TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 03/04/2026, n. 247
TAR
Sentenza breve 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100, comma III, Codice in relazione all'art. 6.1 del Bando di gara. Eccesso di potere per erronea interpretazione dei presupposti. Manifesta ingiustizia. Violazione dei principi di proporzionalità, economicità ed efficienza

    Il Tribunale ritiene che l'iscrizione nel Registro delle Imprese debba comprovare la professionalità concreta nell'attività di noleggio automezzi, che è una prestazione centrale per la commessa. La mancanza di tale iscrizione, nonostante la volontà di avvalersi del subappalto per tale attività, rende legittima l'esclusione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 comma 12 in combinato disposto con l'art. 10 comma III del Codice. Sviamento di potere. Violazione del principio di proporzionalità e sproporzione rispetto all'oggetto dell'appalto

    Il Tribunale ritiene che la clausola sia legittima in quanto impone l'iscrizione per attività pertinenti, ma la professionalità concreta deve essere comprovata. L'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali è un'abilitazione soggettiva, mentre l'iscrizione al Registro Imprese attesta l'effettivo esercizio dell'attività imprenditoriale.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'esclusione della ricorrente

    Poiché il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati rigettati, anche l'impugnazione dell'aggiudicazione per illegittimità derivata viene rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 03/04/2026, n. 247
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 247
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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