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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/06/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1662/2022 RG fissata all'udienza del 17/06/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
PEDONE GIUSEPPE e dall'avv. DE SIMONE RITA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI LECCE
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1. accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra l'epatite HCV correlata contratta dalla IG.ra a seguito del trattamento dialitico praticatole con cadenza trisettimanale dal Parte_2
12.2.2013 per la sua stessa esistenza in vita e l'intervenuto decesso della medesima, anche a seguito di idonea CTU medico – legale, che fin d'ora si invoca;
2. in conseguenza, accertare e dichiarare il diritto della IG.ra all'assegno Parte_1 una tantum previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 210/92 ss. mm. e ii, in quanto figlia ed erede universale della IG.ra , deceduta in data 19.3.2017, a causa delle Parte_2
1 complicanze di tipo irreversibile alla medesima derivate dall'epatite HCV correlata contratta a seguito di trattamento dialitico praticatole con cadenza trisettimanale dal 12.2.2013 e fino al decesso;
3. per l'effetto, condannare il in persona del al pagamento in favore Controparte_1 CP_2 della IG.ra per le causali di cui al punto 2) che precede, della complessiva somma di Parte_1 euro 77.468,53 (già lire 150 milioni), come prevista dalla richiamata legge 210/1992 ss. mm. e ii. ovvero della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
[…]
In punto di fatto è stato rappresentato che:
1. La IG.ra è figlia ed erede universale, così deIGnata per testamento Parte_1 pubblico, della di lei madre IG.ra , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 deceduta in data 19.3.2017.
2. Allorquando era in vita, la IG.ra era affetta da “insufficienza renale cronica Parte_2
– grado 4 DOQI” e per tale patologia la medesima è stata sottoposta a trattamento dialitico trisettimanale a far data dal 12.2.13.
3. Nel corso dell'anno 2015, precisamente in data 1.7.2015, alla IG.ra è stata certificata la Parte_2 contrazione della “Epatite cronica attiva HCV relata – IRC in trattamento modialitico”; il tutto per come emerge dal referto di visita specialistica del 1.7.2015 che si deposita.
4. Con ricorso depositato in data 29.12.2016 innanzi al Tribunale del Lavoro di Lecce, la IG.ra Parte_2 prima e, a seguito del suo decesso, l'odierna ricorrente hanno chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'indennizzo di cui alla legge 210/92, negato in via amministrativa.
La CTU espletata nel detto giudizio, che si deposita, ha accertato – in assenza di cause alternative – alla luce del principio civilistico del “più probabile che non” l'esistenza del nesso causale tra il trattamento emodialitico cui la IG.ra fu sottoposta dal Parte_2 febbraio 2013 ed il contagio per il virus HCV, di cui è risultata essere affetta all'esito degli esami eseguiti nel luglio 2015.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono state recepite dal Giudice del Lavoro adito, che con la sentenza che ha definito il detto giudizio ha accertato e dichiarato il diritto della IG.ra Parte_2
a percepire l'indennizzo richiesto.
5. E' accaduto che – come accennato sopra – in data 19.3.2017 la IG.ra è deceduta Parte_2
a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute.
2 Dalla lettura del certificato di morte redatto a seguito del decesso, che si deposita, emerge chiaramente come tra gli stati morbosi rilevanti ai fini dello stesso vi è l'epatopatia HCV correlata, patologia contratta – come accertato – a seguito del trattamento dialitico cui la IG.ra
è stata sottoposta fin dal 2013. Parte_2
6. Ricorrendone i presupposti, pertanto, la IG.ra , nella sua espressa qualità di figlia ed erede della Pt_1 IG.ra , con domanda amministrativa contraddistinta dal prot. n. 3702 del Parte_2
13.1.2020, ha richiesto al per il tramite della competente ASL di Lecce, il Controparte_1 riconoscimento in proprio favore dell'assegno una tantum previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n.
210/92 ss. mm.. Dall'infezione contratta, come detto, sono derivati alla IG.ra Parte_2 danni permanenti all'integrità psico fisica di lunga durata (basti considerare che il decesso della medesima è avvenuto nel 2017 mentre la pratica dialitica ha avuto inizio nel 2013), che hanno poi contribuito al decesso della medesima;
anche la ricorrente ha patito ingenti danni, atteso il forte e stabile vincolo affettivo che la legava alla di lei madre con la quale ha costantemente convissuto.
