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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/06/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1064/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1064/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA Parte_1 C.F._1
UC
e
LI CA OM (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL MIRA C.F._2
CARLITA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale dei coniugi, signora
[...]
nata a [...] il [...] [C.F.: ] e signor AN Parte_1 C.F._1
OS RO, nato a [...] - Quilmes (Argentina) il 23 ottobre 1954 [C.F:
, coniugi sposati con rito civile in Bologna il 22 settembre 1996 (matrimonio iscritto C.F._2
nei Registri del predetto Comune, anno 1996, atto n. 8754, parte 1, serie A), ordinando alla Cancelleria di predisporre la trasmissione degli atti per gli incombenti di rito, e, omologando gli accordi delle parti, provvedere secondo quanto indicato in seguito;
2) i coniugi vivranno separati come già di fatto vivono, nel reciproco rispetto;
3) I signori e AN OS RO, convengono di definire i rapporti economici e Parte_1
patrimoniali con le seguenti modalità:
3.1) l'abitazione posta in LS, già casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi è stata posta in vendita a mezzo agenzia immobiliare con contratto di durata biennale;
decorso infruttuosamente il termine di due anni, le parti convengono di diminuire il prezzo di vendita nella misura del 10% rispetto al prezzo attualmente previsto;
- Nella ipotesi dell'auspicata vendita, il signor RO preleverà i beni personalissimi presenti nell'abitazione ovvero altri come da separato elenco;
-Il predetto immobile, fino all'effettiva vendita, resterà nell'esclusiva disponibilità della signora Parte_1
la quale seguirà le eventuali trattative e la necessaria manutenzione;
Al fine di mantenere in perfetto stato l'immobile, il signor RO contribuirà alle spese di manutenzione secondo l'attuale regime.
3.2) Il signor AN OS RO cede e trasferisce a titolo gratuito alla signora che Parte_1
accetta, l'intera partecipazione societaria della Tecnotrasmissioni srl (p. iva ) con sede in P.IVA_1 LS (BO) loc. Bazzano Via Muzza Spadetta n. 20, nonché il 28% della partecipazione societaria della Tecnogroup srl (p. iva con sede in LS (BO) loc. Bazzano, via Muzza Spadetta P.IVA_2
n. 20.
A seguito di tali trasferimenti, da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di separazione, la signora diventerà unico titolare delle quote della società Tecnotrasmissioni srl e del 50% del capitale Parte_1
sociale della Tecnogroup srl.
Il signor AN OS RO, si impegna a trasferire a titolo gratuito alla signora che Parte_1
accetta, i diritti di sua proprietà relativi alla contitolarità dei seguenti immobili:
-50% dell'immobile ad uso di civile abitazione posta in TE LI (MO) via Piumazzo 18 f piano 2
Foglio 110, particella 163 sub 30 cat. A/2, classe 033.5 vani e il garage relativo piano S1 via Piumazzo 18
Foglio 110 Particella 163 sub 44, classe 06 cat. C/6 15mq.
I passaggi delle quote predette e ogni altro e successivo incombente resteranno a esclusivo carico delle parti, che si impegnano a perfezionarlo avanti a un notaio di loro fiducia nel termine prefissato.
Gli oneri economici relativi al trasferimento, se e quanto dovuti, saranno a carico di entrambe le parti.
3.3) Sempre a definizione dei predetti accordi economici la signora tenuto conto dei Parte_1
trasferimenti in proprio favore delle quote societarie, si impegna a trasferire a titolo gratuito al signor AN
OS RO, che accetta, i diritti di sua proprietà relativi alla contitolarità dei seguenti immobili:
- 50% dell'immobile ad uso di civile abitazione posta in TE LI (MO) via Colomba Antonietti n.
17, censita al Catasto fabbricati del Comune di TE LI nel foglio di Mappa 110 particella 306 sub 1 e sub. 2:
--foglio 110 particella 306 sub. 1 cat. A/7 classe IV vani 9,5 indirizzo via Colomba Antonietti n. 17 snc, tot. 194 mq;
--foglio 110 particella 306 sub. 2 cat. C/6 classe VI indirizzo via Colomba Antonietti n. 17, tot. 39 mq da destinarsi in proprietà alla figlia Persona_1 - 50% del terreno sito in TE LI (MO) censito al Catasto Terreni del comune di TE
LI (MO), foglio di Mappa 110, part. 296 redditi dominicale Euro 9,12; agrario Euro 8,98 superficie di
828 MQ part. Con qualità: di classe 1; Persona_2
- 25% dell'immobile sito in Calderara di Reno (Bo) via XXV aprile n. 38 piano Terra, censito al catasto fabbricati del Comune di Calderara di Reno (BO) nel foglio di mappa 43 part. 535 con dati di classamento: rendita Euro 8160,02 cat. D/7.
Le parti esonerano e sollevano la Cancelleria civile di Modena dalla trascrizione, quale contratto preliminare, dell'impegno ai trasferimenti immobiliari che precedono.
I trasferimenti hanno a oggetto i predetti beni nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano attualmente, comprensivamente di tutte le relative pertinenze, accessioni, diritti inerenti, servitù attive e passive se e quando esistenti, con quota proporzionale di ogni cosa, vani e spazi comuni come per legge e per destinazione e con diritti e obblighi conformi ai rogiti di provenienza e con tutti i patti e convenzioni ivi contenuti e richiamati.
I signori e RO dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che i pattuiti Parte_1
trasferimenti si sono resi indispensabili per addivenire all'accordo di separazione tra i coniugi;
le parti intendono quindi avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando i seguenti trasferimenti in un procedimento di separazione ex art. 19 della legge 8 maggio 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999 e confermata dalla circolare dell'Agenzia delle
Entrate in data 21 febbraio 2014.
4) I crediti vantati dalle parti nell'interesse delle società già partecipate restano equamente divise, mentre i crediti personali restano in capo a ciascuno dei coniugi;
5) Il signor RO riprenderà gli orologi presenti nell'ex casa familiare.
6) Con i predetti trasferimenti e delle predette acquisizioni, la signora si riconosce debitrice nei Parte_1
confronti del sig. AN OS RO della somma di Euro 300.000 (trecentomila).
7) Le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori alla solidarietà ex art. 13 L.P.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e LI CA OM, ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a BOLOGNA (BO) Parte_1
il 22/12/1964 e LI CA OM nato in [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Bologna procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1996, atto n.48, Parte II serie C)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 18/06/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale