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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/12/2024, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA N.
N. 1803/2024 R.G.
Repubblica Italiana
N. _______/______, R.G. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DIV.
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice rel.
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 9 luglio 2024, da
1) nata a Sevenoaks, in [...], il [...], residente a [...], in Parte_1
Via Giulia Brentano n. 12, C.F. , con gli Avv.ti Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni CodiceFiscale_1
presso le quali ha eletto domicilio e
2) nato a [...], il [...], residente a [...]
Novarese (NO), in Via S. Maria n. 14, C.F. , con gli Avv. Flavia Del Boca e Marinella CodiceFiscale_2
Cerutti presso le quali ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Mezzegra (CO) il 30 maggio 2009 (Anno 2009,
Atto n. 1, Parte I). Il regime patrimoniale scelto è stata la separazione dei beni. Separati consensualmente con verbale in data 10.01.2023, omologato con decreto dell'11.01.2023 dal Tribunale di Novara R.G. 1747/2022;
con i seguenti
[...]
nata a [...], il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 9 luglio 2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 30 maggio 2009 in Mezzegra (CO), tra la
Signora e il Signor iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mezzegra (Anno Pt_1 Parte_2
2009, Atto n. 1, Parte I, Serie -), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito;
2) dare atto che la figlia minore rimarrà affidata a entrambi i genitori, che continueranno ad Pt_3
assumere concordemente tutte le decisioni più importanti relative alla crescita, all'educazione e istruzione,
nonché alla salute della figlia minore e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni quotidiane e ordinarie ex art. 337ter c.c.;
3) dare atto che la figlia minore rimarrà prevalentemente collocata presso la madre Pt_3
nell'abitazione sita a Tremezzina di esclusiva proprietà della Signora e che rimarrà alla stessa Pt_1
definitivamente assegnata, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti;
4) dare atto che il padre, tenuto conto del momento di attuale difficoltà della figlia minore , potrà Pt_3
vederla e tenerla con sé nel rispetto dei desideri della figlia e degli accordi di volta in volta definiti tra i genitori e indicativamente per un fine settimana al mese, recandosi a trovarla a Tremezzina, il sabato pomeriggio (attesa la frequenza scolastica da parte di il sabato mattina) e/o la domenica, con prelievo Pt_3
e riaccompagnamento presso l'abitazione materna, oltre che, sempre nel rispetto dei desideri della figlia e degli accordi di volta in volta definiti tra i genitori, nei giorni di volta in volta concordati, con anticipo di sette giorni, durante i periodi di vacanza scolastica;
5) dare atto che i genitori, in ogni caso, si impegnano reciprocamente alla fattiva collaborazione tra loro nell'esclusivo e preminente interesse alla serena crescita della figlia minore e che entrambi si impegnano al rispetto delle indicazioni e dei suggerimenti della terapeuta della ragazza (dott.ssa , il cui Persona_1
percorso viene espressamente autorizzato dai genitori;
6) dare atto che ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro genitore eventuali spostamenti con la figlia, indicando destinazione e relativi recapiti, e garantendo, come sempre, regolari contatti telefonici con
; Pt_3
7) dare atto che il padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , sino al Pt_3
raggiungimento da parte sua dell'autosufficienza economica, corrisponderà alla madre collocataria l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00), da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora avente IBAN IT565E3608105138232591232594 e Pt_1
da rivalutarsi annualmente ex indici Istat-costo vita nel rispetto delle scadenze già stabilite in sede di separazione (prossima rivalutazione gennaio 2025);
8) dare atto che l'Assegno Unico rimarrà, nel rispetto degli accordi in tal senso già definiti in sede di separazione, interamente attribuito alla madre, così come le detrazioni fiscali;
9) dare atto che il padre, a titolo di integrazione del proprio contributo al mantenimento della figlia,
provvederà alla copertura del 100% delle spese extra della figlia, nel rispetto delle Linee Guida del Tribunale
di Como, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/
pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e)
baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
10) le parti si danno reciprocamente atto di essere autonome dal punto di vista economico e,
conseguentemente, non svolgono alcuna reciproca domanda di mantenimento;
11) le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente in ragione del vincolo matrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo;
12) le parti, per quanto occorrer possa, si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio, propri e della figlia minore;
13) spese legali compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Novara, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., c.p.c., tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: 1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 30 maggio 2009 in Mezzegra (CO), tra la Signora e il Signor iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pt_1 Parte_2
Mezzegra (Anno 2009, Atto n. 1, Parte I) alle condizioni stabilite dalle parti come indicato in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mezzegra perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 29.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Dott.ssa Barbara Cao
N. 1803/2024 R.G.
Repubblica Italiana
N. _______/______, R.G. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DIV.
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice rel.
