prove addotte dai familiari, ma escludendo la ricorrenza di particolari, eccezionali circostanze, idonee a fare presumere una particolare intensità del rapporto stesso. Irrilevante risulta la circostanza che alcune delle prove orali, di cui è stata chiesta l'ammissione in primo grado, non sono state ammesse, essendo i capitoli di prova vertenti su circostanze non idonee a mutare significativamente il quadro probatorio rilevante.
Pertanto, la ordinanza impugnata sotto questo profilo deve essere confermata.
Si ritiene, inoltre, che correttamente il primo Giudice ha parametrato il risarcimento anche alle chances di sopravvivenza limitate che sono state accertate dal CTU in capo al , nel caso in cui non fosse Pt_2
intervenuta la condotta inadempiente dei sanitari (chances di sopravvivenza pari al 10% a 5 anni). Il risarcimento da perdita del rapporto parentale deve avere ad oggetto il mancato godimento di tale rapporto per il periodo in cui realisticamente il paziente sarebbe rimasto in vita, secondo valutazione prognostica che tenga conto delle condizioni del paziente e delle migliori cure mediche potenzialmente pagina 13 di 15 disponibili. La valutazione deve infatti svolgersi in concreto, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso. Dato che la malattia oncologica, di cui soffriva il sig. , era, pacificamente, ad esito Pt_2
infausto, e le chances di sopravvivenza, in un orizzonte temporale di 5 anni, erano relativamente basse, la liquidazione non può non tenere conto di tali fattori. Diversamente opinando, sarebbe oggetto di risarcimento una realtà ipotetica diversa da quella resa impossibile dall'intervenire della condotta illecita dei sanitari. Si ritiene pertanto che la liquidazione effettuata dal primo Giudice sia stata corretta.
Pertanto, il motivo di appello è infondato e le relative domande devono essere respinte.
Relativamente al quarto motivo di appello articolato dalle appellanti, osserva la Corte che le fatture nr
48, 49 e 50 sono agli atti ma non vi è prova del pagamento delle somme ivi esposte. La fattura nr 54 è presente nel fascicolo di primo grado di parte appellante, ma non risulta alcun pagamento al riguardo.
Tuttavia, risulta dai documenti agli atti del fascicolo di primo grado, che parte appellante si è avvalsa dell'opera di CTP, sia in fase stragiudiziale (doc. 30 fasc. parte ricorrente primo grado), che nel corso dell'ATP (doc. 38 fasc. parte ricorrente primo grado, relazione peritale CTU dott. ), che nel corso Per_2
della ulteriore CTU svolta durante il giudizio (cfr. relazione peritale d'ufficio, depositata il 9.6.2023).
Deve pertanto ritenersi provato che le attività del Consulente Tecnico di parte sono state svolte e che il relativo compenso sia stato richiesto e pagato da parte appellante, nonostante sia assente la prova del pagamento. In parziale riforma della ordinanza impugnata, pertanto, devono essere riconosciute a parte appellante le seguenti somme: euro 4480,00 (corrispondenti alle fatture sub docc. 48, 49, 50 del fascicolo di primo grado delle ricorrenti), oltre euro 1220,00 (corrispondenti alla fattura nr 54 del fascicolo delle ricorrenti), per un totale di euro 5700,00, oltre interessi al tasso legale, dalla data di ciascun esborso al saldo.
Quanto alla domanda relativa alla rifusione delle spese legali sia stragiudiziali che relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.), per le quali era stata prodotta una unica fattura n. 31 del 17 giugno
2021 (cfr. doc. 52) e quantificate in euro 10.000,00, si osserva che la fattura riguarderebbero compensi per attività in fase stragiudiziale e in fase di ATP, oltre a spese incorse. Il Tribunale ha liquidato secondo il criterio della soccombenza, “in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.” Il
Tribunale, pertanto, non risulta avere liquidato, a titolo di spese di lite, alcunché per quel che riguarda la fase di ATP o l'attività stragiudiziale che la ha preceduta. Per la fase di ATP deve essere liquidata, per istruzione preventiva, a favore degli eredi, la somma di euro 3827,00 oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie, sulla base del valore dichiarato della causa, che rientra nello scaglione tra 52.001,00 e
260.000,00. Non possono essere liquidate altre somme a titolo di spese di lite per la fase stragiudiziale,
pagina 14 di 15 non essendo stato allegato, né tantomeno provato, quale attività sia stata svolta dall'avvocato delle odierne appellanti.
Quanto alle spese di trasporto della salma da al Comune già di residenza del de cuius, non CP_1 risulta dimostrato un nesso eziologico tra l'inadempimento della di cui è causa e tale trasporto. CP_1
Peraltro, la scelta sul luogo ove fare curare il sig. e dove, successivamente, seppellirlo risulta Pt_2
essere stata effettuata in piena autonomia dal sig. e dai suoi congiunti, di talché le conseguenze Pt_2
sul piano patrimoniale di tali scelte non possono essere sopportate da parte appellata. Pertanto, il motivo è infondato e la relativa domanda deve essere respinta.
Quanto alle spese di entrambe le fasi del giudizio, stante la parziale e limitata soccombenza reciproca, si ritiene di compensare le spese di lite nella misura dell' 20%; di condannare a rifondere le CP_1
spese di lite, nella misura del 80%, alle appellanti, per entrambi i gradi del giudizio, spese calcolate sulla base del decisum, e che si liquidano, ai sensi del DM 147/22 come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda disattesa o assorbita, così provvede: riforma parzialmente l'ordinanza del Tribunale di Monza del 3.12.2023 impugnata, e per l'effetto: condanna a versare alle appellanti la somma complessiva di euro 5700,00, oltre interessi come in CP_1
motivazione, per spese di CTP;
condanna a versare alle appellanti euro 3827,00 per spese di lite della fase di ATP oltre, iva, cpa CP_1
e 15% spese forfettarie;
conferma per il resto l'ordinanza impugnata;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra le parti, in ragione dell'20%; condanna a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio alle appellanti, quanto al CP_1
restante 80%, che liquida in euro 11.282,4 per il primo grado ed euro 3172,8 per il secondo grado, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie, già operata la compensazione.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 19.3.2025.
Il Presidente
dott. Maria Elena Catalano
Il Consigliere Relatore
Dott. Antonella Caterina Attardo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Elena Catalano Presidente dott.Silvia Brat Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 11/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. TORRELLA EZIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TORRELLA EZIO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI PAOLO, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE, 5 20123 presso il CP_1
difensore avv. VINCI PAOLO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni avversa contestazione, in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente l'Ordinanza del Tribunale di Monza, in persona della Dr.ssa Ciccone, emessa in data 3 dicembre 2023 nel proc. R.G. n. 5501/2021, accertata già la responsabilità della
per il decesso del fu , condannare parte appellata, in Controparte_1 Persona_1
pagina 1 di 15 persona del l.r.p.t., a risarcire alle appellanti le ulteriori somme e, in particolare: alla sig.ra Pt_1 la somma di € 254.289,00; alla Sig.ra la somma di € 234.364,00 e
[...] Parte_2 alla Sig.ra la somma di € 255.872,23, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal Parte_3 fatto (25 agosto 2017) all'effettivo pagamento.
Con vittoria di spese del presente grado, oltre accessori di legge, con revisione di quelle di primo grado in proporzione delle somme eventualmente contenute nella condanna.”
Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, rigettando ogni domanda avanzata dalle RE
, e , in proprio e quali eredi del Sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
; Persona_1
- Nel merito ed in via principale, rigettare l'appello proposto dalle RE , Parte_1 [...]
e , in proprio e quali eredi del Sig. per Parte_2 Parte_3 Persona_1 tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'Ordinanza da emessa dal Tribunale di
Monza in data 03.12.2023, comunicata il 4/12/2023 nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. R.G. n.
5501/2021, confermando quanto statuito nei confronti dell' Controparte_2
, rigettando ogni avversa domanda contro la medesima proposta e proponenda;
Con vittoria di
[...]
spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, dei due gradi di giudizio.
- Nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello Ecc.ma, in riforma dell'impugnata ordinanza, ritenga accertata una qualsivoglia responsabilità dei in CP_2 forza presso l' appellata, limitarsi il quantum solamente negli stretti limiti del giusto e provato, CP_2
tenendo conto delle risultanze della CTU;
quantomeno con la compensazione delle spese del presente giudizio e della precedente fase di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , in proprio e in qualità di eredi (moglie e Parte_1 Parte_2 Parte_3 figlie) di , promuovevano, ai sensi dell'art. 8 L. 24/2017, ricorso ex art. 696 Persona_1 bis cpc, presso il Tribunale di Monza, per l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, in via preventiva, ai fini dell'accertamento dell'inadempimento della nei Controparte_1 confronti del fu La morte di quest'ultimo sarebbe stata asseritamente causata Persona_1 pagina 2 di 15 dall'omessa tempestiva diagnosi di patologia tumorale, in paziente affetto da Morbo di Paget, e dalla conseguente errata pianificazione diagnostico-terapeutica.
In dettaglio, le ricorrenti riferivano quanto segue:
- Il 4.4.2017 il sig. veniva sottoposto ad intervento chirurgico per impianto di protesi Pt_2 all'anca destra, presso l'ospedale Bassini di CP_1
- Il 10.4.2017, dopo dieci giorni di degenza nel reparto di ortopedia, il paziente veniva dimesso per essere spostato nel reparto di riabilitazione dello stesso ospedale.
- Il 17.7.2017, non essendo, nonostante le cure fisioterapiche, ripresa la normale funzionalità dell'arto, e persistendo forti dolori, il sig. veniva ricoverato di nuovo al Bassini. Alla Pt_2
visita di rivalutazione veniva riscontrata, come evidenziato dagli esami diagnostici, la presenza di un grosso ematoma interno, che impediva il corretto funzionamento della protesi. Il sig.
non veniva più dimesso, successivamente al 17.7.2017, stanti le ingravescenti Pt_2
condizioni di salute.
- il 24.7.2017 veniva eseguito primo intervento di asportazione dell'ematoma, poi ripetuto il
Parte 26.7.2017, il 28.7. 2017 e il 31 luglio 2017; il 2.8.2017 veniva posizionata
- Il 22 agosto 2017, dato che la situazione clinica del paziente peggiorava velocemente, il primario riferiva ai parenti che la Tac aveva evidenziato un trombo in una vena e un peggioramento del Paget nel trocantere del femore destro, e affermava che si dovesse “mettere in sicurezza il trombo”.
- il 24.8.2017 il paziente veniva trasportato in ambulanza presso l'ospedale Niguarda, ove avrebbe dovuto essere sottoposto a detto intervento;
tuttavia dopo solo qualche ora riportato al
Bassini, poiché, durante il tragitto, era salita la febbre molto alta, probabile sintomo di setticemia e ciò aveva reso impossibile l'intervento di rimozione del trombo.
- Il 25.8.2017 veniva effettuato l'intervento di rimozione della protesi, che, secondo i sanitari, provocava l'infezione, terminato intorno alle 14.30. Il paziente, uscito dalla sala operatoria, venina portato in terapia intensiva.
