Sentenza breve 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 03/04/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00247/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00094/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Krasis S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla procedura CIG B9489D064C, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Barilari e Alessia Pittelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Polistena, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna Mollica e Giuseppe Mollica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
società Pentagono Costruzioni e Servizi S.r.l.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Garaffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. 1258 del 21/01/2026 con il quale il Comune di Polistena ha escluso la ricorrente dalla procedura telematica aperta sottosoglia di rilevanza europea avente ad oggetto l'affidamento del " Servizio di trasporto di rifiuti differenziati e indifferenziati dal centro di raccolta comunale agli impianti autorizzati - Gestione centro di raccolta ”, CIG B9489D064C;
- e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi:
- il verbale di verifica dei requisiti in data 20.01.2026 e della relativa determina, non conosciuta, di approvazione;
- il provvedimento di esclusione comunicato in data 21/01/2026;
- per quanto di ragione, il Bando di gara nella parte in cui lo stesso venisse inteso nel senso di aver previsto cause di esclusione differenti ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa;
- il verbale n. 2, non conosciuto nei suoi estremi e contenuto, con il quale il RUP ha formulato proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell’operatore economico, secondo in graduatoria;
- la Determina di approvazione n. 1 del 30.01.2026 – Reg. Gen. 30 del 30.01.2026 con la quale è stata approvata la proposta di determinazione preliminare n. 1 del 30-01-2026 avente ad oggetto la proposta di aggiudicazione dell’appalto in parola nei confronti dell’operatore economico controinteressato PENTAGONO Costruzioni e Servizi S.r.l. con contestuale avvio d’urgenza ed affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti ex art. 17 commi 8 e 9 D.lgs. n. 36/2023;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 10.03.2026:
- del provvedimento n. 8 del 26-02-2026, n. Reg. Gen. 89 del 27-02-2026, con cui il Comune di Polistena, previa approvazione della proposta di Determinazione del RUP Preliminare n. 10 del 26-02-2026, ha aggiudicato l’appalto alla controinteressata società Pentagono Costruzioni e Servizi S.r.l.s.;
- ogni altro atto presupposto e conseguente e dunque ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale, cognito e\o non cognito, che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente, ivi compresi l’eventuale verbale e/o provvedimento di consegna e/o esecuzione anticipata dell’appalto frattanto emesso, non conosciuto nei suoi estremi e nel suo contenuto, oltre all’eventuale contratto d’appalto nelle more eventualmente sottoscritto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Polistena e della società Pentagono Costruzioni e Servizi S.r.l.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa OB AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a.;
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la società ricorrente ha premesso di aver partecipato alla procedura aperta avviata dal Comune di Polistena (giusta Determinazione Dirigenziale n. 71 del 09.06.2025, Reg. Gen. n. 194 del 09.06.2025, pubblicata sulla Piattaforma Tuttogare in data 17.11.2025), avente ad oggetto l'affidamento, con applicazione del criterio del prezzo più basso e c.d. inversione procedimentale, ex art. 107, comma III, D. Lgs n. 36/2023, del " Servizio di trasporto di rifiuti differenziati e indifferenziati dal centro di raccolta comunale agli impianti autorizzati - Gestione centro di raccolta ” (CIG B9489D064C), avente la durata complessiva di 12 mesi (con decorrenza dal 1 febbraio 2026).
L’importo a base di gara è pari ad € 152.894,85, soggetto a ribasso, quale prezzo unitario “a corpo”, oltre oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, pari ad € 418,00, per un totale complessivo di € 153.312,85 (così art. 3 del disciplinare di gara, doc. in atti, ed art. 2 del capitolato speciale d’appalto, doc. in atti).
L’appalto è costituito da un unico lotto - cui corrisponde il suddetto prezzo unitario “a corpo” - espressamente dichiarato non scomponibile e suddivisibile (“ in più lotti funzionali o prestazionali senza compromettere la proporzionalità, l’efficacia complessiva, l’economicità della gestione della procedura, nonché rendere eccessivamente difficile, dal punto di vista tecnico-gestionale, l’esecuzione del servizio” , così art. 3 del disciplinare di gara), articolato nelle attività appresso sintetizzate, anche avuto riguardo ai correlativi importi:
“ A. TRASPORTO RIFIUTI ” che ricomprende:
1. Servizio di trasporto di rifiuti differenziati (carta, cartone, plastica, vetro, ingombranti, umido, raee, neon sfalci di potatura, pulizia strade ecc.), indifferenziati, e rifiuti speciali pericolosi, dal centro di raccolta comunale agli impianti autorizzati al recupero/smaltimento” (per un importo di € 34.168,61, di cui € 24.062,40 quale manodopera);
“ B. IO EZ ” che ricomprende:
1. Noleggio di due mezzi con vasca rifiuti, da 3 mc a 6 mc, senza conducente per il servizio di raccolta porta a porta effettuato dagli addetti comunali (per un importo di € 28.500,00);
2. Noleggio a caldo di autocarro dotato di polipo per prelievo e trasporto al CDR, almeno una volta a settimana e/o su richiesta dell’Ente:
- di rifiuti ingombranti abbandonati, anche preventivamente ammassati dagli operatori comunali;
- dei containers per la raccolta dei rifiuti in dotazione all’ospedale” (per un importo di € 10.575,70, di cui € 7.447,68 quale manodopera);
“ C. GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA ” che ricomprende:
- Servizio di un operatore per la chiusura/apertura del cancello di ingresso e per il controllo della tipologia dei rifiuti urbani in ingresso, a supporto dei dipendenti comunali nella gestione del centro di raccolta;
- Nolo a caldo di Escavatore anche cingolato/Autocarro con relativo polipo montato;
- Pulizia e disinfestazione degli scarrabili;
- Disinfestazione e pulizia del centro di raccolta (per importo di € 63.650,54, di cui € 44.824,32 quale manodopera);
- Noleggio a freddo di n. 10 scarrabili di capacità 28-30 mc (per un importo di € 16.000,00).
2. Quanto al servizio di “ IO EI ”, complessivamente considerato, l’art. 5 del capitolato speciale, ulteriormente dettagliato nelle prestazioni di cui ai successivi artt. 6 e ss., prevede espressamente, nella parte di interesse, quanto appresso:
« Il Servizio comprende, quale parte integrante e sostanziale, l’esecuzione in capo al Fornitore di ogni incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà dei veicoli e del conducente - per i soli noli a caldo - nonché la prestazione dei servizi di seguito elencati, che rientrano perciò nel canone mensile di noleggio:
- riparazione/sostituzione dei pneumatici in caso di lesioni;
- all’occorrenza riequilibratura e assetto geometrico dei pneumatici;
- consegna del mezzo presso un punto di consegna all’uopo deputato;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- soccorso stradale;
- servizio di preassegnazione;
- veicolo sostitutivo;
- gestione pratiche amministrative, tassa di proprietà, revisioni periodiche obbligatorie;
- garanzie e copertura assicurativa;
- gestione sinistri;
- recapito telefonico .
[…]
Il Fornitore è tenuto a consegnare i veicoli pronti all’uso».
3. All’art. 6.1 del disciplinare di gara, l’amministrazione ha previsto, quale requisiti di idoneità professionale condizionanti la partecipazione alla gara:
- alla lettera a): l’Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’AL delle Imprese artigiane per attività pertinenti (trasporto, noleggio automezzi, pulizia, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione) con quelle della presente procedura di gara;
- alla lettera b): l’iscrizione all’AL Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03 giugno 2014, n. 120, ivi indicate.
4. Alla gara partecipavano tre operatori economici, tra cui la società ricorrente che si collocava al primo posto in graduatoria, con conseguente attivazione delle verifiche relative al possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione.
Dalla consultazione della visura camerale, la società ricorrente risultava iscritta nel Registro delle Imprese, con il codice ATECO 38.11.00, per le seguenti attività:
a) Attività Esercitata: Raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade;
b) Attività Secondaria Esercitata: Servizi di consulenza nel settore dei servizi ambientali raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade.
Con il verbale del 20.01.2026, comunicato il successivo 21.01.2026, l’amministrazione la escludeva dalla gara per mancato possesso del requisito di partecipazione di cui all’art. 6.1, lettera a), del disciplinare, ritenendola non iscritta nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle relative alla procedura di gara come declinate dal bando/disciplinare di gara: noleggio automezzi, pulizia, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione.
Con determina n. 1 del 30.01.2026, il Responsabile della Ripartizione Urbanistica del Comune di Polistena proponeva l’aggiudicazione della commessa in favore della società odierna controinteressata, gestore uscente, collocatasi al secondo posto della graduatoria.
5. Con il ricorso in esame, la ricorrente è, dunque, insorta avverso la sua esclusione dalla competizione, affidando il ricorso ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “A. Violazione e/o falsa dell’art. 100, comma III, Codice in relazione all’art. 6.1 del Bando di gara. Eccesso di potere per erronea interpretazione dei presupposti. manifesta ingiustizia. Violazione dei principi di proporzionalità, economicità ed efficienza”;
Le iscrizioni della società ricorrente presso il Registro delle Imprese, siccome relative alle ampie categorie inerenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade (urbane, extraurbane e autostrade) oltre che la consulenza nel settore dei servizi ambientali in questione, sarebbero del tutto “pertinenti” - per come del resto richiesto dal bando - rispetto all’oggetto della commessa e, come tali, comproverebbero la sua effettiva esperienza anche nell’esecuzione delle attività relative al noleggio mezzi, alla pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
Le iscrizioni nel cd. Registro delle Imprese spese dalla ricorrente, in quanto funzionali a dimostrare l’effettiva operatività dell’aspirante aggiudicatario nel settore dell’appalto e, quindi, la sua complessiva affidabilità professionale, avrebbero, ragionevolmente, dovuto essere valutate avuto riguardo alla sostanziale compatibilità, coerenza e pertinenza - e non anche formale identità e perfetta coincidenza - delle attività ivi indicate rispetto ai servizi oggetto della commessa pubblica.
Non sarebbe, in proposito, dubitabile che le singole – ed a torto parcellizzate dall’amministrazione - attività di noleggio mezzi, pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione rientrino, in un preteso rapporto di species a genus, nelle ampie e omnicomprensive attività, oggetto di iscrizione, da parte della ricorrente, presso il Registro delle imprese, consistenti nella raccolta e trasporto di rifiuti nonché nella consulenza nel settore di tali servizi ambientali.
Più precisamente, le attività di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione risentirebbero, a pieno titolo, in quelle involgenti la complessiva attività di Gestione di un Centro di Raccolta.
Avuto specifico riguardo, invece, al noleggio, si tratterebbe di una attività afferente al servizio di trasporto rifiuti, ancorché, in parte qua la ricorrente si fosse, comunque, espressamente riservata la facoltà di avvalersi del subappalto mediante Eventuale nolo a caldo e a freddo di automezzi e attrezzature , per come indicato in sede di predisposizione del Documento di Gara Unico Europeo (cd. DGUE).
L’irragionevolezza dell’esclusione risulterebbe comprovata dall’iscrizione dell’odierna istante presso l’AL Nazionale dei Gestori Ambientali (previsto dal bando quale ulteriore requisito di idoneità professionale richiesto alla lettera b. dell’art. 6.1 del disciplinare) per le attività di gestione dei centri di raccolta oltre che per le attività di Raccolta e trasporto di rifiuti.
La sola iscrizione nel predetto AL sarebbe autoevidente dell’effettiva professionalità maturata rispetto a tutti i servizi oggetto della commessa e, quindi, anche nell’esecuzione delle attività in contestazione (noleggio mezzi, pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione), siccome intimamente connesse con quelle del trasporto dei rifiuti e della gestione dei centri di raccolta, cui la ricorrente è abilitata.
Del resto, le attività in questione non si identificherebbero affatto nell’oggetto principale dell’appalto, che l’amministrazione avrebbe individuato nel servizio di trasporto rifiuti. Sicché l’esclusione in contestazione, motivata in ragione della mancata iscrizione della ricorrente presso il predetto Registro Imprese avuto riguardo all’esecuzione di attività ritenute marginali, di natura ancillare rispetto al prevalente oggetto del servizio, si risolverebbe in una irragionevole limitazione dell’accesso al mercato da parte degli operatori economici, con inaccettabile vulnus per l’interesse pubblico.
- “B. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 comma 12 in combinato disposto con l’art. 10 comma III del Codice. Sviamento di potere. Violazione del principio di proporzionalità e sproporzione rispetto all’oggetto dell’appalto”;
Ove il requisito di idoneità professionale di cui all’art. 6.1 lettera a) del disciplinare di gara venisse inteso, contro lo stesso tenore letterale della norma in questione (laddove si riferisce ad attività pertinenti ), nel senso della necessaria ed esatta corrispondenza - e non anche, come dovrebbe essere, della necessaria sostanziale pertinenza - tra le attività oggetto di iscrizione del concorrente presso il Registro delle imprese e tutte quelle che costituiscono oggetto del servizio (trasporto, noleggio automezzi, pulizia, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione), la clausola del bando in parola sarebbe illogica ed irragionevole.
La disposizione contrasterebbe, infatti, con il principio della tassatività dei requisiti cd. di ordine speciale di cui all’art. 100 comma 12 D.lgs. n. 36/2023 da leggersi in combinato disposto con l’art. 10 comma 3 citato D.lgs., secondo cui i requisiti di idoneità tecnico-professionale, al pari di quelli di carattere economico-finanziario, devono essere proporzionati rispetto all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.
6. Il Comune di Polistena ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse motivata in ragione della pretesa sussistenza di un’ulteriore – ancorché non rilevata in sede procedimentale - causa di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara. Quest’ultima, infatti, in sede di presentazione della domanda di partecipazione ha dichiarato di volersi avvalere dell’eventuale subappalto dei servizi di nolo a caldo e a freddo di automezzi e attrezzature , così violando de plano la disposizione normativa di cui all’art. 8 del disciplinare, replicata all’art. 33 del capitolato speciale d’appalto, secondo cui “ Data la natura e l’importo del servizio, nel caso specifico, viene fatto divieto di subappalto”. L’ente locale ha, comunque, contestato la fondatezza del ricorso nel merito.
7. La società Pentagono Costruzioni e Servizi SRLS, gestore uscente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’irricevibilità, per tardività, del motivo di gravame tendente a contestare la legittimità della clausola di cui all’art. 6.1 lettera a) del disciplinare. Tale previsione di gara avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata, in quanto immediatamente lesiva, laddove, ragionevolmente e proporzionalmente, impone, a pena di esclusione, il possesso, in capo a ciascun concorrente, dell’iscrizione nel Registro delle imprese per ciascuna delle attività (trasporto, noleggio automezzi, pulizia, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione) aventi una rilevanza centrale – e, dunque, non marginale - nell’economia complessiva del composito servizio, oggetto della commessa pubblica.
8. In data 10.03.2026, a ridosso della camera di consiglio fissata per trattazione dell’istanza cautelare (11.03.2026) la società ricorrente depositava ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto l’impugnazione, per illegittimità derivata da quella che inficerebbe la sua esclusione, della determina n. 8 del 26.02.2026, Reg. Gen. n. 89 del 27.02.2026, di aggiudicazione dell’appalto in favore della società controinteressata.
8.1 Nel corpo del ricorso in questione, la ricorrente ha inteso, altresì, replicare all’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, derivante, ad avviso della Stazione appaltante, da quella disposizione della lex specialis , consolidatasi per mancata impugnazione, che vieta il subappalto, a cui la stessa ricorrente ha, tuttavia, dichiarato di volersi eventualmente avvalere. Ad avviso dell’istante la previsione della lex specialis in parola (art. 8 del disciplinare ed art. 33 del capitolato speciale d’appalto) sarebbe radicalmente nulla, per contrasto con l’art. 119 D.lgs. n. 36/2023, oltre ad essere, comunque, irrilevante, non avendo determinato alcun provvedimento di esclusione dell’interessata.
9. La trattazione dell’istanza cautelare, fissata per l’11.03.2026, è stata rinviata, onde consentire i termini a difesa sul ricorso per motivi aggiunti.
9.1 Con memoria difensiva del 20.03.2026, il Comune di Polistena ha contestato la fondatezza dei motivi aggiunti, mediante articolate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
10. In occasione della successiva camera di consiglio del 25.03.2026, la causa è stata trattenuta in decisione, con avvertenza di una possibile definizione della stessa, ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a.
11. Preliminarmente, il Collegio ritiene che la società ricorrente, diversamente da quanto eccepito dalla difesa del Comune di Polistena, abbia, in rito, interesse a contestare la legittimità del provvedimento con il quale è stata esclusa dalla competizione.
Ciò nella misura in cui, la doverosa applicazione delle disposizioni di cui agli art. 8 del bando-disciplinare e art. 33 del capitolato speciale d’appalto, laddove, proprio in ragione della natura e dell’importo del servizio , vietano espressamente il subappalto, nella peculiare fattispecie in esame, non determinano un’automatica causa di esclusione a carico della società ricorrente che ha dichiarato di volersene eventualmente avvalere.
Piuttosto, siffatta declaratoria di eventuale accesso all’istituto del subappalto, avuto riguardo al servizio di nolo a caldo e a freddo di automezzi e attrezzature , disvela, ad avviso del Tribunale, per come si vedrà appresso, la legittimità dell’esclusione della ricorrente, per carenza del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 6.1 lett. a) del citato bando-disciplinare.
12. Per completezza, si ritiene, comunque, necessario evidenziare che la disposizione di gara relativa al divieto di subappalto in questione – che nella specie si atteggerebbe quale subappalto cd. necessario , riguardando i requisiti di qualificazione degli operatori economici - per un verso, si è consolidata per mancata tempestiva impugnazione, da parte dell’interessata, e, per altro verso, appare del tutto legittima. Ciò in adesione a quel costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, in base alla nuova normativa in materia di qualificazione degli operatori economici (art. 100 comma 4 D.lgs. n. 36/2023) il predetto subappalto necessario – o cd. qualificante - è astrattamente possibile soltanto avuto riguardo all’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 6.05.2025, n. 642; T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 3.01.2025, n. 90).
12.1 Viceversa, nel caso in esame, per come espressamente previsto dalla lex specialis – e, del resto, riconosciuto dalla stessa ricorrente (a pag. 3 del ricorso) - ci si trova dinanzi ad un “ unico lotto poiché il servizio non può essere scomposto e suddiviso in più lotti funzionali o prestazionali senza compromettere la proporzionalità, l’efficacia complessiva, l’economicità della gestione della procedura, nonché rendere eccessivamente difficile, dal punto di vista tecnico-gestionale, l’esecuzione del servizio” (così art. 3 del disciplinare). Ne consegue, quale immediato e diretto corollario, l’inapplicabilità ab imis nella commessa in esame dell’istituto del cd. subappalto necessario/qualificante .
13. Nel merito, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
14. L’apprezzamento dell’inconsistenza di tutte le censure poste a base del ricorso principale e dei motivi aggiunti – da ritenersi tempestive, siccome presupponenti un’interpretazione della lex specialis condivisa dal Collegio ma, comunque, tale da determinarne la necessaria esclusione - passa dalla preliminare considerazione circa la legittimità della disposizione di cui all’art. 6.1 lett. a) del disciplinare di gara.
Ciò in quanto, in piena coerenza dei principi di stretta attinenza e proporzionalità rispetto all’oggetto del contratto, adesso sanciti dall’art. 10 comma 3 D.lgs. n. 36/2023, tale disposizione ha imposto a ciascun concorrente, quale necessario requisito di qualificazione professionale, l’iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti rispetto all'oggetto del contratto, ivi esemplificandole in quella del trasporto, noleggio automezzi, pulizia, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione.
15. Orbene, il Collegio condivide l’assunto ricorsuale secondo cui, per come del resto previsto dalla stessa clausola della lex specialis in questione, l’iscrizione al Registro delle Imprese condizionante la partecipazione alla competizione non può riguardare ogni singola minuta prestazione in cui si risolve la commessa oggetto di affidamento, pena l’irragionevole restrizione, contra l’interesse pubblico, del principio della concorrenza.
L’iscrizione presso il Registro delle Imprese, siccome riguardante attività pertinenti rispetto all'oggetto del contratto – a differenza delle finalità sottese al concomitante e non surrogabile requisito, consistente nell’iscrizione presso l’AL Nazionale dei Gestori Ambientali - assolve all’esigenza di filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità che deve essere coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento (cfr. T.A.R. Salerno Campania sez. I, 1/10/2024, n. 1765).
Più precisamente, l'iscrizione all'AL costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporti dei rifiuti, il cui possesso determina l'abilitazione soggettiva allo svolgimento di una attività, il cui concreto ed effettivo esercizio – quale ulteriore garanzia di professionalità – deve essere comprovata mediante la necessaria iscrizione della corrispondente attività presso il Registro delle Imprese (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 10/04/2018, n. 2176).
15.1 Tale ultima iscrizione è, insomma, diretta ad assicurare la concreta ed effettiva idoneità professionale dell'operatore economico a svolgere l'attività imprenditoriale in un determinato settore , sul presupposto che si tratti di impresa che abitualmente esercita in concreto quella certa attività in quel determinato settore commerciale o economico (così Consiglio di Stato sez. V, 16/11/2020, n. 7037).
16. Ciò posto, non è revocabile in dubbio come una delle centrali – e, dunque, affatto marginali - prestazioni oggetto della peculiare commessa pubblica in evidenza sia costituita dal noleggio automezzi.
Per come evidenziato ai capi da 1 a 2 della presente decisione, il noleggio di mezzi meccanici di vario genere, sia a freddo – come tali destinati ad essere condotti da dipendenti comunali – sia a caldo, costituisce una prestazione indefettibile dell’unitario servizio oggetto di appalto (non scomponibile e suddivisibile in lotti funzionali o prestazionali), tanto da incidere nella stessa gestione del centro di raccolta, nell’ambito della quale è previsto il noleggio di n. 10 scarrabili di capacità di 28-30 mc , oltre al Nolo a caldo di Escavatore anche cingolato/Autocarro con relativo polipo montato.
La rilevanza, non soltanto quantitativa, ma anche e soprattutto qualitativa, sotto il profilo professionale, della prestazione del servizio in questione nell’economia complessiva della commessa è poi disvelata dagli artt. 5 e ss. del capitolato speciale d’appalto.
A mente delle disposizioni in parola, il noleggio veicoli implica una serie di attività in relazione alle quali ciascun concorrente deve essere munito, in concreto, della necessaria professionalità, siccome involgenti, quale espressa parte integrante e sostanziale del servizio, l’esecuzione “ di ogni incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà dei veicoli e del conducente - per i soli noli a caldo - nonché la prestazione dei servizi di seguito elencati, che rientrano perciò nel canone mensile di noleggio: - riparazione/sostituzione dei pneumatici in caso di lesioni; - all’occorrenza riequilibratura e assetto geometrico dei pneumatici; - consegna del mezzo presso un punto di consegna all’uopo deputato; - manutenzione ordinaria e straordinaria; - soccorso stradale; - servizio di preassegnazione; - veicolo sostitutivo; - gestione pratiche amministrative, tassa di proprietà, revisioni periodiche obbligatorie; - garanzie e copertura assicurativa; - gestione sinistri; - recapito telefonico (così art. 5 del capitolato).
16.1 La rilevanza sostanziale delle prestazioni in parola nell’economia complessiva dell’unitaria commessa in discussione è ulteriormente disvelata dall’incidenza economica delle stesse nell’ambito del prezzo unitario “a corpo”, previsto ex ante dalla Stazione appaltante, pari ad € 152.894,85, soggetto a ribasso, di cui oltre € 55.075,77 costituiscono il costo del noleggio veicoli .
17. Premessa, dunque, la centrale rilevanza del servizio di noleggio veicoli , per come puntualmente declinato dalla Stazione appaltante nella lex specialis , non vi è dubbio che ciascun partecipante alla selezione fosse, ragionevolmente ed in modo più che pertinente, tenuto a comprovare la sua specifica professionalità nella prestazione dello stesso mediante l’iscrizione della relativa attività nel Registro delle Imprese.
18. L’incontestata mancanza anche soltanto di siffatta iscrizione in capo alla società odierna ricorrente – resa viepiù evidente dalla dichiarata volontà della stessa di volersi, eventualmente, avvalere, sul punto, dell’istituto del cd. subappalto (cfr. DGEU in atti) – ne rende legittima l’esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica per cui è causa, in applicazione della disposizione espulsiva di cui all’art. 6.1 lett. a) del disciplinare di gara, da interpretarsi nel segno propugnato in ricorso.
19. In conclusione, il ricorso principale, per come integrato da motivi aggiunti, è infondato e, come tale, merita di essere rigettato.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Polistena e della società Pentagono Costruzioni e Servizi S.r.l.S., della somma di € 1.500,00 ciascuno, a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IS, Presidente
OB AZ, Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB AZ | NA IS |
IL SEGRETARIO