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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 694/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
AT DO, RE
GAETANI ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3664/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01357/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01357/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01357/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. 3664- 2025 Ricorrente_1 SRL ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate di Cosenza impugnando l'avviso di accertamento n. TD3031101357/2024 -anno d'imposta 2018 notificato a mezzo pec in data 24 marzo 2025
Lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del DPR n. 600/73 - omesso esame e valutazione delle memorie difensive e della documentazione prodotta - violazione dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000) - omessa valutazione della regolare tenuta delle scritture contabili (artt.
14 e 22 del DPR n. 600/73) - omessa valutazione della documentazione integrativa trasmessa e delle istanze presentate anche verbalmente in sede dibattimentale La ricorrente chiedeva, in via preliminare,
l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento sulla base dei suddetti motivi di ricorso. In via subordinata, chiede la riformulazione dell'impugnato avviso di accertamento con riconoscimento della deduzione dei costi indicati dell'avviso ai rilievi nn. 1 – 2- 3.
Si costituiva AAEE controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 23 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva:
quanto alla eccezione di : - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 43 DEL DPR N. 600/73 e di intervenuta decadenza dal potere accertativo dell'Ufficio per tardiva notifica dell'impugnato avviso di accertamento avvenuta in data 24.03.2025.Secondo il ricorrente AAEE avrebbe dovuto notificare l'atto impugnato, relativo al periodo d'imposta 2018, entro il 31.12.2024 non applicandosi, al caso di specie, alcuna proroga dei termini.
L'eccezione è infondata . Come evidenziato nella parte motiva dell'impugnato avviso di accertamento, tenuto conto delle disposizioni che disciplinano i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e IVA, Agenzia delle Entrate in data 24.03.2025 ha proceduto alla notifica dell'impugnato atto accertando un maggior reddito d'impresa, per il periodo d'imposta 2018, in capo alla Ricorrente_1 SRL (CF/P.IVA P.IVA_1). L'art. 43 del DPR n. 600/73 dispone: “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”. Nel caso di specie, l'anno d'imposta accertato è il 2018 la cui dichiarazione fiscale andava presentata nel 2019, per cui il potere di accertamento dell'Ufficio scadeva il 31.12.2024.
In primo luogo, si rappresenta che con l'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto
Cura Italia) si stabiliva allora la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza pendenti nel periodo
8 marzo - 31 maggio 2020 (85 giorni), senza alcuna limitazione. Veniva così determinata una proroga che ha interessato tutte le annualità accertabili in tale periodo, non solo quelle in decadenza nel 2020, che nel caso degli atti in scadenza naturale al 31 dicembre 2024 porta il termine prorogato al 25 marzo 2025. La Direzione Provinciale di Cosenza-Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate in data 24.03.2025 (come confermato dallo stesso ricorrente ) ha proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento impugnato, dunque perfettamente entro il termine di decadenza (25 marzo 2025) che tiene conto del periodo di sospensione di 85 giorni previsto dal citato articolo 67. Inoltre, come evidenziato nella parte motiva dell'impugnato avviso di accertamento, in data 05/12/2024 l'Ufficio delle Entrate ha notificato alla società ricorrente lo schema d'atto n. TD3Q31I01357/2024, emesso ai sensi del comma 3 dell'articolo 6-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 al fine di avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 1, della stessa legge.
Il ricorrente , entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello schema di atto, in data 03/02/2025 ha presentato all'Ufficio osservazioni e controdeduzioni, infine Agenzia delle Entrate ha proceduto all'emissione e notifica in data 24.03.2025 dell'impugnato avviso di accertamento nei confronti del ricorrente. Il comma 3 del citato art.
6-bis dello Statuto del Contribuente dispone: “Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.”
Nel caso di specie, il temine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento era il 31.12.2024, ma considerato che in data 05/12/2024 l'Ufficio ha notificato lo schema d'atto n TD3Q32I01756/2024, ai sensi del comma 3 dell'art.
6- bis citato, detto termine di decadenza “è posticipato al centoventesimo giorno successivo”. Pertanto, il termine decadenziale posticipato scadeva il 04.04.2025 ma l'Ufficio ha provveduto a notificare l'avviso di accertamento già in data 24.03.2025, dunque perfettamente nel termine di decadenza stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 43 del DPR n. 600/73, 67 del D.L. n. 18/2020
e 6-bis dello Statuto del Contribuente. Dunque, l'attività di accertamento e notifica effettuata dalla DP di
Cosenza-Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate è stata effettuata legittimamente nei termini di decadenza. –
Quanto alla eccezione su omesso esame delle memorie difensive e della documentazione prodotta - violazione dello statuto del contribuente (LEGGE N. 212/2000) - omessa valutazione della tenutezza delle scritture contabili (ARTT. 14 E 22 DEL DPR N. 600/73) - omessa valutazione della documentazione integrativa
La Corte rileva che tali eccezioni sono infondate . Nella parte motiva dell'impugnato avviso di accertamento (da pag. 7 dell'avviso) l'Ufficio ha, dapprima, riportato le osservazioni e controdeduzioni che la società ha presentato in risposta allo schema d'atto n. TD3Q31I01357/2024 e, successivamente, per ogni punto di contestazione ha esplicitato i motivi del mancato accoglimento degli stessi (pagg.
9-10 dell'avviso). Nello specifico, è stato motivato il rigetto dell'eccepita incompetenza territoriale della DP di
Cosenza per l'attività di controllo e accertamento nei confronti della società ricorrente (eccezione non riproposta nel ricorso), così come è stato motivato il rigetto delle contestazioni relative ai rilievi nn. 1 – 2 –
3 dell'avviso di accertamento.
La Corte evidenzia che Il rilievo n 4 relativo all'INDEBITA DETRAZIONE DI IVA per € 32.869,00 non è oggetto di contestazione
Ne discende che l'impugnato Avviso di Accertamento sul punto deve ritenersi incontestato per i succitati rilievi non contestati e che la Corte deve pronunciarsi confermando la correttezza e la legittimità della pretesa tributaria accertata relativamente ai rilievi non oggetto di contestazione. Quanto ai rilievi contestati la Corte osserva
RILIEVO N. 1 COSTI NON DOCUMENTATI – CONTO FATTURE DA PERVENIRE per € 65.000,00
Nella fase del controllo, in risposta all'invito n. I00108/2024, la società produceva, tra l'altro, i conti di mastro da cui si rilevava che aveva contabilizzato e dedotto, ai fini della determinazione del reddito di impresa dichiarato per l'anno d'imposta 2018, costi per consulenza fiscale, tributaria e del lavoro pari ad
€ 65.000,00. I costi in questione sono stati annotati nel conto n. 15/0007 “Fatture da pervenire”, alla data del 30/12/2018. I suddetti costi, però, non erano supportati da alcuna documentazione utile a dimostrare l'esistenza e/o l'inerenza degli stessi all'attività d'impresa esercitata dalla società. Successivamente, in risposta, allo schema d'atto n. TD3Q31I01357/2024 la società produceva la fattura pro forma 2018 emessa il 31.12.2018 dal dott. Difensore_1 (dottore commercialista e rappresentante legale della società) a giustificazione dei suddetti costi dedotti
AAEE rilevava che la fattura pro-forma esibita presentava una descrizione piuttosto generica, e quindi inidonea a provare l'esistenza e l'inerenza dei costi di consulenza fiscale, tributaria e del lavoro asseritamente sostenuti. Nella motivazione dell'impugnato avviso di accertamento evidenziava che anche una fattura “definitiva” con descrizione generica e, quindi, priva degli elementi essenziali richiesti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/72, rappresenta di per sé un documento con gravi irregolarità, non idoneo – in assenza di ulteriore documentazione a supporto - a fornire la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni riportate nella stessa. Si evidenziava, inoltre, che “non essendo stata esibita la fattura
“definitiva” è verosimile ritenere che le prestazioni professionali di cui trattasi – rese nell'anno 2018 – non siano state neppure pagate”. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente , AAEE ha ritenuto non sufficientemente e idoneamente documentato il costo dedotto di € 65.000,00 considerata la genericità della descrizione dell'unica fattura pro forma del 31.12.2018 alla quale, a quanto pare, non ha fatto seguito il pagamento dei compensi e l'emissione della relativa fattura, visto che la ricorrente non ne dà prova (a distanza di quasi 7 anni) neanche in questa sede di ricorso . Dunque, da parte dell'Agenzia non
è in contestazione l'imputazione temporale dei componenti negativi di reddito secondo il principio di competenza, per la determinazione del reddito della società, bensì il rispetto del disposto ex art. 109 del
TUIR e art. 21 del DPR n. 633/72.
