Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 694
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 43 DPR n. 600/73 e decadenza dal potere accertativo

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, poiché la notifica del 24.03.2025 rientrava nei termini di decadenza prorogati a seguito della sospensione dei termini prevista dal D.L. 18/2020 e del contraddittorio avviato ai sensi dell'art. 6-bis della L. 212/2000.

  • Rigettato
    Omesso esame delle memorie difensive, documentazione prodotta e regolarità contabile

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, evidenziando che l'avviso di accertamento motiva il rigetto delle osservazioni della società e che alcuni rilievi (n. 4) non sono stati contestati.

  • Rigettato
    Costi non documentati (Rilievo n. 1)

    La Corte ha ritenuto il costo indeducibile poiché la fattura pro forma era generica, priva di documentazione di supporto e non vi era prova del pagamento e dell'emissione della fattura definitiva, violando gli artt. 109 TUIR e 21 DPR n. 633/72.

  • Rigettato
    Quote ammortamento indeducibili (Rilievo n. 2) e Spese utilizzo autovetture (Rilievo n. 3)

    La Corte ha ritenuto i costi parzialmente indeducibili in quanto le autovetture non sono indispensabili per l'attività d'impresa svolta (elaborazione dati contabili), configurandosi un uso promiscuo e non esclusivo come bene strumentale. Si applicano le deduzioni parziali previste dall'art. 164 TUIR e art. 19-bis1 DPR n. 633/72.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 694
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 694
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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