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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 966/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 966-18 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
, in persona del Commissario Parte_1
ST , con sede in Capaccio alla via Magna Grecia n.341, (c. f. Parte_2
, rappresentato e difeso, giusta delibera commissariale n.1 del 05/01/2018, P.IVA_1 dall'Avv. Vincenzo Nocilla (c.f. ), con studio in Salerno alla CodiceFiscale_1 via G.V. Quaranta n. 3 e dall'Avv. Erminio Cioffi Squitieri (c.f. C.F._2
), con studio in Sala Consilina alla piazza Umberto I n.3,come da procura in atti
[...]
Opponente
Contro
Avv. Giuseppe Andreotta (c.f..: ), nato a [...] il [...] C.F._3 con studio a Salerno alla via Roma n.16 rappresentato e difeso da se stesso, come da procura in atti
Opposto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27/05/2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
In data 05/12/2017 l'avv. Andreotta Giuseppe, vantando di essere creditore del
” (Via Magna Grecia, 341- 84047 Capaccio- c.f. Parte_1
pagina 1 di 8 per l'importo di € 57.620,61 in relazione alla prestazione professionale P.IVA_1 espletata, congiuntamente all'avv. Demetrio Fenucciu ed avente ad oggetto un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1051/2010, esperiva ricorso volto all'emissione di ingiunzione di pagamento della suindicata somma, chiedendo anche la concessione della clausola di provvisoria esecutività del provvedimento di ingiunzione ritenendo sussistente una ricognizione del debito da parte dell'ingiunto nella delibera n. 118 del 26/04/2016. In data 06/12/2017, il Tribunale di Salerno con decreto monitorio n. 3617/2017 ingiungeva, dunque, al di pagare in Parte_3 favore dell'Avv. Andreotta la somma di € 57.620,61, oltre iva e Cap ed interessi, nonché spese del procedimento, in relazione alla prestazione professionale di cui sopra ed espletata congiuntamente all'avv. Demetrio Fenucciu. La richiesta di concessione della provvisoria esecuzione non veniva, però, accolta. Si provvedeva a notificare il decreto ingiuntivo all'opponente in data 22/12/2017. L'Avv. Fenucciu aveva liberato l'Avv. Andreotta dall'obbligo di dover condividere il compenso cumulativamente liquidato, autorizzandolo ad agire per l'intero ed impegnandosi a nulla richiedere nei confronti del Parte_1
in relazione al medesimo titolo.
[...]
In data 31/01/2018 il depositava atto di Parte_1 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritenendolo nullo, improponibile, inammissibile, nonché infondato in fatto e diritto. Eccepiva, in primis, la circostanza per la quale con la delibera n.118 del 26/04/2016 di affidamento di incarico non sorgeva alcun obbligo a corrispondere il compenso ai due professionisti. Sosteneva, a tal proposito, che l'incarico attribuito ad un professionista con delibera, non seguito da un regolare contratto tra le parti, non genera l'assunzione dell'obbligazione da parte dell'ente di corrispondere il relativo compenso. Ciò poiché la sola deliberazione di incarico non valeva a dar luogo all'incontro dei consensi ed è irrilevante ai fini dell'individuazione della disciplina negoziale. Alla deliberazione con la quale veniva conferito l'incarico doveva necessariamente seguire la stipulazione di un contratto nel quale occorreva specificare il rapporto con i reciproci diritti ed obblighi perché, afferma parte opponente, la deliberazione è un atto avente mera rilevanza interna e non costituisce proposta contrattuale alla quale possa aderire il professionista.
Esponeva che i due procuratori erano stati nominati difensori del nel Parte_1 procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 7055/16 con la delibera n. 130 del 31/03/2011 nella quale veniva precisato che, in virtù degli accordi intercorsi, ai professionisti sarebbe stato riconosciuto un unico onorario, determinato in conformità dei minimi tariffari con impegno di spesa di euro 9.000,00 imputato al conto di mastro “Spese legali notarili” del budget economico anno 2011 e, di contro a quanto stabilito nella predetta delibera, nella nota spese del 20/04/2016 redatta dagli avv.ti Andreotta e Fenucciu risultava l'applicazione non dei minimi, bensì dei parametri del D.M. 55/2014.
pagina 2 di 8 La Corte di Cassazione, nel condannare il soccombente al pagamento delle Parte_1 spese legali sostenute dalla parte resistente, aveva liquidato in favore del
[...]
la somma complessiva di euro 7.200,00, di cui euro 200,00 Parte_4 per esborsi, ed in favore dell' la somma di euro 5.500,00, oltre Controparte_1 spese prenotate a debito, sicché, a detta dell'opponente, non si giustifica il grande divario rispetto alla pretesa vantata dalla difesa del , superiore di ben Parte_1
50.000,00 euro e che, dunque, è squilibrata e, pertanto, inaccettabile. Rileva parte opponente che, all'atto del conferimento dell'incarico, era stato liquidato in favore dei nominati professionisti l'importo di euro 4.000,00; successivamente, in data 17/08/2011 con mandato n.11/00449 in favore dell'Avv. Demetrio Fenucciu era stato liquidato a titolo di “acconto compensi e rimborso spese sentenza n.1051/2010” l'importo di euro 5.600,20 ed entrambi i predetti acconti non sarebbero poi stati decurtati dalla somma posta a base del ricorso per ingiunzione. Contestava, pertanto, che il credito posto a base dell'ingiunzione fosse la risultante di un accordo scaturito dalla richiesta del 20/04/16 e dalla successiva delibera del 26/04/2011. In sintesi, ritenendo che la liquidazione delle spese di cui alla delibera consortile in senso conforme alla nota spese presentata dai difensori non potrebbe costituire accettazione di una proposta, ritiene parte opponente che nessun accordo può ritenersi perfezionato. Inoltre, dichiara parte opponente che, con la deliberazione commissariale n. 76 del 10/04/2017, era stata disposta la revoca della delibera che aveva approvato la liquidazione dei difensori avv.ti Fenucciu e Andreotta, ai quali detta delibera di revoca veniva regolarmente trasmessa in data 01/06/2017.
Di tale revoca parte ingiunta ne sostiene la piena validità tant'è che, a sua detta, la relativa delibera non veniva mai formalmente contestata dalla parte opposta. Aggiunge parte opponente che nella delibera commissariale era evidenziato pure che l'incarico professionale risultasse conferito in assenza di predeterminazioni dell'onorario spettante ai professionisti incaricati rendendo così impossibile l'assunzione di eventuali ulteriori impegni di spesa necessari a predisporre adeguata copertura finanziaria e che nella delibera di incarico non vi fosse alcun riferimento ad una valutazione di congruità del compenso considerata, invece, necessaria perché trattavasi di spesa pubblica e perché la stessa legittimità dell'emolumento viene condizionata dalla sua adeguatezza e ragionevolezza.
Per tali ragioni, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto ritenuto nullo, inammissibile ed improponibile oltre che infondato in fatto e in diritto. In data 14/05/2018, l'avv. Andreotta Giuseppe si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e chiedendo il rigetto dell'atto di opposizione con anche domanda riconvenzionale. Parte opposta rilevava che il è un ente pubblico economico il cui rapporto Parte_1 contrattuale con i difensori si è svolto in forza di atti non autoritativi, ma paritetici, come tali non incidenti su situazioni giuridiche qualificabili come interessi legittimi, bensì su diritti soggettivi e perciò insuscettibili di compressione a mezzo atti di autotutela pagina 3 di 8 aggiungendo, poi, che, a norma di legge (art.8 comma 1 DM 55/2014), ad ognuno dei due difensori sarebbe spettata la liquidazione di un compenso distinto. Veniva contestata l'affermazione del che sosteneva di aver pagato due Parte_1 acconti, uno di euro 4.000,00 e uno di euro 5.600,20, facendo invece rilevare che il mandato di euro 5.600,20 contenesse l'acconto di € 4.000,00 e risultava di maggior ammontare in forza delle spese sostenute per l'iscrizione a ruolo della causa. Nel merito, parte opposta evidenziava un arresto giurisprudenziale del 2006 che stabiliva che il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia organizzativa e l'iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata; consegue, quanto alla fase anteriore alla costituzione del rapporto privatistico di lavoro autonomo, che l'atto con il quale si individua il direttore dei lavori, (a prescindere da eventuali profili di illegittimità dell'atto stesso), si riconnette ad una scelta del contraente anch'essa permeata dei caratteri della vicenda soltanto privatistica, sì che i privati possono legittimamente invocare tutela delle proprie situazioni soggettive (quand'anche qualificabili non come diritti soggettivi perfetti, ma come interessi legittimi di diritto privato, così come avviene in tema di offerta o promessa al pubblico) dinanzi al giudice ordinario, restando la p.a. obbligata al rispetto dei soli principi di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost. Rispetto al potere di autotutela, sosteneva parte opposta che il , non avendo Parte_1 neppure i poteri autoritativi riconosciuti alla P.A., in quanto “solo” ente pubblico economico (e non ente pubblico), non avrebbe mai potuto adottare, in alcun caso, provvedimenti di autotutela, a maggior ragione, se in pregiudizio della controparte negoziale. Inoltre, la delibera consortile n.118 del 26/04/2016 (che accettava la richiesta di compenso proveniente dai difensori del ) venne assunta, a detta di parte Parte_1 opposta, nel pieno rispetto degli interessi del , in quanto la stessa comportava Parte_1 la liquidazione di un compenso unitario ai due difensori, e non un distinto compenso a ciascuno di essi, che avrebbero avuto diritto al pagamento distinto dell'intera prestazione. In via riconvenzionale, parte opposta chiedeva che il venisse Parte_1 condannato al risarcimento del danno per aver, l'avv. Andreotta (e l'avv. Fenucciu), riposto legittimo affidamento nell'obbligo di condursi del secondo correttezza Parte_1
e buona fede, rendendo il parere del 05/12/2016. Reso tale parere del 05/12/2016, l'avv. Andreotta esponeva di aver inoltrato al una prima comunicazione, in data 21/03/2017, in cui avvisava che, in Parte_1 mancanza del pagamento di un acconto su quanto già deliberato, si sarebbe dovuto procedere all'azione giudiziaria;
poi un'altra in data 30/05/2017, nella quale si doleva della mancanza di qualsiasi riscontro alla precedenti comunicazioni e preannunciava l'azione giudiziaria di cui al presente giudizio, sollecitando il pagamento. Sempre in via riconvenzionale, parte opposta richiedeva la liquidazione anche degli interessi di mora di cui al DLGS n.231/2002, a decorrere dalla delibera consortile del pagina 4 di 8 26/04/2016, trattandosi di accessori, e dunque reclamabili in sede di opposizione, sia in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, che di sua revoca. Reiterava, infine, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, a mente dell'art.648 cpc primo comma. Veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto emesso e, dopo la redazione delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, in data 27/05/2024, veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art 190 c.p.c. L'opposizione è infondata e va rigettata. In merito alla validità dell'incarico professionale attribuito La Suprema Corte di Cassazione, sez. VI-2 civile, con l'ordinanza 5 giugno 2020, n. 10675, ha affermato che la procura ad litem rilasciata dal cliente, a cui segua la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo, è sufficiente a dimostrare il conferimento del mandato e a fondare il giudizio per il recupero delle competenze professionali del legale. Infatti, la procura rilasciata dal cliente va qualificata come proposta e si considera accettata dall'avvocato (accettazione) con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite l'atto difensivo sottoscritto e, in tal guisa, si perfeziona il contratto di patrocinio. Pertanto, nei contratti di patrocinio della p.a. il requisito della forma scritta, a pena di nullità, può considerarsi soddisfatto quando vi è il rilascio della procura e la redazione e sottoscrizione dell'atto difensivo. Dunque, la procura – atto unilaterale sottoscritto dal cliente – rappresenta idealmente la proposta contrattuale rivolta all'avvocato e la redazione dell'atto difensivo equivale all'accettazione da parte del legale. In questo modo si perfeziona l'accordo contrattuale per iscritto. Si aggiunge che tutti i contratti stipulati dalla P.A. presentano il requisito della forma scritta, al fine di consentire il controllo del contenuto negoziale e per ragioni supreme di trasparenza. Si rammenta che i difensori congiuntamente avevano sottoposto al vaglio del la specifica del 20/04/2016 dei compensi spettanti e il Parte_1
con determina n.118 del 26/04/16 aveva accettato la proposta di Parte_1 liquidazione del compenso in euro 57.620,61 oltre cpa ed iva e spese anticipate per tre trasferte a Roma. La delibera n.118 recava unicamente l'accettazione e la liquidazione del compenso richiesto dagli avv.ti Andreotta e Fenucciu, tra l'altro proprio facendo espresso riferimento all'incarico conferito con la delibera n.130 del 31/03/2011. Quest'ultimo era stato conferito nel 2011 e il successivo contratto si esauriva nella procura alle liti, in effetti rilasciata. Invero, veniva incardinato e definito il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. In merito ai parametri tariffari Il regime giuridico delle prestazioni professionali prevede la prevalenza degli accordi tra le parti rispetto ai parametri tariffari. La giurisprudenza ha, in più occasioni, affermato che il corrispettivo dell'avvocato va determinato in base alle tariffe solo quando non sia stato liberamente pattuito dalle parti. Infatti, la legge codicistica individua dei criteri preferenziali al fine di determinare il compenso. In primo luogo, vi è la convenzione pagina 5 di 8 intervenuta tra le parti;
solo in assenza di questa si passa alle tariffe e, infine, agli usi o, in mancanza, alla determinazione giudiziale.
Dunque, nella disciplina delle professioni intellettuali, il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere soltanto in assenza di pattuizioni al riguardo. In tale senso si sono espresse le sezioni unite della Suprema Corte di legittimità nel 2005 con sentenza n. 18450.
- In relazione alla deliberazione commissariale n. 76 del 10/04/2017 Il accettava, con la delibera fatta valere ai fini del ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3617 del 06/12/2017, la proposta di parcella avanzata dai nominati difensori (delibera deputazione amministrativa n.118 del 26/4/2016). Dopo un anno dall'accettazione della proposta di compensi, di cui innanzi si è detto, il ha Parte_1 adottato a mezzo di un Commissario, un atto di revoca dell'accettazione della proposta di parcella fatta valere nel presente giudizio, mai portata a conoscenza, detta revoca, ai difensori già nominati. Tanto vero che, con istanza di accesso agli atti formulata in data 20/06/2017, l'avv. Andreotta richiese di conoscere il parere del Direttore Amministrativo richiamato nella detta determina commissariale (n.76 del 10/4/2017). L'annullamento d'ufficio, unitamente alla revoca del provvedimento di una p.a. costituiscono ipotesi in cui l'amministrazione agisce in autotutela. Tale potere si esercita tramite l'adozione di provvedimenti di secondo grado, con cui l'amministrazione incide su precedenti provvedimenti emessi con la volontà di tutelare il supremo interesse pubblico.
Per quanto concerne il termine ragionevole, esso è chiaramente posto a tutela del legittimo affidamento nutrito dal privato destinatario del precedente provvedimento, consolidatosi con il decorso del tempo. Pur non essendo precisato un termine rigido, è chiaro che il potere di annullamento decresce con il passare del tempo. Nella fattispecie, si chiarisce che il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata. Di conseguenza, assunta l'obbligazione contrattuale, e pattuito (con la delibera del 26/4/2016 n.118) il compenso professionale, le conseguenze sul piano negoziale non possono essere più ritrattate e non può l'ente unilateralmente sottrarsi a mezzo di proprie delibere o atti autodeterminativi e ciò per chiari motivi di correttezza contrattuale e buona fede. L'autore della richiamata revoca, il Commissario nominato con decreto del Pt_2
Presidente della Giunta Regionale n.189 del 2016, aveva il compito di indire nuove elezioni da tenersi entro i successivi 180 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, nonché di assicurare, nelle more della ricostituzione degli organi consortili, il regolare funzionamento dell'ente, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale dovendo, perciò, egli attendere , non ad un attività “ispettiva”, bensì solo ad una attività di ordinaria amministrazione.
pagina 6 di 8 Ne consegue che non può attribuirsi alcun valore al provvedimento di revoca della delibera assunto dal Franza. Infatti, con il decreto di nomina veniva CP_2 conferito al commissario solo il potere di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo organo consortile assicurando il regolare funzionamento dell'ente e l'ordinaria amministrazione nelle more dell'elezione dei nuovi organi consortili, senza avere influenza alcuna su atti posti in essere precedentemente. Si aggiunga che parte opposta provvedeva a comunicare solo in data 01/06/2017 l'esistenza della revoca e, infatti, veniva esperita un'apposita richiesta di accesso documentale in data 20/06/2017. Si evidenzia il è ente pubblico economico e, quindi, non ha alcun potere Parte_1 autoritativo. Accettata la parcella proposta dai difensori con atto ritualmente pubblicato e munito di efficacia, non può ipotizzarsi l'esercizio dell'autotutela, non avendo i poteri autoritativi riconosciuti alla P.A., in quanto “solo” ente pubblico economico (e non ente pubblico); non può, per tale motivo, adottare, in alcun caso, provvedimenti di autotutela (Cass., 31/10/2016, n. 21990). L'atto di affidamento dell'incarico da parte del configura espressione di non Parte_1 poteri pubblicistici, ma di autonomia negoziale privatistica;
ciò comporta che il diritto del professionista al compenso, il quale insorge dopo che la deliberazione consortile di conferimento dell'incarico si sia tradotta nella costituzione del rapporto di prestazione d'opera professionale, resta insensibile a eventuali vizi di detta deliberazione. Una volta sottoscritto il contratto d'opera professionale il rapporto tra le parti diventa paritetico (Cass. 21990/2016) e, pertanto, non ha alcun rilievo la revoca di un'accettazione già fatta. Non può l'ente unilateralmente sottrarsi a mezzo di proprie delibere o atti autodeterminativi. Va pertanto rigettata la opposizione e va dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3617 – 17. Rispetto alla domanda di liquidazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, la Suprema Corte di Legittimità statuisce che, a mente dell'art. 3 del detto d.lgs., questa compete a qualsiasi creditore ed anche nello specifico caso della prestazione professionale. Nel caso di specie vanno riconosciuti tali interessi a decorrere dalla delibera consortile del 26/04/2016, Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 3617/2017;
- condanna il al pagamento degli interessi di mora Parte_1 liquidati a far data dalla delibera del 24/06/2016 e fino al soddisfo;
pagina 7 di 8 - condanna parte opponente alla rifusione delle spese giudiziarie pari ad euro € 8.000,00 oltre competenze di causa, con gli accessori di legge;
Salerno 12 mar. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 966-18 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
, in persona del Commissario Parte_1
ST , con sede in Capaccio alla via Magna Grecia n.341, (c. f. Parte_2
, rappresentato e difeso, giusta delibera commissariale n.1 del 05/01/2018, P.IVA_1 dall'Avv. Vincenzo Nocilla (c.f. ), con studio in Salerno alla CodiceFiscale_1 via G.V. Quaranta n. 3 e dall'Avv. Erminio Cioffi Squitieri (c.f. C.F._2
), con studio in Sala Consilina alla piazza Umberto I n.3,come da procura in atti
[...]
