Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 30/06/2025, n. 4830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4830 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 04830/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04695/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4695 del 2021, proposto da
PASQUALE MUNNO, in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale Aseral di Munno Pasquale, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Lista in sostituzione del defunto Avv. Pasquale Lista, con domicilio digitale presso la PEC Registi Giustizia del suo difensore;
contro
COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Santa Maria Capua Vetere n. 122 del 25 agosto 2021, con la quale è stata disposta la chiusura immediata dell’attività di deposito di alluminio svolta dall’impresa individuale Aseral di Munno Pasquale presso la sede operativa sita nel territorio comunale alla Via Merano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- l’impresa individuale Aseral di Munno Pasquale è stata destinataria dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Santa Maria Capua Vetere n. 122 del 25 agosto 2021, con la quale veniva disposta la chiusura immediata dell’attività di deposito di alluminio svolta dalla medesima presso la sede operativa sita nel territorio comunale alla Via Merano;
- detto provvedimento poggia sui seguenti due ordini di motivi, ciascuno di per sé capace di sorreggere la negativa determinazione assunta: i) l’attività commerciale/artigianale di deposito disimpegnata dalla ditta è priva del prescritto titolo abilitativo, non essendo stata presentata conferente SCIA presso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP); ii) l’attività di deposito è esercitata in un fabbricato urbanisticamente difforme rispetto ai titoli edilizi precedentemente rilasciati (permessi di costruire n. 54 del 5 maggio 2008 e n. 80 del 20 maggio 2009), costituendo la regolarità urbanistico-edilizia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività stessa;
- il ricorrente, in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa incisa, impugna la succitata ordinanza, deducendo censure attinenti ai profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere;
Rilevato che le censure volte ad infirmare il profilo motivazionale attinente alla mancata presentazione della SCIA commerciale, possono essere così compendiate:
a) l’amministrazione comunale non ha tenuto conto che il ricorrente ha prodotto presso il SUAP, in data 18 ottobre 2021, apposita SCIA per l’utilizzo del fabbricato sito alla Via Merano quale deposito e magazzino;
b) è comprovato da perizia asseverata del 25 ottobre 2021, depositata in atti, che la sede operativa della ditta Aseral di Munno Pasquale è ubicata in Casapulla alla Via Buonpane e non in Santa Maria Capua Vetere alla Via Merano, come erroneamente ritenuto dall’amministrazione;
c) l’ordinanza di chiusura è stata adottata senza l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, impedendo così il contraddittorio e la partecipazione dell’interessato in violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990;
Considerato che le prefate censure non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate:
aa) la SCIA commerciale presentata il 18 ottobre 2021 non influisce minimamente sulla legittimità dell’ordinanza di chiusura, essendo successiva a quest’ultima (avente data 25 agosto 2021), con la conseguenza che l’amministrazione non poteva tenerne conto. Invero, va rimarcato che la legittimità di un provvedimento impugnato in sede giurisdizionale deve essere valutata in base ai presupposti di fatto e di diritto sussistenti all’epoca dell’emanazione della determinazione lesiva (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2012 n. 6190; TAR Campania Napoli, Sez. III, 25 novembre 2022 n. 7306; TAR Campania Napoli, Sez. II, 28 gennaio 2020 n. 395; TAR Campania Napoli, Sez. I, 2 aprile 2008 n. 1786);
bb) parimenti, è priva di ogni rilevanza, ai fini della legittimità dell’ordinanza inibitoria, l’asserita erronea individuazione della sede operativa, dal momento che lascia impregiudicato l’abusivo esercizio dell’attività di deposito presso il fabbricato sito alla Via Merano, del quale rimane comunque pacifica l’appartenenza al compendio aziendale facente capo alla ditta Aseral;
cc) infine, sulla scorta dell’enunciato di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 e del principio dei cosiddetti vizi non invalidanti, la violazione delle norme sul procedimento nei provvedimenti vincolati assume una connotazione di tipo sostanziale e sussiste ogni qualvolta l’amministrazione possa effettivamente beneficiare degli apporti procedimentali mediante l’acquisizione di un contributo rappresentativo degli interessi contrapposti, e non anche nelle ipotesi in cui il provvedimento sarebbe stato in ogni caso emanato in quanto atto in concreto necessitato (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 giugno 2024 n. 5183; Consiglio di Stato, Sez. II, 8 giugno 2023 n. 5642). Tale regula iuris si attaglia pienamente alla fattispecie in esame, poiché la gravata ordinanza ha carattere vincolato e l’eventuale comunicazione di avvio del procedimento non avrebbe condotto ad un esito diverso da quello sortito in concreto, stante la mancanza dell’imprescindibile titolo abilitativo per lo svolgimento dell’attività di deposito;
Considerato, altresì, che:
- quanto sopra esposto riveste carattere assorbente ed esime il Collegio dall’esaminare le restanti censure articolate in gravame, con cui parte ricorrente contesta l’ordinanza inibitoria con riferimento al profilo motivazionale della carenza di regolarità urbanistico-edilizia del fabbricato adibito ad attività di deposito, dal momento che, comunque, l’impianto complessivo di tale atto risulta validamente sorretto dall’aspetto motivazionale della carenza della prescritta SCIA commerciale;
- soccorre, al riguardo, il condiviso principio secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 29 febbraio 2016 n. 5; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2013 n. 1373 e 27 settembre 2004 n. 6301; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243);
Ritenuto, in conclusione, che:
- resistendo il provvedimento impugnato alle prospettazioni attoree, anche in virtù del disposto assorbimento di censure, il ricorso merita di essere respinto per infondatezza;
- non vi è luogo a pronuncia in ordine al regime delle spese processuali, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dell'Olio | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO