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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Adele Carlino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.5284 del 2022 promossa da:
DA
C.F. elett.te dom.to in Cstellammare di Parte_1 C.F._1
Stabia al Corso Alcide De Gasperi,16 presso lo studio dell'avv. GARGIULO
FRANCESCO , C.F. pec C.F._2 Email_1
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore pro tempore Dott. , giusta procura agli atti per Notar Controparte_2
del 22.07.2021, Rep. N. 175418 Racc. n. 11376, elett.te dom.ta in Persona_1
LUNGOMARE C. COLOMBO, 163/A 84128 SALERNO pressso lo studio dell'avv.
STANZIONE ORTENSIO , c.f.: C.F._3
-CONVENUTA
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici domicilia ex lege in CP_3
via A. Diaz n.11;
-TERZO CHIAMATO_ pagina 1 di 5
Oggetto:; impugnazione preavviso di fermo amministrativo
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 18.10.2022 impugnava il preavviso di Parte_1
fermo amministrativo n.ro TF501AP03183/2020 sul veicolo di sua proprietà tg
EW63012 - fascicolo n. 2022/000012206, limitatamente all'importo di € 8.714,57;ai crediti chiedendone l'annullamento, per numerosi motivi, testualmente così rubricati : 1.
Inesistenza e illegittimità della notifica a mezzo pec;
2.Inesistenza dei titoli esecutivi e del relativo precetto su cui si fonda l'atto impugnato;
3) Nullità dell'atto notificato per prescrizione;
4) Illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
5)
Violazione della legge n. 241 del 1990, art. 3 n. 4; 6) illegittimità per mancata indicazione del calcolo degli interessi, orientamento della Corte di Cassazione n. 10481/18,
15554/17, 5554/17, 4516/12 e 8651/09;
7) Nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento di riscossione, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente - legge n. 212 del
2000 e ordinanza della Corte Costituzione n. 377/2007.;
Si costituiva l' , eccependo in via preliminare il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Ente impositore e, nel merito Controparte_3
contestando l'avverso dedotto .
Veniva ordinato da questo giudice il mutamento di rito e, a seguito, autorizzata la chiamata del terzo .
Precisate le conclusioni da tutte le parti la causa è stata riservata in decisione
VA preliminarmente considerata la natura della presente azione che dipende dalla qualificazione dell'atto impugnato ( preavviso di fermo amministrativo) .
E' stata a lungo dibattuta la natura del fermo amministrativo , come strumento di conservazione della garanzia del credito oppure come atto prodromico all'espropriazione pagina 2 di 5 forzata ( tesi sostenuta dal ricorrente) e quindi, in caso di giurisdizione del giudice ordinario, se la relativa impugnazione
A fronte di varie incertezze della giurisprudenza anche di legittimità , la Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( Cass sentenza n. 15354 del 22 luglio 2015) hanno escluso definitivamente la natura di atto pre esecutivo ed esecutivo del fermo amministrativo , che va invece ricostruito come misura cautelare e coercitiva alternativa all'esecuzione.
Secondo la ricostruzione normativa e dogmatica operata dalle sezioni Unite la configurazione dell'istituto in termini di atto esecutivo o prodromico all'esecuzione risulta difficilmente compatibile con il dettato dell'art. 491 cod. proc. civ., a tenor del quale l'espropriazione forzata si inizia con il pignoramento, e dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, che abilita il concessionario a procedere ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.
Peraltro la ricaduta in rito di tale esegesi è l'esperibilità dell'impugnativa della misura nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e/o 617 cod. proc. civ., con il limite che essa giammai potrà svolgersi secondo il meccanismo bifasico delle opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi, spia inequivocabile, questa, di una difficoltà strutturale del provvedimento a essere calato nell'ambito del processo esecutivo.
A ciò aggiungasi che la tesi della alternatività del fermo, come dell'iscrizione ipotecaria, rispetto all'espropriazione, consente di attribuire senza imbarazzo la giurisdizione sull'impugnativa di tali atti, allorché siano afferenti a crediti di natura tributaria, al giudice tributario, laddove il contrario orientamento esigerebbe una verifica della compatibilità di siffatta disciplina con il precetto costituzionale che vieta l'istituzione di giudici speciali (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 19667 del 2014 cit., sub 9.3).
Infine il fermo, che temporalmente, al pari dell'ipoteca, si colloca tra notificazione della cartella di pagamento e pignoramento, è atto discrezionale del concessionario (oggi dell'agente della riscossione), nel senso che la sua adozione non costituisce passaggio indefettibile per l'avvio della procedura esecutiva;
la legge neppure prevede la possibilità di convertirlo in pignoramento;
non sono stabiliti termini alla sua durata.
pagina 3 di 5 D'altra parte Le Sezioni Unite hanno evidenziato che il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene, alla quale esso era prima subordinato, con la conseguenza che il presidio non può non essere ricostruito in termini di misura alternativa alla esecuzione, come del resto conferma anche la collocazione topografica della relativa disciplina all'interno del Capo III del Titolo II.
In sostanza, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione potrà, a sua scelta, o procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo ovvero disporre il fermo di beni mobili registrati.
Deve allora concludersi che trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione.
Come tale, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria, deve ritenersi impugnabile dinanzi al giudice munito di giurisdizione secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore.
Ciò posto la pretesa creditoria oggetto della presente controversia , individuata dal ricorrente solo con riferimento all'importo di € 8.714,57, è costituita , come si evince dal dettaglio dei crediti allegati al preavviso di fermo in atti, da crediti di natura tributaria (
IVA e Addizionale IRPEF) .
Riguardo a tali crediti va pertanto ritenuto il difetto di giurisdizione di questo giudice ordinario, a favore della Corte di Giustizia Tributaria
Le spese possono essere compensate in ragione dei molteplici contrasti di giurisprudenza sulla questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita:
pagina 4 di 5 1) Dichiara il difetto di giurisdizione sulla domand;
2) compensa integralmente le spese di di giudizio tra le parti
3) Assegna il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente
Torre Annunziata, 02/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Carlino
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