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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di Novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2787/24 R.G..
È comparsa, per la ricorrente, l'avv. Anna AVERSA la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Evidenzia che il proprio assistito aveva accettato la proposta conciliativa formulata dal Tribunale.
È comparso, per il resistente, l'avv. IP EL SIRACUSANO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È presente la dott.ssa per la pratica forense. Persona_1
È presente il sig. . Controparte_1
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2787 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 27/A, c.f. , elettivamente domiciliata in Messina, Via Felice C.F._1
Bisazza, n. 65, presso lo studio dell'avv. Anna AVERSA che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...]
27/A, elettivamente domiciliato in Messina, Via Dei Mille 243, presso lo studio dell'avv.
IP EL SIRACUSANO che lo rappresenta e difende RESISTENTE avente per OGGETTO: domanda di restituzione di immobile e di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1 nei confronti di finalizzata ad ottenere la condanna del resistente al Controparte_1
rilascio dell'immobile sito in Messina, Via Delle Mura, n. 27/A, registrato al Catasto
Urbano di Messina al Foglio 109, Part. 240, sub 12, posto al piano secondo (3^ elevazione f.t.), nonché al risarcimento del danno subìto.
2 TRIBUNALE di MESSINA La ricorrente ha affermato di aver contratto matrimonio con il resistente secondo il rito civile in Messina il 23.12.1999, che l'immobile oggetto di causa costituiva la residenza coniugale e che, venuta meno l'affectio coniugalis e stante la pendenza del procedimento di separazione, era sua intenzione esercitare il diritto al rilascio dell'immobile di cui è proprietaria esclusiva, allo stato occupato dal resistente, nonché al risarcimento del danno subìto per effetto della predetta occupazione.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha sollevato eccezioni preliminari di rito e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
L'eccezione di carenza della condizione di procedibilità va rigettata, stante l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatorio nel corso del giudizio – giusto quanto disposto dal Tribunale all'udienza del 13.12.2024 – il cui effettivo svolgimento il resistente ha ammesso.
L'eccezione di litispendenza non merita accoglimento.
Invero le domande formulate dalla ricorrente in questo giudizio e in quello di separazione sono diverse per petitum e causa petendi; nel giudizio di separazione la ricorrente ha chiesto di “Assegnare alla sig.ra la casa coniugale, sita in Parte_1
Messina Via delle Mura n. 27/A con tutti gli arredi e le suppellettili”, assegnazione alla quale il Giudice della separazione provvede soltanto in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti che nella residenza familiare convivranno con il genitore collocatario (v. Cass. Civ., ord. n. 3015/18; sent. n. 21334/13).
In questo giudizio non è stata avanzata una domanda di assegnazione di immobile bensì di restituzione che, a differenza di quella di assegnazione, è fondata sul diritto di proprietà della ricorrente;
la domanda ha, dunque, un fondamento diverso da quella avanzata in sede di separazione che non trova fondamento nel diritto di proprietà ma in un diritto personale di godimento che scaturisce dall'individuazione del genitore collocatario dei figli minori, ove esistenti, ai quali viene, appunto, assegnata la residenza familiare (v.
Cass. Civ., ord. n. 2344/23).
Parimenti non meritevole di accoglimento è la domanda di sospensione ex art. 295
c.p.c. in quanto tra i due procedimenti non vi è alcun rapporto di pregiudizialità tecnico-
3 TRIBUNALE di MESSINA giuridica, trattandosi di domande la cui diversità di petitum non può condurre né ad un contrasto di giudicati, né ad alcuna interferenza.
Dalla lettura dell'ordinanza del 06.10.2024, resa dal Giudice della separazione, si evince che nulla quel Giudice ha disposto al riguardo in quanto l'assegnazione della casa familiare chiesta dalla – alla quale non vi è prova che si sia contrapposta una Pt_1 analoga domanda da parte del – va disposta soltanto ove vi siano figli minori o CP_1
maggiorenni non autosufficienti;
nel caso in esame, il Giudice della separazione ha chiarito che la figlia dei contendenti è maggiorenne e, pur se non economicamente autosufficiente, ha ritenuto che tale circostanza non fosse tale da giustificare l'assegnazione della residenza familiare ad uno dei genitori.
Per contro, è inibito al Giudice della separazione adottare provvedimenti di restituzione di immobili che siano basati sul titolo di proprietà di uno dei coniugi – laddove non vi siano figli minori che giustifichino l'adozione del diverso, rituale, provvedimento di assegnazione (Cass. Civ., ord. n. 3015/18; sent. n. 21334/13) – spettando la competenza funzionale sulla domanda di restituzione al Giudice della cognizione.
E anche laddove il Giudice della separazione decidesse, in futuro, con la sentenza che definisce il giudizio, di assegnare la casa coniugale ad uno dei coniugi sulla base della non autosufficienza economica della figlia maggiorenne, questo provvedimento opererebbe comunque su un piano diverso da quello del diritto di proprietà, oggetto del contendere, e non sarebbe destinato a caducarlo ma a renderne temporaneamente non esercitabili alcune facoltà connesse.
Infatti, l'ordinanza di assegnazione crea un diritto personale di godimento in favore del beneficiario che è opponibile al proprietario, il che sostanzialmente significa che, se l'assegnazione fosse, prossimamente, disposta in favore della , nulla Pt_1
sostanzialmente cambierebbe perché questa avrebbe un doppio titolo che la autorizza ad occupare l'immobile, quale proprietaria e quale assegnataria.
Se, invece, per ipotesi, l'assegnazione della residenza familiare fosse disposta in favore del , questi avrebbe diritto ad occuparla sulla base di quel provvedimento CP_1 che gli conferirebbe la detenzione qualificata dell'immobile: a questo punto potrebbe farvi ingresso senza alcuna possibilità per la proprietaria di opporsi. 4 TRIBUNALE di MESSINA Ma sino a quando un tale provvedimento di assegnazione non verrà reso, la disponibilità dell'immobile va valutata alla luce delle normali regole codicistiche che assegnano al titolare del diritto dominicale il diritto di utilizzarlo e di escludere soggetti terzi non titolati dal relativo godimento.
Nel merito, qualificata come restituzione, la domanda della ricorrente deve essere accolta.
La Corte di legittimità ha affermato che “L'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare
l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.” (v. Cass.
Civ., SS.UU., sent. n. 7305 del 28.03.2014).
Infatti, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo per il cui accoglimento è necessaria la
"probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce” (v. Cass. Civ., ord. n. 25052 del 10.10.2018).
Orbene, l'acquisizione della disponibilità dell'immobile da parte del resistente è avvenuta con il consenso della coniuge proprietaria ed in virtù del rapporto coniugale in ragione del quale i coniugi hanno concordemente fissato nell'immobile oggetto di causa la 5 TRIBUNALE di MESSINA residenza familiare nella quale avevano il diritto-dovere di coabitazione;
il coniuge non proprietario è, dunque, un detentore qualificato che mantiene la disponibilità dell'immobile non per concessione del coniuge proprietario e men che meno per occupazione abusiva bensì in virtù del negozio di tipo familiare instauratosi con il matrimonio talché ne discende la qualificazione come domanda di restituzione.
Ciò acclarato, va dato atto del deposito in giudizio del titolo contrattuale della ricorrente che comprova il suo diritto di proprietà nonché dell'avvenuta cessazione dell'obbligo di coabitazione costituente il titolo che giustificava la detenzione del
, come si desume dalla lettura dell'ordinanza del 06.10.2024 che la cessazione CP_1 dell'obbligo di coabitazione menziona.
Il si trova, dunque, nella condizione di non essere titolare di alcun diritto, CP_1 reale o personale di godimento, che ne giustifichi la permanenza all'interno dell'immobile, come si evince anche dalla lettura della comparsa di risposta nella quale, al di là della affermazione generica “Nel merito si evidenzia che il Signor allo stato, abita nella CP_1 casa coniugale, avendone pieno diritto… la Signora non ha il diritto di “cacciare Pt_1
da casa” l'odierno deducente”, non è presente alcuna argomentazione giuridica che, in punto di diritto, giustifichi l'occupazione dell'immobile da parte del resistente (cfr. Cass.
Civ., sent. n. 1315/89).
Pertanto, il resistente deve essere condannato a rilasciare Controparte_1 immediatamente, in favore di l'immobile sito in Messina, Via Delle Parte_1
Mura, n. 27/A, registrato al Catasto Urbano di Messina al Foglio 109, Part. 240, sub 12, posto al piano secondo (3^ elevazione f.t.), libero da persone o cose.
La domanda risarcitoria è infondata e deve essere rigettata.
La ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno nella misura di € 1.644,00 di cui €
1.220,00 a titolo di oneri condominiali 2023 ed € 424,00 a titolo di pagamento della Tari;
tuttavia, l'esborso di queste somme non è la conseguenza eziologicamente diretta dell'occupazione dell'immobile da parte del bensì sono esborsi che la ricorrente CP_1
deve sostenere in quanto strettamente inerenti al diritto di proprietà e che avrebbe dovuto affrontare anche ove l'immobile fosse stato da lei occupato.
6 TRIBUNALE di MESSINA In altri termini, il fatto che la sia stata privata per un certo periodo del Pt_1
godimento dell'immobile non esclude il suo obbligo di provvedere al pagamento delle spese, oneri condominiali, tasse e tributi che afferiscono al diritto di proprietà ma, semmai, legittimano la domanda di risarcimento del danno patrimoniale pari al valore locativo dell'immobile per il periodo di illegittima occupazione e sempreché venga fornita la prova dei presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità; domanda quest'ultima che, però, la ricorrente non ha avanzato.
Per quanto concerne, infine, il danno morale, biologico e non patrimoniale patito dalla ricorrente per essere stata privata dell'abitazione di cui è esclusiva proprietaria e costretta a sostenere i costi e i disagi del percorso per recarsi Controparte_2
sul posto di lavoro, la domanda è generica, senza alcuna motivazione in diritto e priva di riscontri probatori e deve, pertanto, essere rigettata.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
devono essere poste a carico del resistente, parzialmente compensate nella misura del 50% stante il rigetto della domanda risarcitoria e liquidate, sulla base del criterio dell'art. 15 c.p.c., in favore della ricorrente, tenuto conto della complessità della controversia, in complessivi € 5.000,00 per compensi di avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) accoglie la domanda di restituzione avanzata da nei Parte_1
confronti di;
Controparte_1
2) per l'effetto, condanna a rilasciare immediatamente, in Controparte_1
favore di l'immobile sito in Messina, Via Delle Mura, n. 27/A, Parte_1 registrato al Catasto Urbano di Messina al Foglio 109, Part. 240, sub 12, posto al piano secondo (3^ elevazione f.t.), libero da persone o cose;
7 TRIBUNALE di MESSINA 3) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
4) compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna CP_1
alla rifusione delle residue spese del giudizio in favore di che
[...] Parte_1 liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi di avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 21.11.2025
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
8
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di Novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2787/24 R.G..
È comparsa, per la ricorrente, l'avv. Anna AVERSA la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Evidenzia che il proprio assistito aveva accettato la proposta conciliativa formulata dal Tribunale.
È comparso, per il resistente, l'avv. IP EL SIRACUSANO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È presente la dott.ssa per la pratica forense. Persona_1
È presente il sig. . Controparte_1
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2787 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 27/A, c.f. , elettivamente domiciliata in Messina, Via Felice C.F._1
Bisazza, n. 65, presso lo studio dell'avv. Anna AVERSA che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...]
27/A, elettivamente domiciliato in Messina, Via Dei Mille 243, presso lo studio dell'avv.
IP EL SIRACUSANO che lo rappresenta e difende RESISTENTE avente per OGGETTO: domanda di restituzione di immobile e di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1 nei confronti di finalizzata ad ottenere la condanna del resistente al Controparte_1
rilascio dell'immobile sito in Messina, Via Delle Mura, n. 27/A, registrato al Catasto
Urbano di Messina al Foglio 109, Part. 240, sub 12, posto al piano secondo (3^ elevazione f.t.), nonché al risarcimento del danno subìto.
2 TRIBUNALE di MESSINA La ricorrente ha affermato di aver contratto matrimonio con il resistente secondo il rito civile in Messina il 23.12.1999, che l'immobile oggetto di causa costituiva la residenza coniugale e che, venuta meno l'affectio coniugalis e stante la pendenza del procedimento di separazione, era sua intenzione esercitare il diritto al rilascio dell'immobile di cui è proprietaria esclusiva, allo stato occupato dal resistente, nonché al risarcimento del danno subìto per effetto della predetta occupazione.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha sollevato eccezioni preliminari di rito e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
L'eccezione di carenza della condizione di procedibilità va rigettata, stante l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatorio nel corso del giudizio – giusto quanto disposto dal Tribunale all'udienza del 13.12.2024 – il cui effettivo svolgimento il resistente ha ammesso.
L'eccezione di litispendenza non merita accoglimento.
Invero le domande formulate dalla ricorrente in questo giudizio e in quello di separazione sono diverse per petitum e causa petendi; nel giudizio di separazione la ricorrente ha chiesto di “Assegnare alla sig.ra la casa coniugale, sita in Parte_1
Messina Via delle Mura n. 27/A con tutti gli arredi e le suppellettili”, assegnazione alla quale il Giudice della separazione provvede soltanto in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti che nella residenza familiare convivranno con il genitore collocatario (v. Cass. Civ., ord. n. 3015/18; sent. n. 21334/13).
In questo giudizio non è stata avanzata una domanda di assegnazione di immobile bensì di restituzione che, a differenza di quella di assegnazione, è fondata sul diritto di proprietà della ricorrente;
la domanda ha, dunque, un fondamento diverso da quella avanzata in sede di separazione che non trova fondamento nel diritto di proprietà ma in un diritto personale di godimento che scaturisce dall'individuazione del genitore collocatario dei figli minori, ove esistenti, ai quali viene, appunto, assegnata la residenza familiare (v.
Cass. Civ., ord. n. 2344/23).
Parimenti non meritevole di accoglimento è la domanda di sospensione ex art. 295
c.p.c. in quanto tra i due procedimenti non vi è alcun rapporto di pregiudizialità tecnico-
3 TRIBUNALE di MESSINA giuridica, trattandosi di domande la cui diversità di petitum non può condurre né ad un contrasto di giudicati, né ad alcuna interferenza.
Dalla lettura dell'ordinanza del 06.10.2024, resa dal Giudice della separazione, si evince che nulla quel Giudice ha disposto al riguardo in quanto l'assegnazione della casa familiare chiesta dalla – alla quale non vi è prova che si sia contrapposta una Pt_1 analoga domanda da parte del – va disposta soltanto ove vi siano figli minori o CP_1
maggiorenni non autosufficienti;
nel caso in esame, il Giudice della separazione ha chiarito che la figlia dei contendenti è maggiorenne e, pur se non economicamente autosufficiente, ha ritenuto che tale circostanza non fosse tale da giustificare l'assegnazione della residenza familiare ad uno dei genitori.
Per contro, è inibito al Giudice della separazione adottare provvedimenti di restituzione di immobili che siano basati sul titolo di proprietà di uno dei coniugi – laddove non vi siano figli minori che giustifichino l'adozione del diverso, rituale, provvedimento di assegnazione (Cass. Civ., ord. n. 3015/18; sent. n. 21334/13) – spettando la competenza funzionale sulla domanda di restituzione al Giudice della cognizione.
E anche laddove il Giudice della separazione decidesse, in futuro, con la sentenza che definisce il giudizio, di assegnare la casa coniugale ad uno dei coniugi sulla base della non autosufficienza economica della figlia maggiorenne, questo provvedimento opererebbe comunque su un piano diverso da quello del diritto di proprietà, oggetto del contendere, e non sarebbe destinato a caducarlo ma a renderne temporaneamente non esercitabili alcune facoltà connesse.
Infatti, l'ordinanza di assegnazione crea un diritto personale di godimento in favore del beneficiario che è opponibile al proprietario, il che sostanzialmente significa che, se l'assegnazione fosse, prossimamente, disposta in favore della , nulla Pt_1
sostanzialmente cambierebbe perché questa avrebbe un doppio titolo che la autorizza ad occupare l'immobile, quale proprietaria e quale assegnataria.
Se, invece, per ipotesi, l'assegnazione della residenza familiare fosse disposta in favore del , questi avrebbe diritto ad occuparla sulla base di quel provvedimento CP_1 che gli conferirebbe la detenzione qualificata dell'immobile: a questo punto potrebbe farvi ingresso senza alcuna possibilità per la proprietaria di opporsi. 4 TRIBUNALE di MESSINA Ma sino a quando un tale provvedimento di assegnazione non verrà reso, la disponibilità dell'immobile va valutata alla luce delle normali regole codicistiche che assegnano al titolare del diritto dominicale il diritto di utilizzarlo e di escludere soggetti terzi non titolati dal relativo godimento.
Nel merito, qualificata come restituzione, la domanda della ricorrente deve essere accolta.
La Corte di legittimità ha affermato che “L'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare
l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.” (v. Cass.
Civ., SS.UU., sent. n. 7305 del 28.03.2014).
Infatti, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo per il cui accoglimento è necessaria la
"probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce” (v. Cass. Civ., ord. n. 25052 del 10.10.2018).
Orbene, l'acquisizione della disponibilità dell'immobile da parte del resistente è avvenuta con il consenso della coniuge proprietaria ed in virtù del rapporto coniugale in ragione del quale i coniugi hanno concordemente fissato nell'immobile oggetto di causa la 5 TRIBUNALE di MESSINA residenza familiare nella quale avevano il diritto-dovere di coabitazione;
il coniuge non proprietario è, dunque, un detentore qualificato che mantiene la disponibilità dell'immobile non per concessione del coniuge proprietario e men che meno per occupazione abusiva bensì in virtù del negozio di tipo familiare instauratosi con il matrimonio talché ne discende la qualificazione come domanda di restituzione.
Ciò acclarato, va dato atto del deposito in giudizio del titolo contrattuale della ricorrente che comprova il suo diritto di proprietà nonché dell'avvenuta cessazione dell'obbligo di coabitazione costituente il titolo che giustificava la detenzione del
, come si desume dalla lettura dell'ordinanza del 06.10.2024 che la cessazione CP_1 dell'obbligo di coabitazione menziona.
Il si trova, dunque, nella condizione di non essere titolare di alcun diritto, CP_1 reale o personale di godimento, che ne giustifichi la permanenza all'interno dell'immobile, come si evince anche dalla lettura della comparsa di risposta nella quale, al di là della affermazione generica “Nel merito si evidenzia che il Signor allo stato, abita nella CP_1 casa coniugale, avendone pieno diritto… la Signora non ha il diritto di “cacciare Pt_1
da casa” l'odierno deducente”, non è presente alcuna argomentazione giuridica che, in punto di diritto, giustifichi l'occupazione dell'immobile da parte del resistente (cfr. Cass.
Civ., sent. n. 1315/89).
Pertanto, il resistente deve essere condannato a rilasciare Controparte_1 immediatamente, in favore di l'immobile sito in Messina, Via Delle Parte_1
Mura, n. 27/A, registrato al Catasto Urbano di Messina al Foglio 109, Part. 240, sub 12, posto al piano secondo (3^ elevazione f.t.), libero da persone o cose.
La domanda risarcitoria è infondata e deve essere rigettata.
La ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno nella misura di € 1.644,00 di cui €
1.220,00 a titolo di oneri condominiali 2023 ed € 424,00 a titolo di pagamento della Tari;
tuttavia, l'esborso di queste somme non è la conseguenza eziologicamente diretta dell'occupazione dell'immobile da parte del bensì sono esborsi che la ricorrente CP_1
deve sostenere in quanto strettamente inerenti al diritto di proprietà e che avrebbe dovuto affrontare anche ove l'immobile fosse stato da lei occupato.
6 TRIBUNALE di MESSINA In altri termini, il fatto che la sia stata privata per un certo periodo del Pt_1
godimento dell'immobile non esclude il suo obbligo di provvedere al pagamento delle spese, oneri condominiali, tasse e tributi che afferiscono al diritto di proprietà ma, semmai, legittimano la domanda di risarcimento del danno patrimoniale pari al valore locativo dell'immobile per il periodo di illegittima occupazione e sempreché venga fornita la prova dei presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità; domanda quest'ultima che, però, la ricorrente non ha avanzato.
Per quanto concerne, infine, il danno morale, biologico e non patrimoniale patito dalla ricorrente per essere stata privata dell'abitazione di cui è esclusiva proprietaria e costretta a sostenere i costi e i disagi del percorso per recarsi Controparte_2
sul posto di lavoro, la domanda è generica, senza alcuna motivazione in diritto e priva di riscontri probatori e deve, pertanto, essere rigettata.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
devono essere poste a carico del resistente, parzialmente compensate nella misura del 50% stante il rigetto della domanda risarcitoria e liquidate, sulla base del criterio dell'art. 15 c.p.c., in favore della ricorrente, tenuto conto della complessità della controversia, in complessivi € 5.000,00 per compensi di avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) accoglie la domanda di restituzione avanzata da nei Parte_1
confronti di;
Controparte_1
2) per l'effetto, condanna a rilasciare immediatamente, in Controparte_1
favore di l'immobile sito in Messina, Via Delle Mura, n. 27/A, Parte_1 registrato al Catasto Urbano di Messina al Foglio 109, Part. 240, sub 12, posto al piano secondo (3^ elevazione f.t.), libero da persone o cose;
7 TRIBUNALE di MESSINA 3) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
4) compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna CP_1
alla rifusione delle residue spese del giudizio in favore di che
[...] Parte_1 liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi di avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 21.11.2025
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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