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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 16348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16348 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 56289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda RU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 56289/2024 del R.G.A.C., all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 17 novembre 2025, vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Ugo Prospero Cerruti e dall'Avv. Virginia Cerruti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Chiara Amadei
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 13525/2024 del 14 ottobre 2024 (R.G.
39837/2024 - Tribunale di Roma)
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17 novembre 2025 fissata ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Può omettersi lo svolgimento del processo tenuto conto dell'art. 45, co. 17 della L. n. 69/2009, che ha disposto la modifica dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., il quale prescrive che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il caso in esame trova definizione con l'accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza formulata, tempestivamente e ritualmente, da parte opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
L'accordo di prestazione artistica intercorso tra le parti contiene all'art. 8 una clausola di foro esclusivo che così dispone “Qualsiasi controversia tra le Parti o qualunque pretesa, da una parte o dall'altra, che trovi fondamento, anche parziale, sul presente accordo, che non abbia potuto formare oggetto di una composizione amichevole tra le Parti, sarà decisa secondo la legge italiana in via esclusiva dal Foro di Milano” (cfr. fascicolo monitorio doc. denominato 'Contratto CP_2 fascicolo monitorio).
[...]
Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito per legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e 29
c.p.c, attribuisce al foro designato competenza esclusiva se la volontà delle parti sia manifestata in modo inequivoco ed espresso (Cass. Civ. 21010/2020).
La formulazione della clausola in esame non lascia spazio a dubbi e palesa in modo inequivocabile la volontà delle parti di individuare il Tribunale di Milano quale foro esclusivo competente per le controversie nascenti dal rapporto contrattuale sopra indicato e di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Vale inoltre rammentare che l'accordo di deroga della competenza è contemplato quale clausola vessatoria (anche se indica in esclusiva uno soltanto dei diversi fori previsti dalla legge (Cass. Civ.
n. 9583/1998), con conseguente necessità di specifica approvazione per iscritto, dal comma 2 dell'art. 1341 c.c., poi richiamato dall'art. 1342 c.c..
Nel caso di specie è documentale oltre che pacifico che la clausola de qua è stata sottoscritta da con doppia sottoscrizione. CP_1
A nulla vale l'eccezione di parte opposta per cui la clausola non sarebbe valida ed opponibile in quanto non debitamente accettata da entrambe le parti mancando la sottoscrizione del contratto da parte dell'opponente.
Infatti sul punto la giurisprudenza ha statuito che: “La clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale l'approva specificamente, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente, essendo sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta” (Cass. Civ. n. 12739/2017). La ratio di tale principio deriva dal fatto che avendo il predisponente definito il contratto con le relative clausole si presume che le abbia accettate e volute e trattandosi di clausola che implica un vantaggio per lui - quale ad esempio l'ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti
- non è tenuto a sottoscriverle specificatamente. Di contro non può mancare la sottoscrizione dell'aderente.
Ebbene, nel caso di specie, il contratto invocato in causa a fondamento del credito azionato in sede monitoria, risulta palesemente predisposto da come si evince dal fatto che il foro esclusivo Pt_1 scelto è quello di Milano ove ha sede la menzionata società (cfr. visura comparsa di costituzione), nonché dalle modalità di redazione del contratto recante l'intestazione della società opponente (cfr. prima pagina dell'accordo e in calce all'ultima pagina del contratto).
Deve pertanto dichiararsi la incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, per essere competente il Tribunale di Milano, con conseguente revoca del provvedimento;
ai sensi dell'art. 50 c.p.c., deve essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa dinanzi al giudice competente.
Ogni altra domanda ed eccezione assorbita nella presente pronuncia declinatoria di competenza.
Le spese di giudizio in mancanza di adesione della parte opposta all'eccezione sono liquidate come in dispositivo, seguendo il criterio generale dettato dal citato art. 91 c.p.c. ed in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i valori minimi, tenuto conto della definizione della controversia sull'eccezione preliminare e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Roma n. 13525/2024 del 14 ottobre
2024 (R.G. 39837/2024), essendo competente il Tribunale di Milano, assegnando i termini di legge per la riassunzione davanti al giudice competente;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 Parte_1 liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, 21 novembre 2025
IL GIUDICE
W. RU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda RU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 56289/2024 del R.G.A.C., all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 17 novembre 2025, vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Ugo Prospero Cerruti e dall'Avv. Virginia Cerruti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Chiara Amadei
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 13525/2024 del 14 ottobre 2024 (R.G.