Va rilevato in diritto che un costo, ai fini della deducibilità dal reddito, oltre ad essere effettivo (ovvero realmente sostenuto), deve rispettare il principio di inerenza all'attività d'impresa, nonché deve rispettare il principio di competenza temporale, nel senso che dev'esserne certa l'esistenza e dev'esserne obiettivamente determinabile l'ammontare, requisiti, tutti quelli predetti, ricavabili dall'art. 109, commi 1 e
5, del TUIR. Ed al riguardo, è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui incombe sul contribuente l'onere della prova dei presupposti di deducibilità dei costi (ed in generale degli oneri deducibili) concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa (tra le tante, Cass. n. 19489/2010), non essendo a tal fine idonea la mera indicazione sintetica delle voci di costo riportata in fattura (nel caso di specie, trattasi addirittura di “fattura pro forma” non seguita dall'emissione della relativa fattura definitiva), poiché tale indicazione impedisce la necessaria dimostrazione dell'effettiva sussistenza, inerenza e competenza di tali componenti negativi. In altri termini, la descrizione generica e l'assenza di qualsivoglia documentazione di supporto riguardante le prestazioni oggetto delle fatture impedisce di ritenere che le prestazioni stesse siano reali e quindi, in definitiva, di ritenere sussistente il requisito della certezza del costo (certezza alla quale è strettamente legata in termini di fatto anche la prova dell'inerenza), al quale successivamente può poi seguire la verifica in termini di diritto della inerenza e della competenza. A tal proposito, tra le tante si richiama la sentenza n. 7 14570/2001, nella quale la
Cassazione aveva già da tempo avuto modo di affermare il consolidato principio secondo cui “…perché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l'esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. Per provare tale ultimo requisito, non è sufficiente, poi, che la spesa sia stata dall'imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa”. Ciò detto in merito all'art. 109 del TUIR, ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA viene in rilievo pure l'articolo 21, comma 2, del DPR n. 633/72, il quale detta precise disposizioni riguardanti il contenuto della fattura e, in particolare, stabilisce che la stessa deve contenere “la natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati”, con la conseguenza che dalla stessa portata letterale della norma si deduce che, per quanto riguarda la natura delle operazioni, non sono consentite frasi generiche che non consentono di individuare con esattezza i beni ceduti o le prestazioni rese, ma occorre specificare, con chiarezza, i beni o i servizi con descrizione distinta e dettagliata (si noti che detto onere può essere assolto anche con documentazione di supporto alla fattura).
In tal senso, dunque, va rilevato che la stessa genericità delle prestazioni indicate in fattura costituisce di per sé sola una violazione preclusiva del diritto alla deduzione dei costi ed alla detrazione dell'IVA, concetto, anche questo, più volte espresso dalla Corte di Cassazione, la quale al riguardo ha più volte avuto modo di osservare che il grado di specificità dell'indicazione dei beni ceduti o dei servizi prestati impone che gli stessi non possano - di certo - essere indicati in fattura in termini di generiche prestazioni di assistenza (in tal senso, tra le altre, cfr. Cass. n. 12663 del 2012, nonché cfr. Cass. n. 21446/2014, laddove veniva altresì chiarito che: “In tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo, per cui l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati”). In riferimento a quanto sopra si osserva che i documenti prodotti dalla società non sono idonei a provare i requisiti di deducibilità dei costi contestati. L'eccezione va rigettata.