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 9 luglio 2024, da
1) nata a Sevenoaks, in [...], il [...], residente a [...], in Parte_1
Via Giulia Brentano n. 12, C.F. , con gli Avv.ti Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni CodiceFiscale_1
presso le quali ha eletto domicilio e
2) nato a [...], il [...], residente a [...]
Novarese (NO), in Via S. Maria n. 14, C.F. , con gli Avv. Flavia Del Boca e Marinella CodiceFiscale_2
Cerutti presso le quali ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Mezzegra (CO) il 30 maggio 2009 (Anno 2009,
Atto n. 1, Parte I). Il regime patrimoniale scelto è stata la separazione dei beni. Separati consensualmente con verbale in data 10.01.2023, omologato con decreto dell'11.01.2023 dal Tribunale di Novara R.G. 1747/2022;
con i seguenti
[...]
nata a [...], il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 9 luglio 2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 30 maggio 2009 in Mezzegra (CO), tra la
Signora e il Signor iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mezzegra (Anno Pt_1 Parte_2
2009, Atto n. 1, Parte I, Serie -), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito;
2) dare atto che la figlia minore rimarrà affidata a entrambi i genitori, che continueranno ad Pt_3
assumere concordemente tutte le decisioni più importanti relative alla crescita, all'educazione e istruzione,
nonché alla salute della figlia minore e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni quotidiane e ordinarie ex art. 337ter c.c.;
3) dare atto che la figlia minore rimarrà prevalentemente collocata presso la madre Pt_3
nell'abitazione sita a Tremezzina di esclusiva proprietà della Signora e che rimarrà alla stessa Pt_1
definitivamente assegnata, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti;
4) dare atto che il padre, tenuto conto del momento di attuale difficoltà della figlia minore , potrà Pt_3
vederla e tenerla con sé nel rispetto dei desideri della figlia e degli accordi di volta in volta definiti tra i genitori e indicativamente per un fine settimana al mese, recandosi a trovarla a Tremezzina, il sabato pomeriggio (attesa la frequenza scolastica da parte di il sabato mattina) e/o la domenica, con prelievo Pt_3
e riaccompagnamento presso l'abitazione materna, oltre che, sempre nel rispetto dei desideri della figlia e degli accordi di volta in volta definiti tra i genitori, nei giorni di volta in volta concordati, con anticipo di sette giorni, durante i periodi di vacanza scolastica;
5) dare atto che i genitori, in ogni caso, si impegnano reciprocamente alla fattiva collaborazione tra loro nell'esclusivo e preminente interesse alla serena crescita della figlia minore e che entrambi si impegnano al rispetto delle indicazioni e dei suggerimenti della terapeuta della ragazza (dott.ssa , il cui Persona_1
percorso viene espressamente autorizzato dai genitori;
6) dare atto che ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro genitore eventuali spostamenti con la figlia, indicando destinazione e relativi recapiti, e garantendo, come sempre, regolari contatti telefonici con
; Pt_3
7) dare atto che il padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , sino al Pt_3
raggiungimento da parte sua dell'autosufficienza economica, corrisponderà alla madre collocataria l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00), da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora avente IBAN IT565E3608105138232591232594 e Pt_1
da rivalutarsi annualmente ex indici Istat-costo vita nel rispetto delle scadenze già stabilite in sede di separazione (prossima rivalutazione gennaio 2025);
8) dare atto che l'Assegno Unico rimarrà, nel rispetto degli accordi in tal senso già definiti in sede di separazione, interamente attribuito alla madre, così come le detrazioni fiscali;
9) dare atto che il padre, a titolo di integrazione del proprio contributo al mantenimento della figlia,
provvederà alla copertura del 100% delle spese extra della figlia, nel rispetto delle Linee Guida del Tribunale
di Como, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/
pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e)
baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
10) le parti si danno reciprocamente atto di essere autonome dal punto di vista economico e,
conseguentemente, non svolgono alcuna reciproca domanda di mantenimento;
11) le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente in ragione del vincolo matrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo;
12) le parti, per quanto occorrer possa, si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio, propri e della figlia minore;
13) spese legali compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Novara, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., c.p.c., tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: 1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 30 maggio 2009 in Mezzegra (CO), tra la Signora e il Signor iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pt_1 Parte_2
Mezzegra (Anno 2009, Atto n. 1, Parte I) alle condizioni stabilite dalle parti come indicato in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mezzegra perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 29.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Dott.ssa Barbara Cao