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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 724/2022 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Piazza F. Lo Sardo 40, Messina, presso lo studio dell'Avv. Goffredo Sturniolo che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Giovanni Siracusa, per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliato in Via E. L. Pellegrino 26,
Messina, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mannino che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellata, appellante in via incidentale,
(p.i. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore,e (c.f. CP_3 C.F._2
), elettiv.te domiciliati in Via Gustavo Roccella 209, Palermo, presso lo
[...] studio dell'Avv. Giuseppe Miccichè, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Angelo Mangiameli, per procura in atti, denominata Prof. Avv. Controparte_4 CP_5
Giuseppe – Parte_1 Controparte_6
[...] ” (p.i. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore, Avv. Giuseppe , elettiv.te domiciliato in Piazza F. Lo Sardo 40, Parte_1
Messina, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sturniolo che la rappresenta e difende per procura in atti, appellati, avente ad oggetto: lesione personale (appello avverso la sentenza n. 1087/22
R.S. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2022 Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1087/22 R.S. con la quale il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto aveva parzialmente accolto la domanda proposta dall'odierno appellante, dichiarando che il sinistro oggetto di causa doveva ascriversi a responsabilità concorrente dello e di in Parte_1 CP_3 misura paritaria, condannando quest'ultimo e la in solido Controparte_1 al pagamento, a favore di , della somma di € 43.018,75 a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale oltre accessori e di € 719,58 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
il Tribunale aveva poi condannato e l' denominata Parte_1 Controparte_4 CP_5
Prof. Avv. – ,
[...] Controparte_6 Controparte_6
e ” in solido al pagamento delle spese processuali a Pt_1 Controparte_6 favore della compensando le spese in ragione di metà Controparte_7 tra gli attori e la e , con condanna di questi Controparte_8 CP_3 ultimi al pagamento della restante metà, oltre al pagamento delle spese di c.t.u.
, premesso di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale Parte_1
verificatosi in data 28 maggio 2011 sulla S.P. 101 e di aver agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito di tale incidente, con il primo motivo di appello lamentava che il giudice di prime cure aveva condannato il conducente del pullman con il quale l'autovettura condotta dallo CP_3
si era scontrata, nonché la società che assicurava il predetto pullman, Parte_1
senza tuttavia condannare la società proprietaria di tale mezzo. CP_2
Con il secondo motivo di gravame lo censurava la determinazione Parte_1 degli importi liquidati dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento, in
2 quanto difformi rispetto a quelli previsti dalle tabelle di , pure richiamate CP_7 dal Tribunale di Barcellona P.G., mancando altresì la personalizzazione del danno non patrimoniale a lui liquidato.
Con il terzo motivo lo si doleva del riconoscimento, da parte del Parte_1
Tribunale, di una percentuale di invalidità permanente pari al 20% e non maggiore, come indicato dal suo consulente di parte, i cui rilievi non erano stati presi in considerazione dal giudice di primo grado.
Con il quarto motivo l'appellante rilevava che la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta al in modo esclusivo e non nella percentuale del CP_3
50%, considerato che il pullman procedeva a velocità sostenuta malgrado le condizioni della strada e senza segnalare acusticamente la sua presenza prima di intraprendere la curva;
si doleva, inoltre, con il quinto motivo della compensazione per metà delle spese processuali, dovendo piuttosto i convenuti essere condannati per intero al pagamento delle spese processuali.
Chiedeva quindi, in riforma della sentenza appellata, la condanna in solido di della e della al risarcimento CP_3 Controparte_2 Controparte_1
di tutti i danni da lui subiti a causa del sinistro in questione, la cui responsabilità doveva ascriversi esclusivamente al oltre alla condanna degli stessi al CP_3
pagamento delle spese processuali.
e , costituendosi, si Controparte_2 CP_3 associavano alla prima censura svolta dall'appellante, riconoscendo che la avrebbe dovuto essere condannata in solido con il e la CP_2 CP_3
contestavano la fondatezza delle altre doglianze e chiedevano il rigetto CP_1 dell'appello.
costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
proposto dallo e, in via incidentale, la riforma della sentenza impugnata. Parte_1
Con il primo motivo di appello incidentale la società assicuratrice chiedeva che la responsabilità del sinistro fosse imputata in misura prevalente allo;
con Parte_1 il secondo motivo lamentava la mancata condanna dell' CP_4
, rimasta soccombente, al pagamento delle spese processuali.
[...]
L Prof. Avv. – Controparte_9 Controparte_6
, alla quale Controparte_6 veniva notificato l'atto di appello incidentale proposto dalla Controparte_10
[...] si costituiva contestando le pretese dell'appellante incidentale e chiedendo
[...] il rigetto del gravame da questa proposto.
Il primo motivo di gravame è fondato.
L'art. 2054, 3° comma, c.c. prevede, in caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di veicoli, la responsabilità solidale del proprietario del veicolo e del conducente, salvo che il proprietario non dimostri che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
Nel caso di specie, la quale Controparte_11
proprietaria del pullman coinvolto nel sinistro oggetto di causa, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, doveva essere condannata in solido con il conducente del mezzo, al risarcimento dei danni cagionati CP_3 all'appellante.
Il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure, malgrado il richiamo espresso alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, aveva poi riconosciuto a favore dello , a titolo Parte_1
di risarcimento dei danni non patrimoniali, importi inferiori a quelli indicati nella tabella.
In realtà nella premessa alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di si precisa che i valori indicati nella tabella prevedono una CP_7 liquidazione congiunta “del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Nel caso in esame, tuttavia, lo in primo grado ha chiesto il Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa del sinistro senza alcun riferimento al danno morale (cfr. conclusioni dell'atto di citazione), richiamando solo il danno alla vita di relazione, riconosciutogli dal giudice di prime cure con la personalizzazione del danno.
La S.C. ha precisato che in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno
4 biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cass. Civ. Sez. 3, 12 luglio 2023 n. 19922); pur potendo cioè la lesione dell'integrità psico-fisica rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova
(Cass. Civ. Sez. 3, 3 marzo 2023 n. 6444).
Ne deriva che, non avendo lo neanche formulato domanda di Parte_1
risarcimento del danno morale, correttamente il giudice di primo grado ha liquidato il danno alla persona secondo le tabelle milanesi riferite soltanto al danno biologico;
l'importo liquidabile come risarcimento per l'invalidità permanente, pari ad € 56.052,00, tenuto conto della percentuale di invalidità riconosciuta (20%) e dell'età del danneggiato (30 anni), è stato poi aumentato dal giudice di prime cure ad € 65.000,00, somma comprensiva della personalizzazione del pregiudizio alla luce dell'entità del danno subito e della giovane età del danneggiato all'epoca del sinistro (pag. 12 sentenza).
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, quindi, la personalizzazione del danno operata dal giudice di prime cure, da ritenersi assolutamente congrua tenuto conto dell'assenza di allegazioni da parte attrice in ordine a peculiari pregiudizi subiti dal danneggiato;
come chiarito dalla S.C., in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che
5 esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di
"personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. Civ. Sez. 3, 30 ottobre 2018 n. 27482).
Anche il terzo motivo di appello deve ritenersi infondato.
Il c.t.u., dopo aver puntualmente descritto i postumi riportati dallo , ha Parte_1 chiarito che la valutazione della percentuale di invalidità attribuibile in relazione a tali postumi doveva essere effettuata globalmente e non con una semplice somma aritmetica, atteso che trattasi di un danno composito, cioè di un danno comprensivo di più menomazioni che interessano lo stesso distretto anatomico
(ginocchio, gamba, caviglia) sicché, ancorché la somma aritmetica delle percentuali di invalidità relative ai singoli postumi riscontrati a carico di
[...]
ammontasse al 26%, il c.t.u. ha ritenuto congruo considerare una Parte_1 invalidità permanente dell'appellante nella misura, complessivamente determinata, del 20%.
In ogni caso risulta dagli atti che nel termine assegnato ex art. 195, 3° comma,
c.p.c. dal giudice, il c.t. di parte attrice non aveva svolto alcun rilievo alla relazione peritale sicché il c.t.u. nominato ha replicato solo ai rilievi a lui inviati dalle altre parti. Parte attrice si è limitata ad allegare (irritualmente) delle “note conclusive” sottoscritte dal c.t. di parte alle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dal procuratore dell'attore in sostituzione dell'udienza del 7 giugno 2022, note che comunque non contengono rilievi critici alla consulenza ma ribadiscono soltanto la valutazione operata dal dott. c.t. dell'odierno appellante, difforme Per_1
rispetto alle conclusioni rassegnate dal c.t.u. dott. Per_2
La Corte, alla luce delle convincenti spiegazioni fornite dal c.t.u. dott.
ritiene corretta la valutazione operata dal primo giudice. Per_2
Con il quarto motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale rispettivamente lo e la hanno Parte_1 Controparte_8
6 contestato l'attribuzione di una responsabilità concorrente nella misura del 50% in capo ad entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti.
Entrambe le censure devono ritenersi infondate.
Le conclusioni rassegnate dai due consulenti nominati nel corso del giudizio di Per_ primo grado non sono conformi, avendo il primo consulente, riconosciuto una responsabilità prevalente del conducente del pullman nella causazione del sinistro, il secondo c.t.u., , una responsabilità pari al 60% in capo allo Per_4
ed al 40% a carico del Parte_1 CP_3
Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, inoltre, non consentono di ricostruire in modo chiaro la dinamica del sinistro;
pur Testimone_1 trovandosi alla guida della sua autovettura dietro il pullman al momento del sinistro, ha chiarito di non avere visto l'impatto e di non essere scesa subito dalla macchina dopo lo scontro;
il teste ha precisato che nel punto in cui Testimone_2
è avvenuto l'incidente la strada è molto stretta e che il pullman era spostato a sinistra occupando quasi l'intera carreggiata; il teste ha Testimone_3
dichiarato che procedeva con la sua auto dietro il pullman e di avere sentito
l'impatto con la vettura che veniva in senso inverso, precisando che il pullman procedeva sulla sua mano.
La S.C. ha affermato che, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale,
l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione (Cass. Civ. Sez. 3, 20 novembre 2024 n. 29927).
Nel caso in esame, la mancata attivazione del segnale acustico da parte del conducente del pullman non appare sufficiente, da sola, ad escludere una concorrente responsabilità in capo allo specie ove si consideri che Parte_1
entrambi i mezzi, secondo quanto accertato dal c.t.u. , procedevano nei Per_4 limiti di velocità consentiti.
7 Non v'è dubbio, tuttavia, che le caratteristiche della strada, stretta e con curve, imponessero ad entrambi i conducenti una particolare cautela e diligenza;
in particolare lo avrebbe dovuto moderare la velocità del proprio mezzo Parte_1 nell'avvicinarsi alla curva ed al restringimento della carreggiata mentre dalla ricostruzione del sinistro operata dal c.t.u. tale cautela non era stata Per_4
certamente adottata. Il c.t.u. ha infatti accertato che l'impatto era avvenuto frontalmente tra i due mezzi nella corsia di marcia dell'autobus, in quanto lo
, sotto l'effetto dell'azione frenante, ha perso il controllo del proprio Parte_1
mezzo invadendo la corsia di marcia riservata al senso inverso, collidendo con
l'autobus (pag. 32 relazione c.t.u.).
Il c.t.u. ha precisato (pagg. 32 ss. della relazione) che, alla luce degli accertamenti svolti, ai conducenti di entrambi i veicoli doveva imputarsi l'inosservanza dell'art. 141 del Codice della strada (“E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altro disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve …. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli …) ed al conducente dell'autobus l'inosservanza dell'art. 143 CdS (“I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera e.. quando si incrociano ovvero percorrono una curva”). Il consulente ha poi concluso affermando che la velocità del mezzo condotto dallo doveva ritenersi assolutamente non adeguata Parte_1
alle condizioni e caratteristiche della strada.
Sul punto la S.C. ha chiarito che, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove sia accertata l'inosservanza da parte di uno dei conducenti dell'obbligo di circolare, percorrendo
8 una curva, il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, ai sensi dell'art. 143, secondo e terzo comma, cod. strada, non sussistono automaticamente la colpa esclusiva di quello e la liberazione dell'altro conducente dalla presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., dovendo il giudice valutare in ogni caso se quest'ultimo abbia a sua volta rispettato le norme di comportamento di cui all'art. 141 cod. strada, nonché quelle di normale prudenza, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto (Cass. Civ. Sez. 3, 13 febbraio 2013 n. 3543).
