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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3247/2022 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Parte_1
Walter Miceli e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Monreale (PA) Via Roma n. 48.
RICORRENTE
CONTRO
(oggi Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore.
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: indennità sostitutiva ferie non godute
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02 novembre 2022, il ricorrente in epigrafe, docente di scuola secondaria di I grado, premesso di aver lavorato alle dipendenze del CP_3 mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato, conveniva in giudizio il
1 , lamentando la mancata percezione della indennità sostitutiva Controparte_1 per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Concludeva, quindi, chiedendo, alla luce dell'autorizzazione all'emendatio libelli della domanda, disposta con ordinanza del 30.01.2025, “Accertare e dichiarare, alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e di quanto confermato dall'amministrazione resistente, il diritto di a percepire, a titolo Parte_1 di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e
2021/22 la somma di € 5.156,78 e, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento della suddetta somma o della somma Controparte_2 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali” ( cfr. note di trattazione del 16.02.2025).
Il non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato Controparte_1 in data 27.01.2023 (cfr. nota di trattazione del 25.11.2023), sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 26 febbraio 2025 per il deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La disciplina applicabile è costituita dall'art. 1 comma 54 L. 228/2012, introdotto dalla legge di stabilità 2013, che prevede la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente, compresi dunque i dipendenti a tempo determinato, nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e dall'art. 5 comma 8 DL 95/2012 (nel testo modificato dal comma
55 del citato art. 1), che deroga al divieto di monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato "limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti
e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato debbano godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro
2 consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (in termini, Cass. n. 26985 del 2009), risultando per contro irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore
(Cass. n. 22751 del 2004).
Invero, con sentenza n. 413 del 5 giugno 2015, la Corte ha precisato che: “Ritiene la
Corte che, invece, i giorni di ferie maturati complessivamente dalla docente nell'anno scolastico (e perciò sia prima che dopo l'1.1.2013) e rimasti non goduti entro il termine delle lezioni (perché in numero superiore rispetto ai giorni di sospensione stabiliti dal calendario scolastico) debbano dar luogo alla corresponsione dell'indennità sostitutiva, dato che il comma 55 dell'art. 1 l. n. 228 cit. ha escluso dall'applicazione del comma 8 dell'art. 5 d.l. cit. i docenti assunti a termine limitatamente alla differenza tra i gg. di ferie spettanti e quelli in cui hanno potuto godere delle ferie durante la sospensione delle lezioni, consentendo quindi per tali giorni la “monetizzazione” di tali ferie: la disposizione in parola, pur entrata formalmente in vigore l'1.1.2013, non può ritenersi applicabile anche al periodo precedente del medesimo anno scolastico dato che il contratto a termine della … riguardava l'intero periodo dal 7.9.2012 al 30.6.2013 e che al momento della cessazione del rapporto, da considerarsi unitario, il co. 55 cit. era già da tempo entrato in vigore.” Secondo la recente Cass. Sez. Lav. n° 14268/22, inoltre, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la
3 previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”. Infine, con la ancora più recente sentenza n. 16715 del 17.06.2024 la Corte di cassazione – Sezione Lavoro – ha sancito definitivamente il diritto dei docenti precari ad ottenere la monetizzazione per le ferie non godute.
In particolare, ha stabilito che: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva. A meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva”. In altri termini, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali
(ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, confermando, pertanto, l'illegittimità della condotta tenuta dalle istituzioni scolastiche che collocavano in ferie d'ufficio i docenti precari durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Alla luce di quanto sopra esposto e ritenuti corretti i conteggi contenuti nelle note di trattazione scritta del 16 febbraio 2025, che appaiono fondati su una precisa metodologia ed esenti da vizi, in accoglimento della domanda, il
[...]
va condannato al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 dell'importo complessivo di € 5.156,78, a titolo di indennità sostitutiva delle
[...] ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre gli accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide:
- condanna il al pagamento in Controparte_2 favore di della somma complessiva di € 5.156,78, a titolo di Parte_1 ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di delle Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 2.300,00 per compensi professionali, oltre
4 rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci.
Così deciso in Termini Imerese, il 27.02.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
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