RILIEVO N. 2 QUOTE AMMORTAMENTO INDEDUCIBILI per € 7.366,00 RILIEVO N. 3 SPESE
UTILIZZO E GESTIONE AUTOVETTURE per € 5.631,47 Il ricorrente contesta i rilievi n. 2 e n. 3 dell'avviso di accertamento sostenendo la deducibilità integrale dei costi e delle spese relativi alle autovetture;
sul punto afferma che nel 2018 la società ha fornito assistenza a clienti molto distanti territorialmente dalla sede della società e, pertanto, “gli automezzi di proprietà sono stati utilizzati, esclusivamente come beni strumentali senza l'ausilio dei quali non si sarebbe potuto raggiungere i clienti”. Dall'attività istruttoria svolta dall'Ufficio è emerso che la società nell'anno 2018 ha acquistato l'autovettura MERCEDES CLASSE A – targa Targa_1 verso un corrispettivo di € 22.363,94 ed IVA 4.920,07. Inoltre, la società nell'anno 2018 risulta intestataria dell'autovettura TOYOTA YARIS – Targa Targa_2, non ancora completamente ammortizzata, acquistata nel corso del 2016 verso corrispettivo di
€ 10.553,00 (IVA € 2.248,00). L'Ufficio ha recuperato l'importo di € 7.366,00, corrispondente alla differenza tra gli ammortamenti per automezzi contabilizzati e dedotti - pari ad € 8.346,00 - e le quote di ammortamento deducibili, pari a complessivi € 980,00, in quanto indebitamente dedotto (ex artt. 102 e
109 TUIR). Ai fini IVA ha recuperato l'importo di € 2.952,00 (= 60% di € 4.920,07) in quanto indebitamente detratta (ex art. 19 DPR n. 633/1972) l'IVA assolta sull'acquisto dell'autovettura MERCEDES CLASSE A – targa Targa_1 Infatti, le autovetture sopra indicate non rientrano nelle condizioni previste dall'art. 164, c. 1, lett. a) del TUIR, ai fini della deduzione integrale dei costi relativi alle spese dei mezzi di trasporto, in quanto per le stesse è ipotizzabile un uso promiscuo.
La disposizione normativa sopra citata prevede che «le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili (…) per l'intero ammontare [se] destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa» Infatti si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (e per ciò stesso indispensabili all'espletamento della gestione aziendale), quali, ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse o i taxi, le auto per le autoscuole, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione. La deducibilità integrale di dette spese, quindi, spetta solo se l'autoveicolo è indispensabile per lo svolgimento dell'attività di impresa, mentre è preclusa quando il mancato utilizzo dei veicoli rende particolarmente difficile lo svolgimento dell'attività d'impresa, ma la stessa resta “in astratto” comunque possibile. Ai fini della predetta valutazione, non rilevano le concrete modalità con le quali il contribuente ha organizzato la propria attività (cfr. circolare Agenzia delle entrate 19 gennaio2007, n. 1/E; circolare Agenzia delle entrate
16 febbraio 2007, n. 11/E, risoluzione Agenzia delle entrate 22 agosto 2007, n. 231/E, risoluzione 23 marzo 2007, n. 59/E). Per i mezzi di trasporto a motore non utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa, l'art. 164, c. 1 lett. b), del TUIR (in vigore nel 2018), dispone che i costi sono così deducibili: · il costo di acquisizione da considerare fiscalmente deducibile è nel limite di
€ 18.075,99 · le spese ed i componenti negativi di reddito sono deducibili in una percentuale pari al 20%
Ai fini IVA, l'art. 19-bis1, c. 1 lett. c), del DPR n. 633/72, stabilisce che l'imposta relativa ai veicoli stradali a motore è detraibile nella misura del 40% se gli stessi non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa.
Dunque, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, sono interamente deducibili tutti i costi e le spese relative ai soli veicoli strumentali in senso stretto e, cioè, indispensabili all'esercizio dell'attività
d'impresa, rispetto ai quali l'uso promiscuo non è né presunto, né consentito. (Cass. Ordinanza n. 31031 del 30 novembre 2018). ll legislatore, nell'individuare i mezzi riguardo ai quali possono essere interamente deducibili i costi e le spese ai fini delle imposte sui redditi ha valutato, come fattore scriminante, l'indispensabilità dei veicoli per l'esercizio stesso dell'impresa ovvero la circostanza che l'attività dell'impresa, senza quei veicoli, non possa essere esercitata (beni strumentali strictu sensu). Ed
è proprio tale caratteristica che distingue i veicoli strumentali a uso esclusivo da quelli a uso promiscuo che, pur essendo strumentali all'attività (generica) d'impresa, non sono indispensabili per il suo esercizio.
Nel caso di specie, gli autoveicoli utilizzati per raggiungere le sedi dei clienti assistiti non sono indispensabili per l'attività di “Elaborazione elettronica dati contabili (esclusi CAF)” svolta dalla società e, conseguentemente i relativi costi non sono integralmente deducibili.
Per tali motivi il ricorso è infondato
Gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti in merito alle questioni esaminate consentono la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
AT DO, RE
GAETANI ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3664/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01357/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01357/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01357/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. 3664- 2025 Ricorrente_1 SRL ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate di Cosenza impugnando l'avviso di accertamento n. TD3031101357/2024 -anno d'imposta 2018 notificato a mezzo pec in data 24 marzo 2025
Lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del DPR n. 600/73 - omesso esame e valutazione delle memorie difensive e della documentazione prodotta - violazione dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000) - omessa valutazione della regolare tenuta delle scritture contabili (artt.
14 e 22 del DPR n. 600/73) - omessa valutazione della documentazione integrativa trasmessa e delle istanze presentate anche verbalmente in sede dibattimentale La ricorrente chiedeva, in via preliminare,
l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento sulla base dei suddetti motivi di ricorso. In via subordinata, chiede la riformulazione dell'impugnato avviso di accertamento con riconoscimento della deduzione dei costi indicati dell'avviso ai rilievi nn. 1 – 2- 3.
Si costituiva AAEE controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 23 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva:
quanto alla eccezione di : - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 43 DEL DPR N. 600/73 e di intervenuta decadenza dal potere accertativo dell'Ufficio per tardiva notifica dell'impugnato avviso di accertamento avvenuta in data 24.03.2025.Secondo il ricorrente AAEE avrebbe dovuto notificare l'atto impugnato, relativo al periodo d'imposta 2018, entro il 31.12.2024 non applicandosi, al caso di specie, alcuna proroga dei termini.
L'eccezione è infondata . Come evidenziato nella parte motiva dell'impugnato avviso di accertamento, tenuto conto delle disposizioni che disciplinano i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e IVA, Agenzia delle Entrate in data 24.03.2025 ha proceduto alla notifica dell'impugnato atto accertando un maggior reddito d'impresa, per il periodo d'imposta 2018, in capo alla Ricorrente_1 SRL (CF/P.IVA P.IVA_1). L'art. 43 del DPR n. 600/73 dispone: “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”. Nel caso di specie, l'anno d'imposta accertato è il 2018 la cui dichiarazione fiscale andava presentata nel 2019, per cui il potere di accertamento dell'Ufficio scadeva il 31.12.2024.
In primo luogo, si rappresenta che con l'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto
Cura Italia) si stabiliva allora la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza pendenti nel periodo
8 marzo - 31 maggio 2020 (85 giorni), senza alcuna limitazione. Veniva così determinata una proroga che ha interessato tutte le annualità accertabili in tale periodo, non solo quelle in decadenza nel 2020, che nel caso degli atti in scadenza naturale al 31 dicembre 2024 porta il termine prorogato al 25 marzo 2025. La Direzione Provinciale di Cosenza-Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate in data 24.03.2025 (come confermato dallo stesso ricorrente ) ha proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento impugnato, dunque perfettamente entro il termine di decadenza (25 marzo 2025) che tiene conto del periodo di sospensione di 85 giorni previsto dal citato articolo 67. Inoltre, come evidenziato nella parte motiva dell'impugnato avviso di accertamento, in data 05/12/2024 l'Ufficio delle Entrate ha notificato alla società ricorrente lo schema d'atto n. TD3Q31I01357/2024, emesso ai sensi del comma 3 dell'articolo 6-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 al fine di avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 1, della stessa legge.
Il ricorrente , entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello schema di atto, in data 03/02/2025 ha presentato all'Ufficio osservazioni e controdeduzioni, infine Agenzia delle Entrate ha proceduto all'emissione e notifica in data 24.03.2025 dell'impugnato avviso di accertamento nei confronti del ricorrente. Il comma 3 del citato art.
6-bis dello Statuto del Contribuente dispone: “Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.”
Nel caso di specie, il temine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento era il 31.12.2024, ma considerato che in data 05/12/2024 l'Ufficio ha notificato lo schema d'atto n TD3Q32I01756/2024, ai sensi del comma 3 dell'art.
