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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 1, riunita in udienza il
17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BAGLIONI ROSARIO, Presidente e Relatore
LAROCCA ROSA, Giudice
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 36/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Basilicata - Sede Potenza - Corso Xviii Agosto 1860 N.44 85100 Potenza
PZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 318/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
1 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 9229 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 224/2025 depositato il
17/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale atto di appello l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Puglia, Molise e Basilicata, tramite l'ufficio delle Dogane di Potenza, ha impugnato la sentenza n. 318/2024 emessa il giorno
11.06.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Potenza, in composizione monocratica (depositata il 16.07.2024) con cui il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1 spa in relazione ad un diniego di rimborso pari ad euro 4.024,05 per imposta addizionale provinciale sull'energia elettrica.
Il giudice di primo grado ha ritenuto legittima l'istanza di rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica avanzata dalla Resistente_1 direttamente nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, ordinando, per l'effetto, la restituzione delle somme come richiesto dalla società richiedente in relazione agli anni
2010 -2011.
L'appellante ha, quindi, chiesto la riforma della decisione di primo grado, con vittoria di spese di giudizio.
A fondamento dell'appello ha rilevato il difetto di legittimazione passiva nel caso di azione di ripetizione dell'indebito non avendo in materia l'Agenzia alcuna competenza e non rivestendo la stessa posizione attiva del tributo riscosso direttamente dagli enti locali, come tali soggetti eventualmente legittimati al rimborso, tanto ai sensi dell'art. 6 del DL 51171988 in forza del quale viene effettuato alle Province il diretto versamento delle addizionali applicate alle forniture di energia elettrica per le utenze diverse da quelle abitative con potenza disponibile non superiore a 200KW; a tal fine, l'appellante ha invocato giurisprudenza di legittimità (Cass. 17146/2002) e giurisprudenza di Corti di giustizia tributaria di 1° grado).
Si è ritualmente costituita nel giudizio di appello la Resistente_1 spa, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante, mediante rituale deposito di controdeduzioni.
Parte appellata, premessa l'attività svolta nel settore distintamente per ciascuna singola Provincia, ha rilevato:
- che lo Stato al fine di evitare l'instaurarsi di una procedura d'infrazione e, dunque, un possibile rinvio della questione alla Corte di Giustizia, ha abrogato l'addizionale a decorrere dall'anno 2012, con l'effetto che, in conseguenza della citata soppressione del tributo, i clienti finali delle società di fornitura elettrica hanno chiesto, tramite istanza di rimborso, la restituzione delle somme illegittimamente versate;
- che a seguito delle istanze di restituzione è scaturito un articolato contenzioso conclusosi in Cassazione con disapplicazione della normativa regolatrice della suddetta addizionale, dichiarata non dovuta essendo il citato art. 6 istitutivo delle addizionali provinciali sull'energia elettrica in contrasto con la normativa comunitaria;
- che, in virtù di quanto sopra esposto, i clienti finali (fra cui la Società_1 per la Provincia di Matera) hanno agito nei confronti dei propri fornitori in sede civile al fine di ottenere il rimborso delle addizionali indebitamente corrisposte ed in forza di tale azione il Tribunale di Milano ha condannato la Resistente_1 a pagare quanto richiesto a titolo di restituzione richiesto;
- che la Resistente_1 ha provveduto alla restituzione delle somme richieste ed ha successivamente proceduto a richiedere alle competenti amministrazioni il rimborso restituzione delle somme corrisposte avanzando l'istanza di restituzione sia alla Provincia di Matera (richiesta rimasta inevasa) che all'Agenzia delle
Dogane di Potenza competenti per gli impianti ubicati nella Provincia di Matera;
- che l'Agenzia delle Dogane ha dichiarato l'istanza irricevibile e negato di fatto il rimborso delle somme richieste ritenendo di fatto competente la Provincia di Matera destinataria dell'originario versamento;
- che la Resistente_1 ha proposto ricorso avverso l'istanza di diniego ed il Giudice di prime cure ha accolto il gravame riconoscendo di fatto l'obbligo di restituzione per intero a carico dell'Agenzia delle Dogane in virtù della natura erariale della quota sull'accisa e non di tributo proprio delle Province.
Per l'effetto, la Resistente_1 spa ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di giustizia.
All'udienza del 17.10.2025 la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto con ogni conseguenza di legge.
In via preliminare, si rinvia a quanto in precedenza riportato ai fini della ricostruzione dell'intera vicenda.
Ebbene, ai fini della valutazione dei fatti di causa e dell'unico motivo d'appello proposto dall'Amministrazione, va subito precisato che la legittimazione al rimborso non spetta certamente alla
Provincia interessata.
Come evidenziato dalla Resistente_1 il criterio dell'incasso delle somme non individua certamente il soggetto tenuto al rimborso delle addizionali rimanendo il prelievo sicuramente di natura erariale, dato fatto del tutto incontestabile.
Peraltro, vale la pena segnalare che se la società non avesse adempiuto originariamente al pagamento dell'addizionale l'Agenzia stessa avrebbe provveduto alla notifica di un avviso di pagamento per il recupero delle somme non corrisposte, dovendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, disciplinata dal citato art. 6, essere liquidata e riscossa con le stesse modalità delle accise in quanto parte e/o quota aggiuntiva di un gettito erariale.
Altra giurisprudenza contraria a quella invocata dalla Resistente_1 ha escluso la titolarità passiva della Provincia (nel caso di specie Piacenza) dell'obbligazione restitutoria dell'addizionale in esame proprio in base al principio della natura erariale dell'imposta.
In ogni caso, va sottolineato che l'ente locale è solo destinatario di somme che lo Stato eroga agli enti locali al fine di assicurare a questi ultimi le necessarie risorse.
Nella vicenda in esame si tratta semplicemente di un mero trasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo quando previsto dalla Costituzione e confermato dalla sentenza n. 53/2013 della
Corte Costituzione che ha ribadito la natura esclusivamente erariale dell'accisa sull'energia elettrica (a nulla rilevando il diverso ambito di operatività della citata sentenza). In tal senso depongono anche le ulteriori previsioni normative che a neutralizzazione finanziaria degli effetti derivanti dall'abrogazione dell'addizionale provinciale compensa la perdita del gettito con l'aumento della quota dell'accisa.
A conferma di quanto sopra la stessa Suprema Corte ha ribadito da ultimo che spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6 decreto legge 511/1988 per forniture di energia elettrica.
L'appello va, quindi, respinto essendo i motivi posti a fondamento del gravame palesemente infondati.
Le spese processuali del presente giudizio possono essere interamente compensate in considerazione delle difficoltà interpretative derivanti dall'applicazione della normativa in questa e della mancata regolamentazione della materia da parte del legislatore.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 1, riunita in udienza il
17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BAGLIONI ROSARIO, Presidente e Relatore
LAROCCA ROSA, Giudice
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 36/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Basilicata - Sede Potenza - Corso Xviii Agosto 1860 N.44 85100 Potenza
PZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 318/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
1 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 9229 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 224/2025 depositato il
17/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale atto di appello l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Puglia, Molise e Basilicata, tramite l'ufficio delle Dogane di Potenza, ha impugnato la sentenza n. 318/2024 emessa il giorno
11.06.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Potenza, in composizione monocratica (depositata il 16.07.2024) con cui il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1 spa in relazione ad un diniego di rimborso pari ad euro 4.024,05 per imposta addizionale provinciale sull'energia elettrica.
Il giudice di primo grado ha ritenuto legittima l'istanza di rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica avanzata dalla Resistente_1 direttamente nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, ordinando, per l'effetto, la restituzione delle somme come richiesto dalla società richiedente in relazione agli anni
2010 -2011.
L'appellante ha, quindi, chiesto la riforma della decisione di primo grado, con vittoria di spese di giudizio.
A fondamento dell'appello ha rilevato il difetto di legittimazione passiva nel caso di azione di ripetizione dell'indebito non avendo in materia l'Agenzia alcuna competenza e non rivestendo la stessa posizione attiva del tributo riscosso direttamente dagli enti locali, come tali soggetti eventualmente legittimati al rimborso, tanto ai sensi dell'art. 6 del DL 51171988 in forza del quale viene effettuato alle Province il diretto versamento delle addizionali applicate alle forniture di energia elettrica per le utenze diverse da quelle abitative con potenza disponibile non superiore a 200KW; a tal fine, l'appellante ha invocato giurisprudenza di legittimità (Cass. 17146/2002) e giurisprudenza di Corti di giustizia tributaria di 1° grado).
Si è ritualmente costituita nel giudizio di appello la Resistente_1 spa, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante, mediante rituale deposito di controdeduzioni.
Parte appellata, premessa l'attività svolta nel settore distintamente per ciascuna singola Provincia, ha rilevato:
- che lo Stato al fine di evitare l'instaurarsi di una procedura d'infrazione e, dunque, un possibile rinvio della questione alla Corte di Giustizia, ha abrogato l'addizionale a decorrere dall'anno 2012, con l'effetto che, in conseguenza della citata soppressione del tributo, i clienti finali delle società di fornitura elettrica hanno chiesto, tramite istanza di rimborso, la restituzione delle somme illegittimamente versate;
- che a seguito delle istanze di restituzione è scaturito un articolato contenzioso conclusosi in Cassazione con disapplicazione della normativa regolatrice della suddetta addizionale, dichiarata non dovuta essendo il citato art. 6 istitutivo delle addizionali provinciali sull'energia elettrica in contrasto con la normativa comunitaria;
- che, in virtù di quanto sopra esposto, i clienti finali (fra cui la Società_1 per la Provincia di Matera) hanno agito nei confronti dei propri fornitori in sede civile al fine di ottenere il rimborso delle addizionali indebitamente corrisposte ed in forza di tale azione il Tribunale di Milano ha condannato la Resistente_1 a pagare quanto richiesto a titolo di restituzione richiesto;
- che la Resistente_1 ha provveduto alla restituzione delle somme richieste ed ha successivamente proceduto a richiedere alle competenti amministrazioni il rimborso restituzione delle somme corrisposte avanzando l'istanza di restituzione sia alla Provincia di Matera (richiesta rimasta inevasa) che all'Agenzia delle
Dogane di Potenza competenti per gli impianti ubicati nella Provincia di Matera;
- che l'Agenzia delle Dogane ha dichiarato l'istanza irricevibile e negato di fatto il rimborso delle somme richieste ritenendo di fatto competente la Provincia di Matera destinataria dell'originario versamento;
- che la Resistente_1 ha proposto ricorso avverso l'istanza di diniego ed il Giudice di prime cure ha accolto il gravame riconoscendo di fatto l'obbligo di restituzione per intero a carico dell'Agenzia delle Dogane in virtù della natura erariale della quota sull'accisa e non di tributo proprio delle Province.
Per l'effetto, la Resistente_1 spa ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di giustizia.
All'udienza del 17.10.2025 la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto con ogni conseguenza di legge.
In via preliminare, si rinvia a quanto in precedenza riportato ai fini della ricostruzione dell'intera vicenda.
Ebbene, ai fini della valutazione dei fatti di causa e dell'unico motivo d'appello proposto dall'Amministrazione, va subito precisato che la legittimazione al rimborso non spetta certamente alla
Provincia interessata.
Come evidenziato dalla Resistente_1 il criterio dell'incasso delle somme non individua certamente il soggetto tenuto al rimborso delle addizionali rimanendo il prelievo sicuramente di natura erariale, dato fatto del tutto incontestabile.
Peraltro, vale la pena segnalare che se la società non avesse adempiuto originariamente al pagamento dell'addizionale l'Agenzia stessa avrebbe provveduto alla notifica di un avviso di pagamento per il recupero delle somme non corrisposte, dovendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, disciplinata dal citato art. 6, essere liquidata e riscossa con le stesse modalità delle accise in quanto parte e/o quota aggiuntiva di un gettito erariale.
Altra giurisprudenza contraria a quella invocata dalla Resistente_1 ha escluso la titolarità passiva della Provincia (nel caso di specie Piacenza) dell'obbligazione restitutoria dell'addizionale in esame proprio in base al principio della natura erariale dell'imposta.
In ogni caso, va sottolineato che l'ente locale è solo destinatario di somme che lo Stato eroga agli enti locali al fine di assicurare a questi ultimi le necessarie risorse.
Nella vicenda in esame si tratta semplicemente di un mero trasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo quando previsto dalla Costituzione e confermato dalla sentenza n. 53/2013 della
Corte Costituzione che ha ribadito la natura esclusivamente erariale dell'accisa sull'energia elettrica (a nulla rilevando il diverso ambito di operatività della citata sentenza). In tal senso depongono anche le ulteriori previsioni normative che a neutralizzazione finanziaria degli effetti derivanti dall'abrogazione dell'addizionale provinciale compensa la perdita del gettito con l'aumento della quota dell'accisa.
A conferma di quanto sopra la stessa Suprema Corte ha ribadito da ultimo che spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6 decreto legge 511/1988 per forniture di energia elettrica.
L'appello va, quindi, respinto essendo i motivi posti a fondamento del gravame palesemente infondati.
Le spese processuali del presente giudizio possono essere interamente compensate in considerazione delle difficoltà interpretative derivanti dall'applicazione della normativa in questa e della mancata regolamentazione della materia da parte del legislatore.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.