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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/11/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 304/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 304/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFAELLA Parte_1 C.F._1 LUCCHI, elettivamente domiciliato in VIA NATALE DELL'AMORE, N. 20, 47521 CESENA, presso il difensore avv. RAFFAELLA LUCCHI
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIARA ZOLI, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in P.ZZA MAZZINI, N. 17, CASTROCARO TERME, presso il difensore avv. CHIARA ZOLI
CONVENUTO nonché
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA CP_2 C.F._3 MONTELEONE, elettivamente domiciliato in PIAZZA M. GUIDAZZI, N. 3, 47023 CESENA, presso il difensore avv. ANTONELLA MONTELEONE
ZO AM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 4 giugno 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 13.09.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 telematicamente depositato in data 29.05.2025, ovvero: “Questa difesa riportandosi ai precedenti scritti difensivi, CONCLUDE Affinché l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia, respinta ogni contraria azione ed eccezione disattesa e reietta della difesa di , in accoglimento della presente Controparte_1 domanda, accertare e dichiarare, per i motivi dedotti negli atti introduttivi, il diritto dell'attore alla restituzione degli acconti versati in occasione della sottoscrizione della scrittura privata del
pagina 1 di 13 04.04.2025 e per l'effetto condannare il IG. alla restituzione della somma di sua Controparte_1 spettanza di euro 10.600,00 (avendo la chiamata in causa già corrisposto la propria CP_2 quota, a seguito di transazione del 16.11.2023) da lui trattenuta dopo il suo recesso dalla promessa di vendita per alienazione a terzi dell'immobile in oggetto, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date in cui tale somma doveva essere restituita o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo. Con vittoria di compenso professionale e, sussistendo i gravi motivi, con condanna del IG.
[...]
delle spese sostenute dal IG. per la procedura di negoziazione assistita da CP_1 Parte_1 avvocati”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_1 conclusioni telematicamente depositato in data 3.06.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, dichiarare: - in via preliminare che ci si oppone alla richiesta di estromissione dal giudizio da parte della IG.ra , eccependone l'illegittimità in quanto la CP_2 terza chiamata, quale condebitrice in solido dell'originario debito, al di là dell'avvenuto pagamento della metà del debito avvenuto in corso di causa, rimane condebitrice alla pari del IG. , nella CP_1 denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea;
- in via principale e nel merito: respingere la domanda attorea perché infondata ed illegittima per i motivi espressi in atti: - accertare la nullità dell'atto di citazione per mancanza di prova circa la titolarità del credito vantato e/o comunque il titolo è nullo e la domanda va respinta e, comunque, - dichiarare illegittima ed infondata la domanda contenuta in atti per intervenuta prescrizione estintiva del credito e, nella denegata ipotesi di accoglimento, dichiarare soddisfatto il credito complessivo con il pagamento spontaneo della sig.ra
e carenza di legittimazione attiva solidale del sig. per l'intera somma CP_2 Parte_1 richiesta, anche e per gli effetti di cui all'art. 180 c.c. -Con vittoria di spese e compensi di causa oltre al 15% per rimborso spese generali forfettarie di studio ed art. 2 II comma Decreto n. 55 del 10/03/2015 oltre c.p.a. come per legge”;
- parte terza chiamata ha concluso come da foglio di precisazione delle CP_2 conclusioni telematicamente depositato in data 29.05.2025, ovvero: “Voglia il Tribunale, - preso atto della transazione conclusa da e in data 16.11.2023, avente ad oggetto la Parte_1 CP_2 restituzione della somma corrispondente alla quota del 50% dovuta da nonché del CP_2 versamento in data 29.12.2023 della somma di € 11.800,00, a favore di e Parte_1 Pt_2
in esecuzione della suddetta transazione, dichiarare che nulla è dovuto da parte di
[...] CP_2 e disporre l'estromissione della stessa dal giudizio, poiché l'obbligazione è estinta per
[...] avvenuta transazione;
- preso atto, altresì, dello scioglimento del vincolo solidale per effetto dell'intervenuta transazione fra e respingere tutte le domande di Parte_1 CP_2
nei confronti di con vittoria di spese”. Controparte_1 CP_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo promissario Parte_1 acquirente o creditore) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì, (di Controparte_1 seguito anche solo promittente venditore o condebitore solidale) al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate – l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 4.06.2025. In particolare, deduceva di essere creditore, insieme alla moglie, in regime patrimoniale Parte_1 di comunione dei beni, nei confronti della figlia e dell'allora marito di Parte_2 CP_2 lei della somma di euro 21.200,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, in Controparte_1 ragione delle previsioni contrattuali di cui alla scrittura privata sottoscritta fra le parti in data 1.04.2005, essendo i debitori solidali / promittenti venditori venuti meno alla promessa di vendere il proprio immobile sito in Cesena via Piemonte, n. 225 all'odierna parte attrice ed avendo nei fatti esercitato il diritto al recesso convenzionalmente previsto. Sul punto, parte attrice dava atto di aver Parte_1 versato in contanti l'importo di euro 21.200,00 in favore dei promittenti venditori, a titolo di primo pagina 2 di 13 acconto di inizio pagamento del prezzo pattuito per il trasferimento immobiliare e di caparra penitenziale e lamentava che una tale somma non gli era mai stata restituita pur a seguito della documentata vendita dell'immobile a soggetti terzi, nell'anno 2007, da parte della figlia CP_2 e del genero , in spregio a quanto concordato nella scrittura privata sottoscritta tra le Controparte_1 parti in data 1.04.2005. Pertanto, risultati vani i tentativi stragiudiziali di recupero del credito, originariamente verbali e poi con formale lettera di costituzione in mora del debitore solidale avvenuta in data 28.07.2028, stante la ferma opposizione manifestata da , il creditore si vedeva costretto ad Controparte_1 Parte_1 agire in giudizio per ottenere la restituzione delle somme versate e mai restituite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.06.2023, si costituiva CP_1
, eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'avversaria azione giudiziale per mancato
[...] esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria. In particolare, forniva una propria ricostruzione fattuale delle vicende oggetto di Controparte_1 causa, dando atto che: a) la somma di euro 21.200,00 era stata sì corrisposta da e Parte_1 alla figlia e all'allora convivente di lei per aiutarli ad Parte_2 CP_2 Controparte_1 affrontare difficoltà economiche, ma senza manifestare alcuna volontà di ottenere la restituzione della somma;
b) a seguito dell'acquisto dell'immobile oggetto della scrittura privata da parte di CP_2 e di , nel 2005 e decidevano di impegnarsi
[...] Controparte_1 Parte_1 Parte_2 ad acquistare lo stesso immobile, accollandosi le rate di mutuo non pagate;
c) con il benestare di
[...]
e della di lui moglie nel 2007 i promittenti venditori decidevano di vendere a Pt_1 Parte_2 soggetti terzi l'immobile oggetto di scrittura privata per acquistarne un altro sito in Longiano e più consono alle proprie esigenze abitative;
d) a seguito di tali compravendite immobiliari intervenute nell'anno 2007, né né avevano mai avanzato pretese in ordine alla Parte_1 Parte_2 restituzione della somma oggetto di causa, bensì avevano dichiarato apertamente che non vi era altro da dover sostenere nei loro confronti, facendo intendere come l'accordo sottoscritto in data 1.04.2005 fosse da ritenersi superato senza oneri;
e) la prima missiva con richiesta di restituzione della somma pari ad euro 21.200,00 veniva ricevuta da solo nell'anno 2018 ovvero a distanza di Controparte_1 oltre undici anni dai fatti di causa e nelle more della separazione giudiziale dei coniugi a quella data in corso con la moglie CP_2
Pertanto, parte attrice eccepiva preliminarmente la prescrizione decennale del presunto credito vantato da la pretestuosità delle domande avanzate nonché la nullità della domanda per carenza Parte_1 di prova del credito vantato. Sul punto, evidenziava come la scrittura privata fosse Controparte_1 carente di sottoscrizione in tutte le pagine e di come, al suo interno, non fosse presente alcun impegno da parte dei promittenti venditori alla restituzione della somma anticipata dai promissari acquirenti. Inoltre, parte convenuta eccepiva l'illegittimità e l'infondatezza parziale della domanda per carenza di legittimazione attiva, vertendosi nella specie in un'ipotesi di contitolarità del credito azionato tra
[...] e la di lui moglie non avendo, dunque, parte attrice fornito prova circa la Pt_1 Parte_2 propria legittimazione attiva di richiedere l'intero importo anticipato in favore dei promittenti venditori. Da ultimo e nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversaria domanda giudiziale, parte convenuta formulava ai sensi dell'art. 269 c.p.c. istanza di Controparte_1 autorizzazione alla chiamata in causa del terzo in quanto contitolare del debito. CP_2
Con decreto del 5.06.2023, ritenuta ammissibile la chiamata in causa del terzo CP_2 contenuta nella comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta depositata Controparte_1 tempestivamente in data 1.06.2023, il giudice differiva l'udienza di comparizione delle parti al 29.11.2023, affinché il convenuto provvedesse a chiamare in causa il terzo Controparte_1 chiamato con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.. CP_2
Con decreto del 7.07.2023, letta l'istanza dell'avv. Chiara Zoli, difensore di parte convenuta, depositata in data 4.07.2023, il giudice dava atto della sospensione dei termini di cui all'art. 183,
pagina 3 di 13 comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 d.l. 61/2023 nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 luglio 2023 e differiva, per l'effetto, l'udienza di comparizione delle parti al 24.01.2024. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.12.2023, si costituiva CP_2
dando atto di non aver ricevuto, anteriormente alla notifica dell'atto di chiamata in causa,
[...] alcuna preventiva richiesta di restituzione della somma oggetto del giudizio introdotto dal padre. In particolare, parte terza chiamata dava atto di essersi immediatamente attivata, a CP_2 seguito della ricezione dell'atto di chiamata in causa, al fine di addivenire ad un accordo transattivo con il padre finalizzato alla restituzione della quota di propria competenza e che in effetti si Parte_1 perfezionava tra le predette parti in data 16.11.2023; inoltre, dava atto di aver adempiuto ad un tale accordo transattivo mediante bonifico bancario, effettuato in data 27.12.2023, a favore del padre
[...] per l'importo complessivo pattuito pari ad euro 11.800,00, così estinguendo la propria parte di Pt_1 debito derivante dalla scrittura privata sottoscritta in data 1.04.2005. Pertanto, evidenziando di aver riconosciuto ed onorato, nei limiti della propria quota, il debito contratto con il padre chiedeva la propria estromissione dal presente giudizio. Parte_1 CP_2
Con ordinanza del 25.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.01.2024, verificata, innanzitutto, la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti e sentiti i difensori delle parti in udienza, il giudice rigettava la richiesta di estromissione formulata da parte terza chiamata stante l'opposizione manifestata da parte convenuta , disponeva CP_2 Controparte_1 l'esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria, assegnando a parte attrice termine per procedere all'invito delle controparti, assegnava su richiesta alle medesime parti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3, c.p.c. con decorrenza differita per consentire lo svolgimento della disposta negoziazione assistita obbligatoria e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie. Con ordinanza del 13.09.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.09.2024, rilevato che le parti avevano offerto in comunicazione documentazione attestante l'instaurazione e l'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, il giudice non ammetteva le istanze istruttorie richieste dalle parti e, dunque, ritenuta la causa matura per la decisione fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 4.06.2025, dando atto dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione (2020 e 2021), nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione del codice dell'insolvenza e della crisi d'impresa e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio.
All'udienza del 4.06.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 13.09.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 5.06.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi depositate dalle parti.
***
Le domande proposte dal creditore nei confronti del promittente venditore Parte_1 receduto sono risultate fondate alla luce della documentazione offerta in Controparte_1 comunicazione e vengono, quindi, accolte, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Diversamente, le reiterate domande (garanzia impropria e/o regresso del condebitore solidale) proposte da parte convenuta nei confronti di parte terza chiamata Controparte_1 CP_2 sono infondate e vengono in ogni caso rigettate, non sussistendone i relativi presupposti di legge. 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame.
pagina 4 di 13 1.1 Innanzitutto in via preliminare ed in rito, si ritiene opportuno evidenziare che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve considerarsi ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione da parte attrice in relazione all'effettiva instaurazione del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 132/2014, convertito con modifiche con legge n. 162/2014, avendo ad oggetto il presente giudizio la pretesa attorea di pagamento, a titolo di restituzione, di somme di denaro non eccedenti il limite di valore di euro 50.000,00 in materia di diritti disponibili e ove non si tratti di uno dei casi di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010 (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 e 4 allegati alla prima memoria istruttoria di parte attrice). 1.2 Ancora in via preliminare, si deve ribadire che, a seguito dell'atto di chiamata in causa di terzo posto in essere da parte convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. nei confronti del Controparte_1 condebitore solidale (cfr. nota di deposito di parte convenuta del 17.01.2024) e del CP_2 mancato assenso della stessa parte convenuta all'estromissione in prima udienza del terzo chiamato ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. - non versandosi in alcuna delle altre ipotesi tipiche di cui agli artt. 108 e 109 c.p.c. -, quest'ultimo è certamente ancora parte del presente giudizio di merito. Ciò doverosamente premesso, sempre in relazione ad una tale parte processuale chiamata in causa vanno sin d'ora, altresì, effettuate le seguenti precisazioni. Con specifico riferimento al rapporto processuale tra il terzo chiamato e parte CP_2 attrice ci si limita a rilevare che, da un lato, parte attrice non ha azionato alcuna pretesa Parte_1 creditoria diretta nei confronti del condebitore solidale né originariamente, né CP_2 eventualmente estendendo la propria domanda giudiziale di pagamento a titolo di restituzione di quanto anticipato, anche nei confronti del terzo chiamato;
mentre, dall'altro lato, si deve evidenziare come non risulti integrata nella specie alcuna altra ipotesi di estensione automatica della domanda al terzo chiamato in causa dal convenuto (cfr. Cass. n. 8411 del 27.04.2016, Cass. n. 1043 del 17.01.2019, Cass. n. 32556 del 14.12.2024 in materia di risarcimento danni). Anzi, parte attrice sin dalla prima difesa utile ha confermato l'intervenuto accordo transattivo raggiunto con il terzo chiamato nelle more del presente giudizio, offrendo in comunicazione copia CP_2 della transazione parziale conclusa con scrittura privata datata 16.11.2023, a seguito della chiamata in causa della figlia, nonché dichiarazione dell'intervenuto pagamento pro quota pari ad euro 11.800,00, ricevuto da in data 29.12.2023 (cfr. doc. allegati alla nota di deposito autorizzata del CP_2
24.01.2024 e doc. nn. 1, 2, 3 parte terza chiamata). In un tale contesto probatorio, oltre a non sussistere alcuna pretesa creditoria giudiziale da parte del creditore nei confronti del debitore solidale quest'ultima ha comunque Parte_1 CP_2 dimostrato di aver effettuato la predetta transazione parziale con il creditore, limitatamente alla propria quota del complessivo debito solidale, con conseguente ed automatica liberazione dell'altro debitore solidale per la parte di debito estinto (cfr. Cass. n. 2426 del 25.01.2024 e Cass. n. 7094 del 03.03.2022). Pertanto, si anticipa sin d'ora che una tale documentata eccezionale situazione tra le predette parti processuali legittima in ogni caso l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse. Con specifico riferimento al rapporto processuale tra il terzo chiamato e parte CP_2 convenuta chiamante , invece, si deve innanzitutto rilevare come costituisca Controparte_1 circostanza fattuale non in contestazione tra le medesime parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la qualifica degli stessi come debitori solidali in relazione alla scrittura privata del 1.04.2005 di cui si dirà meglio nel proseguo quanto ai contenuti e alle specifiche obbligazioni ivi assunte (cfr. doc. n. 1 parte attrice) e come, altresì, nel caso di specie, in ragione della documentata estinzione pro quota del debito solidale in forza della già accertata transazione parziale conclusa dal debitore solidale non vi CP_2 siano i presupposti per l'applicazione della distinta disciplina codicistica di cui all'art. 1304 c.c.. Quanto poi alla reiterata pretesa giudiziale di parte convenuta nei confronti di in termini CP_2 testuali per cui “(…) al di là dell'avvenuto pagamento della metà del debito avvenuto in corso di causa, rimane condebitrice alla pari del IG. , nella denegata ipotesi di accoglimento della CP_1 domanda attorea (…)”, ci si limita a rilevare l'infondatezza di una tale domanda – anche volendola pagina 5 di 13 qualificare in termini di regresso interno tra condebitori solidali – ai sensi della disciplina codicistica di cui agli artt. 1292 e ss. c.c.. Da un lato, infatti, legittimato a far valere la pretesa in via diretta nei confronti del condebitore solidale, a propria scelta, è il creditore e non già il condebitore solidale;
dall'altro lato, non vi è ragione, nella specie, per agire in regresso risultando in atti che l'unico condebitore solidale – parzialmente - adempiente rispetto alla medesima obbligazione restitutoria convenzionalmente assunta in data 1.04.2005, è proprio unica parte processuale che CP_2 sarebbe eventualmente legittimata al regresso nei rapporti interni nei confronti del condebitore inadempiente ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c., avendo peraltro pagato una Controparte_1 quota, seppur di poco, superiore al proprio 50% in favore del creditore (euro 11.800,00 Parte_1 a fronte della somma oggetto dell'originaria domanda restitutoria pari ad euro 21.200,00).
In aggiunta e sempre a seguito della costituzione in giudizio del terzo chiamato CP_2 di rilievo dirimente ai fini della presente decisione è la legittima modificazione della domanda proposta dal creditore nei confronti di parte convenuta , riducendo la propria Parte_1 Controparte_1 originaria pretesa restitutoria in linea capitale pari ad euro 21.200,00 nell'ambito della prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. nei limiti della minor somma pari ad euro 10.600,00 sempre a titolo di restituzione dell'acconto versato contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata del 1.04.2005, in conseguenza del recesso dei promittenti venditori dalla promessa di vendita dell'immobile di proprietà sito in Cesena, via Piemonte n. 225 (cfr. doc. n. 1 parte attrice). Una tale conseguente e corretta emendatio libelli ad opera di parte attrice, peraltro, contribuisce a far ritenere sia sostanzialmente ingiustificata l'opposizione all'estromissione della parte terza chiamata manifestata da parte convenuta, che infondata la domanda proposta e reiterata da Controparte_1 nei confronti del condebitore solidale che ha già adempiuto pro quota nei confronti del CP_2 medesimo creditore (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 parte terza chiamata). 1.3 Sempre preliminarmente ed in ragione dell'espressa eccezione sollevata da parte convenuta, si deve accertare la piena legittimazione attiva del creditore ad agire in giudizio per Parte_1 ottenere la restituzione di quanto anticipato in favore di e di a Controparte_1 CP_2 seguito del recesso di questi ultimi dalla proposta di vendita immobiliare sottoscritta in data 1.04.2005. Si deve evidenziare come l'odierno attore sia coniugato in regime di comunione dei beni con Pt_2 (cfr. doc. n. 5 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice) e come la somma pari ad
[...] euro 21.200,00 versata a titolo di acconto in favore di e provenga Controparte_1 CP_2 pacificamente dalla comunione legale dei coniugi e debba quindi essere restituita la stessa, avendo ciascun coniuge il potere di disporre e di amministrare i beni della comunione legale, nonché di rappresentanza in giudizio della stessa ai sensi dell'art. 180 c.c.; ovviamente fatta salva la specifica disciplina prevista nei rapporti interni e a tutela dei coniugi medesimi, che in ogni caso è del tutto irrilevante nel caso di specie, in cui l'azione di recupero del credito nell'interesse della comunione legale è stata proposta da nei confronti di un soggetto terzo. Parte_1 Pertanto, il coniuge in comunione legale dei beni è certamente legittimato a richiedere Parte_1 al condebitore solidale la restituzione della complessiva somma anticipata dalla Controparte_1 parte contrattualmente indicata nelle persone dei coniugi e (cfr. doc. n. 1 Parte_1 Parte_2 parte attrice) ovvero non già ad un singolo coniuge ma direttamente alla comunione legale senza quote. Ancora a tale specifico proposito, si deve altresì ricordare che, in ogni caso, è senza dubbio vero quanto dedotto da parte convenuta, circa il fatto che il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, ma in ogni caso ciò è possibile solo “quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale”. In ogni caso e per quanto riguarda la legittimazione attiva del creditore la disciplina di cui all'art. 1296 c.c., per le ragioni già evidenziate, non è applicabile all'ipotesi in esame. 1.4 In aggiunta e sempre ai fini della decisione della controversia in esame, si rende necessario preliminarmente delineare le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione.
pagina 6 di 13 Il presente giudizio trae origine dalla non contestata scrittura privata datata “Cesena, 1.04.2005” e rubricata “Promessa di vendita, condizionata a possibilità di recesso” stipulata, da una parte, da e da in qualità di proprietari dell'immobile promesso in Controparte_1 CP_2 vendita sito in Cesena via Piemonte n. 225 e, dall'altra parte, dai coniugi in comunione legale dei beni, e ed avente ad oggetto una pluralità di obbligazioni che danno vita ad Parte_1 Parte_2 un articolato contratto atipico, misto di vendita immobiliare, di prestito tra privati e di garanzia personale pur sempre meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.. Alla luce della complessiva analisi ed interpretazione del regolamento contrattuale previsto dalle parti contraenti, sulla base di criteri ermeneutici tanto testuali, quanto sistematici, non vi è dubbio che un tale accordo contrattuale abbia una prevalente funzione economico sociale in concreto tesa a garantire personalmente da parte dei suoceri e gli allora conviventi e in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2 relazione all'operazione di acquisto immobiliare e contestuale apertura di un finanziamento bancario garantito da ipoteca sull'immobile acquistato sito in Cesena via Piemonte n. 225, dagli stessi posta in essere nell'anno 2005, come da documentazione prodotta dalla stessa parte convenuta. A fronte della stipulazione del contratto e del perfezionamento dello stesso, ai fini della presente decisione, si ritiene opportuno richiamare le principali obbligazioni assunte dalle parti contraenti. In particolare e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, si deve evidenziare come le parti contraenti abbiano pattuito, quanto alla componente pattizia riconducibile alla causa di vendita, al punto I che “I IGg. e , ciascuno per la propria Controparte_1 CP_2 quota e insieme, per la totale proprietà, promettono di vendere, salvo la possibilità di recesso alle condizioni sotto pattuite, ai IGnori e che accettano e promettono di Parte_1 Parte_2 acquistare per se stessi e/o per altre persone o società che si riservano di nominare al momento dell'atto notarile di compravendita relativo o anche prima, la piena proprietà del seguente immobile: casa civile abitazione con relativi servizi, accessori e con relativa corte di terreno sottostante e circostante che ne costituisce pertinenza, posta a Cesena via Piemonte n. 225, di cui in “premessa”, libera da cose o persone” e al successivo punto III che “Il prezzo della presente promessa di compravendita è fissato in complessiva euro 200.000,00 a copro e nello stato di fatto in cui si trova;
e tale prezzo pattuito verrà pagato come segue in modo dilazionato e senza interessi per dilazione pagamenti e senza altri aumenti per qualsiasi motivo del prezzo convenuto”. Quanto, poi, alla componente pattizia riconducibile alla causa latu sensu di prestito personale, ci si limita a riportare testualmente il contenuto del punto III a) per cui la scrittura privata “Promessa di vendita, condizionata a possibilità di recesso” contiene anche prova dell'erogazione di somme e relativa quietanza di pagamento nella parte in cui prevede “Euro 21.200,00 in contanti vengono pagate ora ai IGg. e , a titolo di primo acconto di inizio pagamento e di Controparte_1 CP_2 caparra penitenziale e, con la firma del presente atto, le parti si rilasciano quietanza reciproca”, nonché la previsione espressa al successivo punto VI per cui “ e Controparte_1 CP_2 possono recedere dalla presente promessa di vendita mediante la loro effettuazione delle seguenti condizioni: restituzione a e o loro aventi causa, del primo e del Parte_1 Parte_2 secondo acconto più interessi come pattuiti, alle date pattuite, di cui ai punti e ai sottopunti soprastanti”. Per completezza espositiva ed in ragione dell'eccezione sollevata da parte convenuta circa l'inesistenza di un impegno alla restituzione delle somme ricevute a titolo di acconto da parte dei promittenti venditori, si deve evidenziare come una tale ricostruzione giuridica di parte, oltre a risultare testualmente smentita dalle specifiche pattuizioni contrattuali sopra riportate, è altresì priva di pregio se si tiene conto dell'ulteriore impegno convenzionale statuito dalle parti contraenti al punto VII b) – ipotesi non verificatasi nel caso di specie, ma che deve in ogni caso essere considerata ed interpretata ai sensi degli artt. 1363, 1366 e 1367 c.c. – per cui “inoltre le parti sono consce che anche con l'avverarsi del punto VII a) i IGg. e resteranno debitori di e Controparte_1 CP_2 Parte_1
o loro aventi causa delle somme pagate in acconto per il presente compromesso (…)”. Parte_2 Evidente è che l'espressione utilizzata “resteranno debitori” indica la volontà delle parti contraenti, pagina 7 di 13 nella specifica ipotesi considerata, di regolamentare i reciproci interessi e rapporti contrattuali in linea con la generale disciplina pattizia dagli stessi già esplicitata per altre ipotesi, quale ad esempio il recesso dei promittenti venditori dalla promessa di vendita immobiliare. In ultima analisi e con specifico riferimento alla ulteriore componente pattizia con causa di garanzia personale atipica, in forza del generale potere di qualificazione giuridica riservato al giudice ai sensi degli artt. 99, 112 e 113 c.p.c., si deve rilevare come l'intera scrittura privata sottoscritta in data 1.04.2005, in tutte le circostanze fattuali ipotizzate dalle parti contraenti e preventivamente regolamentate per concorde volontà delle stesse, sia nella sostanza volta a tutelare massimamente le libere scelte e le necessità operative che riguarderanno in futuro la parte contraente dei promittenti venditori, prima, e, poi, a riequilibrare successivamente l'assetto degli interessi sotteso al complesso sinallagma contrattuale, nonché le conseguenti ripercussioni sull'altra parte contraente dei promissari acquirenti. In particolare, a tale specifico proposito, si riportano le condizioni contrattuali aventi ad oggetto circostanze fattuali – differenti dall'ipotesi ordinaria sancita al punto III c) - al cui verificarsi le parti hanno pattuito “la conferma automatica del presente compromesso”: da un lato, l'ipotesi di cui al punto IV a) ovvero “mancata restituzione entro il 31/03/2010 di una parte dei primi due acconti di cui ai punti III a) e III b) versati da e , cioè di euro 10.000,00 (…)” con le Parte_1 Parte_2 conseguenze espresse indicate nel collegato punto IV c); dall'altro lato, l'ipotesi di cui al distinto punto V a) ovvero “mancata restituzione entro il 31/03/2015 della restante parte degli acconti versati da
e ”, con le conseguenze espresse indicate nel collegato punto V b). Parte_1 Parte_2
Dagli atti del presente giudizio emerge, inoltre, documentalmente che l'immobile oggetto della sopra analizzata scrittura privata del 1.04.2005 è stato venduto dai proprietari e Controparte_1 con atto notarile del 16.04.2007 al terzo , al prezzo convenuto in CP_2 Controparte_3 euro 205.000,00 (cfr. doc. n. 5 parte convenuta) e che il creditore con lettera Persona_1 raccomandata A/R datata 28.07.2018, ricevuta dal destinatario in data 1.08.2018 Controparte_1
(cfr. doc. n. 2 parte attrice), ha intimato al debitore solidale di provvedere alla restituzione di quanto anticipato in forza della “promessa di vendita condizionata a possibilità di recesso” del 1.04.2005 in ragione della nota e pacifica vendita dell'immobile sito in Cesena via Piemonte n. 225. 2. Tutto ciò doverosamente premesso e ricostruito, non vi è dubbio che nell'ambito del presente giudizio parte attrice abbia fornito idonea prova della fonte negoziale del proprio diritto alla restituzione dell'importo in linea capitale - ridotto nel corso del giudizio – pari ad euro 10.600,00 e della intervenuta scadenza del relativo termine convenzionale, nonché allegato specificamente la circostanza fattuale dell'inadempimento imputabile al condebitore solidale , con Controparte_1 conseguente necessità di accogliere le domande attoree proposte nei confronti di parte convenuta. E' infatti emerso in via documentale, per le ragioni già accertate in premessa e che in ogni caso verranno meglio approfondite sotto ulteriori profili di analisi nel proseguo della presente motivazione, l'impegno dei condebitori solidali e in caso di legittimo recesso Controparte_1 CP_2 dall'accordo contrattuale concluso in data 1.04.2005, come previsto dal punto VI del relativo regolamento, a restituire ai promissari acquirenti nonché coniugi in regime di comunione legale dei beni, e , quanto dagli stessi versato in acconto e l'intervenuta transazione Parte_1 Parte_2 parziale conclusa in pendenza del presente giudizio di merito dal condebitore CP_2 Diversamente, alla luce delle complessive risultanze probatorie emerse nel corso del presente giudizio, parte convenuta non ha assolto in maniera idonea al proprio contrapposto onere Controparte_1 della prova relativo a fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi dell'altrui pretesa restitutoria (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). 2.1 In primo luogo, senza dubbio destituita di fondamento è la doglianza proposta da parte convenuta in termini di nullità dell'accordo contrattuale per mancata sottoscrizione ad opera delle parti contraenti di tutte le pagine della scrittura privata del 1.04.2005. A tal proposito, ci si limita a richiamare la nota disciplina codicistica in materia di efficacia probatoria della scrittura privata, nonché a ricordare il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale pagina 8 di 13 in base al quale “in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso” (cfr. Cass. n. 4886 del 01.03.2007). Un tale strumento processuale non è stato formalmente proposto dallo stesso condebitore solidale convenuto, il quale si è limitato ad una formalistica contestazione, a fronte peraltro di una chiara e non disconosciuta scrittura privata, prodotta dalla controparte, che riporta testualmente tanto nella parte alta della prima pagina l'espressa indicazione della parte contraente , individuato Controparte_1 specificamente con le relative generalità, quanto in ognuno dei tre fogli che compongono il documento l'indicazione del proprio nominativo ed in calce al terzo ed ultimo foglio la propria sottoscrizione e la data apposte di pugno, di fianco al proprio nominativo riportato con caratteri a macchina. Pertanto, l'attribuibilità alla parte contraente , che ha apposto la propria Controparte_1 sottoscrizione di pugno in calce, mai formalmente disconosciuta dalla parte nelle more del presente giudizio, nell'esercizio della propria libera autonomia negoziale, delle dichiarazioni e dell'assunzione delle obbligazioni riportate nel regolamento contrattuale risulta, pertanto, evidente, così come la volontarietà dell'attività negoziale posta in essere dall'odierna parte convenuta all'epoca dei fatti. Ne consegue, quindi, per un verso, la piena validità della scrittura privata conclusa dalle parti contraenti in data 1.04.2005 (cfr. doc. n. 1 parte attrice), che ha forza di legge tra le stesse ai sensi dell'art. 1372 c.c. e produce i propri effetti nei confronti delle stesse, che si sono obbligate al suo rispetto in sede di stipulazione, anche in forza dei generali principi di correttezza e buona fede che devono guidare le parti contraenti nell'esercizio sul mercato della propria autonomia contrattuale. Per altro verso, non si può che richiamare integralmente le valutazioni già condotte nell'ambito dell'ordinanza istruttoria del 13.09.2024, con cui non sono state ammesse le istanze istruttorie formulate dalle parti, in quanto, in relazione allo specifico thema decidendum, eventuali e solo dedotti patti aggiunti e/o modificativi successivi all'originario accordo contrattuale concluso in forma scritta non possono essere provati per testimoni (cfr. artt. 2721 e 2723 c.c. nonché Cass. n. 14457 del 7.06.2013 e Cass. n. 7940 del 20.04.2020) ed in ogni caso eventuali atti interruttivi del termine di prescrizione, in un tale contesto, necessitano di essere documentati per iscritto quanto all'espressa e manifesta volontà del creditore, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto e di voler agire per il recupero della propria pretesa creditoria (cfr. artt. 1219 e 2943 c.c., nonché ex multis Cass. n. 27944 del 23.09.2022). 2.2 In secondo luogo, parimenti non condivisibile è l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata da parte convenuta in relazione alla domanda restitutoria proposta da Controparte_1 parte attrice, con atto di citazione notificato in data 24.01.2023. Innanzitutto, si rende opportuno brevemente ricordare che, in tema di estinzione dell'obbligazione, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti, nell'ambito dell'ordinamento, inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere ovvero - con specifico riferimento al caso di interesse ai fini della presente decisione - dal giorno in cui ha scadenza l'ultima rata di rimborso della somma mutuata. In aggiunta, senza dubbio il termine di prescrizione nella specie applicabile è quello ordinario decennale, in assenza di una specifica previsione di legge di prescrizione breve applicabile. A tal proposito, ci si limita a richiamare il consolidato e condivisibile orientamento interpretativo elaborato dalla giurisprudenziale di legittimità nell'affermare che “nel contratto di mutuo, l'unicità pagina 9 di 13 dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (cfr. da ultimo Cass. n. 4232 del 10.02.2023, nonché già Cass. n. 17798 del 30.08.2011). Inoltre, tenuto conto degli ulteriori argomenti giuridici introdotti nel presente procedimento dalle parti, si rende altresì necessario richiamare testualmente l'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”. Facendo applicazione dei predetti principi giuridici, nel caso di specie, in considerazione della documentata lettera raccomandata A/R datata 28.07.2018, pacificamente ricevuta dal destinatario in data 1.08.2018 (cfr. doc. n. 2 parte attrice), il termine decennale di prescrizione Controparte_1 applicabile nella specie e decorrente dal dies a quo della scadenza dell'ultima rata di rimborso della somma anticipata e con impegno alla restituzione ad opera della controparte contrattuale non era certamente ancora scaduto alla data di proposizione del presente giudizio, in quanto, in ogni caso, ritualmente interrotto dal creditore nei confronti del proprio condebitore solidale. Parte_1 Sotto un primo profilo di analisi, non risulta senza dubbio condivisibile la ricostruzione giuridica sottesa alla difesa svolta sul punto da parte convenuta, in quanto alla luce della disciplina codicistica non rileva in ogni caso la data di conclusione dell'accordo contrattuale o la data di consegna della somma anticipata e da restituire (1.04.2005), quanto invece la data in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie, viene in rilievo lo specifico diritto in capo ai promissari acquirenti alla restituzione degli acconti versati ai promittenti venditori in forza della scrittura privata sottoscritta in data 1.04.2005 (cfr. doc. n. 1 parte attrice). Sotto un secondo profilo di analisi, si deve evidenziare in via assorbente come la concorde volontà negoziale delle parti contraenti abbia previsto, in ogni caso, dei termini in favore dei condebitori solidali per la restituzione degli acconti ricevuti e nello specifico, al punto IV a) la data del 31.03.2010 per la restituzione dell'importo limitato ad euro 10.000,00 e al punto V a) la data 31.03.2015 per la “restante parte degli acconti versati da e ”. Parte_1 Parte_2 Pertanto, in considerazione della complessiva interpretazione delle condizioni contrattuali inserite nel contratto a causa mista per cui è causa, tenuto conto dell'espressa previsione di tali termini per l'adempimento in favore dei condebitori solidali, non è certamente possibile considerare quale dies a quo la data di esercizio del diritto di recesso convenzionale da parte dei promittenti venditori (16.04.2007 ovvero la data di vendita a soggetto terzo del medesimo bene immobile promesso in vendita ai promissari acquirenti – cfr. doc. n. 5 parte convenuta), ma la data di legittimo esercizio del pattuito diritto alla restituzione degli acconti versati ovvero la scadenza dei termini per l'adempimento previsti per l'adempimento dei condebitori solidali (31.03.2010 e 31.03.2015). In via di ragione maggiormente liquida, tanto a volere qualificare come dies a quo la data di scadenza dell'obbligazione di restituzione parziale limitata all'importo pari ad euro 10.000,00, quanto la data di scadenza della complessiva obbligazione di restituzione degli acconti versati – soluzione preferibile in considerazione della causa mista dell'accordo contrattuale con funzione economico sociale anche di prestito personale -, la lettera raccomandata A/R datata 28.07.2018, pacificamente ricevuta dal destinatario in data 1.08.2018 ed avente ad oggetto formale costituzione in mora di Controparte_1 quest'ultimo in forza del medesimo titolo contrattuale azionato poi nella presente sede giudiziale contenziosa (cfr. doc. n. 2 parte attrice), costituisce un idoneo atto interruttivo del termine decennale ordinario di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme anticipate in capo al creditore. Pertanto ed in sintesi, l'azione proposta con deposito in data 1.02.2023 dell'atto di citazione, notificato all'odierna parte convenuta in data 24.01.2023 - è da considerarsi senza dubbio in alcun pagina 10 di 13 modo prescritta, non essendo decorso il termine di legge e sussistendo la prova documentale, quantomeno, di un idoneo atto interruttivo. 2.3 In terzo luogo, la scrittura privata del 1.04.2005, oltre che essere valida, è certamente anche efficace nei confronti delle odierne parti processuali, essendo risultate prive di pregio le formalistiche eccezioni e doglianze sollevate in via interpretativa da parte convenuta . Controparte_1 In primis, infatti, lungi dal configurare una condizione sospensiva meramente potestativa come pare ricostruire parte convenuta, le previsioni contrattuali circa la mancata restituzione degli acconti versati entro le date del 31.03.2010 e del 31.03.2015 e la conseguente conferma automatica della promessa di vendita dell'immobile sito in Cesena via Piemonte n. 225, non rappresentano avvenimenti futuri ed incerti dai quali le parti contraenti hanno fatto dipendere la produzione o meno di specifici effetti del negozio (condizione sospensiva o risolutiva), ma al verificarsi dei quali vengono confermati gli effetti già pattuiti e che interessano le parti contraenti in termini di contratto atipico con causa mista di vendita e di prestito personale. Inoltre ed in via dirimente, l'unica conditio facti di rilievo ai fini della presente decisione e rinvenibile nel regolamento contrattuale in esame risulta quella, indicata espressamente sin dal titolo della scrittura privata del 1.04.2005, che sancisce in via pattizia la facoltà di recesso dei promittenti venditori e dalla promessa di vendita immobiliare, prevista ai punti I e VI, per Controparte_1 CP_2 cui testualmente gli stessi “possono recedere dalla presente promessa di vendita mediante la loro effettuazione delle seguenti condizioni: restituzione a e o loro aventi Parte_1 Parte_2 causa, del primo e del secondo acconto più interessi come pattuiti, alle date pattuite, di cui ai punti e ai sottopunti soprastanti” (cfr. doc. n. 1 parte attrice). Una tale condizione ha natura risolutiva – con cui le parti contraenti hanno elevato a giuridica rilevanza i motivi soggettivi delle parti, che normalmente sono irrilevanti all'interno della materia contrattuale – e carattere potestativo, in quanto il fatto futuro ed incerto del recesso dalla promessa di vendita dipende dalla volontà di una delle parti contraenti. Risulta in ogni caso valida ed efficacie in quanto l'evento consiste in una dichiarazione di volontà che è il risultato complesso di una serie di motivi, rappresentanti da molteplici ed apprezzabili interessi della parte debitrice e non già in un fatto arbitrario della controparte (cfr. già Cass. n. 11774 del 21.05.2007 e Cass. n. 2497 del 10.02.2004). Nel caso di specie, la clausola per cui le parti contraenti hanno convenuto di consentire ai promittenti venditori di recedere ad nutum dall'accordo contrattuale, corrispettivamente impegna i medesimi beneficiari della stessa alla restituzione – nei termini parimenti previsti in loro favore - di quanto gli stessi hanno già percepito in forza della scrittura privata del 1.04.2005. In aggiunta, sempre a sostegno di una tale evidente qualificazione giuridica, si devono valorizzare sia la già richiamata causa mista anche di garanzia atipica prestata in relazione all'operazione immobiliare dai promissari acquirenti e dalla moglie sia l'espressa ulteriore Parte_1 Parte_2 previsione convenzionale delle medesime parti contraenti che hanno qualificato l'importo pari ad euro 21.200,00 versato in contanti quale primo acconto anche in termini di caparra penitenziale proprio per il recesso, sempre nel libero esercizio della propria autonomia negoziale. Il combinato disposto dei punti I, III e VI del regolamento contrattuale nello stabilire il diritto di recesso per parte CP_1
e sanciscono, altresì, che le somme anticipate dai promissari acquirenti
[...] CP_2 costituiscono il corrispettivo del predetto recesso. Una tale pattuizione convenzionale, peraltro, si osserva come nel caso di specie sia parzialmente derogatoria, sempre a beneficio dei promittenti venditori che esercitino il proprio diritto al recesso dalla promessa di vendita, in quanto limita la restituzione dovuta agli importi anticipati e non prevede la restituzione del doppio della caparra penitenziale, in realtà ricevuta per euro 21.200,00, come previsto dalla disposizione generale di cui all'art. 1386, comma 2, c.c.. 2.4 In conclusione e per tutte le ragioni sopra evidenziate, la domanda attorea di condanna di parte convenuta alla restituzione, pro quota, della somma pari ad euro 10.600,00 - Controparte_1 tenuto conto della quota già corrisposta dal condebitore solidale in sede transattiva – in CP_2
pagina 11 di 13 ragione del documentato recesso dalla promessa di vendita mediante vendita a soggetti terzi dell'immobile in oggetto, viene accolta con riferimento alla somma indicata in linea capitale, oltre interessi dalla data di formale costituzione in mora del debitore, come meglio stabilito nel relativo punto del dispositivo. Al contrario, non può trovare accoglimento l'ulteriore richiesta attorea in termini di rivalutazione monetaria, non trattandosi di debito di valore (quale ad esempio il risarcimento del danno da inadempimento cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022), bensì di debito di valuta, derivante dalla somma di denaro già versata al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 1.04.2005 ed in quella sede già puntualmente prevista ed indicata dalle parti contraenti, in termini di caparra penitenziale (cfr. Cass. n. 13284 del 05.10.2000 e Cass. n. 19110 del 11.07.2025). 3. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase, in base al valore della controversia in relazione alle domande proposte ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). 3.1 Nel caso di specie, in relazione ai rapporti processuali tra parte attrice e parte convenuta, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte convenuta in relazione a Controparte_1 tutte le domande attoree, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione. La liquidazione viene in ogni caso effettuata nel rispetto dei generali principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c., nei limiti degli importi indicati in nota spese dalle rispettive parti vittoriose. 3.2 Quanto, poi, al rapporto processuale tra parte attrice e parte terza chiamata, tanto l'analisi dello specifico caso di specie, come meglio descritto in motivazione, quanto il comportamento processuale tenuto dalle parti, porta a ritenere necessaria l'integrale compensazione delle spese di lite, trattandosi in ogni caso di situazione eccezionale, quanto alla materia trattata e al comportamento processuale delle parti, che sicuramente può essere ricompresa entro il nuovo canone sancito dalla Corte Costituzionale nella propria pronuncia n. 77 del 2018. 3.3 Invece, quanto ai rapporti processuali tra parte convenuta chiamante e parte terza chiamata, deve trovare applicazione non solo il criterio generale della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., stante l'integrale rigetto di qualsiasi pretesa azionata dal condebitore solidale nei Controparte_1 confronti di ma anche il principio di causalità che disciplina la regolamentazione delle CP_2 spese di lite (cfr. Cass. n. 23123 del 17.09.2019 e anche Cass. n. 23552 del 2011), dovendosi tenere in considerazione la sostanziale non utilità di proseguire il presente giudizio anche nei confronti del condebitore solidale adempiente pro quota, determinata dall'opposizione all'estromissione manifestata da parte convenuta nel corso della prima udienza di comparizione e trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca r.g. n. 304/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte da parte attrice nei confronti di parte convenuta Parte_1
, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
2. ACCERTA, DICHIARA E CONDANNA parte convenuta alla restituzione in Controparte_1 favore della parte attrice della somma in linea capitale pari ad euro 10.600,00, oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora del debitore (1.08.2018) alla data di proposizione della domanda giudiziale, nonché al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pagina 12 di 13 proposizione della presente domanda giudiziale all'effettivo saldo.
3. ACCERTA E DICHIARA l'intervenuta conclusione e perfezionamento dell'accordo transattivo parziale, nelle more del presente giudizio, tra parte attrice e parte terza chiamata Parte_1 CP_2
in relazione ai fatti per cui è causa.
[...]
4. RIGETTA le domande proposte da parte convenuta nei confronti di parte terza Controparte_1 chiamata per le ragioni di cui in motivazione. CP_2
5. COMPENSA integralmente le spese legali tra parte attrice e parte terza chiamata Parte_1
per le ragioni di cui in motivazione. CP_2
6. CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice Controparte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano, nei limiti della nota spese depositata, in euro 2.738,00 per Pt_1 compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 285,79 per contributo unificato e relativa anticipazione forfettaria, nonché spese di notifica;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
7. CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore della parte terza chiamata Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi;
spese generali pari al CP_2 quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
Forlì, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 304/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFAELLA Parte_1 C.F._1 LUCCHI, elettivamente domiciliato in VIA NATALE DELL'AMORE, N. 20, 47521 CESENA, presso il difensore avv. RAFFAELLA LUCCHI
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIARA ZOLI, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in P.ZZA MAZZINI, N. 17, CASTROCARO TERME, presso il difensore avv. CHIARA ZOLI
CONVENUTO nonché
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA CP_2 C.F._3 MONTELEONE, elettivamente domiciliato in PIAZZA M. GUIDAZZI, N. 3, 47023 CESENA, presso il difensore avv. ANTONELLA MONTELEONE
ZO AM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 4 giugno 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 13.09.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 telematicamente depositato in data 29.05.2025, ovvero: “Questa difesa riportandosi ai precedenti scritti difensivi, CONCLUDE Affinché l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia, respinta ogni contraria azione ed eccezione disattesa e reietta della difesa di , in accoglimento della presente Controparte_1 domanda, accertare e dichiarare, per i motivi dedotti negli atti introduttivi, il diritto dell'attore alla restituzione degli acconti versati in occasione della sottoscrizione della scrittura privata del
pagina 1 di 13 04.04.2025 e per l'effetto condannare il IG. alla restituzione della somma di sua Controparte_1 spettanza di euro 10.600,00 (avendo la chiamata in causa già corrisposto la propria CP_2 quota, a seguito di transazione del 16.11.2023) da lui trattenuta dopo il suo recesso dalla promessa di vendita per alienazione a terzi dell'immobile in oggetto, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date in cui tale somma doveva essere restituita o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo. Con vittoria di compenso professionale e, sussistendo i gravi motivi, con condanna del IG.
[...]
delle spese sostenute dal IG. per la procedura di negoziazione assistita da CP_1 Parte_1 avvocati”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_1 conclusioni telematicamente depositato in data 3.06.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, dichiarare: - in via preliminare che ci si oppone alla richiesta di estromissione dal giudizio da parte della IG.ra , eccependone l'illegittimità in quanto la CP_2 terza chiamata, quale condebitrice in solido dell'originario debito, al di là dell'avvenuto pagamento della metà del debito avvenuto in corso di causa, rimane condebitrice alla pari del IG. , nella CP_1 denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea;
- in via principale e nel merito: respingere la domanda attorea perché infondata ed illegittima per i motivi espressi in atti: - accertare la nullità dell'atto di citazione per mancanza di prova circa la titolarità del credito vantato e/o comunque il titolo è nullo e la domanda va respinta e, comunque, - dichiarare illegittima ed infondata la domanda contenuta in atti per intervenuta prescrizione estintiva del credito e, nella denegata ipotesi di accoglimento, dichiarare soddisfatto il credito complessivo con il pagamento spontaneo della sig.ra
e carenza di legittimazione attiva solidale del sig. per l'intera somma CP_2 Parte_1 richiesta, anche e per gli effetti di cui all'art. 180 c.c. -Con vittoria di spese e compensi di causa oltre al 15% per rimborso spese generali forfettarie di studio ed art. 2 II comma Decreto n. 55 del 10/03/2015 oltre c.p.a. come per legge”;
- parte terza chiamata ha concluso come da foglio di precisazione delle CP_2 conclusioni telematicamente depositato in data 29.05.2025, ovvero: “Voglia il Tribunale, - preso atto della transazione conclusa da e in data 16.11.2023, avente ad oggetto la Parte_1 CP_2 restituzione della somma corrispondente alla quota del 50% dovuta da nonché del CP_2 versamento in data 29.12.2023 della somma di € 11.800,00, a favore di e Parte_1 Pt_2
in esecuzione della suddetta transazione, dichiarare che nulla è dovuto da parte di
[...] CP_2 e disporre l'estromissione della stessa dal giudizio, poiché l'obbligazione è estinta per
[...] avvenuta transazione;
- preso atto, altresì, dello scioglimento del vincolo solidale per effetto dell'intervenuta transazione fra e respingere tutte le domande di Parte_1 CP_2
nei confronti di con vittoria di spese”. Controparte_1 CP_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo promissario Parte_1 acquirente o creditore) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì, (di Controparte_1 seguito anche solo promittente venditore o condebitore solidale) al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate – l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 4.06.2025. In particolare, deduceva di essere creditore, insieme alla moglie, in regime patrimoniale Parte_1 di comunione dei beni, nei confronti della figlia e dell'allora marito di Parte_2 CP_2 lei della somma di euro 21.200,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, in Controparte_1 ragione delle previsioni contrattuali di cui alla scrittura privata sottoscritta fra le parti in data 1.04.2005, essendo i debitori solidali / promittenti venditori venuti meno alla promessa di vendere il proprio immobile sito in Cesena via Piemonte, n. 225 all'odierna parte attrice ed avendo nei fatti esercitato il diritto al recesso convenzionalmente previsto. Sul punto, parte attrice dava atto di aver Parte_1 versato in contanti l'importo di euro 21.200,00 in favore dei promittenti venditori, a titolo di primo pagina 2 di 13 acconto di inizio pagamento del prezzo pattuito per il trasferimento immobiliare e di caparra penitenziale e lamentava che una tale somma non gli era mai stata restituita pur a seguito della documentata vendita dell'immobile a soggetti terzi, nell'anno 2007, da parte della figlia CP_2 e del genero , in spregio a quanto concordato nella scrittura privata sottoscritta tra le Controparte_1 parti in data 1.04.2005. Pertanto, risultati vani i tentativi stragiudiziali di recupero del credito, originariamente verbali e poi con formale lettera di costituzione in mora del debitore solidale avvenuta in data 28.07.2028, stante la ferma opposizione manifestata da , il creditore si vedeva costretto ad Controparte_1 Parte_1 agire in giudizio per ottenere la restituzione delle somme versate e mai restituite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.06.2023, si costituiva CP_1
, eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'avversaria azione giudiziale per mancato
[...] esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria. In particolare, forniva una propria ricostruzione fattuale delle vicende oggetto di Controparte_1 causa, dando atto che: a) la somma di euro 21.200,00 era stata sì corrisposta da e Parte_1 alla figlia e all'allora convivente di lei per aiutarli ad Parte_2 CP_2 Controparte_1 affrontare difficoltà economiche, ma senza manifestare alcuna volontà di ottenere la restituzione della somma;
b) a seguito dell'acquisto dell'immobile oggetto della scrittura privata da parte di CP_2 e di , nel 2005 e decidevano di impegnarsi
[...] Controparte_1 Parte_1 Parte_2 ad acquistare lo stesso immobile, accollandosi le rate di mutuo non pagate;
c) con il benestare di
[...]
e della di lui moglie nel 2007 i promittenti venditori decidevano di vendere a Pt_1 Parte_2 soggetti terzi l'immobile oggetto di scrittura privata per acquistarne un altro sito in Longiano e più consono alle proprie esigenze abitative;
d) a seguito di tali compravendite immobiliari intervenute nell'anno 2007, né né avevano mai avanzato pretese in ordine alla Parte_1 Parte_2 restituzione della somma oggetto di causa, bensì avevano dichiarato apertamente che non vi era altro da dover sostenere nei loro confronti, facendo intendere come l'accordo sottoscritto in data 1.04.2005 fosse da ritenersi superato senza oneri;
e) la prima missiva con richiesta di restituzione della somma pari ad euro 21.200,00 veniva ricevuta da solo nell'anno 2018 ovvero a distanza di Controparte_1 oltre undici anni dai fatti di causa e nelle more della separazione giudiziale dei coniugi a quella data in corso con la moglie CP_2
Pertanto, parte attrice eccepiva preliminarmente la prescrizione decennale del presunto credito vantato da la pretestuosità delle domande avanzate nonché la nullità della domanda per carenza Parte_1 di prova del credito vantato. Sul punto, evidenziava come la scrittura privata fosse Controparte_1 carente di sottoscrizione in tutte le pagine e di come, al suo interno, non fosse presente alcun impegno da parte dei promittenti venditori alla restituzione della somma anticipata dai promissari acquirenti. Inoltre, parte convenuta eccepiva l'illegittimità e l'infondatezza parziale della domanda per carenza di legittimazione attiva, vertendosi nella specie in un'ipotesi di contitolarità del credito azionato tra
[...] e la di lui moglie non avendo, dunque, parte attrice fornito prova circa la Pt_1 Parte_2 propria legittimazione attiva di richiedere l'intero importo anticipato in favore dei promittenti venditori. Da ultimo e nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversaria domanda giudiziale, parte convenuta formulava ai sensi dell'art. 269 c.p.c. istanza di Controparte_1 autorizzazione alla chiamata in causa del terzo in quanto contitolare del debito. CP_2
Con decreto del 5.06.2023, ritenuta ammissibile la chiamata in causa del terzo CP_2 contenuta nella comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta depositata Controparte_1 tempestivamente in data 1.06.2023, il giudice differiva l'udienza di comparizione delle parti al 29.11.2023, affinché il convenuto provvedesse a chiamare in causa il terzo Controparte_1 chiamato con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.. CP_2
Con decreto del 7.07.2023, letta l'istanza dell'avv. Chiara Zoli, difensore di parte convenuta, depositata in data 4.07.2023, il giudice dava atto della sospensione dei termini di cui all'art. 183,
pagina 3 di 13 comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 d.l. 61/2023 nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 luglio 2023 e differiva, per l'effetto, l'udienza di comparizione delle parti al 24.01.2024. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.12.2023, si costituiva CP_2
dando atto di non aver ricevuto, anteriormente alla notifica dell'atto di chiamata in causa,
[...] alcuna preventiva richiesta di restituzione della somma oggetto del giudizio introdotto dal padre. In particolare, parte terza chiamata dava atto di essersi immediatamente attivata, a CP_2 seguito della ricezione dell'atto di chiamata in causa, al fine di addivenire ad un accordo transattivo con il padre finalizzato alla restituzione della quota di propria competenza e che in effetti si Parte_1 perfezionava tra le predette parti in data 16.11.2023; inoltre, dava atto di aver adempiuto ad un tale accordo transattivo mediante bonifico bancario, effettuato in data 27.12.2023, a favore del padre
[...] per l'importo complessivo pattuito pari ad euro 11.800,00, così estinguendo la propria parte di Pt_1 debito derivante dalla scrittura privata sottoscritta in data 1.04.2005. Pertanto, evidenziando di aver riconosciuto ed onorato, nei limiti della propria quota, il debito contratto con il padre chiedeva la propria estromissione dal presente giudizio. Parte_1 CP_2
Con ordinanza del 25.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.01.2024, verificata, innanzitutto, la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti e sentiti i difensori delle parti in udienza, il giudice rigettava la richiesta di estromissione formulata da parte terza chiamata stante l'opposizione manifestata da parte convenuta , disponeva CP_2 Controparte_1 l'esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria, assegnando a parte attrice termine per procedere all'invito delle controparti, assegnava su richiesta alle medesime parti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3, c.p.c. con decorrenza differita per consentire lo svolgimento della disposta negoziazione assistita obbligatoria e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie. Con ordinanza del 13.09.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.09.2024, rilevato che le parti avevano offerto in comunicazione documentazione attestante l'instaurazione e l'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, il giudice non ammetteva le istanze istruttorie richieste dalle parti e, dunque, ritenuta la causa matura per la decisione fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 4.06.2025, dando atto dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione (2020 e 2021), nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione del codice dell'insolvenza e della crisi d'impresa e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio.
All'udienza del 4.06.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 13.09.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 5.06.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi depositate dalle parti.
***
Le domande proposte dal creditore nei confronti del promittente venditore Parte_1 receduto sono risultate fondate alla luce della documentazione offerta in Controparte_1 comunicazione e vengono, quindi, accolte, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Diversamente, le reiterate domande (garanzia impropria e/o regresso del condebitore solidale) proposte da parte convenuta nei confronti di parte terza chiamata Controparte_1 CP_2 sono infondate e vengono in ogni caso rigettate, non sussistendone i relativi presupposti di legge. 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame.
pagina 4 di 13 1.1 Innanzitutto in via preliminare ed in rito, si ritiene opportuno evidenziare che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve considerarsi ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione da parte attrice in relazione all'effettiva instaurazione del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 132/2014, convertito con modifiche con legge n. 162/2014, avendo ad oggetto il presente giudizio la pretesa attorea di pagamento, a titolo di restituzione, di somme di denaro non eccedenti il limite di valore di euro 50.000,00 in materia di diritti disponibili e ove non si tratti di uno dei casi di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010 (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 e 4 allegati alla prima memoria istruttoria di parte attrice). 1.2 Ancora in via preliminare, si deve ribadire che, a seguito dell'atto di chiamata in causa di terzo posto in essere da parte convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. nei confronti del Controparte_1 condebitore solidale (cfr. nota di deposito di parte convenuta del 17.01.2024) e del CP_2 mancato assenso della stessa parte convenuta all'estromissione in prima udienza del terzo chiamato ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. - non versandosi in alcuna delle altre ipotesi tipiche di cui agli artt. 108 e 109 c.p.c. -, quest'ultimo è certamente ancora parte del presente giudizio di merito. Ciò doverosamente premesso, sempre in relazione ad una tale parte processuale chiamata in causa vanno sin d'ora, altresì, effettuate le seguenti precisazioni. Con specifico riferimento al rapporto processuale tra il terzo chiamato e parte CP_2 attrice ci si limita a rilevare che, da un lato, parte attrice non ha azionato alcuna pretesa Parte_1 creditoria diretta nei confronti del condebitore solidale né originariamente, né CP_2 eventualmente estendendo la propria domanda giudiziale di pagamento a titolo di restituzione di quanto anticipato, anche nei confronti del terzo chiamato;
mentre, dall'altro lato, si deve evidenziare come non risulti integrata nella specie alcuna altra ipotesi di estensione automatica della domanda al terzo chiamato in causa dal convenuto (cfr. Cass. n. 8411 del 27.04.2016, Cass. n. 1043 del 17.01.2019, Cass. n. 32556 del 14.12.2024 in materia di risarcimento danni). Anzi, parte attrice sin dalla prima difesa utile ha confermato l'intervenuto accordo transattivo raggiunto con il terzo chiamato nelle more del presente giudizio, offrendo in comunicazione copia CP_2 della transazione parziale conclusa con scrittura privata datata 16.11.2023, a seguito della chiamata in causa della figlia, nonché dichiarazione dell'intervenuto pagamento pro quota pari ad euro 11.800,00, ricevuto da in data 29.12.2023 (cfr. doc. allegati alla nota di deposito autorizzata del CP_2
24.01.2024 e doc. nn. 1, 2, 3 parte terza chiamata). In un tale contesto probatorio, oltre a non sussistere alcuna pretesa creditoria giudiziale da parte del creditore nei confronti del debitore solidale quest'ultima ha comunque Parte_1 CP_2 dimostrato di aver effettuato la predetta transazione parziale con il creditore, limitatamente alla propria quota del complessivo debito solidale, con conseguente ed automatica liberazione dell'altro debitore solidale per la parte di debito estinto (cfr. Cass. n. 2426 del 25.01.2024 e Cass. n. 7094 del 03.03.2022). Pertanto, si anticipa sin d'ora che una tale documentata eccezionale situazione tra le predette parti processuali legittima in ogni caso l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse. Con specifico riferimento al rapporto processuale tra il terzo chiamato e parte CP_2 convenuta chiamante , invece, si deve innanzitutto rilevare come costituisca Controparte_1 circostanza fattuale non in contestazione tra le medesime parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la qualifica degli stessi come debitori solidali in relazione alla scrittura privata del 1.04.2005 di cui si dirà meglio nel proseguo quanto ai contenuti e alle specifiche obbligazioni ivi assunte (cfr. doc. n. 1 parte attrice) e come, altresì, nel caso di specie, in ragione della documentata estinzione pro quota del debito solidale in forza della già accertata transazione parziale conclusa dal debitore solidale non vi CP_2 siano i presupposti per l'applicazione della distinta disciplina codicistica di cui all'art. 1304 c.c.. Quanto poi alla reiterata pretesa giudiziale di parte convenuta nei confronti di in termini CP_2 testuali per cui “(…) al di là dell'avvenuto pagamento della metà del debito avvenuto in corso di causa, rimane condebitrice alla pari del IG. , nella denegata ipotesi di accoglimento della CP_1 domanda attorea (…)”, ci si limita a rilevare l'infondatezza di una tale domanda – anche volendola pagina 5 di 13 qualificare in termini di regresso interno tra condebitori solidali – ai sensi della disciplina codicistica di cui agli artt. 1292 e ss. c.c.. Da un lato, infatti, legittimato a far valere la pretesa in via diretta nei confronti del condebitore solidale, a propria scelta, è il creditore e non già il condebitore solidale;
dall'altro lato, non vi è ragione, nella specie, per agire in regresso risultando in atti che l'unico condebitore solidale – parzialmente - adempiente rispetto alla medesima obbligazione restitutoria convenzionalmente assunta in data 1.04.2005, è proprio unica parte processuale che CP_2 sarebbe eventualmente legittimata al regresso nei rapporti interni nei confronti del condebitore inadempiente ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c., avendo peraltro pagato una Controparte_1 quota, seppur di poco, superiore al proprio 50% in favore del creditore (euro 11.800,00 Parte_1 a fronte della somma oggetto dell'originaria domanda restitutoria pari ad euro 21.200,00).
In aggiunta e sempre a seguito della costituzione in giudizio del terzo chiamato CP_2 di rilievo dirimente ai fini della presente decisione è la legittima modificazione della domanda proposta dal creditore nei confronti di parte convenuta , riducendo la propria Parte_1 Controparte_1 originaria pretesa restitutoria in linea capitale pari ad euro 21.200,00 nell'ambito della prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. nei limiti della minor somma pari ad euro 10.600,00 sempre a titolo di restituzione dell'acconto versato contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata del 1.04.2005, in conseguenza del recesso dei promittenti venditori dalla promessa di vendita dell'immobile di proprietà sito in Cesena, via Piemonte n. 225 (cfr. doc. n. 1 parte attrice). Una tale conseguente e corretta emendatio libelli ad opera di parte attrice, peraltro, contribuisce a far ritenere sia sostanzialmente ingiustificata l'opposizione all'estromissione della parte terza chiamata manifestata da parte convenuta, che infondata la domanda proposta e reiterata da Controparte_1 nei confronti del condebitore solidale che ha già adempiuto pro quota nei confronti del CP_2 medesimo creditore (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 parte terza chiamata). 1.3 Sempre preliminarmente ed in ragione dell'espressa eccezione sollevata da parte convenuta, si deve accertare la piena legittimazione attiva del creditore ad agire in giudizio per Parte_1 ottenere la restituzione di quanto anticipato in favore di e di a Controparte_1 CP_2 seguito del recesso di questi ultimi dalla proposta di vendita immobiliare sottoscritta in data 1.04.2005. Si deve evidenziare come l'odierno attore sia coniugato in regime di comunione dei beni con Pt_2 (cfr. doc. n. 5 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice) e come la somma pari ad
[...] euro 21.200,00 versata a titolo di acconto in favore di e provenga Controparte_1 CP_2 pacificamente dalla comunione legale dei coniugi e debba quindi essere restituita la stessa, avendo ciascun coniuge il potere di disporre e di amministrare i beni della comunione legale, nonché di rappresentanza in giudizio della stessa ai sensi dell'art. 180 c.c.; ovviamente fatta salva la specifica disciplina prevista nei rapporti interni e a tutela dei coniugi medesimi, che in ogni caso è del tutto irrilevante nel caso di specie, in cui l'azione di recupero del credito nell'interesse della comunione legale è stata proposta da nei confronti di un soggetto terzo. Parte_1 Pertanto, il coniuge in comunione legale dei beni è certamente legittimato a richiedere Parte_1 al condebitore solidale la restituzione della complessiva somma anticipata dalla Controparte_1 parte contrattualmente indicata nelle persone dei coniugi e (cfr. doc. n. 1 Parte_1 Parte_2 parte attrice) ovvero non già ad un singolo coniuge ma direttamente alla comunione legale senza quote. Ancora a tale specifico proposito, si deve altresì ricordare che, in ogni caso, è senza dubbio vero quanto dedotto da parte convenuta, circa il fatto che il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, ma in ogni caso ciò è possibile solo “quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale”. In ogni caso e per quanto riguarda la legittimazione attiva del creditore la disciplina di cui all'art. 1296 c.c., per le ragioni già evidenziate, non è applicabile all'ipotesi in esame. 1.4 In aggiunta e sempre ai fini della decisione della controversia in esame, si rende necessario preliminarmente delineare le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione.
pagina 6 di 13 Il presente giudizio trae origine dalla non contestata scrittura privata datata “Cesena, 1.04.2005” e rubricata “Promessa di vendita, condizionata a possibilità di recesso” stipulata, da una parte, da e da in qualità di proprietari dell'immobile promesso in Controparte_1 CP_2 vendita sito in Cesena via Piemonte n. 225 e, dall'altra parte, dai coniugi in comunione legale dei beni, e ed avente ad oggetto una pluralità di obbligazioni che danno vita ad Parte_1 Parte_2 un articolato contratto atipico, misto di vendita immobiliare, di prestito tra privati e di garanzia personale pur sempre meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.. Alla luce della complessiva analisi ed interpretazione del regolamento contrattuale previsto dalle parti contraenti, sulla base di criteri ermeneutici tanto testuali, quanto sistematici, non vi è dubbio che un tale accordo contrattuale abbia una prevalente funzione economico sociale in concreto tesa a garantire personalmente da parte dei suoceri e gli allora conviventi e in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2 relazione all'operazione di acquisto immobiliare e contestuale apertura di un finanziamento bancario garantito da ipoteca sull'immobile acquistato sito in Cesena via Piemonte n. 225, dagli stessi posta in essere nell'anno 2005, come da documentazione prodotta dalla stessa parte convenuta. A fronte della stipulazione del contratto e del perfezionamento dello stesso, ai fini della presente decisione, si ritiene opportuno richiamare le principali obbligazioni assunte dalle parti contraenti. In particolare e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, si deve evidenziare come le parti contraenti abbiano pattuito, quanto alla componente pattizia riconducibile alla causa di vendita, al punto I che “I IGg. e , ciascuno per la propria Controparte_1 CP_2 quota e insieme, per la totale proprietà, promettono di vendere, salvo la possibilità di recesso alle condizioni sotto pattuite, ai IGnori e che accettano e promettono di Parte_1 Parte_2 acquistare per se stessi e/o per altre persone o società che si riservano di nominare al momento dell'atto notarile di compravendita relativo o anche prima, la piena proprietà del seguente immobile: casa civile abitazione con relativi servizi, accessori e con relativa corte di terreno sottostante e circostante che ne costituisce pertinenza, posta a Cesena via Piemonte n. 225, di cui in “premessa”, libera da cose o persone” e al successivo punto III che “Il prezzo della presente promessa di compravendita è fissato in complessiva euro 200.000,00 a copro e nello stato di fatto in cui si trova;
e tale prezzo pattuito verrà pagato come segue in modo dilazionato e senza interessi per dilazione pagamenti e senza altri aumenti per qualsiasi motivo del prezzo convenuto”. Quanto, poi, alla componente pattizia riconducibile alla causa latu sensu di prestito personale, ci si limita a riportare testualmente il contenuto del punto III a) per cui la scrittura privata “Promessa di vendita, condizionata a possibilità di recesso” contiene anche prova dell'erogazione di somme e relativa quietanza di pagamento nella parte in cui prevede “Euro 21.200,00 in contanti vengono pagate ora ai IGg. e , a titolo di primo acconto di inizio pagamento e di Controparte_1 CP_2 caparra penitenziale e, con la firma del presente atto, le parti si rilasciano quietanza reciproca”, nonché la previsione espressa al successivo punto VI per cui “ e Controparte_1 CP_2 possono recedere dalla presente promessa di vendita mediante la loro effettuazione delle seguenti condizioni: restituzione a e o loro aventi causa, del primo e del Parte_1 Parte_2 secondo acconto più interessi come pattuiti, alle date pattuite, di cui ai punti e ai sottopunti soprastanti”. Per completezza espositiva ed in ragione dell'eccezione sollevata da parte convenuta circa l'inesistenza di un impegno alla restituzione delle somme ricevute a titolo di acconto da parte dei promittenti venditori, si deve evidenziare come una tale ricostruzione giuridica di parte, oltre a risultare testualmente smentita dalle specifiche pattuizioni contrattuali sopra riportate, è altresì priva di pregio se si tiene conto dell'ulteriore impegno convenzionale statuito dalle parti contraenti al punto VII b) – ipotesi non verificatasi nel caso di specie, ma che deve in ogni caso essere considerata ed interpretata ai sensi degli artt. 1363, 1366 e 1367 c.c. – per cui “inoltre le parti sono consce che anche con l'avverarsi del punto VII a) i IGg. e resteranno debitori di e Controparte_1 CP_2 Parte_1
o loro aventi causa delle somme pagate in acconto per il presente compromesso (…)”. Parte_2 Evidente è che l'espressione utilizzata “resteranno debitori” indica la volontà delle parti contraenti, pagina 7 di 13 nella specifica ipotesi considerata, di regolamentare i reciproci interessi e rapporti contrattuali in linea con la generale disciplina pattizia dagli stessi già esplicitata per altre ipotesi, quale ad esempio il recesso dei promittenti venditori dalla promessa di vendita immobiliare. In ultima analisi e con specifico riferimento alla ulteriore componente pattizia con causa di garanzia personale atipica, in forza del generale potere di qualificazione giuridica riservato al giudice ai sensi degli artt. 99, 112 e 113 c.p.c., si deve rilevare come l'intera scrittura privata sottoscritta in data 1.04.2005, in tutte le circostanze fattuali ipotizzate dalle parti contraenti e preventivamente regolamentate per concorde volontà delle stesse, sia nella sostanza volta a tutelare massimamente le libere scelte e le necessità operative che riguarderanno in futuro la parte contraente dei promittenti venditori, prima, e, poi, a riequilibrare successivamente l'assetto degli interessi sotteso al complesso sinallagma contrattuale, nonché le conseguenti ripercussioni sull'altra parte contraente dei promissari acquirenti. In particolare, a tale specifico proposito, si riportano le condizioni contrattuali aventi ad oggetto circostanze fattuali – differenti dall'ipotesi ordinaria sancita al punto III c) - al cui verificarsi le parti hanno pattuito “la conferma automatica del presente compromesso”: da un lato, l'ipotesi di cui al punto IV a) ovvero “mancata restituzione entro il 31/03/2010 di una parte dei primi due acconti di cui ai punti III a) e III b) versati da e , cioè di euro 10.000,00 (…)” con le Parte_1 Parte_2 conseguenze espresse indicate nel collegato punto IV c); dall'altro lato, l'ipotesi di cui al distinto punto V a) ovvero “mancata restituzione entro il 31/03/2015 della restante parte degli acconti versati da
e ”, con le conseguenze espresse indicate nel collegato punto V b). Parte_1 Parte_2
Dagli atti del presente giudizio emerge, inoltre, documentalmente che l'immobile oggetto della sopra analizzata scrittura privata del 1.04.2005 è stato venduto dai proprietari e Controparte_1 con atto notarile del 16.04.2007 al terzo , al prezzo convenuto in CP_2 Controparte_3 euro 205.000,00 (cfr. doc. n. 5 parte convenuta) e che il creditore con lettera Persona_1 raccomandata A/R datata 28.07.2018, ricevuta dal destinatario in data 1.08.2018 Controparte_1
(cfr. doc. n. 2 parte attrice), ha intimato al debitore solidale di provvedere alla restituzione di quanto anticipato in forza della “promessa di vendita condizionata a possibilità di recesso” del 1.04.2005 in ragione della nota e pacifica vendita dell'immobile sito in Cesena via Piemonte n. 225. 2. Tutto ciò doverosamente premesso e ricostruito, non vi è dubbio che nell'ambito del presente giudizio parte attrice abbia fornito idonea prova della fonte negoziale del proprio diritto alla restituzione dell'importo in linea capitale - ridotto nel corso del giudizio – pari ad euro 10.600,00 e della intervenuta scadenza del relativo termine convenzionale, nonché allegato specificamente la circostanza fattuale dell'inadempimento imputabile al condebitore solidale , con Controparte_1 conseguente necessità di accogliere le domande attoree proposte nei confronti di parte convenuta. E' infatti emerso in via documentale, per le ragioni già accertate in premessa e che in ogni caso verranno meglio approfondite sotto ulteriori profili di analisi nel proseguo della presente motivazione, l'impegno dei condebitori solidali e in caso di legittimo recesso Controparte_1 CP_2 dall'accordo contrattuale concluso in data 1.04.2005, come previsto dal punto VI del relativo regolamento, a restituire ai promissari acquirenti nonché coniugi in regime di comunione legale dei beni, e , quanto dagli stessi versato in acconto e l'intervenuta transazione Parte_1 Parte_2 parziale conclusa in pendenza del presente giudizio di merito dal condebitore CP_2 Diversamente, alla luce delle complessive risultanze probatorie emerse nel corso del presente giudizio, parte convenuta non ha assolto in maniera idonea al proprio contrapposto onere Controparte_1 della prova relativo a fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi dell'altrui pretesa restitutoria (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). 2.1 In primo luogo, senza dubbio destituita di fondamento è la doglianza proposta da parte convenuta in termini di nullità dell'accordo contrattuale per mancata sottoscrizione ad opera delle parti contraenti di tutte le pagine della scrittura privata del 1.04.2005. A tal proposito, ci si limita a richiamare la nota disciplina codicistica in materia di efficacia probatoria della scrittura privata, nonché a ricordare il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale pagina 8 di 13 in base al quale “in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso” (cfr. Cass. n. 4886 del 01.03.2007). Un tale strumento processuale non è stato formalmente proposto dallo stesso condebitore solidale convenuto, il quale si è limitato ad una formalistica contestazione, a fronte peraltro di una chiara e non disconosciuta scrittura privata, prodotta dalla controparte, che riporta testualmente tanto nella parte alta della prima pagina l'espressa indicazione della parte contraente , individuato Controparte_1 specificamente con le relative generalità, quanto in ognuno dei tre fogli che compongono il documento l'indicazione del proprio nominativo ed in calce al terzo ed ultimo foglio la propria sottoscrizione e la data apposte di pugno, di fianco al proprio nominativo riportato con caratteri a macchina. Pertanto, l'attribuibilità alla parte contraente , che ha apposto la propria Controparte_1 sottoscrizione di pugno in calce, mai formalmente disconosciuta dalla parte nelle more del presente giudizio, nell'esercizio della propria libera autonomia negoziale, delle dichiarazioni e dell'assunzione delle obbligazioni riportate nel regolamento contrattuale risulta, pertanto, evidente, così come la volontarietà dell'attività negoziale posta in essere dall'odierna parte convenuta all'epoca dei fatti. Ne consegue, quindi, per un verso, la piena validità della scrittura privata conclusa dalle parti contraenti in data 1.04.2005 (cfr. doc. n. 1 parte attrice), che ha forza di legge tra le stesse ai sensi dell'art. 1372 c.c. e produce i propri effetti nei confronti delle stesse, che si sono obbligate al suo rispetto in sede di stipulazione, anche in forza dei generali principi di correttezza e buona fede che devono guidare le parti contraenti nell'esercizio sul mercato della propria autonomia contrattuale. Per altro verso, non si può che richiamare integralmente le valutazioni già condotte nell'ambito dell'ordinanza istruttoria del 13.09.2024, con cui non sono state ammesse le istanze istruttorie formulate dalle parti, in quanto, in relazione allo specifico thema decidendum, eventuali e solo dedotti patti aggiunti e/o modificativi successivi all'originario accordo contrattuale concluso in forma scritta non possono essere provati per testimoni (cfr. artt. 2721 e 2723 c.c. nonché Cass. n. 14457 del 7.06.2013 e Cass. n. 7940 del 20.04.2020) ed in ogni caso eventuali atti interruttivi del termine di prescrizione, in un tale contesto, necessitano di essere documentati per iscritto quanto all'espressa e manifesta volontà del creditore, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto e di voler agire per il recupero della propria pretesa creditoria (cfr. artt. 1219 e 2943 c.c., nonché ex multis Cass. n. 27944 del 23.09.2022). 2.2 In secondo luogo, parimenti non condivisibile è l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata da parte convenuta in relazione alla domanda restitutoria proposta da Controparte_1 parte attrice, con atto di citazione notificato in data 24.01.2023. Innanzitutto, si rende opportuno brevemente ricordare che, in tema di estinzione dell'obbligazione, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti, nell'ambito dell'ordinamento, inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere ovvero - con specifico riferimento al caso di interesse ai fini della presente decisione - dal giorno in cui ha scadenza l'ultima rata di rimborso della somma mutuata. In aggiunta, senza dubbio il termine di prescrizione nella specie applicabile è quello ordinario decennale, in assenza di una specifica previsione di legge di prescrizione breve applicabile. A tal proposito, ci si limita a richiamare il consolidato e condivisibile orientamento interpretativo elaborato dalla giurisprudenziale di legittimità nell'affermare che “nel contratto di mutuo, l'unicità pagina 9 di 13 dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (cfr. da ultimo Cass. n. 4232 del 10.02.2023, nonché già Cass. n. 17798 del 30.08.2011). Inoltre, tenuto conto degli ulteriori argomenti giuridici introdotti nel presente procedimento dalle parti, si rende altresì necessario richiamare testualmente l'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”. Facendo applicazione dei predetti principi giuridici, nel caso di specie, in considerazione della documentata lettera raccomandata A/R datata 28.07.2018, pacificamente ricevuta dal destinatario in data 1.08.2018 (cfr. doc. n. 2 parte attrice), il termine decennale di prescrizione Controparte_1 applicabile nella specie e decorrente dal dies a quo della scadenza dell'ultima rata di rimborso della somma anticipata e con impegno alla restituzione ad opera della controparte contrattuale non era certamente ancora scaduto alla data di proposizione del presente giudizio, in quanto, in ogni caso, ritualmente interrotto dal creditore nei confronti del proprio condebitore solidale. Parte_1 Sotto un primo profilo di analisi, non risulta senza dubbio condivisibile la ricostruzione giuridica sottesa alla difesa svolta sul punto da parte convenuta, in quanto alla luce della disciplina codicistica non rileva in ogni caso la data di conclusione dell'accordo contrattuale o la data di consegna della somma anticipata e da restituire (1.04.2005), quanto invece la data in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie, viene in rilievo lo specifico diritto in capo ai promissari acquirenti alla restituzione degli acconti versati ai promittenti venditori in forza della scrittura privata sottoscritta in data 1.04.2005 (cfr. doc. n. 1 parte attrice). Sotto un secondo profilo di analisi, si deve evidenziare in via assorbente come la concorde volontà negoziale delle parti contraenti abbia previsto, in ogni caso, dei termini in favore dei condebitori solidali per la restituzione degli acconti ricevuti e nello specifico, al punto IV a) la data del 31.03.2010 per la restituzione dell'importo limitato ad euro 10.000,00 e al punto V a) la data 31.03.2015 per la “restante parte degli acconti versati da e ”. Parte_1 Parte_2 Pertanto, in considerazione della complessiva interpretazione delle condizioni contrattuali inserite nel contratto a causa mista per cui è causa, tenuto conto dell'espressa previsione di tali termini per l'adempimento in favore dei condebitori solidali, non è certamente possibile considerare quale dies a quo la data di esercizio del diritto di recesso convenzionale da parte dei promittenti venditori (16.04.2007 ovvero la data di vendita a soggetto terzo del medesimo bene immobile promesso in vendita ai promissari acquirenti – cfr. doc. n. 5 parte convenuta), ma la data di legittimo esercizio del pattuito diritto alla restituzione degli acconti versati ovvero la scadenza dei termini per l'adempimento previsti per l'adempimento dei condebitori solidali (31.03.2010 e 31.03.2015). In via di ragione maggiormente liquida, tanto a volere qualificare come dies a quo la data di scadenza dell'obbligazione di restituzione parziale limitata all'importo pari ad euro 10.000,00, quanto la data di scadenza della complessiva obbligazione di restituzione degli acconti versati – soluzione preferibile in considerazione della causa mista dell'accordo contrattuale con funzione economico sociale anche di prestito personale -, la lettera raccomandata A/R datata 28.07.2018, pacificamente ricevuta dal destinatario in data 1.08.2018 ed avente ad oggetto formale costituzione in mora di Controparte_1 quest'ultimo in forza del medesimo titolo contrattuale azionato poi nella presente sede giudiziale contenziosa (cfr. doc. n. 2 parte attrice), costituisce un idoneo atto interruttivo del termine decennale ordinario di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme anticipate in capo al creditore. Pertanto ed in sintesi, l'azione proposta con deposito in data 1.02.2023 dell'atto di citazione, notificato all'odierna parte convenuta in data 24.01.2023 - è da considerarsi senza dubbio in alcun pagina 10 di 13 modo prescritta, non essendo decorso il termine di legge e sussistendo la prova documentale, quantomeno, di un idoneo atto interruttivo. 2.3 In terzo luogo, la scrittura privata del 1.04.2005, oltre che essere valida, è certamente anche efficace nei confronti delle odierne parti processuali, essendo risultate prive di pregio le formalistiche eccezioni e doglianze sollevate in via interpretativa da parte convenuta . Controparte_1 In primis, infatti, lungi dal configurare una condizione sospensiva meramente potestativa come pare ricostruire parte convenuta, le previsioni contrattuali circa la mancata restituzione degli acconti versati entro le date del 31.03.2010 e del 31.03.2015 e la conseguente conferma automatica della promessa di vendita dell'immobile sito in Cesena via Piemonte n. 225, non rappresentano avvenimenti futuri ed incerti dai quali le parti contraenti hanno fatto dipendere la produzione o meno di specifici effetti del negozio (condizione sospensiva o risolutiva), ma al verificarsi dei quali vengono confermati gli effetti già pattuiti e che interessano le parti contraenti in termini di contratto atipico con causa mista di vendita e di prestito personale. Inoltre ed in via dirimente, l'unica conditio facti di rilievo ai fini della presente decisione e rinvenibile nel regolamento contrattuale in esame risulta quella, indicata espressamente sin dal titolo della scrittura privata del 1.04.2005, che sancisce in via pattizia la facoltà di recesso dei promittenti venditori e dalla promessa di vendita immobiliare, prevista ai punti I e VI, per Controparte_1 CP_2 cui testualmente gli stessi “possono recedere dalla presente promessa di vendita mediante la loro effettuazione delle seguenti condizioni: restituzione a e o loro aventi Parte_1 Parte_2 causa, del primo e del secondo acconto più interessi come pattuiti, alle date pattuite, di cui ai punti e ai sottopunti soprastanti” (cfr. doc. n. 1 parte attrice). Una tale condizione ha natura risolutiva – con cui le parti contraenti hanno elevato a giuridica rilevanza i motivi soggettivi delle parti, che normalmente sono irrilevanti all'interno della materia contrattuale – e carattere potestativo, in quanto il fatto futuro ed incerto del recesso dalla promessa di vendita dipende dalla volontà di una delle parti contraenti. Risulta in ogni caso valida ed efficacie in quanto l'evento consiste in una dichiarazione di volontà che è il risultato complesso di una serie di motivi, rappresentanti da molteplici ed apprezzabili interessi della parte debitrice e non già in un fatto arbitrario della controparte (cfr. già Cass. n. 11774 del 21.05.2007 e Cass. n. 2497 del 10.02.2004). Nel caso di specie, la clausola per cui le parti contraenti hanno convenuto di consentire ai promittenti venditori di recedere ad nutum dall'accordo contrattuale, corrispettivamente impegna i medesimi beneficiari della stessa alla restituzione – nei termini parimenti previsti in loro favore - di quanto gli stessi hanno già percepito in forza della scrittura privata del 1.04.2005. In aggiunta, sempre a sostegno di una tale evidente qualificazione giuridica, si devono valorizzare sia la già richiamata causa mista anche di garanzia atipica prestata in relazione all'operazione immobiliare dai promissari acquirenti e dalla moglie sia l'espressa ulteriore Parte_1 Parte_2 previsione convenzionale delle medesime parti contraenti che hanno qualificato l'importo pari ad euro 21.200,00 versato in contanti quale primo acconto anche in termini di caparra penitenziale proprio per il recesso, sempre nel libero esercizio della propria autonomia negoziale. Il combinato disposto dei punti I, III e VI del regolamento contrattuale nello stabilire il diritto di recesso per parte CP_1
e sanciscono, altresì, che le somme anticipate dai promissari acquirenti
[...] CP_2 costituiscono il corrispettivo del predetto recesso. Una tale pattuizione convenzionale, peraltro, si osserva come nel caso di specie sia parzialmente derogatoria, sempre a beneficio dei promittenti venditori che esercitino il proprio diritto al recesso dalla promessa di vendita, in quanto limita la restituzione dovuta agli importi anticipati e non prevede la restituzione del doppio della caparra penitenziale, in realtà ricevuta per euro 21.200,00, come previsto dalla disposizione generale di cui all'art. 1386, comma 2, c.c.. 2.4 In conclusione e per tutte le ragioni sopra evidenziate, la domanda attorea di condanna di parte convenuta alla restituzione, pro quota, della somma pari ad euro 10.600,00 - Controparte_1 tenuto conto della quota già corrisposta dal condebitore solidale in sede transattiva – in CP_2
pagina 11 di 13 ragione del documentato recesso dalla promessa di vendita mediante vendita a soggetti terzi dell'immobile in oggetto, viene accolta con riferimento alla somma indicata in linea capitale, oltre interessi dalla data di formale costituzione in mora del debitore, come meglio stabilito nel relativo punto del dispositivo. Al contrario, non può trovare accoglimento l'ulteriore richiesta attorea in termini di rivalutazione monetaria, non trattandosi di debito di valore (quale ad esempio il risarcimento del danno da inadempimento cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022), bensì di debito di valuta, derivante dalla somma di denaro già versata al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 1.04.2005 ed in quella sede già puntualmente prevista ed indicata dalle parti contraenti, in termini di caparra penitenziale (cfr. Cass. n. 13284 del 05.10.2000 e Cass. n. 19110 del 11.07.2025). 3. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase, in base al valore della controversia in relazione alle domande proposte ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). 3.1 Nel caso di specie, in relazione ai rapporti processuali tra parte attrice e parte convenuta, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte convenuta in relazione a Controparte_1 tutte le domande attoree, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione. La liquidazione viene in ogni caso effettuata nel rispetto dei generali principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c., nei limiti degli importi indicati in nota spese dalle rispettive parti vittoriose. 3.2 Quanto, poi, al rapporto processuale tra parte attrice e parte terza chiamata, tanto l'analisi dello specifico caso di specie, come meglio descritto in motivazione, quanto il comportamento processuale tenuto dalle parti, porta a ritenere necessaria l'integrale compensazione delle spese di lite, trattandosi in ogni caso di situazione eccezionale, quanto alla materia trattata e al comportamento processuale delle parti, che sicuramente può essere ricompresa entro il nuovo canone sancito dalla Corte Costituzionale nella propria pronuncia n. 77 del 2018. 3.3 Invece, quanto ai rapporti processuali tra parte convenuta chiamante e parte terza chiamata, deve trovare applicazione non solo il criterio generale della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., stante l'integrale rigetto di qualsiasi pretesa azionata dal condebitore solidale nei Controparte_1 confronti di ma anche il principio di causalità che disciplina la regolamentazione delle CP_2 spese di lite (cfr. Cass. n. 23123 del 17.09.2019 e anche Cass. n. 23552 del 2011), dovendosi tenere in considerazione la sostanziale non utilità di proseguire il presente giudizio anche nei confronti del condebitore solidale adempiente pro quota, determinata dall'opposizione all'estromissione manifestata da parte convenuta nel corso della prima udienza di comparizione e trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca r.g. n. 304/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte da parte attrice nei confronti di parte convenuta Parte_1
, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
2. ACCERTA, DICHIARA E CONDANNA parte convenuta alla restituzione in Controparte_1 favore della parte attrice della somma in linea capitale pari ad euro 10.600,00, oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora del debitore (1.08.2018) alla data di proposizione della domanda giudiziale, nonché al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pagina 12 di 13 proposizione della presente domanda giudiziale all'effettivo saldo.
3. ACCERTA E DICHIARA l'intervenuta conclusione e perfezionamento dell'accordo transattivo parziale, nelle more del presente giudizio, tra parte attrice e parte terza chiamata Parte_1 CP_2
in relazione ai fatti per cui è causa.
[...]
4. RIGETTA le domande proposte da parte convenuta nei confronti di parte terza Controparte_1 chiamata per le ragioni di cui in motivazione. CP_2
5. COMPENSA integralmente le spese legali tra parte attrice e parte terza chiamata Parte_1
per le ragioni di cui in motivazione. CP_2
6. CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice Controparte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano, nei limiti della nota spese depositata, in euro 2.738,00 per Pt_1 compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 285,79 per contributo unificato e relativa anticipazione forfettaria, nonché spese di notifica;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
7. CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore della parte terza chiamata Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi;
spese generali pari al CP_2 quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
Forlì, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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