6- bis citato, detto termine di decadenza “è posticipato al centoventesimo giorno successivo”. Pertanto, il termine decadenziale posticipato scadeva il 04.04.2025 ma l'Ufficio ha provveduto a notificare l'avviso di accertamento già in data 24.03.2025, dunque perfettamente nel termine di decadenza stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 43 del DPR n. 600/73, 67 del D.L. n. 18/2020
e 6-bis dello Statuto del Contribuente. Dunque, l'attività di accertamento e notifica effettuata dalla DP di
Cosenza-Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate è stata effettuata legittimamente nei termini di decadenza. –
Quanto alla eccezione su omesso esame delle memorie difensive e della documentazione prodotta - violazione dello statuto del contribuente (LEGGE N. 212/2000) - omessa valutazione della tenutezza delle scritture contabili (ARTT. 14 E 22 DEL DPR N. 600/73) - omessa valutazione della documentazione integrativa
La Corte rileva che tali eccezioni sono infondate . Nella parte motiva dell'impugnato avviso di accertamento (da pag. 7 dell'avviso) l'Ufficio ha, dapprima, riportato le osservazioni e controdeduzioni che la società ha presentato in risposta allo schema d'atto n. TD3Q31I01357/2024 e, successivamente, per ogni punto di contestazione ha esplicitato i motivi del mancato accoglimento degli stessi (pagg.
9-10 dell'avviso). Nello specifico, è stato motivato il rigetto dell'eccepita incompetenza territoriale della DP di
Cosenza per l'attività di controllo e accertamento nei confronti della società ricorrente (eccezione non riproposta nel ricorso), così come è stato motivato il rigetto delle contestazioni relative ai rilievi nn. 1 – 2 –
3 dell'avviso di accertamento.
La Corte evidenzia che Il rilievo n 4 relativo all'INDEBITA DETRAZIONE DI IVA per € 32.869,00 non è oggetto di contestazione
Ne discende che l'impugnato Avviso di Accertamento sul punto deve ritenersi incontestato per i succitati rilievi non contestati e che la Corte deve pronunciarsi confermando la correttezza e la legittimità della pretesa tributaria accertata relativamente ai rilievi non oggetto di contestazione. Quanto ai rilievi contestati la Corte osserva
RILIEVO N. 1 COSTI NON DOCUMENTATI – CONTO FATTURE DA PERVENIRE per € 65.000,00
Nella fase del controllo, in risposta all'invito n. I00108/2024, la società produceva, tra l'altro, i conti di mastro da cui si rilevava che aveva contabilizzato e dedotto, ai fini della determinazione del reddito di impresa dichiarato per l'anno d'imposta 2018, costi per consulenza fiscale, tributaria e del lavoro pari ad
€ 65.000,00. I costi in questione sono stati annotati nel conto n. 15/0007 “Fatture da pervenire”, alla data del 30/12/2018. I suddetti costi, però, non erano supportati da alcuna documentazione utile a dimostrare l'esistenza e/o l'inerenza degli stessi all'attività d'impresa esercitata dalla società. Successivamente, in risposta, allo schema d'atto n. TD3Q31I01357/2024 la società produceva la fattura pro forma 2018 emessa il 31.12.2018 dal dott. Difensore_1 (dottore commercialista e rappresentante legale della società) a giustificazione dei suddetti costi dedotti
AAEE rilevava che la fattura pro-forma esibita presentava una descrizione piuttosto generica, e quindi inidonea a provare l'esistenza e l'inerenza dei costi di consulenza fiscale, tributaria e del lavoro asseritamente sostenuti. Nella motivazione dell'impugnato avviso di accertamento evidenziava che anche una fattura “definitiva” con descrizione generica e, quindi, priva degli elementi essenziali richiesti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/72, rappresenta di per sé un documento con gravi irregolarità, non idoneo – in assenza di ulteriore documentazione a supporto - a fornire la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni riportate nella stessa. Si evidenziava, inoltre, che “non essendo stata esibita la fattura
“definitiva” è verosimile ritenere che le prestazioni professionali di cui trattasi – rese nell'anno 2018 – non siano state neppure pagate”. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente , AAEE ha ritenuto non sufficientemente e idoneamente documentato il costo dedotto di € 65.000,00 considerata la genericità della descrizione dell'unica fattura pro forma del 31.12.2018 alla quale, a quanto pare, non ha fatto seguito il pagamento dei compensi e l'emissione della relativa fattura, visto che la ricorrente non ne dà prova (a distanza di quasi 7 anni) neanche in questa sede di ricorso . Dunque, da parte dell'Agenzia non
è in contestazione l'imputazione temporale dei componenti negativi di reddito secondo il principio di competenza, per la determinazione del reddito della società, bensì il rispetto del disposto ex art. 109 del
TUIR e art. 21 del DPR n. 633/72.