La IG.ra , invero, ha assistito sempre la di lei madre malata, assicurandole il Pt_1 sostegno di cui aveva bisogno per far fronte alle difficoltà connesse alla sua malattia;
la ricorrente ha improntato la propria esistenza ai bisogni della madre malata, patendo insieme alla medesima la consapevolezza della malattia dall'origine e fino al momento del decesso.
7. A sostegno dell'avanzata domanda, la IG.ra ha allegato tutta la documentazione Pt_1 sanitaria idonea a dimostrare la sussistenza del requisito oggettivo richiesto dalla normativa di riferimento per la concessione in suo favore della prestazione domandata, ossia l'esistenza del nesso causale tra l'epatite HCV contratta dalla IG.ra a seguito del trattamento dialitico a cui è stata Parte_2 sottoposta ed il successivo decesso.
8. Nel silenzio serbato dal la ricorrente ha inoltrato ricorso Controparte_1 amministrativo in data 22.3.2021, con il quale ha rimarcato l'assenza di un provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione resistente, che nonostante il decorso del tempo e le precise disposizioni di cui alla legge n. 210/92 ss. mm. e ii., non ha istruito la pratica aperta dalla medesima con la detta domanda del 13.1.2020.
Sulla base di quanto sopra è stato quindi chiesto di attribuire la prestazione di cui alle conclusioni del ricorso.
3 Si è costituito il eccependo: inammissibilità della domanda ex art. 5 l. 210/92; CP_1 infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente. mancanza della prova del requisito della vivenza a carico;
infondatezza della domanda. insussistenza del nesso di causalita' tra il trattamento emodialitico e l'infezione.
***
1. Il giudizio, con ordinanza del 9.11.22, è stato sospeso ai sensi dell'art. 337 c. 2 cpc in attesa dell'accertamento del nesso causale tra dialisi e patologia contratta.
Il giudizio innanzi alla Corte di Appello si è concluso favorevolmente alla parte ricorrente
(sentenza n. 19/2024, in giudicato;
cfr. produzioni parte ricorrente).
Sebbene la questione non sia stata neppure accennata dalle parti, va fatto presente che nel caso di specie non viene in rilievo l'art. 5 bis dl.73/17 conv. l. 119/2017 sia perché non si parla di patologie vaccino correlate sia perché l'accertamento del nesso causale terapia/patologia è avvenuto in altro giudizio, poco sopra menzionato.
2. Sulla eccezione di inammissibilità va fatto presente quanto segue. Parte ricorrente, nelle note di trattazione, ha argomentato:
L'iter amministrativo previsto dalla legge n. 210/92 ss. mm. e ii. con riferimento alle domande di assegno una tantum è stato espletato e si è concluso con la notifica alla ricorrente del verbale di rigetto emesso dalla
CMO di Taranto MLV – n 3850 del 26.5.2022, avvenuta in data 7.7.2022; la decisione assunta dal rispetto alla domanda avanzata dalla ricorrente – decisione basata sul parere Controparte_1 negativo espresso dalla CMO di Taranto - è contestata nel presente giudizio.
Per come emerge dalla documentazione in atti, la IG.ra in data 13.1.2020 ha avanzato domanda Pt_1 amministrativa, richiedendo al per il tramite della Controparte_1 competente ASL di Lecce, il riconoscimento del proprio diritto all'assegno una tantum previsto dall'art. 2, comma 3, della L.n. 210/92 ss. mm. e ii..
A seguito della presentazione della suddetta domanda, nel silenzio serbato dal Controparte_1
la ricorrente ha rimarcato l'assenza di un provvedimento espresso inoltrando ricorso
[...] amministrativo in data 22.3.2021 (dopo avere atteso quindi un anno circa).
4 Orbene, non solo il provvedimento negativo è stato emesso in corso di causa - e questo sarebbe già sufficiente, per questo giudice, a consentire l'esame nel merito – ma inoltre va fatto presente come Cass. 620/2024 che ha ritenuto proponibile il ricorso giurisdizionale pur nel silenzio dell'Amministrazione sulla domanda presentata in quanto: Analogo principio
è applicabile alla materia di ce trattasi, ove il silenzio della commissione medica ospedaliera non esclude l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulla domanda amministrativa e, poi, la possibilità di promuovere la domanda giudiziale, la quale è relativa alla prestazione (all'accertamento giurisdizionale del relativo diritto soggettivo) e non ha ad oggetto la legittimità dell'azione (o inerzia) amministrativa.
La fattispecie affrontata in sede di legittimità riguardava proprio una domanda ex l. 210 cit. inevasa dall'Amministrazione (in questo caso, evasa dopo il deposito del ricorso).
2. Superato tale primo vaglio, va affrontato il problema del nesso causale tra dialisi e malattia contratta dalla dante causa.
In tal senso, già nell'ordinanza di sospensione si faceva presente come Cass. 18401/2016 avesse affermato: L'assegno "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 in favore dei superstiti qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie indicate dalla legge sia derivata la morte del soggetto danneggiato, ha come fatto costitutivo del diritto azionato "iure proprio" la presenza dell'evento morte, ma presuppone necessariamente anche il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo ex art. 1, comma 1, della medesima legge, sicché il giudicato formatosi sulla mancanza dei presupposti dell'indennizzo in favore del soggetto danneggiato spiega efficacia anche nei confronti dell'avente diritto superstite.).
Lo stesso vale ovviamente a contrario per quanto riguarda la prova positiva del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo ex art. 1, comma 1.
Come si evince l'una tantum richiede il riscontro di un doppio nesso causale. Il primo può ritenersi provato sulla base della sentenza della Corte di Appello di Lecce – Sez. Lavoro
n. 19/2024, passata in giudicato.
3. Superato anche tale profilo, restano da vagliare ulteriori due elementi costitutivi: la vivenza a carico e il nesso causale tra patologia e decesso della dante causa.
Sotto il primo profilo ritiene di richiamarsi giurisprudenza di legittimità.
5 Cass. 11407/2018: La I. n. 210/1992, contenente norme in materia di "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni", prevede all'art. 2, co.3, che, "Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro." La predetta norma è stata modificata (e integrata) dalla I. 25/7/1997, n.238, la quale, all'art 1, co.3, ha sancito che
"Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio 1992, n.210, sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia". La comparazione fra i due testi normativi (I. n.210/1992 e I. n.238/1997) consente di rilevare che la modifica legislativa si è incaricata di intervenire su alcuni aspetti, tra cui 1) l'introduzione, in caso di morte del congiunto, della possibilità da parte degli aventi diritto di optare tra l'indennizzo reversibile di cui all'art. 1 della legge n. 219/1992 (e art.1 I. n.238/1997) e l'assegno una tantum;
2) il quantum dell'indennità una tantum reversibile (che aumenta da 50 a 150 milioni); 3) l'ordine dei destinatari del beneficio, che, nell'ottica di un potenziamento della sua finalità assistenziale, ha indotto il legislatore ad operare il parziale allargamento della platea dei beneficiari della misura, sempre, però, mantenendo la stessa aderente alla sua funzione originaria, di ristoro del danno causato dallo Stato ai prossimi congiunti della vittima. Un confronto fra i due testi normativi evidenzia l'ampliamento dell'ambito di applicazione soggettivo dell'indennità una tantum. Nella I. n. 210 del 1992, l'ordine degli aventi diritto risulta: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro;
nella I. n. 238 del 1997 esso viene così ridefinito: coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni. Potenziali aventi diritto sono pertanto tutti i figli e i fratelli a carico, indipendentemente dalla loro età e dalla loro capacità lavorativa, mentre nulla si aggiunge con riguardo alle categorie del coniuge e dei genitori. Dalla I. n. 238 del 1997, che è intervenuta su alcuni aspetti applicativi della disciplina, concernenti le condizioni e i modi per l'accesso al ristoro statale dell'una tantum reversibile, non si ricava alcun indicatore che porti a ritenere che il legislatore abbia voluto ripensare al carattere assistenziale del beneficio, espungendo dal testo il requisito della "vivenza a carico". Anzi, come denota lo stesso ampliamento delle categorie degli aventi diritto ai figli e ai fratelli maggiori di età e non inabili al lavoro, tale connotazione dell'intervento pubblico ha subito un ulteriore rafforzamento, in direzione della tutela, di tutti quei familiari
