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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/07/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 387 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. TRIPOLONE C.F._1
MARIA ANTONELLA, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il Controparte_1
20/01/1985, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
IANNINO FRANCESCO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 06/02/2025 i coniugi Pt_2
[...] , nato a [...] il [...], e
[...] [...]
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FRANCAVILLA DI
SICILIA (ME) il 09/10/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 2, parte 1;
- che dall'unione era nata, in data 18/11/2004 a Taormina (ME), la figlia;
Persona_1
- che la figlia, giusto provvedimento del Tribunale per i Minorenni di
Messina n. 233/2006 Cron del 14/03/2006, emesso nell'ambito del proc. n.
3/2006 V.G., era stata affidata ai nonni paterni Sig. e Persona_2
Sig.ra Il suddetto provvedimento aveva altresì Persona_3
limitato la potestà genitoriale dei coniugi e Parte_1 CP_1
stante l'incapacità degli stessi, affetti da gravi problemi psichici, di
[...]
fare fronte alle esigenze della minore, stabilendo che gli incontri tra i genitori e la figlia (ai tempi minore) si svolgessero presso l'abitazione dei nonni paterni secondo le modalità che, in mancanza di accordi tra gli interessati, saranno stabilite dai Servizi Sociali del Comune di Francavilla di Sicilia;
- che, pertanto, stante la persistenza delle suddette condizioni di salute e la conseguente impossibilità di svolgere attività lavorativa, i sigg.
erano impossibilitati a fornire qualsiasi forma di Pt_1 CP_1
mantenimento nei confronti della figlia oggi Persona_1
comunque maggiorenne;
- che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale, definita dal
Tribunale di Messina con sentenza n. 1775/2020 pubbl. il 27/11/2020;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
2 - che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati e ciascuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza e dimora;
2. i coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi contributo di mantenimento (assegno divorzile), essendo gli stessi economicamente autosufficienti e indipendenti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 16/05/2025.
Alla suddetta udienza del 18/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale, definita dal Tribunale di Messina con sentenza n.
1775/2020 pubbl. il 27/11/2020, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
3 Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 06/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) il 09/10/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 1, tra Pt_1
, nato a [...] il [...], e
[...] [...]
, nata a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di FRANCAVILLA
DI SICILIA (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19/06/2025.
4 La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 387 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. TRIPOLONE C.F._1
MARIA ANTONELLA, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il Controparte_1
20/01/1985, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
IANNINO FRANCESCO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 06/02/2025 i coniugi Pt_2
[...] , nato a [...] il [...], e
[...] [...]
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FRANCAVILLA DI
SICILIA (ME) il 09/10/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 2, parte 1;
- che dall'unione era nata, in data 18/11/2004 a Taormina (ME), la figlia;
Persona_1
- che la figlia, giusto provvedimento del Tribunale per i Minorenni di
Messina n. 233/2006 Cron del 14/03/2006, emesso nell'ambito del proc. n.
3/2006 V.G., era stata affidata ai nonni paterni Sig. e Persona_2
Sig.ra Il suddetto provvedimento aveva altresì Persona_3
limitato la potestà genitoriale dei coniugi e Parte_1 CP_1
stante l'incapacità degli stessi, affetti da gravi problemi psichici, di
[...]
fare fronte alle esigenze della minore, stabilendo che gli incontri tra i genitori e la figlia (ai tempi minore) si svolgessero presso l'abitazione dei nonni paterni secondo le modalità che, in mancanza di accordi tra gli interessati, saranno stabilite dai Servizi Sociali del Comune di Francavilla di Sicilia;
- che, pertanto, stante la persistenza delle suddette condizioni di salute e la conseguente impossibilità di svolgere attività lavorativa, i sigg.
erano impossibilitati a fornire qualsiasi forma di Pt_1 CP_1
mantenimento nei confronti della figlia oggi Persona_1
comunque maggiorenne;
- che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale, definita dal
Tribunale di Messina con sentenza n. 1775/2020 pubbl. il 27/11/2020;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
2 - che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati e ciascuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza e dimora;
2. i coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi contributo di mantenimento (assegno divorzile), essendo gli stessi economicamente autosufficienti e indipendenti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 16/05/2025.
Alla suddetta udienza del 18/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale, definita dal Tribunale di Messina con sentenza n.
1775/2020 pubbl. il 27/11/2020, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
3 Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 06/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) il 09/10/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 1, tra Pt_1
, nato a [...] il [...], e
[...] [...]
, nata a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di FRANCAVILLA
DI SICILIA (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19/06/2025.
4 La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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