Va rilevato in diritto che un costo, ai fini della deducibilità dal reddito, oltre ad essere effettivo (ovvero realmente sostenuto), deve rispettare il principio di inerenza all'attività d'impresa, nonché deve rispettare il principio di competenza temporale, nel senso che dev'esserne certa l'esistenza e dev'esserne obiettivamente determinabile l'ammontare, requisiti, tutti quelli predetti, ricavabili dall'art. 109, commi 1 e
5, del TUIR. Ed al riguardo, è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui incombe sul contribuente l'onere della prova dei presupposti di deducibilità dei costi (ed in generale degli oneri deducibili) concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa (tra le tante, Cass. n. 19489/2010), non essendo a tal fine idonea la mera indicazione sintetica delle voci di costo riportata in fattura (nel caso di specie, trattasi addirittura di “fattura pro forma” non seguita dall'emissione della relativa fattura definitiva), poiché tale indicazione impedisce la necessaria dimostrazione dell'effettiva sussistenza, inerenza e competenza di tali componenti negativi. In altri termini, la descrizione generica e l'assenza di qualsivoglia documentazione di supporto riguardante le prestazioni oggetto delle fatture impedisce di ritenere che le prestazioni stesse siano reali e quindi, in definitiva, di ritenere sussistente il requisito della certezza del costo (certezza alla quale è strettamente legata in termini di fatto anche la prova dell'inerenza), al quale successivamente può poi seguire la verifica in termini di diritto della inerenza e della competenza. A tal proposito, tra le tante si richiama la sentenza n. 7 14570/2001, nella quale la
Cassazione aveva già da tempo avuto modo di affermare il consolidato principio secondo cui “…perché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l'esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. Per provare tale ultimo requisito, non è sufficiente, poi, che la spesa sia stata dall'imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa”. Ciò detto in merito all'art. 109 del TUIR, ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA viene in rilievo pure l'articolo 21, comma 2, del DPR n. 633/72, il quale detta precise disposizioni riguardanti il contenuto della fattura e, in particolare, stabilisce che la stessa deve contenere “la natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati”, con la conseguenza che dalla stessa portata letterale della norma si deduce che, per quanto riguarda la natura delle operazioni, non sono consentite frasi generiche che non consentono di individuare con esattezza i beni ceduti o le prestazioni rese, ma occorre specificare, con chiarezza, i beni o i servizi con descrizione distinta e dettagliata (si noti che detto onere può essere assolto anche con documentazione di supporto alla fattura).
In tal senso, dunque, va rilevato che la stessa genericità delle prestazioni indicate in fattura costituisce di per sé sola una violazione preclusiva del diritto alla deduzione dei costi ed alla detrazione dell'IVA, concetto, anche questo, più volte espresso dalla Corte di Cassazione, la quale al riguardo ha più volte avuto modo di osservare che il grado di specificità dell'indicazione dei beni ceduti o dei servizi prestati impone che gli stessi non possano - di certo - essere indicati in fattura in termini di generiche prestazioni di assistenza (in tal senso, tra le altre, cfr. Cass. n. 12663 del 2012, nonché cfr. Cass. n. 21446/2014, laddove veniva altresì chiarito che: “In tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo, per cui l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati”). In riferimento a quanto sopra si osserva che i documenti prodotti dalla società non sono idonei a provare i requisiti di deducibilità dei costi contestati. L'eccezione va rigettata.