Opponente
Contro
Avv. Giuseppe Andreotta (c.f..: ), nato a [...] il [...] C.F._3 con studio a Salerno alla via Roma n.16 rappresentato e difeso da se stesso, come da procura in atti
Opposto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27/05/2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
In data 05/12/2017 l'avv. Andreotta Giuseppe, vantando di essere creditore del
” (Via Magna Grecia, 341- 84047 Capaccio- c.f. Parte_1
pagina 1 di 8 per l'importo di € 57.620,61 in relazione alla prestazione professionale P.IVA_1 espletata, congiuntamente all'avv. Demetrio Fenucciu ed avente ad oggetto un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1051/2010, esperiva ricorso volto all'emissione di ingiunzione di pagamento della suindicata somma, chiedendo anche la concessione della clausola di provvisoria esecutività del provvedimento di ingiunzione ritenendo sussistente una ricognizione del debito da parte dell'ingiunto nella delibera n. 118 del 26/04/2016. In data 06/12/2017, il Tribunale di Salerno con decreto monitorio n. 3617/2017 ingiungeva, dunque, al di pagare in Parte_3 favore dell'Avv. Andreotta la somma di € 57.620,61, oltre iva e Cap ed interessi, nonché spese del procedimento, in relazione alla prestazione professionale di cui sopra ed espletata congiuntamente all'avv. Demetrio Fenucciu. La richiesta di concessione della provvisoria esecuzione non veniva, però, accolta. Si provvedeva a notificare il decreto ingiuntivo all'opponente in data 22/12/2017. L'Avv. Fenucciu aveva liberato l'Avv. Andreotta dall'obbligo di dover condividere il compenso cumulativamente liquidato, autorizzandolo ad agire per l'intero ed impegnandosi a nulla richiedere nei confronti del Parte_1
in relazione al medesimo titolo.
[...]
In data 31/01/2018 il depositava atto di Parte_1 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritenendolo nullo, improponibile, inammissibile, nonché infondato in fatto e diritto. Eccepiva, in primis, la circostanza per la quale con la delibera n.118 del 26/04/2016 di affidamento di incarico non sorgeva alcun obbligo a corrispondere il compenso ai due professionisti. Sosteneva, a tal proposito, che l'incarico attribuito ad un professionista con delibera, non seguito da un regolare contratto tra le parti, non genera l'assunzione dell'obbligazione da parte dell'ente di corrispondere il relativo compenso. Ciò poiché la sola deliberazione di incarico non valeva a dar luogo all'incontro dei consensi ed è irrilevante ai fini dell'individuazione della disciplina negoziale. Alla deliberazione con la quale veniva conferito l'incarico doveva necessariamente seguire la stipulazione di un contratto nel quale occorreva specificare il rapporto con i reciproci diritti ed obblighi perché, afferma parte opponente, la deliberazione è un atto avente mera rilevanza interna e non costituisce proposta contrattuale alla quale possa aderire il professionista.
Esponeva che i due procuratori erano stati nominati difensori del nel Parte_1 procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 7055/16 con la delibera n. 130 del 31/03/2011 nella quale veniva precisato che, in virtù degli accordi intercorsi, ai professionisti sarebbe stato riconosciuto un unico onorario, determinato in conformità dei minimi tariffari con impegno di spesa di euro 9.000,00 imputato al conto di mastro “Spese legali notarili” del budget economico anno 2011 e, di contro a quanto stabilito nella predetta delibera, nella nota spese del 20/04/2016 redatta dagli avv.ti Andreotta e Fenucciu risultava l'applicazione non dei minimi, bensì dei parametri del D.M. 55/2014.
pagina 2 di 8 La Corte di Cassazione, nel condannare il soccombente al pagamento delle Parte_1 spese legali sostenute dalla parte resistente, aveva liquidato in favore del
[...]