Sulla scorta degli accertamenti compiuti dai due consulenti nominati e delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, non potendo avere certezza in ordine alle responsabilità imputabili ai due conducenti dei mezzi coinvolti, deve presumersi, ai sensi dell'art. 2054, 2° comma, c.c., che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Anche sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Lo , con il quinto motivo di gravame, ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui era stata disposta la parziale compensazione delle spese, in ragione di metà, tra le parti in causa, con condanna dei convenuti e al pagamento della restante metà in suo favore. Controparte_8 CP_3
La doglianza, alla luce del rigetto degli altri motivi di appello, non può essere condivisa;
la conferma del parziale accoglimento della domanda risarcitoria svolta dallo , unitamente al riconoscimento di una concorrente responsabilità Parte_1 nella causazione del sinistro in capo ai due conducenti dei mezzi coinvolti, rende corretta la statuizione impugnata relativamente al ed alla CP_3 [...]
La censura deve, invece, ritenersi parzialmente fondata nei confronti CP_8 della che, coerentemente al riconoscimento della responsabilità della CP_2
stessa in solido con il deve essere condannata in solido con gli altri CP_3
appellati al pagamento della metà delle spese processuali, come liquidate dal giudice di primo grado.
Deve, inoltre, trovare accoglimento il secondo motivo di appello incidentale proposto dalla Controparte_1
L denominata Controparte_4 [...]
”, Controparte_12 in primo grado, ha svolto domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro, determinati in € 31.336,65, pari all'importo corrisposto all'Avv.
9 per la collaborazione professionale prestata nel periodo in cui Controparte_13
l'Avv. era stato impossibilitato a svolgere la propria attività Parte_1 all'interno dell'Associazione.
Il Tribunale di Barcellona P.G., pur avendo rigettato la domanda per mancanza di prova, non aveva condannato l' totalmente soccombente, al CP_4
pagamento delle spese processuali a favore della Controparte_8
La doglianza è fondata.
L'Associazione attrice, infatti, non può che ritenersi totalmente soccombente rispetto alla domanda risarcitoria formulata sicché non vi sono, né invero sono state indicate dal giudice di prime cure, ragioni che giustifichino anche una pur parziale compensazione delle spese tra le parti.
Ne deriva, pertanto, che, in riforma della sentenza di primo grado,
l'Associazione appellata deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado a favore della da liquidarsi in € Controparte_8
4.000,00 per compensi (€ 900,00 fase studio, € 650,00 fase introduttiva, € 950,00 fase trattazione, € 1.500,00 fase decisoria), tenuto conto del valore della domanda formulata dall' . CP_4
In ordine alle spese del presente grado di giudizio, le stesse devono interamente compensarsi ex art. 92, 2° comma, c.p.c. tra l'appellante e le altre parti, Parte_1 avuto riguardo all'accoglimento del primo e, in parte, del quinto motivo di appello
(sulla cui fondatezza anche le parti appellate hanno concordato) ed al rigetto degli altri motivi, nonché al rigetto del primo motivo di appello incidentale formulato da tenuto anche conto dell'esito complessivo della lite. Controparte_8
Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra l' e Controparte_4 Controparte_8
ex art. 91 c.p.c.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1087/22 R.S. del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede: accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_11 in solido con e al
[...] CP_3 Controparte_1
10 risarcimento dei danni subiti da , come liquidati nella sentenza di Parte_1 primo grado, nonché al pagamento delle spese processuali, come determinate nella sentenza impugnata;
rigetta, per il resto, l'appello principale proposto da;
Parte_1
accoglie il secondo motivo di appello incidentale proposto da
[...]
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, Controparte_1 condanna l' denominata Avv. Controparte_4 Controparte_12
CP_6 Controparte_12
” al pagamento, a favore di delle spese del
[...] Controparte_8
primo grado di giudizio, liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
rigetta il primo motivo di appello incidentale proposto da
[...]
Controparte_1 conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
compensa interamente tra e le altre parti le spese del presente Parte_1
grado di giudizio;
condanna l'Associazione appellata al pagamento, a favore di Controparte_8
delle spese della presente fase, liquidate in € 777,00 per spese ed € 5.400,00
[...] per compensi (€ 990,00 fase studio, € 680,00 fase introduttiva, € 2.030,00 fase trattazione, € 1.700,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Messina, 7 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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