39837/2024 - Tribunale di Roma)
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17 novembre 2025 fissata ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Può omettersi lo svolgimento del processo tenuto conto dell'art. 45, co. 17 della L. n. 69/2009, che ha disposto la modifica dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., il quale prescrive che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il caso in esame trova definizione con l'accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza formulata, tempestivamente e ritualmente, da parte opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
L'accordo di prestazione artistica intercorso tra le parti contiene all'art. 8 una clausola di foro esclusivo che così dispone “Qualsiasi controversia tra le Parti o qualunque pretesa, da una parte o dall'altra, che trovi fondamento, anche parziale, sul presente accordo, che non abbia potuto formare oggetto di una composizione amichevole tra le Parti, sarà decisa secondo la legge italiana in via esclusiva dal Foro di Milano” (cfr. fascicolo monitorio doc. denominato 'Contratto CP_2 fascicolo monitorio).
[...]
Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito per legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e 29
c.p.c, attribuisce al foro designato competenza esclusiva se la volontà delle parti sia manifestata in modo inequivoco ed espresso (Cass. Civ. 21010/2020).
La formulazione della clausola in esame non lascia spazio a dubbi e palesa in modo inequivocabile la volontà delle parti di individuare il Tribunale di Milano quale foro esclusivo competente per le controversie nascenti dal rapporto contrattuale sopra indicato e di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Vale inoltre rammentare che l'accordo di deroga della competenza è contemplato quale clausola vessatoria (anche se indica in esclusiva uno soltanto dei diversi fori previsti dalla legge (Cass. Civ.
n. 9583/1998), con conseguente necessità di specifica approvazione per iscritto, dal comma 2 dell'art. 1341 c.c., poi richiamato dall'art. 1342 c.c..
Nel caso di specie è documentale oltre che pacifico che la clausola de qua è stata sottoscritta da con doppia sottoscrizione. CP_1
A nulla vale l'eccezione di parte opposta per cui la clausola non sarebbe valida ed opponibile in quanto non debitamente accettata da entrambe le parti mancando la sottoscrizione del contratto da parte dell'opponente.
Infatti sul punto la giurisprudenza ha statuito che: “La clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale l'approva specificamente, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente, essendo sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta” (Cass. Civ. n. 12739/2017). La ratio di tale principio deriva dal fatto che avendo il predisponente definito il contratto con le relative clausole si presume che le abbia accettate e volute e trattandosi di clausola che implica un vantaggio per lui - quale ad esempio l'ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti
- non è tenuto a sottoscriverle specificatamente. Di contro non può mancare la sottoscrizione dell'aderente.
Ebbene, nel caso di specie, il contratto invocato in causa a fondamento del credito azionato in sede monitoria, risulta palesemente predisposto da come si evince dal fatto che il foro esclusivo Pt_1 scelto è quello di Milano ove ha sede la menzionata società (cfr. visura comparsa di costituzione), nonché dalle modalità di redazione del contratto recante l'intestazione della società opponente (cfr. prima pagina dell'accordo e in calce all'ultima pagina del contratto).
Deve pertanto dichiararsi la incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, per essere competente il Tribunale di Milano, con conseguente revoca del provvedimento;
ai sensi dell'art. 50 c.p.c., deve essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa dinanzi al giudice competente.
Ogni altra domanda ed eccezione assorbita nella presente pronuncia declinatoria di competenza.
Le spese di giudizio in mancanza di adesione della parte opposta all'eccezione sono liquidate come in dispositivo, seguendo il criterio generale dettato dal citato art. 91 c.p.c. ed in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i valori minimi, tenuto conto della definizione della controversia sull'eccezione preliminare e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Roma n. 13525/2024 del 14 ottobre
2024 (R.G. 39837/2024), essendo competente il Tribunale di Milano, assegnando i termini di legge per la riassunzione davanti al giudice competente;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 Parte_1 liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, 21 novembre 2025
IL GIUDICE
W. RU