RILIEVO N. 2 QUOTE AMMORTAMENTO INDEDUCIBILI per € 7.366,00 RILIEVO N. 3 SPESE
UTILIZZO E GESTIONE AUTOVETTURE per € 5.631,47 Il ricorrente contesta i rilievi n. 2 e n. 3 dell'avviso di accertamento sostenendo la deducibilità integrale dei costi e delle spese relativi alle autovetture;
sul punto afferma che nel 2018 la società ha fornito assistenza a clienti molto distanti territorialmente dalla sede della società e, pertanto, “gli automezzi di proprietà sono stati utilizzati, esclusivamente come beni strumentali senza l'ausilio dei quali non si sarebbe potuto raggiungere i clienti”. Dall'attività istruttoria svolta dall'Ufficio è emerso che la società nell'anno 2018 ha acquistato l'autovettura MERCEDES CLASSE A – targa Targa_1 verso un corrispettivo di € 22.363,94 ed IVA 4.920,07. Inoltre, la società nell'anno 2018 risulta intestataria dell'autovettura TOYOTA YARIS – Targa Targa_2, non ancora completamente ammortizzata, acquistata nel corso del 2016 verso corrispettivo di
€ 10.553,00 (IVA € 2.248,00). L'Ufficio ha recuperato l'importo di € 7.366,00, corrispondente alla differenza tra gli ammortamenti per automezzi contabilizzati e dedotti - pari ad € 8.346,00 - e le quote di ammortamento deducibili, pari a complessivi € 980,00, in quanto indebitamente dedotto (ex artt. 102 e
109 TUIR). Ai fini IVA ha recuperato l'importo di € 2.952,00 (= 60% di € 4.920,07) in quanto indebitamente detratta (ex art. 19 DPR n. 633/1972) l'IVA assolta sull'acquisto dell'autovettura MERCEDES CLASSE A – targa Targa_1 Infatti, le autovetture sopra indicate non rientrano nelle condizioni previste dall'art. 164, c. 1, lett. a) del TUIR, ai fini della deduzione integrale dei costi relativi alle spese dei mezzi di trasporto, in quanto per le stesse è ipotizzabile un uso promiscuo.
La disposizione normativa sopra citata prevede che «le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili (…) per l'intero ammontare [se] destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa» Infatti si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (e per ciò stesso indispensabili all'espletamento della gestione aziendale), quali, ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse o i taxi, le auto per le autoscuole, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione. La deducibilità integrale di dette spese, quindi, spetta solo se l'autoveicolo è indispensabile per lo svolgimento dell'attività di impresa, mentre è preclusa quando il mancato utilizzo dei veicoli rende particolarmente difficile lo svolgimento dell'attività d'impresa, ma la stessa resta “in astratto” comunque possibile. Ai fini della predetta valutazione, non rilevano le concrete modalità con le quali il contribuente ha organizzato la propria attività (cfr. circolare Agenzia delle entrate 19 gennaio2007, n. 1/E; circolare Agenzia delle entrate
16 febbraio 2007, n. 11/E, risoluzione Agenzia delle entrate 22 agosto 2007, n. 231/E, risoluzione 23 marzo 2007, n. 59/E). Per i mezzi di trasporto a motore non utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa, l'art. 164, c. 1 lett. b), del TUIR (in vigore nel 2018), dispone che i costi sono così deducibili: · il costo di acquisizione da considerare fiscalmente deducibile è nel limite di
€ 18.075,99 · le spese ed i componenti negativi di reddito sono deducibili in una percentuale pari al 20%
Ai fini IVA, l'art. 19-bis1, c. 1 lett. c), del DPR n. 633/72, stabilisce che l'imposta relativa ai veicoli stradali a motore è detraibile nella misura del 40% se gli stessi non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa.
Dunque, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, sono interamente deducibili tutti i costi e le spese relative ai soli veicoli strumentali in senso stretto e, cioè, indispensabili all'esercizio dell'attività
d'impresa, rispetto ai quali l'uso promiscuo non è né presunto, né consentito. (Cass. Ordinanza n. 31031 del 30 novembre 2018). ll legislatore, nell'individuare i mezzi riguardo ai quali possono essere interamente deducibili i costi e le spese ai fini delle imposte sui redditi ha valutato, come fattore scriminante, l'indispensabilità dei veicoli per l'esercizio stesso dell'impresa ovvero la circostanza che l'attività dell'impresa, senza quei veicoli, non possa essere esercitata (beni strumentali strictu sensu). Ed
è proprio tale caratteristica che distingue i veicoli strumentali a uso esclusivo da quelli a uso promiscuo che, pur essendo strumentali all'attività (generica) d'impresa, non sono indispensabili per il suo esercizio.
Nel caso di specie, gli autoveicoli utilizzati per raggiungere le sedi dei clienti assistiti non sono indispensabili per l'attività di “Elaborazione elettronica dati contabili (esclusi CAF)” svolta dalla società e, conseguentemente i relativi costi non sono integralmente deducibili.
Per tali motivi il ricorso è infondato
Gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti in merito alle questioni esaminate consentono la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese