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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 144/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 144/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CASCELLA ELIO con domicilio in VIA SARNO- Parte_1 STRIANO, 30 84087 SARNO
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. DIANA COSTANTINO con domicilio in VIA P. Controparte_1 BORSELLINO 2 42100 REGGIO NELL'EMILIA
APPELLATO
Nonché
, , con il patrocinio dell'avv. CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CASCELLA ELIO con domicilio in VIA SARNO-STRIANO, 30 84087 SARNO
Conclusioni per parte appellante , come da atto di appello depositato il 26 gennaio 2022, Parte_1
e integralmente richiamate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in adesione il
24.02.2025 da e CP_2 Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di respinta ogni contraria istanza, dichiarare Pt_2
ammissibile e fondato l'atto di appello e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n° 824/2021
Rep. N. 1559/2021 del 25/06/2021, pubblicata il 24.06.2021 – non notificata – resa dal Tribunale di
pagina 1 di 10 Reggio Emilia, Seconda Sezione Civile, nel giudizio al R.G.C. con n. 53/2018, e così provvedere: IN
VIA PRELIMINARE: se ritenuto opportuno, anche previa rinnovazione dell'istruttoria, ammettere le
deduzioni istruttorie indicate da parte attrice nella sua memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., escluse
dal giudice di primo grado, anche con conferma in sentenza della sua Ordinanza istruttoria. NEL
MERITO, In Via Principale, in accoglimento del presente appello, accertarti i fatti di causa come
dedotti dai coniugi del 1928 e , nei confronti del nipote Controparte_1 Parte_3 CP_1
del 1991 e del loro figlio , e previo rigetto di tutto quanto sostenuto, chiesto,
[...] Controparte_5
prodotto ed eccepito dai convenuti, Voglia accertare e dichiarare che la somma di euro 40.000,00,
confluita/versata nel mese di ottobre del 2016 all'apertura del conto corrente bancario presso l'Istituto
di Credito Cariparma Credite Agricole, filiale di Bagnolo in Piano, RE – intestato a del Controparte_1
1991 e con delega operativa rilasciata a del 1928 – apparteneva ai defunti coniugi Controparte_1
e Per l'effetto, quindi – in conseguenza della dipartita dei genitori Controparte_1 Parte_3
attori originari, il cui giudizio è stato poi continuato dagli intervenuti signori , Parte_1 CP_2
e – accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a rivendicare la quota parte
[...] CP_3
dell'intero iniziale credito vantato dagli attori originari nei confronti di del 1991 e, Controparte_1
dunque, condannare quest'ultimo alla restituzione della quota, determinata ex art. 537 c.p.c., in euro
8.000,00 o a quella diversa stabilita di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi, dal giorno
della prima richiesta di restituzione, ovvero dalla domanda al soddisfo;
In Via Subordinata, ove
l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna ritenga non meritevole la integrale restituzione della somma in
contestazione, accertare come non vinta la presunzione dall'art. 1298, secondo comma, c.c., e, per
l'effetto, dichiarare che la somma era di pari pertinenza di e dei coniugi Controparte_5 CP_1
e e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a
[...] Parte_3
rivendicare la quota parte dell'intero iniziale credito vantato dagli attori originari nei confronti di
del 1991 e, dunque, condannare quest'ultimo alla restituzione della quota, determinata Controparte_1
ex art. 537 c.p.c., in euro 4.000,00 o a quella diversa ex lege o di giustizia, con rivalutazione monetaria
pagina 2 di 10 ed interessi, dal giorno della richiesta di restituzione, ovvero dalla domanda al soddisfo. In ultimo,
atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice
determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, Voglia l'Ecc.ma Corte
di Appello, determinare, alla stregua dell'esito complessivo della lite, un nuovo regolamento delle
spese, con condanna della parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, con
maggiorazione, Cap e Iva, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Conclusioni per parti appellate e come da comparsa di costituzione e Controparte_1 Controparte_5
risposta depositata il 27.05.2022:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza rigettata IN VIA PRELIMINARE : A)
Dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dal sig. per omessa motivazione , Parte_1
art. 342 c.p.c., ovvero B) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. ex art. Parte_1
348 bis c.p.c. perché privo di una ragionevole possibilità di essere accolto, ovvero C) Ordinare
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari come sopra meglio esposto,
art. 331 c.p.c., ovvero NEL MERITO : D) Rigettare e respingere l'avversario appello perché infondato
in fatto e in diritto, respingendo le domande tutte proposte dall'appellante, e per l'effetto confermare
in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 824/2021, pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia,
nella persona della dott.ssa Stefania Calò, il 24.06.2021. IN OGNI CASO: E) con vittoria di spese e
compensi, come per legge”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione depositato l'8 gennaio 2018 i signori , nato il [...], e Controparte_1
citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia il nipote Parte_3 CP_1
, nato il [...], ed il figlio , per chiedere la condanna degli stessi: a) alla
[...] Controparte_5
restituzione della somma € 40.000,00, secondo prospettazione attorea indebitamente trattenuta da pagina 3 di 10 ; b) al risarcimento di € 10.000,00 a titolo di danni non patrimoniali, oltre rivalutazione Controparte_1
monetaria ed interessi legali;
c) con vittoria di spese e compensi professionali.
In particolare, gli attori deducevano che nell'ottobre del 2016 (classe 1928) si era recato Controparte_1
con il nipote ed il figlio presso l'Istituto di Credito Cariparma, filiale Controparte_1 Controparte_5
di Bagnolo in Piano (RE) per aprire un conto corrente, cointestato ed a firma congiunta con il nipote,
del quale quest'ultimo avrebbe potuto disporre soltanto a seguito della morte del nonno. Pertanto,
(classe 1928), all'apertura del c/c bancario, aveva consegnato all'operatore di sportello Controparte_1
€ 40.000,00 in contanti, somma che a suo dire corrispondeva ai risparmi personali suoi e della moglie
Parte_3
Tuttavia, in data 08.05.2017, il nonno scopriva che presso il predetto istituto di credito non era mai esistito alcun conto corrente intestato a suo nome e cointestato con il nipote, ma solo una delega ad operare sul conto corrente intestato al nipote, delega revocata da quest'ultimo in data 27.03.2017.
Con comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 105 c.p.c. si costituivano nel giudizio con intervento adesivo dipendente, altresì, e in qualità di figli di e Parte_1 CP_2 Controparte_1
Parte_3
All'udienza di prima comparizione delle parti, essendo nelle more intervenuto il decesso di Parte_3
il processo veniva interrotto e, in data 11 maggio 2018, riassunto da (del
[...] Controparte_1
1928) con ricorso ai sensi dell'art. 302 c.p.c. notificato a (del 1991) quale parte Controparte_1
convenuta in giudizio, a quale parte convenuta giudizio ed erede di Controparte_5 Parte_3
e a , e quali eredi di
[...] Parte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_3
Con il ricorso in riassunzione (del 1928) chiedeva la condanna dei Parte_3 Controparte_1
convenuti alla restituzione della metà della somma di € 40.000,00 e di un terzo dell'altra metà ai sensi dell'art. 581 c.c., oltre al risarcimento di danni non patrimoniali, rivalutazione monetaria ed interessi legali, con vittoria di spese e compensi professionali.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio (nipote) e Controparte_1 CP_1
pagina 4 di 10 eccependo in via preliminare: a) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della CP_5
causa petendi;
b) il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
c) il difetto di legittimazione passiva ed indeterminatezza della domanda nei confronti di . In ogni Controparte_5
caso con vittoria di spese competenze ed onorari di legge.
Nel merito i convenuti chiedevano il rigetto delle domande attoree assumendo che il conto corrente aperto nell'ottobre del 2016 era intestato esclusivamente al nipote, ma con delega ad operare in favore del nonno solo per permettergli di prelevare piccole somme in caso di necessità. In particolare, CP_5
sosteneva di aver corrisposto lui alla cassiera, all'apertura del conto intestato al figlio €
[...]
40.000,00, somma frutto dei propri risparmi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio a seguito della riassunzione Parte_1
e quali eredi di ed anche quali intervenuti. In particolare, essi
[...] CP_2 Parte_3
chiedevano che venisse accertato e dichiarato: a) il diritto in capo a (del 1928) a Controparte_1
riottenere la metà della somma di € 40.000 in quanto di sua proprietà, oltre alla quota di credito proporzionale alla quota ereditaria, con condanna di (del 1991) alla restituzione;
b) il Controparte_1
diritto di e quali eredi di alla quota parte di credito Parte_1 CP_2 Parte_3
proporzionale alla quota ereditaria.
All'udienza del 12.09.2019 il processo veniva interrotto a seguito del decesso dell'attore CP_1
.
[...]
Con ricorso del 09.12.2019 , e in qualità di eredi di e Parte_1 CP_2 CP_3 Controparte_1
riassumevano il processo nei confronti di 1991- (quale Parte_3 Controparte_6
convenuto) e (sia quale erede di ed , che quale Controparte_5 Parte_3 Controparte_1
convenuto), per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare che la somma di € 40.000,00 apparteneva all'asse ereditario in quanto di esclusiva pertinenza di Parte_3
e (del 1928) ed indebitamente trattenuta da (del 1991) prima
[...] Controparte_1 Controparte_1
del loro decesso;
b) condannare alla restituzione in favore dei coeredi della somma di € Controparte_1
pagina 5 di 10 40.000; c) condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali richiesti da Controparte_1 CP_1
e in favore dei coeredi;
d) in ogni caso con vittoria delle spese e dei
[...] Parte_3
compensi con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano nel giudizio riassunto e Controparte_1 CP_5
, quest'ultimo quale convenuto e non quale erede di e
[...] Controparte_1 Parte_3
insistendo in via preliminare per la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e per il difetto di legittimazione passiva di e, nel merito, chiedendo il rigetto Controparte_5
delle domande attore in quanto infondate richiamando quanto già argomentato nei precedenti scritti difensivi, in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di legge.
All'udienza cartolare del 17.07.2020 il Giudice, dichiarata la contumacia di quale Controparte_5
erede di e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 Controparte_1 Parte_3
c.p.c. Successivamente al deposito delle relative memorie il giudice rigettava le istanze istruttorie di parte attrice e ammetteva le istanze istruttorie di parte convenuta, rinviando all'udienza del 13.01.2021
per l'escussione dei testimoni.
Istruita la causa e dopo un tentativo di conciliazione tra le parti sollecitato dal Giudice con esito negativo, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con sentenza n. 824/2021 pubblicata il 24.06.2021 con la quale il Tribunale di Reggio Emilia: a) nel merito rigettava le domande proposte da parte , e in quanto infondate;
b) condannava , Parte_1 CP_2 CP_3 Parte_1 CP_2
e alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 4.835,00, oltre rimborso forfettario per CP_3
spese generali, cpa e iva, in favore di e;
c) dichiarava irripetibili le spese di lite Controparte_1 CP_5
nei confronti del contumace . Controparte_4
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva pacifico che nell'ottobre del 2016 Controparte_1
(nonno) e (nipote) avevano aperto un conto corrente intestato a (nipote) Controparte_1 Controparte_1
versandovi in contanti la somma di € 40.000,00 con facoltà di delega in capo a (nonno). Controparte_1
Riguardo la titolarità della predetta somma al momento del versamento, in applicazione dell'art. 1298
pagina 6 di 10 c.c., valorizzando quanto emerso nel corso dell'istruttoria e, soprattutto, dalla testimonianza resa dal direttore della filiale il Giudice di primo grado affermava che “la difesa dei Controparte_7
convenuti ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di pari appartenenza della somma di euro 40.000,00, avendo provato la titolarità esclusiva della predetta somma in capo al sig. CP_5
”. Diversamente, il Tribunale di Reggio Emilia riteneva che le allegazioni di parte attrice
[...]
fossero rimaste del tutto prive di riscontro probatorio, considerato, inoltre, che i capitoli di prova formulati fossero del tutto “ininfluenti ai fini della decisione della causa, in quanto volti a provare,
unicamente, quanto riferito da (nonno), e non già quanto da lui in concreto fatto”. Controparte_1
Infine, ogni altra domanda veniva dichiarata assorbita.
Avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia proponeva impugnazione con atto Parte_1
di appello depositato il 24.01.2022 e notificato il 21.01.2022 al procuratore di (del Controparte_1
1991) e . In particolare, l'appellante eccepiva in primo luogo un'errata valutazione Controparte_5
delle prove da parte del giudice di primo grado, in secondo luogo la violazione degli artt. 2727 e 2729
c.c. rispetto all'uso delle presunzioni di fatto, infine, lamentava che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettare le istanze istruttorie formulate in primo grado da parte attrice. Pertanto, precisava le conclusioni come sopra riportate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27 maggio 2022 si costituivano in giudizio Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado per le CP_5
seguenti motivazioni: a) inammissibilità dell'appello per omessa motivazione ai sensi dell'art. 342, co.
1 c.p.c.; b) obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di e , CP_2 CP_3 CP_4
in quanto eredi di (del 1928) e e, dunque, litisconsorti necessari;
c) Controparte_1 Parte_3
inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. in quanto privo di una ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito, gli appellati chiedevano il rigetto dell'appello in quanto infondato, sostenendo di aver dimostrato in primo grado tramite le prove documentali e l'escussione dei testi che l'intera somma di €
pagina 7 di 10 40.000,00, versata sul conto corrente intestato esclusivamente a (del 1991) e sul quale Controparte_1
(nonno) aveva solo una delega, apparteneva a . Controparte_1 Controparte_5
Con ordinanza del 31.05.2021 la Corte d'Appello di Bologna, rilevato che l'atto di appello non risultava notificato ai litisconsorti necessari e , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
fissava nuova udienza al 13.12.2022, assegnando termine per il rinnovo della notifica all'1.09.2022 poi prorogato al 25.07.2023.
Si costituivano in giudizio con comparsa depositata il 24.02.2025 e Controparte_3 CP_2
in adesione ai motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione di chiedendo, dunque, Parte_1
l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza “nel senso e nella direzione prospettata dall'appellante principale circa il diverso assetto economico tra le parti, con favore delle spese del doppio grado del giudizio, oltre accessori di legge”.
Infine, con ordinanza dell'1.04.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni della decisione
Preliminarmente, la Corte deve rilevare come l'appellante non abbia regolarmente ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dalla Corte d'Appello con ordinanza resa nel corso dell'udienza del 28.3.23.
Infatti, l'atto di citazione in appello a è stato notificato presso un indirizzo di Controparte_3
residenza diverso da quello effettivo (essendo egli residente in [...] e non in Germania ove è stata tentata la notifica).
La mancata regolare integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte Controparte_3
necessario, nei termini stabiliti dal Giudice, determina l'inammissibilità dell'atto di appello e la nullità
dell'intero giudizio di secondo grado.
Ciò conformemente alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ad es., Cass. n.
7528/2007, Cass. n. 17416/2010; Cass. n. 31316/2018), secondo cui il termine per la notificazione pagina 8 di 10 dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, fissato ex art. 331 c.p.c., è perentorio,
non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile per effetto della tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicchè la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale,
l'inammissibilità dell'impugnazione.
Ne consegue la condanna, in favore di ed , al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_5
di lite del presente grado di giudizio a carico di , compensando le spese di lite tra Parte_1
quest'ultimo e e Le spese sono liquidate, avuto riguardo alla media Controparte_3 CP_2
complessità della controversia ed al valore della stessa -compreso nello scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00-, per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale, in € 5.810,00 oltre spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr DPR n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis del DPR
suddetto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da avverso la sentenza Parte_1
n° 824/2021 Rep. N. 1559/2021 del 25/06/2021, pubblicata il 24.06.2021, resa dal Tribunale di Reggio
Emilia, nel giudizio al R.G.C. con n. 53/2018
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna al pagamento nei confronti di ed della Parte_1 Controparte_1 Controparte_5
somma di € 5.810,00 oltre spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;
- compensa le spese di lite tra e e le altre parti;
Controparte_3 CP_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello.
pagina 9 di 10 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l' 8.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 144/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CASCELLA ELIO con domicilio in VIA SARNO- Parte_1 STRIANO, 30 84087 SARNO
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. DIANA COSTANTINO con domicilio in VIA P. Controparte_1 BORSELLINO 2 42100 REGGIO NELL'EMILIA
APPELLATO
Nonché
, , con il patrocinio dell'avv. CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CASCELLA ELIO con domicilio in VIA SARNO-STRIANO, 30 84087 SARNO
Conclusioni per parte appellante , come da atto di appello depositato il 26 gennaio 2022, Parte_1
e integralmente richiamate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in adesione il
24.02.2025 da e CP_2 Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di respinta ogni contraria istanza, dichiarare Pt_2
ammissibile e fondato l'atto di appello e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n° 824/2021
Rep. N. 1559/2021 del 25/06/2021, pubblicata il 24.06.2021 – non notificata – resa dal Tribunale di
pagina 1 di 10 Reggio Emilia, Seconda Sezione Civile, nel giudizio al R.G.C. con n. 53/2018, e così provvedere: IN
VIA PRELIMINARE: se ritenuto opportuno, anche previa rinnovazione dell'istruttoria, ammettere le
deduzioni istruttorie indicate da parte attrice nella sua memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., escluse
dal giudice di primo grado, anche con conferma in sentenza della sua Ordinanza istruttoria. NEL
MERITO, In Via Principale, in accoglimento del presente appello, accertarti i fatti di causa come
dedotti dai coniugi del 1928 e , nei confronti del nipote Controparte_1 Parte_3 CP_1
del 1991 e del loro figlio , e previo rigetto di tutto quanto sostenuto, chiesto,
[...] Controparte_5
prodotto ed eccepito dai convenuti, Voglia accertare e dichiarare che la somma di euro 40.000,00,
confluita/versata nel mese di ottobre del 2016 all'apertura del conto corrente bancario presso l'Istituto
di Credito Cariparma Credite Agricole, filiale di Bagnolo in Piano, RE – intestato a del Controparte_1
1991 e con delega operativa rilasciata a del 1928 – apparteneva ai defunti coniugi Controparte_1
e Per l'effetto, quindi – in conseguenza della dipartita dei genitori Controparte_1 Parte_3
attori originari, il cui giudizio è stato poi continuato dagli intervenuti signori , Parte_1 CP_2
e – accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a rivendicare la quota parte
[...] CP_3
dell'intero iniziale credito vantato dagli attori originari nei confronti di del 1991 e, Controparte_1
dunque, condannare quest'ultimo alla restituzione della quota, determinata ex art. 537 c.p.c., in euro
8.000,00 o a quella diversa stabilita di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi, dal giorno
della prima richiesta di restituzione, ovvero dalla domanda al soddisfo;
In Via Subordinata, ove
l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna ritenga non meritevole la integrale restituzione della somma in
contestazione, accertare come non vinta la presunzione dall'art. 1298, secondo comma, c.c., e, per
l'effetto, dichiarare che la somma era di pari pertinenza di e dei coniugi Controparte_5 CP_1
e e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a
[...] Parte_3
rivendicare la quota parte dell'intero iniziale credito vantato dagli attori originari nei confronti di
del 1991 e, dunque, condannare quest'ultimo alla restituzione della quota, determinata Controparte_1
ex art. 537 c.p.c., in euro 4.000,00 o a quella diversa ex lege o di giustizia, con rivalutazione monetaria
pagina 2 di 10 ed interessi, dal giorno della richiesta di restituzione, ovvero dalla domanda al soddisfo. In ultimo,
atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice
determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, Voglia l'Ecc.ma Corte
di Appello, determinare, alla stregua dell'esito complessivo della lite, un nuovo regolamento delle
spese, con condanna della parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, con
maggiorazione, Cap e Iva, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Conclusioni per parti appellate e come da comparsa di costituzione e Controparte_1 Controparte_5
risposta depositata il 27.05.2022:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza rigettata IN VIA PRELIMINARE : A)
Dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dal sig. per omessa motivazione , Parte_1
art. 342 c.p.c., ovvero B) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. ex art. Parte_1
348 bis c.p.c. perché privo di una ragionevole possibilità di essere accolto, ovvero C) Ordinare
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari come sopra meglio esposto,
art. 331 c.p.c., ovvero NEL MERITO : D) Rigettare e respingere l'avversario appello perché infondato
in fatto e in diritto, respingendo le domande tutte proposte dall'appellante, e per l'effetto confermare
in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 824/2021, pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia,
nella persona della dott.ssa Stefania Calò, il 24.06.2021. IN OGNI CASO: E) con vittoria di spese e
compensi, come per legge”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione depositato l'8 gennaio 2018 i signori , nato il [...], e Controparte_1
citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia il nipote Parte_3 CP_1
, nato il [...], ed il figlio , per chiedere la condanna degli stessi: a) alla
[...] Controparte_5
restituzione della somma € 40.000,00, secondo prospettazione attorea indebitamente trattenuta da pagina 3 di 10 ; b) al risarcimento di € 10.000,00 a titolo di danni non patrimoniali, oltre rivalutazione Controparte_1
monetaria ed interessi legali;
c) con vittoria di spese e compensi professionali.
In particolare, gli attori deducevano che nell'ottobre del 2016 (classe 1928) si era recato Controparte_1
con il nipote ed il figlio presso l'Istituto di Credito Cariparma, filiale Controparte_1 Controparte_5
di Bagnolo in Piano (RE) per aprire un conto corrente, cointestato ed a firma congiunta con il nipote,
del quale quest'ultimo avrebbe potuto disporre soltanto a seguito della morte del nonno. Pertanto,
(classe 1928), all'apertura del c/c bancario, aveva consegnato all'operatore di sportello Controparte_1
€ 40.000,00 in contanti, somma che a suo dire corrispondeva ai risparmi personali suoi e della moglie
Parte_3
Tuttavia, in data 08.05.2017, il nonno scopriva che presso il predetto istituto di credito non era mai esistito alcun conto corrente intestato a suo nome e cointestato con il nipote, ma solo una delega ad operare sul conto corrente intestato al nipote, delega revocata da quest'ultimo in data 27.03.2017.
Con comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 105 c.p.c. si costituivano nel giudizio con intervento adesivo dipendente, altresì, e in qualità di figli di e Parte_1 CP_2 Controparte_1
Parte_3
All'udienza di prima comparizione delle parti, essendo nelle more intervenuto il decesso di Parte_3
il processo veniva interrotto e, in data 11 maggio 2018, riassunto da (del
[...] Controparte_1
1928) con ricorso ai sensi dell'art. 302 c.p.c. notificato a (del 1991) quale parte Controparte_1
convenuta in giudizio, a quale parte convenuta giudizio ed erede di Controparte_5 Parte_3
e a , e quali eredi di
[...] Parte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_3
Con il ricorso in riassunzione (del 1928) chiedeva la condanna dei Parte_3 Controparte_1
convenuti alla restituzione della metà della somma di € 40.000,00 e di un terzo dell'altra metà ai sensi dell'art. 581 c.c., oltre al risarcimento di danni non patrimoniali, rivalutazione monetaria ed interessi legali, con vittoria di spese e compensi professionali.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio (nipote) e Controparte_1 CP_1
pagina 4 di 10 eccependo in via preliminare: a) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della CP_5
causa petendi;
b) il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
c) il difetto di legittimazione passiva ed indeterminatezza della domanda nei confronti di . In ogni Controparte_5
caso con vittoria di spese competenze ed onorari di legge.
Nel merito i convenuti chiedevano il rigetto delle domande attoree assumendo che il conto corrente aperto nell'ottobre del 2016 era intestato esclusivamente al nipote, ma con delega ad operare in favore del nonno solo per permettergli di prelevare piccole somme in caso di necessità. In particolare, CP_5
sosteneva di aver corrisposto lui alla cassiera, all'apertura del conto intestato al figlio €
[...]
40.000,00, somma frutto dei propri risparmi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio a seguito della riassunzione Parte_1
e quali eredi di ed anche quali intervenuti. In particolare, essi
[...] CP_2 Parte_3
chiedevano che venisse accertato e dichiarato: a) il diritto in capo a (del 1928) a Controparte_1
riottenere la metà della somma di € 40.000 in quanto di sua proprietà, oltre alla quota di credito proporzionale alla quota ereditaria, con condanna di (del 1991) alla restituzione;
b) il Controparte_1
diritto di e quali eredi di alla quota parte di credito Parte_1 CP_2 Parte_3
proporzionale alla quota ereditaria.
All'udienza del 12.09.2019 il processo veniva interrotto a seguito del decesso dell'attore CP_1
.
[...]
Con ricorso del 09.12.2019 , e in qualità di eredi di e Parte_1 CP_2 CP_3 Controparte_1
riassumevano il processo nei confronti di 1991- (quale Parte_3 Controparte_6
convenuto) e (sia quale erede di ed , che quale Controparte_5 Parte_3 Controparte_1
convenuto), per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare che la somma di € 40.000,00 apparteneva all'asse ereditario in quanto di esclusiva pertinenza di Parte_3
e (del 1928) ed indebitamente trattenuta da (del 1991) prima
[...] Controparte_1 Controparte_1
del loro decesso;
b) condannare alla restituzione in favore dei coeredi della somma di € Controparte_1
pagina 5 di 10 40.000; c) condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali richiesti da Controparte_1 CP_1
e in favore dei coeredi;
d) in ogni caso con vittoria delle spese e dei
[...] Parte_3
compensi con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano nel giudizio riassunto e Controparte_1 CP_5
, quest'ultimo quale convenuto e non quale erede di e
[...] Controparte_1 Parte_3
insistendo in via preliminare per la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e per il difetto di legittimazione passiva di e, nel merito, chiedendo il rigetto Controparte_5
delle domande attore in quanto infondate richiamando quanto già argomentato nei precedenti scritti difensivi, in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di legge.
All'udienza cartolare del 17.07.2020 il Giudice, dichiarata la contumacia di quale Controparte_5
erede di e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 Controparte_1 Parte_3
c.p.c. Successivamente al deposito delle relative memorie il giudice rigettava le istanze istruttorie di parte attrice e ammetteva le istanze istruttorie di parte convenuta, rinviando all'udienza del 13.01.2021
per l'escussione dei testimoni.
Istruita la causa e dopo un tentativo di conciliazione tra le parti sollecitato dal Giudice con esito negativo, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con sentenza n. 824/2021 pubblicata il 24.06.2021 con la quale il Tribunale di Reggio Emilia: a) nel merito rigettava le domande proposte da parte , e in quanto infondate;
b) condannava , Parte_1 CP_2 CP_3 Parte_1 CP_2
e alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 4.835,00, oltre rimborso forfettario per CP_3
spese generali, cpa e iva, in favore di e;
c) dichiarava irripetibili le spese di lite Controparte_1 CP_5
nei confronti del contumace . Controparte_4
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva pacifico che nell'ottobre del 2016 Controparte_1
(nonno) e (nipote) avevano aperto un conto corrente intestato a (nipote) Controparte_1 Controparte_1
versandovi in contanti la somma di € 40.000,00 con facoltà di delega in capo a (nonno). Controparte_1
Riguardo la titolarità della predetta somma al momento del versamento, in applicazione dell'art. 1298
pagina 6 di 10 c.c., valorizzando quanto emerso nel corso dell'istruttoria e, soprattutto, dalla testimonianza resa dal direttore della filiale il Giudice di primo grado affermava che “la difesa dei Controparte_7
convenuti ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di pari appartenenza della somma di euro 40.000,00, avendo provato la titolarità esclusiva della predetta somma in capo al sig. CP_5
”. Diversamente, il Tribunale di Reggio Emilia riteneva che le allegazioni di parte attrice
[...]
fossero rimaste del tutto prive di riscontro probatorio, considerato, inoltre, che i capitoli di prova formulati fossero del tutto “ininfluenti ai fini della decisione della causa, in quanto volti a provare,
unicamente, quanto riferito da (nonno), e non già quanto da lui in concreto fatto”. Controparte_1
Infine, ogni altra domanda veniva dichiarata assorbita.
Avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia proponeva impugnazione con atto Parte_1
di appello depositato il 24.01.2022 e notificato il 21.01.2022 al procuratore di (del Controparte_1
1991) e . In particolare, l'appellante eccepiva in primo luogo un'errata valutazione Controparte_5
delle prove da parte del giudice di primo grado, in secondo luogo la violazione degli artt. 2727 e 2729
c.c. rispetto all'uso delle presunzioni di fatto, infine, lamentava che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettare le istanze istruttorie formulate in primo grado da parte attrice. Pertanto, precisava le conclusioni come sopra riportate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27 maggio 2022 si costituivano in giudizio Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado per le CP_5
seguenti motivazioni: a) inammissibilità dell'appello per omessa motivazione ai sensi dell'art. 342, co.
1 c.p.c.; b) obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di e , CP_2 CP_3 CP_4
in quanto eredi di (del 1928) e e, dunque, litisconsorti necessari;
c) Controparte_1 Parte_3
inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. in quanto privo di una ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito, gli appellati chiedevano il rigetto dell'appello in quanto infondato, sostenendo di aver dimostrato in primo grado tramite le prove documentali e l'escussione dei testi che l'intera somma di €
pagina 7 di 10 40.000,00, versata sul conto corrente intestato esclusivamente a (del 1991) e sul quale Controparte_1
(nonno) aveva solo una delega, apparteneva a . Controparte_1 Controparte_5
Con ordinanza del 31.05.2021 la Corte d'Appello di Bologna, rilevato che l'atto di appello non risultava notificato ai litisconsorti necessari e , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
fissava nuova udienza al 13.12.2022, assegnando termine per il rinnovo della notifica all'1.09.2022 poi prorogato al 25.07.2023.
Si costituivano in giudizio con comparsa depositata il 24.02.2025 e Controparte_3 CP_2
in adesione ai motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione di chiedendo, dunque, Parte_1
l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza “nel senso e nella direzione prospettata dall'appellante principale circa il diverso assetto economico tra le parti, con favore delle spese del doppio grado del giudizio, oltre accessori di legge”.
Infine, con ordinanza dell'1.04.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni della decisione
Preliminarmente, la Corte deve rilevare come l'appellante non abbia regolarmente ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dalla Corte d'Appello con ordinanza resa nel corso dell'udienza del 28.3.23.
Infatti, l'atto di citazione in appello a è stato notificato presso un indirizzo di Controparte_3
residenza diverso da quello effettivo (essendo egli residente in [...] e non in Germania ove è stata tentata la notifica).
La mancata regolare integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte Controparte_3
necessario, nei termini stabiliti dal Giudice, determina l'inammissibilità dell'atto di appello e la nullità
dell'intero giudizio di secondo grado.
Ciò conformemente alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ad es., Cass. n.
7528/2007, Cass. n. 17416/2010; Cass. n. 31316/2018), secondo cui il termine per la notificazione pagina 8 di 10 dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, fissato ex art. 331 c.p.c., è perentorio,
non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile per effetto della tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicchè la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale,
l'inammissibilità dell'impugnazione.
Ne consegue la condanna, in favore di ed , al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_5
di lite del presente grado di giudizio a carico di , compensando le spese di lite tra Parte_1
quest'ultimo e e Le spese sono liquidate, avuto riguardo alla media Controparte_3 CP_2
complessità della controversia ed al valore della stessa -compreso nello scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00-, per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale, in € 5.810,00 oltre spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr DPR n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis del DPR
suddetto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da avverso la sentenza Parte_1
n° 824/2021 Rep. N. 1559/2021 del 25/06/2021, pubblicata il 24.06.2021, resa dal Tribunale di Reggio
Emilia, nel giudizio al R.G.C. con n. 53/2018
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna al pagamento nei confronti di ed della Parte_1 Controparte_1 Controparte_5
somma di € 5.810,00 oltre spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;
- compensa le spese di lite tra e e le altre parti;
Controparte_3 CP_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello.
pagina 9 di 10 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l' 8.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10