la somma complessiva di euro 7.200,00, di cui euro 200,00 Parte_4 per esborsi, ed in favore dell' la somma di euro 5.500,00, oltre Controparte_1 spese prenotate a debito, sicché, a detta dell'opponente, non si giustifica il grande divario rispetto alla pretesa vantata dalla difesa del , superiore di ben Parte_1
50.000,00 euro e che, dunque, è squilibrata e, pertanto, inaccettabile. Rileva parte opponente che, all'atto del conferimento dell'incarico, era stato liquidato in favore dei nominati professionisti l'importo di euro 4.000,00; successivamente, in data 17/08/2011 con mandato n.11/00449 in favore dell'Avv. Demetrio Fenucciu era stato liquidato a titolo di “acconto compensi e rimborso spese sentenza n.1051/2010” l'importo di euro 5.600,20 ed entrambi i predetti acconti non sarebbero poi stati decurtati dalla somma posta a base del ricorso per ingiunzione. Contestava, pertanto, che il credito posto a base dell'ingiunzione fosse la risultante di un accordo scaturito dalla richiesta del 20/04/16 e dalla successiva delibera del 26/04/2011. In sintesi, ritenendo che la liquidazione delle spese di cui alla delibera consortile in senso conforme alla nota spese presentata dai difensori non potrebbe costituire accettazione di una proposta, ritiene parte opponente che nessun accordo può ritenersi perfezionato. Inoltre, dichiara parte opponente che, con la deliberazione commissariale n. 76 del 10/04/2017, era stata disposta la revoca della delibera che aveva approvato la liquidazione dei difensori avv.ti Fenucciu e Andreotta, ai quali detta delibera di revoca veniva regolarmente trasmessa in data 01/06/2017.
Di tale revoca parte ingiunta ne sostiene la piena validità tant'è che, a sua detta, la relativa delibera non veniva mai formalmente contestata dalla parte opposta. Aggiunge parte opponente che nella delibera commissariale era evidenziato pure che l'incarico professionale risultasse conferito in assenza di predeterminazioni dell'onorario spettante ai professionisti incaricati rendendo così impossibile l'assunzione di eventuali ulteriori impegni di spesa necessari a predisporre adeguata copertura finanziaria e che nella delibera di incarico non vi fosse alcun riferimento ad una valutazione di congruità del compenso considerata, invece, necessaria perché trattavasi di spesa pubblica e perché la stessa legittimità dell'emolumento viene condizionata dalla sua adeguatezza e ragionevolezza.
Per tali ragioni, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto ritenuto nullo, inammissibile ed improponibile oltre che infondato in fatto e in diritto. In data 14/05/2018, l'avv. Andreotta Giuseppe si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e chiedendo il rigetto dell'atto di opposizione con anche domanda riconvenzionale. Parte opposta rilevava che il è un ente pubblico economico il cui rapporto Parte_1 contrattuale con i difensori si è svolto in forza di atti non autoritativi, ma paritetici, come tali non incidenti su situazioni giuridiche qualificabili come interessi legittimi, bensì su diritti soggettivi e perciò insuscettibili di compressione a mezzo atti di autotutela pagina 3 di 8 aggiungendo, poi, che, a norma di legge (art.8 comma 1 DM 55/2014), ad ognuno dei due difensori sarebbe spettata la liquidazione di un compenso distinto. Veniva contestata l'affermazione del che sosteneva di aver pagato due Parte_1 acconti, uno di euro 4.000,00 e uno di euro 5.600,20, facendo invece rilevare che il mandato di euro 5.600,20 contenesse l'acconto di € 4.000,00 e risultava di maggior ammontare in forza delle spese sostenute per l'iscrizione a ruolo della causa. Nel merito, parte opposta evidenziava un arresto giurisprudenziale del 2006 che stabiliva che il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia organizzativa e l'iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata; consegue, quanto alla fase anteriore alla costituzione del rapporto privatistico di lavoro autonomo, che l'atto con il quale si individua il direttore dei lavori, (a prescindere da eventuali profili di illegittimità dell'atto stesso), si riconnette ad una scelta del contraente anch'essa permeata dei caratteri della vicenda soltanto privatistica, sì che i privati possono legittimamente invocare tutela delle proprie situazioni soggettive (quand'anche qualificabili non come diritti soggettivi perfetti, ma come interessi legittimi di diritto privato, così come avviene in tema di offerta o promessa al pubblico) dinanzi al giudice ordinario, restando la p.a. obbligata al rispetto dei soli principi di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost. Rispetto al potere di autotutela, sosteneva parte opposta che il , non avendo Parte_1 neppure i poteri autoritativi riconosciuti alla P.A., in quanto “solo” ente pubblico economico (e non ente pubblico), non avrebbe mai potuto adottare, in alcun caso, provvedimenti di autotutela, a maggior ragione, se in pregiudizio della controparte negoziale. Inoltre, la delibera consortile n.118 del 26/04/2016 (che accettava la richiesta di compenso proveniente dai difensori del ) venne assunta, a detta di parte Parte_1 opposta, nel pieno rispetto degli interessi del , in quanto la stessa comportava Parte_1 la liquidazione di un compenso unitario ai due difensori, e non un distinto compenso a ciascuno di essi, che avrebbero avuto diritto al pagamento distinto dell'intera prestazione. In via riconvenzionale, parte opposta chiedeva che il venisse Parte_1 condannato al risarcimento del danno per aver, l'avv. Andreotta (e l'avv. Fenucciu), riposto legittimo affidamento nell'obbligo di condursi del secondo correttezza Parte_1
e buona fede, rendendo il parere del 05/12/2016. Reso tale parere del 05/12/2016, l'avv. Andreotta esponeva di aver inoltrato al una prima comunicazione, in data 21/03/2017, in cui avvisava che, in Parte_1 mancanza del pagamento di un acconto su quanto già deliberato, si sarebbe dovuto procedere all'azione giudiziaria;
poi un'altra in data 30/05/2017, nella quale si doleva della mancanza di qualsiasi riscontro alla precedenti comunicazioni e preannunciava l'azione giudiziaria di cui al presente giudizio, sollecitando il pagamento. Sempre in via riconvenzionale, parte opposta richiedeva la liquidazione anche degli interessi di mora di cui al DLGS n.231/2002, a decorrere dalla delibera consortile del pagina 4 di 8 26/04/2016, trattandosi di accessori, e dunque reclamabili in sede di opposizione, sia in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, che di sua revoca. Reiterava, infine, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, a mente dell'art.648 cpc primo comma. Veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto emesso e, dopo la redazione delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, in data 27/05/2024, veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art 190 c.p.c. L'opposizione è infondata e va rigettata. In merito alla validità dell'incarico professionale attribuito La Suprema Corte di Cassazione, sez. VI-2 civile, con l'ordinanza 5 giugno 2020, n. 10675, ha affermato che la procura ad litem rilasciata dal cliente, a cui segua la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo, è sufficiente a dimostrare il conferimento del mandato e a fondare il giudizio per il recupero delle competenze professionali del legale. Infatti, la procura rilasciata dal cliente va qualificata come proposta e si considera accettata dall'avvocato (accettazione) con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite l'atto difensivo sottoscritto e, in tal guisa, si perfeziona il contratto di patrocinio. Pertanto, nei contratti di patrocinio della p.a. il requisito della forma scritta, a pena di nullità, può considerarsi soddisfatto quando vi è il rilascio della procura e la redazione e sottoscrizione dell'atto difensivo. Dunque, la procura – atto unilaterale sottoscritto dal cliente – rappresenta idealmente la proposta contrattuale rivolta all'avvocato e la redazione dell'atto difensivo equivale all'accettazione da parte del legale. In questo modo si perfeziona l'accordo contrattuale per iscritto. Si aggiunge che tutti i contratti stipulati dalla P.A. presentano il requisito della forma scritta, al fine di consentire il controllo del contenuto negoziale e per ragioni supreme di trasparenza. Si rammenta che i difensori congiuntamente avevano sottoposto al vaglio del la specifica del 20/04/2016 dei compensi spettanti e il Parte_1
con determina n.118 del 26/04/16 aveva accettato la proposta di Parte_1 liquidazione del compenso in euro 57.620,61 oltre cpa ed iva e spese anticipate per tre trasferte a Roma. La delibera n.118 recava unicamente l'accettazione e la liquidazione del compenso richiesto dagli avv.ti Andreotta e Fenucciu, tra l'altro proprio facendo espresso riferimento all'incarico conferito con la delibera n.130 del 31/03/2011. Quest'ultimo era stato conferito nel 2011 e il successivo contratto si esauriva nella procura alle liti, in effetti rilasciata. Invero, veniva incardinato e definito il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. In merito ai parametri tariffari Il regime giuridico delle prestazioni professionali prevede la prevalenza degli accordi tra le parti rispetto ai parametri tariffari. La giurisprudenza ha, in più occasioni, affermato che il corrispettivo dell'avvocato va determinato in base alle tariffe solo quando non sia stato liberamente pattuito dalle parti. Infatti, la legge codicistica individua dei criteri preferenziali al fine di determinare il compenso. In primo luogo, vi è la convenzione pagina 5 di 8 intervenuta tra le parti;
solo in assenza di questa si passa alle tariffe e, infine, agli usi o, in mancanza, alla determinazione giudiziale.
Dunque, nella disciplina delle professioni intellettuali, il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere soltanto in assenza di pattuizioni al riguardo. In tale senso si sono espresse le sezioni unite della Suprema Corte di legittimità nel 2005 con sentenza n. 18450.
- In relazione alla deliberazione commissariale n. 76 del 10/04/2017 Il accettava, con la delibera fatta valere ai fini del ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3617 del 06/12/2017, la proposta di parcella avanzata dai nominati difensori (delibera deputazione amministrativa n.118 del 26/4/2016). Dopo un anno dall'accettazione della proposta di compensi, di cui innanzi si è detto, il ha Parte_1 adottato a mezzo di un Commissario, un atto di revoca dell'accettazione della proposta di parcella fatta valere nel presente giudizio, mai portata a conoscenza, detta revoca, ai difensori già nominati. Tanto vero che, con istanza di accesso agli atti formulata in data 20/06/2017, l'avv. Andreotta richiese di conoscere il parere del Direttore Amministrativo richiamato nella detta determina commissariale (n.76 del 10/4/2017). L'annullamento d'ufficio, unitamente alla revoca del provvedimento di una p.a. costituiscono ipotesi in cui l'amministrazione agisce in autotutela. Tale potere si esercita tramite l'adozione di provvedimenti di secondo grado, con cui l'amministrazione incide su precedenti provvedimenti emessi con la volontà di tutelare il supremo interesse pubblico.
Per quanto concerne il termine ragionevole, esso è chiaramente posto a tutela del legittimo affidamento nutrito dal privato destinatario del precedente provvedimento, consolidatosi con il decorso del tempo. Pur non essendo precisato un termine rigido, è chiaro che il potere di annullamento decresce con il passare del tempo. Nella fattispecie, si chiarisce che il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata. Di conseguenza, assunta l'obbligazione contrattuale, e pattuito (con la delibera del 26/4/2016 n.118) il compenso professionale, le conseguenze sul piano negoziale non possono essere più ritrattate e non può l'ente unilateralmente sottrarsi a mezzo di proprie delibere o atti autodeterminativi e ciò per chiari motivi di correttezza contrattuale e buona fede. L'autore della richiamata revoca, il Commissario nominato con decreto del Pt_2
Presidente della Giunta Regionale n.189 del 2016, aveva il compito di indire nuove elezioni da tenersi entro i successivi 180 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, nonché di assicurare, nelle more della ricostituzione degli organi consortili, il regolare funzionamento dell'ente, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale dovendo, perciò, egli attendere , non ad un attività “ispettiva”, bensì solo ad una attività di ordinaria amministrazione.
pagina 6 di 8 Ne consegue che non può attribuirsi alcun valore al provvedimento di revoca della delibera assunto dal Franza. Infatti, con il decreto di nomina veniva CP_2 conferito al commissario solo il potere di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo organo consortile assicurando il regolare funzionamento dell'ente e l'ordinaria amministrazione nelle more dell'elezione dei nuovi organi consortili, senza avere influenza alcuna su atti posti in essere precedentemente. Si aggiunga che parte opposta provvedeva a comunicare solo in data 01/06/2017 l'esistenza della revoca e, infatti, veniva esperita un'apposita richiesta di accesso documentale in data 20/06/2017. Si evidenzia il è ente pubblico economico e, quindi, non ha alcun potere Parte_1 autoritativo. Accettata la parcella proposta dai difensori con atto ritualmente pubblicato e munito di efficacia, non può ipotizzarsi l'esercizio dell'autotutela, non avendo i poteri autoritativi riconosciuti alla P.A., in quanto “solo” ente pubblico economico (e non ente pubblico); non può, per tale motivo, adottare, in alcun caso, provvedimenti di autotutela (Cass., 31/10/2016, n. 21990). L'atto di affidamento dell'incarico da parte del configura espressione di non Parte_1 poteri pubblicistici, ma di autonomia negoziale privatistica;
ciò comporta che il diritto del professionista al compenso, il quale insorge dopo che la deliberazione consortile di conferimento dell'incarico si sia tradotta nella costituzione del rapporto di prestazione d'opera professionale, resta insensibile a eventuali vizi di detta deliberazione. Una volta sottoscritto il contratto d'opera professionale il rapporto tra le parti diventa paritetico (Cass. 21990/2016) e, pertanto, non ha alcun rilievo la revoca di un'accettazione già fatta. Non può l'ente unilateralmente sottrarsi a mezzo di proprie delibere o atti autodeterminativi. Va pertanto rigettata la opposizione e va dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3617 – 17. Rispetto alla domanda di liquidazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, la Suprema Corte di Legittimità statuisce che, a mente dell'art. 3 del detto d.lgs., questa compete a qualsiasi creditore ed anche nello specifico caso della prestazione professionale. Nel caso di specie vanno riconosciuti tali interessi a decorrere dalla delibera consortile del 26/04/2016, Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 3617/2017;
- condanna il al pagamento degli interessi di mora Parte_1 liquidati a far data dalla delibera del 24/06/2016 e fino al soddisfo;
pagina 7 di 8 - condanna parte opponente alla rifusione delle spese giudiziarie pari ad euro € 8.000,00 oltre competenze di causa, con gli accessori di legge;
Salerno 12 mar. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
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