6 che dalla vittima traevano concreto sostentamento, in virtù del rapporto di convivenza e che se ne vedono privati a causa delle inefficienze dello Stato a mezzo delle strutture attraverso le quali opera. Il diritto al ristoro poggia, perciò, su una concezione dì famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, di cui gli appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto in ragione del mero vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto in virtù di una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, per il quale essi si trovano a patire, per colpa dello Stato, la perdita oltre che affettiva, altresì economica del venir meno di un congiunto. Il vincolo determinato dalla convivenza o "vivenza a carico" dunque, rappresenta il cardine della legislazione, senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare. E quindi - attraverso l'ordine delle categorie degli aventi diritto - la norma attribuisce rilevanza alla qualificazione della vittima, in quanto posta in relazione ai ruoli familiari basilari attraverso i quali si determina l'eIGenza assistenziale nel senso anzidetto, con riferimento a una nozione di famiglia nucleare, centro d'imputazione di diritti primari. Tale approccio spiega sia la limitazione del diritto al beneficio in capo ai congiunti con i quali più presumibilmente viene a determinarsi la relazione di vivenza a carico (coniuge, figli, fratelli e genitori), sia l'equiparazione dei figli e dei fratelli maggiorenni e abili al lavoro ai figli e ai fratelli minorenni e disabili, costituendo, quest'ultimo, un valido indicatore della volontà legislativa di ampliare la portata assistenziale dell'assegno una tantum rispetto a tutte quelle relazioni parentali che traggono la loro fonte, anche se non esclusiva, di sostentamento e mantenimento (anche) dalla vittima del danno da emotrasfusione. Qualora dovesse considerarsi abolito il requisito della vivenza a carico, solo perché non "ripetuto" nella I. n.238 del 1997, la quale tuttavia non si occupa della natura dell'istituto, l'assegno una tantum perderebbe la sua esclusiva funzione pubblicistica di ristoro del danno - anche economico - procurato agli stretti familiari del congiunto deceduto per aver contratto patologie da sangue infetto, per assumere un carattere diverso, semmai latamente risarcitorio, dei cui presupposti non vi è, però, traccia alcuna nell'attuale sistema normativo.
Deve quindi ritenersi come il requisito della vivenza a carico permanga immanente al sistema.
Nel caso di specie, anche a seguito di istruttoria, è emerso che la ricorrente vivesse con la madre (ancorché in assenza di residenza anagrafica comune) e che la assistesse. Tuttavia, è perimenti emerso che la stessa sia coniugata. E' parimenti emerso che la si era Parte_2 spostata, nell'ultimo periodo, a casa della figlia.
7 Orbene, nel ricorso non si menziona in nulla il rapporto di coniugio della e non si Pt_1 riesce quindi ad evincere quale fosse il rapporto di vivenza a carico instaurato tra le due tanto più che, come detto, non si riesce a cogliere la posizione familiare complessiva della ricorrente che – secondo i testi (e anche da quanto risulta dall'atto di donazione del 2005 in atti) – risulta sposata ma che non ha argomentato come impatta tale vivenza a carico rispetto al rapporto di coniugio.
Deve quindi dirsi non pienamente allegata e provata la circostanza essenziale della vivenza a carico (non essendo sufficiente il fatto di non essere in comunione di beni).
Deve inoltre precisarsi che non appare pienamente conferente il richiamo a Cass.
28608/2018 effettuato nelle note di trattazione da parte ricorrente. In quel caso, infatti, il soggetto istante richiedeva una pensione di reversibilità che presuppone, oltre alla vivenza a carico, uno stato di inabilità totale ex l. 222/84 del richiedente stesso.
In questo caso, il concetto di vivenza a carico deve essere tarato su un soggetto istante per il quale la norma non prevede un coefficiente sanitario ma solo il requisito “economico” della vivenza. Inoltre, come detto, la parte in ricorso (atto con il quale si cristallizza l'allegazione degli elementi costitutivi rilevanti) ha omesso di menzionare compiutamente la situazione matrimoniale della ricorrente (basti pensare che il modello ex art. 152 d. att. cpc per esenzione alle spese è stato allegato solo successivamente al deposito del ricorso) e quindi non appare possibile quella pregnante e complessiva valutazione che (invero anche in caso di reversibilità) è richiesta.
Si ritiene quindi sia stato offerto un incompleto quadro ai fini della valutazione di tale elemento. Ciò determina il rigetto del ricorso.
4. Il profilo del “secondo nesso causale” resta – per quanto sopra - assorbito.
5. Le spese sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1662/2022, così provvede: rigetta il ricorso;
8 spese irripetibili
Lecce, 23/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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