- Il 25.8.2017, poco dopo l'intervento, il primario, dr. comunicava ai congiunti che la CP_3
protesi era stata rimossa;
che le condizioni generale del sig. erano pessime, poiché, nel Pt_2 corso dell'intervento, i sanitari si erano accorti che l'osso ed i tessuti circostanti erano colpiti da un osteosarcoma maligno molto aggressivo;
che, comunque, se il sig. si fosse ripreso Pt_2
dall' intervento, nel giro di pochi mesi gli avrebbero dovuto amputare l'anca e parte del bacino per farlo sopravvivere;
che il risultato di biopsia effettuata circa un mese prima, che confermava la patologia tumorale, era tato reso disponibile solo durante l'intervento.
pagina 3 di 15 - Il 25.8.2017, poche ore dopo l'intervento di cui al paragrafo che precede, il sig. Pt_2
decedeva.
Gli attori chiedevano la condanna della al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_1
patrimoniali (danno biologico terminale, da minor durata della vita e per la perdita parentale) da loro subiti, sia iure proprio sia iure hereditatis.
Si costituiva , eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso ex CP_1
art. 696 bis c.p.c.; chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande, per carenza di responsabilità in capo ai sanitari. Veniva nominato CTU il dott. che riconosceva l'inadempimento della Persona_2
e la responsabilità dei sanitari per il decesso prematuro del sig. . CP_1 Persona_1
Le ricorrenti introducevano il giudizio di cognizione ex art. 702bis cpc;
il Giudice disponeva integrazione della perizia medico-legale svolta in sede di ATP.
Con ordinanza del 4.12.2023, il Giudice dichiarava pienamente dimostrata la responsabilità dei sanitari della resistente, i quali, a fronte di un paziente affetto dal Morbo di Paget, che presentava, quantomeno a partire dal 15/03/2017, una evidente “area osteolitica sul gran trocantere, quantomeno orientativa per una alterazione di tipo neoplastico”(pag. 28 CTU ), omettevano di effettuare Per_2
approfondimenti diagnostici, limitandosi ad intervenire con l'innesto di una protesi all'anca. In particolare, non effettuavano alcuna indagine strumentale di RMN o bioptica dell'area litica, così ingiustificatamente ritardando l'inquadramento della patologia tumorale, ed omettendo la pianificazione di un percorso terapeutico diverso da quello perseguito in concreto. Il CTU rilevava che, dall'intervento chirurgico di sostituzione protesica, pur correttamente effettuato, derivava un complessivo peggioramento del quadro clinico del paziente. L'opera dei sanitari non era adeguata agli standard previsti per casi consimili, stante, tra l'altro, la mancata esecuzione, nel corso dell'intervento chirurgico, di un esame istopatologico, indagine indispensabile per analizzare la testa femorale, tenuto conto della nota patologia di base del paziente. Ad avviso del consulente, la condotta errata aumentava altresì notevolmente il rischio di una tromboembolia, che poi effettivamente causava il decesso del paziente. Ad analoghe conclusioni giungevano anche i CTU, e , Persona_3 Persona_4
nominati in corso di causa ai fini di una più completa valutazione della invalidità temporanea patita dal de cuius, consistente nella forzosa rinuncia, durante il periodo di malattia, alle ordinarie attività non spiacevoli cui la vittima si sarebbe altrimenti dedicata (cfr. Cass. 21060/2016; Cass. 2564/2012), nonché al fine di determinare la durata (statisticamente probabile) della vita del danneggiato, e la percentuale di invalidità nell'ipotesi in cui fosse deceduto per cause non ricollegabili alla menomazione sofferta a causa dell'errore medico. I consulenti, in particolare, osservavano che l'errore diagnostico si ha non solo quando il medico, in presenza di dati sintomi, non riesca ad inquadrare il caso clinico in pagina 4 di 15 una patologia nota o lo inquadri in maniera errata, ma anche quando non esegua tutti i controlli e gli accertamenti necessari per procedere ad una diagnosi corretta, essendo il medico responsabile anche quando la sua omissione contribuisca alla progressione della malattia.
Osservavano altresì che la condotta dei sanitari, esigibile nel caso di specie, ed alternativa a quella tenuta concretamente, non avrebbe comportato la piena guarigione del paziente e la morte si sarebbe
“comunque verificata”, a prescindere dalla condotta colpevole (come in ogni caso di patologia a prognosi sicuramente infausta). Piuttosto, in caso di diagnosi tempestiva, il paziente non sarebbe deceduto con quelle modalità, ma avrebbe mantenuto buone probabilità di sopravvivenza nel breve periodo. Pertanto, sul piano eziologico, la condotta imperita dei sanitari avrebbe cagionato la morte anticipata del paziente, che, secondo il criterio del “più probabile che non”, in assenza di errore dei sanitari, avrebbe vissuto più a lungo (con il 10% in più di possibilità di sopravvivenza a cinque anni).
Il Giudice di prime cure ha ritenuto congrue e ampiamente motivate le conclusioni cui sono giunti i
CTU, ed accertato l'inadempimento dei sanitari.
Quanto alle domande risarcitorie proposte dalle ricorrenti iure hereditatis (aventi ad oggetto il danno da minor durata della vita, il danno biologico terminale ed il danno morale terminale), il Giudice ha affermato che, nell'ipotesi in cui la vittima sia già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita”, trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno cosiddetto “tanatologico”. (Cass. Civ SSUU
15350/2015). Tuttavia, secondo orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. 26851/2023), sono risarcibili iure hereditatis, se allegati e provati, i danni conseguenti alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, quest'ultimo a far data dall' eventuale acquisizione di tale consapevolezza.
Inoltre, secondo il Tribunale di Monza, si deve distinguere tra il danno biologico terminale e quello morale terminale. Il primo, quale pregiudizio alla salute consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato il periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus, danno che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussisterebbe a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della vita. Tuttavia, ai fini della risarcibilità di tale pregiudizio, è necessario che, tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass. Civ. 11719/2021). Il secondo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della pagina 5 di 15 sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine;
esso è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima (Cass. n. 23513 del 2019).
Sula base di tali premesse, il Tribunale di Monza concludeva che, se pure non era risarcibile in favore delle ricorrenti, iure hereditatis, il danno da minor durata della vita asseritamente patito dal congiunto;
tuttavia, essendo provata la circostanza che rimase in vita e patì, nell'arco di Persona_1
un periodo, ritenuto “apprezzabile”, di 32 (trentadue) giorni, un'invalidità temporanea totale, doveva essere invece riconosciuto, iure successionis, il risarcimento per il danno biologico terminale sofferto dal congiunto, (o danno biologico da invalidità temporanea assoluta).
Doveva altresì riconoscersi il danno morale “terminale o catastrofale o catastrofico”, consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando sia provato un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte. Il Tribunale di Monza ha inoltre affermato che la liquidazione del danno terminale, in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi assorbita.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale liquidava in favore delle ricorrenti, per il periodo dal 24/07/2017
e per i successivi 32 giorni, il cosiddetto “danno terminale”, nella misura di €15.000,00, per i primi tre giorni, più €8.000,00 per i 28 giorni successivi, per un totale di €23.000,00, con personalizzazione del
30%, per un totale di €30.000,00 facendo ricorso ai parametri di liquidazione delle cosiddette “tabelle milanesi”.
Quanto alla domanda risarcitoria proposta dalle eredi iure proprio, per la perdita del rapporto parentale, il Giudice osservava che esso deve essere riconosciuto anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima. Tuttavia, il semplice legame di sangue non può ritenersi idoneo a generare automaticamente il diritto al risarcimento del danno parentale, in quanto spetta al familiare superstite l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un legame forte e stabile con la vittima, anche per presunzioni. Il Giudice ha affermato che non v'è bisogno che queste sofferenze si traducano in uno
“sconvolgimento delle abitudini di vita”, essendo rilevante la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita (Cass. 7748/2020). Nel caso di specie, secondo il Tribunale, da una parte, le ricorrenti si sarebbero limitate ad affermare di aver vissuto la morte di con profonda Persona_1
sofferenza, perché private, prematuramente, del rapporto affettivo e familiare con il loro congiunto
(deceduto all'età di 75 anni), senza tuttavia offrire idonei elementi di prova in relazione alle loro concrete situazioni familiari, ai legami con il congiunto ed allo stravolgimento delle abitudini pagina 6 di 15 quotidiane e di vita. Dall'altra, non sarebbero state allegate circostanze idonee a far dubitare che le ricorrenti abbiano sofferto per la perdita rispettivamente del marito, peraltro convivente, e del padre, e per la privazione del rapporto col de cuius. Per la liquidazione, effettuata con valutazione equitativa, ispirata alla considerazione di tutte le concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare, ed all'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo, il Giudice ricorreva alle cosiddette “tabelle milanesi”. Liquidava, pertanto, una somma a titolo risarcitorio, per il pregiudizio non patrimoniale di natura morale in conseguenza della morte di a ciascuna delle eredi, senza personalizzazione, Persona_1
non essendo state allegate circostanze idonee al riguardo, e senza liquidazione del danno riguardante la c.d. componente dinamico-relazionale, non essendo stato allegato e dimostrato un radicale cambiamento dello stile di vita delle ricorrenti. Teneva, infine, conto della valutazione prognostica dei
CTU, secondo i quali, in assenza di errore medico, la probabilità di sopravvivenza del OR , Pt_2
a 5 anni dalla diagnosi di osteosarcoma su Paget, era pari al 10%.
Liquidava, in favore della moglie (calcolando 12 punti per l'età della vittima primaria;
12 punti per l'età della vittima secondaria;
16 punti con riguardo al parametro della convivenza;
12 punti con riguardo al parametro della sopravvivenza di altri congiunti;
30 punti con riguardo al parametro della qualità ed intensità della relazione affettiva con la vittima primaria e riducendo l'importo così ottenuto
– pari a euro 124.505,00- di un ulteriore 60%, per tenere conto della aspettativa di vita del de cuius in assenza di errore medico) una somma pari a euro €49.802.00, oltre rivalutazione ed interessi;
di conseguenza era riconosciuto alla moglie l'importo finale di €52.990,60, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.
In favore di ciascuna delle figlie (calcolando 12 punti per ciascuna per l'età della vittima primaria;
20 punti ciascuna per l'età delle vittime secondarie;
9 punti per ciascuna con riguardo al parametro della sopravvivenza di altri congiunti;
30 punti per ciascuna con riguardo al parametro della qualità ed intensità della relazione affettiva fra le ricorrenti e la vittima primaria – per un totale di euro
€74.030,00-, poi ridotto di un ulteriore 60% per tenere conto della aspettativa di vita del de cuius in assenza di errore medico), era liquidato, pertanto, il danno iure proprio in €29.612,00, oltre rivalutazione ed interessi. Di conseguenza, a ciascuna delle figlie era liquidato l'importo finale, a titolo di risarcimento del danno iure proprio di €31.507,90 ciascuna, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.
Quanto alla domanda relativa al danno patrimoniale, erano riconosciute alle ricorrenti le spese di CTU del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., per un totale di €3.586,80. In assenza di specifica e puntuale allegazione in ordine alla concreta utilità, autonomia e necessità dell'attività stragiudiziale, nulla era pagina 7 di 15 liquidato a tale titolo. Inoltre, veniva rigettata la domanda relativa al risarcimento di ulteriore voce di danno, per €3.100,00, relativa al trasferimento della salma, non essendo stato dimostrato che tali spese siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Tenuto conto della rivalutazione ed interessi fino alla data della sentenza, il Tribunale condannava, pertanto, la a versare alle ricorrenti la somma CP_1 di €3.740,70 a titolo risarcitorio del danno patrimoniale, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo. Infine condannava la alla rifusione delle spese di lite alle ricorrenti. CP_1
Hanno proposto appello e , articolando Parte_1 Parte_3 Parte_2
quattro motivi di appello.
si è costituita. Controparte_1
Ai sensi dell' art. 352 c.p.c., il Giudice istruttore ha assegnato i termini previsti da detta norma, fissando, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 11.3.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
11.3.2025, nella camera di consiglio del 19.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, si rileva che l' ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello CP_1 ex art. 342, nr 1 e 2 cpc, per essere l'atto di appello meramente devolutivo delle argomentazioni già dedotte in primo grado, senza specificare i peculiari aspetti imposti dall'art. 342 c.p.c. (esatta indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e l'espressa valorizzazione della rilevanza di tali violazioni ai fini della decisione impugnata) a pena di inammissibilità.
Osserva la Corte, al riguardo, che l'eccezione è infondata, dal momento che dall'atto di appello si desumono i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste alla sentenza di primo grado.
Con il primo motivo, le appellanti hanno contestato l'ordinanza, affermando che il Giudice avrebbe confuso il danno, oggetto della domanda delle appellanti iure successionis (danno da minor durata della vita del de cuius), e danno tanatologico. Il danno richiesto sarebbe, come riconosciuto in un arresto della Suprema Corte, “un danno non patrimoniale, diverso dal biologico, ogni qual volta l'omissione di diagnosi di un processo morboso terminale compromette la possibilità di sopravvivenza del paziente, anche solo per alcune settimane o alcuni mesi, o comunque per un periodo di tempo limitato che si sarebbe sommato a quello effettivamente vissuto” (Cass. Civ. Sez III n. 16919/2018). Le appellanti hanno dunque chiesto che la Corte accolga la domanda, in ragione di € 50.000,00 o di diversa somma da liquidarsi in via equitativa.
pagina 8 di 15 La sul primo motivo, afferma che l'accoglimento della voce di danno oggetto della domanda CP_1 rappresenterebbe un'indebita duplicazione di risarcimento, perché non sarebbe provata l'eziologia tra l'inadempimento e il danno e perché il danno di cui le appellanti hanno richiesto il ristoro è il danno tanatologico, la cui risarcibilità e trasmissibilità iure successionis è esclusa. Pertanto, ha chiesto che sia rigettato il primo motivo d'appello, con conferma dell'ordinanza impugnata.
Con il secondo motivo di appello, le appellanti hanno contestato un passaggio, a pag. 12, del provvedimento impugnato, dove il Giudice pare riferirsi a diverso caso, essendo ivi affermato che il de cuius sarebbe stato minorenne. Secondo le appellanti, la motivazione sarebbe inficiata, perché elaborata su una diversa fattispecie che il medesimo giudice aveva già deciso. Pertanto, la liquidazione del danno terminale, comprendente il danno biologico terminale ed il danno morale catastrofale, dovrebbe essere riformata. In applicazione dei criteri tabellari del Tribunale di Milano, tale danno dovrebbe essere liquidato in misura di € 30.000,00 per i primi 3 giorni e di € 25.184,00 per i restanti 28 giorni, per un totale € 55.184,00, mentre il Tribunale ne ha liquidati solo € 30.000, compresa la quota di personalizzazione.
La sul secondo motivo, afferma che nell'ordinanza non ci sarebbe stata alcuna confusione con CP_1 una fattispecie differente, dal momento che l'Ordinanza fa riferimento ai dati del deceduto ed al periodo in contestazione. Inoltre, Il Giudice non sarebbe stato obbligato a riconoscere i valori massimi previsti dalle Tabelle, anche in considerazione del fatto che non è stato provato che abbia Pt_2 avuto coscienza dell'approssimarsi della morte, e che era affetto da gravissima malattia non guaribile.
Pertanto, ha chiesto che sia rigettato il secondo motivo d'appello, con conferma dell'ordinanza impugnata.
Con il terzo motivo di appello, le appellanti hanno contestato la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. È stata censurata la non valutazione del fatto che le appellanti avevano richiesto l'ammissione di prove testimoniali, e che esse non sono state espletate in applicazione dell'art.115
c.p.c., non avendo l' eccepito nulla sui punti rilevanti. I fatti allegati dalle appellanti (relativi alla CP_1
sussistenza di un forte vincolo parentale tra le appellanti e il de cuius) devono essere quindi ritenuti provati. Pertanto, viene censurata la liquidazione del danno a favore della moglie, perché, in applicazione dei criteri delle tabelle milanesi, è stato calcolato correttamente per la sig.ra un Pt_1 danno complessivo di € 275.930,00 che però sarebbe stato poi arbitrariamente decurtato prima del 50%
(decurtazione erronea perché le tabelle milanesi già prevedono un diverso punteggio nel caso vi sia un solo superstite o più superstiti), e successivamente del 60% (asseritamente a causa della potenziale sopravvivenza di con una invalidità permanente pari al 20/30%, circostanza ipotetica che, Pt_2
secondo le appellanti, sarebbe irrilevante), liquidando la somma di € 49.802,00. Stesse decurtazioni pagina 9 di 15 illegittime sarebbero state applicate al risarcimento dovuto alle figlie. Le appellanti osservano che le tabelle milanesi non prevedono un parametro circa lo stato di salute (incluse eventuali invalidità permanenti) del de cuius prima del decesso, parametro che, del resto, violerebbe il principio di cui all'art. 3 della Costituzione. Hanno chiesto, pertanto, la liquidazione del suddetto danno senza alcuna diminuzione (perciò: alla sig.ra l'ulteriore somma di € 226.128,00 e a e Pt_1 Pt_3 Parte_2
l'ulteriore somma di € 209.303,00)
[...]
La sul terzo motivo, afferma che, in considerazione del fatto che la relazione peritale, emessa in CP_1
sede di ATP, conclude nei termini di una minima perdita di chance di sopravvivenza a 5 anni, la gestione del paziente da parte dei sanitari avrebbe avuto un impatto molto limitato nel determinismo dell'evento, poiché, per le concomitanti patologie, il de cuius aveva comunque avuto limitate chances di sopravvivenza. Essendo il danno da perdita del rapporto parentale riconoscibile, quando risulti concretamente dimostrata una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale, la gravità del danno deve essere valutata anche in rapporto alla sopravvivenza potenziale. Pertanto, ha chiesto che sia rigettato il terzo motivo d'appello, con conferma dell'ordinanza impugnata.
Con il quarto motivo di appello, le appellanti hanno censurato il mancato riconoscimento di alcune voci di danno patrimoniale, e in particolare: le spese dei consulenti di parte, nel procedimento di ATP, per complessivi € 4.480,00 (cfr. fatture docc. 48, 49 e 50); le spese dei CTP relative alla partecipazione nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. (cfr fattura doc. 54); le spese relative al trasporto della salma da al comune di Mangone (CS) ove il de cuius era residente;
le spese legali sia stragiudiziali che CP_1
giudiziali (procedimento ex art. 696 bis c.p.c.), per cui è stato chiesto un compenso forfettario di
€10.000,00 oltre spese vive e accessori di legge
La sul quarto motivo, afferma che avendo il Tribunale liquidato le sole voci provate e correlate CP_1 alla fattispecie per cui è causa, il quarto motivo d'appello deve essere rigettato, con conferma dell'ordinanza impugnata.
In conclusione, le odierne appellanti hanno chiesto, nel presente grado di giudizio, la riforma della ordinanza impugnata, con il riconoscimento delle seguenti somme, ulteriori rispetto a quelle riconosciute in primo grado: A) a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis: € 50.000,00 a titolo di danno da minor durata della vita;
€ 25.184,00 quale differenza dovuta a titolo di danno terminale
(somma ottenuta sottraendo l'importo liquidato dal giudice di 1° grado - € 30.000 - dai € 55.184,00 richiesti), quindi € 25.061,00 per ciascuna delle appellanti. B) a titolo di danno non patrimoniale iure proprio: alla sig.ra l'ulteriore somma di € 226.128,00 e alle Sigg.re e Pt_1 Pt_3 Parte_2
l'ulteriore somma di 209.303,00 . C) A titolo di danno patrimoniale: alla Sig.ra la somma di € Pt_1
pagina 10 di 15 3.100,00 per spese funerarie;
a € 21.508,23 per rimborso spese legali stragiudiziali, Parte_3
giudiziali e spese di CTP sia per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che per il successivo art. 702 bis c.p.c.
Quanto al primo motivo di appello, deve confermarsi la correttezza del rigetto della domanda operato dal Primo giudice. Infatti, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, (ex multis Cass. Civ.
SSUU. 15350/2015 ) non è risarcibile del danno da minor durata della vita, intesa come perdita del bene vita in sé, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio. Perciò se la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi, non è concepibile il “danno da perdita anticipata della vita” né tantomeno trasmissibile iure successionis. Il motivo di appello, pertanto, essendo infondato, deve essere rigettato.
Relativamente al secondo motivo di appello, osserva la Corte che il passaggio a pag. 12 della ordinanza impugnata effettivamente risulta riferirsi ad altro caso. Tuttavia tale breve passaggio, che risulta inserito in aggiunta rispetto ai punti motivazionali relativi al caso di specie, che risultano completi, non inficia la coerenza e le conclusioni della ordinanza, che si attagliano perfettamente al caso di specie.
Pertanto l'appello per tale motivo deve essere respinto.
Quanto alle domande relative al danno biologico terminale e al danno cosiddetto “catastrofale”, si rileva come la Suprema Corte, con la sentenza n. 7923 del 23/03/2024 ha riaffermato il principio secondo il quale: “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”. Tale lasso di tempo è stato individuato dalla stessa Corte di
Cassazione in almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell' apprezzabilità dell'invalidità temporanea. Il danno biologico terminale ed è trasmissibile "iure successionis" ( Cass. Civ., Ord. 18056 del 05/07/2019) .
