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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26552/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26552/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANUZZI
[...] P.IVA_1 FRANCESCO e dell'avv. PAGANUZZI BEATRICE ( ), elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA BOCCONI, 9 MILANO presso il difensore avv. PAGANUZZI FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE da atto introduttivo:
che il Tribunale di Milano, visti gli artt. 281decies e ss. cpc, previ gli incombenti di rito, così voglia provvedere con sentenza ex art. 281 sexies cpc:
1) Dichiararsi la risoluzione del contratto di assegnazione in godimento di cui è cau- sa per grave inadempimento della convenuta ex artt. 1453 e 1455;
2) Condannarsi conseguentemente la Sig.ra a rilasciare immediata- CP_1 mente l'alloggio sociale in Milano, via Quinto Romano 48, piano rialzato, riconse- gnandolo libero da cose e persone unitamente alla cantina pertinenziale alla pro- prietaria attrice;
3) Condannarsi la Sig.ra ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c al pagamento di CP_1 una somma da determinarsi in via equitativa e comunque non inferiore a € 50,00 per ogni giorni di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio;
4) Condannarsi la Sig.ra a pagare in favore della CP_1 [...]
la somma di € 8.455,00 IVA inclusa per canoni e Parte_2 spese dovuti e non pagati fino al 30/06/2024, nonché a pagare canoni e spese maturandi successivamente fino alla data del rilascio, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle rate al saldo, al saggio di cui all'art. 5 D.lgs n. 231/2002 ai sensi dell'art. 1284 4° comma c.c. a far tempo dal deposito del presente ricorso;
5) Con vittoria di spese e compensi oltre alle spese forfettarie e alla maggiorazione pagina 1 di 6 previdenziale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 281-decies cpc del 4 luglio 2024 la Controparte_2
adiva il Tribunale di Milano esponendo:
[...]
- che con contratto di assegnazione in godimento di alloggio sociale a proprietà indivisa (doc. 002), in data
22/02/2021, aveva assegnato in godimento al proprio socio l'alloggio identificato al n. 20 CP_1
ubicato al piano secondo dell'immobile sociale, sito a Milano nell'edificio di via Quinto Romano 48, con cantina pertinenziale identificata al n. 03 del piano interrato del medesimo fabbricato (identificato al NCEU
del predetto comune al Foglio 368 – Mappale 198 – Subalterno – 725 – classe 5 – Categoria A/4);
- che detto contratto di assegnazione prevedeva un canone annuo di € 4.377,75, oltre IVA, per l'alloggio, e di euro 24,00, oltre IVA, per la cantina, oltre al rimborso delle spese, da versarsi in quattro rate trimestrali anticipate;
- che si rendeva inadempiente nel pagamento delle rate trimestrali di canone e spese del CP_1
quarto trimestre 2022 e 2023 e del primo e secondo trimestre 2024, per una morosità complessiva di euro
8.455,00, IVA inclusa, di cui euro 4.565,32 IVA inclusa relativi ai canoni, come da fatture emesse (doc.
003).
Chiedeva dunque la risoluzione del contratto di assegnazione in godimento per grave inadempimento del socio, con conseguente condanna al rilascio dell'alloggio e al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti, oltre alla previsione di una penale ex art. 614 bis c.p.c, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
All'udienza del 12 dicembre 2024, sostituita da note scritte, la parte ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate, senza attualizzare l'ammontare della morosità.
non si costituiva e il Giudice, verificata la regolarità della notifica effettuata via pec, CP_1
dichiarava la contumacia dello stesso, riservandosi per il resto.
A scioglimento della riserva ivi assunta il Giudice rinviava la causa per la discussione e la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies cpc.
Quindi, istruita la causa con produzioni documentali, la stessa veniva trattenuta in decisione, dopo la discussione della stessa svolta dalla parte costituita ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del
4.3.2025.
pagina 2 di 6 Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare, si osserva che è assolutamente consolidato quell'orientamento della S.C. che statuisce che la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass.
2003, n. 10948); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass. n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
E ancora, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere della prova del corretto adempimento (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav.,
16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II,
5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez.
II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Le domande svolte dalla parte ricorrente in questa sede meritano accoglimento, in quanto la stessa ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di assegnazione in godimento di alloggio sociale a proprietà indivisa in data 22/02/2021 (doc. 002), relativo all'alloggio identificato al n. 20 ubicato al piano secondo dell'immobile sociale, sito a
Milano nell'edificio di via Quinto Romano 48, con cantina pertinenziale identificata al n. 03 del piano interrato del medesimo fabbricato, (identificato al NCEU del predetto comune al Foglio 368 –
Mappale 198 – Subalterno – 725 – classe 5 – Categoria A/4).
pagina 3 di 6 La ricorrente ha così assolto l'onere probatorio su di essa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate. Si rileva, poi, che, nel presente giudizio, la parte convenuta è rimasta contumace e, ai sensi dell'art. 215 cpc, “la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto; la disposizione in esame stabilisce la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che farà quindi piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
La scrittura privata prodotta in giudizio si considera riconosciuta a seguito di omesso tempestivo disconoscimento ad opera della parte contro cui viene fatta valere ed è questo appunto il caso del convenuto contumace.
La ricorrente ha altresì dedotto che non ha provveduto al pagamento delle rate CP_1
trimestrali di canone e spese del quarto trimestre 2022 e 2023 e del primo e secondo trimestre 2024, per una morosità complessiva di euro 8.455,00, IVA inclusa, di cui euro 4.565,32, IVA inclusa, relativi a canoni, come da fatture emesse, essendo ricomprese in esse anche le spese di gestione (doc.
003).
non costituendosi nel giudizio, non ha fornito elementi idonei a suffragare la CP_1
legittimità del proprio comportamento.
Inoltre, il mancato pagamento dei canoni di locazione o comunque, come di quelli in oggetto, conseguenti ad un accordo di assegnazione in godimento dell'alloggio sociale, costituisce, in ogni caso, di per sé un inadempimento di non scarsa importanza (ex multis Cass.24460/2005).
Come noto, "in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ., della non scarsa importanza dell'inadempimento - riservata al giudice di merito - deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti" (così Cass. n.24460.2005; conf. Cass. n.19652.2004; Cass. n.14234.2004).
Ed infatti, l'omesso pagamento dei canoni alle scadenze, costituendo la violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, rende inutile una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto essendo essa implicita nella circostanza stessa del mancato pagamento (Cass. n. 4096/1978).
Nel caso di specie l'inadempimento della parte resistente può certamente considerarsi grave, da cui consegue anche la condanna alla restituzione del bene a favore della ricorrente.
Per quanto riguarda il resto, merita altresì accoglimento la richiesta di condanna al pagamento delle rate trimestrali di canone e spese del quarto trimestre 2022 e 2023 e del primo e secondo trimestre pagina 4 di 6 2024, per una morosità complessiva di euro 8.455,00, IVA inclusa, di cui euro 4.565,32, IVA inclusa, relativi a canoni, come da fatture emesse, che ricomprendono anche le spese di gestione
(doc.3), nonché al pagamento delle indennità di occupazione e spese successive al 30.6.2024 maturate e maturande fino alla data del rilascio, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle rate al saldo.
Non merita invece accoglimento la domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna al rilascio dell'immobile, in quanto l'art. 614 bis cpc, concerne l'attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare e non già l'esecuzione degli obblighi di consegna o rilascio, come nel caso di specie.
Inoltre, l'art.1591 c.c., ove stabilisce che “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno” già prevede una forma di ristoro del creditore, pari al corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, dovendo invece essere dimostrato l'eventuale maggior danno lamentato.
Ora,“...il ritardo nella restituzione della cosa importa infatti un prolungamento del godimento di essa da parte del conduttore e, di contro, un'impossibilità di disporne da parte del locatore. Impone pertanto necessariamente che per il periodo di ulteriore godimento e di ulteriore indisponibilità, il locatore riceva un corrispettivo nella misura pattuita nel contratto. Nel caso in cui il versamento di tale corrispettivo sia insufficiente, in quanto il ritardo della disponibilità in capo al locatore può arrecare pregiudizio allo stesso (si pensi al caso in cui il locatore si sia impegnato a locare l'immobile ad altra persona), allora il conduttore sarà tenuto anche al risarcimento dei danni” (per tutte Cass. n.
20146/2018).
Sul punto, occorre precisare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la quota di danno corrispondente al canone è presunta iuris et de iure, a differenza di quanto accade per la prova del maggior danno, il cui onere probatorio incombe sul locatore, il quale è tenuto a provarlo secondo le modalità ordinarie, dovendo ritenersi necessaria la prova di un danno ontologicamente certo. Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che "l'art. 1591 c.c., comma 1, prevede un solo obbligo risarcitorio, identico e non mutevole quanto a presupposti e fondamento giuridico
(risarcimento danni da responsabilità contrattuale). Diverso è solo il regime probatorio: per una parte minima (pari al canone) il danno (...) è presunto iuris et de iure;
per la parte eventualmente eccedente
(maggior danno) va concretamente provato e non può ritenersi in re ipsa" (Cassazione civile sez. III,
16/07/2019, n.18946).
pagina 5 di 6 Le spese di lite, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta in concreto, vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara risolto per inadempimento del convenuto il contratto di assegnazione in godimento di alloggio sociale a proprietà indivisa sottoscritto tra Controparte_2
e in data 22/02/2021 avente ad oggetto l'immobile identificato al n.
[...] CP_1
20 ubicato al piano secondo dell'immobile sociale, sito a Milano nell'edificio di via Quinto Romano 48,
con cantina pertinenziale identificata al n. 03 del piano interrato del medesimo fabbricato ((identificato al
NCEU del predetto comune al Foglio 368 – Mappale 198 – Subalterno – 725 – classe 5 – Categoria A/4)) risolto per grave inadempimento di e, per l'effetto, condanna a rilasciare CP_1 CP_1 il predetto bene libero da persone e sgombro da cose nella disponibilità della ricorrente;
- fissa per l'esecuzione la data del 1.5.2025;
-condanna a pagare, in favore di CP_1 Controparte_2
la somma di euro di euro 8.455,00, iva inclusa, dovuta fino al secondo trimestre
[...]
2024 (30.6.2024) per canoni e spese dovuti e non pagati fino a tale data, oltre canoni e spese successivi a tale data maturati e maturandi fino alla data del rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rate fino al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
-condanna al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_2
delle spese processuali che liquida in € 545 per spese esenti ed € 3397 per
[...] compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 1 aprile 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26552/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANUZZI
[...] P.IVA_1 FRANCESCO e dell'avv. PAGANUZZI BEATRICE ( ), elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA BOCCONI, 9 MILANO presso il difensore avv. PAGANUZZI FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE da atto introduttivo:
che il Tribunale di Milano, visti gli artt. 281decies e ss. cpc, previ gli incombenti di rito, così voglia provvedere con sentenza ex art. 281 sexies cpc:
1) Dichiararsi la risoluzione del contratto di assegnazione in godimento di cui è cau- sa per grave inadempimento della convenuta ex artt. 1453 e 1455;
2) Condannarsi conseguentemente la Sig.ra a rilasciare immediata- CP_1 mente l'alloggio sociale in Milano, via Quinto Romano 48, piano rialzato, riconse- gnandolo libero da cose e persone unitamente alla cantina pertinenziale alla pro- prietaria attrice;
3) Condannarsi la Sig.ra ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c al pagamento di CP_1 una somma da determinarsi in via equitativa e comunque non inferiore a € 50,00 per ogni giorni di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio;
4) Condannarsi la Sig.ra a pagare in favore della CP_1 [...]
la somma di € 8.455,00 IVA inclusa per canoni e Parte_2 spese dovuti e non pagati fino al 30/06/2024, nonché a pagare canoni e spese maturandi successivamente fino alla data del rilascio, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle rate al saldo, al saggio di cui all'art. 5 D.lgs n. 231/2002 ai sensi dell'art. 1284 4° comma c.c. a far tempo dal deposito del presente ricorso;
5) Con vittoria di spese e compensi oltre alle spese forfettarie e alla maggiorazione pagina 1 di 6 previdenziale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 281-decies cpc del 4 luglio 2024 la Controparte_2
adiva il Tribunale di Milano esponendo:
[...]
- che con contratto di assegnazione in godimento di alloggio sociale a proprietà indivisa (doc. 002), in data
22/02/2021, aveva assegnato in godimento al proprio socio l'alloggio identificato al n. 20 CP_1
ubicato al piano secondo dell'immobile sociale, sito a Milano nell'edificio di via Quinto Romano 48, con cantina pertinenziale identificata al n. 03 del piano interrato del medesimo fabbricato (identificato al NCEU
del predetto comune al Foglio 368 – Mappale 198 – Subalterno – 725 – classe 5 – Categoria A/4);
- che detto contratto di assegnazione prevedeva un canone annuo di € 4.377,75, oltre IVA, per l'alloggio, e di euro 24,00, oltre IVA, per la cantina, oltre al rimborso delle spese, da versarsi in quattro rate trimestrali anticipate;
- che si rendeva inadempiente nel pagamento delle rate trimestrali di canone e spese del CP_1
quarto trimestre 2022 e 2023 e del primo e secondo trimestre 2024, per una morosità complessiva di euro
8.455,00, IVA inclusa, di cui euro 4.565,32 IVA inclusa relativi ai canoni, come da fatture emesse (doc.
003).
Chiedeva dunque la risoluzione del contratto di assegnazione in godimento per grave inadempimento del socio, con conseguente condanna al rilascio dell'alloggio e al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti, oltre alla previsione di una penale ex art. 614 bis c.p.c, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
All'udienza del 12 dicembre 2024, sostituita da note scritte, la parte ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate, senza attualizzare l'ammontare della morosità.
non si costituiva e il Giudice, verificata la regolarità della notifica effettuata via pec, CP_1
dichiarava la contumacia dello stesso, riservandosi per il resto.
A scioglimento della riserva ivi assunta il Giudice rinviava la causa per la discussione e la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies cpc.
Quindi, istruita la causa con produzioni documentali, la stessa veniva trattenuta in decisione, dopo la discussione della stessa svolta dalla parte costituita ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del
4.3.2025.
pagina 2 di 6 Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare, si osserva che è assolutamente consolidato quell'orientamento della S.C. che statuisce che la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass.
2003, n. 10948); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass. n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
E ancora, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere della prova del corretto adempimento (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav.,
16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II,
5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez.
II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Le domande svolte dalla parte ricorrente in questa sede meritano accoglimento, in quanto la stessa ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di assegnazione in godimento di alloggio sociale a proprietà indivisa in data 22/02/2021 (doc. 002), relativo all'alloggio identificato al n. 20 ubicato al piano secondo dell'immobile sociale, sito a
Milano nell'edificio di via Quinto Romano 48, con cantina pertinenziale identificata al n. 03 del piano interrato del medesimo fabbricato, (identificato al NCEU del predetto comune al Foglio 368 –
Mappale 198 – Subalterno – 725 – classe 5 – Categoria A/4).
pagina 3 di 6 La ricorrente ha così assolto l'onere probatorio su di essa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate. Si rileva, poi, che, nel presente giudizio, la parte convenuta è rimasta contumace e, ai sensi dell'art. 215 cpc, “la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto; la disposizione in esame stabilisce la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che farà quindi piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
La scrittura privata prodotta in giudizio si considera riconosciuta a seguito di omesso tempestivo disconoscimento ad opera della parte contro cui viene fatta valere ed è questo appunto il caso del convenuto contumace.
La ricorrente ha altresì dedotto che non ha provveduto al pagamento delle rate CP_1
trimestrali di canone e spese del quarto trimestre 2022 e 2023 e del primo e secondo trimestre 2024, per una morosità complessiva di euro 8.455,00, IVA inclusa, di cui euro 4.565,32, IVA inclusa, relativi a canoni, come da fatture emesse, essendo ricomprese in esse anche le spese di gestione (doc.
003).
non costituendosi nel giudizio, non ha fornito elementi idonei a suffragare la CP_1
legittimità del proprio comportamento.
Inoltre, il mancato pagamento dei canoni di locazione o comunque, come di quelli in oggetto, conseguenti ad un accordo di assegnazione in godimento dell'alloggio sociale, costituisce, in ogni caso, di per sé un inadempimento di non scarsa importanza (ex multis Cass.24460/2005).
Come noto, "in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ., della non scarsa importanza dell'inadempimento - riservata al giudice di merito - deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti" (così Cass. n.24460.2005; conf. Cass. n.19652.2004; Cass. n.14234.2004).
Ed infatti, l'omesso pagamento dei canoni alle scadenze, costituendo la violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, rende inutile una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto essendo essa implicita nella circostanza stessa del mancato pagamento (Cass. n. 4096/1978).
Nel caso di specie l'inadempimento della parte resistente può certamente considerarsi grave, da cui consegue anche la condanna alla restituzione del bene a favore della ricorrente.
Per quanto riguarda il resto, merita altresì accoglimento la richiesta di condanna al pagamento delle rate trimestrali di canone e spese del quarto trimestre 2022 e 2023 e del primo e secondo trimestre pagina 4 di 6 2024, per una morosità complessiva di euro 8.455,00, IVA inclusa, di cui euro 4.565,32, IVA inclusa, relativi a canoni, come da fatture emesse, che ricomprendono anche le spese di gestione
(doc.3), nonché al pagamento delle indennità di occupazione e spese successive al 30.6.2024 maturate e maturande fino alla data del rilascio, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle rate al saldo.
Non merita invece accoglimento la domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna al rilascio dell'immobile, in quanto l'art. 614 bis cpc, concerne l'attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare e non già l'esecuzione degli obblighi di consegna o rilascio, come nel caso di specie.
Inoltre, l'art.1591 c.c., ove stabilisce che “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno” già prevede una forma di ristoro del creditore, pari al corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, dovendo invece essere dimostrato l'eventuale maggior danno lamentato.
Ora,“...il ritardo nella restituzione della cosa importa infatti un prolungamento del godimento di essa da parte del conduttore e, di contro, un'impossibilità di disporne da parte del locatore. Impone pertanto necessariamente che per il periodo di ulteriore godimento e di ulteriore indisponibilità, il locatore riceva un corrispettivo nella misura pattuita nel contratto. Nel caso in cui il versamento di tale corrispettivo sia insufficiente, in quanto il ritardo della disponibilità in capo al locatore può arrecare pregiudizio allo stesso (si pensi al caso in cui il locatore si sia impegnato a locare l'immobile ad altra persona), allora il conduttore sarà tenuto anche al risarcimento dei danni” (per tutte Cass. n.
20146/2018).
Sul punto, occorre precisare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la quota di danno corrispondente al canone è presunta iuris et de iure, a differenza di quanto accade per la prova del maggior danno, il cui onere probatorio incombe sul locatore, il quale è tenuto a provarlo secondo le modalità ordinarie, dovendo ritenersi necessaria la prova di un danno ontologicamente certo. Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che "l'art. 1591 c.c., comma 1, prevede un solo obbligo risarcitorio, identico e non mutevole quanto a presupposti e fondamento giuridico
(risarcimento danni da responsabilità contrattuale). Diverso è solo il regime probatorio: per una parte minima (pari al canone) il danno (...) è presunto iuris et de iure;
per la parte eventualmente eccedente
(maggior danno) va concretamente provato e non può ritenersi in re ipsa" (Cassazione civile sez. III,
16/07/2019, n.18946).
pagina 5 di 6 Le spese di lite, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta in concreto, vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara risolto per inadempimento del convenuto il contratto di assegnazione in godimento di alloggio sociale a proprietà indivisa sottoscritto tra Controparte_2
e in data 22/02/2021 avente ad oggetto l'immobile identificato al n.
[...] CP_1
20 ubicato al piano secondo dell'immobile sociale, sito a Milano nell'edificio di via Quinto Romano 48,
con cantina pertinenziale identificata al n. 03 del piano interrato del medesimo fabbricato ((identificato al
NCEU del predetto comune al Foglio 368 – Mappale 198 – Subalterno – 725 – classe 5 – Categoria A/4)) risolto per grave inadempimento di e, per l'effetto, condanna a rilasciare CP_1 CP_1 il predetto bene libero da persone e sgombro da cose nella disponibilità della ricorrente;
- fissa per l'esecuzione la data del 1.5.2025;
-condanna a pagare, in favore di CP_1 Controparte_2
la somma di euro di euro 8.455,00, iva inclusa, dovuta fino al secondo trimestre
[...]
2024 (30.6.2024) per canoni e spese dovuti e non pagati fino a tale data, oltre canoni e spese successivi a tale data maturati e maturandi fino alla data del rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rate fino al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
-condanna al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_2
delle spese processuali che liquida in € 545 per spese esenti ed € 3397 per
[...] compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 1 aprile 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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