Si osserva come la sussistenza di un “danno catastrofale da lucida agonia” presupponga dunque una piena coscienza e consapevolezza della morte imminente. Tale coscienza e consapevolezza nel sig.
pagina 11 di 15 non è stata dimostrata. La notizia della presenza di un tumore osseo, ad esito infausto, è stata, Pt_2
pacificamente, comunicata ai congiunti solo nella medesima data in cui il sig. è deceduto, Pt_2 all'uscita della sala operatoria. Solo poche ore sono trascorse dall'uscita dalla sala operatoria, e il trasporto in terapia intensiva al decesso del paziente. Non risulta neanche, peraltro, allegato né tantomeno provato, che il sig. fosse cosciente in tale lasso di tempo di poche ore, essendo Pt_2
appena emerso da complesso intervento chirurgico, né che la presenza e tipologia del tumore siano state a lui comunicate. Del resto, le odierne appellanti non hanno allegato altre circostanze, né tantomeno le hanno provate, idonee a dimostrare che fosse cosciente della propria fine Pt_2
imminente durante il pur tortuoso e doloroso percorso clinico che lo ha condotto al decesso, risultando dagli atti di causa che si fosse sottoposto alle cure nella convinzione non solo di potere Pt_2
sopravvivere ma anche di potere guarire, o almeno di migliorare il proprio stato di salute. Perciò l' ordinanza impugnata deve essere confermata quanto al rigetto della domanda relativa al cosiddetto danno catastrofale.
Quanto al danno biologico terminale, o danno biologico da invalidità temporanea assoluta, esso è configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. Civ. n. 26727/2018). Premesso che parte appellante non discute su durata del periodo individuato dal Giudice di prime cure per il quale deve essere riconosciuto il danno biologico terminale, ma ha appuntato le censure alla ordinanza impugnata sulla quantificazione del risarcimento.
Le appellanti hanno invece contestato le modalità con cui sono state applicate le cosiddette Tabelle
Milanesi dal primo giudice e l'abbattimento, (apoditticamente dichiarato erroneo, senza che sia stata individuata l'asserita ragione dell'erroneità) del 50% delle somme così riconosciute.
Il Tribunale ha applicato il seguente principio: “ la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita”.
Ha poi proseguito, affermando di dover liquidare il danno terminale nella misura di €15.000,00 per i primi tre giorni, più €8.000,00 per i 28 giorni successivi, per un totale di €23.000,00, con personalizzazione del 30%, per un totale di €30.000,00.
Si ritiene che la liquidazione del Tribunale sia corretta.
Si osserva che, nel testo dell'ordinanza relativo effettivamente al caso di specie (e non in quello erroneamente copiato da altro caso) non vi è alcun riferimento ad una divisione a metà del quantum riconosciuto. Inoltre, le cosiddette “tabelle milanesi” prevedono una liquidazione equitativa del quantum per i primi tre giorni, per i quali è previsto un massimo risarcibile di 30.000,00, mentre, per i pagina 12 di 15 giorni successivi al quarto, il quantum risarcibile dipende dalla somma riconosciuta per i primi tre giorni;
a ciò il Tribunale ha aggiunto una personalizzazione pari al 30% (il massimo previsto nelle tabelle essendo il 50%). Si aggiunga che le tabelle prevedono una sola voce di danno comprensiva del danno biologico terminale e del danno catastrofale (quest'ultimo, come sopra motivato, non riconoscibile nel caso di specie), di talché il riconoscimento della somma di cui all'ordinanza impugnata risulta corrispondente a una valutazione equitativa ampia del danno, e non già, come affermato dalle appellanti eccessivamente riduttiva.
La quantificazione risulta poi corretta perché le appellanti non hanno allegato, né tantomeno provato, che, nel periodo, per il quale è stato riconosciuto il danno biologico terminale, l'esistenza del paziente fosse connotata da un totale sconvolgimento, tale da giustificare la misura massima del risarcimento.
Emerge, peraltro, dai documenti versati in atti (docc. 29, 29bis e 29ter fasc. primo grado delle appellanti) che , a seguito di valutazione psichiatrica eseguita in data 12.8.2017, risultava, tra Pt_2
l'altro, essere “lucido, orientato, collaborante, non acuzie psicopatologiche in atto, tono umore non clinicamente deflesso [...]”, tanto che il medico concludeva che : “non si evidenzia la necessità di provvedimenti e/o terapia di pertinenza specialistica psichiatrica”. Quindi, l'esistenza di non Pt_2
risulta essere stata compromessa sotto tutti i profili fino a pochi giorni prima del decesso.
Pertanto, la liquidazione del primo Giudice risulta essente dalle censure, essendo stati correttamente applicati i criteri delle Tabelle e adeguatamente motivate le scelte effettuate.
Il motivo di appello è dunque infondato.
Circa il terzo motivo di appello, osserva la Corte in primo luogo che il primo Giudice ha correttamente valutato l'intensità del legame familiare, sia con la moglie, che con le figlie, del sig. , Pt_2
riconoscendo la valenza del rapporto familiare, sulla base delle allegazioni e delle prove addotte dai familiari, ma escludendo la ricorrenza di particolari, eccezionali circostanze, idonee a fare presumere una particolare intensità del rapporto stesso. Irrilevante risulta la circostanza che alcune delle prove orali, di cui è stata chiesta l'ammissione in primo grado, non sono state ammesse, essendo i capitoli di prova vertenti su circostanze non idonee a mutare significativamente il quadro probatorio rilevante.
Pertanto, la ordinanza impugnata sotto questo profilo deve essere confermata.
Si ritiene, inoltre, che correttamente il primo Giudice ha parametrato il risarcimento anche alle chances di sopravvivenza limitate che sono state accertate dal CTU in capo al , nel caso in cui non fosse Pt_2
intervenuta la condotta inadempiente dei sanitari (chances di sopravvivenza pari al 10% a 5 anni). Il risarcimento da perdita del rapporto parentale deve avere ad oggetto il mancato godimento di tale rapporto per il periodo in cui realisticamente il paziente sarebbe rimasto in vita, secondo valutazione prognostica che tenga conto delle condizioni del paziente e delle migliori cure mediche potenzialmente pagina 13 di 15 disponibili. La valutazione deve infatti svolgersi in concreto, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso. Dato che la malattia oncologica, di cui soffriva il sig. , era, pacificamente, ad esito Pt_2
infausto, e le chances di sopravvivenza, in un orizzonte temporale di 5 anni, erano relativamente basse, la liquidazione non può non tenere conto di tali fattori. Diversamente opinando, sarebbe oggetto di risarcimento una realtà ipotetica diversa da quella resa impossibile dall'intervenire della condotta illecita dei sanitari. Si ritiene pertanto che la liquidazione effettuata dal primo Giudice sia stata corretta.
Pertanto, il motivo di appello è infondato e le relative domande devono essere respinte.
Relativamente al quarto motivo di appello articolato dalle appellanti, osserva la Corte che le fatture nr
48, 49 e 50 sono agli atti ma non vi è prova del pagamento delle somme ivi esposte. La fattura nr 54 è presente nel fascicolo di primo grado di parte appellante, ma non risulta alcun pagamento al riguardo.
Tuttavia, risulta dai documenti agli atti del fascicolo di primo grado, che parte appellante si è avvalsa dell'opera di CTP, sia in fase stragiudiziale (doc. 30 fasc. parte ricorrente primo grado), che nel corso dell'ATP (doc. 38 fasc. parte ricorrente primo grado, relazione peritale CTU dott. ), che nel corso Per_2
della ulteriore CTU svolta durante il giudizio (cfr. relazione peritale d'ufficio, depositata il 9.6.2023).
Deve pertanto ritenersi provato che le attività del Consulente Tecnico di parte sono state svolte e che il relativo compenso sia stato richiesto e pagato da parte appellante, nonostante sia assente la prova del pagamento. In parziale riforma della ordinanza impugnata, pertanto, devono essere riconosciute a parte appellante le seguenti somme: euro 4480,00 (corrispondenti alle fatture sub docc. 48, 49, 50 del fascicolo di primo grado delle ricorrenti), oltre euro 1220,00 (corrispondenti alla fattura nr 54 del fascicolo delle ricorrenti), per un totale di euro 5700,00, oltre interessi al tasso legale, dalla data di ciascun esborso al saldo.
Quanto alla domanda relativa alla rifusione delle spese legali sia stragiudiziali che relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.), per le quali era stata prodotta una unica fattura n. 31 del 17 giugno
2021 (cfr. doc. 52) e quantificate in euro 10.000,00, si osserva che la fattura riguarderebbero compensi per attività in fase stragiudiziale e in fase di ATP, oltre a spese incorse. Il Tribunale ha liquidato secondo il criterio della soccombenza, “in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.” Il
Tribunale, pertanto, non risulta avere liquidato, a titolo di spese di lite, alcunché per quel che riguarda la fase di ATP o l'attività stragiudiziale che la ha preceduta. Per la fase di ATP deve essere liquidata, per istruzione preventiva, a favore degli eredi, la somma di euro 3827,00 oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie, sulla base del valore dichiarato della causa, che rientra nello scaglione tra 52.001,00 e
260.000,00. Non possono essere liquidate altre somme a titolo di spese di lite per la fase stragiudiziale,
pagina 14 di 15 non essendo stato allegato, né tantomeno provato, quale attività sia stata svolta dall'avvocato delle odierne appellanti.
Quanto alle spese di trasporto della salma da al Comune già di residenza del de cuius, non CP_1 risulta dimostrato un nesso eziologico tra l'inadempimento della di cui è causa e tale trasporto. CP_1
Peraltro, la scelta sul luogo ove fare curare il sig. e dove, successivamente, seppellirlo risulta Pt_2
essere stata effettuata in piena autonomia dal sig. e dai suoi congiunti, di talché le conseguenze Pt_2
sul piano patrimoniale di tali scelte non possono essere sopportate da parte appellata. Pertanto, il motivo è infondato e la relativa domanda deve essere respinta.
Quanto alle spese di entrambe le fasi del giudizio, stante la parziale e limitata soccombenza reciproca, si ritiene di compensare le spese di lite nella misura dell' 20%; di condannare a rifondere le CP_1
spese di lite, nella misura del 80%, alle appellanti, per entrambi i gradi del giudizio, spese calcolate sulla base del decisum, e che si liquidano, ai sensi del DM 147/22 come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda disattesa o assorbita, così provvede: riforma parzialmente l'ordinanza del Tribunale di Monza del 3.12.2023 impugnata, e per l'effetto: condanna a versare alle appellanti la somma complessiva di euro 5700,00, oltre interessi come in CP_1
motivazione, per spese di CTP;
condanna a versare alle appellanti euro 3827,00 per spese di lite della fase di ATP oltre, iva, cpa CP_1
e 15% spese forfettarie;
conferma per il resto l'ordinanza impugnata;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra le parti, in ragione dell'20%; condanna a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio alle appellanti, quanto al CP_1
restante 80%, che liquida in euro 11.282,4 per il primo grado ed euro 3172,8 per il secondo grado, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie, già operata la compensazione.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 19.3.2025.
Il Presidente
dott. Maria Elena Catalano
Il Consigliere Relatore
Dott. Antonella Caterina Attardo
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